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Sentenza 3 ottobre 2025
Sentenza 3 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 03/10/2025, n. 1206 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 1206 |
| Data del deposito : | 3 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2664/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE Sezione Lavoro Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Anita Maria Brigida Davia ha pronunciato. la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2664/2024 promossa da: (C.F. , con il patrocinio dell'avv. TI DANIELE e Parte_1 C.F._1 dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA PONZANO, 60/A 50053 EMPOLIpresso il difensore avv. TI DANIELE
Parte ricorrente contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. COLELLA PATRIZIA e dell'avv. IMBRIACI CP_1 P.IVA_1 SILVANO ( ) VIALE BELFIORE 28/A 50144 FIRENZE;
C.F._2 Parte_2
( ) VIALE BELFIORE 28 50144 FIRENZE;
, elettivamente
[...] C.F._3 domiciliato in VIALE BELFIORE 28 50144 FIRENZEpresso il difensore avv. COLELLA PATRIZIA
Parte resistente
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I fatti rilevanti ai fini della decisione sono pacifici.
, con atto del 12.04.2022, in evasione di una richiesta presentata da in data CP_1 Parte_1
11.04.2022 (v. doc. 2 ric), certificava che nel Fondo Pensione dei Lavoratori Dipendenti erano presenti , relativamente alla posizione del richiedente 1193 contributi validi per il requisito alternativo all'età relativi al periodo dal 01.01.1980 al 31.07.2002, oltre a 2 settimane relative al febbraio 2004 (v. doc. 3 ric).
Sulla base dei dati desunti dalla suddetta certificazione in data 27.05.2022 Parte_1 presentava domanda di pensione di anzianità con decorrenza dal 01.12.2022 (v. doc. 5 ric) e in data 31.05.2022 rassegnava al Comune di Scarperia e San Piero le “dimissioni dal lavoro dal
01/12/2022 … avendo presentato … domanda di pensione” (cfr. doc. 7 ric).
con comunicazione del 05.04.2023 rigettava la domanda di pensione poiché non CP_1 risultavano raggiunti i 42 anni e 10 mesi di contribuzione (cfr. doc. 8 ric).
Ciò in quanto la certificazione del 12 aprile 2022 non era corretta relativamente agli anni 1981 e
1 1982 in quanto – per una non corretta gestione degli archivi relativa alla contribuzione figurativa agricola, sovrapposta alla contribuzione, sempre presente per quegli anni, relativa al servizio di leva - erano state attribuite 155 settimane anziché 104 ( cfr ammissioni contenute nella memoria di costituzione pag 3). CP_1
Il trovava un impiego presso la S.O.S. Auto di dal 01.06.2023 (cfr. docc. 9, Pt_1 CP_2
10 e 11 ric) e per il periodo dal 01.12.2022 al 31.05.2023 versava contributi volontari pari a €
4.069,02 (cfr. doc. 12 ric).
Il ricorrente presentava nuovamente le dimissioni dal lavoro con decorrenza 01.11.2023 (v. doc.
13ric) e il 05.10.2023 presentava una nuova domanda di pensione di anzianità con decorrenza dal
01.12.2022 (cfr. doc. 14 ric) accolta con comunicazione del 06.05.2024, (v. doc. 20 ric).
Sulla base di tali fatti chiede la condanna di al risarcimento del danno subito Parte_1 CP_1
a causa dell'errore nella certificazione, danno quantificato in complessivi € 17.949,39, di cui €
4.069,02 (contribuzione volontaria versata) a titolo di danno emergente ed € 13.880,37 ( differenza tra lo stipendio percepito alle dipendenze del Comune di Scarperia e quello percepito nel nuovo impiego) a titolo di lucro cessante, il tutto oltre interessi e rivalutazione. CP_ L' pur ammettendo l'errore nella certificazione, sostiene che lo stesso era facilmente individuabile usando l'ordinaria diligenza , e che quindi la condotta dell'assicurato avrebbe avuto efficacia determinante, contribuendo in maniera decisiva alla verificazione del presunto preteso danno, con esclusione di ogni responsabilità dell' . CP_3
Reputa il giudicante che la domanda meriti parziale accoglimento alla luce dei seguenti principi di diritto, desumibili dalla decisione della Suprema Corte n 23114 del 17/09/2019 in atti.
L'obbligo che fa carico all' , ai sensi della L. 9 marzo 1989, n. 88, art. 54, di comunicare CP_1 all'assicurato che ne faccia richiesta, i dati relativi alla propria situazione previdenziale e pensionistica determina responsabilità contrattuale nel caso di inosservanza che generi danno (v.
Cass. n. 21454 del 19/09/2013, Cass. n. 23050 del 03/10/2017, Cass. n 2498 del 1/2/2018) con conseguente applicabilità dell'art. 1218 c.c., il quale pone espressamente a carico del debitore la prova liberatoria che l'inadempimento è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile (Cass. 02/05/2016, n. 8604, Cass. n. 27118 del
15/11/2017). “L'assicurato ha tuttavia l'obbligo di intervenire per interrompere il processo che determina l'evento produttivo di danno quando l'erroneità dei dati forniti dall'istituto sia riscontrabile sulla base dell'ordinaria diligenza, esercitabile nell'ambito dei dati che rientrano nella sua normale sfera di conoscibilità. Qualora egli non si attivi in tal senso e rassegni
2 comunque le proprie dimissioni presentando domanda di pensione malgrado l'evidente erroneità dei dati contributivi a lui comunicati, concorre al verificarsi dell'evento dannoso, ai sensi del I comma dell'art. 1227 c.c., con la conseguente possibilità per il giudice di limitare il risarcimento dovuto. In tal senso l' ipotesi va distinta da quella, disciplinata dal secondo comma dell'art. 1227
c.c., cui ha fatto talora riferimento la giurisprudenza di questa Corte (v. Cass. n. 8604 del
02/05/2016, cit.), riferibile ad un comportamento dello stesso danneggiato che abbia prodotto il solo aggravamento del danno già prodottosi, diverso dal contributo alla sua originaria causazione. 13. Tale omesso intervento non può tuttavia ritenersi di per sé solo causa del danno ed escludere la responsabilità dell al contrario di quanto preteso dall'istituto: la CP_1 sussistenza di un obbligo di informazione dell'ente pubblico ed il legittimo affidamento dell'assicurato in ordine all'esattezza dei dati fornitigli dalla pubblica amministrazione, che tanto più nel caso deriva dal valore certificativo della comunicazione ai sensi del richiamato art. 54, determinano infatti l'applicazione del principio dell'equivalenza delle condizioni, in forza del quale va riconosciuta efficienza causale ad ogni antecedente che abbia contribuito alla produzione dell'evento, ai sensi dell'art. 41 I comma del codice penale” ( così Cass Sez. L -
, Sentenza n. 23114 del 17/09/2019 cit in motivazione).
Nel caso di specie sono pacifici l'errore nella certificazione e la causa dello stesso imputabile all' (vedi sopra). CP_3
Risulta inoltre che l'errore commesso da era facilmente individuabile usando l'ordinaria CP_1 diligenza : essendo 52 il numero massimo di settimane per anno solare computabili per il calcolo della contribuzione necessaria per il raggiungimento del diritto a pensione (non potendosi pacificamente tenere conto al detto fine di periodi sovrapposti), il numero di 155 settimane riferite al periodo di due anni appariva con tutta evidenza incongruo, atteso che le settimane utili con riferimento agli anni 1981-1982 non potevano essere più di 104.
Il danno si è dunque verificato a seguito di un concorso di colpa dell' e del che CP_1 Pt_1 hanno contribuito in maniera equivalente.
Ne consegue, ai sensi dell'art 1227 cc comma 1 cc la riduzione del 50% del danno risarcibile da parte di . CP_1
Per la quantificazioni si utilizzano i conteggi depositati dal ricorrente non essendo accoglibili le contestazioni sollevate dalla difesa . CP_1
L'importo richiesto quale lucro cessante risulta correttamente determinato quale differenza tra lo stipendio percepito alle dipendenze del e quello percepito nel nuovo Controparte_4 impiego, individuato sulla base delle buste paga emesse dai datori di lavoro e regolarmente
3 depositate in atti.
La quantificazione, inoltre è stata correttamente effettuata al lordo delle imposte poiché la somma ottenuta a ristoro dello specifico danno è soggetta a imposta su redditi (v. Cass. n. 8031/2021 e n.
5108/2019 citate dal ricorrente).
Attesa la parziale reciproca soccombenza, le spese di lite, liquidate per l'intero come da dispositivo sono compensate per un mezzo tra le parti e per la rimanente quota sono posta a carico di , con distrazione a favore del procuratore antistatario CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: condanna al pagamento in favore di della somma di € 8974,69 oltre interessi CP_1 Parte_1
e rivalutazione dalla data della domanda al saldo.
Compensa per un mezzo tra le parti le spese di lite, liquidate per l'intero in complessivi € 2750 oltre iva, cpa e contributo spese generali e condanna al pagamento della rimanente quota, CP_1 con distrazione a favore dell'avv. Daniele Brotini
Sentenza resa a seguito di udienza di discussione svoltasi nelle forme di cui all'art 127 ter cpc..
Firenze, 3 ottobre 2025
Il Giudice dott. Anita Maria Brigida Davia
4
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE Sezione Lavoro Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Anita Maria Brigida Davia ha pronunciato. la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2664/2024 promossa da: (C.F. , con il patrocinio dell'avv. TI DANIELE e Parte_1 C.F._1 dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA PONZANO, 60/A 50053 EMPOLIpresso il difensore avv. TI DANIELE
Parte ricorrente contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. COLELLA PATRIZIA e dell'avv. IMBRIACI CP_1 P.IVA_1 SILVANO ( ) VIALE BELFIORE 28/A 50144 FIRENZE;
C.F._2 Parte_2
( ) VIALE BELFIORE 28 50144 FIRENZE;
, elettivamente
[...] C.F._3 domiciliato in VIALE BELFIORE 28 50144 FIRENZEpresso il difensore avv. COLELLA PATRIZIA
Parte resistente
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I fatti rilevanti ai fini della decisione sono pacifici.
, con atto del 12.04.2022, in evasione di una richiesta presentata da in data CP_1 Parte_1
11.04.2022 (v. doc. 2 ric), certificava che nel Fondo Pensione dei Lavoratori Dipendenti erano presenti , relativamente alla posizione del richiedente 1193 contributi validi per il requisito alternativo all'età relativi al periodo dal 01.01.1980 al 31.07.2002, oltre a 2 settimane relative al febbraio 2004 (v. doc. 3 ric).
Sulla base dei dati desunti dalla suddetta certificazione in data 27.05.2022 Parte_1 presentava domanda di pensione di anzianità con decorrenza dal 01.12.2022 (v. doc. 5 ric) e in data 31.05.2022 rassegnava al Comune di Scarperia e San Piero le “dimissioni dal lavoro dal
01/12/2022 … avendo presentato … domanda di pensione” (cfr. doc. 7 ric).
con comunicazione del 05.04.2023 rigettava la domanda di pensione poiché non CP_1 risultavano raggiunti i 42 anni e 10 mesi di contribuzione (cfr. doc. 8 ric).
Ciò in quanto la certificazione del 12 aprile 2022 non era corretta relativamente agli anni 1981 e
1 1982 in quanto – per una non corretta gestione degli archivi relativa alla contribuzione figurativa agricola, sovrapposta alla contribuzione, sempre presente per quegli anni, relativa al servizio di leva - erano state attribuite 155 settimane anziché 104 ( cfr ammissioni contenute nella memoria di costituzione pag 3). CP_1
Il trovava un impiego presso la S.O.S. Auto di dal 01.06.2023 (cfr. docc. 9, Pt_1 CP_2
10 e 11 ric) e per il periodo dal 01.12.2022 al 31.05.2023 versava contributi volontari pari a €
4.069,02 (cfr. doc. 12 ric).
Il ricorrente presentava nuovamente le dimissioni dal lavoro con decorrenza 01.11.2023 (v. doc.
13ric) e il 05.10.2023 presentava una nuova domanda di pensione di anzianità con decorrenza dal
01.12.2022 (cfr. doc. 14 ric) accolta con comunicazione del 06.05.2024, (v. doc. 20 ric).
Sulla base di tali fatti chiede la condanna di al risarcimento del danno subito Parte_1 CP_1
a causa dell'errore nella certificazione, danno quantificato in complessivi € 17.949,39, di cui €
4.069,02 (contribuzione volontaria versata) a titolo di danno emergente ed € 13.880,37 ( differenza tra lo stipendio percepito alle dipendenze del Comune di Scarperia e quello percepito nel nuovo impiego) a titolo di lucro cessante, il tutto oltre interessi e rivalutazione. CP_ L' pur ammettendo l'errore nella certificazione, sostiene che lo stesso era facilmente individuabile usando l'ordinaria diligenza , e che quindi la condotta dell'assicurato avrebbe avuto efficacia determinante, contribuendo in maniera decisiva alla verificazione del presunto preteso danno, con esclusione di ogni responsabilità dell' . CP_3
Reputa il giudicante che la domanda meriti parziale accoglimento alla luce dei seguenti principi di diritto, desumibili dalla decisione della Suprema Corte n 23114 del 17/09/2019 in atti.
L'obbligo che fa carico all' , ai sensi della L. 9 marzo 1989, n. 88, art. 54, di comunicare CP_1 all'assicurato che ne faccia richiesta, i dati relativi alla propria situazione previdenziale e pensionistica determina responsabilità contrattuale nel caso di inosservanza che generi danno (v.
Cass. n. 21454 del 19/09/2013, Cass. n. 23050 del 03/10/2017, Cass. n 2498 del 1/2/2018) con conseguente applicabilità dell'art. 1218 c.c., il quale pone espressamente a carico del debitore la prova liberatoria che l'inadempimento è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile (Cass. 02/05/2016, n. 8604, Cass. n. 27118 del
15/11/2017). “L'assicurato ha tuttavia l'obbligo di intervenire per interrompere il processo che determina l'evento produttivo di danno quando l'erroneità dei dati forniti dall'istituto sia riscontrabile sulla base dell'ordinaria diligenza, esercitabile nell'ambito dei dati che rientrano nella sua normale sfera di conoscibilità. Qualora egli non si attivi in tal senso e rassegni
2 comunque le proprie dimissioni presentando domanda di pensione malgrado l'evidente erroneità dei dati contributivi a lui comunicati, concorre al verificarsi dell'evento dannoso, ai sensi del I comma dell'art. 1227 c.c., con la conseguente possibilità per il giudice di limitare il risarcimento dovuto. In tal senso l' ipotesi va distinta da quella, disciplinata dal secondo comma dell'art. 1227
c.c., cui ha fatto talora riferimento la giurisprudenza di questa Corte (v. Cass. n. 8604 del
02/05/2016, cit.), riferibile ad un comportamento dello stesso danneggiato che abbia prodotto il solo aggravamento del danno già prodottosi, diverso dal contributo alla sua originaria causazione. 13. Tale omesso intervento non può tuttavia ritenersi di per sé solo causa del danno ed escludere la responsabilità dell al contrario di quanto preteso dall'istituto: la CP_1 sussistenza di un obbligo di informazione dell'ente pubblico ed il legittimo affidamento dell'assicurato in ordine all'esattezza dei dati fornitigli dalla pubblica amministrazione, che tanto più nel caso deriva dal valore certificativo della comunicazione ai sensi del richiamato art. 54, determinano infatti l'applicazione del principio dell'equivalenza delle condizioni, in forza del quale va riconosciuta efficienza causale ad ogni antecedente che abbia contribuito alla produzione dell'evento, ai sensi dell'art. 41 I comma del codice penale” ( così Cass Sez. L -
, Sentenza n. 23114 del 17/09/2019 cit in motivazione).
Nel caso di specie sono pacifici l'errore nella certificazione e la causa dello stesso imputabile all' (vedi sopra). CP_3
Risulta inoltre che l'errore commesso da era facilmente individuabile usando l'ordinaria CP_1 diligenza : essendo 52 il numero massimo di settimane per anno solare computabili per il calcolo della contribuzione necessaria per il raggiungimento del diritto a pensione (non potendosi pacificamente tenere conto al detto fine di periodi sovrapposti), il numero di 155 settimane riferite al periodo di due anni appariva con tutta evidenza incongruo, atteso che le settimane utili con riferimento agli anni 1981-1982 non potevano essere più di 104.
Il danno si è dunque verificato a seguito di un concorso di colpa dell' e del che CP_1 Pt_1 hanno contribuito in maniera equivalente.
Ne consegue, ai sensi dell'art 1227 cc comma 1 cc la riduzione del 50% del danno risarcibile da parte di . CP_1
Per la quantificazioni si utilizzano i conteggi depositati dal ricorrente non essendo accoglibili le contestazioni sollevate dalla difesa . CP_1
L'importo richiesto quale lucro cessante risulta correttamente determinato quale differenza tra lo stipendio percepito alle dipendenze del e quello percepito nel nuovo Controparte_4 impiego, individuato sulla base delle buste paga emesse dai datori di lavoro e regolarmente
3 depositate in atti.
La quantificazione, inoltre è stata correttamente effettuata al lordo delle imposte poiché la somma ottenuta a ristoro dello specifico danno è soggetta a imposta su redditi (v. Cass. n. 8031/2021 e n.
5108/2019 citate dal ricorrente).
Attesa la parziale reciproca soccombenza, le spese di lite, liquidate per l'intero come da dispositivo sono compensate per un mezzo tra le parti e per la rimanente quota sono posta a carico di , con distrazione a favore del procuratore antistatario CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: condanna al pagamento in favore di della somma di € 8974,69 oltre interessi CP_1 Parte_1
e rivalutazione dalla data della domanda al saldo.
Compensa per un mezzo tra le parti le spese di lite, liquidate per l'intero in complessivi € 2750 oltre iva, cpa e contributo spese generali e condanna al pagamento della rimanente quota, CP_1 con distrazione a favore dell'avv. Daniele Brotini
Sentenza resa a seguito di udienza di discussione svoltasi nelle forme di cui all'art 127 ter cpc..
Firenze, 3 ottobre 2025
Il Giudice dott. Anita Maria Brigida Davia
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