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Sentenza 20 gennaio 2026
Sentenza 20 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Enna, sez. I, sentenza 20/01/2026, n. 27 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Enna |
| Numero : | 27 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 27/2026
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ENNA Sezione 1, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
CAPIZZI PP, Giudice monocratico in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 765/2025 depositato il 15/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Telefono_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Enna
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29420259002516602000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29420259002516602000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2015
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 12/2026 depositato il
19/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso emarginato in epigrafe, Ricorrente_1, nato a [...] il Data nascita_1, residente in Indirizzo_1, C.F.: CF_Ricorrente_1, rappresentato e difeso come in atti, proponeva ricorso contro l'Agenzia delle Entrate - Riscossione, in persona del legale rappr.te p.t., per l'annullamento dell'intimazione di pagamento n. 29420259002516602/000, notificata in data 21.06.2025, avente ad oggetto il pagamento della somma di € 895,67 in virtù di due cartelle di pagamento, e segnatamente la cartella n. 294020180002460733000 e la cartella n.
294020210004674175000.
Parte ricorrente eccepiva l'illegittimità dell'atto impugnato per i motivi dedotti ma non calendati in ricorso.
Nella contumacia dell'Agenzia delle Entrate Riscossione, ritualmente citata in giudizio, il ricorso all'udienza del 13 gennaio 2026 veniva posto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La questione giuridica posta a giudizio di questa Corte ha per ggettol'annullamento dell'intimazione di pagamento n. 29420259002516602/000, notificata in data 21.06.2025,avente ad oggetto il pagamento della somma di € 895,67 in virtù di due cartelle dipagamento, e segnatamente la cartella n.
294020180002460733000 e la cartella n. 294020210004674175000.
Il ricorrente tra i motivi di ricorso che si evincono eccepisce, tra glia altri, la mancata notifica degli atti prodromici e cioè le due cartelle di pagamento n n. 294020180002460733000 e n. 294020210004674175000, quali atti presupposti all'intimazione oggi impugnata.
la Corte rileva che tra i motivi dedotti in ricorso quello relativo alla omessa notifica delle prodromiche cartelle di pagamento sopra citate, quali atti presuppisti alla intimazione di pagamento avversata risulta assorbente rispetto agli altri che, pertanto, in applicazione del principio della ragione più liquida non necessitano di autonomo e separato scrutinio (cfr. Cass. Civ., ord. n. 26214/2022; Cass. Civ., ord. n. 9309/2020; Cass.
Civ., ord. n. 363/2019;Cass. Civ., ord. n. 11458/2018; Cass. Civ. SSUU sentenza n. 24883/2008; Cass. Civ.
n. 26242/2014 e Cass.Civ. n. 9936/2014).
Il motivo è fondato e, pertanto. va accolto.
Ed invero, l'Agenzia delle Entrate Riscossione, pur avendo indicato nell'atto oggi impugnato la data della notifica delle due cartelle di pagamento presupposte ( 13.12.2028 cartella n. 294020180002460733000)
e ( 9.11.2023 cartella n. 294020210004674175000) non ha fornito la prova di tale notifica. La mancanza della prova dell'avvenuta notifica di tali cartelle di pagamento , quale presupposto necessario ed indispensabile del procedimento notificatorio, rende nulla la pretesa impositiva dell'Ente esattore.
Ed invero, dall'esame degli atti del fascicolo processuale , non si evince la prova della notifica delle suddette cartelle di pagamento come descritte e annotate nell'intimazione oggi impugnata.
Il mancato assolvimento di tale onere probatorio e cioè dell'avvenuta notifica degli atti prodromici costituisce vizio di illegittimità della pretesa tributaria che, pertanto, va annullata. Infatti, secondo il principio del corretto procedimento, la mancata e corretta notifica di una imposizione tributaria, inficia gli atti successivi determinando la nullità degli stessi.
Risulta ormai consolidato l'orientamento giurisprudenziale, in applicazione del principio del rispetto di una sequenza procedimentale, secondo cui l'omissione della notifica di un atto precedente quale la cartella di pagamento e\o l'avviso di accertamento, costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato ( Sezioni Unite della Corte di Cassazione, sentenza n. 10012 del 15 aprile 2021 ).
In altri termini e in conclusione, la mancata prova della notifica dell'atto prodromico – come nel caso a mani – costituisce vizio di legittimità di tale atto che si propaga alla consequenziale intimazione di pagamento che viene irrimediabilmente inficiata per nullità derivata ( cfr. Cass. – Cic. Sent. Sez 5, n. 12832/2022 ).
La mancata costituzione in giudizio dell'Agenzia delle Entrate Riscossione, sebbene ritualmente citata, non ha consentito a questa Corte di avere ulteriori e diversi elementi in ordine alle statuizioni assunte in sentenza.
Alla luce di quanto sopra esposto e motivato , la Corte ritiene il ricorso meritevole di accoglimento.
Le spese, ex art. 91 c.p.c., seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Enna, in composizione monocratica, accoglie il ricorso e. per l'effetto, annulla l'atto impugnato. Condanna l'Agenzia delle Entrate Riscossione al pagamento delle spese processuali in favore della parte ricorrente che si liquidano in complessivi euro 300,00, oltre oneri ed accessori di legge se ed in quanto dovuti. Così deciso in Enna, nella Camera di consiglio del 13 gennaio 2026. IL GIUDICE Giuseppe Capizzi.
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ENNA Sezione 1, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
CAPIZZI PP, Giudice monocratico in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 765/2025 depositato il 15/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Telefono_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Enna
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29420259002516602000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29420259002516602000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2015
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 12/2026 depositato il
19/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso emarginato in epigrafe, Ricorrente_1, nato a [...] il Data nascita_1, residente in Indirizzo_1, C.F.: CF_Ricorrente_1, rappresentato e difeso come in atti, proponeva ricorso contro l'Agenzia delle Entrate - Riscossione, in persona del legale rappr.te p.t., per l'annullamento dell'intimazione di pagamento n. 29420259002516602/000, notificata in data 21.06.2025, avente ad oggetto il pagamento della somma di € 895,67 in virtù di due cartelle di pagamento, e segnatamente la cartella n. 294020180002460733000 e la cartella n.
294020210004674175000.
Parte ricorrente eccepiva l'illegittimità dell'atto impugnato per i motivi dedotti ma non calendati in ricorso.
Nella contumacia dell'Agenzia delle Entrate Riscossione, ritualmente citata in giudizio, il ricorso all'udienza del 13 gennaio 2026 veniva posto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La questione giuridica posta a giudizio di questa Corte ha per ggettol'annullamento dell'intimazione di pagamento n. 29420259002516602/000, notificata in data 21.06.2025,avente ad oggetto il pagamento della somma di € 895,67 in virtù di due cartelle dipagamento, e segnatamente la cartella n.
294020180002460733000 e la cartella n. 294020210004674175000.
Il ricorrente tra i motivi di ricorso che si evincono eccepisce, tra glia altri, la mancata notifica degli atti prodromici e cioè le due cartelle di pagamento n n. 294020180002460733000 e n. 294020210004674175000, quali atti presupposti all'intimazione oggi impugnata.
la Corte rileva che tra i motivi dedotti in ricorso quello relativo alla omessa notifica delle prodromiche cartelle di pagamento sopra citate, quali atti presuppisti alla intimazione di pagamento avversata risulta assorbente rispetto agli altri che, pertanto, in applicazione del principio della ragione più liquida non necessitano di autonomo e separato scrutinio (cfr. Cass. Civ., ord. n. 26214/2022; Cass. Civ., ord. n. 9309/2020; Cass.
Civ., ord. n. 363/2019;Cass. Civ., ord. n. 11458/2018; Cass. Civ. SSUU sentenza n. 24883/2008; Cass. Civ.
n. 26242/2014 e Cass.Civ. n. 9936/2014).
Il motivo è fondato e, pertanto. va accolto.
Ed invero, l'Agenzia delle Entrate Riscossione, pur avendo indicato nell'atto oggi impugnato la data della notifica delle due cartelle di pagamento presupposte ( 13.12.2028 cartella n. 294020180002460733000)
e ( 9.11.2023 cartella n. 294020210004674175000) non ha fornito la prova di tale notifica. La mancanza della prova dell'avvenuta notifica di tali cartelle di pagamento , quale presupposto necessario ed indispensabile del procedimento notificatorio, rende nulla la pretesa impositiva dell'Ente esattore.
Ed invero, dall'esame degli atti del fascicolo processuale , non si evince la prova della notifica delle suddette cartelle di pagamento come descritte e annotate nell'intimazione oggi impugnata.
Il mancato assolvimento di tale onere probatorio e cioè dell'avvenuta notifica degli atti prodromici costituisce vizio di illegittimità della pretesa tributaria che, pertanto, va annullata. Infatti, secondo il principio del corretto procedimento, la mancata e corretta notifica di una imposizione tributaria, inficia gli atti successivi determinando la nullità degli stessi.
Risulta ormai consolidato l'orientamento giurisprudenziale, in applicazione del principio del rispetto di una sequenza procedimentale, secondo cui l'omissione della notifica di un atto precedente quale la cartella di pagamento e\o l'avviso di accertamento, costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato ( Sezioni Unite della Corte di Cassazione, sentenza n. 10012 del 15 aprile 2021 ).
In altri termini e in conclusione, la mancata prova della notifica dell'atto prodromico – come nel caso a mani – costituisce vizio di legittimità di tale atto che si propaga alla consequenziale intimazione di pagamento che viene irrimediabilmente inficiata per nullità derivata ( cfr. Cass. – Cic. Sent. Sez 5, n. 12832/2022 ).
La mancata costituzione in giudizio dell'Agenzia delle Entrate Riscossione, sebbene ritualmente citata, non ha consentito a questa Corte di avere ulteriori e diversi elementi in ordine alle statuizioni assunte in sentenza.
Alla luce di quanto sopra esposto e motivato , la Corte ritiene il ricorso meritevole di accoglimento.
Le spese, ex art. 91 c.p.c., seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Enna, in composizione monocratica, accoglie il ricorso e. per l'effetto, annulla l'atto impugnato. Condanna l'Agenzia delle Entrate Riscossione al pagamento delle spese processuali in favore della parte ricorrente che si liquidano in complessivi euro 300,00, oltre oneri ed accessori di legge se ed in quanto dovuti. Così deciso in Enna, nella Camera di consiglio del 13 gennaio 2026. IL GIUDICE Giuseppe Capizzi.