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Sentenza 6 febbraio 2026
Sentenza 6 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Ragusa, sez. III, sentenza 06/02/2026, n. 198 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Ragusa |
| Numero : | 198 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 198/2026
Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di RAGUSA Sezione 3, riunita in udienza il 04/02/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
RU CE, Giudice monocratico in data 04/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 1303/2024 depositato il 17/06/2024
proposto da
Nominativo_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Consorzio Di Bonifica N. 8 Ragusa - 92014990888
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 297 2023 00006996 19 000 QUOTA CONSORTIL 2017
a seguito di discussione
Richieste delle parti:
Conclusioni in atti. Il giudice, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
MOTIVAZIONI
Con ricorso notificato e depositato nei termini di rito, il Sig. La Nominativo_1 ha impugnato la cartella di pagamento n. 297 2023 00006996 19 000, notificata in data 09.01.2024, con la quale gli è stato ingiunto il pagamento della somma di € 541,00 a titolo di quota consortile per l'anno 2017 in favore del Consorzio di
Bonifica n. 8 di Ragusa.
Il ricorrente ha eccepito, in via principale, la nullità della cartella per difetto di motivazione, in violazione dell'art. 7 della L. n. 212/2000, non essendo indicati i presupposti di fatto e di diritto della pretesa, né il metodo di calcolo del contributo. Nel merito, ha contestato l'esistenza stessa dell'obbligo di contribuenza, deducendo che i propri fondi non trarrebbero alcun vantaggio diretto e specifico dalle opere del Consorzio, requisito indispensabile ai sensi dell'art. 860 c.c. e della giurisprudenza di legittimità.
Si è costituito in giudizio il Consorzio di Bonifica n. 8 di Ragusa, depositando controdeduzioni con le quali ha chiesto, in via pregiudiziale, la declaratoria di inammissibilità del ricorso per mancata prova della tempestività della sua proposizione, ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. n. 546/1992. In particolare, il resistente ha eccepito che il ricorrente non ha depositato alcun documento idoneo a comprovare la data di notifica della cartella impugnata, non potendo a tal fine valere la data indicata unilateralmente nell'atto di ricorso.
Nel merito, ha contestato la fondatezza delle doglianze avversarie, chiedendo il rigetto del ricorso con vittoria di spese.
Il ricorso è inammissibile.
L'eccezione pregiudiziale sollevata dal Consorzio resistente, relativa alla tardività del ricorso per omessa prova della data di notifica dell'atto impugnato, è fondata e assorbente rispetto a ogni altra questione di merito.
Ai sensi dell'art. 21, comma 1, del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, "Il ricorso deve essere proposto a pena di inammissibilità entro sessanta giorni dalla data di notificazione dell'atto impugnato".
Nel processo tributario, che ha natura impugnatoria, l'onere di provare la tempestività dell'impugnazione, e quindi la data di notifica dell'atto da cui decorre il termine perentorio di cui sopra, grava sul ricorrente. Tale prova è indispensabile per consentire al giudice di verificare il rispetto del termine di decadenza previsto dalla legge per l'esercizio del diritto di difesa.
La giurisprudenza, sia di merito che di legittimità, è costante nell'affermare che il rispetto di tale termine di decadenza costituisce una condizione dell'azione di impugnazione. Di conseguenza, grava sul ricorrente (il contribuente) l'onere di provare la tempestività del proprio ricorso (cfr.Corte di Giustizia Tributaria di 1° grado di Napoli, sentenza n. 5976/2024; Corte di Giustizia Tributaria di 1° grado di Napoli, sentenza n. 1365/2024;
Corte di Giustizia Tributaria di 1° grado di Messina, sentenza n. 1549/2023; Cass. Civ., Sez. 5, N. 24518 del 12-09-2024).
Come correttamente eccepito dalla difesa del Consorzio, nel caso di specie il ricorrente si è limitato ad allegare al proprio ricorso la sola copia della cartella di pagamento, omettendo di depositare l'avviso di ricevimento della raccomandata o qualsiasi altro documento proveniente dall'agente notificatore idoneo a certificare con data certa il perfezionamento della notifica. La mera indicazione di una data di notifica
(09.01.2024) nel corpo del ricorso è una mera allegazione di parte, priva di qualsiasi valore probatorio in assenza di un riscontro documentale oggettivo.
La giurisprudenza di legittimità e di merito è costante nell'affermare che, in difetto di produzione dell'avviso di ricevimento o di altra prova equipollente, e in mancanza di costituzione della parte intimata che sani l'omissione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, non potendo il giudice sopperire all'inerzia probatoria della parte onerata (cfr. SENTENZA del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio - Roma num. 19993 del 2025; SENTENZA del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio - Roma num. 15336 del 2022).
Invero, "Costituisce ius receptum il principio secondo il quale la produzione dell'avviso di ricevimento della raccomandata, nelle notifiche effettuate a mezzo posta, è richiesta dalla legge esclusivamente in funzione della prova dell'intervenuto perfezionamento del procedimento notificatorio e, dunque, dell'avvenuta instaurazione del contraddittorio, e l'avviso non allegato al ricorso e non depositato successivamente può essere prodotto fino all'udienza di discussione. In difetto di produzione dell'avviso di ricevimento e in mancanza di costituzione della parte intimata, il ricorso è inammissibile non essendo consentita la concessione di un termine per il deposito" (cfr. SENTENZA del Tribunale Amministrativo Regionale per il
Lazio - Roma num. 15336 del 2022).
Sebbene tale principio sia spesso richiamato in relazione alla prova della notifica del ricorso alla controparte, esso si applica a maggior ragione alla prova della notifica dell'atto impugnato, che costituisce il presupposto stesso per la verifica della tempestività dell'azione processuale.
La mancata dimostrazione del dies a quo per l'impugnazione impedisce a questa Corte di verificare il rispetto del termine decadenziale di sessanta giorni, con conseguente declaratoria di inammissibilità del ricorso (sul punto cfr. un precedente specifico di questa Corte, Sentenza n. 1355 del 2025).
Tale statuizione assorbe l'esame dei motivi di merito sollevati dal ricorrente.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, tenuto conto della natura della controversia e dell'attività difensiva svolta.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I Grado di Ragusa, Sezione III, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, così provvede:
1. Dichiara inammissibile il ricorso.
2. Condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore del Consorzio di Bonifica n. 8 di Ragusa, che liquida in € 500,00 (cinquecento/00), oltre accessori di legge.
Così deciso in Ragusa, nella camera di consiglio del 4-2-26
Il Pres. Giud. Mon.
Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di RAGUSA Sezione 3, riunita in udienza il 04/02/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
RU CE, Giudice monocratico in data 04/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 1303/2024 depositato il 17/06/2024
proposto da
Nominativo_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Consorzio Di Bonifica N. 8 Ragusa - 92014990888
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 297 2023 00006996 19 000 QUOTA CONSORTIL 2017
a seguito di discussione
Richieste delle parti:
Conclusioni in atti. Il giudice, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
MOTIVAZIONI
Con ricorso notificato e depositato nei termini di rito, il Sig. La Nominativo_1 ha impugnato la cartella di pagamento n. 297 2023 00006996 19 000, notificata in data 09.01.2024, con la quale gli è stato ingiunto il pagamento della somma di € 541,00 a titolo di quota consortile per l'anno 2017 in favore del Consorzio di
Bonifica n. 8 di Ragusa.
Il ricorrente ha eccepito, in via principale, la nullità della cartella per difetto di motivazione, in violazione dell'art. 7 della L. n. 212/2000, non essendo indicati i presupposti di fatto e di diritto della pretesa, né il metodo di calcolo del contributo. Nel merito, ha contestato l'esistenza stessa dell'obbligo di contribuenza, deducendo che i propri fondi non trarrebbero alcun vantaggio diretto e specifico dalle opere del Consorzio, requisito indispensabile ai sensi dell'art. 860 c.c. e della giurisprudenza di legittimità.
Si è costituito in giudizio il Consorzio di Bonifica n. 8 di Ragusa, depositando controdeduzioni con le quali ha chiesto, in via pregiudiziale, la declaratoria di inammissibilità del ricorso per mancata prova della tempestività della sua proposizione, ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. n. 546/1992. In particolare, il resistente ha eccepito che il ricorrente non ha depositato alcun documento idoneo a comprovare la data di notifica della cartella impugnata, non potendo a tal fine valere la data indicata unilateralmente nell'atto di ricorso.
Nel merito, ha contestato la fondatezza delle doglianze avversarie, chiedendo il rigetto del ricorso con vittoria di spese.
Il ricorso è inammissibile.
L'eccezione pregiudiziale sollevata dal Consorzio resistente, relativa alla tardività del ricorso per omessa prova della data di notifica dell'atto impugnato, è fondata e assorbente rispetto a ogni altra questione di merito.
Ai sensi dell'art. 21, comma 1, del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, "Il ricorso deve essere proposto a pena di inammissibilità entro sessanta giorni dalla data di notificazione dell'atto impugnato".
Nel processo tributario, che ha natura impugnatoria, l'onere di provare la tempestività dell'impugnazione, e quindi la data di notifica dell'atto da cui decorre il termine perentorio di cui sopra, grava sul ricorrente. Tale prova è indispensabile per consentire al giudice di verificare il rispetto del termine di decadenza previsto dalla legge per l'esercizio del diritto di difesa.
La giurisprudenza, sia di merito che di legittimità, è costante nell'affermare che il rispetto di tale termine di decadenza costituisce una condizione dell'azione di impugnazione. Di conseguenza, grava sul ricorrente (il contribuente) l'onere di provare la tempestività del proprio ricorso (cfr.Corte di Giustizia Tributaria di 1° grado di Napoli, sentenza n. 5976/2024; Corte di Giustizia Tributaria di 1° grado di Napoli, sentenza n. 1365/2024;
Corte di Giustizia Tributaria di 1° grado di Messina, sentenza n. 1549/2023; Cass. Civ., Sez. 5, N. 24518 del 12-09-2024).
Come correttamente eccepito dalla difesa del Consorzio, nel caso di specie il ricorrente si è limitato ad allegare al proprio ricorso la sola copia della cartella di pagamento, omettendo di depositare l'avviso di ricevimento della raccomandata o qualsiasi altro documento proveniente dall'agente notificatore idoneo a certificare con data certa il perfezionamento della notifica. La mera indicazione di una data di notifica
(09.01.2024) nel corpo del ricorso è una mera allegazione di parte, priva di qualsiasi valore probatorio in assenza di un riscontro documentale oggettivo.
La giurisprudenza di legittimità e di merito è costante nell'affermare che, in difetto di produzione dell'avviso di ricevimento o di altra prova equipollente, e in mancanza di costituzione della parte intimata che sani l'omissione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, non potendo il giudice sopperire all'inerzia probatoria della parte onerata (cfr. SENTENZA del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio - Roma num. 19993 del 2025; SENTENZA del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio - Roma num. 15336 del 2022).
Invero, "Costituisce ius receptum il principio secondo il quale la produzione dell'avviso di ricevimento della raccomandata, nelle notifiche effettuate a mezzo posta, è richiesta dalla legge esclusivamente in funzione della prova dell'intervenuto perfezionamento del procedimento notificatorio e, dunque, dell'avvenuta instaurazione del contraddittorio, e l'avviso non allegato al ricorso e non depositato successivamente può essere prodotto fino all'udienza di discussione. In difetto di produzione dell'avviso di ricevimento e in mancanza di costituzione della parte intimata, il ricorso è inammissibile non essendo consentita la concessione di un termine per il deposito" (cfr. SENTENZA del Tribunale Amministrativo Regionale per il
Lazio - Roma num. 15336 del 2022).
Sebbene tale principio sia spesso richiamato in relazione alla prova della notifica del ricorso alla controparte, esso si applica a maggior ragione alla prova della notifica dell'atto impugnato, che costituisce il presupposto stesso per la verifica della tempestività dell'azione processuale.
La mancata dimostrazione del dies a quo per l'impugnazione impedisce a questa Corte di verificare il rispetto del termine decadenziale di sessanta giorni, con conseguente declaratoria di inammissibilità del ricorso (sul punto cfr. un precedente specifico di questa Corte, Sentenza n. 1355 del 2025).
Tale statuizione assorbe l'esame dei motivi di merito sollevati dal ricorrente.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, tenuto conto della natura della controversia e dell'attività difensiva svolta.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I Grado di Ragusa, Sezione III, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, così provvede:
1. Dichiara inammissibile il ricorso.
2. Condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore del Consorzio di Bonifica n. 8 di Ragusa, che liquida in € 500,00 (cinquecento/00), oltre accessori di legge.
Così deciso in Ragusa, nella camera di consiglio del 4-2-26
Il Pres. Giud. Mon.