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Sentenza 22 settembre 2025
Sentenza 22 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 22/09/2025, n. 8202 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 8202 |
| Data del deposito : | 22 settembre 2025 |
Testo completo
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di
Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Raffaele SDINO - Presidente-
Dott.ssa Immacolata Cozzolino - Giudice -
Dott.ssa Ivana Sassi - Giudice rel - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 27277 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2021, avente ad oggetto: cessazione di effetti civili di matrimonio vertente
TRA
rappresentato e difeso, Parte_1 C.F._1
giusta procura in atti, dall'avv. FELACO LUCA presso cui elettivamente domicilia,
RICORRENTE
E
rappresentata e difesa, CP_1 C.F._2
giusta procura in atti, dall'avv. COZZOLINO GIANPIERO presso cui elettivamente domicilia,
RESISTENTE
NONCHÉ
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Napoli.
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
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All'udienza del 13/03/2025 i procuratori delle parti hanno concluso riportandosi ai propri atti.
Il Pubblico Ministero ha concluso, chiedendo dichiararsi lo scioglimento del matrimonio.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso, chiedeva a questo Tribunale che fosse Parte_1
pronunciato lo scioglimento del matrimonio e l'adozione dei provvedimenti consequenziali tra le parti, assumendo che:
- con decreto del Tribunale di Napoli del 14.06.2018 veniva omologata la separazione consensuale dalla coniuge, alla quale era unito in matrimonio dal 26.09.1998;
- che dall'unione erano nati i due figli della coppia, il CP_2
28.12.1999 e l 29.03.2005; Per_1
- che l'accordo separativo aveva previsto a suo carico un contributo al mantenimento della coniuge pari ad euro 580,00 mensili e quello al mantenimento del secondo figlio, minore di età, pari ad euro 250,00, oltre aggiornamento Istat e 50% delle spese straordinarie;
- che la sua difficile condizione economica imponeva una revoca dell'onere economico posto a suo carico in favore del coniuge, fermo restando il contributo per il mantenimento del figlio minore.
Si costituiva la resistente, la quale, non opponendosi alla richiesta di divorzio, avanzava domanda di affido esclusivo a sé del figlio minore della coppia, per asserito disinteresse del genitore non collocatario verso la prole, chiedendo riconoscersi in suo favore un assegno divorzile mensile di euro
250,00, di mantenimento per il figlio maggiorenne, oggi di 26 anni, di euro
200,00 e del secondo figlio, oggi di anni 20, di euro 400,00.
In sede presidenziale, con provvedimento del 10.04.2022 il Giudice affidava il minore in via esclusiva alla madre, prevedendo per il Per_1
mantenimento dello stesso un contributo mensile paterno di euro 350,00,
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confermando la somma di euro 290,00 per il mantenimento della resistente,
e revocando il contributo del padre al mantenimento del figlio maggiorenne.
All'udienza del 13/03/2025 le parti concludevano come da propri atti.
• Sulla domanda di scioglimento del matrimonio.
La domanda è fondata e va, pertanto, accolta.
È invero provato il titolo addotto a sostegno di essa, cioè la separazione personale dei coniugi omologata dal Tribunale di Napoli con decreto del
14.06.2018, previa comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del
Tribunale in data 31.05.2018.
Del pari è provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi quanto meno nel periodo previsto dalla L. 55/2015 anteriore alla proposizione della domanda non essendo stata l'interruzione della separazione eccepita dalla parte convenuta, ai sensi dell'art. 5 L. n. 74/1987.
Ricorre perciò nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3 n. 2 lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898, così come modificata dall'art. 5 della citata legge n.
74/1987 e dalla L 55/2015 e d'altra parte, attese le risultanze degli atti di causa, si deve ritenere che la comunione tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa perciò più ricostituirsi.
Vanno disposte le formalità di cui all'art. 10 della succitata legge.
• Sull'affido dell'ultimo figlio della coppia e sull'assegno di mantenimento.
Va premesso che, essendo durante il giudizio divenuto maggiorenne l'ultimo figlio della coppia (nato il [...]), ogni istanza e/o Per_1
provvedimento in ordine all'affido dello stesso deve ritenersi tacitamente caducato.
In ordine alla domanda di mantenimento per il figlio si rileva che Per_1
con memoria del 07.03.2025 parte ricorrente allegava dichiarazione sottoscritta del figlio attestante la sua residenza in Guardea (TR), Per_1
lo svolgimento dell'attività lavorativa di impiegato amministrativo a Viterbo
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e, inoltre, chiedeva di terminare il versamento da parte del ricorrente (padre) in suo favore.
Parte resistente con memoria dell'11.03.2025 precisava che nelle more del giudizio il figlio fuoriusciva dal proprio nucleo familiare prestando Per_1
attività lavorativa nel ternano, non reiterando quindi nella comparsa conclusionale la domanda di mantenimento per lo stesso.
Ed invero non ignora il Tribunale che per giurisprudenza pacifica della
Suprema Corte “La mancata riproposizione, in sede di precisazione delle conclusioni, di una domanda in precedenza formulata non autorizza alcuna presunzione di rinuncia tacita in capo a colui che ebbe originariamente a proporla, essendo necessario che, dalla valutazione complessiva della condotta processuale della parte, possa desumersi inequivocabilmente il venir meno del relativo interesse” (Cass. Sez. III n. 3593 del
16.02.2010).
Ebbene, nel caso in esame entrambe le parti davano atto pacificamente che il figlio maggiore è andato a vivere con la famiglia della fidanzata e di svolgere attività lavorativa con regolare contratto, pertanto in relazione alla domanda di mantenimento nessuna statuizione deve essere adottata.
• Sulla domanda riconvenzionale di assegno di divorzio.
In relazione alla domanda di assegno divorzile, il Collegio evidenzia che nella disciplina dettata dall'art. 5 della legge 1 dicembre 1970, n.898, come modificato dall'art. 10 della legge 6 marzo 1987, n. 74, il Giudice, chiamato a decidere sull'attribuzione dell'assegno di divorzio, è tenuto a verificare l'esistenza del diritto in astratto, in relazione all'inadeguatezza- all'atto della decisione- dei mezzi o all'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive.
Inoltre, la determinazione di detto assegno è indipendente dalle statuizioni patrimoniali operanti in vigenza di separazione dei coniugi (cfr. ex plurimis
Cass. Civ. Sez. I 21.02.2008 n. 4424; Cass. Civ. Sez. I n. 1758 del
28.01.2008), data la diversità delle discipline sostanziali, della natura, struttura e finalità dei relativi trattamenti, correlate a diversificate situazioni,
e delle rispettive decisioni giudiziali;
l'assegno divorzile, presupponendo lo
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scioglimento del matrimonio, prescinde dagli obblighi di mantenimento e di alimenti, operanti nel regime di convivenza e di separazione, con la conseguenza che l'assetto economico relativo alla separazione può rappresentare mero indice di riferimento nella misura in cui appaia idoneo a fornire utili elementi di valutazione (cfr. Cass. Sez. I n. 25010 del 30.11.2007
Cass. Civ. Sez. I 4.11.2010 n. 22501; Cass. Sez. I n. 10644 del 13.05.2011;
Cass. Civ. Sez. I n.9976 del 5.05.2011). Ovviamente il Collegio è tenuto in via preliminare alla valutazione comparativa delle condizioni economico- patrimoniali- ai fini dell'accertamento dell'an debeatur, valutazione comparativa pregiudiziale a qualsiasi successiva indagine sui presupposti dell'assegno e certamente non ogni differenza tra le situazioni dei coniugi legittima la concessione dell'assegno, essendo necessario un divario rilevante, sensibile e significativo.
Il Collegio inoltre doverosamente rileva (alla luce della sentenza delle
Sezioni Unite della Cassazione n. 18287 dell'11 luglio 2018) la funzione mista assistenziale-compensativa-perequativa dell'assegno divorzile che si fonda sul principio di libertà, autoresponsabilità e pari dignità dei coniugi
(art. 2, 3 e 29 Cost.). È necessario a tal fine indagare sempre il percorso matrimoniale sotto il profilo delle scelte di vita compiute, dell'impegno prestato, delle rinunce e dei sacrifici fatti a favore della famiglia e dell'altro coniuge, della possibilità derivatane per quest'ultimo di migliorare la propria posizione economica, lavorativa, patrimoniale.
Invero, la differenza reddituale, coessenziale alla ricostruzione del tenore di vita matrimoniale, è oramai irrilevante ai fini della determinazione dell'assegno perché l'entità del reddito dell'altro ex coniuge non giustifica, di per sé, la corresponsione di un assegno in proporzione delle sue sostanze (Cass. 09/08/2019, n. 21234). La regola di giudizio, ispirata al canone dell'auto-responsabilità, in affermazione della funzione oltre che assistenziale anche perequativa e compensativa dell'assegno, vuole che il giudice del merito, investito della domanda di corresponsione di assegno divorzile, accerti l'impossibilità dell'ex coniuge richiedente di vivere autonomamente e dignitosamente e la necessità di
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compensarlo per il particolare contributo, che dimostri di avere dato, alla formazione del patrimonio comune o dell'altro coniuge durante la vita matrimoniale, nella registrata sussistenza di uno squilibrio patrimoniale tra gli ex coniugi che trovi ragione nella intrapresa vita matrimoniale, per scelte fatte e ruoli condivisi (Cass. 09/08/2019 n.
21234; Cass. 28/02/2020, n. 5603; Cass. n. 5603 del 28/02/2020).
Ed infatti (Cassazione 11832/23), il riconoscimento dell'assegno divorzile in funzione perequativo-compensativa non si fonda sul fatto in sé che uno degli ex coniugi si sia dedicato prevalentemente alle cure della casa e dei figli, né sull'esistenza in sé di uno squilibrio reddituale tra gli ex coniugi - che costituisce solo una precondizione fattuale per
l'applicazione dei parametri di cui all'art. 5, comma 6, I. n. 898 del 1970 - essendo invece necessaria un'indagine sulle ragioni e sulle conseguenze della scelta di dedicarsi prevalentemente all'attività familiare, la quale assume rilievo nei limiti in cui comporti sacrifici di aspettative professionali e reddituali (Cass. n. 29920 del 13/10/2022; Cass.
n. 21234 del 09/08/2019)
Ciò che deve essere dimostrato, dunque, è che il coniuge economicamente più debole abbia sacrificato occasioni lavorative o di crescita professionale per dedicarsi alla famiglia, senza che sia necessario indagare sulle motivazioni strettamente individuali ed eventualmente intime che hanno portato a compiere tale scelta, che, comunque, è stata accettata e, quindi, condivisa dal coniuge. ………..tali motivi non rilevano, perché l'assegno, sotto l'aspetto in esame, mira a compensare lo squilibrio economico conseguente alla scelta di impiegare le proprie energie e attitudini in seno alla famiglia, piuttosto che in attività lavorative, o in occasioni di crescita professionale, produttive di reddito. ………, è irrilevante quale sia il motivo sotteso alla scelta di dedicarsi maggiormente alla famiglia, operata da uno dei coniugi e accettata dall'altro, né rileva che tale scelta comporti o meno una dedizione totale ed esclusiva al coniuge e ai figli , senza che sia necessario che tale sacrificio si sostanzi in un abbandono "totale" del lavoro al di fuori della famiglia, né che il patrimonio familiare
e quello dell'altro coniuge siano incrementati "esclusivamente" grazie al contributo del coniuge che ha operato tale sacrificio, essendo sufficiente un contributo di quest'ultimo alla conduzione familiare e alla formazione del patrimonio di ciascuno e di quello comune, a
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scapito delle sue occupazioni lavorative o di avanzamenti di carriera. (Cassazione
27945/23).
La Cassazione ha inoltre ulteriormente evidenziato, con l'ordinanza 3661 del
13 febbraio 2020, che se la solidarietà post coniugale si fonda sui principi di autodeterminazione e autoresponsabilità, non si potrà che attribuire rilevanza alle potenzialità professionali e reddituali personali, che l'ex coniuge è chiamato a valorizzare con una condotta attiva facendosi carico delle scelte compiute e della propria responsabilità individuale, piuttosto che al contegno, deresponsabilizzante e attendista, di chi si limiti ad aspettare opportunità di lavoro riversando sul coniuge più abbiente l'esito della fine della vita matrimoniale.
La Suprema Corte ha sostanzialmente sancito, rectius ribadito, il dovere per l'ex coniuge di sfruttare la propria capacità lavorativa, cercando un'occupazione e censurando le ipotesi di mancata attivazione per la ricerca di un'occupazione fin dal momento della separazione, specificando altresì che non rilevano solo le occasioni concrete di ottenere un lavoro, ma che è sufficiente la capacità di procurarsi i propri mezzi di sostentamento e le potenzialità professionali e reddituali.
Applicando i principi esposti al caso in esame ritiene, innanzi tutto il
Collegio, che elementi di prova, pacificamente, risultanti dalle rispettive deduzioni e/o allegazioni delle parti si traggono dalle condizioni economiche degli ex coniugi e, in particolare, dai redditi da lavoro del ricorrente, dichiaratosi tipografo presso la con sede in Napoli, Controparte_3
con un reddito di € 14.448,04 emergente dal CUD relativo all'anno 2020, di
€. 15.956,10 nel 2021 e di €. 16.819,85 nel 2022, e dalla attestazione dell'Agenzia dell'Entrate della resistente dalla quale emerge che per gli anni di imposta 2020 e 2021 non risultano dichiarati redditi mentre nel 2022 risulta un reddito pari ad €.5.124,70.
Rispetto all'epoca della separazione le condizioni economiche della resistente, casalinga, non sono mutate dal momento che la stessa non ha mai lavorato in costanza di matrimonio, se non effettuando sporadicamente
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piccoli lavori sartoriali così come dichiarato in sede di deferito interrogatorio formale dallo stesso ricorrente, né il ricorrente ha dimostrato lo svolgimento da parte della stessa di attività lavorativa e/o la percezione di ulteriori redditi.
Pertanto, considerata l'età della donna (54 anni) e l'assenza di pregresse esperienze lavorative, non appare prevedibile in futuro un suo stabile inserimento nel mondo del lavoro, per cui il Collegio ritiene che la medesima versi, tutt'ora, nell'oggettiva impossibilità di mantenersi con i suoi soli mezzi.
Una volta riconosciuto l'an del diritto all'assegno divorzile in capo alla resistente, per la quantificazione del quantum dello stesso soccorrono i criteri di cui all'art. 5 comma VI della legge 898/1970.
Ebbene, in base a tali criteri, ritiene il Collegio che - tenuto conto dell'età degli ex coniugi, del contributo personale dato dalla resistente alla formazione del patrimonio comune nel corso della convivenza coniugale, delle rispettive situazioni economiche dei predetti, in precedenza esaminate, della evidente disparità reddituale tra gli stessi - sussistano i presupposti per la determinazione dell'assegno divorzile nell'importo mensile di € 200,00
(duecento/00). Tale somma, con decorrenza dalla domanda, andrà corrisposta a entro e non oltre il giorno 5 di ogni CP_1
mese ed automaticamente adeguata secondo gli indici Istat.
• Sulla domanda di assegnazione della ex casa coniugale.
In assenza di prole non economicamente autosufficiente da tutelare, ai sensi dell'art. 155 quater c.c., non può essere adottato alcun provvedimento di assegnazione della ex casa coniugale e pertanto va rigettata la relativa domanda di parte resistente.
• Sulle ulteriori domande.
Da ultimo, devono essere dichiarate inammissibili tutte le ulteriori domande proposte da entrambe le parti soggette a rito ordinario, atteso che l'art. 40
c.p.c. consente nell'ambito dello stesso processo il cumulo di domande
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soggette a riti diversi soltanto in ipotesi qualificate di connessione (art. 31,
32, 34, 35 e 36 c.p.c.). Conseguentemente, come precisato dalla giurisprudenza di legittimità, deve escludersi la possibilità del “simultaneus processus” tra la domanda separazione giudiziale e le istanze risarcitorie o relative a diritti immobiliari o scioglimento di comunione, essendo queste ultime, soggette al rito ordinario, autonome e distinte dalla prima (in tal senso, cfr. Cass. n. 6660/01; 266/00; 11828/09).
• Sulla regolamentazione delle spese processuali.
Tenuto conto della non opposizione al divorzio e della parziale soccombenza reciproca, ricorrono giusti motivi per dichiarare tra le parti interamente compensate le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
• accoglie la domanda principale di parte ricorrente e, per l'effetto, pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti in causa a NAPOLI il 26/09/1998 (atto n.81, parte
II, s. B, sez. T, Reg. Atti di Matrimonio dell'anno 1998);
• accoglie la domanda di assegno di divorzio della resistente e, per l'effetto, pone a carico di l'obbligo di Parte_1
corrispondere a , entro e non oltre il giorno 5 di CP_1
ogni mese, la somma mensile di € 200,00 (duecento/00). Detta somma andrà automaticamente ed annualmente adeguata secondo gli indici Istat;
• rigetta la domanda di assegnazione della ex casa coniugale;
• dichiara inammissibili le ulteriori domande;
• compensa, per intero, tra le parti le spese del giudizio;
• ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile di
NAPOLI per la trascrizione, l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui
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al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n.396
(Ordinamento dello Stato Civile) in conformità all'art. 152 septies disp. att. c.p.c.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 06/06/2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Ivana Sassi Dott. Raffaele SDINO
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di
Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Raffaele SDINO - Presidente-
Dott.ssa Immacolata Cozzolino - Giudice -
Dott.ssa Ivana Sassi - Giudice rel - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 27277 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2021, avente ad oggetto: cessazione di effetti civili di matrimonio vertente
TRA
rappresentato e difeso, Parte_1 C.F._1
giusta procura in atti, dall'avv. FELACO LUCA presso cui elettivamente domicilia,
RICORRENTE
E
rappresentata e difesa, CP_1 C.F._2
giusta procura in atti, dall'avv. COZZOLINO GIANPIERO presso cui elettivamente domicilia,
RESISTENTE
NONCHÉ
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Napoli.
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
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All'udienza del 13/03/2025 i procuratori delle parti hanno concluso riportandosi ai propri atti.
Il Pubblico Ministero ha concluso, chiedendo dichiararsi lo scioglimento del matrimonio.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso, chiedeva a questo Tribunale che fosse Parte_1
pronunciato lo scioglimento del matrimonio e l'adozione dei provvedimenti consequenziali tra le parti, assumendo che:
- con decreto del Tribunale di Napoli del 14.06.2018 veniva omologata la separazione consensuale dalla coniuge, alla quale era unito in matrimonio dal 26.09.1998;
- che dall'unione erano nati i due figli della coppia, il CP_2
28.12.1999 e l 29.03.2005; Per_1
- che l'accordo separativo aveva previsto a suo carico un contributo al mantenimento della coniuge pari ad euro 580,00 mensili e quello al mantenimento del secondo figlio, minore di età, pari ad euro 250,00, oltre aggiornamento Istat e 50% delle spese straordinarie;
- che la sua difficile condizione economica imponeva una revoca dell'onere economico posto a suo carico in favore del coniuge, fermo restando il contributo per il mantenimento del figlio minore.
Si costituiva la resistente, la quale, non opponendosi alla richiesta di divorzio, avanzava domanda di affido esclusivo a sé del figlio minore della coppia, per asserito disinteresse del genitore non collocatario verso la prole, chiedendo riconoscersi in suo favore un assegno divorzile mensile di euro
250,00, di mantenimento per il figlio maggiorenne, oggi di 26 anni, di euro
200,00 e del secondo figlio, oggi di anni 20, di euro 400,00.
In sede presidenziale, con provvedimento del 10.04.2022 il Giudice affidava il minore in via esclusiva alla madre, prevedendo per il Per_1
mantenimento dello stesso un contributo mensile paterno di euro 350,00,
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confermando la somma di euro 290,00 per il mantenimento della resistente,
e revocando il contributo del padre al mantenimento del figlio maggiorenne.
All'udienza del 13/03/2025 le parti concludevano come da propri atti.
• Sulla domanda di scioglimento del matrimonio.
La domanda è fondata e va, pertanto, accolta.
È invero provato il titolo addotto a sostegno di essa, cioè la separazione personale dei coniugi omologata dal Tribunale di Napoli con decreto del
14.06.2018, previa comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del
Tribunale in data 31.05.2018.
Del pari è provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi quanto meno nel periodo previsto dalla L. 55/2015 anteriore alla proposizione della domanda non essendo stata l'interruzione della separazione eccepita dalla parte convenuta, ai sensi dell'art. 5 L. n. 74/1987.
Ricorre perciò nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3 n. 2 lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898, così come modificata dall'art. 5 della citata legge n.
74/1987 e dalla L 55/2015 e d'altra parte, attese le risultanze degli atti di causa, si deve ritenere che la comunione tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa perciò più ricostituirsi.
Vanno disposte le formalità di cui all'art. 10 della succitata legge.
• Sull'affido dell'ultimo figlio della coppia e sull'assegno di mantenimento.
Va premesso che, essendo durante il giudizio divenuto maggiorenne l'ultimo figlio della coppia (nato il [...]), ogni istanza e/o Per_1
provvedimento in ordine all'affido dello stesso deve ritenersi tacitamente caducato.
In ordine alla domanda di mantenimento per il figlio si rileva che Per_1
con memoria del 07.03.2025 parte ricorrente allegava dichiarazione sottoscritta del figlio attestante la sua residenza in Guardea (TR), Per_1
lo svolgimento dell'attività lavorativa di impiegato amministrativo a Viterbo
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e, inoltre, chiedeva di terminare il versamento da parte del ricorrente (padre) in suo favore.
Parte resistente con memoria dell'11.03.2025 precisava che nelle more del giudizio il figlio fuoriusciva dal proprio nucleo familiare prestando Per_1
attività lavorativa nel ternano, non reiterando quindi nella comparsa conclusionale la domanda di mantenimento per lo stesso.
Ed invero non ignora il Tribunale che per giurisprudenza pacifica della
Suprema Corte “La mancata riproposizione, in sede di precisazione delle conclusioni, di una domanda in precedenza formulata non autorizza alcuna presunzione di rinuncia tacita in capo a colui che ebbe originariamente a proporla, essendo necessario che, dalla valutazione complessiva della condotta processuale della parte, possa desumersi inequivocabilmente il venir meno del relativo interesse” (Cass. Sez. III n. 3593 del
16.02.2010).
Ebbene, nel caso in esame entrambe le parti davano atto pacificamente che il figlio maggiore è andato a vivere con la famiglia della fidanzata e di svolgere attività lavorativa con regolare contratto, pertanto in relazione alla domanda di mantenimento nessuna statuizione deve essere adottata.
• Sulla domanda riconvenzionale di assegno di divorzio.
In relazione alla domanda di assegno divorzile, il Collegio evidenzia che nella disciplina dettata dall'art. 5 della legge 1 dicembre 1970, n.898, come modificato dall'art. 10 della legge 6 marzo 1987, n. 74, il Giudice, chiamato a decidere sull'attribuzione dell'assegno di divorzio, è tenuto a verificare l'esistenza del diritto in astratto, in relazione all'inadeguatezza- all'atto della decisione- dei mezzi o all'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive.
Inoltre, la determinazione di detto assegno è indipendente dalle statuizioni patrimoniali operanti in vigenza di separazione dei coniugi (cfr. ex plurimis
Cass. Civ. Sez. I 21.02.2008 n. 4424; Cass. Civ. Sez. I n. 1758 del
28.01.2008), data la diversità delle discipline sostanziali, della natura, struttura e finalità dei relativi trattamenti, correlate a diversificate situazioni,
e delle rispettive decisioni giudiziali;
l'assegno divorzile, presupponendo lo
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scioglimento del matrimonio, prescinde dagli obblighi di mantenimento e di alimenti, operanti nel regime di convivenza e di separazione, con la conseguenza che l'assetto economico relativo alla separazione può rappresentare mero indice di riferimento nella misura in cui appaia idoneo a fornire utili elementi di valutazione (cfr. Cass. Sez. I n. 25010 del 30.11.2007
Cass. Civ. Sez. I 4.11.2010 n. 22501; Cass. Sez. I n. 10644 del 13.05.2011;
Cass. Civ. Sez. I n.9976 del 5.05.2011). Ovviamente il Collegio è tenuto in via preliminare alla valutazione comparativa delle condizioni economico- patrimoniali- ai fini dell'accertamento dell'an debeatur, valutazione comparativa pregiudiziale a qualsiasi successiva indagine sui presupposti dell'assegno e certamente non ogni differenza tra le situazioni dei coniugi legittima la concessione dell'assegno, essendo necessario un divario rilevante, sensibile e significativo.
Il Collegio inoltre doverosamente rileva (alla luce della sentenza delle
Sezioni Unite della Cassazione n. 18287 dell'11 luglio 2018) la funzione mista assistenziale-compensativa-perequativa dell'assegno divorzile che si fonda sul principio di libertà, autoresponsabilità e pari dignità dei coniugi
(art. 2, 3 e 29 Cost.). È necessario a tal fine indagare sempre il percorso matrimoniale sotto il profilo delle scelte di vita compiute, dell'impegno prestato, delle rinunce e dei sacrifici fatti a favore della famiglia e dell'altro coniuge, della possibilità derivatane per quest'ultimo di migliorare la propria posizione economica, lavorativa, patrimoniale.
Invero, la differenza reddituale, coessenziale alla ricostruzione del tenore di vita matrimoniale, è oramai irrilevante ai fini della determinazione dell'assegno perché l'entità del reddito dell'altro ex coniuge non giustifica, di per sé, la corresponsione di un assegno in proporzione delle sue sostanze (Cass. 09/08/2019, n. 21234). La regola di giudizio, ispirata al canone dell'auto-responsabilità, in affermazione della funzione oltre che assistenziale anche perequativa e compensativa dell'assegno, vuole che il giudice del merito, investito della domanda di corresponsione di assegno divorzile, accerti l'impossibilità dell'ex coniuge richiedente di vivere autonomamente e dignitosamente e la necessità di
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compensarlo per il particolare contributo, che dimostri di avere dato, alla formazione del patrimonio comune o dell'altro coniuge durante la vita matrimoniale, nella registrata sussistenza di uno squilibrio patrimoniale tra gli ex coniugi che trovi ragione nella intrapresa vita matrimoniale, per scelte fatte e ruoli condivisi (Cass. 09/08/2019 n.
21234; Cass. 28/02/2020, n. 5603; Cass. n. 5603 del 28/02/2020).
Ed infatti (Cassazione 11832/23), il riconoscimento dell'assegno divorzile in funzione perequativo-compensativa non si fonda sul fatto in sé che uno degli ex coniugi si sia dedicato prevalentemente alle cure della casa e dei figli, né sull'esistenza in sé di uno squilibrio reddituale tra gli ex coniugi - che costituisce solo una precondizione fattuale per
l'applicazione dei parametri di cui all'art. 5, comma 6, I. n. 898 del 1970 - essendo invece necessaria un'indagine sulle ragioni e sulle conseguenze della scelta di dedicarsi prevalentemente all'attività familiare, la quale assume rilievo nei limiti in cui comporti sacrifici di aspettative professionali e reddituali (Cass. n. 29920 del 13/10/2022; Cass.
n. 21234 del 09/08/2019)
Ciò che deve essere dimostrato, dunque, è che il coniuge economicamente più debole abbia sacrificato occasioni lavorative o di crescita professionale per dedicarsi alla famiglia, senza che sia necessario indagare sulle motivazioni strettamente individuali ed eventualmente intime che hanno portato a compiere tale scelta, che, comunque, è stata accettata e, quindi, condivisa dal coniuge. ………..tali motivi non rilevano, perché l'assegno, sotto l'aspetto in esame, mira a compensare lo squilibrio economico conseguente alla scelta di impiegare le proprie energie e attitudini in seno alla famiglia, piuttosto che in attività lavorative, o in occasioni di crescita professionale, produttive di reddito. ………, è irrilevante quale sia il motivo sotteso alla scelta di dedicarsi maggiormente alla famiglia, operata da uno dei coniugi e accettata dall'altro, né rileva che tale scelta comporti o meno una dedizione totale ed esclusiva al coniuge e ai figli , senza che sia necessario che tale sacrificio si sostanzi in un abbandono "totale" del lavoro al di fuori della famiglia, né che il patrimonio familiare
e quello dell'altro coniuge siano incrementati "esclusivamente" grazie al contributo del coniuge che ha operato tale sacrificio, essendo sufficiente un contributo di quest'ultimo alla conduzione familiare e alla formazione del patrimonio di ciascuno e di quello comune, a
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scapito delle sue occupazioni lavorative o di avanzamenti di carriera. (Cassazione
27945/23).
La Cassazione ha inoltre ulteriormente evidenziato, con l'ordinanza 3661 del
13 febbraio 2020, che se la solidarietà post coniugale si fonda sui principi di autodeterminazione e autoresponsabilità, non si potrà che attribuire rilevanza alle potenzialità professionali e reddituali personali, che l'ex coniuge è chiamato a valorizzare con una condotta attiva facendosi carico delle scelte compiute e della propria responsabilità individuale, piuttosto che al contegno, deresponsabilizzante e attendista, di chi si limiti ad aspettare opportunità di lavoro riversando sul coniuge più abbiente l'esito della fine della vita matrimoniale.
La Suprema Corte ha sostanzialmente sancito, rectius ribadito, il dovere per l'ex coniuge di sfruttare la propria capacità lavorativa, cercando un'occupazione e censurando le ipotesi di mancata attivazione per la ricerca di un'occupazione fin dal momento della separazione, specificando altresì che non rilevano solo le occasioni concrete di ottenere un lavoro, ma che è sufficiente la capacità di procurarsi i propri mezzi di sostentamento e le potenzialità professionali e reddituali.
Applicando i principi esposti al caso in esame ritiene, innanzi tutto il
Collegio, che elementi di prova, pacificamente, risultanti dalle rispettive deduzioni e/o allegazioni delle parti si traggono dalle condizioni economiche degli ex coniugi e, in particolare, dai redditi da lavoro del ricorrente, dichiaratosi tipografo presso la con sede in Napoli, Controparte_3
con un reddito di € 14.448,04 emergente dal CUD relativo all'anno 2020, di
€. 15.956,10 nel 2021 e di €. 16.819,85 nel 2022, e dalla attestazione dell'Agenzia dell'Entrate della resistente dalla quale emerge che per gli anni di imposta 2020 e 2021 non risultano dichiarati redditi mentre nel 2022 risulta un reddito pari ad €.5.124,70.
Rispetto all'epoca della separazione le condizioni economiche della resistente, casalinga, non sono mutate dal momento che la stessa non ha mai lavorato in costanza di matrimonio, se non effettuando sporadicamente
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piccoli lavori sartoriali così come dichiarato in sede di deferito interrogatorio formale dallo stesso ricorrente, né il ricorrente ha dimostrato lo svolgimento da parte della stessa di attività lavorativa e/o la percezione di ulteriori redditi.
Pertanto, considerata l'età della donna (54 anni) e l'assenza di pregresse esperienze lavorative, non appare prevedibile in futuro un suo stabile inserimento nel mondo del lavoro, per cui il Collegio ritiene che la medesima versi, tutt'ora, nell'oggettiva impossibilità di mantenersi con i suoi soli mezzi.
Una volta riconosciuto l'an del diritto all'assegno divorzile in capo alla resistente, per la quantificazione del quantum dello stesso soccorrono i criteri di cui all'art. 5 comma VI della legge 898/1970.
Ebbene, in base a tali criteri, ritiene il Collegio che - tenuto conto dell'età degli ex coniugi, del contributo personale dato dalla resistente alla formazione del patrimonio comune nel corso della convivenza coniugale, delle rispettive situazioni economiche dei predetti, in precedenza esaminate, della evidente disparità reddituale tra gli stessi - sussistano i presupposti per la determinazione dell'assegno divorzile nell'importo mensile di € 200,00
(duecento/00). Tale somma, con decorrenza dalla domanda, andrà corrisposta a entro e non oltre il giorno 5 di ogni CP_1
mese ed automaticamente adeguata secondo gli indici Istat.
• Sulla domanda di assegnazione della ex casa coniugale.
In assenza di prole non economicamente autosufficiente da tutelare, ai sensi dell'art. 155 quater c.c., non può essere adottato alcun provvedimento di assegnazione della ex casa coniugale e pertanto va rigettata la relativa domanda di parte resistente.
• Sulle ulteriori domande.
Da ultimo, devono essere dichiarate inammissibili tutte le ulteriori domande proposte da entrambe le parti soggette a rito ordinario, atteso che l'art. 40
c.p.c. consente nell'ambito dello stesso processo il cumulo di domande
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soggette a riti diversi soltanto in ipotesi qualificate di connessione (art. 31,
32, 34, 35 e 36 c.p.c.). Conseguentemente, come precisato dalla giurisprudenza di legittimità, deve escludersi la possibilità del “simultaneus processus” tra la domanda separazione giudiziale e le istanze risarcitorie o relative a diritti immobiliari o scioglimento di comunione, essendo queste ultime, soggette al rito ordinario, autonome e distinte dalla prima (in tal senso, cfr. Cass. n. 6660/01; 266/00; 11828/09).
• Sulla regolamentazione delle spese processuali.
Tenuto conto della non opposizione al divorzio e della parziale soccombenza reciproca, ricorrono giusti motivi per dichiarare tra le parti interamente compensate le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
• accoglie la domanda principale di parte ricorrente e, per l'effetto, pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti in causa a NAPOLI il 26/09/1998 (atto n.81, parte
II, s. B, sez. T, Reg. Atti di Matrimonio dell'anno 1998);
• accoglie la domanda di assegno di divorzio della resistente e, per l'effetto, pone a carico di l'obbligo di Parte_1
corrispondere a , entro e non oltre il giorno 5 di CP_1
ogni mese, la somma mensile di € 200,00 (duecento/00). Detta somma andrà automaticamente ed annualmente adeguata secondo gli indici Istat;
• rigetta la domanda di assegnazione della ex casa coniugale;
• dichiara inammissibili le ulteriori domande;
• compensa, per intero, tra le parti le spese del giudizio;
• ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile di
NAPOLI per la trascrizione, l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui
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al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n.396
(Ordinamento dello Stato Civile) in conformità all'art. 152 septies disp. att. c.p.c.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 06/06/2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Ivana Sassi Dott. Raffaele SDINO
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