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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 17/04/2025, n. 874 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 874 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Nola, in funzione di giudice del lavoro, in persona del dott.
Francesco Fucci, ha pronunciato, all'udienza di trattazione scritta ex art. 127 ter cpc del 17.4.2025 la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4722/2024
TRA
, nella qualità di genitori del minore Parte_1 Parte_2
Persona_1
rappresentati e difesi dall'avv.to Angelo
Cozzolino, con il quale elett.te domiciliano come in atti
Ricorrenti
E
, in persona del suo legale rappresentante p.t., difeso dall'avv.to CP_1
Alessandro Funari, elett.te domiciliato in Nola, Via Variante 7/bis
Resistente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ritualmente notificato, ai sensi dell'art. 445bis 6° comma C.P.C., le parti ricorrenti in epigrafe, dopo aver ritualmente contestato le conclusioni del
CTU, nell'ambito del procedimento per A.T.P., hanno tempestivamente proposto il giudizio di merito rilevando l'erroneità delle conclusioni del CTU.
Tanto premesso, hanno chiesto il riconoscimento dello status di handic di cui all'art. 3 comma 3 della L. 104/92 nei confronti del minore
[...]
, a decorrere dalla data della domanda amministrativa. Persona_1 CP_ Costituitosi, l , con articolate argomentazioni, ha eccepito l'infondatezza in fatto e in diritto del ricorso chiedendone il rigetto.
Prevista la trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., all'udienza odierna il giudice provvede con sentenza e contestuale motivazione.
La domanda è infondata e va rigettata.
Dispone l'art. 445bis C.P.C. nell'ambito del procedimento di ATP obbligatorio disciplinato da tale disposizione: “Il giudice, terminate le operazioni di consulenza, con decreto comunicato alle parti, fissa un termine perentorio non superiore a trenta giorni, entro il quale le medesime devono dichiarare, con atto scritto depositato in cancelleria, se intendono contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio…
1 Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”.
Nella presente fattispecie, gli indicati termini risultano rispettati dalle parti ricorrenti. Sono inoltre evidenziati i motivi della contestazione per cui la domanda non può essere considerata inammissibile.
Venendo al merito, gli opponenti contestano l'operato del ctu della precedente fase del giudizio per aver sottostimato il quadro patologico del minore. In particolare, gli opponenti, riportandosi alla relazione clinico-genetica dell'Ospedale Pediatrico Santobono Pausilipon, redatta in data 12.7.2024 (e depositata in giudizio con le note del 23.8.2024), lamenterebbero un aggravamento del quadro patologico.
Tali asserzioni non sono condivisibili.
L'esperto, dott. , all'esito dell'accesso peritale del 2.1.2024 ha riferito di Per_2 un soggetto in buone condizioni fisiche generali, collaborante ed incuriosito dall'ambiente, facilmente distraibile, con deambulazione e passaggi posturali autonomi. Dopodiché, sulla scorta del dato clinico e documentale, il ctu ha formulato la seguente diagnosi: «Ritardo globale dello sviluppo con deficit cognitivo di grado lieve in soggetto con anomalie cromosomiche».
Così descritto il quadro diagnostico, il dott. ha escluso la sussistenza Per_2 dei requisiti per il riconoscimento dei benefici di cui all'art. 3 comma 3 l.104/91, sulla scorta delle seguenti considerazioni medico-legali: «[…] Nel caso di specie la patologia, di natura genetica, ha comportato, anche grazie al costante e proficuo trattamento riabilitativo (logopedia e psico-motricità) solo un lieve deficit cognitivo. Il quadro clinico attuale, infatti, è caratterizzato da una condizione di ritardo mentale con nessuna o lievissima compromissione comportamentale. Il linguaggio risulta funzionale per la comunicazione e ricezione di messaggi, anche se impostato sull'uso di costrutti semplificati. Ha acquisito abilità iniziali di letto-scrittura. Soddisfacente il livello delle autonomie personali;
limiti emergono solo nella esecuzione di compiti che richiedono
l'attivazione ed il controllo di prassi più complesse». Tutto ciò posto, a ben vedere, l'opposizione si fonda principalmente su una diversa valutazione delle patologie del minore.
La parte, lungi dal prospettare un vizio logico o di metodo a opera del ctu, si limita a dedurre una più grave stima del quadro patologico, sulla scorta di nuova certificazione medica, dal contenuto, tuttavia, meramente descrittivo, senza alcuna possibilità di verifica ex post dei parametri semeiologici (che non sono annotati nell'attestato medesimo). In dettaglio, relativamente alla relazione clinico-genetica dell'Ospedale
Pediatrico Santobono Pausilipon del 12.7.2024, al di là della genericità
2 dell'indicazione del disturbo del neurosviluppo (a fronte dell'esaustività e precisione dell'elaborato peritale), va evidenziato che il riferimento alla grave obesità non trova alcun riscontro nella documentazione in atti, né nel suddetto certificato si fa riferimento ai parametri clinici cui ancorare il dato.
Ex adverso, dall'esame obiettivo del ctu (antecedente di soli sei mesi alla suddetta relazione), non contestato specificamente in memoria e in assenza di una mirata descrizione di un eventuale peggioramento, risulta: «Soggetto normotipo, di sesso maschile, di anni 10, in buone condizioni fisiche generali.
Cute e mucose rosee e sanguificate. Sottocutaneo elastico. Pannicolo adiposo normorappresentato, regolarmente disitribuito. Muscolatura tonica e trofica in rapporto all'età, al sesso, al tipo costituzionale. Indenni, alla palpazione, le principali stazioni linfoghiandolari di repere. Non cianosi, non ittero, non edemi declivi. Altezza: cm 156. Peso: Kg 65.».
In particolare, dal calcolo del bmi del minore risulta un valore di 26,71 (tenuto conto del sesso e dell'età), che determina una condizione di mero sovrappeso.
Alla luce di quanto sopra, il giudicante ritiene di attribuire senz'altro prevalenza alle osservazioni compiute dal ctu nel corso della visita personale.
L'opposizione va dunque rigettata.
Tenuto conto del complessivo esito della vicenda processuale e dello stato di salute pure accertato, le spese di lite sono integralmente compensate tra le parti.
In assenza di una regolare dichiarazione ex art. 152 disp att cpc, le spese di ctu sono poste a carico delle parti in solido, come da separato.
PQM
Il Tribunale:
- Rigetta il ricorso, dichiarando l'insussistenza del requisito sanitario richiesto per la concessione dell'handicap grave ex art. 3 comma 3 l.
104/92;
- Compensa integralmente le spese di lite;
- Spese di ctu a carico delle parti in solido come da separato decreto.
Nola, 17.4.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. Francesco Fucci
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