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Sentenza 8 gennaio 2025
Sentenza 8 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Crotone, sentenza 08/01/2025, n. 10 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Crotone |
| Numero : | 10 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CROTONE
Sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa
Alessandra Angiuli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 669/2022 r.g., vertente
tra
nato a [...] il [...], cod. fisc. Parte_1
, in proprio ed in qualità di procuratore speciale di C.F._1 Pt_2
nata a [...] il [...], cod. fisc. , elettivamente
[...] C.F._2
domiciliato in Crotone, al Corso Mazzini, n. 76, Pal. Riganello, presso lo studio dell'avv. Roberto Elia (cod. fisc. – pec: C.F._3 [...]
, il quale lo rappresenta e difende, giusta Email_1
procura posta in calce all'atto di citazione introduttivo del presente giudizio;
- attore -
e
, cod. fisc. elettivamente domiciliata in Cro- CP_1 C.F._4
tone, alla via Firenze, n. 52, presso lo studio dell'avv. Vincenzo Cizza (cod. fisc.
– pec: C.F._5 [...]
, che la rappresenta e difende per manda- Email_2
to in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
1 - convenuta –
Oggetto: restituzione somme.
CONCLUSIONI
All'udienza del 18.9.2024, sulle conclusioni dei procuratore delle parti costi- tuite, di cui al relativo verbale, la causa è stata trattenuta in decisione con i ter- mini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI
I.- Per quanto strettamente rileva ai fini della decisione, giusto il disposto degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., le posizioni delle parti e l'iter del pro- cesso possono riassumersi come segue.
I.1.- Con atto di citazione, ritualmente notificato, Parte_3
in proprio e nella qualità di procuratore speciale della moglie
[...] Parte_4
[...
, conveniva in giudizio, davanti all'intestato Tribunale, Controparte_2
nendo: che non aveva rimborsato a lui ed alla moglie la somma di CP_1
€ 37.514,32 derivanti da un contratto di mutuo dagli stessi contratto per antici- pare la quota dovuta dalla per la ristrutturazione del palazzo in CP_1 Pt_2
Torre Melissa;
che la convenuta si era riconosciuta debitrice della somma di €
63.395,395 con scrittura privata sottoscritta in data 18.1.2007, e si era impegnata a rimborsare la somma di € 60.000,00 in favore del genero e di sua figlia, odierni attori. Chiedeva, pertanto, la condanna di al pagamento in favore CP_1 dell'esponente e della moglie , della somma di € 37.514,32 a titolo di Parte_2
rimborso degli interessi e spese accessorie del contratto di mutuo.
I.2.- Si costituiva con propria comparsa, deducendo: che CP_1 disconosceva la scrittura privata del 18.1.2007, contestandone l'autenticità e ne- gando di essere l'autrice delle dichiarazioni risultanti dal documento, in quanto ella, analfabeta, era appena in grado di scrivere il suo nome e cognome ma non
2 aveva mai prestato il consenso al contenuto dell'atto; che nel 2000 il , che Pt_1
aveva interesse alla ristrutturazione del palazzo di famiglia della moglie Pt_2
si era offerto di anticipare le spese per la ristrutturazione per conto della
[...]
e aveva riferito alla che i soldi anticipati sarebbero potuti esse- CP_1 CP_1
re restituiti negli anni;
che a fine 2006 la aveva rimborsato la somma di CP_1
€ 20.600,00 e nel tempo la era arrivata a restituire la somma complessi- CP_1
va di € 84.600,00 come da documentazione allegata;
che il mutuo acceso dagli attori non era per nulla collegato al prestito ricevuto e l'entità delle somme pre- state non era mai stata resa nota dall'attore . Chiedeva, pertanto, il riget- Pt_1
to della domanda attorea.
I.3.- Assegnati i termini ex art. 183 c.p.c., l'attore integrava le conclusioni, chiedendo altresì la condanna della convenuta al pagamento, in favore degli at- tori, per la medesima causale, dell'ulteriore importo di € 612,77 per i ratei di in- teresse relativi al periodo marzo-dicembre 2022, nonché di € 2.466,03 per i ratei di interesse maturati e maturandi dal 01-01-2023 al 28-02-2027, oltre rivaluta- zione monetaria e interessi moratori dal dovuto al saldo. Formulava istanza di verificazione della scrittura privata del 2007 e disconosceva l'autenticità e l'autografia di tre ricevute di pagamento esibite da controparte (la n. 1, 2 e 3). Le parti formulavano inoltre le istanze di prova.
I.4.- Con ordinanza depositata il 12.7.2023 il giudice precedentemente ti- tolare del fascicolo riteneva la c.t.u. richiesta da parte attrice esplorativa, in quanto aveva eccepito il riempimento abusivo della scrittura pri- CP_1
vata del 2007 contra pacta ma non disconosciuto la sottoscrizione ivi apposta, rigettava le prove orali formulate dalle parti e rinviava la causa per la precisa- zione delle conclusioni.
I.5.- Mutato il giudice titolare del procedimento, la causa è stata trattenu- ta in decisione con i termini ex art. 190 c.p.c. all'udienza del 18.9.2024.
* * *
II.- La domanda è parzialmente fondata e deve essere accolta per quanto di ragione.
3 Dal punto di vista della ricostruzione giuridica della fattispecie, deve ri- levarsi che la giurisprudenza, con un principio di diritto consolidato, ha preci- sato che l'attore che chiede la restituzione di una somma di denaro, affermando di averla in precedenza corrisposta, è tenuto a provare ai sensi dell'art. 2697 c.c., oltre l'avvenuta consegna del denaro, anche che questa è stata effettuata per un titolo che comporti l'obbligo di restituzione, nel caso in cui non vi sia ricono- scimento del convenuto (Cass., n. 9541/2010; Cass., n. 20740/2009; Cass.,
2974/2005).
Ebbene, la vicenda fattuale alla base del presente giudizio può essere ri- costruita nel seguente modo, sulla scorta della documentazione esibita dalle parti e delle rispettive prospettazioni.
L'attore, per sé e per la moglie , sostiene di aver prestato alla Parte_2
convenuta delle somme di denaro per la ristrutturazione di un CP_1
immobile, e chiede che la convenuta sia condannata alla restituzione della somma di € 37.514,32 oltre importi successivi fino ad estinzione del mutuo, che nella memoria n. 1 ex art. 183 c.p.c. quantifica in € 612,77 per i ratei di interesse relativi al periodo marzo-dicembre 2022, nonché di € 2.466,03 per i ratei di inte- resse maturati e maturandi dal 01-01-2023 al 28-02-2027, oltre rivalutazione mo- netaria e interessi moratori dal dovuto al saldo, quindi in totale € 40.593,12, sul- la base di una scrittura privata del 18.1.2007, che esibisce.
Nella scrittura privata, scritta a macchina e sottoscritta da CP_1
di proprio pugno, si legge: “la sottoscritta ved. , residente in CP_1 Pt_2
Torre Melissa in via Stazione, debitrice della somma di € 63.395 (sessantatremi- latrecentonovantacinque) nei confronti del genero , per le spe- Parte_1
se di ristrutturazione della casa di Torre Melissa dal medesimo pagate. Con la presente scrittura privata, valevole a tutti gli effetti di legge, si impegna a rim- borsare, al più presto possibile, al genero la somma del mu- Parte_1
tuo che verrà da lui acceso presso il Banco di Napoli di Crotone per la somma di
€ 60.000 comprensivo degli interessi e spese pagate alla banca. La presente scrit-
4 tura privata viene letta e sottoscritta. Torre Melissa 18/01/2007”.
Dal canto suo, , ammettendo che vi fu un accordo tra le CP_1
parti secondo il quale il avrebbe ristrutturato a sue spese il palazzo Poli- Pt_1
to in Torre Melissa ed ella avrebbe, senza fretta, restituito le somme negli anni, ha anche sostenuto di aver corrisposto in favore del la somma comples- Pt_1
siva di € 84.600,00, dichiarando di non sapere neppure a quale somma ammon- tasse in effetti il debito, ed ha sostenuto che aveva meramente sottoscritto la scrittura privata del 18.1.2007 ma che non aveva mai saputo come tale scrittura fosse stata riempita, e che essendo analfabeta, non era neppure in grado di comprendere quanto ivi scritto.
Parte attrice ha inoltre depositato altra scrittura privata del 21.11.2002, sempre sottoscritta dalla di suo pugno e scritta a macchina, dalla quale CP_1
risulterebbe che la stessa già in quella data si era impegnata a restituire al Pt_5
[..
la somma di € 63.355,53 entro il mese di novembre 2006 per le spese di ri- strutturazione di palazzo in Torre Melissa. Tuttavia, tale documentazio- Pt_2
ne, depositata solo con la memoria n. 3 di cui all'art. 183 c.p.c. (nella formula- zione antecedente alla c.d. riforma Cartabia), è inammissibile e non può essere utilizzata nel presente giudizio in quanto nota a parte attrice già prima dell'instaurazione del giudizio ma non depositata nei termini di legge.
La convenuta si è quindi limitata a sostenere che il foglio di cui CP_1
alla scrittura privata era stato da lei in effetti sottoscritto ma che il testo su ripor- tato era stato aggiunto successivamente sul foglio sottoscritto in bianco, e non corrispondeva alla sua volontà.
Sul punto, a fronte dell'istanza di verificazione formulata da parte attri- ce, correttamente il giudice precedente titolare del fascicolo non ha disposto la c.t.u. in quanto parte convenuta non ha disconosciuto la firma ma ha dichiarato che il foglio era stato riempito contro la sua volontà.
Sul punto, deve rilevarsi che “il disconoscimento non costituisce mezzo processuale idoneo a dimostrare l'abusivo riempimento del foglio in bianco, sia
5 che si tratti di riempimento absque pactis, sia che si tratti di riempimento contra pacta, dovendo, invece, essere proposta la querela di falso, se si sostenga che nessun accordo per il riempimento sia stato raggiunto dalle parti, e dovendo invece essere fornita la prova di un accordo dal contenuto diverso da quello del foglio sottoscritto, se si sostenga che l'accordo raggiunto fosse, appunto, diverso
(Cass. 16.12.2010 n 25445); pertanto, nella specie, considerato che parte conve- nuta non ha fornito alcun elemento probatorio a sostegno del suo assunto, ne deriva che il dato di partenza dev'essere quello di cui alla scrittura privata del
18.1.2007, con la quale la , dato atto del debito con il , si impe- CP_1 Pt_1
gnava a rimborsare il mutuo che lo stesso avrebbe acceso.
Nella memoria istruttoria n. 2 ex art. 183 c.p.c., infatti, la aveva CP_1
formulato mezzi di prova inidonei a dimostrare i propri assunti, che sono stati correttamente rigettati dal giudice precedente titolare della controversia, in quanto era stata chiesta la prova orale per circostanze da dimostrare per docu- menti o generiche.
Tuttavia, parte convenuta allega e dimostra (in parte) di aver provveduto a pagamenti nel corso degli anni.
Devono essere pertanto esaminati i pagamenti parziali, nei limiti di quanto può risultare provato.
La convenuta deposita tre ricevute di pagamento di € 2.600,00
(15.12.2002), di € 6.000,00 (10.1.2002) e di € 3.000,00 (22.11.2004) che tuttavia non possono essere considerate conteggiabili, in quanto l'attore ha tempestivamente disconosciuto le firme ivi apposte e non è stata formulata istanza di verificazio- ne da controparte.
La convenuta deposita inoltre altre ricevute: di €3.000,00 in data
22.11.2004, con versamento di denaro contante;
di €2.500,00 in data 31.03.2006, con versamento di denaro contante;
di €4.000,00 in data 10.12.2006, con versa- mento di denaro contante;
di €3.000,00 in data 02.01.2008, con versamento di denaro contante;
di €2.500,00 in data 30.11.2008, con versamento di denaro con-
6 tante;
di €4.000,00 in data 09.03.2009, con versamento di denaro contante. Tali somme, considerato che sulla ricevuta è apposta la sottoscrizione dell'attore, che egli non ha disconosciuto, devono considerarsi in effetti pagate.
Dal debito originario deve detrarsi la somma di € 19.000,00, in effetti cor- risposta in più tranches di pagamento dalla al . CP_1 Pt_1
L'attrice deposita, inoltre, un assegno di € 30.000,00 intestato a
[...]
, del 28.2.2019, ed una matrice di un assegno di € 6.000,00 del Parte_1
27.11.2018, intestato a . Parte_1
In totale, pertanto, deve ritenersi dimostrato il pagamento della somma totale di € 55.000,00 a fronte di quella maggiore indicata dalla convenuta – in quanto la stessa non ha fornito prova di tutti i pagamenti asseritamente com- piuti.
Dal debito totale di € 63.355,53 del quale la si era dichiarata debi- CP_1
trice dev'essere pertanto sottratta la somma di € 55.000,00, con la conseguenza che la domanda dell'attore potrà essere accolta per la minor somma della quale
è rimasto accertato il debito residuo.
In definitiva, la domanda del , in proprio ed in qualità di procura- Pt_1
tore di , può essere accolta parzialmente, per la minor somma di € Parte_2
8.355,53, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data della scrittura pri- vata del 18.1.2007 alla data odierna.
III.- Le spese processuali seguono la soccombenza parziale.
In ragione dell'accoglimento parziale della domanda, la convenuta deve essere, pertanto, condannata al pagamento delle spese processuali in favore dell'attore nella misura del 50%, mentre il restante 50% delle spese di lite dev'essere compensato.
Alla liquidazione del compenso deve provvedersi secondo i parametri fissati dal d.m. 10/3/2014 n. 55 (artt.
4-5 e tab. A allegata), come aggiornato dal
D.M. n. 147/2022. Il calcolo sarà effettuato secondo le voci di compenso spettan- ti e i relativi importi, liquidati tenendo conto del valore della causa, della natura
7 della causa e della difficoltà delle questioni trattate, con applicazione dei valori medi di tariffa, ridotti del 50% tenuto conto della semplicità delle questioni giu- ridiche controverse.
P.Q.M.
il Tribunale di Crotone, sezione civile, in composizione monocratica, definiti- vamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_6
[...
nato a [...] il [...], cod. fisc. , in proprio ed C.F._1
in qualità di procuratore speciale di , nata a [...] il [...], Parte_2
cod. fisc. contro cod. fisc. C.F._2 CP_1 [...]
con atto di citazione ritualmente notificato (R.G. n. 669/2022) co- C.F._6
sì provvede:
1) Accoglie parzialmente la domanda attorea e, accertato che CP_1
è debitrice di di somme a titolo di restitu- Parte_1
zione di un prestito, condanna alla restituzione della CP_1
somma complessiva di € 8.355,53, oltre rivalutazione e interessi come per legge dal 18.1.2007 e fino all'effettivo pagamento;
2) Compensa le spese di lite per il 50% e condanna al paga- CP_1
mento in favore di delle spese del presente giudizio, Parte_1
che liquida in € 279,61 per esborsi ed € 1.270,00 per compensi professio- nali (già operata la riduzione) oltre compenso forfettario del 15%, I.V.A. e
C.P.A. come per legge, da corrispondersi direttamente in favore dell'avv.
Roberto Elia, dichiaratosi anticipatario.
Così deciso in Crotone, l'8 gennaio 2025.
Il Giudice
dott.ssa Alessandra Angiuli
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