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Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Grosseto, sentenza 21/05/2025, n. 419 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Grosseto |
| Numero : | 419 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI GROSSETO
Sezione Civile
Il Tribunale di Grosseto, in composizione collegiale, composto dai Signori
Magistrati:
- Dott.ssa Claudia Frosini – Presidente
- Dott. Valerio Medaglia – Giudice Rel.
- Dott. Amedeo Russo - Giudice riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa 1802/2023 R.G. promossa da
(C.F. ) rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'Avv. CASSETTA LAURA;
RICORRENTE contro
(C.F. ) rappresentata e difesa CP_1 C.F._2
dall'Avv. BIAGIOLI MARCO;
RESISTENTE
Oggetto: regolazione della crisi familiare. Conclusioni: all'udienza di rimessione in decisione, sostituita dalla trattazione scritta, tenuta in data 15.05.2025 i procuratori delle parti concludevano come in atti.
MOTIVAZIONE
L'odierno ricorrente ha adito questo Tribunale, rassegnando le seguenti conclusioni: ““Piaccia al Tribunale: 1)affidare la IA minore secondo il _1
criterio di affidamento che il Tribunale riterrà più adeguato e corrispondente all'interesse della stessa, privilegiando l'affidamento congiunto ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno la responsabilità genitoriale congiuntamente per le decisioni che implicano maggior interesse per la IA e disgiuntamente per le decisioni di ordinaria amministrazione.
2)Collocare la IA presso la casa materna ove risiede. 3)Disporre che il padre _1
possa tenere con sé la IA per tre giorni alla settimana precisamente lunedì, mercoledì e venerdì dalla mattina alle ore 8 fino alle ore 21, oltre il fine settimana alternato dal venerdì alle ore 8 fino al lunedì quando il padre riaccompagnerà la minore a scuola alle ore 8; nella settimana in cui il fine settimana è di spettanza della madre il padre potrà tenere con sé la IA un giorno infrasettimanale in più che indica nel giorno di martedì dalle ore 8 alle ore
21. Per le vacanze natalizie una settimana consecutiva ad anni alterni dal 23/30 dicembre
o dal 31dicembre al 7 gennaio, salvo che i genitori concordino di trascorrere con la bambina i giorni delle singole festività alternativamente. Per le vacanze pasquali ad anni alterni periodo continuativo dalla fine all'inizio della scuola;
salvo che i genitori concordino di trascorrere con la bambina la domenica di Pasqua con un genitore e il lunedì dell'Angelo con l'altro ad anni alterni. Per le vacanze estive limitatamente ai mesi di luglio e agosto blocchi di quindici giorni in quindici giorni nel senso che un genitore terrà con sé la bambina dal 1 al
15 luglio, l'altro dal 16 al 31 luglio e così via dicendo secondo il criterio dell'alternanza.
Fermo restando che i genitori potranno concordare tempi diversi come a titolo esemplificativo una o due settimane separate o continuative. Il compleanno, le festività del primo Maggio, del XXV Aprile, di Ognissanti, ecc. seguiranno il criterio dell'alternanza. 4)disporre a carico del padre obbligo di contribuzione al mantenimento della IA nella misura di € 200,00mensili, da corrispondere alla madre entro il giorno 5 di ogni mese, mediante bonifico bancario, oltre il 50% delle spese straordinarie secondo il protocollo di intesa tra gli avvocati
e il Tribunale di Grosseto”.
In sede di precisazione delle conclusioni, con nota del 14.03.2025, il ricorrente ha così concluso: “1)affidare la IA minore secondo il criterio di _1
affidamento che il Tribunale riterrà più adeguato e corrispondente all'interesse della stessa, privilegiando l'affidamento congiunto ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno la responsabilità genitoriale congiuntamente per le decisioni che implicano maggior interesse per la IA e disgiuntamente per le decisioni di ordinaria amministrazione. 2) Collocare la IA
pariteticamente a settimane alternate presso entrambi i genitori. 3) Disporre il _1
regime delle visite tra i genitori: -in via ordinaria: il lunedì la madre porterà a scuola la minore, il padre prenderà all'uscita di scuola la minore a la terrà con sé fino al lunedì successivo quando la porterà a scuola nuovamente;
la madre prenderà la minore all'uscita di scuola e la terrà con sé fino al lunedì successivo quando la porterà a scuola nuovamente e così via alternandosi i genitori di settimana in settimana;
quando non c'è scuola la ragazza sarà prelevata dal padre nella casa della madre il lunedì mattina alle ore 9 e sarà ricondotta dalla madre il lunedì successivo alle ore 9; -le vacanze natalizie saranno suddivise: dalle ore
9 del 24 dicembre alle ore 9 del 30 dicembre con un genitore e dalle ore 9 del 30 dicembre alle ore 9 del 7 gennaio con l'altro genitore, secondo il criterio dell'alternanza, quest'anno la minore trascorrerà con la madre il Natale, salvo diverso accordo dei genitori;
-le vacanze pasquali saranno suddivise: il giorno di Pasqua dalle ore 9 fino alle ore 9 del giorno di
Pasquetta con un genitore e dalle ore 9 della Pasquetta fino alle ore 9 del giorno successivo quando sarà ricondotta a scuola o presso l'altro genitore, sempre secondo il criterio Per_1
dell'alternanza; quest'anno la minore trascorrerà con il padre la Pasqua, salvo diverso accordo dei genitori;
-in estate la minore trascorrerà con ciascun genitore 15 giorni consecutivi in agosto e ciascun genitore dovrà comunicare all'altro il suo periodo di vacanza entro il 31 del mese di maggio di ciascun anno;
in difetto di accordo tra i genitori, la minore trascorrerà
i primi quindici giorni di agosto di quest'anno con la madre e gli altri quindici con il padre e l'anno seguente i periodi saranno alternati;
-il giorno del compleanno di sarà Per_1
festeggiato con un genitori e l'anno successivo con l'altro alternativamente;
-il giorno del compleanno della madre la IA starà con lei e il giorno del compleanno del padre con lui dalla mattina alle ore 9 fino alla sera alle ore 21; 4)in via principale, tenuto conto dei tempi paritari di permanenza della minore preso ciascun genitore, disporre a carico di entrambi i genitori il mantenimento diretto ordinario della minore nei tempi di loro spettanza, ponendo le spese straordinarie a carico del padre nella misura dell'80% e della madre nella misura del 20%, secondo il Protocollo di Intesa tra Avvocati e Magistrati in vigore presso il
Tribunale di Grosseto;
5)in via subordinata, nella denegata ipotesi che il Tribunale non accolga la richiesta di mantenimento diretto a carico di ciascun genitore, disporre a carico del padre obbligo di contribuzione al mantenimento della IA nella misura di € 100,00 mensili, da corrispondere alla madre entro il giorno 5 di ogni mese, mediante bonifico bancario, oltre il 50% delle spese straordinarie secondo il protocollo di intesa suddetto”.
La resistente si è costituita in giudizio, rassegnando le seguenti conclusioni: “2.
Nel merito: affidare la IA minore in via esclusiva alla madre _1 [...]
, presso la quale continuerà ad abitare, prevedendo incontri con il padre alla CP_1
presenza dei Servizi Sociali con le modalità e le tempistiche ritenute di giustizia;
3. Disporre
a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento della IA con il versamento alla madre della somma pari ad €.1000,00 mensili, rivalutabili Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie”.
In sede di precisazione delle conclusioni, con nota del 11.03.2025, la resistente ha concluso come segue: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Grosseto, rigettata ogni istanza contraria: - affidare la IA minore in via esclusiva alla madre _1 [...]
, presso la quale continuerà ad abitare, prevedendo incontri con il padre alla CP_1
presenza dei Servizi Sociali con le modalità e le tempistiche ritenute di giustizia;
- disporre a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento della IA con il versamento alla madre della somma pari ad €.1000,00 mensili, rivalutabili Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie”. Ciò posto, va rilevato che dall'unione tra le parti è nata la IA Persona_2
in data 27.07.2013.
[...]
Come dedotto dal ricorrente, lo stesso risulta avere due figli, nati da un precedente matrimonio: , nato il [...], e , Persona_3 Persona_4
nato il [...].
Ciò posto, l'odierno ricorrente ha introdotto il presente giudizio, allegando di non avere mai convissuto con la resistente, che la IA ha convissuto con la madre in appartamento ottenuto in assegnazione dall'EPG, che negli ultimi mesi prima di introdurre il giudizio la resistente ha impedito ogni rapporto e comunicazione tra il padre e la IA, chiedendo, a fronte dell'inasprimento del conflitto tra i genitori, di regolare i rapporti tra i genitori e tra questi e la IA
. _1
Va osservato che la parte resistente ha chiesto l'affidamento esclusivo della minore.
Va rilevato che, all'udienza di comparizione, le parti hanno dato atto della ripresa dei rapporti tra il padre e la IA e con ordinanza del 21.12.2023 è stato disposto, in via provvisoria, un primo regime di visite tra il padre e
[...]
(corretto con ordinanza della Corte d'Appello di Firenze dell'08.03.2024 Per_1
solo in relazione all'orario di conclusione della visita paterna), confermandosi l'affidamento condiviso della stessa e la sua collocazione presso il domicilio materno.
Come è emerso dalla prima relazione depositata dai Servizi Sociali, in esecuzione dell'incarico conferito con l'ordinanza sopra richiamata, la resistente abita in abitazione concessa in godimento dall'EPG, per la quale paga 42,00 euro di canone mensile, all'esito della visita domiciliare è stata registrata una significativa conflittualità nei rapporti tra la madre e la IA, derivante dalla rigidità della prima in relazione all'uso dello smartphone ad opera della IA, nell'esigere l'esecuzione dei compiti scolastici e nel mantenimento dell'ordine e della pulizia in casa (cfr. relazione depositata il
06.07.2024).
I Servizi Sociali hanno evidenziato nella relazione in esame anche il buon rapporto che la minore ha con il padre, nonché il buon rapporto che
[...]
ha con l'ambiente domestico paterno. Per_1
In definitiva, i Servizi Sociali hanno registrato una conflittualità tra i genitori, derivante da divergenze sul piano educativo, che conduce a tensioni familiari, destinate a riverberarsi anche sulla IA.
A fronte dell'elevata conflittualità tra i genitori e del rischio che la stessa potesse riverberarsi negativamente sullo sviluppo psico-fisico della minore
, in corso di causa è stata espletata una CTU vota alla verifica delle _1
capacità genitoriali delle parti e dei rapporti tra la minore e i genitori.
Ebbene, il CTU, con valutazioni ampiamente motivate e prive di profili di manifesta irragionevolezza, rese anche tenendo conto delle osservazioni critiche dei CTP, e all'esito di appositi colloqui con le parti e la minore
[...]
, con l'istituto scolastico frequentato da quest'ultima e in cooperazione Per_1
con i Servizi Sociali, che in corso di causa hanno attivato altresì educative domiciliari per una compiuta analisi dell'approccio educativo delle parti rispetto alla IA, ha confermato la sussistenza di una elevata conflittualità tra le parti, che si è ripercossa sulla gestione di . _1
In particolare, il CTU ha evidenziato che “manifesta sintomi _1
comportamentali legati al vissuto conflittuale relazionale dei genitori. Nel parlare dei propri genitori, ci sono due descrizioni molto discordanti una molto positiva quella del padre e
l'altra molto meno della madre. La bambina manifesta una tendenza oppositiva alla norma
e all'autorità, in particolare con la madre, mentre con il padre sembra più accodiscendente e regolata anche se è sintomatico il suo bisogno di rimanere vicina alle figure genitoriali quando dorme. Sono evidenti problematiche di condotta presso l'ambiente scolastico”, che
“La bambina manifesta elementi di iperattivazione motoria e discontrollo dell'agito relativamente alla gestione della rabbia, inquadrabile in un bisogno emozionale di contenimento. Manifesta un bisogno affettivo e di accoglimento importante, tanto da ricercare attenzione e conforto in qualsiasi figura più o meno significativa. Manifesta reazioni eccessive durante le liti con la madre, per le quali entra in uno stato alterato di ansia, che si esprime in attivazioni motorie intense (pare che dia pugni e schiaffi) e di alterazione del tono della voce. La bambina, nel corso dell'ultimo periodo avrebbe assistito ai frequenti litigi da parte della madre anche con lei e a attacchi verbali tra i genitori, per i quali le restano memorie di sofferenza importanti tali da non essere ancora elaborate”; ad ogni modo, il
CTU ha registrato che “I genitori risultano sostanzialmente presenti, individualmente, per parte dei bisogni e le esigenze concrete ed affettive della bambina. Entrambe le abitazioni risultano accettabili anche se alcuni spazi devono essere riorganizzati in modo che la bambina, visto anche che si trova vicina alla fase della pubertà, possa avere un suo spazio personale, intimo, come una cameretta/studio”.
In relazione alle odierne parti, il CTU ha evidenziato che “Sono presenti in entrambi i genitori lacunose capacità riflessive e un grado di consapevolezza a tratti carente.
Tendono entrambi a dare delle versioni in disaccordo sui fatti per giustificarsi e colpevolizzare l'altro. Anche rispetto alla responsabilità entrambi non hanno mai partecipato ad una forma sana di cogenitorialità e hanno invece presentato atteggiamenti provocatori nei confronti dell'altro tali da elicitare comportamenti pregiudizievoli nei confronti della bigenitorialita”.
Con specifico riferimento al ricorrente, il CTU ha concluso nel senso che “Il quadro psicologico del Sig. si caratterizza a favore di una personalità fortemente Pt_1
narcisistica, con forme di rigidità spiccata legate a formalismi. Elevata è la mancanza di empatia associata alla messa in atto di comportamenti formali che talvolta sfociano in ricorrenti bisogni di autoelogio. Attualmente nella relazione con la bambina, probabilmente anche per la ricerca a tratti spaspodica di alcune passioni per oggettistica varia, trova in lei una sua alleata(…) Il Sig. si presenta come una persona molto espansiva a tratti Pt_1
anche ridondante e per questo poco capace di tollerare un pensiero discordante su alcuni suoi capisaldi.”; in relazione alle capacità genitoriali, il CTU ha rilevato, ad ogni modo, che “In riferimento al suo ruolo genitoriale, si evidenzia una sufficiente capacità di accogliere i bisogni concreti della IA e di provare ad instaurare un rapporto affettivo e di autentica vicinanza. Talvolta vi possono essere distorsioni nel modello di accudimento in parte eccessivamente appassionato e per questo a rischio di non poter bene monitorare, anche con un sana autorevolezza, la traiettoria educativa della bambina. L'altro genitore viene visto come di ostacolo a questo “progetto” e per questo permane un iper investimento psichico ed emotivo tale da nevrotizzare il sistema stesso di relazioni”, evidenziando peraltro che “Il rapporto con è tendenzialmente di sottomissione o comunque di ancoraggio Per_1
più passivo alle richieste di quest'ultima tale da non permettere l'emergere di possibili negoziazioni collaborative associate a schemi normativi e regolanti. Al fine prognostico si potrebbe prevedere da parte del Sig. una certa disponibità a partecipare ad una vita Pt_1
sociale più ricca anche con altri genitori vicini all'età della IA, tale da aiutare quest'ultimo nel confronto sia indiretto che diretto con altre forme di educazione talvolta più funzionali della sua per la sana crescita psico-emotiva della IA”.
Con riferimento alla resistente, il CTU ha rilevato che “La Signora ha CP_1
manifestazioni comportamentali di eccesso talvolta di sicurezza e scarsa empatia tipiche di una personalità narcisista. A tratti ha difficoltà nella gestione degli impulsi e per questo può cadere nel misticismo e/o nel pensiero affine a quello paranoideo. Tali caratteristiche possono condurla con facilità anche alla rigidità emotiva che sfocia in attacchi di ansia generalizzata”, che “Si percepisce nel costrutto relazionale con la bambina una eccessiva predominanza alla ricerca del rispetto delle regole senza avere prima accolto il bisogno di quest'ultima e per questo la tendenza a sfociare il rapporto in un certo grado di sofferenza.
Evita in maniera persistente di relazionarsi con il Sig. Ciò rende il quadro ancora Pt_1
più difficile per creare i presupposti ad un dialogo più sano e aperto per il bene della bambina”.
Circa la relazione tra i genitori, il CTU ha registrato che “Il rapporto attualmente tra le figure genitoriali è quello di distanza e negazione. A tratti si presentano dinamiche che mantengono il passaggio comunicativo privo di un reale interesse verso la minore e da parte del padre più incentrato sul cercare di dimostrare nel corso della CTU il suo saper fare determinate azioni e sullo sminuire la figura della madre. Rispetto alla Signora la CP_1
sua modalità relazionale verso la prospettiva genitoriale è molto riduttiva a pratiche quotidiane talvolta rigide e prive di un riflesso empatico e sintonico rispetto ai reali bisogni della bambina. Entrambi i genitori sono molto autocentrati e si ricusano con molta frequenza non avendo talvolta una adeguata capacità riflessiva per immaginare come tali comportamenti possono poi ledere l'immagine che si viene a formare nella psiche della loro IA . Per_1
Circa la condizione di , il CTU ha evidenziato che “La bambina vive _1
il contesto familiare in modo ambivalente, con il padre sembra accondiscendente a tratti remissiva, mentre con la madre mostra comportamenti oppositivo-provocatori”, che “Nella relazione con la madre sembra sfuggente e talvolta votata alla negazione dei suoi reali bisogni, mentre con la figura del padre che predilige tende a un processo fusionale rischioso su più ambiti legati ad una sana crescita psicofisica e affettiva. La bambina porta con sé un bagaglio di memorie sin dalla più tenera età di mancanza di un clima familiare sereno e solido avendo assistito da molti anni a varie vicende di scomposizione dei ruoli su più fronti.
Patisce probabilmente questa assenza di continuità di un vissuto mediamente sereno del clima familiare tanto da proporre lei stessa di vivere con continuità a settimane alterne prima un genitore poi l'altro pur mantenendo un contatto libero con l'altro attraverso il canale telefonico”.
Confermando la sussistenza di una elevata conflittualità tra i genitori, il CTU ha rilevato che “Mancano ad entrambi la capacità di riconoscersi e di avere fiducia nell'altro, questo restituisce ad ognuno un doversi arroccare unicamente in bisogni estremi e talvolta superficiali non eterodiretti al contenimento di un sano clima familiare. La Signora
mantiene questo vissuto di preoccupazione e timore tale da sfociare in crisi di “ansia” CP_1
con somatizzazioni associate restituendo alla IA una idea di grande vulnerabilità e debolezza. Il padre ritualizza il desiderio di vendetta, discreditando l'altra figura e innescando così anche nella IA un senso di rabbia e ribellione”, che “Mancano ad entrambi la capacità di riconoscersi e di avere fiducia nell'altro, questo restituisce ad ognuno un doversi arroccare unicamente in bisogni estremi e talvolta superficiali non eterodiretti al contenimento di un sano clima familiare. La Signora mantiene questo vissuto di CP_1
preoccupazione e timore tale da sfociare in crisi di “ansia” con somatizzazioni associate restituendo alla IA una idea di grande vulnerabilità e debolezza. Il padre ritualizza il desiderio di vendetta, discreditando l'altra figura e innescando così anche nella IA un senso di rabbia e ribellione”.
Il CTU ha inoltre confermato che il conflitto tra i genitori si è riverberato negativamente sulla condizione psicologica di , evidenziando che _1
“Questo continuo oscillare in questo vissuto pregiudica il sano sviluppo emotivo e psichico della minore in cui vige una possibile idealizzazione di un genitore con il ruolo di salvatore e carnefice/vittima. In tale vissuto relazionale la minore è come se venisse strumentalizzata, per colpire l'altro genitore e mantenere questo clima di ansia e apprensione. Entrambi i genitori manifestano carenze importanti nel modello di cure genitoriali cosi da essere carenti nel poter soddisfare adeguatamente nella traiettoria di crescita i bisogni della IA . Per_1
Alla luce delle valutazioni espresse e rinvenendo nella conflittualità tra i genitori il principale profilo problematico del nucleo familiare ed evidenziando comunque la sussistenza di una pur minima attitudine genitoriale in capo alle parti, il CTU ha ritenuto, nella consulenza principale, opportuno disporre una frequentazione paritetica della minore con i genitori, suggerendo altresì la predisposizione di specifici strumenti di sostegno alla genitorialità in capo ai genitori e percorsi di sostegno psicologico per la minore . _1
Va rilevato che il quadro familiare delineato dal CTU nella consulenza ha trovato riscontro nella relazione dei Servizi Sociali depositata il 18.09.2024, in cui è stata confermata l'esistenza di persistente conflittualità trai genitori e si è evidenziata la volontà della minore di trascorrere periodi di tempo più ampi rispetto a quelli stabiliti in via provvisoria da questo Tribunale con il padre. Nell'integrazione peritale depositata in data 07.12.2024, il CTU, dando atto dell'inesistenza di situazioni atte a escludere una pur minima capacità genitoriale delle parti, ha ritenuto coerente con l'interesse preminente della minore l'affidamento condiviso della stessa in favore dei genitori, i quali avevano dichiarato al CTU la propria disponibilità a intraprendere percorsi di sostegno alla genitorialità.
Ciò chiarito, va osservato che, nell'integrazione peritale, il CTU ha modificato le proprie indicazioni sul regime di frequentazione tra il padre e la IA, optando per la collocazione della minore per tre giorni presso il padre e tre giorni presso la madre.
Nella relazione depositata il 12.12.2024 i Servizi Sociali hanno confermato la mancata variazione della situazione familiare, connotata sempre da conflittualità trai genitori e bassa comunicazione tra gli stessi, con insorgenza di contesti atta a favorire la triangolazione della minore, con conseguenti ulteriori rischi di conflitto tra i genitori.
All'udienza del 06.02.2025, il CTU ha ancora una volta chiarito che “la minore è oggetto di una triangolazione tra i genitori, la minore oscilla tra dinamiche in cui mostra un buon grado di maturità e dinamiche in cui regredisce a livello infantile, è emerso che, dinanzi alla crisi familiare dei genitori, ha avuto contegni di rifiuto, gli stessi contegni come il battere
i pugni sulle porte o altre crisi di aggressività, eterodiretta o autodiretta, possono esprimere il forte disagio che la minore sta avendo verso la crisi familiare e a cui non riesce a sottrarsi, rileva che, per quanto a lui consta, la minore non ha mai avuto episodi di autolesionismo, rileva l'importanza del supporto psicoterapeutico per la minore per affrontare le questioni di dislessia e discalculia emerse in ambito scolastico l'importanza dell'educativa domiciliare per il miglioramento delle relazioni tra minore e genitore”; inoltre, il CTU, pur dando atto della capacità di discernimento della minore, ha concluso che “alla luce dell'attuale condizione psicologica della minore, l'audizione della stessa sui fatti di causa è di pregiudizio alla stessa”. Circa le visite, il CTU ha evidenziato che “nella CTU originaria ha indicato le settimane alternate seguendo un desiderio della minore e credendo l'aumento del numero dei giorni di frequenza potesse aiutare il miglioramento della relazione con i genitori, nondimeno il peggioramento delle relazioni tra i genitori ha suggerito un maggiore equilibrio nelle frequentazioni come da integrazione peritale”.
All'esito dell'udienza del 06.02.2025, questo collegio, alla luce del buon andamento delle visite tra la minore e il padre, e tenuto conto dei desideri espressi dalla prima, nell'ottica di favorire una maggiore tranquillità psicologica della minore e al fine di favorire, come evidenziato dal CTU, un ausilio ai genitori “ad armonizzare al meglio il loro esercizio di maggiore responsabilità” coadiuvato dalle educative domiciliari, ha modificato il regime delle visite tra il padre e come segue: _1
“- in via ordinaria: il lunedì la madre porterà a scuola la minore, il padre prenderà a scuola la minore alle ore 16,00 e la terrà con sé fino al lunedì successivo quando la porterà a scuola nuovamente;
la madre prenderà la minore all'uscita di scuola alle ore 16,00 e la terrà con sé fino al lunedì successivo quando la porterà a scuola nuovamente e così via alternandosi i genitori di settimana in settimana;
quando il lunedì non è giorno di scuola, il genitore che ha con sé la IA la porterà a casa dell'altro genitore alle ore 16,00;
- le vacanze natalizie saranno così suddivise: dalle ore 10,00 del 24 dicembre alle ore 10,00 del 31 dicembre con un genitore, dalle ore 10,00 del 31 dicembre alle ore 16,00 del 6 gennaio con l'altro, con alternanza dei periodi l'anno successivo. Quest'anno la minore trascorrerà con la madre il Natale, salvo diverso accordo tra i genitori;
- il periodo pasquale è così suddiviso: la Domenica di Pasqua dalle ore 09,00 e fino alle ore
09,00 del Lunedì dell'Angelo con un genitore, dalle ore 09,00 del Lunedì dell'Angelo fino al giorno successivo all'ingresso a scuola con l'altro genitore. L'anno successivo verrà considerata l'alternanza dei periodi. Quest'anno la minore trascorrerà la Domenica di
Pasqua con il padre, salvo diverso accordo tra i genitori. - durante il periodo estivo ciascun genitore trascorrerà con la minore 15 giorni, anche non consecutivi, in agosto. Ciascun genitore comunicherà all'altro i propri periodi di frequentazione della IA nel mese di agosto entro il 31 maggio di ogni anno e, in difetto di accordo trai genitori, la minore trascorrerà i primi quindici giorni di agosto di quest'anno con la madre e gli altri quindici con il padre e l'anno seguente i periodi saranno alternati;
- la minore trascorrerà il giorno del compleanno della madre con questa e il giorno del compleanno del padre con questo;
- il giorno del compleanno della minore sarà trascorso con uno dei genitori e il successivo anno con l'altro genitore e, successivamente, in via alternata”.
Deve osservarsi che con relazione depositata in data 21.03.2025, i Servizi
Sociali, in aggiornamento della situazione familiare, hanno confermato la mancata variazione dei rapporti tra le parti e tra questi e la IA, ma hanno evidenziato come il nuovo regime di frequentazione sopra richiamato, ha condotto a un maggiore grado di benessere di . _1
Inoltre, come si desume dalla relazione dell'educatrice, allegata a quella dei
Servizi Sociali, si è registrato un leggero miglioramento nei rapporti tra la madre e la IA, ma persiste la conflittualità trai genitori e la scarsa cooperazione educativa tra gli stessi.
Ciò chiarito, il collegio ritiene potersi condividere l'indicazione del CTU circa l'affermazione del regime di affidamento condiviso di Persona_2
in favore di entrambi i genitori.
[...]
Va rilevato che l'affidamento dei figli è, di regola, condiviso, salvo che non ricorrano elementi idonei a giustificare una diversa soluzione.
Infatti, in deroga alla suddetta regola generale, l'art. 337 quater c.c. prevede che il giudice può disporre l'affidamento dei figli ad uno solo dei genitori qualora ritenga con provvedimento motivato che l'affidamento all'altro sia contrario all'interesse del minore. In particolare, la giurisprudenza ha precisato che “L'affidamento esclusivo del minore ad uno dei genitori si sottrae a censure ove - nell'accertata inidoneità dell'altro genitore - rispecchi il principio di privilegiare, nell'attribuzione della responsabilità genitoriale, quel genitore che appaia il più idoneo a ridurre al massimo i danni derivanti dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare la migliore evoluzione possibile della personalità della prole, con riferimento a quel contesto di vita che risulti più adeguato a soddisfare le sue esigenze materiali, morali e psicologiche” (Cass. Civ. n. 18828/2023).
Dunque, il criterio fondamentale cui deve attenersi il giudice del divorzio, ai fini dell'affido esclusivo del figlio, è costituito dall'esclusivo interesse morale a materiale della prole, il quale, imponendo di privilegiare la soluzione che appaia più idonea a ridurre al massimo i danni derivanti dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il migliore sviluppo della personalità del minore, richiede un giudizio prognostico circa la capacità del singolo genitore di crescere ed educare il figlio, da esprimersi sulla base di elementi concreti attinenti alle modalità con cui ciascuno in passato ha svolto il proprio ruolo, con particolare riguardo alla capacità di relazione affettiva, nonché mediante l'apprezzamento della personalità del genitore (cfr. Cass. civ. n. 14728/2016).
Si è, altresì, precisato che l'eventuale pronuncia di affidamento esclusivo dovrà essere sorretta da una motivazione non solo in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa ovvero manifesta carenza dell'altro genitore (cfr. Cass. Civ. n. 26796/2023: “In tema di affidamento dei figli, alla regola dell'affidamento condiviso può derogarsi solo ove la sua applicazione risulti pregiudizievole per l'interesse del minore, con la duplice conseguenza che
l'eventuale pronuncia di affidamento esclusivo dovrà essere sorretta da una motivazione non solo in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa, ovvero manifesta carenza dell'altro genitore”; Cass. Civ. n. 23333/2023;
Cass. Civ. n. 1645/2022; Cass. Civ. n. 24841/2010; Cass. civ. n. 16593/2008). La conflittualità tra i genitori non costituisce elemento che consenta automaticamente di disporre l'affidamento esclusivo del minore, occorrendo che la conflittualità si traduca in una situazione di grave pregiudizio per lo stesso (cfr. Cass. Civ. n. 12474/2024; Cass. Civ. n. 27/2017; Cass. Civ. n.
5108/2012; Cass. Civ. n. 21591/2012; Cass. Civ. n. 1777/2012).
Ebbene, nel caso di specie, in corso di causa è certamente emersa una situazione di persistente conflittualità tra le odierne parti, connotata da condotte di queste volte a strumentalizzare la IA a scapito dell'altro, così alimentando una situazione di tensione familiare che si ripercuote negativamente sul benessere di . _1
In tale quadro si collocano le vicende allegate dalle parti e volte ad affermare l'inidoneità genitoriale dell'altro.
Invero, non risulta che gli episodi di maltrattamenti, oggetto della querela presentata il 05.09.2023 da parte resistente contro il ricorrente, hanno condotto a processi penali a carico del ricorrente (cfr. all.ti 16 e 19 fasc. ricorrente).
Invero, risulta che il P.M. presso il Tribunale di Grosseto con atto del
27.11.2023 ha chiesto l'archiviazione per i fatti denunciati dalla resistente, evidenziando come le condotte reciprocamente addebitate dalle parti l'una contro l'altra si inseriscano in un quadro di generale conflittualità tra i genitori, senza sfociare nei fatti di reato lamentati dalle parti.
Anche il ricorrente risulta avere proposto il 20.09.2023 una denuncia penale ai danni della resistente, evidenziando condotte di maltrattamenti della madre ai danni della IA (cfr. all. 7 fasc. ricorrente).
Risulta che la Procura della Repubblica presso questo Tribunale, sempre con il richiamato atto del 27.11.2023, ha chiesto l'archiviazione del procedimento penale a carico della resistente per maltrattamenti ai danni della IA, abbandono di minore, calunnia e diffamazione, scaturente da denuncia del ricorrente, per le medesime ragioni sopra richiamate.
Analogamente, gli episodi del 13.12.2024 e del 24.12.2024, rappresentati da parte ricorrente nella memoria del 20.01.2025, costituiscono conferma del quadro conflittuale e difettoso di comunicazione tra le odierne parti, già rappresentato compiutamente dal CTU e dai Servizi Sociali nelle rispettive comunicazioni.
Inoltre, deve rilevarsi che gli ulteriori episodi richiamati da parte ricorrente nella suddetta memoria e afferenti a fatti accaduti prima del presente giudizio e prima dell'espletamento della CTU o in corso di CTU non appaiono assumere rilievo dirimente, attesa l'approfondita analisi del nucleo familiare offerta dal CTU che ha tenuto conto del pregresso di vita delle parti e delle vicende conflittuali che hanno connotato il rapporto tra le stesse, anche in corso di causa.
Analogamente, l'episodio segnalato dal ricorrente della divergente informazione resa dalla resistente al CTU sulla IA avuta in Romania è stato valutato dal consulente nell'ambito delle proprie valutazioni tecniche.
Parimenti, la deduzione di parte ricorrente in ordine a quanto avrebbe attestato al Pronto Soccorso la resistente in relazione all'incontro avvenuto con il ricorrente il 25.05.2024, quando era in compagnia della IA, evidenziando il ricorrente che la stessa al CTU avrebbe riferito che _1
il ricorrente non ha proferito alcuna minaccia o altra frase sgradevole alla resistente, va osservato che nel verbale di P.S. la ricostruzione offerta dal ricorrente si fonda essenzialmente sulle dichiarazioni della minore, già coinvolta nella conflittualità dei genitori, e conferma in ogni caso la incessante litigiosità tra le parti, che il CTU ha rappresentato compiutamente nella consulenza in atti. Inoltre, anche gli audio e il video depositati da parte resistente in data
23.02.2025, i quali risultano peraltro decontestualizzati, non fanno altro che confermare il quadro familiare delineato dal CTU in modo puntuale e approfondito e caratterizzato da un rapporto oppositivo tra e la _1
madre, nell'ambito di un quadro familiare caratterizzato dalla conflittualità tra le parti.
In definitiva, deve ritenersi che la presenza in entrambe le parti di carenze sul piano educativo evidenziate dl CTU e, ciò nonostante, la sussistenza di una pur minima capacità genitoriale in capo alle stesse, nonché la sussistenza di una conflittualità che comunque non ha raggiunto punte estreme tali da giustificare la rottura del rapporto di bigenitorialità tra e i genitori, _1
rapporto che comunque costituisce un valore essenziale nella crescita della ragazza, deve concludersi che possa disporsi l'affidamento condiviso della minore in favore di entrambi i genitori, come suggerito dallo stesso CTU, con conseguente rigetto, sul punto, della richiesta di affidamento esclusivo formulata da parte resistente.
In ordine al regime delle visite, il collegio ritiene potersi confermare quello statuito da ultimo con ordinanza del 10.02.2025 sopra richiamato, che valorizza la parità di frequentazione tra i genitori e la IA.
Va osservato, infatti, che “Il regime legale dell'affidamento condiviso, tutto orientato alla tutela dell'interesse morale e materiale della prole, deve tendenzialmente comportare, in mancanza di gravi ragioni ostative, una frequentazione dei genitori paritaria con il figlio, tuttavia nell'interesse di quest'ultimo il giudice può individuare un assetto che si discosti da questo principio tendenziale, al fine di assicurare al minore la situazione più confacente al suo benessere e alla sua crescita armoniosa e serena” (Cass. Civ. n. 19323/2023; Cass.
Civ. n. 4790/2022).
Tale soluzione appare coerente con l'esigenza fondamentale che, nella regolazione dei rapporti tra il figlio e i genitori, sia garantito al primo, nella maggiore ampiezza possibile, il “diritto una significativa e piena relazione con entrambi i genitori e del diritto di questi ultimi a una piena realizzazione della loro relazione con i figli e all'esplicazione del loro ruolo educativo” (Cass. Civ. n.
3652/2020).
Alla luce dei principi richiamati, deve ritenersi che il regime di frequentazione sancito con l'ordinanza del 10.02.2025 garantisca adeguatamente la frequentazione paritetica tra i genitori e la IA , in coerenza con _1
l'affidamento condiviso sancito in precedenza e il diritto della ragazza alla piena relazione con entrambi i genitori.
Inoltre, come evidenziato in precedenza, tale soluzione ha comportato altresì un maggiore benessere per la ragazza nell'ambito dei rapporti familiari, sicché allo stato non emergono elementi che depongano in senso contrario a tale soluzione.
Circa la collocazione della minore, va osservato che, sebbene sia stabilito un regime di visite paritetico tra i genitori, deve comunque individuarsi il domicilio dove collocare la minore, affinché la stessa possa avere in ogni caso una residenza anagrafica, ad ogni effetto di legge.
Del resto, la regola dell'affidamento condiviso non esclude che il minore sia collocato presso uno dei genitori e che sia stabilito uno specifico regime di visita con l'altro genitore (cfr. Cass. Civ. n. 22219/2018).
Al riguardo, deve ritenersi che debba privilegiarsi la collocazione della minore presso il domicilio materno, avendo la ragazza sempre vissuto insieme alla madre presso il domicilio di questa.
La parte ricorrente chiede regolarsi il mantenimento della IA, tenuto conto della frequentazione paritetica, nel senso del mantenimento diretto ordinario e dividendo le spese straordinarie di mantenimento per la quota dell'80% a carico del ricorrente e per la quota del 20% a carico della resistente. Quest'ultima chiede porsi a carico del ricorrente un assegno mensile di mantenimento pari a 1.000,00 euro oltre al 50% delle spese straordinarie.
Va premesso che con ordinanza del 27.12.2023, in via provvisoria, è stato posto a carico del ricorrente un assegno di mantenimento pari a 350,00 euro mensili, oltre alla metà delle spese straordinarie di mantenimento.
Sul punto, deve osservarsi che, salvo accordi diversi liberamente sottoscritti dalle parti, ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito, stabilendo il Giudice, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare considerando: le attuali esigenze del figlio, il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori, i tempi di permanenza presso ciascun genitore, le risorse economiche di entrambi i genitori, la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore (art. 337-ter, comma 4 c.c.).
Pertanto, nel quantificare l'ammontare del contributo dovuto dal genitore non collocatario per il mantenimento del figlio minore, deve osservarsi il principio di proporzionalità, che richiede una valutazione comparata dei redditi di entrambi i genitori, oltre alla considerazione delle esigenze attuali del figlio e del tenore di vita da lui goduto (cfr. Cass. Civ. n. 14760/2024: “Al fine di ammontare il contributo dovuto dal genitore per il mantenimento dei figli, minori o maggiorenni e economicamente non autosufficienti, occorre procedere ad una valutazione comparata dei redditi dei redditi dei genitori, oltre che valutare le esigenze del figlio e il tenore di vita goduto”; Cass. Civ. n. 34383/2023; Cass. Civ. n. 23571/2023).
Si è precisato, altresì, che non solo le condizioni esistenti durante l'unione debbano fungere da parametro di riferimento, ma anche gli eventuali miglioramenti della situazione economica di uno o di entrambi i genitori
(Cass. Civ. n. 785/2012), così come gli eventuali peggioramenti, purché non
“strumentali” (Cass. civ. n. 20064/2011). In ordine ai criteri di determinazione della misura nella quale il mantenimento dei figli debba gravare su ciascun genitore, la giurisprudenza ha sottolineato come, tra di essi, sia ancora centrale la capacità di lavoro (Cass. civ. n.
11772/2010); si evidenzia, altresì, la necessità di tenere conto, nella determinazione del contributo, di quanto valga l'assegnazione della casa familiare (Cass. civ. n. 9079/2011).
La giurisprudenza ha correttamente precisato che “L'affidamento condiviso dei figli minori, in quanto fondato sull'interesse esclusivo di questi ultimi, non elimina l'obbligo patrimoniale di uno dei genitori di contribuire alle esigenze di vita dei primi mediante la corresponsione di un assegno di mantenimento, ma non implica, come sua conseguenza
"automatica", che ciascuno dei due genitori debba provvedere paritariamente, in modo diretto ed autonomo, alle predette esigenze” (Cass. Civ. n. 36178/2023).
Ciò posto, l'odierno ricorrente risulta avere percepito nel 2021 un reddito complessivo pari a 24.193,00 euro, nel 2022 un reddito complessivo pari a
37.304,00 euro e nel 2023 un reddito complessivo pari 39.569,00 euro (cfr. dichiarazioni dei redditi in atti).
Nel ricorso il ricorrente ha allegato di essere titolare di impresa individuale, producendo la relativa visura camerale a dimostrazione dell'allegazione e, nondimeno, va osservato che nella comparsa conclusionale il ricorrente ha dato atto di avere cessato in data 09.12.2024 l'impresa individuale, come da visura camerale allegata alla comparsa, e di svolgere attività di collaborazione nell'impresa del figlio Persona_4
È pacifico che il ricorrente sia proprietario della casa presso cui risiede.
La resistente non risulta avere attualmente un'occupazione lavorativa, come confermato dalla stessa negli scritti conclusivi.
Va rilevato che nei modelli ISEE depositati dalla resistente risulta un reddito del nucleo familiare della resistente pari a 7.086,00 euro (ISEE 2023), pari a
6.032,00 euro (ISEE 2024) e 6.713,00 euro (ISEE 2025). Risulta vivere presso un'abitazione dell'edilizia popolare.
Ciò posto, il collegio ritiene che non possa accogliersi la richiesta di parte ricorrente in favore di un mantenimento diretto della minore da parte dei genitori.
Benché con il presente provvedimento sia disposta una frequentazione paritetica della minore con i genitori, la sperequazione dei redditi tra i genitori giustifica l'imposizione a carico del ricorrente di un importo mensile a titolo di mantenimento della IA, al fine di garantire un apporto equilibrato di ciascun genitore al mantenimento in proporzione ai rispettivi redditi.
Pertanto, alla luce della condizione reddituale delle parti e della forte sperequazione dei redditi delle stesse, tenuto conto delle esigenze di vita ordinarie di una ragazza dell'età di , si ritiene ragionevole porre a _1
carico del ricorrente un assegno mensile di mantenimento della IA pari a
200,00 euro, oltre rivalutazione annuale secondo l'indice ISTAT come per legge, da versarsi alla madre entro il giorno cinque di ogni mese presso il domicilio della stessa, con decorrenza dalla data di pubblicazione del presente provvedimento, stanti i provvedimenti provvisori attualmente vigenti.
In ragione della sperequazione elevata dei redditi delle parti, le spese straordinarie di mantenimento devono porsi a carico del ricorrente, nella misura del 70%, e della resistente, per la misura del 30%, non costituendo lo stato di inoccupazione di quest'ultimo un motivo di esenzione dal mantenimento della minore.
A questo punto, avendo la parte ricorrente insistito sulle richieste istruttorie articolate con la memoria depositata il 20.01.2025, il collegio, alla luce delle considerazioni svolte, ritiene di dover confermare le determinazioni istruttorie assunte con ordinanza del 10.02.2025, per le specifiche ragioni ivi dedotte, anche stante l'assoluta completezza delle indagini peritali espletate e dell'ampiezza del quadro della vita familiare delle parti offerto dal CTU. Circa l'audizione della minore deve ritenersi parimenti da _1
confermare la decisione assunta in corso di causa di non procedere all'audizione della stessa, che peraltro non risulta ancora avere compiuto i dodici anni di età, tenuto conto che la conflittualità trai genitori e la tendenza di questi a strumentalizzare la minore nell'ambito del conflitto familiare ha prodotto un'incidenza negativa sul benessere della ragazza, sicché disporre l'audizione della stessa in corso di causa potrebbe produrre, stante la giovanissima età della stessa, un grave pregiudizio alla salute psicofisica della minore, come attestato anche dallo stesso CTU all'udienza del 06.02.2025.
Pertanto, anche su tale punto si confermano le determinazioni assunte in corso di causa.
Infine, deve rilevarsi che la parte ricorrente, con il ricorso, ha proposto istanza ai sensi dell'art. 473bis.15 c.p.c. per l'ottenimento di plurimi provvedimenti provvisori, in particolare l'autorizzazione a un trattamento ortodontistico in favore della minore.
Con decreto di fissazione dell'udienza è stata respinta l'istanza di emissione di provvedimenti inaudita altera parte.
Va osservato che in sede di precisazione delle conclusioni la ricorrente non ha reiterato la suddetta richiesta.
Solo con la comparsa conclusionale, la ricorrente ha chiesto autorizzarsi il suddetto intervento.
Il collegio ritiene che la richiesta di parte ricorrente appaia lesiva del contraddittorio con la controparte, essendo stata formulata con la comparsa conclusionale che non è atto preposto all'introduzione di nuove domande, e irrituale, posto che eventuali problemi connessi all'esercizio della responsabilità genitoriale vanno posti al Tribunale con ricorso ai sensi dell'art. 473bis.38 c.p.c., secondo i criteri di competenza ivi previsti, ricorso che la parte ricorrente non risulta avere proposto in questo giudizio. Pertanto, la richiesta operata da parte ricorrente in comparsa conclusionale appare inammissibile.
La natura della controversia, promossa nel superiore interesse della prole, giustifica la compensazione delle spese processuali.
Le spese di CTU, come liquidate in separato decreto, sono da porsi a carico di ciascuna parte in quote eguali, sicché sono poste a carico del ricorrente per la quota del 50% e a carico dell'Erario per il restante 50%, stante l'ammissione della resistente al patrocinio a spese dello Stato, come disposto nel richiamato decreto.
P.Q.M.
il Tribunale di Grosseto, definitivamente pronunciando, sulla causa civile iscritta a R.G. n. 1802/2023 e vertente tra le parti di cui in epigrafe, disattesa ogni contraria istanza e deduzione, così provvede:
1) dispone l'affidamento condiviso della minore in Persona_2
favore di entrambi i genitori con collocazione della minore presso il domicilio materno;
2) regola i rapporti tra il padre e la IA secondo le Persona_2
prescrizioni dell'ordinanza del 10.02.2025;
3) pone a carico del ricorrente un assegno di mantenimento per la IA
[...]
pari a 200,00 euro mensili, oltre rivalutazione monetaria Persona_2
secondo indice ISTAT come per legge, e dispone che l'importo sia versato alla resistente entro il giorno cinque di ogni mese presso il domicilio della stessa;
4) le spese straordinarie sono regolate secondo il Protocollo vigente presso questo Tribunale e sono poste a carico del ricorrente per l'importo del 70% e della resistente per l'importo del 30%;
5) regola le spese di CTU secondo quanto stabilito nel separato decreto di liquidazione;
6) compensa le spese processuali. Grosseto, camera di consiglio del 15.05.2025
IL PRESIDENTE IL GIUDICE EST.
Dott.ssa Claudia Frosini Dott. Valerio Medaglia
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI GROSSETO
Sezione Civile
Il Tribunale di Grosseto, in composizione collegiale, composto dai Signori
Magistrati:
- Dott.ssa Claudia Frosini – Presidente
- Dott. Valerio Medaglia – Giudice Rel.
- Dott. Amedeo Russo - Giudice riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa 1802/2023 R.G. promossa da
(C.F. ) rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'Avv. CASSETTA LAURA;
RICORRENTE contro
(C.F. ) rappresentata e difesa CP_1 C.F._2
dall'Avv. BIAGIOLI MARCO;
RESISTENTE
Oggetto: regolazione della crisi familiare. Conclusioni: all'udienza di rimessione in decisione, sostituita dalla trattazione scritta, tenuta in data 15.05.2025 i procuratori delle parti concludevano come in atti.
MOTIVAZIONE
L'odierno ricorrente ha adito questo Tribunale, rassegnando le seguenti conclusioni: ““Piaccia al Tribunale: 1)affidare la IA minore secondo il _1
criterio di affidamento che il Tribunale riterrà più adeguato e corrispondente all'interesse della stessa, privilegiando l'affidamento congiunto ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno la responsabilità genitoriale congiuntamente per le decisioni che implicano maggior interesse per la IA e disgiuntamente per le decisioni di ordinaria amministrazione.
2)Collocare la IA presso la casa materna ove risiede. 3)Disporre che il padre _1
possa tenere con sé la IA per tre giorni alla settimana precisamente lunedì, mercoledì e venerdì dalla mattina alle ore 8 fino alle ore 21, oltre il fine settimana alternato dal venerdì alle ore 8 fino al lunedì quando il padre riaccompagnerà la minore a scuola alle ore 8; nella settimana in cui il fine settimana è di spettanza della madre il padre potrà tenere con sé la IA un giorno infrasettimanale in più che indica nel giorno di martedì dalle ore 8 alle ore
21. Per le vacanze natalizie una settimana consecutiva ad anni alterni dal 23/30 dicembre
o dal 31dicembre al 7 gennaio, salvo che i genitori concordino di trascorrere con la bambina i giorni delle singole festività alternativamente. Per le vacanze pasquali ad anni alterni periodo continuativo dalla fine all'inizio della scuola;
salvo che i genitori concordino di trascorrere con la bambina la domenica di Pasqua con un genitore e il lunedì dell'Angelo con l'altro ad anni alterni. Per le vacanze estive limitatamente ai mesi di luglio e agosto blocchi di quindici giorni in quindici giorni nel senso che un genitore terrà con sé la bambina dal 1 al
15 luglio, l'altro dal 16 al 31 luglio e così via dicendo secondo il criterio dell'alternanza.
Fermo restando che i genitori potranno concordare tempi diversi come a titolo esemplificativo una o due settimane separate o continuative. Il compleanno, le festività del primo Maggio, del XXV Aprile, di Ognissanti, ecc. seguiranno il criterio dell'alternanza. 4)disporre a carico del padre obbligo di contribuzione al mantenimento della IA nella misura di € 200,00mensili, da corrispondere alla madre entro il giorno 5 di ogni mese, mediante bonifico bancario, oltre il 50% delle spese straordinarie secondo il protocollo di intesa tra gli avvocati
e il Tribunale di Grosseto”.
In sede di precisazione delle conclusioni, con nota del 14.03.2025, il ricorrente ha così concluso: “1)affidare la IA minore secondo il criterio di _1
affidamento che il Tribunale riterrà più adeguato e corrispondente all'interesse della stessa, privilegiando l'affidamento congiunto ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno la responsabilità genitoriale congiuntamente per le decisioni che implicano maggior interesse per la IA e disgiuntamente per le decisioni di ordinaria amministrazione. 2) Collocare la IA
pariteticamente a settimane alternate presso entrambi i genitori. 3) Disporre il _1
regime delle visite tra i genitori: -in via ordinaria: il lunedì la madre porterà a scuola la minore, il padre prenderà all'uscita di scuola la minore a la terrà con sé fino al lunedì successivo quando la porterà a scuola nuovamente;
la madre prenderà la minore all'uscita di scuola e la terrà con sé fino al lunedì successivo quando la porterà a scuola nuovamente e così via alternandosi i genitori di settimana in settimana;
quando non c'è scuola la ragazza sarà prelevata dal padre nella casa della madre il lunedì mattina alle ore 9 e sarà ricondotta dalla madre il lunedì successivo alle ore 9; -le vacanze natalizie saranno suddivise: dalle ore
9 del 24 dicembre alle ore 9 del 30 dicembre con un genitore e dalle ore 9 del 30 dicembre alle ore 9 del 7 gennaio con l'altro genitore, secondo il criterio dell'alternanza, quest'anno la minore trascorrerà con la madre il Natale, salvo diverso accordo dei genitori;
-le vacanze pasquali saranno suddivise: il giorno di Pasqua dalle ore 9 fino alle ore 9 del giorno di
Pasquetta con un genitore e dalle ore 9 della Pasquetta fino alle ore 9 del giorno successivo quando sarà ricondotta a scuola o presso l'altro genitore, sempre secondo il criterio Per_1
dell'alternanza; quest'anno la minore trascorrerà con il padre la Pasqua, salvo diverso accordo dei genitori;
-in estate la minore trascorrerà con ciascun genitore 15 giorni consecutivi in agosto e ciascun genitore dovrà comunicare all'altro il suo periodo di vacanza entro il 31 del mese di maggio di ciascun anno;
in difetto di accordo tra i genitori, la minore trascorrerà
i primi quindici giorni di agosto di quest'anno con la madre e gli altri quindici con il padre e l'anno seguente i periodi saranno alternati;
-il giorno del compleanno di sarà Per_1
festeggiato con un genitori e l'anno successivo con l'altro alternativamente;
-il giorno del compleanno della madre la IA starà con lei e il giorno del compleanno del padre con lui dalla mattina alle ore 9 fino alla sera alle ore 21; 4)in via principale, tenuto conto dei tempi paritari di permanenza della minore preso ciascun genitore, disporre a carico di entrambi i genitori il mantenimento diretto ordinario della minore nei tempi di loro spettanza, ponendo le spese straordinarie a carico del padre nella misura dell'80% e della madre nella misura del 20%, secondo il Protocollo di Intesa tra Avvocati e Magistrati in vigore presso il
Tribunale di Grosseto;
5)in via subordinata, nella denegata ipotesi che il Tribunale non accolga la richiesta di mantenimento diretto a carico di ciascun genitore, disporre a carico del padre obbligo di contribuzione al mantenimento della IA nella misura di € 100,00 mensili, da corrispondere alla madre entro il giorno 5 di ogni mese, mediante bonifico bancario, oltre il 50% delle spese straordinarie secondo il protocollo di intesa suddetto”.
La resistente si è costituita in giudizio, rassegnando le seguenti conclusioni: “2.
Nel merito: affidare la IA minore in via esclusiva alla madre _1 [...]
, presso la quale continuerà ad abitare, prevedendo incontri con il padre alla CP_1
presenza dei Servizi Sociali con le modalità e le tempistiche ritenute di giustizia;
3. Disporre
a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento della IA con il versamento alla madre della somma pari ad €.1000,00 mensili, rivalutabili Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie”.
In sede di precisazione delle conclusioni, con nota del 11.03.2025, la resistente ha concluso come segue: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Grosseto, rigettata ogni istanza contraria: - affidare la IA minore in via esclusiva alla madre _1 [...]
, presso la quale continuerà ad abitare, prevedendo incontri con il padre alla CP_1
presenza dei Servizi Sociali con le modalità e le tempistiche ritenute di giustizia;
- disporre a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento della IA con il versamento alla madre della somma pari ad €.1000,00 mensili, rivalutabili Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie”. Ciò posto, va rilevato che dall'unione tra le parti è nata la IA Persona_2
in data 27.07.2013.
[...]
Come dedotto dal ricorrente, lo stesso risulta avere due figli, nati da un precedente matrimonio: , nato il [...], e , Persona_3 Persona_4
nato il [...].
Ciò posto, l'odierno ricorrente ha introdotto il presente giudizio, allegando di non avere mai convissuto con la resistente, che la IA ha convissuto con la madre in appartamento ottenuto in assegnazione dall'EPG, che negli ultimi mesi prima di introdurre il giudizio la resistente ha impedito ogni rapporto e comunicazione tra il padre e la IA, chiedendo, a fronte dell'inasprimento del conflitto tra i genitori, di regolare i rapporti tra i genitori e tra questi e la IA
. _1
Va osservato che la parte resistente ha chiesto l'affidamento esclusivo della minore.
Va rilevato che, all'udienza di comparizione, le parti hanno dato atto della ripresa dei rapporti tra il padre e la IA e con ordinanza del 21.12.2023 è stato disposto, in via provvisoria, un primo regime di visite tra il padre e
[...]
(corretto con ordinanza della Corte d'Appello di Firenze dell'08.03.2024 Per_1
solo in relazione all'orario di conclusione della visita paterna), confermandosi l'affidamento condiviso della stessa e la sua collocazione presso il domicilio materno.
Come è emerso dalla prima relazione depositata dai Servizi Sociali, in esecuzione dell'incarico conferito con l'ordinanza sopra richiamata, la resistente abita in abitazione concessa in godimento dall'EPG, per la quale paga 42,00 euro di canone mensile, all'esito della visita domiciliare è stata registrata una significativa conflittualità nei rapporti tra la madre e la IA, derivante dalla rigidità della prima in relazione all'uso dello smartphone ad opera della IA, nell'esigere l'esecuzione dei compiti scolastici e nel mantenimento dell'ordine e della pulizia in casa (cfr. relazione depositata il
06.07.2024).
I Servizi Sociali hanno evidenziato nella relazione in esame anche il buon rapporto che la minore ha con il padre, nonché il buon rapporto che
[...]
ha con l'ambiente domestico paterno. Per_1
In definitiva, i Servizi Sociali hanno registrato una conflittualità tra i genitori, derivante da divergenze sul piano educativo, che conduce a tensioni familiari, destinate a riverberarsi anche sulla IA.
A fronte dell'elevata conflittualità tra i genitori e del rischio che la stessa potesse riverberarsi negativamente sullo sviluppo psico-fisico della minore
, in corso di causa è stata espletata una CTU vota alla verifica delle _1
capacità genitoriali delle parti e dei rapporti tra la minore e i genitori.
Ebbene, il CTU, con valutazioni ampiamente motivate e prive di profili di manifesta irragionevolezza, rese anche tenendo conto delle osservazioni critiche dei CTP, e all'esito di appositi colloqui con le parti e la minore
[...]
, con l'istituto scolastico frequentato da quest'ultima e in cooperazione Per_1
con i Servizi Sociali, che in corso di causa hanno attivato altresì educative domiciliari per una compiuta analisi dell'approccio educativo delle parti rispetto alla IA, ha confermato la sussistenza di una elevata conflittualità tra le parti, che si è ripercossa sulla gestione di . _1
In particolare, il CTU ha evidenziato che “manifesta sintomi _1
comportamentali legati al vissuto conflittuale relazionale dei genitori. Nel parlare dei propri genitori, ci sono due descrizioni molto discordanti una molto positiva quella del padre e
l'altra molto meno della madre. La bambina manifesta una tendenza oppositiva alla norma
e all'autorità, in particolare con la madre, mentre con il padre sembra più accodiscendente e regolata anche se è sintomatico il suo bisogno di rimanere vicina alle figure genitoriali quando dorme. Sono evidenti problematiche di condotta presso l'ambiente scolastico”, che
“La bambina manifesta elementi di iperattivazione motoria e discontrollo dell'agito relativamente alla gestione della rabbia, inquadrabile in un bisogno emozionale di contenimento. Manifesta un bisogno affettivo e di accoglimento importante, tanto da ricercare attenzione e conforto in qualsiasi figura più o meno significativa. Manifesta reazioni eccessive durante le liti con la madre, per le quali entra in uno stato alterato di ansia, che si esprime in attivazioni motorie intense (pare che dia pugni e schiaffi) e di alterazione del tono della voce. La bambina, nel corso dell'ultimo periodo avrebbe assistito ai frequenti litigi da parte della madre anche con lei e a attacchi verbali tra i genitori, per i quali le restano memorie di sofferenza importanti tali da non essere ancora elaborate”; ad ogni modo, il
CTU ha registrato che “I genitori risultano sostanzialmente presenti, individualmente, per parte dei bisogni e le esigenze concrete ed affettive della bambina. Entrambe le abitazioni risultano accettabili anche se alcuni spazi devono essere riorganizzati in modo che la bambina, visto anche che si trova vicina alla fase della pubertà, possa avere un suo spazio personale, intimo, come una cameretta/studio”.
In relazione alle odierne parti, il CTU ha evidenziato che “Sono presenti in entrambi i genitori lacunose capacità riflessive e un grado di consapevolezza a tratti carente.
Tendono entrambi a dare delle versioni in disaccordo sui fatti per giustificarsi e colpevolizzare l'altro. Anche rispetto alla responsabilità entrambi non hanno mai partecipato ad una forma sana di cogenitorialità e hanno invece presentato atteggiamenti provocatori nei confronti dell'altro tali da elicitare comportamenti pregiudizievoli nei confronti della bigenitorialita”.
Con specifico riferimento al ricorrente, il CTU ha concluso nel senso che “Il quadro psicologico del Sig. si caratterizza a favore di una personalità fortemente Pt_1
narcisistica, con forme di rigidità spiccata legate a formalismi. Elevata è la mancanza di empatia associata alla messa in atto di comportamenti formali che talvolta sfociano in ricorrenti bisogni di autoelogio. Attualmente nella relazione con la bambina, probabilmente anche per la ricerca a tratti spaspodica di alcune passioni per oggettistica varia, trova in lei una sua alleata(…) Il Sig. si presenta come una persona molto espansiva a tratti Pt_1
anche ridondante e per questo poco capace di tollerare un pensiero discordante su alcuni suoi capisaldi.”; in relazione alle capacità genitoriali, il CTU ha rilevato, ad ogni modo, che “In riferimento al suo ruolo genitoriale, si evidenzia una sufficiente capacità di accogliere i bisogni concreti della IA e di provare ad instaurare un rapporto affettivo e di autentica vicinanza. Talvolta vi possono essere distorsioni nel modello di accudimento in parte eccessivamente appassionato e per questo a rischio di non poter bene monitorare, anche con un sana autorevolezza, la traiettoria educativa della bambina. L'altro genitore viene visto come di ostacolo a questo “progetto” e per questo permane un iper investimento psichico ed emotivo tale da nevrotizzare il sistema stesso di relazioni”, evidenziando peraltro che “Il rapporto con è tendenzialmente di sottomissione o comunque di ancoraggio Per_1
più passivo alle richieste di quest'ultima tale da non permettere l'emergere di possibili negoziazioni collaborative associate a schemi normativi e regolanti. Al fine prognostico si potrebbe prevedere da parte del Sig. una certa disponibità a partecipare ad una vita Pt_1
sociale più ricca anche con altri genitori vicini all'età della IA, tale da aiutare quest'ultimo nel confronto sia indiretto che diretto con altre forme di educazione talvolta più funzionali della sua per la sana crescita psico-emotiva della IA”.
Con riferimento alla resistente, il CTU ha rilevato che “La Signora ha CP_1
manifestazioni comportamentali di eccesso talvolta di sicurezza e scarsa empatia tipiche di una personalità narcisista. A tratti ha difficoltà nella gestione degli impulsi e per questo può cadere nel misticismo e/o nel pensiero affine a quello paranoideo. Tali caratteristiche possono condurla con facilità anche alla rigidità emotiva che sfocia in attacchi di ansia generalizzata”, che “Si percepisce nel costrutto relazionale con la bambina una eccessiva predominanza alla ricerca del rispetto delle regole senza avere prima accolto il bisogno di quest'ultima e per questo la tendenza a sfociare il rapporto in un certo grado di sofferenza.
Evita in maniera persistente di relazionarsi con il Sig. Ciò rende il quadro ancora Pt_1
più difficile per creare i presupposti ad un dialogo più sano e aperto per il bene della bambina”.
Circa la relazione tra i genitori, il CTU ha registrato che “Il rapporto attualmente tra le figure genitoriali è quello di distanza e negazione. A tratti si presentano dinamiche che mantengono il passaggio comunicativo privo di un reale interesse verso la minore e da parte del padre più incentrato sul cercare di dimostrare nel corso della CTU il suo saper fare determinate azioni e sullo sminuire la figura della madre. Rispetto alla Signora la CP_1
sua modalità relazionale verso la prospettiva genitoriale è molto riduttiva a pratiche quotidiane talvolta rigide e prive di un riflesso empatico e sintonico rispetto ai reali bisogni della bambina. Entrambi i genitori sono molto autocentrati e si ricusano con molta frequenza non avendo talvolta una adeguata capacità riflessiva per immaginare come tali comportamenti possono poi ledere l'immagine che si viene a formare nella psiche della loro IA . Per_1
Circa la condizione di , il CTU ha evidenziato che “La bambina vive _1
il contesto familiare in modo ambivalente, con il padre sembra accondiscendente a tratti remissiva, mentre con la madre mostra comportamenti oppositivo-provocatori”, che “Nella relazione con la madre sembra sfuggente e talvolta votata alla negazione dei suoi reali bisogni, mentre con la figura del padre che predilige tende a un processo fusionale rischioso su più ambiti legati ad una sana crescita psicofisica e affettiva. La bambina porta con sé un bagaglio di memorie sin dalla più tenera età di mancanza di un clima familiare sereno e solido avendo assistito da molti anni a varie vicende di scomposizione dei ruoli su più fronti.
Patisce probabilmente questa assenza di continuità di un vissuto mediamente sereno del clima familiare tanto da proporre lei stessa di vivere con continuità a settimane alterne prima un genitore poi l'altro pur mantenendo un contatto libero con l'altro attraverso il canale telefonico”.
Confermando la sussistenza di una elevata conflittualità tra i genitori, il CTU ha rilevato che “Mancano ad entrambi la capacità di riconoscersi e di avere fiducia nell'altro, questo restituisce ad ognuno un doversi arroccare unicamente in bisogni estremi e talvolta superficiali non eterodiretti al contenimento di un sano clima familiare. La Signora
mantiene questo vissuto di preoccupazione e timore tale da sfociare in crisi di “ansia” CP_1
con somatizzazioni associate restituendo alla IA una idea di grande vulnerabilità e debolezza. Il padre ritualizza il desiderio di vendetta, discreditando l'altra figura e innescando così anche nella IA un senso di rabbia e ribellione”, che “Mancano ad entrambi la capacità di riconoscersi e di avere fiducia nell'altro, questo restituisce ad ognuno un doversi arroccare unicamente in bisogni estremi e talvolta superficiali non eterodiretti al contenimento di un sano clima familiare. La Signora mantiene questo vissuto di CP_1
preoccupazione e timore tale da sfociare in crisi di “ansia” con somatizzazioni associate restituendo alla IA una idea di grande vulnerabilità e debolezza. Il padre ritualizza il desiderio di vendetta, discreditando l'altra figura e innescando così anche nella IA un senso di rabbia e ribellione”.
Il CTU ha inoltre confermato che il conflitto tra i genitori si è riverberato negativamente sulla condizione psicologica di , evidenziando che _1
“Questo continuo oscillare in questo vissuto pregiudica il sano sviluppo emotivo e psichico della minore in cui vige una possibile idealizzazione di un genitore con il ruolo di salvatore e carnefice/vittima. In tale vissuto relazionale la minore è come se venisse strumentalizzata, per colpire l'altro genitore e mantenere questo clima di ansia e apprensione. Entrambi i genitori manifestano carenze importanti nel modello di cure genitoriali cosi da essere carenti nel poter soddisfare adeguatamente nella traiettoria di crescita i bisogni della IA . Per_1
Alla luce delle valutazioni espresse e rinvenendo nella conflittualità tra i genitori il principale profilo problematico del nucleo familiare ed evidenziando comunque la sussistenza di una pur minima attitudine genitoriale in capo alle parti, il CTU ha ritenuto, nella consulenza principale, opportuno disporre una frequentazione paritetica della minore con i genitori, suggerendo altresì la predisposizione di specifici strumenti di sostegno alla genitorialità in capo ai genitori e percorsi di sostegno psicologico per la minore . _1
Va rilevato che il quadro familiare delineato dal CTU nella consulenza ha trovato riscontro nella relazione dei Servizi Sociali depositata il 18.09.2024, in cui è stata confermata l'esistenza di persistente conflittualità trai genitori e si è evidenziata la volontà della minore di trascorrere periodi di tempo più ampi rispetto a quelli stabiliti in via provvisoria da questo Tribunale con il padre. Nell'integrazione peritale depositata in data 07.12.2024, il CTU, dando atto dell'inesistenza di situazioni atte a escludere una pur minima capacità genitoriale delle parti, ha ritenuto coerente con l'interesse preminente della minore l'affidamento condiviso della stessa in favore dei genitori, i quali avevano dichiarato al CTU la propria disponibilità a intraprendere percorsi di sostegno alla genitorialità.
Ciò chiarito, va osservato che, nell'integrazione peritale, il CTU ha modificato le proprie indicazioni sul regime di frequentazione tra il padre e la IA, optando per la collocazione della minore per tre giorni presso il padre e tre giorni presso la madre.
Nella relazione depositata il 12.12.2024 i Servizi Sociali hanno confermato la mancata variazione della situazione familiare, connotata sempre da conflittualità trai genitori e bassa comunicazione tra gli stessi, con insorgenza di contesti atta a favorire la triangolazione della minore, con conseguenti ulteriori rischi di conflitto tra i genitori.
All'udienza del 06.02.2025, il CTU ha ancora una volta chiarito che “la minore è oggetto di una triangolazione tra i genitori, la minore oscilla tra dinamiche in cui mostra un buon grado di maturità e dinamiche in cui regredisce a livello infantile, è emerso che, dinanzi alla crisi familiare dei genitori, ha avuto contegni di rifiuto, gli stessi contegni come il battere
i pugni sulle porte o altre crisi di aggressività, eterodiretta o autodiretta, possono esprimere il forte disagio che la minore sta avendo verso la crisi familiare e a cui non riesce a sottrarsi, rileva che, per quanto a lui consta, la minore non ha mai avuto episodi di autolesionismo, rileva l'importanza del supporto psicoterapeutico per la minore per affrontare le questioni di dislessia e discalculia emerse in ambito scolastico l'importanza dell'educativa domiciliare per il miglioramento delle relazioni tra minore e genitore”; inoltre, il CTU, pur dando atto della capacità di discernimento della minore, ha concluso che “alla luce dell'attuale condizione psicologica della minore, l'audizione della stessa sui fatti di causa è di pregiudizio alla stessa”. Circa le visite, il CTU ha evidenziato che “nella CTU originaria ha indicato le settimane alternate seguendo un desiderio della minore e credendo l'aumento del numero dei giorni di frequenza potesse aiutare il miglioramento della relazione con i genitori, nondimeno il peggioramento delle relazioni tra i genitori ha suggerito un maggiore equilibrio nelle frequentazioni come da integrazione peritale”.
All'esito dell'udienza del 06.02.2025, questo collegio, alla luce del buon andamento delle visite tra la minore e il padre, e tenuto conto dei desideri espressi dalla prima, nell'ottica di favorire una maggiore tranquillità psicologica della minore e al fine di favorire, come evidenziato dal CTU, un ausilio ai genitori “ad armonizzare al meglio il loro esercizio di maggiore responsabilità” coadiuvato dalle educative domiciliari, ha modificato il regime delle visite tra il padre e come segue: _1
“- in via ordinaria: il lunedì la madre porterà a scuola la minore, il padre prenderà a scuola la minore alle ore 16,00 e la terrà con sé fino al lunedì successivo quando la porterà a scuola nuovamente;
la madre prenderà la minore all'uscita di scuola alle ore 16,00 e la terrà con sé fino al lunedì successivo quando la porterà a scuola nuovamente e così via alternandosi i genitori di settimana in settimana;
quando il lunedì non è giorno di scuola, il genitore che ha con sé la IA la porterà a casa dell'altro genitore alle ore 16,00;
- le vacanze natalizie saranno così suddivise: dalle ore 10,00 del 24 dicembre alle ore 10,00 del 31 dicembre con un genitore, dalle ore 10,00 del 31 dicembre alle ore 16,00 del 6 gennaio con l'altro, con alternanza dei periodi l'anno successivo. Quest'anno la minore trascorrerà con la madre il Natale, salvo diverso accordo tra i genitori;
- il periodo pasquale è così suddiviso: la Domenica di Pasqua dalle ore 09,00 e fino alle ore
09,00 del Lunedì dell'Angelo con un genitore, dalle ore 09,00 del Lunedì dell'Angelo fino al giorno successivo all'ingresso a scuola con l'altro genitore. L'anno successivo verrà considerata l'alternanza dei periodi. Quest'anno la minore trascorrerà la Domenica di
Pasqua con il padre, salvo diverso accordo tra i genitori. - durante il periodo estivo ciascun genitore trascorrerà con la minore 15 giorni, anche non consecutivi, in agosto. Ciascun genitore comunicherà all'altro i propri periodi di frequentazione della IA nel mese di agosto entro il 31 maggio di ogni anno e, in difetto di accordo trai genitori, la minore trascorrerà i primi quindici giorni di agosto di quest'anno con la madre e gli altri quindici con il padre e l'anno seguente i periodi saranno alternati;
- la minore trascorrerà il giorno del compleanno della madre con questa e il giorno del compleanno del padre con questo;
- il giorno del compleanno della minore sarà trascorso con uno dei genitori e il successivo anno con l'altro genitore e, successivamente, in via alternata”.
Deve osservarsi che con relazione depositata in data 21.03.2025, i Servizi
Sociali, in aggiornamento della situazione familiare, hanno confermato la mancata variazione dei rapporti tra le parti e tra questi e la IA, ma hanno evidenziato come il nuovo regime di frequentazione sopra richiamato, ha condotto a un maggiore grado di benessere di . _1
Inoltre, come si desume dalla relazione dell'educatrice, allegata a quella dei
Servizi Sociali, si è registrato un leggero miglioramento nei rapporti tra la madre e la IA, ma persiste la conflittualità trai genitori e la scarsa cooperazione educativa tra gli stessi.
Ciò chiarito, il collegio ritiene potersi condividere l'indicazione del CTU circa l'affermazione del regime di affidamento condiviso di Persona_2
in favore di entrambi i genitori.
[...]
Va rilevato che l'affidamento dei figli è, di regola, condiviso, salvo che non ricorrano elementi idonei a giustificare una diversa soluzione.
Infatti, in deroga alla suddetta regola generale, l'art. 337 quater c.c. prevede che il giudice può disporre l'affidamento dei figli ad uno solo dei genitori qualora ritenga con provvedimento motivato che l'affidamento all'altro sia contrario all'interesse del minore. In particolare, la giurisprudenza ha precisato che “L'affidamento esclusivo del minore ad uno dei genitori si sottrae a censure ove - nell'accertata inidoneità dell'altro genitore - rispecchi il principio di privilegiare, nell'attribuzione della responsabilità genitoriale, quel genitore che appaia il più idoneo a ridurre al massimo i danni derivanti dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare la migliore evoluzione possibile della personalità della prole, con riferimento a quel contesto di vita che risulti più adeguato a soddisfare le sue esigenze materiali, morali e psicologiche” (Cass. Civ. n. 18828/2023).
Dunque, il criterio fondamentale cui deve attenersi il giudice del divorzio, ai fini dell'affido esclusivo del figlio, è costituito dall'esclusivo interesse morale a materiale della prole, il quale, imponendo di privilegiare la soluzione che appaia più idonea a ridurre al massimo i danni derivanti dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il migliore sviluppo della personalità del minore, richiede un giudizio prognostico circa la capacità del singolo genitore di crescere ed educare il figlio, da esprimersi sulla base di elementi concreti attinenti alle modalità con cui ciascuno in passato ha svolto il proprio ruolo, con particolare riguardo alla capacità di relazione affettiva, nonché mediante l'apprezzamento della personalità del genitore (cfr. Cass. civ. n. 14728/2016).
Si è, altresì, precisato che l'eventuale pronuncia di affidamento esclusivo dovrà essere sorretta da una motivazione non solo in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa ovvero manifesta carenza dell'altro genitore (cfr. Cass. Civ. n. 26796/2023: “In tema di affidamento dei figli, alla regola dell'affidamento condiviso può derogarsi solo ove la sua applicazione risulti pregiudizievole per l'interesse del minore, con la duplice conseguenza che
l'eventuale pronuncia di affidamento esclusivo dovrà essere sorretta da una motivazione non solo in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa, ovvero manifesta carenza dell'altro genitore”; Cass. Civ. n. 23333/2023;
Cass. Civ. n. 1645/2022; Cass. Civ. n. 24841/2010; Cass. civ. n. 16593/2008). La conflittualità tra i genitori non costituisce elemento che consenta automaticamente di disporre l'affidamento esclusivo del minore, occorrendo che la conflittualità si traduca in una situazione di grave pregiudizio per lo stesso (cfr. Cass. Civ. n. 12474/2024; Cass. Civ. n. 27/2017; Cass. Civ. n.
5108/2012; Cass. Civ. n. 21591/2012; Cass. Civ. n. 1777/2012).
Ebbene, nel caso di specie, in corso di causa è certamente emersa una situazione di persistente conflittualità tra le odierne parti, connotata da condotte di queste volte a strumentalizzare la IA a scapito dell'altro, così alimentando una situazione di tensione familiare che si ripercuote negativamente sul benessere di . _1
In tale quadro si collocano le vicende allegate dalle parti e volte ad affermare l'inidoneità genitoriale dell'altro.
Invero, non risulta che gli episodi di maltrattamenti, oggetto della querela presentata il 05.09.2023 da parte resistente contro il ricorrente, hanno condotto a processi penali a carico del ricorrente (cfr. all.ti 16 e 19 fasc. ricorrente).
Invero, risulta che il P.M. presso il Tribunale di Grosseto con atto del
27.11.2023 ha chiesto l'archiviazione per i fatti denunciati dalla resistente, evidenziando come le condotte reciprocamente addebitate dalle parti l'una contro l'altra si inseriscano in un quadro di generale conflittualità tra i genitori, senza sfociare nei fatti di reato lamentati dalle parti.
Anche il ricorrente risulta avere proposto il 20.09.2023 una denuncia penale ai danni della resistente, evidenziando condotte di maltrattamenti della madre ai danni della IA (cfr. all. 7 fasc. ricorrente).
Risulta che la Procura della Repubblica presso questo Tribunale, sempre con il richiamato atto del 27.11.2023, ha chiesto l'archiviazione del procedimento penale a carico della resistente per maltrattamenti ai danni della IA, abbandono di minore, calunnia e diffamazione, scaturente da denuncia del ricorrente, per le medesime ragioni sopra richiamate.
Analogamente, gli episodi del 13.12.2024 e del 24.12.2024, rappresentati da parte ricorrente nella memoria del 20.01.2025, costituiscono conferma del quadro conflittuale e difettoso di comunicazione tra le odierne parti, già rappresentato compiutamente dal CTU e dai Servizi Sociali nelle rispettive comunicazioni.
Inoltre, deve rilevarsi che gli ulteriori episodi richiamati da parte ricorrente nella suddetta memoria e afferenti a fatti accaduti prima del presente giudizio e prima dell'espletamento della CTU o in corso di CTU non appaiono assumere rilievo dirimente, attesa l'approfondita analisi del nucleo familiare offerta dal CTU che ha tenuto conto del pregresso di vita delle parti e delle vicende conflittuali che hanno connotato il rapporto tra le stesse, anche in corso di causa.
Analogamente, l'episodio segnalato dal ricorrente della divergente informazione resa dalla resistente al CTU sulla IA avuta in Romania è stato valutato dal consulente nell'ambito delle proprie valutazioni tecniche.
Parimenti, la deduzione di parte ricorrente in ordine a quanto avrebbe attestato al Pronto Soccorso la resistente in relazione all'incontro avvenuto con il ricorrente il 25.05.2024, quando era in compagnia della IA, evidenziando il ricorrente che la stessa al CTU avrebbe riferito che _1
il ricorrente non ha proferito alcuna minaccia o altra frase sgradevole alla resistente, va osservato che nel verbale di P.S. la ricostruzione offerta dal ricorrente si fonda essenzialmente sulle dichiarazioni della minore, già coinvolta nella conflittualità dei genitori, e conferma in ogni caso la incessante litigiosità tra le parti, che il CTU ha rappresentato compiutamente nella consulenza in atti. Inoltre, anche gli audio e il video depositati da parte resistente in data
23.02.2025, i quali risultano peraltro decontestualizzati, non fanno altro che confermare il quadro familiare delineato dal CTU in modo puntuale e approfondito e caratterizzato da un rapporto oppositivo tra e la _1
madre, nell'ambito di un quadro familiare caratterizzato dalla conflittualità tra le parti.
In definitiva, deve ritenersi che la presenza in entrambe le parti di carenze sul piano educativo evidenziate dl CTU e, ciò nonostante, la sussistenza di una pur minima capacità genitoriale in capo alle stesse, nonché la sussistenza di una conflittualità che comunque non ha raggiunto punte estreme tali da giustificare la rottura del rapporto di bigenitorialità tra e i genitori, _1
rapporto che comunque costituisce un valore essenziale nella crescita della ragazza, deve concludersi che possa disporsi l'affidamento condiviso della minore in favore di entrambi i genitori, come suggerito dallo stesso CTU, con conseguente rigetto, sul punto, della richiesta di affidamento esclusivo formulata da parte resistente.
In ordine al regime delle visite, il collegio ritiene potersi confermare quello statuito da ultimo con ordinanza del 10.02.2025 sopra richiamato, che valorizza la parità di frequentazione tra i genitori e la IA.
Va osservato, infatti, che “Il regime legale dell'affidamento condiviso, tutto orientato alla tutela dell'interesse morale e materiale della prole, deve tendenzialmente comportare, in mancanza di gravi ragioni ostative, una frequentazione dei genitori paritaria con il figlio, tuttavia nell'interesse di quest'ultimo il giudice può individuare un assetto che si discosti da questo principio tendenziale, al fine di assicurare al minore la situazione più confacente al suo benessere e alla sua crescita armoniosa e serena” (Cass. Civ. n. 19323/2023; Cass.
Civ. n. 4790/2022).
Tale soluzione appare coerente con l'esigenza fondamentale che, nella regolazione dei rapporti tra il figlio e i genitori, sia garantito al primo, nella maggiore ampiezza possibile, il “diritto una significativa e piena relazione con entrambi i genitori e del diritto di questi ultimi a una piena realizzazione della loro relazione con i figli e all'esplicazione del loro ruolo educativo” (Cass. Civ. n.
3652/2020).
Alla luce dei principi richiamati, deve ritenersi che il regime di frequentazione sancito con l'ordinanza del 10.02.2025 garantisca adeguatamente la frequentazione paritetica tra i genitori e la IA , in coerenza con _1
l'affidamento condiviso sancito in precedenza e il diritto della ragazza alla piena relazione con entrambi i genitori.
Inoltre, come evidenziato in precedenza, tale soluzione ha comportato altresì un maggiore benessere per la ragazza nell'ambito dei rapporti familiari, sicché allo stato non emergono elementi che depongano in senso contrario a tale soluzione.
Circa la collocazione della minore, va osservato che, sebbene sia stabilito un regime di visite paritetico tra i genitori, deve comunque individuarsi il domicilio dove collocare la minore, affinché la stessa possa avere in ogni caso una residenza anagrafica, ad ogni effetto di legge.
Del resto, la regola dell'affidamento condiviso non esclude che il minore sia collocato presso uno dei genitori e che sia stabilito uno specifico regime di visita con l'altro genitore (cfr. Cass. Civ. n. 22219/2018).
Al riguardo, deve ritenersi che debba privilegiarsi la collocazione della minore presso il domicilio materno, avendo la ragazza sempre vissuto insieme alla madre presso il domicilio di questa.
La parte ricorrente chiede regolarsi il mantenimento della IA, tenuto conto della frequentazione paritetica, nel senso del mantenimento diretto ordinario e dividendo le spese straordinarie di mantenimento per la quota dell'80% a carico del ricorrente e per la quota del 20% a carico della resistente. Quest'ultima chiede porsi a carico del ricorrente un assegno mensile di mantenimento pari a 1.000,00 euro oltre al 50% delle spese straordinarie.
Va premesso che con ordinanza del 27.12.2023, in via provvisoria, è stato posto a carico del ricorrente un assegno di mantenimento pari a 350,00 euro mensili, oltre alla metà delle spese straordinarie di mantenimento.
Sul punto, deve osservarsi che, salvo accordi diversi liberamente sottoscritti dalle parti, ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito, stabilendo il Giudice, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare considerando: le attuali esigenze del figlio, il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori, i tempi di permanenza presso ciascun genitore, le risorse economiche di entrambi i genitori, la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore (art. 337-ter, comma 4 c.c.).
Pertanto, nel quantificare l'ammontare del contributo dovuto dal genitore non collocatario per il mantenimento del figlio minore, deve osservarsi il principio di proporzionalità, che richiede una valutazione comparata dei redditi di entrambi i genitori, oltre alla considerazione delle esigenze attuali del figlio e del tenore di vita da lui goduto (cfr. Cass. Civ. n. 14760/2024: “Al fine di ammontare il contributo dovuto dal genitore per il mantenimento dei figli, minori o maggiorenni e economicamente non autosufficienti, occorre procedere ad una valutazione comparata dei redditi dei redditi dei genitori, oltre che valutare le esigenze del figlio e il tenore di vita goduto”; Cass. Civ. n. 34383/2023; Cass. Civ. n. 23571/2023).
Si è precisato, altresì, che non solo le condizioni esistenti durante l'unione debbano fungere da parametro di riferimento, ma anche gli eventuali miglioramenti della situazione economica di uno o di entrambi i genitori
(Cass. Civ. n. 785/2012), così come gli eventuali peggioramenti, purché non
“strumentali” (Cass. civ. n. 20064/2011). In ordine ai criteri di determinazione della misura nella quale il mantenimento dei figli debba gravare su ciascun genitore, la giurisprudenza ha sottolineato come, tra di essi, sia ancora centrale la capacità di lavoro (Cass. civ. n.
11772/2010); si evidenzia, altresì, la necessità di tenere conto, nella determinazione del contributo, di quanto valga l'assegnazione della casa familiare (Cass. civ. n. 9079/2011).
La giurisprudenza ha correttamente precisato che “L'affidamento condiviso dei figli minori, in quanto fondato sull'interesse esclusivo di questi ultimi, non elimina l'obbligo patrimoniale di uno dei genitori di contribuire alle esigenze di vita dei primi mediante la corresponsione di un assegno di mantenimento, ma non implica, come sua conseguenza
"automatica", che ciascuno dei due genitori debba provvedere paritariamente, in modo diretto ed autonomo, alle predette esigenze” (Cass. Civ. n. 36178/2023).
Ciò posto, l'odierno ricorrente risulta avere percepito nel 2021 un reddito complessivo pari a 24.193,00 euro, nel 2022 un reddito complessivo pari a
37.304,00 euro e nel 2023 un reddito complessivo pari 39.569,00 euro (cfr. dichiarazioni dei redditi in atti).
Nel ricorso il ricorrente ha allegato di essere titolare di impresa individuale, producendo la relativa visura camerale a dimostrazione dell'allegazione e, nondimeno, va osservato che nella comparsa conclusionale il ricorrente ha dato atto di avere cessato in data 09.12.2024 l'impresa individuale, come da visura camerale allegata alla comparsa, e di svolgere attività di collaborazione nell'impresa del figlio Persona_4
È pacifico che il ricorrente sia proprietario della casa presso cui risiede.
La resistente non risulta avere attualmente un'occupazione lavorativa, come confermato dalla stessa negli scritti conclusivi.
Va rilevato che nei modelli ISEE depositati dalla resistente risulta un reddito del nucleo familiare della resistente pari a 7.086,00 euro (ISEE 2023), pari a
6.032,00 euro (ISEE 2024) e 6.713,00 euro (ISEE 2025). Risulta vivere presso un'abitazione dell'edilizia popolare.
Ciò posto, il collegio ritiene che non possa accogliersi la richiesta di parte ricorrente in favore di un mantenimento diretto della minore da parte dei genitori.
Benché con il presente provvedimento sia disposta una frequentazione paritetica della minore con i genitori, la sperequazione dei redditi tra i genitori giustifica l'imposizione a carico del ricorrente di un importo mensile a titolo di mantenimento della IA, al fine di garantire un apporto equilibrato di ciascun genitore al mantenimento in proporzione ai rispettivi redditi.
Pertanto, alla luce della condizione reddituale delle parti e della forte sperequazione dei redditi delle stesse, tenuto conto delle esigenze di vita ordinarie di una ragazza dell'età di , si ritiene ragionevole porre a _1
carico del ricorrente un assegno mensile di mantenimento della IA pari a
200,00 euro, oltre rivalutazione annuale secondo l'indice ISTAT come per legge, da versarsi alla madre entro il giorno cinque di ogni mese presso il domicilio della stessa, con decorrenza dalla data di pubblicazione del presente provvedimento, stanti i provvedimenti provvisori attualmente vigenti.
In ragione della sperequazione elevata dei redditi delle parti, le spese straordinarie di mantenimento devono porsi a carico del ricorrente, nella misura del 70%, e della resistente, per la misura del 30%, non costituendo lo stato di inoccupazione di quest'ultimo un motivo di esenzione dal mantenimento della minore.
A questo punto, avendo la parte ricorrente insistito sulle richieste istruttorie articolate con la memoria depositata il 20.01.2025, il collegio, alla luce delle considerazioni svolte, ritiene di dover confermare le determinazioni istruttorie assunte con ordinanza del 10.02.2025, per le specifiche ragioni ivi dedotte, anche stante l'assoluta completezza delle indagini peritali espletate e dell'ampiezza del quadro della vita familiare delle parti offerto dal CTU. Circa l'audizione della minore deve ritenersi parimenti da _1
confermare la decisione assunta in corso di causa di non procedere all'audizione della stessa, che peraltro non risulta ancora avere compiuto i dodici anni di età, tenuto conto che la conflittualità trai genitori e la tendenza di questi a strumentalizzare la minore nell'ambito del conflitto familiare ha prodotto un'incidenza negativa sul benessere della ragazza, sicché disporre l'audizione della stessa in corso di causa potrebbe produrre, stante la giovanissima età della stessa, un grave pregiudizio alla salute psicofisica della minore, come attestato anche dallo stesso CTU all'udienza del 06.02.2025.
Pertanto, anche su tale punto si confermano le determinazioni assunte in corso di causa.
Infine, deve rilevarsi che la parte ricorrente, con il ricorso, ha proposto istanza ai sensi dell'art. 473bis.15 c.p.c. per l'ottenimento di plurimi provvedimenti provvisori, in particolare l'autorizzazione a un trattamento ortodontistico in favore della minore.
Con decreto di fissazione dell'udienza è stata respinta l'istanza di emissione di provvedimenti inaudita altera parte.
Va osservato che in sede di precisazione delle conclusioni la ricorrente non ha reiterato la suddetta richiesta.
Solo con la comparsa conclusionale, la ricorrente ha chiesto autorizzarsi il suddetto intervento.
Il collegio ritiene che la richiesta di parte ricorrente appaia lesiva del contraddittorio con la controparte, essendo stata formulata con la comparsa conclusionale che non è atto preposto all'introduzione di nuove domande, e irrituale, posto che eventuali problemi connessi all'esercizio della responsabilità genitoriale vanno posti al Tribunale con ricorso ai sensi dell'art. 473bis.38 c.p.c., secondo i criteri di competenza ivi previsti, ricorso che la parte ricorrente non risulta avere proposto in questo giudizio. Pertanto, la richiesta operata da parte ricorrente in comparsa conclusionale appare inammissibile.
La natura della controversia, promossa nel superiore interesse della prole, giustifica la compensazione delle spese processuali.
Le spese di CTU, come liquidate in separato decreto, sono da porsi a carico di ciascuna parte in quote eguali, sicché sono poste a carico del ricorrente per la quota del 50% e a carico dell'Erario per il restante 50%, stante l'ammissione della resistente al patrocinio a spese dello Stato, come disposto nel richiamato decreto.
P.Q.M.
il Tribunale di Grosseto, definitivamente pronunciando, sulla causa civile iscritta a R.G. n. 1802/2023 e vertente tra le parti di cui in epigrafe, disattesa ogni contraria istanza e deduzione, così provvede:
1) dispone l'affidamento condiviso della minore in Persona_2
favore di entrambi i genitori con collocazione della minore presso il domicilio materno;
2) regola i rapporti tra il padre e la IA secondo le Persona_2
prescrizioni dell'ordinanza del 10.02.2025;
3) pone a carico del ricorrente un assegno di mantenimento per la IA
[...]
pari a 200,00 euro mensili, oltre rivalutazione monetaria Persona_2
secondo indice ISTAT come per legge, e dispone che l'importo sia versato alla resistente entro il giorno cinque di ogni mese presso il domicilio della stessa;
4) le spese straordinarie sono regolate secondo il Protocollo vigente presso questo Tribunale e sono poste a carico del ricorrente per l'importo del 70% e della resistente per l'importo del 30%;
5) regola le spese di CTU secondo quanto stabilito nel separato decreto di liquidazione;
6) compensa le spese processuali. Grosseto, camera di consiglio del 15.05.2025
IL PRESIDENTE IL GIUDICE EST.
Dott.ssa Claudia Frosini Dott. Valerio Medaglia