Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 12/06/2025, n. 2286 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 2286 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Bari in persona del Giudice istruttore, in funzione di Giudice unico, Dott.ssa Assunta Napoliello, ha emesso la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 3036 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2020 – avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo tra in persona del legale rappresentante p.t., e Parte_1 Parte_2 i dall'avv. Maria Raffaella Turco Opponenti Contro
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1
Opposta Ragioni di fatto e di diritto La presente sentenza viene redatta senza la concisa esposizione dello svolgimento del processo e con una motivazione limitata alla succinta enunciazione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi, così come previsto dagli artt. 132 n. 4) c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., nel testo introdotto rispettivamente dagli artt. 45 e 52 della legge 18 giugno 2009, n. 69.
*************** Con decreto n. 4847/2019, notificato il 19-20.12.2019, si ingiungeva alla società Parte_1 in qualità di debitrice principale, e a , in qualità di fideiussore, il p Parte_2 solido tra loro della somma di €.165. 0.575,06 a titolo di saldo debitore del c/c n. 64 del 17.10.2008 ed € 124.933,00 a titolo di saldo debitore del c/c anticipi su fatture n. 223 del 17.10.2008. Con atto di citazione, notificato il 28.01.2020, la società e Parte_1 Parte_2 spiegavano formale opposizione avverso il predetto decreto, la azione di ripetizione di indebito. Eccepivano la nullità del decreto opposto, per indeterminatezza del credito ingiunto;
la nullità della clausola relativa alla capitalizzazione degli interessi, per violazione del divieto di anatocismo;
contestavano l'illegittima applicazione della commissione di massimo scoperto e delle valute, non validamente pattuite;
in particolare, eccepivano l'usurarietà degli interessi pattuiti nell'apertura di credito del 20.01.2011 asserendo che il TAN ed il TAG, pattuiti nella misura del 11,270%, sommati alla commissione disponibilità fondi, restituivano un TAEG pari al 14,019%, superiore al tasso soglia usura del 13,530%; inoltre che, il superamento della soglia usura si verificava anche in caso di sommatoria tra il TAN entro ed extra fido del 11,270% e l'aliquota CDF pari al 0,500%, con restituzione di un TAEG pari al 13,945%. Affermando, quindi, il superamento del tasso soglia per 30 mesi, nonché l'illegittima applicazione di cms, spese e competenze non dovuti, chiedevano la restituzione degli addebiti illegittimi, quantificati nella somma di € 60.485,89. Quanto al c/c anticipi n. 223, eccepivano l'usura essendo state pattuite le medesime condizioni di cui al c/c n. 64, rispetto al quale il c/c anticipi era da considerarsi accessorio, chiedendo in ripetizione la somma di €.51.243,46. Eccepivano, infine, la nullità totale della fideiussione prestata da in data Parte_2 15.07.2010 per conformità della stessa allo schema ABI 2003, con co ione del fideiussore.
tutti gli e/c anche scalari dall'apertura alla chiusura. Vi è, dunque, prova del credito che non può dirsi indeterminato. Circa la eccepita violazione della normativa antiusura giova ribadire che la S. Corte ha precisato che ai fini della determinazione del tasso di interesse usurario occorre avere riguardo al tasso effettivo globale (TEG) e cioè al tasso che indica il costo complessivo dell'operazione (Cass. Ord. n. 39898/2021). La Banca d'Italia, trimestralmente comunica i Tassi Effettivi Globali Medi (TEGM) applicati dagli intermediari, rilevati su delega del Ministero dell'Economia e delle Finanze ai sensi della Legge n.108/96, in base alle categorie omogenee di operazioni definite annualmente dal MEF stesso. I valori medi derivanti dalla rilevazione statistica periodica, corretti per le eventuali variazioni dei tassi sulle operazioni di politica monetaria successive al trimestre di riferimento, costituiscono la base per il calcolo dei “tassi soglia”. Questi ultimi rappresentano il limite oltre il quale gli interessi sono considerati “usurari”, da chiunque pretesi o incassati (art. 644, comma 3 del c.p., Legge n.108/1996, art.2). Secondo quanto statuito dalle S.U. della Corte di Cassazione, la disciplina antiusura si applica anche agli interessi moratori. Al fine di stabilire se vi è usura, si confronta il tasso pattuito per gli interessi moratori con il tasso soglia del decreto ministeriale vigente al momento della convenzione, calcolato tenendo conto della rilevazione statistica del tasso moratorio medio praticato dagli operatori, ove riportata nello stesso decreto ministeriale. Ove il decreto ministeriale non riporti il tasso moratorio medio, se ne prescinde in sede di confronto tra tasso convenuto e tasso soglia (Cassazione civile sez. un., 18/09/2020, n.19597). In ogni caso, tale omogeneità di applicazione della disciplina antiusura non comporta, tuttavia, la cumulabilità degli interessi corrispettivi ed interessi moratori, stante la diversa funzione assolta dai suddetti interessi (Tribunale Bari sez. IV, 19/07/2022, n.2919). Peraltro, nel caso in cui venga accertata la natura usuraria dei soli interessi moratori, solo questi non saranno dovuti, rimanendo invece valida e vigente la clausola che stabilisce il tasso degli interessi corrispettivi, stante la rilevata autonomia funzionale dei due diversi interessi. Infatti, nel caso di accertata usurarietà degli interessi di mora si applica l'art. 1815, comma 2, c.c. (onde non sono dovuti gli interessi moratori pattuiti), ma anche l'art. 1224, comma 1, c.c., con la conseguente debenza degli interessi nella misura dei corrispettivi lecitamente convenuti (Cassazione civile sez. un., 18/09/2020, n.19597). Orbene, nel caso in esame, il ctu, ai fini della verifica del rispetto della soglia usura, ha utilizzato, per il c/c ordinario, quale categoria di riferimento quella relativa a “aperture di credito in c/c”, con classe d'importo entro o oltre i euro 5.000,00, corrispondente al valore dell'accordato o del massimo utilizzo nel trimestre. Ha verificato che nel periodo 2008 – 2017 il c/c ha sempre presentato saldi a credito per la correntista, mentre nel periodo 2017 – 20.02.2019 il c/c presentava saldi a debito, ma trattasi di periodo non soggetto a prescrizione, attesa la notifica del decreto ingiuntivo opposto in data 19.12.2019. Ha, pertanto, accertato la mancanza di rimesse solutorie eventualmente ripetibili. A seguito dell'analisi effettuata il ctu non ha rilevato la presenza di usura né pattizia, né sopravvenuta per il c/c ordinario. Ai fini del ricalcolo, ha applicato la capitalizzazione trimestrale dal 17.10.2008 al 31.12.2013 e la capitalizzazione a fine periodo dal 01.01.2014 al 20.02.2019, nel rispetto di quanto statuito dall'art. 120 TUB;
ha applicato le spese per come addebitate, in quanto validamente pattuite e non ha rilevato alcun addebito a titolo di commissione di massimo scoperto. Ha correttamente espunto dal calcolo la commissione disponibilità fondi, non avendo riscontrato la regolare pattuizione sia in termini di criteri di addebito che di capitalizzazione. Rilevando la violazione dell'art. 118 TUB ha riportato i tassi, variati in senso sfavorevole alla correntista e non pattuiti e/o non comunicati secondo la norma, entro i tassi entro fido pattuiti (pag. 18 elaborato peritale). Infatti, in merito alle variazioni contrattuali di cui all'art. 118 TUB nel contratto di conto corrente, il corretto esercizio dello ius variandi richiede sia la espressa pattuizione della clausola debitamente sottoscritta dalle parti, sia che le nuove condizioni vengano comunicate al cliente nel rispetto dell'art. 118 TUB, il quale stabilisce per quest'ultimo l'obbligo di esercitare il proprio diritto di recesso entro la data prevista dal contratto stesso (Tribunale Sondrio sez. I, 20/09/2021, n.333). È giunto, dunque, a rideterminare il saldo del c/c ordinario n. 64 in € 26.381,42 a credito della correntista. Per quanto attiene al c/c anticipi n. 223, avendo rilevato la prima pattuizione relativa agli interessi debitori in data 20.01.2011 e la seconda pattuizione in data 28.05.2015, ha applicato i tassi debitori pari ai rendimenti minimi dei B.O.T., ai sensi dell'art.117, comma 7, del T.U.B., dal 17.07.2009 al 20.01.2011. Anche su tale conto il perito nominato ha accertato il rispetto della normativa antiusura. Non essendoci valida pattuizione della capitalizzazione degli interessi, ha applicato la capitalizzazione a fine periodo per tutta la durata, addebitando le competenze maturate dal 17.07.2009 al 20.02.2019, tutte al 20.02.2019 e sul conto ordinario. Ha applicato le spese e commissioni per come validamente pattuite, non rilevando anche in questo caso alcun addebito da parte della banca a titolo di cms. Dall'analisi così effettuata, il saldo del c/c anticipi n. 223 è risultato invariato rispetto a quanto richiesto dalla banca opposta, quantificando il debito della correntista per € 124.933,00. Aderendo, quindi, al ricalco effettuato dal perito nominato in quanto condivisibile, il decreto ingiuntivo va revocato e gli opponenti condannati al pagamento in favore della banca opposta della somma di € 98.551,58. Sull'eccezione di nullità della fideiussione sollevata da parte opponente . Pt_2 Fermo restando che l'eccezione per come proposta dagli opponenti, in ini di nullità totale, non può essere accolta, sul punto si richiama quanto già affermato in analogo precedente reso dalla sezione (sentenza Tribunale Bari, est. De Palma, n. 3590/2022, pubblicata il 04.10.2022) cui questo giudice ritiene di aderire: ai sensi dell'art. 2697 co. 2 c.c., l'onere probatorio relativo all'esistenza dell'intesa illecita, così come individuata dal provvedimento n. 55/2005 della Banca D'Italia, al momento della sottoscrizione della fideiussione, grava in capo all'opponente, ossia al soggetto che ha sollevato l'eccezione. Nel caso di specie, la fideiussione è stata sottoscritta in data 15.07.2010 ma gli opponenti non hanno fornito prova dell'esistenza all'epoca di un'intesa violativa della disciplina di cui all'art. 2 co. 2 lett. a) del d.lgs. n. 287/1990. La distanza temporale intercorrente tra il provvedimento della Banca D'Italia e la fideiussione sottoscritte da è tale per cui non può ritenersi, presuntivamente, la Parte_2 sussistenza dell a stessa allo schema ABI del 2003. Era onere, quindi, dei garanti fornire la prova del principale elemento costitutivo della nullità del contratto "a valle" ovvero l'applicazione uniforme, all'epoca della sottoscrizione dell'atto fideiussorio, delle clausole 2, 6 e 8 dello schema predisposto dall'ABI (così anche, Trib. Milano 19.1.2022, Sezione Specializzata Impresa). La giurisprudenza di legittimità ha affermato che l'uniforme (e non occasionale) applicazione delle clausole illecite rappresenta uno degli elementi costitutivi dell'azione di nullità (e quindi anche dell'eccezione) promossa dal garante (tra le altre, Cass. n. 30818/2018; Cass. n. 29810/2017), sicché l'onere di provare la sussistenza di tale elemento non può che gravare su chi lo deduce. Dunque, nel caso in esame, essendo la fideiussione posteriore al 2005, stipulata cinque anni dopo l'accertamento della Banca d'Italia, era onere degli opponenti allegare e dimostrare la persistenza dell'intesa evidenziata da Banca d'Italia nel maggio del 2005, ovvero l'esistenza di una nuova intesa anticoncorrenziale. Gli opponenti, invece, non hanno dato prova della conformità della prestata fideiussione allo schema ABI, né dell'esistenza al momento della sottoscrizione della stessa della predisposizione da parte di un significativo numero di istituti di credito, all'interno dello stesso mercato, di un'azione coordinata al fine di sottoporre alla clientela modelli uniformi di fideiussioni, contenenti le tre clausole in discussione, in modo da privare la stessa clientela del diritto di una scelta effettiva tra prodotti alternativi e in concorrenza. I modelli depositati da parte opponete nella memoria ex art. 183 co. 6 n. 2 cpc non possono considerarsi in numero sufficiente a dimostrare l'esistenza di un'intesa anticoncorrenziale applicata su larga scala, trattandosi di modelli redatti per la maggior parte da uno stesso istituto di credito, riguardanti la medesima debitrice principale e relativi ad un periodo temporale antecedente rispetto a quello di cui alla contestata fideiussione. Inoltre, non basta sostenere genericamente la violazione della normativa antitrust, ma occorre dimostrare le conseguenze in termini di vizio che ne sono derivate "… anche una intesa vietata può essere dannosa anche per un soggetto, consumatore o imprenditore, che non vi abbia preso parte (Cass. Civ., Sez. Unite, n. 2207/2005), purtuttavia, perché gli si possa riconoscere un interesse ad invocare la tutela di cui all'art. 33, comma 2, L. n. 287/1990, non è sufficiente che egli alleghi la nullità della intesa medesima, ma occorre che precisi la conseguenza che tale vizio ha prodotto sul proprio diritto a una scelta effettiva tra una pluralità di prodotti concorrenti. Il che nella fattispecie non è avvenuto. In ogni caso, anche a voler ritenere la nullità delle clausole nn.. 2, 6, 8 dello schema uniforme ABI sanzionate dall'autorità competente (allora la Banca d'Italia) con provvedimento n. 55 del 2.5.2005, occorrerebbe pur sempre l'allegazione e la prova o del fatto che almeno una di tali clausole ha trovato applicazione nella fattispecie, con conseguente produzione di danni art. 2043 c.c. (nella fattispecie in esame neppure allegati e men che meno provati) o del fatto che le parti, conoscendo la nullità di tali clausole, non avrebbero concluso il contratto (il che non può certo ritenersi ragionevole per gli opponenti, ma semmai soltanto per l'istituto di credito) (Corte d'Appello di Milano, Pres. Bonaretti – Rel. Apostoliti, sentenza n. 1966 del 23 luglio 2020). Alla luce di quanto fin qui esposto, la fideiussione sottoscritta da è da ritenersi Parte_2 pienamente valida, dovendo, altresì precisare che le clausol ute venivano debitamente firmate nel negozio di fideiussione. Da tanto discende, altresì, il rigetto della domanda di liberazione del fideiussore ai sensi dell'art. 1957 c.c. Va poi rigettata la domanda di liberazione del fideiussore ai sensi dell'art. 1956 c.c. Infatti, secondo i principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità, in tema di fideiussione per obbligazione futura, per l'applicazione dell'articolo 1956 del c.c. (a mente del quale il fideiussore è liberato in caso di finanziamenti al terzo nonostante il sopravvenuto deterioramento delle sue condizioni economiche, conosciuto dal creditore) devono ricorrere sia il requisito oggettivo della concessione di un ulteriore finanziamento successivo al deterioramento delle condizioni economiche del debitore e sopravvenuto alla prestazione della garanzia, sia quello soggettivo della consapevolezza del creditore del mutamento delle condizioni economiche del debitore, raffrontate a quelle esistenti all'atto della costituzione del rapporto. A tal fine, è onere della parte che invoca l'applicazione della fattispecie di cui all'articolo 1956 del c.c. dimostrare la sussistenza delle condizioni previste da tale norma: la concessione di credito al garantito (elemento oggettivo), senza l'autorizzazione del fideiussore, nella consapevolezza del peggioramento delle sue condizioni economiche (elemento soggettivo) (Cass. n. 31313/2021). Nella fideiussione per obbligazione futura, il garante che chieda la liberazione della garanzia invocando l'art. 1956 c.c., ha l'onere di provare che successivamente alla prestazione della garanzia in parola, il creditore, senza la sua autorizzazione, abbia fatto credito al terzo pur essendo consapevole di un peggioramento delle sue condizioni economiche in misura tale da ingenerare il fondato timore che questi potesse divenire insolvente, il che non è ravvisabile nella mera circostanza di un saldo negativo dei conti correnti del garantito (Cassazione civile sez. I, 24/11/2022, n.34685). Nel caso di specie, il fideiussore non ha fornito prova del momento utile ai fini della individuazione della concessione abusiva del credito, attese in ogni caso le cariche dallo stesso ricoperte all'interno della compagine sociale della società debitrice principale, per come risultanti dalla visura camerale depositata dalla banca opposta (all. n. 14 fasc. opposta), cariche che ben gli consentivano di conoscere le condizioni economiche della società garantita. Alla luce di quanto fin qui esposto, l'opposizione risulta in parte fondata e va accolta per quanto di ragione, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto e condanna di parte opponente al pagamento, in favore della banca opposta, della somma rideterminata dal ctu. Alla soccombenza seguono le spese di lite, come liquidate in dispositivo, secondo lo scaglione di riferimento, sulla base della somma rideterminata, con spese di ctu definitivamente a carico della parte soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, quarta sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta con atto di citazione notificato il 28.01.2020 avverso il decreto ingiuntivo n. 4847/2019 notificato il 19-20.12.2019, così provvede:
1. ACCOGLIE l'opposizione per quanto di ragione e per l'effetto REVOCA il decreto ingiuntivo n. 4847/2019;
2. CONDANNA la società in persona del legale rappresentante p.t., e Parte_1 Parte_2
al pagamento, in loro, della somma di €.98.551,58, oltre
[...] enzionali dalla data di notifica del decreto ingiuntivo in favore di in Controparte_1 persona del legale rappresentante p.t.; 3. CONDANNA la società in persona del legale rappresentante p.t., e Parte_1 Parte_2
al pagamento, in so delle spese processuali che liquida in € 14.1
[...] rso forfettario al 15%, CAP e IVA come per legge;
4. SPESE DI CTU, come liquidate in separato decreto del 09.08.2022, definitivamente a carico della parte soccombente. Bari, 12/06/2025
Il Giudice Assunta Napoliello