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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 22/12/2025, n. 1722 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1722 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE riunito in camera di consiglio e composto dai sig.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice dott.ssa Monica Montante Giudice dei quali il primo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 5078/2025 R.G.V.G.
PROMOSSO DA
, nato a [...], in data [...], Parte_1 elettivamente domiciliato in VIA NICOLO' TURRISI, 13 PALERMO, presso lo studio dell'Avv. INGLIMA VINCENZO, che lo rappresenta e difende per mandato in atti;
E
, nata a [...], in data [...], Controparte_1 elettivamente domiciliata in VIA NICOLO' TURRISI, 13 PALERMO, presso lo studio dell'Avv. INGLIMA VINCENZO, che la rappresenta e difende per mandato in atti;
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Separazione consensuale
Conclusioni dei ricorrenti: Vedi ricorso e note di trattazione scritta depositate.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Le parti hanno chiesto dichiararsi la separazione personale dei coniugi alle condizioni indicate nell'accordo depositato in data 28 ottobre 2025 e sottoscritto il 23 ottobre 2025. (matrimonio celebrato in Palermo, il 26 agosto
1981).
1 Con note scritte depositate nel termine assegnato in sostituzione dell'udienza del 12 dicembre 2025, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., e con le allegate dichiarazioni sottoscritte, le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno insisito nell'accordo.
Ricorrono i presupposti di legge per l'accoglimento della domanda alle condizioni che le parti hanno compiutamente indicato nel ricorso, che in questa sede integralmente si richiamano:
“1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo, entrambi, del mutuo rispetto e di notificare le eventuali variazioni di residenza e/o domicilio che dovessero rendersi necessarie;
2. La sig.ra continuerà a vivere presso l'immobile sito in Controparte_1
Palermo alla Via Cruillas n. 97 – tratto in locazione con gli arredi e corredi: il canone di locazione verrà integralmente pagato dal sig. unitamente Parte_1 alle utenze ed al condominio;
3. Il sig. si obbliga a trasferire la propria residenza in altro Parte_1 immobile entro mesi 6 dalla sottoscrizione della presente separazione consensuale;
4. Il sig. si obbliga altresì alla corresponsione di euro 200,00 Parte_1 mensili di contributo al mantenimento in favore della sig.ra : CP_1 somma soggetta a variazione ISTAT e che verrà accreditata alla medesima entro il 5 di ogni mese;
5. Nulla disporsi a titolo di mantenimento per i figli tutti maggiorenni ed indipendenti economiamente con propri nuclei familiari;
6. entrambi i ricorrenti prestano in seno alla presente reciproca autorizzazione al rilascio o rinnovo, dei rispettivi passaporti o altri documenti validi per l'espatrio da parte delle autorità competenti, alle quali l'esibizione di copia conforme del provvedimento di omologazione della separazione da parte del Tribunale varrà come discarico da ogni responsbailità. I coniugi in ogni caso si impegnano a formalizzare tale consenso ogni qualvolta dovesse essere richiesto dalle predette autorità.
7. gli odierni ricorrenti, con la sottoscrizione del presente ricorso, dichiarano di non volersi riconciliare e di volersi avvalere della facoltà di sostituire l'udienza di comparizione personale delle parti con il deposito di note
2 sintetiche di trattazione scritta.”
Le condizioni dell'accordo sono conformi alla legge.
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
PER QUESTI MOTIVI
Omologa la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni riportate in parte motiva.
Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa all'Ufficio di Stato Civile del Comune di Palermo (atto n. 236, P. II, S. A, Anno 1981) per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000
n. 369.
Nulla sulle spese.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della I Sezione Civile del
Tribunale, il 15/12/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente e relatore Francesco Micela, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005,
n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia
21/2/2011, n. 44.
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE riunito in camera di consiglio e composto dai sig.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice dott.ssa Monica Montante Giudice dei quali il primo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 5078/2025 R.G.V.G.
PROMOSSO DA
, nato a [...], in data [...], Parte_1 elettivamente domiciliato in VIA NICOLO' TURRISI, 13 PALERMO, presso lo studio dell'Avv. INGLIMA VINCENZO, che lo rappresenta e difende per mandato in atti;
E
, nata a [...], in data [...], Controparte_1 elettivamente domiciliata in VIA NICOLO' TURRISI, 13 PALERMO, presso lo studio dell'Avv. INGLIMA VINCENZO, che la rappresenta e difende per mandato in atti;
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Separazione consensuale
Conclusioni dei ricorrenti: Vedi ricorso e note di trattazione scritta depositate.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Le parti hanno chiesto dichiararsi la separazione personale dei coniugi alle condizioni indicate nell'accordo depositato in data 28 ottobre 2025 e sottoscritto il 23 ottobre 2025. (matrimonio celebrato in Palermo, il 26 agosto
1981).
1 Con note scritte depositate nel termine assegnato in sostituzione dell'udienza del 12 dicembre 2025, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., e con le allegate dichiarazioni sottoscritte, le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno insisito nell'accordo.
Ricorrono i presupposti di legge per l'accoglimento della domanda alle condizioni che le parti hanno compiutamente indicato nel ricorso, che in questa sede integralmente si richiamano:
“1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo, entrambi, del mutuo rispetto e di notificare le eventuali variazioni di residenza e/o domicilio che dovessero rendersi necessarie;
2. La sig.ra continuerà a vivere presso l'immobile sito in Controparte_1
Palermo alla Via Cruillas n. 97 – tratto in locazione con gli arredi e corredi: il canone di locazione verrà integralmente pagato dal sig. unitamente Parte_1 alle utenze ed al condominio;
3. Il sig. si obbliga a trasferire la propria residenza in altro Parte_1 immobile entro mesi 6 dalla sottoscrizione della presente separazione consensuale;
4. Il sig. si obbliga altresì alla corresponsione di euro 200,00 Parte_1 mensili di contributo al mantenimento in favore della sig.ra : CP_1 somma soggetta a variazione ISTAT e che verrà accreditata alla medesima entro il 5 di ogni mese;
5. Nulla disporsi a titolo di mantenimento per i figli tutti maggiorenni ed indipendenti economiamente con propri nuclei familiari;
6. entrambi i ricorrenti prestano in seno alla presente reciproca autorizzazione al rilascio o rinnovo, dei rispettivi passaporti o altri documenti validi per l'espatrio da parte delle autorità competenti, alle quali l'esibizione di copia conforme del provvedimento di omologazione della separazione da parte del Tribunale varrà come discarico da ogni responsbailità. I coniugi in ogni caso si impegnano a formalizzare tale consenso ogni qualvolta dovesse essere richiesto dalle predette autorità.
7. gli odierni ricorrenti, con la sottoscrizione del presente ricorso, dichiarano di non volersi riconciliare e di volersi avvalere della facoltà di sostituire l'udienza di comparizione personale delle parti con il deposito di note
2 sintetiche di trattazione scritta.”
Le condizioni dell'accordo sono conformi alla legge.
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
PER QUESTI MOTIVI
Omologa la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni riportate in parte motiva.
Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa all'Ufficio di Stato Civile del Comune di Palermo (atto n. 236, P. II, S. A, Anno 1981) per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000
n. 369.
Nulla sulle spese.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della I Sezione Civile del
Tribunale, il 15/12/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente e relatore Francesco Micela, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005,
n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia
21/2/2011, n. 44.
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