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Sentenza 30 luglio 2025
Sentenza 30 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 30/07/2025, n. 1125 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 1125 |
| Data del deposito : | 30 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte D'Appello di Catania, Prima Sezione Civile, in persona dei magistrati: dott. Antonella Vittoria Balsamo Presidente dott. Dora Bonifacio Consigliere relatore dott. Enrico Rao Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile n.737/2025 R.G. posta in decisione all'udienza collegiale dell'11 luglio 2025 tra
(C.F. Parte_1
), assistito e difeso dall'Avv. CUCUZZA GAETANO P.IVA_1
ATTORE IN RIASSUNZIONE
e
(C.F. ), assistito e difeso Parte_1 P.IVA_2
dall'Avv. DE BENEDICTIS MARCO
CFONVENUTO IN RIASSUNZIONE
e con l'intervento di
PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE DI
APPELLO DI CATANIA (C.F. . P.IVA_3
In punto: riassunzione a seguito di ordinanza n.3659/2025 del 28/1/2025 con la quale la Corte di Cassazione ha cassato con rinvio la sentenza della Corte
d'Appello di Catania n. 1692/2023, pubblicata il 04/10/2023, resa a definizione del procedimento di reclamo iscritto al n.726/2023 R.G. avverso la sentenza del
Tribunale di Catania n.78/2023 pubblicata il 2/05/2023
CONCLUSIONI
Per Parte Attrice in riassunzione: • ritenere e dichiarare infondato in fatto ed in diritto l' atto di reclamo proposto dalla avverso la sentenza del Tribunale di Catania Parte_1
n.78/2023 pubblicata il 2/05/2023 con la quale il Tribunale di Catania ha dichiarato inammissibile il concordato preventivo proposto dalla
[...]
e dichiarato l' apertura della procedura di liquidazione giudiziale Parte_1
nei confronti di CF REA: Parte_1 P.IVA_2 [...]
, con sede in Siracusa, via Augusta 52, legale rappresentante C.F._1 [...]
e per l'effetto, rigettarlo, con conferma in ogni sua parte della CP_1 statuizione reclamata;
• con condanna del reclamante al pagamento delle spese del presente giudizio in applicazione dell' art.51 comma 15 CCII (anche della precedente fase) e delle spese e compensi del procedimento di cassazione. Salvo ogni altro diritto.
Per Parte Convenuta in riassunzione: si chiede espressamente ai sensi del comma 5 bis dell'art. 52 CCII che la Corte di Appello voglia confermare la sentenza di omologa, non sussistendo alcuna controparte esposta ad alcun pregiudizio economico ed essendo evidente che la esecuzione del piano concordatario di cui si chiede la omologa, soddisfi inequivocabilmente l'interesse dei lavoratori e e dei creditori ala tutela della integrità e del valore del complesso aziendale, anche in relazione all'interesse economico di detti lavoratori e creditori alla prosecuzione dei rapporti commerciali e di lavoro in essere. In via ulteriormente gradata e senza recesso dalla superiore richiesta si insiste, nell'accoglimento delle conclusioni formulate con il reclamo in data 01.06.2023 e, per quanto rilevi ai fini della presente fase del giudizio, dichiarare aperta la procedura di liquidazione giudiziale della reclamante, dando ogni conseguente provvedimento di legge funzionale alla ammissione ed alla successiva omologazione della proposta di concordato. Con vittoria di spese e compensi di difesa
Per Parte Intervenuta Procura della Repubblica
pag. 2/23 Rigetto del reclamo avverso la sentenza di primo grado che ha dichiarato
l'apertura della liquidazione giudiziale della “ Parte_1
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 20.2.2023 al Tribunale di Catania la “
[...]
chiedeva l'ammissione alla procedura di concordato Parte_1
preventivo.
La proponente premetteva che in data 22.11.2021 aveva dato corso ad un'operazione di scissione, con cui aveva conferito alla Controparte_2 società di nuova costituzione, una sostanziale frazione delle sue passività e l'intero suo patrimonio immobiliare, tra cui l'immobile sede dell'attività alberghiera.
Indi esponeva che il piano all'uopo predisposto sarebbe stato da attuare in cinque anni, articolati in due fasi, la prima, della durata di tre anni, destinata alla gestione dell'attività alberghiera mercè un contratto di affitto siglato, in qualità di affittuaria, nel febbraio 2022 con la società di nuova costituzione;
la seconda, della durata di due anni, destinata alla vendita del complesso aziendale.
Esponeva altresì che, alla stregua delle prefigurazioni del piano, i soci della beneficiaria , al contempo suoi soci, si erano impegnati a vendere il CP_2 complesso immobiliare adibito ad albergo nonché a devolverle, all'esito dell'integrale pagamento delle esposizioni debitorie della beneficiaria, il residuo, quale nuova finanza, per il pagamento dei suoi creditori.
In esito alla richiesta di chiarimenti formulata dal Tribunale di Catania con provvedimento del 23.3.2023, la provvedeva ad Parte_1
integrare la proposta, ovvero attendeva alla ridefinizione delle classi dei creditori e prefigurava, all'occorrenza, la vendita degli ulteriori immobili – del valore, come da perizia, di euro 100.000,00 - trasferiti alla società di nuova costituzione.
Con sentenza n. 78 dei 27.4/2.5.2023 il Tribunale di Catania dichiarava inammissibile la proposta di concordato e, su ricorso del Procuratore della pag. 3/23 Repubblica presso il Tribunale di Catania, dichiarava aperta la liquidazione giudiziale della “ (cfr. ricorso, pag. 3). Parte_1
Segnatamente, il Tribunale, a fronte delle puntualizzazioni operate dalla
“ nella proposta integrativa - tra le quali quella per cui Parte_1
“dal progetto di scissione non [era] possibile desumere con chiarezza le passività attribuite a ciascuno dei soggetti giuridici che partecipano alla scissione” e quella per cui “nella fattispecie, in esito alla esecuzione della scissione, il patrimonio netto attribuito alla scissa è di sole € 50.000, mentre quello attribuito alla società beneficiaria ammonta a € 6.217.979,77” – reputava che si era al cospetto, in un quadro segnato dall'applicazione dell'art. 2506 bis,
3° co., cod. civ. (siccome l'atto ricognitivo delle passività assegnate alla beneficiaria non risultava dal progetto di scissione), di un'operazione che mancava di fattibilità giuridica, nell'ambito della quale, per stessa ammissione della proponente, si privava la scissa quasi integralmente del suo patrimonio e si creavano ingiustificatamente due categorie dei creditori, “l'una garantita dal patrimonio di entrambe le società, l'altra garantita dalla condebitrice in solido solo in via residuale e ove capiente” “tra l'altro, nell'assenza di analitica indicazione della composizione del passivo in testa alla beneficiaria”.
La “ proponeva reclamo al quale resistevano i Parte_1
curatori della liquidazione giudiziale.
Con sentenza n. 1692/2023 la Corte d'Appello di Catania accoglieva il reclamo ed “omologa[va] il concordato preventivo proposto da Parte_1
e revoca[va] la liquidazione giudiziale”.
[...]
Evidenziava, la Corte di Catania, in ordine alle doglianze della reclamante a censura dei rilievi del tribunale – rilievi (ulteriori) secondo cui “le società, scissa
e beneficiaria, perché la proposta potesse essere considerata fattibile, avrebbero dovuto rispondere in via solidale dell'intera massa passiva, nei limiti del patrimonio effettivamente disponibile al momento della scissione sì come tra loro
pag. 4/23 distribuito” e secondo cui tuttavia era previsto “l'intervento della beneficiaria, in via diretta, esclusivamente nei confronti del ceto bancario e dell'erario coperto dalla garanzia patrimoniale di cui all'art. 173 d.P.R. 917/86, e quale terza, datrice di nuova finanza, per la restante parte dei creditori e nei limiti dell'eventuale residuo a seguito del pagamento integrale della propria esposizione debitoria, e ciò a prescindere dalle legittime cause di prelazione che quest'ultimi possono vantare” - che, nel quadro dell'art. 117 c.c.i.i., i creditori della “ avrebbero conservato impregiudicati i Parte_1 diritti nei confronti della società “ ” di nuova costituzione;
che CP_2
invero la proposta di concordato in nessun modo contemplava la rinuncia alla responsabilità solidale ovvero la limitazione della responsabilità solidale della società di nuova costituzione prefigurata agli artt. 2506 bis e 2506 quater cod. civ., sicché in nessun modo i diritti dei creditori risultavano conculcati nei confronti della società beneficiaria.
Evidenziava dunque che la proposta di concordato, benché non contemplante alcun impegno diretto della società di nuova costituzione, ne prospettava comunque l'intervento a fini satisfattori in termini rimessi alla valutazione di convenienza del ceto creditorio.
Evidenziava altresì, la Corte, in ordine all'asserita violazione dell'art. 86 c.c.i.i., eccepita dalla curatela e correlata alla prefigurazione di una moratoria, ai fini del pagamento dei crediti privilegiati ex art. 2751 bis, n. 1, cod. civ., eccedente il termine semestrale ex art. 86 cit., che l'eccezione era destituita di fondamento;
che invero il concordato era da ricondurre allo schema del concordato liquidatorio non già del concordato con continuità aziendale, siccome la proponente avrebbe dovuto concludere l'attività d'impresa con la vendita dell'azienda alberghiera.
Evidenziava inoltre, in ordine al rilievo della curatela circa il difetto di indicazioni, nella proposta, in merito alla convenienza della soluzione pag. 5/23 concordataria rispetto alla liquidazione giudiziale ed all'esperibilità in tale sede dell'azione revocatoria dell'operata scissione, che la soluzione pattizia offriva
“l'intero soddisfacimento del ceto creditorio (…) senza le connesse spese ed alea del giudizio”, viepiù che trattavasi di profilo la cui convenienza ed affidabilità sarebbe stata da demandare alla valutazione del ceto creditorio, al pari del profilo concernente l'omessa apposizione da parte della società di nuova costituzione di vincoli ex art. 2645 ter cod. civ. sul proprio patrimonio al fine di garantirne la destinazione a vantaggio dei creditori.
Evidenziava ancora che la proposta concordataria aveva finalità liquidatoria, cosicché, per un verso, era ben possibile l'esercizio temporaneo dell'attività nella prospettiva della liquidazione, e, per altro verso, non era pertinente il rilievo della curatela alla cui stregua la reclamante non aveva chiarito in che modo intendesse far luogo alla ricostituzione del capitale successivamente all'omologazione del concordato.
Evidenziava infine, in ordine al rilievo della curatela circa il deficit informativo in merito alle utilità conseguibili mercé l'esercizio, in sede di liquidazione giudiziale, dell'azione di responsabilità nei confronti degli amministratori della
“ , il valore del cui patrimonio sarebbe stato pari Parte_1 all'incirca ad euro 450.000,00, che la proposizione dell'azione di responsabilità avrebbe richiesto “l'instaurazione di un procedimento giudiziale mediamente di durata ultrannuale, costoso e connotato da una rilevante alea di causa, il cui risultato finale potrebbe non consentire al curatore di ritrarre le utilità sperate”, viepiù che il concordato non era atto a precludere ai creditori l'esercizio dell'azione di responsabilità nei confronti degli amministratori.
Avverso tale sentenza i curatori della liquidazione giudiziale della “ Parte_1
proponevano ricorso per cassazione sulla scorta di nove motivi
[...] Pt_1
concludendo per la cassazione della sentenza della Corte d'Appello con ogni conseguente statuizione.
pag. 6/23 Con ordinanza n.3659/2025 del 28/1/2025 la Corte di Cassazione cassava con rinvio la sentenza della Corte d'Appello di Catania n. 1692/2023.
Indi i curatori della Liquidazione Giudiziale Parte_1 Parte_1 hanno depositato tempestivo e rituale ricorso in riassunzione ex art.392 cpc rassegnando le conclusioni sopra riportate.
Si è costituita la instando per Parte_1
l'accoglimento del reclamo a suo tempo depositato, concludendo come trascritto in epigrafe.
La Procura Generale presso la Corte d'appello di Catania ha chiesto il rigetto del reclamo e la conferma della sentenza emessa dal Tribunale di Catania.
Concessi alle parti termini per lo scambio di note difensive, all'udienza dell'11.7.2025 il ricorso è stato introitato in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Occorre preliminarmente dare atto che la Suprema Corte nell'ordinanza di rinvio ha accolto il primo, il secondo e il quarto motivo proposti dalla
Liquidazione Giudiziale attrice in riassunzione.
Quanto al primo motivo non sono sorte contestazioni in questa fase, avendo il giudice di legittimità chiarito che “la Corte di Catania ha, in maniera indebita, atteso all'omologazione del concordato preventivo”, ricordando che
“all'omologazione può farsi luogo solo all'esito dell'approvazione del concordato e che nella specie il tribunale aveva dichiarato inammissibile la proposta, sicché alcuna votazione vi era stata”.
Con il secondo motivo la Liquidazione Giudiziale ha denunciato la violazione e falsa applicazione dell'art. 47 c.c.i.i., deducendo che la Corte di Catania ha opinato per l'ammissibilità del concordato, ingiustificatamente degradando a mere valutazioni di convenienza, rimesse al vaglio del ceto creditorio, i rilievi del
Tribunale in ordine alla fattibilità giuridica della proposta concordataria, rilievi involgenti appieno il profilo della realizzabilità della causa concreta. In
pag. 7/23 particolare hanno rilevato che il Tribunale, con il provvedimento interlocutorio del 23.3.2023, aveva opinato per l'inidoneità del piano, siccome la società beneficiaria della scissione, deputata a fornire le risorse necessarie all'adempimento e condebitrice solidale della “ nei limiti Parte_1
dell'art. 2506 quater, u.c., cod. civ., “presenta una rilevante esposizione debitoria, tra l'altro non correttamente determinata” e che, a seguito della integrazione della proposta, contemplante, all'occorrenza, la vendita di ulteriori immobili del valore periziato di euro 100.000,00, il tribunale aveva rilevato che, “a causa di un errore di rilevazione dei debiti della scissa, il progetto di scissione era stato elaborato senza tener conto di un debito della scissa non inferiore a € 630.000,00 circa (per
Imu e Tarsu) che certamente non era stato trasferito alla beneficiaria, con la conseguenza che il valore del patrimonio netto rimasto in capo alla scissa deve ritenersi incontrovertibilmente negativo;
quanto all'applicabilità dell'art. 2506 bis, 3° co., cod. civ. che prevede la responsabilità solidale diretta della scissa e della beneficiaria – attesa l'inopponibilità ai creditori dell'atto ricognitivo delle passività assegnate alla beneficiaria - la proposta di concordato prefigura
“l'intervento della beneficiaria, in via diretta, esclusivamente nei confronti del ceto bancario e dell'erario (…) e quale terza, datrice di nuova finanza, per la restante parte dei creditori e nei limiti dell'eventuale residuo a seguito del pagamento integrale della propria esposizione debitoria”, con evidente violazione delle norme in tema di scissione destinata a realizzarsi con l'approvazione della proposta.
I ricorrenti hanno, infine, ribadito che in sede di reclamo, con la memoria di costituzione del 18.7.2023 e con le note dell'11.9.2023, avevano chiarito che i dati dell'attivo e del passivo risultano palesemente errati e che l'analisi della situazione economico-finanziaria della “President” induceva a concludere che tal ultima società “non ha le risorse sufficienti per garantire il pagamento dei creditori”, sicché difetta il presupposto della fattibilità giuridica.
pag. 8/23 Con il quarto motivo i ricorrenti hanno denunciato l'omesso esame circa fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti nonché la nullità della sentenza per violazione dell'art. 132, 2° co., n. 4, cod. proc. civ. e dell'art. 111,
6° co., Cost. per omessa motivazione.
I ricorrenti hanno premesso che - qualora si opini per l'applicabilità, così come ha reputato la Corte di Catania, della seconda parte del 1° co. dell'art. 117 c.c.i.i.
e dunque nel senso che i creditori concordatari conservino impregiudicati i loro diritti nei confronti della società beneficiaria - assume carattere decisivo, ai fini della concreta realizzabilità della causa della proposta concordataria, il riscontro della capacità patrimoniale della medesima società beneficiaria di provvedere all'adempimento degli obblighi concordatari e al soddisfacimento delle pretese creditorie, questione sulla quale la Corte d'Appello non si era pronunciata, sebbene era stata oggetto di ampio dibattito l'incapienza del patrimonio della beneficiaria e dunque l'inettitudine della beneficiaria a soddisfare le pretese creditorie e il Tribunale avesse posto in risalto che l'attività liquidatoria dei beni della beneficiaria sarebbe stata da svolgere al di fuori di ogni controllo da parte degli organi della procedura.
Per come detto la Corte di Cassazione ha esaminato congiuntamente tali motivi, giacché all'evidenza connessi, e li ha ritenuti fondati e meritevoli di accoglimento, precisando che il loro buon esito assorbe la disamina dei restanti terzo, quinto, sesto, settimo, ottavo e del nono motivo.
In particolare il Giudice di legittimità ha rilevato che, sebbene la valutazione circa l'effettiva realizzabilità della causa concreta della proposta concordataria, la fattibilità giuridica e l'idoneità del piano è senz'altro destinata a risolversi in un giudizio “di fatto”, nondimeno il giudizio “di fatto” cui, nella specie, la Corte di
Catania ha atteso, è senza dubbio inficiato da quella peculiare forma di
“anomalia motivazionale” – atta a tramutarsi, qualora risultante (è, appunto, il caso de quo) dal testo della sentenza impugnata, in violazione di legge
pag. 9/23 costituzionalmente rilevante, siccome attinente all'esistenza della motivazione in sé (cfr. Cass. sez. un. 7.4.2014, n. 8053) – che si qualifica sub specie di
“motivazione apparente”.
Precisamente il supremo Collegio ha censurato che:
- la Corte d'appello, nonostante i puntuali – e dapprima riferiti - rilievi del tribunale, si è limitata ad affermare, sic et simpliciter ed in termini, per giunta, intrinsecamente non del tutto coerenti, che – lo si è detto – la proposta di concordato in nessun modo prefigurava la rinuncia ovvero la limitazione della responsabilità solidale della società di nuova costituzione. E che la proposta di concordato, benché non contemplante alcun impegno diretto della società di nuova costituzione (in ordine a tal ultimo assunto motivazionale, cfr. ricorso, pag. 21), ne prospettava comunque l'intervento a fini satisfattori (cfr. sentenza impugnata, pag. 6),
- La Corte d'Appello avrebbe dovuto, viceversa, far luogo alla puntuale valutazione – ai fini del riscontro dell'effettiva realizzabilità della causa concreta della proposta concordataria - della capacità patrimoniale della
“President”, beneficiaria della scissione, di provvedere all'adempimento degli obblighi concordatari e al soddisfacimento delle pretese creditorie. E ciò tanto più ché i curatori ricorrenti …e con la memoria di costituzione in data 18.7.2023
e con le note di replica dell'11.9.2023 avevano dato atto dell' “insufficienza del patrimonio e dei flussi di cassa della beneficiaria per poter far Controparte_2
fronte ai debiti”
- La riscontrata “anomalia motivazionale” viepiù si prospetta alla stregua delle ragioni di censura veicolate dal secondo motivo di ricorso posto che Il Tribunale di Catania, sulla scorta delle puntualizzazioni operate dalla “ Parte_1
nella proposta integrativa, aveva evidenziato che il progetto di
[...]
scissione era stato predisposto senza tener conto di un debito della scissa non inferiore a circa euro 630.000,00, debito che non era stato trasferito alla
pag. 10/23 beneficiaria, sicché il già esiguo patrimonio netto della “ Parte_1 doveva reputarsi incontrovertibilmente negativo ma a fronte di siffatto riscontro…, i rilievi – dapprima riferiti - della corte d'appello analogamente manifestano l'evidenziato vizio di “carente disamina logico-giuridica”: al cospetto del duplice dato integrato, da un lato, dal “patrimonio netto negativo della scissa” e, dall'altro, dal mancato riscontro della capacità patrimoniale della beneficiaria, l'affermazione della realizzabilità della causa concreta e dunque della fattibilità giuridica, della idoneità del piano si è risolta in una mera petizione di principio.
Con il ricorso in riassunzione la Liquidazione Giudiziale ha evidenziato che questa Corte quale giudice di rinvio “dovrà correttamente applicare l' art.47
CCII in esecuzione di quanto disposto dalla Corte di Cassazione, riconoscendo che il Tribunale con la sentenza reclamata ha legittimamente esercitato il potere di verifica della corrispondenza della proposta esaminata con la causa concreta del concordato -volta al superamento della crisi d' impresa- esercitando quindi il controllo di legittimità sul giudizio di fattibilità della proposta di concordato, verificando l'effettiva realizzabilità della causa concreta del concordato.
Laddove la verifica ed il sindacato del Tribunale si sostanzia da un lato con il controllo di legalità sui singoli atti in cui si articola la procedura e dall' altro sulla verifica della loro rispondenza alla causa concreta del procedimento di concordato.
In particolare la liquidazione ricorrente ha ribadito la correttezza della sentenza di primo grado laddove ha chiarito che:
- nell' operazione di scissione non è possibile “desumere con chiarezza le passività attribuite a ciascuno dei soggetti giuridici che partecipano alla scissione”;
- in esito alla esecuzione della scissione, il patrimonio netto attribuito alla società scissa è di sole € 50.000,00 mentre quello attribuito alla società
pag. 11/23 beneficiaria ammonta a € 6.217.979,77 e che a causa di un errore di rilevazione dei debiti della scissa, il progetto di scissione, per come rilevato dallo stesso commissario giudiziale è stato elaborato senza tenere conto di un debito della scissa non inferiore a € 630.000,00 circa (per Imu e Tarsu) che certamente non è stato trasferito alla beneficiaria, con la conseguenza che il valore del patrimonio netto rimasto in capo alla scissa in esito alla deliberata scissione deve ritenersi incontrovertibilmente negativo”;
- “Siamo dunque, per stessa ammissione della proponente, di fronte ad una operazione finanziaria in cui la scissa è stata privata integralmente della parte più cospicua del suo patrimonio, con un patrimonio netto residuo negativo”.
- “I profili distrattivi che si celano dietro tale operazione economico finanziaria non vengono, poi, dalla proponente in alcun modo superati, ma, a ben vedere, ulteriormente resi evidenti, attraverso una rimodulazione della proposta che consolida obiettivamente l'effetto di sottrazione ai creditori della garanzia patrimoniale su cui essi potevano fare affidamento ante scissione”;
- ha condivisibilmente ritenuto che la prospettazione della proponente tende a violare la ratio e disapplicare le norme che presidiano la tutela dei creditori nelle operazioni di scissione, atteso che nella operazione di scissione che ci occupa è pacificamente applicabile la norma di tutela dell' art. 2506 bis comma terzo c.c., che prevede una responsabilità solidale diretta -e non residuale- della beneficiaria e la cui portata precettiva sarebbe stata totalmente disattesa nell' ipotesi di ammissione del concordato posto che l'effetto finale del concordato, nell' ipotesi di ammissione ed approvazione, sarebbe quello, anche a mezzo la suddivisione in classi, così come prospettata, della violazione dei diritti dei creditori, atteso che viene previsto l' intervento della beneficiaria in via diretta “esclusivamente nei confronti del ceto bancario e dell'erario coperto dalla garanzia patrimoniale di cui all'art. 173 D.P.R. 917/86, e quale terza, datrice di nuova finanza, per la restante parte dei creditori e nei limiti dell'eventuale residuo a seguito del pag. 12/23 pagamento integrale della propria esposizione debitoria, e ciò a prescindere dalle legittime cause di prelazione che quest'ultimi possano vantare.”
Quanto alla manifesta inidoneità del piano alla soddisfazione dei creditori e quindi impossibilità di raggiungimento della causa concreta del concordato, la
Liquidazione ha ribadito quanto già dedotto nella fase di reclamo (sia nella propria memoria difensiva di costituzione del 18/7/2023 al punto 3, nonché nelle note di replica autorizzate del 11/9/2023) ove è stato ha ampiamente chiarito:
- l'analisi della situazione economico-finanziaria della Controparte_2
(beneficiaria) porta ad affermare in modo chiaro che la non CP_2
ha le risorse sufficienti per garantire il pagamento dei creditori, atteso peraltro che nella proposta di concordato i dati dell'attivo e quelli del passivo risultano palesemente errati (aumentati i primi e ridotti i secondi), laddove l'attivo della scissa è sopravvalutato anche in relazione ai flussi recuperati durante la gestione dell' esercizio provvisorio dei curatori, con utili lordi inferiori di oltre 74mila euro rispetto alle previsioni, così come risulta sopravvalutato il patrimonio della beneficiaria;
- in particolare: unico elemento attivo che nella procedura di concordato verrebbe effettivamente ceduto ai creditori è quello dell' azienda alberghiera, cui è stato dato un iperbolico valore di € 1.164.000,00, mentre non c'è dubbio che a seguito della scissione, l'azienda in sé considerata in maniera distaccata rispetto all' immobile complesso alberghiero ha determinato de plano un immediato ed incontrovertibile decremento del suo valore;
i flussi valorizzati in € 705.820,00 (nel periodo di continuità aziendale) non trovano alcun riscontro rispetto all'effettivo e reale andamento economico emerso nel periodo successivo all'apertura della Liquidazione Giudiziale durante l'esercizio provvisorio in cui gli effettivi dati della produzione ed i reali costi di gestione (personale dipendente ed interinale, utenze e servizi) hanno esposto ricavi inferiori e costi maggiori, con un utile ben inferiore rispetto al pag. 13/23 dato ipotizzato dalla società, ossia nei due mesi di maggio e giugno 2023 inferiori di 74 mila euro rispetto alle previsioni, ed i ricavi di luglio di circa
20mila, senza considerare che l'inutilizzabilità del (irregolare Parte_2 per gravi problemi urbanistici) ha penalizzato la banchettistica e ristorazione sin dal mese di giugno 2023, con evidenti gravi ripercussioni sui ricavi effettivi, anche in prospettiva, che si confermano di gran lunga inferiori rispetto a quelli attesi ed indicati dalla proponente, che anche colpevolmente ha sottaciuto l'inutilizzabilità del;
quanto al valore degli Parte_2 immobili indicato in circa € 6,6 milioni è bene ribadire che non si tratta di beni ceduti ai creditori, che invece rimangono nella piena disponibilità della beneficiaria (ed anche assoggettabili ad esecuzione dei creditori della beneficiaria), senza alcun controllo del Tribunale, essendo quello possibile del Commissario Giudiziale dell' ipotetico concordato della un Parte_1 mero controllo “ex post” di scarsa efficacia;
- manca nella proposta - e sarebbe stato opportuno e necessario invece inserirlo- la previsione dell' obbligo a carico della beneficiaria di apporre ex art.2645 ter cc un vincolo di destinazione sui propri beni immobili in favore dei creditori del concordato (con conseguente rilascio di procura irrevocabile a vendere in capo agli organi liquidatori nominati dal Tribunale);
- manca del tutto anche qualsiasi ulteriore indicazione di garanzia in favore del ceto creditorio sull'adempimento della beneficiaria e nelle more dell'esecuzione della proposta e del piano, nulla impedirebbe a tutti i creditori della scissa di agire in via diretta per la soddisfazione delle proprie ragioni di credito nei confronti (come in realtà già accaduto avendo Controparte_2
con atto del 27/3/2024 eseguito per gli importi di cui è CP_3 creditrice atto di pignoramento immobiliare a carico di con Controparte_2
pignoramento trascritto alla Conservatoria RRII di Catania);
pag. 14/23 - la situazione economico-finanziaria della dipende Controparte_2 esclusivamente dai risultati di gestione dell'azienda “President Park Hotel”, atteso che il canone annuo che la corrisponde alla Parte_1 per la locazione della struttura immobiliare alberghiera Controparte_2
costituisce l'unica entrata di quest'ultima e le analisi della Curatela hanno evidenziato che, in forza del contratto di affitto in essere tra le parti, “tenuto conto di quanto stabilito dal contratto di locazione tra la e la Controparte_2
nel numero di camere di cui la struttura è dotata (91) e Parte_1 del periodo di apertura stagionale previsto del piano di continuità aziendale elaborato dalla proponente (di poco superiore agli 8 mesi) – il canone annuo di locazione potrà raggiungere, nella più ottimistica delle ipotesi, l'importo massimo di € 276.000,00, risorsa che non appare sufficienti per garantire: a) il pagamento dell'IMU gravante sull'immobile (pari ad €.92.314,00 all'anno);
b) il pagamento delle rate mutuo ipotecario (stimabile in circa €.192.000,00 all'anno); c) il sostentamento delle spese di manutenzione straordinaria della struttura alberghiera, contrattualmente poste a carico della società locatrice e la cui esecuzione è imprescindibile anche al fine di valorizzare azienda e immobile, in vista della loro successiva cessione.
In relazione alle superiori censure, la società ha di contro Parte_1
rilevato che:
- la società non ha mai esercitato alcuna attività di impresa, Controparte_2
essendosi limitata a stipulare, immediatamente dopo la scissione, un contratto di locazione dell'albergo in favore della e Parte_1
il piano concordatario non prevede che essa svolgerà in futuro alcuna attività d'impresa con la conseguenza che la non ha Controparte_2 assunto, né potrà assumere in futuro alcun debito, alcun rischio di impresa, se non limitatamente ai rischi che già gravavano sul patrimonio della
Parte_1
pag. 15/23 - la responsabilità della scissa e della beneficiaria di cui agli artt. 2506 bis e
2506 quater c.c. in ordine al pagamento dei debiti ante scissione non è sussidiaria, ma indiscutibilmente solidale e non in alcun modo soggetta al beneficium excussionis;
- il patrimonio della e quello della sono Parte_1 CP_2
incontestabilmente superiori all'ammontare dei debiti delle due società e tale circostanza è attestata dal professionista, e risulta documentata in atti;
- in riferimento alla incompletezza dell'esposizione debitoria della ciò che la Corte di Appello non ha esplicitato con Parte_1
la sentenza riformata è il fatto che la mancata specifica indicazione dei debiti attribuiti alla scissa in sede di scissione ovvero, la mancata rilevazione del patrimonio netto negativo della scissione, non determinavano un incremento della esposizione complessiva delle due società, ma solo un differente criterio di ripartizione;
- al fine di verificare la concreta possibilità di realizzazione della causa concreta del concordato preventivo, occorre fare riferimento alla situazione debitoria della (con la sola Parte_1 eccezione dell'IMU, onere che prima della scissione gravava sul patrimonio della e dopo la scissione, a causa del Parte_1
trasferimento dell'immobile, grava sulla beneficiaria) e dalla relazione del professionista attestatore emerge chiaramente che l'eccedenza patrimoniale della beneficiaria (Euro 2.901.654,76) è CP_2 sufficiente a garantire l'integrale soddisfacimento dei creditori non soddisfatti dal patrimonio della (1.814.539,56); Parte_1
- la ha conseguito nell'esercizio 2024, nonostante il Parte_1 perdurante effetto negativo della gestione concorsuale, un utile di esercizio stimato di circa 200 mila euro e ha concluso, nelle more della procedura, con esito positivo il giudizio incardinato avanti al Tar con pag. 16/23 sentenza che ha acquisito efficacia di giudicato e che prevede il riconoscimento dell'ulteriore credito di originarie € 490.000,00 (che l'attestatore aveva azzerato per mera prudenza in conseguenza della sua contestazione giudiziale);
- ai fini della valutazione della idoneità della proposta di concordato a realizzare la causa concordataria, è irrilevante il fatto che la scissa abbia un patrimonio netto contabile negativo, poiché ciò che rileva è unicamente il fatto (incontroverso) che il patrimonio complessivo delle due società, destinato al soddisfacimento dei creditori, si oggettivamente di gran lunga superiore all'ammontare di tutti i debiti;
- con la proposta di concordato l'intero patrimonio della scissa e della beneficiaria è stato devoluto al soddisfacimento dei creditori di entrambe le società (scissa e beneficiaria), circostanza totalmente glissata dal
Tribunale di Catania e dalla curatela e che appare certamente dirimente, nell'ottica della composizione della crisi: se infatti l'intero patrimonio delle due società (scissa e beneficiaria), patrimonio, peraltro, rimasto complessivamente nella medesima consistenza che aveva al momento della scissione (non avendo alcuna delle due società operato alcuna alienazione), viene mantenuto in esercizio ed integralmente destinato al soddisfacimento dei creditori di entrambe le società, si realizza appieno lo scopo della procedura di composizione della crisi, con il conseguimento del miglior soddisfacimento dei creditori, mentre di contro, in caso di cessazione della continuità aziendale non sarà possibile assicurare il soddisfacimento di tutti i creditori sociali, attesoché il prezzo di realizzo dell'immobile aziendale risulterà prevedibilmente inferiore di circa il 50% rispetto al valore prudenziale di stima in atti;
pag. 17/23 - nessuna norma impone al soggetto differente dal proponente che intenda assumere un obbligo giuridico a favore del proponente, di costituire un vincolo d destinazione ex art. 2465 ter c.c.
Ciò posto va sin da subito chiarito che nel giudizio di rinvio non appare ammissibile la produzione di nuova documentazione, posto che ogni valutazione deve essere compiuta con riferimento all'originaria proposta concordataria e sulla base di quanto acquisito in sede di reclamo (in tal senso si palesa inammissibile la produzione e anche l'allegazione della situazione patrimoniale al 2024 come anche il bilancio di esercizio 2023) ed eventuali mutamenti delle circostanze possono concorrere semmai al deposito di altra e differente proposta concordataria.
Ciò premesso, rileva il Collegio come alle questioni poste dagli odierni attori in riassunzione nei motivi secondo e quarto del ricorso per cassazione - per come esplicitati in ricorso e sulle quali la Corte di Cassazione ha rinviato per una congrua e motivata valutazione – l'originaria reclamante non ha fornito adeguate risposte.
In primo luogo deve evidenziarsi che seppure risulti incontestata tra le parti la solidarietà tra la società scissa e la società beneficiaria prevista dall'art. 2506 bis co. 3 c.c. (secondo cui “Degli elementi del passivo, la cui destinazione non è desumibile dal progetto, rispondono in solido, nel primo caso, le società beneficiarie, nel secondo la società scissa e le società beneficiarie. La responsabilità solidale è limitata al valore effettivo del patrimonio netto attribuito a ciascuna società beneficiaria) nel caso in esame ciò che è stato correttamente valutato dal Tribunale nella sentenza di primo grado – e non risulta adeguatamente contraddetto dalla difesa della società reclamante - è che:
a) “la proposta di concordato così come prospettata dalla Parte_1
sottopone al Tribunale una operazione economica finanziaria
[...] che snatura la struttura giuridica tipica dell'istituto, manifestando profili
pag. 18/23 patologici, distonici rispetto alla normativa su richiamata e che, in ipotesi, esprimono anche un rilievo potenzialmente illecito.
In particolare il Tribunale ha evidenziato che pur essendo di fronte, per stessa ammissione della proponente, ad una operazione finanziaria in cui la scissa è stata privata integralmente della parte più cospicua del suo patrimonio, con un patrimonio netto residuo negativo, la rimodulazione della proposta che consolida obiettivamente l'effetto di sottrazione ai creditori della garanzia patrimoniale su cui essi potevano fare affidamento ante scissione posto che l'intervento della beneficiaria è previsto, in via diretta, esclusivamente nei confronti del ceto bancario e dell'erario coperto dalla garanzia patrimoniale di cui all'art. 173 D.P.R. 917/86, e solo quale terza, datrice di nuova finanza, per la restante parte dei creditori e nei limiti dell'eventuale residuo a seguito del pagamento integrale della propria esposizione debitoria, e ciò a prescindere dalle legittime cause di prelazione che quest'ultimi possano vantare, prospettazione che, però, va ad incidere sulla fattibilità giuridica della proposta e, in particolare, sulla corretta impostazione e formazione delle classi, finendo con il creare ingiustificatamente creditori di serie A, che godono dell'intera garanzia patrimoniale di entrambe le società, e creditori di serie B, che godono delle garanzie patrimoniali della loro co-debitrice in solido soltanto in via residuale e ove capiente, tra l'altro, nell'assenza di analitica indicazione della composizione del passivo in testa alla beneficiaria;
b) la prospettata attività liquidatoria dei beni della beneficiaria, afferente alla parte più cospicua del patrimonio oggetto di scissione, si svolgerebbe al di fuori di ogni controllo da parte del Tribunale e degli organi della procedura;
vale a dire al di là di quelle garanzie di trasparenza e competitività pensate dal legislatore proprio per sottrarre i creditori da pag. 19/23 possibili abusi o lesioni dei loro diritti, impattando altresì con il dettato di norme imperative.
c) la circostanza che la proponente, a fronte di un patrimonio netto negativo nulla dice in ordine alla sua ricostituzione, e ciò tenuto conto che le esenzioni dagli obblighi liquidatori previsti dal codice civile cessano al momento dell'omologa (art. 89 CCII).
Peraltro, oltre i predetti rilievi, la Liquidazione, in sede di reclamo, ha evidenziato ulteriormente la manifesta inidoneità del piano alla soddisfazione dei creditori e quindi impossibilità di raggiungimento della causa concreta del concordato, rilevando che nella proposta di concordato i dati dell'attivo e quelli del passivo risultano palesemente errati (aumentati i primi e ridotti i secondi).
A fronte di tali contestazioni (che risultano confermate anche nel provvedimento di sequestro preventivo disposto dal GIP in cui si da atto della sussistenza di almeno 630.000 euro di debiti tributari rimasti in capo alla scissa e che post scissione erano stati retrocessi alla società scissa Parte_1 debiti tributari e previdenziali iscritti a ruolo per euro 850.000) nulla è stato controdedotto dalla reclamante.
In particolare questa, richiamando sempre il contenuto dell'art. 2506 bis c.c. e la responsabilità solidale, non si è affatto confrontata con il dato della proposta concordataria (che emerge dalla stessa sentenza di rinvio della Suprema Corte) secondo cui l'intervento della beneficiaria è previsto in via diretta esclusivamente nei confronti del ceto bancario e dell'erario coperto dalla garanzia patrimoniale di cui all'art. 173 D.P.R. 917/86, mentre essa agisce quale terza, datrice di nuova finanza, per la restante parte dei creditori e nei limiti dell'eventuale residuo a seguito del pagamento integrale della propria esposizione debitoria, e ciò a prescindere dalle legittime cause di prelazione che quest'ultimi possano vantare.
La reclamante, inoltre, non ha efficacemente risposto in merito alla sopravalutazione dell'attivo della scissa - anche in relazione ai flussi recuperati pag. 20/23 durante la gestione dell' esercizio provvisorio dei curatori, con utili lordi inferiori di oltre 74mila euro rispetto alle previsioni - e di quello della beneficiaria che, per stessa ammissione della reclamante, non ha un patrimonio proprio e il cui unico elemento attivo nella procedura di concordato che verrebbe effettivamente ceduto ai creditori è quello dell' azienda alberghiera, cui è stato dato un valore di
€ 1.164.000,00, dato che non trova alcun riscontro, perché come ben evidenziato dalla Liquidazione Giudiziale l'azienda in sé considerata in maniera distaccata rispetto all' immobile complesso alberghiero ha un immediato ed incontrovertibile decremento del suo valore.
Su tali questioni la reclamata, invero, si è limitata a ribadire quanto riportato nella relazione del professionista attestatore senza in alcun modo contrastare i superiori rilievi ed anzi sottacendo che, come evidenziato dalla Liquidazione, la situazione economico-finanziaria della dipende esclusivamente Controparte_2 dai risultati di gestione dell'azienda “President Park Hotel”, atteso che il canone annuo che la corrisponde alla per la Parte_1 Controparte_2 locazione della struttura immobiliare alberghiera costituisce l'unica entrata di quest'ultima e tale canone annuo potrà raggiungere, nella più ottimistica delle ipotesi, l'importo massimo di € 276.000,00, risorsa che non appare sufficienti per garantire: a) il pagamento dell'IMU gravante sull'immobile (pari ad
€.92.314,00 all'anno); b) il pagamento delle rate mutuo ipotecario (stimabile in circa €.192.000,00 all'anno); c) il sostentamento delle spese di manutenzione straordinaria della struttura alberghiera, contrattualmente poste a carico della società locatrice e la cui esecuzione è imprescindibile anche al fine di valorizzare azienda e immobile, in vista della loro successiva cessione.
Tuttavia, ciò che il Collegio, intende rimarcare è soprattutto che non vi è alcun elemento che confermi quanto affermato dalla reclamante, ossia che “con la proposta di concordato l'intero patrimonio della scissa e della beneficiaria è stato devoluto al soddisfacimento dei creditori di entrambe le società”.
pag. 21/23 Ed infatti, nella proposta il valore degli immobili indicato in circa € 6,6 milioni non è stato ceduto ai creditori ma rimane nella piena disponibilità della beneficiaria senza apposizione di alcun vincolo di destinazione dei beni immobili in favore dei creditori del concordato e qualsiasi ulteriore indicazione di garanzia in favore del ceto creditorio, così rendendo impossibile il controllo del Tribunale, essendo quello rimesso al Commissario Giudiziale del concordato, un mero controllo “ex post” di scarsa efficacia.
In definitiva, alla luce delle predette considerazioni, deve escludersi la sussistenza della causa concreta del concordato e conseguentemente debbono essere escluse sia la fattibilità giuridica sia l'idoneità del piano e va confermata l'inammissibilità della proposta di concordato della e la Parte_1
sentenza reclamata che ha dichiarato aperta la liquidazione giudiziale
Le spese del primo giudizio davanti la Corte, di quello in cassazione e del presente grado di rinvio seguono la soccombenza e sono liquidate, in favore dello
Stato, ex art. 144 dpr 115/2002 non disponendo la procedura di fondi, nella misura indicata in dispositivo (applicati i parametri medi delle tabelle allegate al
DM n. 147/2022, in relazione al valore indeterminabile di complessità media e dell'art. 130 Dpr 115/02).
Deve, infine, darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del reclamante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Catania, definitivamente pronunciando in sede di rinvio sul reclamo proposto da ei confronti della Parte_1 con Parte_1
l'intervento della PROCURA GENERALE PRESSO LA CORTE D'APPELLO,
pag. 22/23 avverso la sentenza del Tribunale di Catania n. 78/2023 pubblicata il 2/05/2023 così provvede: rigetta il reclamo;
condanna la parte reclamante al rimborso in favore dello Stato, delle spese del primo giudizio davanti la Corte d'appello, liquidate in € 6.078,00 (pari al 50% di
€ 12.156,00), del giudizio di cassazione, liquidate in € 3.292,50 (il 50% di €
6.585,00), nonché del presente grado di rinvio liquidate in € 6.078,00 (pari al
50% di € 12.156,00), oltre 15% di rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge;
dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del reclamante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame.
Così deciso, in data 23/07/2025, nella camera di consiglio della prima sezione civile
Il Consigliere relatore/estensore Il Presidente Dott. Dora Bonifacio Dott. Antonella Vittoria Balsamo
pag. 23/23
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte D'Appello di Catania, Prima Sezione Civile, in persona dei magistrati: dott. Antonella Vittoria Balsamo Presidente dott. Dora Bonifacio Consigliere relatore dott. Enrico Rao Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile n.737/2025 R.G. posta in decisione all'udienza collegiale dell'11 luglio 2025 tra
(C.F. Parte_1
), assistito e difeso dall'Avv. CUCUZZA GAETANO P.IVA_1
ATTORE IN RIASSUNZIONE
e
(C.F. ), assistito e difeso Parte_1 P.IVA_2
dall'Avv. DE BENEDICTIS MARCO
CFONVENUTO IN RIASSUNZIONE
e con l'intervento di
PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE DI
APPELLO DI CATANIA (C.F. . P.IVA_3
In punto: riassunzione a seguito di ordinanza n.3659/2025 del 28/1/2025 con la quale la Corte di Cassazione ha cassato con rinvio la sentenza della Corte
d'Appello di Catania n. 1692/2023, pubblicata il 04/10/2023, resa a definizione del procedimento di reclamo iscritto al n.726/2023 R.G. avverso la sentenza del
Tribunale di Catania n.78/2023 pubblicata il 2/05/2023
CONCLUSIONI
Per Parte Attrice in riassunzione: • ritenere e dichiarare infondato in fatto ed in diritto l' atto di reclamo proposto dalla avverso la sentenza del Tribunale di Catania Parte_1
n.78/2023 pubblicata il 2/05/2023 con la quale il Tribunale di Catania ha dichiarato inammissibile il concordato preventivo proposto dalla
[...]
e dichiarato l' apertura della procedura di liquidazione giudiziale Parte_1
nei confronti di CF REA: Parte_1 P.IVA_2 [...]
, con sede in Siracusa, via Augusta 52, legale rappresentante C.F._1 [...]
e per l'effetto, rigettarlo, con conferma in ogni sua parte della CP_1 statuizione reclamata;
• con condanna del reclamante al pagamento delle spese del presente giudizio in applicazione dell' art.51 comma 15 CCII (anche della precedente fase) e delle spese e compensi del procedimento di cassazione. Salvo ogni altro diritto.
Per Parte Convenuta in riassunzione: si chiede espressamente ai sensi del comma 5 bis dell'art. 52 CCII che la Corte di Appello voglia confermare la sentenza di omologa, non sussistendo alcuna controparte esposta ad alcun pregiudizio economico ed essendo evidente che la esecuzione del piano concordatario di cui si chiede la omologa, soddisfi inequivocabilmente l'interesse dei lavoratori e e dei creditori ala tutela della integrità e del valore del complesso aziendale, anche in relazione all'interesse economico di detti lavoratori e creditori alla prosecuzione dei rapporti commerciali e di lavoro in essere. In via ulteriormente gradata e senza recesso dalla superiore richiesta si insiste, nell'accoglimento delle conclusioni formulate con il reclamo in data 01.06.2023 e, per quanto rilevi ai fini della presente fase del giudizio, dichiarare aperta la procedura di liquidazione giudiziale della reclamante, dando ogni conseguente provvedimento di legge funzionale alla ammissione ed alla successiva omologazione della proposta di concordato. Con vittoria di spese e compensi di difesa
Per Parte Intervenuta Procura della Repubblica
pag. 2/23 Rigetto del reclamo avverso la sentenza di primo grado che ha dichiarato
l'apertura della liquidazione giudiziale della “ Parte_1
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 20.2.2023 al Tribunale di Catania la “
[...]
chiedeva l'ammissione alla procedura di concordato Parte_1
preventivo.
La proponente premetteva che in data 22.11.2021 aveva dato corso ad un'operazione di scissione, con cui aveva conferito alla Controparte_2 società di nuova costituzione, una sostanziale frazione delle sue passività e l'intero suo patrimonio immobiliare, tra cui l'immobile sede dell'attività alberghiera.
Indi esponeva che il piano all'uopo predisposto sarebbe stato da attuare in cinque anni, articolati in due fasi, la prima, della durata di tre anni, destinata alla gestione dell'attività alberghiera mercè un contratto di affitto siglato, in qualità di affittuaria, nel febbraio 2022 con la società di nuova costituzione;
la seconda, della durata di due anni, destinata alla vendita del complesso aziendale.
Esponeva altresì che, alla stregua delle prefigurazioni del piano, i soci della beneficiaria , al contempo suoi soci, si erano impegnati a vendere il CP_2 complesso immobiliare adibito ad albergo nonché a devolverle, all'esito dell'integrale pagamento delle esposizioni debitorie della beneficiaria, il residuo, quale nuova finanza, per il pagamento dei suoi creditori.
In esito alla richiesta di chiarimenti formulata dal Tribunale di Catania con provvedimento del 23.3.2023, la provvedeva ad Parte_1
integrare la proposta, ovvero attendeva alla ridefinizione delle classi dei creditori e prefigurava, all'occorrenza, la vendita degli ulteriori immobili – del valore, come da perizia, di euro 100.000,00 - trasferiti alla società di nuova costituzione.
Con sentenza n. 78 dei 27.4/2.5.2023 il Tribunale di Catania dichiarava inammissibile la proposta di concordato e, su ricorso del Procuratore della pag. 3/23 Repubblica presso il Tribunale di Catania, dichiarava aperta la liquidazione giudiziale della “ (cfr. ricorso, pag. 3). Parte_1
Segnatamente, il Tribunale, a fronte delle puntualizzazioni operate dalla
“ nella proposta integrativa - tra le quali quella per cui Parte_1
“dal progetto di scissione non [era] possibile desumere con chiarezza le passività attribuite a ciascuno dei soggetti giuridici che partecipano alla scissione” e quella per cui “nella fattispecie, in esito alla esecuzione della scissione, il patrimonio netto attribuito alla scissa è di sole € 50.000, mentre quello attribuito alla società beneficiaria ammonta a € 6.217.979,77” – reputava che si era al cospetto, in un quadro segnato dall'applicazione dell'art. 2506 bis,
3° co., cod. civ. (siccome l'atto ricognitivo delle passività assegnate alla beneficiaria non risultava dal progetto di scissione), di un'operazione che mancava di fattibilità giuridica, nell'ambito della quale, per stessa ammissione della proponente, si privava la scissa quasi integralmente del suo patrimonio e si creavano ingiustificatamente due categorie dei creditori, “l'una garantita dal patrimonio di entrambe le società, l'altra garantita dalla condebitrice in solido solo in via residuale e ove capiente” “tra l'altro, nell'assenza di analitica indicazione della composizione del passivo in testa alla beneficiaria”.
La “ proponeva reclamo al quale resistevano i Parte_1
curatori della liquidazione giudiziale.
Con sentenza n. 1692/2023 la Corte d'Appello di Catania accoglieva il reclamo ed “omologa[va] il concordato preventivo proposto da Parte_1
e revoca[va] la liquidazione giudiziale”.
[...]
Evidenziava, la Corte di Catania, in ordine alle doglianze della reclamante a censura dei rilievi del tribunale – rilievi (ulteriori) secondo cui “le società, scissa
e beneficiaria, perché la proposta potesse essere considerata fattibile, avrebbero dovuto rispondere in via solidale dell'intera massa passiva, nei limiti del patrimonio effettivamente disponibile al momento della scissione sì come tra loro
pag. 4/23 distribuito” e secondo cui tuttavia era previsto “l'intervento della beneficiaria, in via diretta, esclusivamente nei confronti del ceto bancario e dell'erario coperto dalla garanzia patrimoniale di cui all'art. 173 d.P.R. 917/86, e quale terza, datrice di nuova finanza, per la restante parte dei creditori e nei limiti dell'eventuale residuo a seguito del pagamento integrale della propria esposizione debitoria, e ciò a prescindere dalle legittime cause di prelazione che quest'ultimi possono vantare” - che, nel quadro dell'art. 117 c.c.i.i., i creditori della “ avrebbero conservato impregiudicati i Parte_1 diritti nei confronti della società “ ” di nuova costituzione;
che CP_2
invero la proposta di concordato in nessun modo contemplava la rinuncia alla responsabilità solidale ovvero la limitazione della responsabilità solidale della società di nuova costituzione prefigurata agli artt. 2506 bis e 2506 quater cod. civ., sicché in nessun modo i diritti dei creditori risultavano conculcati nei confronti della società beneficiaria.
Evidenziava dunque che la proposta di concordato, benché non contemplante alcun impegno diretto della società di nuova costituzione, ne prospettava comunque l'intervento a fini satisfattori in termini rimessi alla valutazione di convenienza del ceto creditorio.
Evidenziava altresì, la Corte, in ordine all'asserita violazione dell'art. 86 c.c.i.i., eccepita dalla curatela e correlata alla prefigurazione di una moratoria, ai fini del pagamento dei crediti privilegiati ex art. 2751 bis, n. 1, cod. civ., eccedente il termine semestrale ex art. 86 cit., che l'eccezione era destituita di fondamento;
che invero il concordato era da ricondurre allo schema del concordato liquidatorio non già del concordato con continuità aziendale, siccome la proponente avrebbe dovuto concludere l'attività d'impresa con la vendita dell'azienda alberghiera.
Evidenziava inoltre, in ordine al rilievo della curatela circa il difetto di indicazioni, nella proposta, in merito alla convenienza della soluzione pag. 5/23 concordataria rispetto alla liquidazione giudiziale ed all'esperibilità in tale sede dell'azione revocatoria dell'operata scissione, che la soluzione pattizia offriva
“l'intero soddisfacimento del ceto creditorio (…) senza le connesse spese ed alea del giudizio”, viepiù che trattavasi di profilo la cui convenienza ed affidabilità sarebbe stata da demandare alla valutazione del ceto creditorio, al pari del profilo concernente l'omessa apposizione da parte della società di nuova costituzione di vincoli ex art. 2645 ter cod. civ. sul proprio patrimonio al fine di garantirne la destinazione a vantaggio dei creditori.
Evidenziava ancora che la proposta concordataria aveva finalità liquidatoria, cosicché, per un verso, era ben possibile l'esercizio temporaneo dell'attività nella prospettiva della liquidazione, e, per altro verso, non era pertinente il rilievo della curatela alla cui stregua la reclamante non aveva chiarito in che modo intendesse far luogo alla ricostituzione del capitale successivamente all'omologazione del concordato.
Evidenziava infine, in ordine al rilievo della curatela circa il deficit informativo in merito alle utilità conseguibili mercé l'esercizio, in sede di liquidazione giudiziale, dell'azione di responsabilità nei confronti degli amministratori della
“ , il valore del cui patrimonio sarebbe stato pari Parte_1 all'incirca ad euro 450.000,00, che la proposizione dell'azione di responsabilità avrebbe richiesto “l'instaurazione di un procedimento giudiziale mediamente di durata ultrannuale, costoso e connotato da una rilevante alea di causa, il cui risultato finale potrebbe non consentire al curatore di ritrarre le utilità sperate”, viepiù che il concordato non era atto a precludere ai creditori l'esercizio dell'azione di responsabilità nei confronti degli amministratori.
Avverso tale sentenza i curatori della liquidazione giudiziale della “ Parte_1
proponevano ricorso per cassazione sulla scorta di nove motivi
[...] Pt_1
concludendo per la cassazione della sentenza della Corte d'Appello con ogni conseguente statuizione.
pag. 6/23 Con ordinanza n.3659/2025 del 28/1/2025 la Corte di Cassazione cassava con rinvio la sentenza della Corte d'Appello di Catania n. 1692/2023.
Indi i curatori della Liquidazione Giudiziale Parte_1 Parte_1 hanno depositato tempestivo e rituale ricorso in riassunzione ex art.392 cpc rassegnando le conclusioni sopra riportate.
Si è costituita la instando per Parte_1
l'accoglimento del reclamo a suo tempo depositato, concludendo come trascritto in epigrafe.
La Procura Generale presso la Corte d'appello di Catania ha chiesto il rigetto del reclamo e la conferma della sentenza emessa dal Tribunale di Catania.
Concessi alle parti termini per lo scambio di note difensive, all'udienza dell'11.7.2025 il ricorso è stato introitato in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Occorre preliminarmente dare atto che la Suprema Corte nell'ordinanza di rinvio ha accolto il primo, il secondo e il quarto motivo proposti dalla
Liquidazione Giudiziale attrice in riassunzione.
Quanto al primo motivo non sono sorte contestazioni in questa fase, avendo il giudice di legittimità chiarito che “la Corte di Catania ha, in maniera indebita, atteso all'omologazione del concordato preventivo”, ricordando che
“all'omologazione può farsi luogo solo all'esito dell'approvazione del concordato e che nella specie il tribunale aveva dichiarato inammissibile la proposta, sicché alcuna votazione vi era stata”.
Con il secondo motivo la Liquidazione Giudiziale ha denunciato la violazione e falsa applicazione dell'art. 47 c.c.i.i., deducendo che la Corte di Catania ha opinato per l'ammissibilità del concordato, ingiustificatamente degradando a mere valutazioni di convenienza, rimesse al vaglio del ceto creditorio, i rilievi del
Tribunale in ordine alla fattibilità giuridica della proposta concordataria, rilievi involgenti appieno il profilo della realizzabilità della causa concreta. In
pag. 7/23 particolare hanno rilevato che il Tribunale, con il provvedimento interlocutorio del 23.3.2023, aveva opinato per l'inidoneità del piano, siccome la società beneficiaria della scissione, deputata a fornire le risorse necessarie all'adempimento e condebitrice solidale della “ nei limiti Parte_1
dell'art. 2506 quater, u.c., cod. civ., “presenta una rilevante esposizione debitoria, tra l'altro non correttamente determinata” e che, a seguito della integrazione della proposta, contemplante, all'occorrenza, la vendita di ulteriori immobili del valore periziato di euro 100.000,00, il tribunale aveva rilevato che, “a causa di un errore di rilevazione dei debiti della scissa, il progetto di scissione era stato elaborato senza tener conto di un debito della scissa non inferiore a € 630.000,00 circa (per
Imu e Tarsu) che certamente non era stato trasferito alla beneficiaria, con la conseguenza che il valore del patrimonio netto rimasto in capo alla scissa deve ritenersi incontrovertibilmente negativo;
quanto all'applicabilità dell'art. 2506 bis, 3° co., cod. civ. che prevede la responsabilità solidale diretta della scissa e della beneficiaria – attesa l'inopponibilità ai creditori dell'atto ricognitivo delle passività assegnate alla beneficiaria - la proposta di concordato prefigura
“l'intervento della beneficiaria, in via diretta, esclusivamente nei confronti del ceto bancario e dell'erario (…) e quale terza, datrice di nuova finanza, per la restante parte dei creditori e nei limiti dell'eventuale residuo a seguito del pagamento integrale della propria esposizione debitoria”, con evidente violazione delle norme in tema di scissione destinata a realizzarsi con l'approvazione della proposta.
I ricorrenti hanno, infine, ribadito che in sede di reclamo, con la memoria di costituzione del 18.7.2023 e con le note dell'11.9.2023, avevano chiarito che i dati dell'attivo e del passivo risultano palesemente errati e che l'analisi della situazione economico-finanziaria della “President” induceva a concludere che tal ultima società “non ha le risorse sufficienti per garantire il pagamento dei creditori”, sicché difetta il presupposto della fattibilità giuridica.
pag. 8/23 Con il quarto motivo i ricorrenti hanno denunciato l'omesso esame circa fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti nonché la nullità della sentenza per violazione dell'art. 132, 2° co., n. 4, cod. proc. civ. e dell'art. 111,
6° co., Cost. per omessa motivazione.
I ricorrenti hanno premesso che - qualora si opini per l'applicabilità, così come ha reputato la Corte di Catania, della seconda parte del 1° co. dell'art. 117 c.c.i.i.
e dunque nel senso che i creditori concordatari conservino impregiudicati i loro diritti nei confronti della società beneficiaria - assume carattere decisivo, ai fini della concreta realizzabilità della causa della proposta concordataria, il riscontro della capacità patrimoniale della medesima società beneficiaria di provvedere all'adempimento degli obblighi concordatari e al soddisfacimento delle pretese creditorie, questione sulla quale la Corte d'Appello non si era pronunciata, sebbene era stata oggetto di ampio dibattito l'incapienza del patrimonio della beneficiaria e dunque l'inettitudine della beneficiaria a soddisfare le pretese creditorie e il Tribunale avesse posto in risalto che l'attività liquidatoria dei beni della beneficiaria sarebbe stata da svolgere al di fuori di ogni controllo da parte degli organi della procedura.
Per come detto la Corte di Cassazione ha esaminato congiuntamente tali motivi, giacché all'evidenza connessi, e li ha ritenuti fondati e meritevoli di accoglimento, precisando che il loro buon esito assorbe la disamina dei restanti terzo, quinto, sesto, settimo, ottavo e del nono motivo.
In particolare il Giudice di legittimità ha rilevato che, sebbene la valutazione circa l'effettiva realizzabilità della causa concreta della proposta concordataria, la fattibilità giuridica e l'idoneità del piano è senz'altro destinata a risolversi in un giudizio “di fatto”, nondimeno il giudizio “di fatto” cui, nella specie, la Corte di
Catania ha atteso, è senza dubbio inficiato da quella peculiare forma di
“anomalia motivazionale” – atta a tramutarsi, qualora risultante (è, appunto, il caso de quo) dal testo della sentenza impugnata, in violazione di legge
pag. 9/23 costituzionalmente rilevante, siccome attinente all'esistenza della motivazione in sé (cfr. Cass. sez. un. 7.4.2014, n. 8053) – che si qualifica sub specie di
“motivazione apparente”.
Precisamente il supremo Collegio ha censurato che:
- la Corte d'appello, nonostante i puntuali – e dapprima riferiti - rilievi del tribunale, si è limitata ad affermare, sic et simpliciter ed in termini, per giunta, intrinsecamente non del tutto coerenti, che – lo si è detto – la proposta di concordato in nessun modo prefigurava la rinuncia ovvero la limitazione della responsabilità solidale della società di nuova costituzione. E che la proposta di concordato, benché non contemplante alcun impegno diretto della società di nuova costituzione (in ordine a tal ultimo assunto motivazionale, cfr. ricorso, pag. 21), ne prospettava comunque l'intervento a fini satisfattori (cfr. sentenza impugnata, pag. 6),
- La Corte d'Appello avrebbe dovuto, viceversa, far luogo alla puntuale valutazione – ai fini del riscontro dell'effettiva realizzabilità della causa concreta della proposta concordataria - della capacità patrimoniale della
“President”, beneficiaria della scissione, di provvedere all'adempimento degli obblighi concordatari e al soddisfacimento delle pretese creditorie. E ciò tanto più ché i curatori ricorrenti …e con la memoria di costituzione in data 18.7.2023
e con le note di replica dell'11.9.2023 avevano dato atto dell' “insufficienza del patrimonio e dei flussi di cassa della beneficiaria per poter far Controparte_2
fronte ai debiti”
- La riscontrata “anomalia motivazionale” viepiù si prospetta alla stregua delle ragioni di censura veicolate dal secondo motivo di ricorso posto che Il Tribunale di Catania, sulla scorta delle puntualizzazioni operate dalla “ Parte_1
nella proposta integrativa, aveva evidenziato che il progetto di
[...]
scissione era stato predisposto senza tener conto di un debito della scissa non inferiore a circa euro 630.000,00, debito che non era stato trasferito alla
pag. 10/23 beneficiaria, sicché il già esiguo patrimonio netto della “ Parte_1 doveva reputarsi incontrovertibilmente negativo ma a fronte di siffatto riscontro…, i rilievi – dapprima riferiti - della corte d'appello analogamente manifestano l'evidenziato vizio di “carente disamina logico-giuridica”: al cospetto del duplice dato integrato, da un lato, dal “patrimonio netto negativo della scissa” e, dall'altro, dal mancato riscontro della capacità patrimoniale della beneficiaria, l'affermazione della realizzabilità della causa concreta e dunque della fattibilità giuridica, della idoneità del piano si è risolta in una mera petizione di principio.
Con il ricorso in riassunzione la Liquidazione Giudiziale ha evidenziato che questa Corte quale giudice di rinvio “dovrà correttamente applicare l' art.47
CCII in esecuzione di quanto disposto dalla Corte di Cassazione, riconoscendo che il Tribunale con la sentenza reclamata ha legittimamente esercitato il potere di verifica della corrispondenza della proposta esaminata con la causa concreta del concordato -volta al superamento della crisi d' impresa- esercitando quindi il controllo di legittimità sul giudizio di fattibilità della proposta di concordato, verificando l'effettiva realizzabilità della causa concreta del concordato.
Laddove la verifica ed il sindacato del Tribunale si sostanzia da un lato con il controllo di legalità sui singoli atti in cui si articola la procedura e dall' altro sulla verifica della loro rispondenza alla causa concreta del procedimento di concordato.
In particolare la liquidazione ricorrente ha ribadito la correttezza della sentenza di primo grado laddove ha chiarito che:
- nell' operazione di scissione non è possibile “desumere con chiarezza le passività attribuite a ciascuno dei soggetti giuridici che partecipano alla scissione”;
- in esito alla esecuzione della scissione, il patrimonio netto attribuito alla società scissa è di sole € 50.000,00 mentre quello attribuito alla società
pag. 11/23 beneficiaria ammonta a € 6.217.979,77 e che a causa di un errore di rilevazione dei debiti della scissa, il progetto di scissione, per come rilevato dallo stesso commissario giudiziale è stato elaborato senza tenere conto di un debito della scissa non inferiore a € 630.000,00 circa (per Imu e Tarsu) che certamente non è stato trasferito alla beneficiaria, con la conseguenza che il valore del patrimonio netto rimasto in capo alla scissa in esito alla deliberata scissione deve ritenersi incontrovertibilmente negativo”;
- “Siamo dunque, per stessa ammissione della proponente, di fronte ad una operazione finanziaria in cui la scissa è stata privata integralmente della parte più cospicua del suo patrimonio, con un patrimonio netto residuo negativo”.
- “I profili distrattivi che si celano dietro tale operazione economico finanziaria non vengono, poi, dalla proponente in alcun modo superati, ma, a ben vedere, ulteriormente resi evidenti, attraverso una rimodulazione della proposta che consolida obiettivamente l'effetto di sottrazione ai creditori della garanzia patrimoniale su cui essi potevano fare affidamento ante scissione”;
- ha condivisibilmente ritenuto che la prospettazione della proponente tende a violare la ratio e disapplicare le norme che presidiano la tutela dei creditori nelle operazioni di scissione, atteso che nella operazione di scissione che ci occupa è pacificamente applicabile la norma di tutela dell' art. 2506 bis comma terzo c.c., che prevede una responsabilità solidale diretta -e non residuale- della beneficiaria e la cui portata precettiva sarebbe stata totalmente disattesa nell' ipotesi di ammissione del concordato posto che l'effetto finale del concordato, nell' ipotesi di ammissione ed approvazione, sarebbe quello, anche a mezzo la suddivisione in classi, così come prospettata, della violazione dei diritti dei creditori, atteso che viene previsto l' intervento della beneficiaria in via diretta “esclusivamente nei confronti del ceto bancario e dell'erario coperto dalla garanzia patrimoniale di cui all'art. 173 D.P.R. 917/86, e quale terza, datrice di nuova finanza, per la restante parte dei creditori e nei limiti dell'eventuale residuo a seguito del pag. 12/23 pagamento integrale della propria esposizione debitoria, e ciò a prescindere dalle legittime cause di prelazione che quest'ultimi possano vantare.”
Quanto alla manifesta inidoneità del piano alla soddisfazione dei creditori e quindi impossibilità di raggiungimento della causa concreta del concordato, la
Liquidazione ha ribadito quanto già dedotto nella fase di reclamo (sia nella propria memoria difensiva di costituzione del 18/7/2023 al punto 3, nonché nelle note di replica autorizzate del 11/9/2023) ove è stato ha ampiamente chiarito:
- l'analisi della situazione economico-finanziaria della Controparte_2
(beneficiaria) porta ad affermare in modo chiaro che la non CP_2
ha le risorse sufficienti per garantire il pagamento dei creditori, atteso peraltro che nella proposta di concordato i dati dell'attivo e quelli del passivo risultano palesemente errati (aumentati i primi e ridotti i secondi), laddove l'attivo della scissa è sopravvalutato anche in relazione ai flussi recuperati durante la gestione dell' esercizio provvisorio dei curatori, con utili lordi inferiori di oltre 74mila euro rispetto alle previsioni, così come risulta sopravvalutato il patrimonio della beneficiaria;
- in particolare: unico elemento attivo che nella procedura di concordato verrebbe effettivamente ceduto ai creditori è quello dell' azienda alberghiera, cui è stato dato un iperbolico valore di € 1.164.000,00, mentre non c'è dubbio che a seguito della scissione, l'azienda in sé considerata in maniera distaccata rispetto all' immobile complesso alberghiero ha determinato de plano un immediato ed incontrovertibile decremento del suo valore;
i flussi valorizzati in € 705.820,00 (nel periodo di continuità aziendale) non trovano alcun riscontro rispetto all'effettivo e reale andamento economico emerso nel periodo successivo all'apertura della Liquidazione Giudiziale durante l'esercizio provvisorio in cui gli effettivi dati della produzione ed i reali costi di gestione (personale dipendente ed interinale, utenze e servizi) hanno esposto ricavi inferiori e costi maggiori, con un utile ben inferiore rispetto al pag. 13/23 dato ipotizzato dalla società, ossia nei due mesi di maggio e giugno 2023 inferiori di 74 mila euro rispetto alle previsioni, ed i ricavi di luglio di circa
20mila, senza considerare che l'inutilizzabilità del (irregolare Parte_2 per gravi problemi urbanistici) ha penalizzato la banchettistica e ristorazione sin dal mese di giugno 2023, con evidenti gravi ripercussioni sui ricavi effettivi, anche in prospettiva, che si confermano di gran lunga inferiori rispetto a quelli attesi ed indicati dalla proponente, che anche colpevolmente ha sottaciuto l'inutilizzabilità del;
quanto al valore degli Parte_2 immobili indicato in circa € 6,6 milioni è bene ribadire che non si tratta di beni ceduti ai creditori, che invece rimangono nella piena disponibilità della beneficiaria (ed anche assoggettabili ad esecuzione dei creditori della beneficiaria), senza alcun controllo del Tribunale, essendo quello possibile del Commissario Giudiziale dell' ipotetico concordato della un Parte_1 mero controllo “ex post” di scarsa efficacia;
- manca nella proposta - e sarebbe stato opportuno e necessario invece inserirlo- la previsione dell' obbligo a carico della beneficiaria di apporre ex art.2645 ter cc un vincolo di destinazione sui propri beni immobili in favore dei creditori del concordato (con conseguente rilascio di procura irrevocabile a vendere in capo agli organi liquidatori nominati dal Tribunale);
- manca del tutto anche qualsiasi ulteriore indicazione di garanzia in favore del ceto creditorio sull'adempimento della beneficiaria e nelle more dell'esecuzione della proposta e del piano, nulla impedirebbe a tutti i creditori della scissa di agire in via diretta per la soddisfazione delle proprie ragioni di credito nei confronti (come in realtà già accaduto avendo Controparte_2
con atto del 27/3/2024 eseguito per gli importi di cui è CP_3 creditrice atto di pignoramento immobiliare a carico di con Controparte_2
pignoramento trascritto alla Conservatoria RRII di Catania);
pag. 14/23 - la situazione economico-finanziaria della dipende Controparte_2 esclusivamente dai risultati di gestione dell'azienda “President Park Hotel”, atteso che il canone annuo che la corrisponde alla Parte_1 per la locazione della struttura immobiliare alberghiera Controparte_2
costituisce l'unica entrata di quest'ultima e le analisi della Curatela hanno evidenziato che, in forza del contratto di affitto in essere tra le parti, “tenuto conto di quanto stabilito dal contratto di locazione tra la e la Controparte_2
nel numero di camere di cui la struttura è dotata (91) e Parte_1 del periodo di apertura stagionale previsto del piano di continuità aziendale elaborato dalla proponente (di poco superiore agli 8 mesi) – il canone annuo di locazione potrà raggiungere, nella più ottimistica delle ipotesi, l'importo massimo di € 276.000,00, risorsa che non appare sufficienti per garantire: a) il pagamento dell'IMU gravante sull'immobile (pari ad €.92.314,00 all'anno);
b) il pagamento delle rate mutuo ipotecario (stimabile in circa €.192.000,00 all'anno); c) il sostentamento delle spese di manutenzione straordinaria della struttura alberghiera, contrattualmente poste a carico della società locatrice e la cui esecuzione è imprescindibile anche al fine di valorizzare azienda e immobile, in vista della loro successiva cessione.
In relazione alle superiori censure, la società ha di contro Parte_1
rilevato che:
- la società non ha mai esercitato alcuna attività di impresa, Controparte_2
essendosi limitata a stipulare, immediatamente dopo la scissione, un contratto di locazione dell'albergo in favore della e Parte_1
il piano concordatario non prevede che essa svolgerà in futuro alcuna attività d'impresa con la conseguenza che la non ha Controparte_2 assunto, né potrà assumere in futuro alcun debito, alcun rischio di impresa, se non limitatamente ai rischi che già gravavano sul patrimonio della
Parte_1
pag. 15/23 - la responsabilità della scissa e della beneficiaria di cui agli artt. 2506 bis e
2506 quater c.c. in ordine al pagamento dei debiti ante scissione non è sussidiaria, ma indiscutibilmente solidale e non in alcun modo soggetta al beneficium excussionis;
- il patrimonio della e quello della sono Parte_1 CP_2
incontestabilmente superiori all'ammontare dei debiti delle due società e tale circostanza è attestata dal professionista, e risulta documentata in atti;
- in riferimento alla incompletezza dell'esposizione debitoria della ciò che la Corte di Appello non ha esplicitato con Parte_1
la sentenza riformata è il fatto che la mancata specifica indicazione dei debiti attribuiti alla scissa in sede di scissione ovvero, la mancata rilevazione del patrimonio netto negativo della scissione, non determinavano un incremento della esposizione complessiva delle due società, ma solo un differente criterio di ripartizione;
- al fine di verificare la concreta possibilità di realizzazione della causa concreta del concordato preventivo, occorre fare riferimento alla situazione debitoria della (con la sola Parte_1 eccezione dell'IMU, onere che prima della scissione gravava sul patrimonio della e dopo la scissione, a causa del Parte_1
trasferimento dell'immobile, grava sulla beneficiaria) e dalla relazione del professionista attestatore emerge chiaramente che l'eccedenza patrimoniale della beneficiaria (Euro 2.901.654,76) è CP_2 sufficiente a garantire l'integrale soddisfacimento dei creditori non soddisfatti dal patrimonio della (1.814.539,56); Parte_1
- la ha conseguito nell'esercizio 2024, nonostante il Parte_1 perdurante effetto negativo della gestione concorsuale, un utile di esercizio stimato di circa 200 mila euro e ha concluso, nelle more della procedura, con esito positivo il giudizio incardinato avanti al Tar con pag. 16/23 sentenza che ha acquisito efficacia di giudicato e che prevede il riconoscimento dell'ulteriore credito di originarie € 490.000,00 (che l'attestatore aveva azzerato per mera prudenza in conseguenza della sua contestazione giudiziale);
- ai fini della valutazione della idoneità della proposta di concordato a realizzare la causa concordataria, è irrilevante il fatto che la scissa abbia un patrimonio netto contabile negativo, poiché ciò che rileva è unicamente il fatto (incontroverso) che il patrimonio complessivo delle due società, destinato al soddisfacimento dei creditori, si oggettivamente di gran lunga superiore all'ammontare di tutti i debiti;
- con la proposta di concordato l'intero patrimonio della scissa e della beneficiaria è stato devoluto al soddisfacimento dei creditori di entrambe le società (scissa e beneficiaria), circostanza totalmente glissata dal
Tribunale di Catania e dalla curatela e che appare certamente dirimente, nell'ottica della composizione della crisi: se infatti l'intero patrimonio delle due società (scissa e beneficiaria), patrimonio, peraltro, rimasto complessivamente nella medesima consistenza che aveva al momento della scissione (non avendo alcuna delle due società operato alcuna alienazione), viene mantenuto in esercizio ed integralmente destinato al soddisfacimento dei creditori di entrambe le società, si realizza appieno lo scopo della procedura di composizione della crisi, con il conseguimento del miglior soddisfacimento dei creditori, mentre di contro, in caso di cessazione della continuità aziendale non sarà possibile assicurare il soddisfacimento di tutti i creditori sociali, attesoché il prezzo di realizzo dell'immobile aziendale risulterà prevedibilmente inferiore di circa il 50% rispetto al valore prudenziale di stima in atti;
pag. 17/23 - nessuna norma impone al soggetto differente dal proponente che intenda assumere un obbligo giuridico a favore del proponente, di costituire un vincolo d destinazione ex art. 2465 ter c.c.
Ciò posto va sin da subito chiarito che nel giudizio di rinvio non appare ammissibile la produzione di nuova documentazione, posto che ogni valutazione deve essere compiuta con riferimento all'originaria proposta concordataria e sulla base di quanto acquisito in sede di reclamo (in tal senso si palesa inammissibile la produzione e anche l'allegazione della situazione patrimoniale al 2024 come anche il bilancio di esercizio 2023) ed eventuali mutamenti delle circostanze possono concorrere semmai al deposito di altra e differente proposta concordataria.
Ciò premesso, rileva il Collegio come alle questioni poste dagli odierni attori in riassunzione nei motivi secondo e quarto del ricorso per cassazione - per come esplicitati in ricorso e sulle quali la Corte di Cassazione ha rinviato per una congrua e motivata valutazione – l'originaria reclamante non ha fornito adeguate risposte.
In primo luogo deve evidenziarsi che seppure risulti incontestata tra le parti la solidarietà tra la società scissa e la società beneficiaria prevista dall'art. 2506 bis co. 3 c.c. (secondo cui “Degli elementi del passivo, la cui destinazione non è desumibile dal progetto, rispondono in solido, nel primo caso, le società beneficiarie, nel secondo la società scissa e le società beneficiarie. La responsabilità solidale è limitata al valore effettivo del patrimonio netto attribuito a ciascuna società beneficiaria) nel caso in esame ciò che è stato correttamente valutato dal Tribunale nella sentenza di primo grado – e non risulta adeguatamente contraddetto dalla difesa della società reclamante - è che:
a) “la proposta di concordato così come prospettata dalla Parte_1
sottopone al Tribunale una operazione economica finanziaria
[...] che snatura la struttura giuridica tipica dell'istituto, manifestando profili
pag. 18/23 patologici, distonici rispetto alla normativa su richiamata e che, in ipotesi, esprimono anche un rilievo potenzialmente illecito.
In particolare il Tribunale ha evidenziato che pur essendo di fronte, per stessa ammissione della proponente, ad una operazione finanziaria in cui la scissa è stata privata integralmente della parte più cospicua del suo patrimonio, con un patrimonio netto residuo negativo, la rimodulazione della proposta che consolida obiettivamente l'effetto di sottrazione ai creditori della garanzia patrimoniale su cui essi potevano fare affidamento ante scissione posto che l'intervento della beneficiaria è previsto, in via diretta, esclusivamente nei confronti del ceto bancario e dell'erario coperto dalla garanzia patrimoniale di cui all'art. 173 D.P.R. 917/86, e solo quale terza, datrice di nuova finanza, per la restante parte dei creditori e nei limiti dell'eventuale residuo a seguito del pagamento integrale della propria esposizione debitoria, e ciò a prescindere dalle legittime cause di prelazione che quest'ultimi possano vantare, prospettazione che, però, va ad incidere sulla fattibilità giuridica della proposta e, in particolare, sulla corretta impostazione e formazione delle classi, finendo con il creare ingiustificatamente creditori di serie A, che godono dell'intera garanzia patrimoniale di entrambe le società, e creditori di serie B, che godono delle garanzie patrimoniali della loro co-debitrice in solido soltanto in via residuale e ove capiente, tra l'altro, nell'assenza di analitica indicazione della composizione del passivo in testa alla beneficiaria;
b) la prospettata attività liquidatoria dei beni della beneficiaria, afferente alla parte più cospicua del patrimonio oggetto di scissione, si svolgerebbe al di fuori di ogni controllo da parte del Tribunale e degli organi della procedura;
vale a dire al di là di quelle garanzie di trasparenza e competitività pensate dal legislatore proprio per sottrarre i creditori da pag. 19/23 possibili abusi o lesioni dei loro diritti, impattando altresì con il dettato di norme imperative.
c) la circostanza che la proponente, a fronte di un patrimonio netto negativo nulla dice in ordine alla sua ricostituzione, e ciò tenuto conto che le esenzioni dagli obblighi liquidatori previsti dal codice civile cessano al momento dell'omologa (art. 89 CCII).
Peraltro, oltre i predetti rilievi, la Liquidazione, in sede di reclamo, ha evidenziato ulteriormente la manifesta inidoneità del piano alla soddisfazione dei creditori e quindi impossibilità di raggiungimento della causa concreta del concordato, rilevando che nella proposta di concordato i dati dell'attivo e quelli del passivo risultano palesemente errati (aumentati i primi e ridotti i secondi).
A fronte di tali contestazioni (che risultano confermate anche nel provvedimento di sequestro preventivo disposto dal GIP in cui si da atto della sussistenza di almeno 630.000 euro di debiti tributari rimasti in capo alla scissa e che post scissione erano stati retrocessi alla società scissa Parte_1 debiti tributari e previdenziali iscritti a ruolo per euro 850.000) nulla è stato controdedotto dalla reclamante.
In particolare questa, richiamando sempre il contenuto dell'art. 2506 bis c.c. e la responsabilità solidale, non si è affatto confrontata con il dato della proposta concordataria (che emerge dalla stessa sentenza di rinvio della Suprema Corte) secondo cui l'intervento della beneficiaria è previsto in via diretta esclusivamente nei confronti del ceto bancario e dell'erario coperto dalla garanzia patrimoniale di cui all'art. 173 D.P.R. 917/86, mentre essa agisce quale terza, datrice di nuova finanza, per la restante parte dei creditori e nei limiti dell'eventuale residuo a seguito del pagamento integrale della propria esposizione debitoria, e ciò a prescindere dalle legittime cause di prelazione che quest'ultimi possano vantare.
La reclamante, inoltre, non ha efficacemente risposto in merito alla sopravalutazione dell'attivo della scissa - anche in relazione ai flussi recuperati pag. 20/23 durante la gestione dell' esercizio provvisorio dei curatori, con utili lordi inferiori di oltre 74mila euro rispetto alle previsioni - e di quello della beneficiaria che, per stessa ammissione della reclamante, non ha un patrimonio proprio e il cui unico elemento attivo nella procedura di concordato che verrebbe effettivamente ceduto ai creditori è quello dell' azienda alberghiera, cui è stato dato un valore di
€ 1.164.000,00, dato che non trova alcun riscontro, perché come ben evidenziato dalla Liquidazione Giudiziale l'azienda in sé considerata in maniera distaccata rispetto all' immobile complesso alberghiero ha un immediato ed incontrovertibile decremento del suo valore.
Su tali questioni la reclamata, invero, si è limitata a ribadire quanto riportato nella relazione del professionista attestatore senza in alcun modo contrastare i superiori rilievi ed anzi sottacendo che, come evidenziato dalla Liquidazione, la situazione economico-finanziaria della dipende esclusivamente Controparte_2 dai risultati di gestione dell'azienda “President Park Hotel”, atteso che il canone annuo che la corrisponde alla per la Parte_1 Controparte_2 locazione della struttura immobiliare alberghiera costituisce l'unica entrata di quest'ultima e tale canone annuo potrà raggiungere, nella più ottimistica delle ipotesi, l'importo massimo di € 276.000,00, risorsa che non appare sufficienti per garantire: a) il pagamento dell'IMU gravante sull'immobile (pari ad
€.92.314,00 all'anno); b) il pagamento delle rate mutuo ipotecario (stimabile in circa €.192.000,00 all'anno); c) il sostentamento delle spese di manutenzione straordinaria della struttura alberghiera, contrattualmente poste a carico della società locatrice e la cui esecuzione è imprescindibile anche al fine di valorizzare azienda e immobile, in vista della loro successiva cessione.
Tuttavia, ciò che il Collegio, intende rimarcare è soprattutto che non vi è alcun elemento che confermi quanto affermato dalla reclamante, ossia che “con la proposta di concordato l'intero patrimonio della scissa e della beneficiaria è stato devoluto al soddisfacimento dei creditori di entrambe le società”.
pag. 21/23 Ed infatti, nella proposta il valore degli immobili indicato in circa € 6,6 milioni non è stato ceduto ai creditori ma rimane nella piena disponibilità della beneficiaria senza apposizione di alcun vincolo di destinazione dei beni immobili in favore dei creditori del concordato e qualsiasi ulteriore indicazione di garanzia in favore del ceto creditorio, così rendendo impossibile il controllo del Tribunale, essendo quello rimesso al Commissario Giudiziale del concordato, un mero controllo “ex post” di scarsa efficacia.
In definitiva, alla luce delle predette considerazioni, deve escludersi la sussistenza della causa concreta del concordato e conseguentemente debbono essere escluse sia la fattibilità giuridica sia l'idoneità del piano e va confermata l'inammissibilità della proposta di concordato della e la Parte_1
sentenza reclamata che ha dichiarato aperta la liquidazione giudiziale
Le spese del primo giudizio davanti la Corte, di quello in cassazione e del presente grado di rinvio seguono la soccombenza e sono liquidate, in favore dello
Stato, ex art. 144 dpr 115/2002 non disponendo la procedura di fondi, nella misura indicata in dispositivo (applicati i parametri medi delle tabelle allegate al
DM n. 147/2022, in relazione al valore indeterminabile di complessità media e dell'art. 130 Dpr 115/02).
Deve, infine, darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del reclamante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Catania, definitivamente pronunciando in sede di rinvio sul reclamo proposto da ei confronti della Parte_1 con Parte_1
l'intervento della PROCURA GENERALE PRESSO LA CORTE D'APPELLO,
pag. 22/23 avverso la sentenza del Tribunale di Catania n. 78/2023 pubblicata il 2/05/2023 così provvede: rigetta il reclamo;
condanna la parte reclamante al rimborso in favore dello Stato, delle spese del primo giudizio davanti la Corte d'appello, liquidate in € 6.078,00 (pari al 50% di
€ 12.156,00), del giudizio di cassazione, liquidate in € 3.292,50 (il 50% di €
6.585,00), nonché del presente grado di rinvio liquidate in € 6.078,00 (pari al
50% di € 12.156,00), oltre 15% di rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge;
dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del reclamante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame.
Così deciso, in data 23/07/2025, nella camera di consiglio della prima sezione civile
Il Consigliere relatore/estensore Il Presidente Dott. Dora Bonifacio Dott. Antonella Vittoria Balsamo
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