Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Ragusa, sez. III, sentenza 06/02/2026, n. 198
CGT1
Sentenza 6 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Nullità della cartella per difetto di motivazione

    Il giudice ha dichiarato inammissibile il ricorso per mancata prova della tempestività della sua proposizione, assorbendo ogni altra questione di merito.

  • Rigettato
    Inesistenza dell'obbligo di contribuenza

    Il giudice ha dichiarato inammissibile il ricorso per mancata prova della tempestività della sua proposizione, assorbendo ogni altra questione di merito.

  • Accolto
    Inammissibilità per mancata prova della tempestività del ricorso

    L'eccezione pregiudiziale sollevata dal Consorzio resistente è fondata e assorbente rispetto a ogni altra questione di merito. Il ricorrente non ha depositato documenti idonei a comprovare la data di notifica della cartella, onere che grava sul ricorrente stesso. La mera indicazione della data nel ricorso è priva di valore probatorio.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Ragusa, sez. III, sentenza 06/02/2026, n. 198
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Ragusa
    Numero : 198
    Data del deposito : 6 febbraio 2026

    Testo completo