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Sentenza 24 luglio 2025
Sentenza 24 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Chieti, sentenza 24/07/2025, n. 362 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Chieti |
| Numero : | 362 |
| Data del deposito : | 24 luglio 2025 |
Testo completo
n. 427/2025 r.g.
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale Ordinario di Chieti
Composto dai magistrati:
DOTT. GIANLUCA FALCO Presidente
DOTT. MARCELLO COZZOLINO Giudice estensore
DOTT. FRANCESCO GRASSI Giudice
Riunito in camera di conIGlio in data 17.7.2025, letti gli atti della causa n. 427/2025 r.g., ha emesso la seguente
SENTENZA
tra
(c.f. ), nata a [...] il [...] e residente a [...]Parte_1 C.F._1
IN (CH) in via Del Prato n. 1, rappresentata e difesa dall'avv. Fabio Abbruzzese del Foro di Pescara
ricorrente e
(c.f. ), nato a [...] il [...] e residente a [...]Controparte_1 C.F._2
OV IN (CH) in via Del Prato n. 1, rappresentato e difeso dall'avv. Sabrina Sbaraglia del Foro di
Pescara
resistente e
presso questo Tribunale Controparte_2
interventore necessario
Oggetto: separazione giudiziale
Conclusioni congiunte della ricorrente e del resistente: dichiarazione di separazione coniugale alle condizioni tra essi concordate, con compensazione delle spese di lite.
Conclusioni del p.m.: //
FATTO E DIRITTO La IG.ra ha chiesto che venga dichiarata la sua separazione dal coniuge IG. Parte_1 CP_1
, con il quale ha contratto matrimonio civile in Pescara in data 19.9.2014 (trascritto nel registro
[...] degli atti di matrimonio del medesimo comune al n. 76, P. 1, Ufficio 1, anno 2014), affermando che una profonda incompatibilità tra i loro caratteri, rendendo intollerabile la prosecuzione della convivenza, ha determinato il venir meno della comunione spirituale e materiale tra loro.
Dopo aver dato atto della nascita del figlio (il 21.10.2011 a Pescara), ha chiesto l'affidamento del Per_1 minore ad entrambi i genitori con collocamento dello stesso presso di sé, la disciplina del diritto di visita da parte del padre alle condizioni indicate nel suo ricorso, l'assegnazione a sé della casa familiare, la ripartizione del canone di locazione e delle spese per le utenze nella misura di ¼ a suo carico e ¾ a carico del
IG. , la previsione dell'obbligo, a carico del IG. , di versare assegni di mantenimento CP_1 CP_1
mensili di importo pari ad € 150,00 in suo favore e ad € 250,00 in favore del figlio , la ripartizione delle Per_1
spese straordinarie nella misura di ¼ a suo carico e ¾ a carico del IG. e l'attribuzione a sé CP_1
dell'intero importo dell'assegno unico.
Il IG. si è costituito in giudizio aderendo alle richieste di separazione, di assegnazione della casa CP_1
familiare alla IG.ra , di affidamento e collocamento del figlio minore e di attribuzione alla IG.ra Parte_1
dell'intero importo dell'assegno unico, ma contestando la previsione dell'obbligo a suo carico di Parte_1
corrispondere contributi di mantenimento in favore della IG.ra e chiedendo che la separazione Parte_1
venga addebitata alla IG.ra per violazione dell'obbligo di fedeltà. Parte_1
Ha dichiarato che dopo un iniziale periodo di serenità matrimoniale, la loro convivenza è divenuta intollerabile a causa della condotta della IG.ra , la quale a partire dal settembre 2024, ha Parte_1
intrapreso una relazione extraconiugale.
Ha chiesto, quindi, la disciplina del diritto di visita del figlio alle condizioni indicate nella sua comparsa, la previsione dell'obbligo, a suo carico, di contribuire al mantenimento del figlio mediante assegni di importo pari ad € 300,00 mensili, la ripartizione delle spese straordinarie necessarie per il figlio minore al 50% tra i genitori, la previsione dell'obbligo, a suo carico, di corrispondere alla IG.ra la somma di € 200,00 Parte_1
mensili, pari al 50% del canone di locazione dell'immobile adibito a casa familiare.
All'udienza del 15.7.2025, sostituita ex art. 127ter c.p.c. dal deposito di note scritte, le parti hanno dichiarato di aver raggiunto un accordo sulle condizioni della separazione, chiedendo al Tribunale di farlo proprio, e il giudice istruttore ha trattenuto la causa in decisione.
L'accordo concluso dalle parti prevede testualmente che: “1) l'abitazione coniugale sita in San OV IN
alla via Del Prato nr. 1 viene assegnata alla IG.ra , la quale vi continuerà a vivere unitamente al figlio Parte_1 minore;
2) il pagamento delle utenze domestiche dell'abitazione familiare (luce, gas, acqua, TARI) e degli oneri Per_1
condominiali sarà a carico della IG.ra ; 3) i genitori si impegnano reciprocamente a comunicarsi ogni Parte_1
eventuale variazione di domicilio e/o residenza finché il figlio sarà minore;
4) il figlio minore viene Persona_2 affidato congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre. I genitori eserciteranno
disgiuntamente la responsabilità genitoriale per le questioni di ordinaria amministrazione nei periodi di rispettiva
permanenza del minore presso ciascuno di essi;
5) il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio minore liberamente,
anche tutti i giorni, nelle ore diurne, compatibilmente con gli impegni scolastici del figlio e con facoltà di pernotto
presso il padre due giorni a settimana. I genitori terranno con sé il minore, ad anni alterni, rispettivamente l'uno la sera
della Vigilia, e l'altro il giorno di Natale, e così allo stesso modo, l'uno il 31 dicembre, e l'altro il 1 gennaio, ferma
restando la possibilità di concordare periodi più lunghi di permanenza presso ciascun genitore. Nel periodo pasquale i
genitori alterneranno con il figlio, anno per anno, la domenica di Pasqua e il Lunedì dell'Angelo, salvo accordi diversi
fra di essi. Nel periodo non scolastico estivo di luglio e agosto, il padre terrà con sé il figlio per 15 giorni, anche non
consecutivi, frazionabili in due periodi da 7 giorni, da concordare preventivamente con la madre entro il 15 giugno di
ciascun anno;
6) Il IG. verserà alla IG.ra , entro il giorno 25 di ogni mese, la Controparte_1 Parte_1
somma di € 350,00 a titolo di contributo di mantenimento per il figlio minore , somma annualmente Persona_2
rivalutabile secondo gli indici ISTAT;
7) i genitori contribuiranno, nella misura del 50% ciascuno, alle spese
straordinarie scolastiche, ludiche e medico-specialistiche non rimborsabili dal S.S.N. necessarie per il figlio , Per_1
purché previamente concordate ed adeguatamente documentate, come indicato dalle Linee Guida del CNF del
29.11.2017; 8) Il IG. verserà alla IG.ra entro il giorno 25 di ogni mese, la Controparte_1 Parte_1
somma di € 200,00, quale 50% del canone di locazione dell'abitazione familiare di San OV IN alla via Del
Prato nr.
1. Nel caso in cui la IG.ra dovesse trasferirsi in altro immobile concesso in locazione, il IG. Parte_1
verserà una quota pari ad 1/3 del canone di locazione, entro la soglia massima di € 200,00 mensili. L'intero CP_1
ammontare dei canoni ad oggi insoluti (maggio, giugno e luglio) resta a carico esclusivamente della IG.ra Pt_1
; 9) alcuna somma è dovuta alla IG.ra a titolo di contributo al proprio mantenimento essendo la
[...] Parte_1
medesima economicamente indipendente;
10) l'assegno unico universale erogato dall'INPS, attualmente pari ad €
201,00 mensili, verrà percepito integralmente dalla IG.ra con rinuncia del alla quota di sua Parte_1 CP_1 spettanza. 11) spese di lite integralmente compensate”.
1. Osserva il collegio che le condizioni stabilite dalle parti sono integralmente condivisibili dato che:
• la regolamentazione delle condizioni relative all'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti del figlio minore è conforme all'interesse di quest'ultimo;
• la disciplina dei rapporti economici tra le parti è compatibile con le loro condizioni reddituali e patrimoniali.
2. Deve essere infine disposta l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti, come esse stesse hanno richiesto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Chieti, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dalla IG.ra Parte_1
nei confronti del IG. , con ricorso presentato in data 11.4.2025, così decide: Controparte_1
• dichiara la separazione coniugale dei IGnori e , che hanno Parte_1 Controparte_1
contratto matrimonio civile in Pescara in data 19.9.2014, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del medesimo comune al n. 76, P. 1, Ufficio 1, anno 2014, alle condizioni stabilite nell'accordo tra esse concluso e testualmente riportato in motivazione;
• manda al cancelliere ed al competente ufficiale di stato civile per gli adempimenti di loro competenza, al passaggio in giudicato della sentenza;
• dichiara l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti;
• liquida con separato decreto i compensi del procuratore di parte ricorrente, ammessa al patrocinio a spese dello Stato;
• in ragione della presenza, nella motivazione della presente sentenza, di dati sensibili delle parti e della prole, si dispone che, in caso di riproduzione della sentenza o provvedimento in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, venga preclusa l'indicazione delle generalità e di altri dati identificativi dei soggetti indicati nella sentenza.
Chieti, 17/7/2025
IL GIUDICE ESTENSORE
Dott. Marcello Cozzolino
IL PRESIDENTE
Dott. Gianluca Falco
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale Ordinario di Chieti
Composto dai magistrati:
DOTT. GIANLUCA FALCO Presidente
DOTT. MARCELLO COZZOLINO Giudice estensore
DOTT. FRANCESCO GRASSI Giudice
Riunito in camera di conIGlio in data 17.7.2025, letti gli atti della causa n. 427/2025 r.g., ha emesso la seguente
SENTENZA
tra
(c.f. ), nata a [...] il [...] e residente a [...]Parte_1 C.F._1
IN (CH) in via Del Prato n. 1, rappresentata e difesa dall'avv. Fabio Abbruzzese del Foro di Pescara
ricorrente e
(c.f. ), nato a [...] il [...] e residente a [...]Controparte_1 C.F._2
OV IN (CH) in via Del Prato n. 1, rappresentato e difeso dall'avv. Sabrina Sbaraglia del Foro di
Pescara
resistente e
presso questo Tribunale Controparte_2
interventore necessario
Oggetto: separazione giudiziale
Conclusioni congiunte della ricorrente e del resistente: dichiarazione di separazione coniugale alle condizioni tra essi concordate, con compensazione delle spese di lite.
Conclusioni del p.m.: //
FATTO E DIRITTO La IG.ra ha chiesto che venga dichiarata la sua separazione dal coniuge IG. Parte_1 CP_1
, con il quale ha contratto matrimonio civile in Pescara in data 19.9.2014 (trascritto nel registro
[...] degli atti di matrimonio del medesimo comune al n. 76, P. 1, Ufficio 1, anno 2014), affermando che una profonda incompatibilità tra i loro caratteri, rendendo intollerabile la prosecuzione della convivenza, ha determinato il venir meno della comunione spirituale e materiale tra loro.
Dopo aver dato atto della nascita del figlio (il 21.10.2011 a Pescara), ha chiesto l'affidamento del Per_1 minore ad entrambi i genitori con collocamento dello stesso presso di sé, la disciplina del diritto di visita da parte del padre alle condizioni indicate nel suo ricorso, l'assegnazione a sé della casa familiare, la ripartizione del canone di locazione e delle spese per le utenze nella misura di ¼ a suo carico e ¾ a carico del
IG. , la previsione dell'obbligo, a carico del IG. , di versare assegni di mantenimento CP_1 CP_1
mensili di importo pari ad € 150,00 in suo favore e ad € 250,00 in favore del figlio , la ripartizione delle Per_1
spese straordinarie nella misura di ¼ a suo carico e ¾ a carico del IG. e l'attribuzione a sé CP_1
dell'intero importo dell'assegno unico.
Il IG. si è costituito in giudizio aderendo alle richieste di separazione, di assegnazione della casa CP_1
familiare alla IG.ra , di affidamento e collocamento del figlio minore e di attribuzione alla IG.ra Parte_1
dell'intero importo dell'assegno unico, ma contestando la previsione dell'obbligo a suo carico di Parte_1
corrispondere contributi di mantenimento in favore della IG.ra e chiedendo che la separazione Parte_1
venga addebitata alla IG.ra per violazione dell'obbligo di fedeltà. Parte_1
Ha dichiarato che dopo un iniziale periodo di serenità matrimoniale, la loro convivenza è divenuta intollerabile a causa della condotta della IG.ra , la quale a partire dal settembre 2024, ha Parte_1
intrapreso una relazione extraconiugale.
Ha chiesto, quindi, la disciplina del diritto di visita del figlio alle condizioni indicate nella sua comparsa, la previsione dell'obbligo, a suo carico, di contribuire al mantenimento del figlio mediante assegni di importo pari ad € 300,00 mensili, la ripartizione delle spese straordinarie necessarie per il figlio minore al 50% tra i genitori, la previsione dell'obbligo, a suo carico, di corrispondere alla IG.ra la somma di € 200,00 Parte_1
mensili, pari al 50% del canone di locazione dell'immobile adibito a casa familiare.
All'udienza del 15.7.2025, sostituita ex art. 127ter c.p.c. dal deposito di note scritte, le parti hanno dichiarato di aver raggiunto un accordo sulle condizioni della separazione, chiedendo al Tribunale di farlo proprio, e il giudice istruttore ha trattenuto la causa in decisione.
L'accordo concluso dalle parti prevede testualmente che: “1) l'abitazione coniugale sita in San OV IN
alla via Del Prato nr. 1 viene assegnata alla IG.ra , la quale vi continuerà a vivere unitamente al figlio Parte_1 minore;
2) il pagamento delle utenze domestiche dell'abitazione familiare (luce, gas, acqua, TARI) e degli oneri Per_1
condominiali sarà a carico della IG.ra ; 3) i genitori si impegnano reciprocamente a comunicarsi ogni Parte_1
eventuale variazione di domicilio e/o residenza finché il figlio sarà minore;
4) il figlio minore viene Persona_2 affidato congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre. I genitori eserciteranno
disgiuntamente la responsabilità genitoriale per le questioni di ordinaria amministrazione nei periodi di rispettiva
permanenza del minore presso ciascuno di essi;
5) il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio minore liberamente,
anche tutti i giorni, nelle ore diurne, compatibilmente con gli impegni scolastici del figlio e con facoltà di pernotto
presso il padre due giorni a settimana. I genitori terranno con sé il minore, ad anni alterni, rispettivamente l'uno la sera
della Vigilia, e l'altro il giorno di Natale, e così allo stesso modo, l'uno il 31 dicembre, e l'altro il 1 gennaio, ferma
restando la possibilità di concordare periodi più lunghi di permanenza presso ciascun genitore. Nel periodo pasquale i
genitori alterneranno con il figlio, anno per anno, la domenica di Pasqua e il Lunedì dell'Angelo, salvo accordi diversi
fra di essi. Nel periodo non scolastico estivo di luglio e agosto, il padre terrà con sé il figlio per 15 giorni, anche non
consecutivi, frazionabili in due periodi da 7 giorni, da concordare preventivamente con la madre entro il 15 giugno di
ciascun anno;
6) Il IG. verserà alla IG.ra , entro il giorno 25 di ogni mese, la Controparte_1 Parte_1
somma di € 350,00 a titolo di contributo di mantenimento per il figlio minore , somma annualmente Persona_2
rivalutabile secondo gli indici ISTAT;
7) i genitori contribuiranno, nella misura del 50% ciascuno, alle spese
straordinarie scolastiche, ludiche e medico-specialistiche non rimborsabili dal S.S.N. necessarie per il figlio , Per_1
purché previamente concordate ed adeguatamente documentate, come indicato dalle Linee Guida del CNF del
29.11.2017; 8) Il IG. verserà alla IG.ra entro il giorno 25 di ogni mese, la Controparte_1 Parte_1
somma di € 200,00, quale 50% del canone di locazione dell'abitazione familiare di San OV IN alla via Del
Prato nr.
1. Nel caso in cui la IG.ra dovesse trasferirsi in altro immobile concesso in locazione, il IG. Parte_1
verserà una quota pari ad 1/3 del canone di locazione, entro la soglia massima di € 200,00 mensili. L'intero CP_1
ammontare dei canoni ad oggi insoluti (maggio, giugno e luglio) resta a carico esclusivamente della IG.ra Pt_1
; 9) alcuna somma è dovuta alla IG.ra a titolo di contributo al proprio mantenimento essendo la
[...] Parte_1
medesima economicamente indipendente;
10) l'assegno unico universale erogato dall'INPS, attualmente pari ad €
201,00 mensili, verrà percepito integralmente dalla IG.ra con rinuncia del alla quota di sua Parte_1 CP_1 spettanza. 11) spese di lite integralmente compensate”.
1. Osserva il collegio che le condizioni stabilite dalle parti sono integralmente condivisibili dato che:
• la regolamentazione delle condizioni relative all'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti del figlio minore è conforme all'interesse di quest'ultimo;
• la disciplina dei rapporti economici tra le parti è compatibile con le loro condizioni reddituali e patrimoniali.
2. Deve essere infine disposta l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti, come esse stesse hanno richiesto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Chieti, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dalla IG.ra Parte_1
nei confronti del IG. , con ricorso presentato in data 11.4.2025, così decide: Controparte_1
• dichiara la separazione coniugale dei IGnori e , che hanno Parte_1 Controparte_1
contratto matrimonio civile in Pescara in data 19.9.2014, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del medesimo comune al n. 76, P. 1, Ufficio 1, anno 2014, alle condizioni stabilite nell'accordo tra esse concluso e testualmente riportato in motivazione;
• manda al cancelliere ed al competente ufficiale di stato civile per gli adempimenti di loro competenza, al passaggio in giudicato della sentenza;
• dichiara l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti;
• liquida con separato decreto i compensi del procuratore di parte ricorrente, ammessa al patrocinio a spese dello Stato;
• in ragione della presenza, nella motivazione della presente sentenza, di dati sensibili delle parti e della prole, si dispone che, in caso di riproduzione della sentenza o provvedimento in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, venga preclusa l'indicazione delle generalità e di altri dati identificativi dei soggetti indicati nella sentenza.
Chieti, 17/7/2025
IL GIUDICE ESTENSORE
Dott. Marcello Cozzolino
IL PRESIDENTE
Dott. Gianluca Falco