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Sentenza 28 gennaio 2025
Sentenza 28 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 28/01/2025, n. 130 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 130 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 658/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Domenico Stilo
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 658/2024 promossa da:
, nata ad [...] il 1° maggio 1938 (C.F. Parte_1
), rappresentato e difeso dall'avv. MIRABELLA ELIANA, presso il C.F._1
cui studio, in Augusto, via Barone Zuppello n. 51, è elettivamente domiciliato, giusta procura in atti.
Opponente
contro pagina 1 di 3 , nato ad [...] il [...] (C.F. ), CP_1 C.F._2
rappresentato e difeso dall'avv. CACOPARDO ANTONELLA, presso il cui studio in
Augusta, via C. Colombo n. 48, giusta procura in atti.
Opposto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, proponeva opposizione Parte_1
avverso il decreto ingiuntivo n. 71/2024 concesso dal Tribunale di Siracusa il 3 gennaio
2024, con cui le era ingiunto alla sig.ra di pagare, in favore del sig. Parte_1
, la somma di euro 13.330,00, oltre interessi e spese, pari ad euro 145,50. CP_1
A sostegno dell'opposizione eccepiva la carenza della legittimazione passiva della sig.ra in quanto estranea al rapporto obbligatorio da cui era sorto il credito preteso;
in Parte_1
ogni caso, eccepiva l'insussistenza della pretesa creditoria.
Si costituiva la sig.ra deducendo l'infondatezza dell'opposizione e chiedendone il CP_1
rigetto.
Nel corso del giudizio, in data 12 novembre 2024 l'opponente depositava telematicamente istanza di estinzione della procedura allegando l'avvenuta transazione della lite.
L'accordo delle parti e la richiesta dell'opponente rendono manifesta la cessazione della materia del contendere determinando la pronuncia di improcedibilità dell'azione per carenza di interesse alla decisione.
Difatti, nella transazione raggiunta si conviene l'abbandono della causa de qua e la pagina 2 di 3 rinuncia altresì agli atti della procedura esecutiva, da cui trae origine la presente controversia.
Si può dunque ritenere documentata la cessazione della materia del contendere.
Le spese di lite possono essere compensate, visto l'accordo sul punto raggiunto dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
dichiara improcedibile l'opposizione per essere cessata la materia del contendere.
Compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Siracusa, il 27 gennaio 2025
Il GIUDICE
dott. Domenico Stilo
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Domenico Stilo
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 658/2024 promossa da:
, nata ad [...] il 1° maggio 1938 (C.F. Parte_1
), rappresentato e difeso dall'avv. MIRABELLA ELIANA, presso il C.F._1
cui studio, in Augusto, via Barone Zuppello n. 51, è elettivamente domiciliato, giusta procura in atti.
Opponente
contro pagina 1 di 3 , nato ad [...] il [...] (C.F. ), CP_1 C.F._2
rappresentato e difeso dall'avv. CACOPARDO ANTONELLA, presso il cui studio in
Augusta, via C. Colombo n. 48, giusta procura in atti.
Opposto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, proponeva opposizione Parte_1
avverso il decreto ingiuntivo n. 71/2024 concesso dal Tribunale di Siracusa il 3 gennaio
2024, con cui le era ingiunto alla sig.ra di pagare, in favore del sig. Parte_1
, la somma di euro 13.330,00, oltre interessi e spese, pari ad euro 145,50. CP_1
A sostegno dell'opposizione eccepiva la carenza della legittimazione passiva della sig.ra in quanto estranea al rapporto obbligatorio da cui era sorto il credito preteso;
in Parte_1
ogni caso, eccepiva l'insussistenza della pretesa creditoria.
Si costituiva la sig.ra deducendo l'infondatezza dell'opposizione e chiedendone il CP_1
rigetto.
Nel corso del giudizio, in data 12 novembre 2024 l'opponente depositava telematicamente istanza di estinzione della procedura allegando l'avvenuta transazione della lite.
L'accordo delle parti e la richiesta dell'opponente rendono manifesta la cessazione della materia del contendere determinando la pronuncia di improcedibilità dell'azione per carenza di interesse alla decisione.
Difatti, nella transazione raggiunta si conviene l'abbandono della causa de qua e la pagina 2 di 3 rinuncia altresì agli atti della procedura esecutiva, da cui trae origine la presente controversia.
Si può dunque ritenere documentata la cessazione della materia del contendere.
Le spese di lite possono essere compensate, visto l'accordo sul punto raggiunto dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
dichiara improcedibile l'opposizione per essere cessata la materia del contendere.
Compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Siracusa, il 27 gennaio 2025
Il GIUDICE
dott. Domenico Stilo
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 3 di 3