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Sentenza 24 gennaio 2025
Sentenza 24 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 24/01/2025, n. 99 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 99 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PAVIA
SEZIONE TERZA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Simona Caterbi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 2579/2024 promossa da:
(c.f. ) con il patrocinio dell'avv. MOLINA Parte_1 C.F._1
ALESSANDRA
PARTE APPELLANTE contro
(cf. ) con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_1 dell'avv. POLIZZI SABRINA PASQUALINA
(C.F. ) con il patrocinio Controparte_2 P.IVA_2 dell'Avvocatura dello Stato
PARTE APPELLATA
CONCLUSIONI DI PARTE APPELLANTE Pt_1
Voglia il Tribunale di Pavia, in funzione di Giudice di Appello, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, previe le declaratorie del caso, contestato tutto quanto ex adverso dedotto, allegato, prodotto, per i motivi indicati, in accoglimento del presente atto di appello, in parziale riforma dell'impugnata sentenza n. 99/2024, emessa in data 10.04.2024 dal Giudice di Pace di Pavia in persona della Dott.ssa Garagiola, pubblicata il 25.05.2024 nella causa RG n. 1714/2022:
pagina 1 di 8 Nel merito: in accoglimento del presente atto di appello e in riforma parziale dell'impugnata sentenza, per i motivi di cui in narrativa, accertare e dichiarare l'avvenuto pagamento e/o l'intervenuta prescrizione della cartella di pagamento n.
07920120017425732000 e per l'effetto dichiararne l'annullamento, nonché
l'annullamento e/o inefficacia dell'impugnata intimazione di pagamento n. 079 2022
90020000 72/000.
CONCLUSIONI Controparte_1
VOGLIA IL TRIBUNALE, IN FUNZIONE DI GIUDICE DI APPELLO
Disattesa ogni contraria istanza
Valutata l'integrità del contraddittorio nell'appello che interessa,
Dichiarare inammissibile il gravame, o in subordine nel merito rigettarlo condannare controparte al rimborso delle spese del giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario.
CONCLUSIONI PREFETTURA DI ALESSANDRIA
Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito confermare la sentenza impugnata.
Con vittoria di spese e competenze del presente grado.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso al Giudice di Pace di Pavia impugna la intimazione di pagamento Parte_1
n. 07920229002000072/000, notificatagli in data 18.07.2022, avente ad oggetto nove cartelle esattoriali, precisando di limitare la impugnazione a due delle nove cartelle ivi contenute ed, in particolare: alla cartella di pagamento n. 07920120017425732000 dell'importo di euro 388,04, notificata il 25.09.2012 (ente impositore ); Controparte_2
alla cartella di pagamento n. 07920140014798444000 dell'importo di euro 161,39 notificata il 13.02.2015 (ente impositore . Controparte_3
Deduce di non avere mai ricevuto né la notifica dei verbali di accertamento delle contravvenzioni (atti presupposti), con conseguente mancato rispetto della sequela procedimentale;
rileva, altresì, la intervenuta prescrizione del credito, posto che, la prima cartella è relativa a pagina 2 di 8 credito del 2011 e la seconda a credito del 2012 e che, trattandosi di contravvenzioni stradali, vi è prescrizione quinquennale.
Dinanzi al giudice di primo grado si costituisce rilevando la Controparte_4
corretta notifica delle due cartelle, come da relate prodotte;
quanto alla eccezione di prescrizione, deduce che la parte che la invoca deve precisare con esattezza i termini e la inerzia dedotta;
rileva che, in ogni caso, la prescrizione era stata interrotta con notifica di comunicazione preventiva di ipoteca, intimazione di pagamento, notifica di fermo, come da atti anche in tal caso prodotti.
Si costituiva, altresì, il eccependo la inammissibilità della opposizione in Controparte_3
quanto svolta con citazione e non con ricorso;
nel merito, il Comune rileva che la notifica era avvenuta per compiuta giacenza presso la residenza dell'opponente; deduce, altresì, la corretta notifica anche del verbale relativo alla contravvenzione.
Si costituiva altresì la , eccependo la incompetenza territoriale del Controparte_2
giudice adito.
Con memoria del 2.12.2022 il rileva la tempestiva notifica dell'atto di citazione;
Pt_1
prende atto della prova della notifica delle cartelle;
evidenzia, però la assenza di validi atti interruttivi delal prescrizione, rilevando che gli atti interruttivi erano stati inviati ad indirizzo diverso da quello di residenza (via Urbano Pavesi 4, Albuzzano ,anziché, via
Angelini 29, Albuzzano, ove lo stesso risiede dal 2013).
Contesta altresì le notifica a mezzo pec provenienti da Ader ed inviate da indirizzo diverso da quello ufficiale,
Con note del 12.9.2023 parte rileva che dalla visura del sito di Pt_1 Controparte_4
la cartella relativa alla contravvenzione della risultava
[...] Controparte_2
già pagata.
Con sentenza n. 99/2024 del 25.5.2024, il giudice di pace, preso atto della corretta notifica delle cartelle e della notifica di ulteriori atti interruttivi, respingeva la domanda, con condanna del alla rifusione delle spese in favore dell'ente di riscossione. Pt_1
Avvero detta sentenza propone appello il rilevando: Pt_1
pagina 3 di 8 che l'impugnata sentenza non prendeva in alcuna considerazione l'intervenuta prescrizione della cartella n. 07920120017425732000 (mancando atti interruttivi della prescrizione) e l'eccezione, ritenuta assorbente, di avvenuto pagamento della stessa;
che ADER aveva fornito prova della interruzione dei termini di prescrizione con riferimento alla cartella di pagamento n. 07920140014798444000, ma non con riferimento alla cartella n. 07920120017425732000; che l'avvenuto pagamento di tale ultima cartella è circostanza mai contestata nel corso del giudizio di primo grado né dalla , né da ADER e risulta pertanto Controparte_2
provato in modo incontrovertibile;
che pertanto la sentenza andava riformata:
a) nella parte in cui non tiene conto che i due preavvisi di fermo amministrativo e la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria furono notificato a indirizzo diverso da quello del ricorrente;
b) nella parte in cui non tiene conto che le intimazioni di pagamento notificate, così come pure i due preavvisi di fermo amministrativo e la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria avevano ad oggetto numerose cartelle, tra cui la n.
07920140014798444000, ma NON la cartella n. 07920120017425732000, che pertanto è da considerarsi prescritta;
c) nella parte in cui non si tiene conto della sollevata eccezione di pagamento e della produzione documentale che fornisce prova dell'avvenuto pagamento della somma portata dalla cartella n. 07920120017425732000.
Insta, pertanto, per la riforma parziale della sentenza.
Si costituisce ADER rilevando: che il non aveva in alcun modo precisato quando sarebbe avvenuto il pagamento Pt_1
della cartella;
produce estratto di ruolo relativo alla cartella esattoriale n. 07920120017425732000, aggiornato al 23 settembre 2022 in cui il carico risultava esistente, nonché estratto di ruolo aggiornato all'11 luglio 2024 in cui risulta che nessun carico residua relativamente alla cartella esattoriale in parola, fatto dal quale deduce che il pagamento ovvero lo sgravio da pagina 4 di 8 parte dell'ente impositore può essere avvenuto soltanto in una data successiva all'introduzione del giudizio di primo grado.
Deduce la inammissibilità dell'appello ex art. 100 c.p.c. per mancanza di interesse e comunque la inammissibilità della eccezione di prescrizione, atteso il pagamento.
Si costituisce, altresì la dando atto che il debito interno alla Controparte_2
cartella di pagamento n. 07920120017425732000 risulta estinto in conseguenza, in parte di un pagamento effettuato dall'appellante, in parte di un “annullamento” disposto da ADER, per cui vi era carenza alla impugnazione.
Il giudice, alla prima udienza dell'11.11.2024, disponeva la fissazione di udienza per la decisione, fissando per la discussione ex art. 281 sexies, l'udienza del 21.01.2025.
Alla detta udienza, tenutasi in trattazione scritta con preventivo deposito di note finali, il giudice tratteneva la causa in decisione con riserva di deposito della sentenza nei 30 giorni.
***
Come ripotato in parte narrativa, viene impugnata dinanzi al giudice di pace una intimazione di pagamento con sottese ben 9 cartelle.
La impugnazione viene limitata alle due cartelle relative a sanzioni amministrative per circolazione stradale, emanate dalla e dal Controparte_2 Controparte_3
Il giudice di pace rigetta il ricorso;
la impugnazione viene limitata alla cartella sottesa e relativa alla contravvenzione emanata dalla . Controparte_2
Il difatti, non è stata nemmeno evocato nel giudizio di appello. Controparte_3
Per quel che attiene alla contravvenzione di Alessandria, occorre dare atto che il Pt_1
dinanzi al giudice di pace, solo nelle note finali ha dedotto l'avvenuto pagamento evincibile dall'accesso riservato al sito dell'agente della riscossione, senza produrre attestazione alcuna e chiedendo la sola rimessione in termini.
Ciò premesso, la circostanza dell'avvenuto pagamento non è posta in discussione né dalla
, né da Ader;
la , in proposito, allega documentazione dalla quale CP_2 CP_2
emerge che l'importo è stata introitato a seguito di definizione agevolata, con sgravio, nell'anno 2023, della residua parte non pagata per effetto della agevolazione concessa (cfr. allegato 2 prodotto dalla ). CP_2
pagina 5 di 8 ADER, a sua volta, ha prodotto estratto di ruolo aggiornato dal quale si evince che il credito
è pari a 0.
Il allega, con le note di udienza del 5.11.2024 e pertanto in sede di prima udienza in Pt_1
appello, una serie di ricevute di pagamento, eseguite da tale a Controparte_5
valere sulla cartella in esame, eseguite negli anni 2015,2016, per un totale di € 276,55.
Sul punto quindi, essendo emerso il pagamento di quanto richiesto da Controparte_4
con la ingiunzione di pagamento impugnata, deve darsi atto non già della
[...] carenza di interesse del posto che il ha tutto l'interesse a vedere modificata Pt_1 Pt_1
una decisione che ha confermato la ingiunzione di pagamento, ma della intervenuta cessazione della materia del contendere.
Tale, infatti, risulta essere l'effetto che l'intervenuto pagamento di un credito produce sul giudizio in corso, effetto che assorbe anche ogni ulteriore questione legata alla prescrizione del credito, posto che l'effetto estintivo del pagamento viene a prevalere su ogni altra estinzione dedotta.
Attesa la cessazione delal materia del contendere, il presente giudizio viene quindi in decisione, sostanzialmente, al fine di statuire sulle spese di giudizio, sia di primo sia di secondo grado.
Dalla documentazione dimessa, peraltro, non è dato comprendere quando la detta cessazione sia intervenuta, se in corso di causa, ovvero in data antecedente addirittura alla ingiunzione di pagamento, posto che mentre dalla documentazione dimessa dal Pt_1
sembra che il pagamento sia intervenuto già negli anni 2015/2016 (la ingiunzione è del
2022), dagli atti della sembra vi sia stato un pagamento eseguito nel 2023 e CP_2
riconducibile alle previsioni in punto definizione agevolata.
La incertezza in ordine al momento di intervenuto pagamento, peraltro nemmeno dedotto dalla parte come motivo di opposizione in primo grado, non consente di ritenere fondata la opposizione in primo grado, tanto più che la stessa risulta respinta con riferimento alla contravvenzione del Controparte_3
Si ritiene però che l'intervenuto pagamento prima della sentenza giustifichi la compensazione parziale delle spese del primo grado.
pagina 6 di 8 Quanto alle spese del secondo grado, si rileva che sarebbe stato sufficiente che le due appellate, anziché eccepire la carenza di interesse, infondata, avessero fin da subito dato atto che era cessata la materia del contendere, come di norma si verifica ogni qual volta l'ente impositore o l'agente della riscossione prendono atto del venir meno del diritto di credito.
I due appellati vengono quindi condannati alla rifusione, in solido, delle spese.
La richiesta di condanna di ADER ex art. 96 c.p.c. appare invece infondata, posto che se anche la stessa parte appellante non è stata in grado di precisare se e con quali modalità ha estinto il credito, non si vede come possa detta circostanza essere imputata all'agente per la riscossione.
Le spese si liquidano come da dispositivo, dimidiato il compenso già liquidato dal g.d.p. e riconosciute, per il presente giudizio le tre fasi (con esclusione della fase istruttoria), ai minimi.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone: rigetta la eccezione di carenza di interesse all'appello; in parziale riforma della sentenza n.99/2024 del Giudice di pace di Pavia, accerta e dichiara la cessazione della materia del contendere per intervenuto pagamento con riferimento alla cartella n. 07920120017425732000 contenuta all'interno della intimazione di pagamento n. n. 07920229002000072/000;
Condanna alla rifusione, in favore di , della metà Parte_1 Controparte_4
delle spese di lite di primo grado, liquidata, detta metà, in € 225,00, oltre spese generali pari al 15% dei compensi, c.p.a., nonché i.v.a., se prevista, secondo le aliquote di legge;
compensa fra le parti la residua metà. rigetta la domanda ex art. 96 c.p.c. avanzata dall'appellante nei confronti di
[...]
. Controparte_4
Condanna altresì le appellate e a Controparte_4 Controparte_2
rimborsare a le spese di lite del presente giudizio, che si liquidano in € 64,50 Parte_1
e € 27,00 per spese ed € 232,00 per compensi professionali, oltre spese generali pari al pagina 7 di 8 15% dei compensi, c.p.a., nonché i.v.a., se prevista, secondo le aliquote di legge.
Pavia, 24 gennaio 2025
Il Giudice
Simona Caterbi
pagina 8 di 8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PAVIA
SEZIONE TERZA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Simona Caterbi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 2579/2024 promossa da:
(c.f. ) con il patrocinio dell'avv. MOLINA Parte_1 C.F._1
ALESSANDRA
PARTE APPELLANTE contro
(cf. ) con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_1 dell'avv. POLIZZI SABRINA PASQUALINA
(C.F. ) con il patrocinio Controparte_2 P.IVA_2 dell'Avvocatura dello Stato
PARTE APPELLATA
CONCLUSIONI DI PARTE APPELLANTE Pt_1
Voglia il Tribunale di Pavia, in funzione di Giudice di Appello, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, previe le declaratorie del caso, contestato tutto quanto ex adverso dedotto, allegato, prodotto, per i motivi indicati, in accoglimento del presente atto di appello, in parziale riforma dell'impugnata sentenza n. 99/2024, emessa in data 10.04.2024 dal Giudice di Pace di Pavia in persona della Dott.ssa Garagiola, pubblicata il 25.05.2024 nella causa RG n. 1714/2022:
pagina 1 di 8 Nel merito: in accoglimento del presente atto di appello e in riforma parziale dell'impugnata sentenza, per i motivi di cui in narrativa, accertare e dichiarare l'avvenuto pagamento e/o l'intervenuta prescrizione della cartella di pagamento n.
07920120017425732000 e per l'effetto dichiararne l'annullamento, nonché
l'annullamento e/o inefficacia dell'impugnata intimazione di pagamento n. 079 2022
90020000 72/000.
CONCLUSIONI Controparte_1
VOGLIA IL TRIBUNALE, IN FUNZIONE DI GIUDICE DI APPELLO
Disattesa ogni contraria istanza
Valutata l'integrità del contraddittorio nell'appello che interessa,
Dichiarare inammissibile il gravame, o in subordine nel merito rigettarlo condannare controparte al rimborso delle spese del giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario.
CONCLUSIONI PREFETTURA DI ALESSANDRIA
Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito confermare la sentenza impugnata.
Con vittoria di spese e competenze del presente grado.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso al Giudice di Pace di Pavia impugna la intimazione di pagamento Parte_1
n. 07920229002000072/000, notificatagli in data 18.07.2022, avente ad oggetto nove cartelle esattoriali, precisando di limitare la impugnazione a due delle nove cartelle ivi contenute ed, in particolare: alla cartella di pagamento n. 07920120017425732000 dell'importo di euro 388,04, notificata il 25.09.2012 (ente impositore ); Controparte_2
alla cartella di pagamento n. 07920140014798444000 dell'importo di euro 161,39 notificata il 13.02.2015 (ente impositore . Controparte_3
Deduce di non avere mai ricevuto né la notifica dei verbali di accertamento delle contravvenzioni (atti presupposti), con conseguente mancato rispetto della sequela procedimentale;
rileva, altresì, la intervenuta prescrizione del credito, posto che, la prima cartella è relativa a pagina 2 di 8 credito del 2011 e la seconda a credito del 2012 e che, trattandosi di contravvenzioni stradali, vi è prescrizione quinquennale.
Dinanzi al giudice di primo grado si costituisce rilevando la Controparte_4
corretta notifica delle due cartelle, come da relate prodotte;
quanto alla eccezione di prescrizione, deduce che la parte che la invoca deve precisare con esattezza i termini e la inerzia dedotta;
rileva che, in ogni caso, la prescrizione era stata interrotta con notifica di comunicazione preventiva di ipoteca, intimazione di pagamento, notifica di fermo, come da atti anche in tal caso prodotti.
Si costituiva, altresì, il eccependo la inammissibilità della opposizione in Controparte_3
quanto svolta con citazione e non con ricorso;
nel merito, il Comune rileva che la notifica era avvenuta per compiuta giacenza presso la residenza dell'opponente; deduce, altresì, la corretta notifica anche del verbale relativo alla contravvenzione.
Si costituiva altresì la , eccependo la incompetenza territoriale del Controparte_2
giudice adito.
Con memoria del 2.12.2022 il rileva la tempestiva notifica dell'atto di citazione;
Pt_1
prende atto della prova della notifica delle cartelle;
evidenzia, però la assenza di validi atti interruttivi delal prescrizione, rilevando che gli atti interruttivi erano stati inviati ad indirizzo diverso da quello di residenza (via Urbano Pavesi 4, Albuzzano ,anziché, via
Angelini 29, Albuzzano, ove lo stesso risiede dal 2013).
Contesta altresì le notifica a mezzo pec provenienti da Ader ed inviate da indirizzo diverso da quello ufficiale,
Con note del 12.9.2023 parte rileva che dalla visura del sito di Pt_1 Controparte_4
la cartella relativa alla contravvenzione della risultava
[...] Controparte_2
già pagata.
Con sentenza n. 99/2024 del 25.5.2024, il giudice di pace, preso atto della corretta notifica delle cartelle e della notifica di ulteriori atti interruttivi, respingeva la domanda, con condanna del alla rifusione delle spese in favore dell'ente di riscossione. Pt_1
Avvero detta sentenza propone appello il rilevando: Pt_1
pagina 3 di 8 che l'impugnata sentenza non prendeva in alcuna considerazione l'intervenuta prescrizione della cartella n. 07920120017425732000 (mancando atti interruttivi della prescrizione) e l'eccezione, ritenuta assorbente, di avvenuto pagamento della stessa;
che ADER aveva fornito prova della interruzione dei termini di prescrizione con riferimento alla cartella di pagamento n. 07920140014798444000, ma non con riferimento alla cartella n. 07920120017425732000; che l'avvenuto pagamento di tale ultima cartella è circostanza mai contestata nel corso del giudizio di primo grado né dalla , né da ADER e risulta pertanto Controparte_2
provato in modo incontrovertibile;
che pertanto la sentenza andava riformata:
a) nella parte in cui non tiene conto che i due preavvisi di fermo amministrativo e la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria furono notificato a indirizzo diverso da quello del ricorrente;
b) nella parte in cui non tiene conto che le intimazioni di pagamento notificate, così come pure i due preavvisi di fermo amministrativo e la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria avevano ad oggetto numerose cartelle, tra cui la n.
07920140014798444000, ma NON la cartella n. 07920120017425732000, che pertanto è da considerarsi prescritta;
c) nella parte in cui non si tiene conto della sollevata eccezione di pagamento e della produzione documentale che fornisce prova dell'avvenuto pagamento della somma portata dalla cartella n. 07920120017425732000.
Insta, pertanto, per la riforma parziale della sentenza.
Si costituisce ADER rilevando: che il non aveva in alcun modo precisato quando sarebbe avvenuto il pagamento Pt_1
della cartella;
produce estratto di ruolo relativo alla cartella esattoriale n. 07920120017425732000, aggiornato al 23 settembre 2022 in cui il carico risultava esistente, nonché estratto di ruolo aggiornato all'11 luglio 2024 in cui risulta che nessun carico residua relativamente alla cartella esattoriale in parola, fatto dal quale deduce che il pagamento ovvero lo sgravio da pagina 4 di 8 parte dell'ente impositore può essere avvenuto soltanto in una data successiva all'introduzione del giudizio di primo grado.
Deduce la inammissibilità dell'appello ex art. 100 c.p.c. per mancanza di interesse e comunque la inammissibilità della eccezione di prescrizione, atteso il pagamento.
Si costituisce, altresì la dando atto che il debito interno alla Controparte_2
cartella di pagamento n. 07920120017425732000 risulta estinto in conseguenza, in parte di un pagamento effettuato dall'appellante, in parte di un “annullamento” disposto da ADER, per cui vi era carenza alla impugnazione.
Il giudice, alla prima udienza dell'11.11.2024, disponeva la fissazione di udienza per la decisione, fissando per la discussione ex art. 281 sexies, l'udienza del 21.01.2025.
Alla detta udienza, tenutasi in trattazione scritta con preventivo deposito di note finali, il giudice tratteneva la causa in decisione con riserva di deposito della sentenza nei 30 giorni.
***
Come ripotato in parte narrativa, viene impugnata dinanzi al giudice di pace una intimazione di pagamento con sottese ben 9 cartelle.
La impugnazione viene limitata alle due cartelle relative a sanzioni amministrative per circolazione stradale, emanate dalla e dal Controparte_2 Controparte_3
Il giudice di pace rigetta il ricorso;
la impugnazione viene limitata alla cartella sottesa e relativa alla contravvenzione emanata dalla . Controparte_2
Il difatti, non è stata nemmeno evocato nel giudizio di appello. Controparte_3
Per quel che attiene alla contravvenzione di Alessandria, occorre dare atto che il Pt_1
dinanzi al giudice di pace, solo nelle note finali ha dedotto l'avvenuto pagamento evincibile dall'accesso riservato al sito dell'agente della riscossione, senza produrre attestazione alcuna e chiedendo la sola rimessione in termini.
Ciò premesso, la circostanza dell'avvenuto pagamento non è posta in discussione né dalla
, né da Ader;
la , in proposito, allega documentazione dalla quale CP_2 CP_2
emerge che l'importo è stata introitato a seguito di definizione agevolata, con sgravio, nell'anno 2023, della residua parte non pagata per effetto della agevolazione concessa (cfr. allegato 2 prodotto dalla ). CP_2
pagina 5 di 8 ADER, a sua volta, ha prodotto estratto di ruolo aggiornato dal quale si evince che il credito
è pari a 0.
Il allega, con le note di udienza del 5.11.2024 e pertanto in sede di prima udienza in Pt_1
appello, una serie di ricevute di pagamento, eseguite da tale a Controparte_5
valere sulla cartella in esame, eseguite negli anni 2015,2016, per un totale di € 276,55.
Sul punto quindi, essendo emerso il pagamento di quanto richiesto da Controparte_4
con la ingiunzione di pagamento impugnata, deve darsi atto non già della
[...] carenza di interesse del posto che il ha tutto l'interesse a vedere modificata Pt_1 Pt_1
una decisione che ha confermato la ingiunzione di pagamento, ma della intervenuta cessazione della materia del contendere.
Tale, infatti, risulta essere l'effetto che l'intervenuto pagamento di un credito produce sul giudizio in corso, effetto che assorbe anche ogni ulteriore questione legata alla prescrizione del credito, posto che l'effetto estintivo del pagamento viene a prevalere su ogni altra estinzione dedotta.
Attesa la cessazione delal materia del contendere, il presente giudizio viene quindi in decisione, sostanzialmente, al fine di statuire sulle spese di giudizio, sia di primo sia di secondo grado.
Dalla documentazione dimessa, peraltro, non è dato comprendere quando la detta cessazione sia intervenuta, se in corso di causa, ovvero in data antecedente addirittura alla ingiunzione di pagamento, posto che mentre dalla documentazione dimessa dal Pt_1
sembra che il pagamento sia intervenuto già negli anni 2015/2016 (la ingiunzione è del
2022), dagli atti della sembra vi sia stato un pagamento eseguito nel 2023 e CP_2
riconducibile alle previsioni in punto definizione agevolata.
La incertezza in ordine al momento di intervenuto pagamento, peraltro nemmeno dedotto dalla parte come motivo di opposizione in primo grado, non consente di ritenere fondata la opposizione in primo grado, tanto più che la stessa risulta respinta con riferimento alla contravvenzione del Controparte_3
Si ritiene però che l'intervenuto pagamento prima della sentenza giustifichi la compensazione parziale delle spese del primo grado.
pagina 6 di 8 Quanto alle spese del secondo grado, si rileva che sarebbe stato sufficiente che le due appellate, anziché eccepire la carenza di interesse, infondata, avessero fin da subito dato atto che era cessata la materia del contendere, come di norma si verifica ogni qual volta l'ente impositore o l'agente della riscossione prendono atto del venir meno del diritto di credito.
I due appellati vengono quindi condannati alla rifusione, in solido, delle spese.
La richiesta di condanna di ADER ex art. 96 c.p.c. appare invece infondata, posto che se anche la stessa parte appellante non è stata in grado di precisare se e con quali modalità ha estinto il credito, non si vede come possa detta circostanza essere imputata all'agente per la riscossione.
Le spese si liquidano come da dispositivo, dimidiato il compenso già liquidato dal g.d.p. e riconosciute, per il presente giudizio le tre fasi (con esclusione della fase istruttoria), ai minimi.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone: rigetta la eccezione di carenza di interesse all'appello; in parziale riforma della sentenza n.99/2024 del Giudice di pace di Pavia, accerta e dichiara la cessazione della materia del contendere per intervenuto pagamento con riferimento alla cartella n. 07920120017425732000 contenuta all'interno della intimazione di pagamento n. n. 07920229002000072/000;
Condanna alla rifusione, in favore di , della metà Parte_1 Controparte_4
delle spese di lite di primo grado, liquidata, detta metà, in € 225,00, oltre spese generali pari al 15% dei compensi, c.p.a., nonché i.v.a., se prevista, secondo le aliquote di legge;
compensa fra le parti la residua metà. rigetta la domanda ex art. 96 c.p.c. avanzata dall'appellante nei confronti di
[...]
. Controparte_4
Condanna altresì le appellate e a Controparte_4 Controparte_2
rimborsare a le spese di lite del presente giudizio, che si liquidano in € 64,50 Parte_1
e € 27,00 per spese ed € 232,00 per compensi professionali, oltre spese generali pari al pagina 7 di 8 15% dei compensi, c.p.a., nonché i.v.a., se prevista, secondo le aliquote di legge.
Pavia, 24 gennaio 2025
Il Giudice
Simona Caterbi
pagina 8 di 8