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Sentenza 18 aprile 2025
Sentenza 18 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 18/04/2025, n. 562 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 562 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2116/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
SEZIONE CIVILE
Riunito in camera di consiglio e composto dai signori Magistrati:
Dott. Giuseppe Rini Presidente
Dott.ssa Rossana Musumeci Giudice
Dott.ssa Claudia Musola Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA
nel procedimento civile iscritto al n. 2116/2020 R.G.
PROMOSSO DA
(C.F. ), nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in AL TA, via Duomo n.29, presso lo studio dell'Avv. Giuseppe
Calabrese, dal quale è rappresentato e difeso in virtù di mandato in atti
-attore-
CONTRO
(C.F. ), nata a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2 elettivamente domiciliata in Palermo, via Gioacchino Ventura n.5, presso lo studio dell'Avv.
Salvatore Romeo dal quale è rappresentata e difesa in virtù di mandato in atti
- convenuta-
E CONTRO
(C.F. ), nata a [...] il Controparte_2 C.F._3
20.03.1964
(C.F. ), nata a [...] il [...] CP_3 C.F._4
- convenute contumaci-
OGGETTO: Impugnazione di testamento-riduzione di disposizioni testamentarie-divisione ereditaria
CONCLUSIONI DELLE PARTI: le parti hanno concluso come da note scritte per l'udienza figurata del 9.01.2025 al contenuto delle quali si rinvia;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione del 25.07.2020, regolarmente notificato, il sig. conveniva in Parte_1 giudizio , e , nella qualità di eredi della Sig.ra Controparte_1 Controparte_2 CP_3
, al fine di sentir accogliere le seguenti conclusioni: Persona_1
“1) Dichiari aperta la successione della OR , nata a [...] il [...] Persona_1 ed ivi deceduta il 27 novembre 2015;
2)Accerti e dichiari la nullità del testamento olografo del 25 luglio 2003, pubblicato in Notar di AL TA, con verbale del 25 gennaio 2016 rep. 54612 e registrato a Persona_2
Termini Imerese in data 2 febbraio 2016 n. 369, apparentemente riconducibile alla OR R_
, ciò per i motivi tutti elencati in premessa;
[...]
3)Dichiari aperta la successione ex lege di , nata a [...] il [...] ed ivi Persona_1 deceduta il 27 novembre 2015; in favore dell'attore (per la quota di 1/6) ed in favore delle sorelle
(per 5/6 complessivi).
4)Dichiari che il sig. nato a Collesano il [...], in [...] erede Parte_1 legittimo della sig.ra , ha diritto alla quota pari ad 1/6 del patrimonio relitto della de Persona_1 cuius ai sensi dell'art. 537 c.c.;
5)Riduca le disposizioni testamentarie di quest'ultima fino a reintegrare la quota di legittima spettante all'attore; 6)Proceda alla formazione della massa dei beni relitti ed alla loro stima con riferimento al momento dell'apertura della successione detraendo dal relictum dei debiti da valutare;
7)Ordini lo scioglimento della comunione e la divisione tra le parti in causa dei beni caduti in successione, meglio descritti in premessa, con attribuzione ai singoli condividendi, in esito alla espletando C.T.U., dalla quota a ciascun spettante.
8)Condanni le convenute e al risarcimento dei danni subiti Controparte_2 Controparte_1 dell'attore per l'indisponibilità materiale e giuridica degli immobili siti in Collesano”.
Nel predetto atto di citazione, l'attore esponeva che, in seguito alla morte della madre , Persona_1 deceduta in data 27.11.2015, la successione ereditaria era stata regolata da testamento olografo, pubblicato in Notar di AL TA con verbale del 25.01.2016 rep.54612 e Persona_2 registrato a Termini Imerese in data 2.02.2016 n.369, in cui la de cuius aveva disposto l'attribuzione di tutte le sue proprietà e beni mobili alle due figlie, e , con Controparte_1 Controparte_2 estromissione dall'asse ereditario del figlio, nei cui confronti, però, la madre, in Parte_1 vita, non aveva mai assunto alcun atteggiamento penalizzante.
Riteneva, invero, che la madre, sebbene legalmente capace, avesse disposto in una situazione di ridotta capacità di intendere e volere, compatibile con l'età alla data di redazione del testamento.
Per le ragioni esposte, contestava le disposizioni testamentarie succitate, in quanto lesive della quota spettante al sig. pari ad un 1/6 dell'asse ereditario, riservata, ai sensi dell'art. art.536 c.c ai CP_1 legittimari, anche contro la volontà del defunto.
Infine, riferiva di aver proposto, presso l'organismo Concilium A.D.R, domanda di mediazione per la divisione ereditaria dei beni della de cuius, conclusasi, tuttavia, con verbale di mediazione negativo.
Con comparsa di costituzione e risposta del 16.11.2020, si costituiva in giudizio , Controparte_1 chiedendo il rigetto delle domande attoree e proponendo domanda riconvenzionale volta ad ottenere il “rimborso di tutte le spese sostenute nell'interesse della madre negli ultimi 6 anni di vita dalla frattura del femore del 2010 fino al decesso del 2015, oltre al risarcimento dei danni tutti subiti da parte attrice costretta al sacrificio di interessi privati per la continuativa attività di assistenza prestata in favore della madre, per l'importo totale di € 25.000,00.”
La convenuta, in particolare, contestava quanto sostenuto da parte attrice in relazione alla presunta nullità del testamento, evidenziando come lo stesso fosse stato redatto e sottoscritto dalla de cuius, madre delle parti, senza alcun condizionamento esterno;
rappresentava, infatti, di aver prestato cura ed assistenza, continuativamente ed esclusivamente, all'anziana madre, al contrario del fratello che, non solo si era disinteressato di ogni bisogno della madre ma aveva tenuto comportamenti aggressivi ed irriguardosi, tali da spingere la sig.ra a sporgere querela contro il figlio nell'anno Persona_1
1998, dinanzi alla Stazione dei Carabinieri di Collesano. Quanto sopra premesso, la convenuta, non contestando le richieste attoree in merito alla sola quota di legittima, allegava di aver già manifestato, nella fase preliminare alla mediazione, la disponibilità al riconoscimento della quota di legittima reclamata dall'odierno attore, proponendogli l'attribuzione dell'appartamento sito in Collesano, via Giacinto Scelsi, ingiustificatamente rifiutato.
A sostengo della propria domanda riconvenzionale, invece, riferiva di aver sostenuto, nel prestare assistenza continuativa alla madre, venutasi ad intensificare dal 2010, anno della frattura del femore, fino alla data del decesso, ingenti esborsi, resisi necessari stante l'esiguo trattamento pensionistico percepito dalla de cuius ed in assenza di qualsivoglia contributo da parte del fratello.
Le convenute e , pur ritualmente evocate nel presente giudizio, Controparte_2 CP_3 non si costituivano.
Assegnati i termini di cui all'art. 183, VI comma, c.p.c., con ordinanza del 17.6.2022, il G.I. rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni, limitatamente alla domanda di accertamento della nullità del testamento avanzata da parte attrice.
Infine, con ordinanza del 10.1.2025, la causa veniva trattenuta in decisione sulla sola domanda di nullità, con assegnazione dei termini ex art. 190 cpc.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, stante la regolarità dell'atto di citazione alle parti convenute, deve essere dichiarata la contumacia di e , non costituite in giudizio. Controparte_2 CP_3
Passando all'esame del merito, si premette che, in tale sede, deve essere esaminata la sola domanda di parte attrice volta alla declaratoria di nullità del testamento olografo, datato 25 luglio 2003, pubblicato in Notar di AL TA, con verbale del 25 gennaio 2016 rep. 54612 Persona_2
e registrato a Termini Imerese in data 2 febbraio 2016 n. 369, apparentemente riconducibile alla OR , ed alla conseguente richiesta di apertura della successione ab intestato. Persona_1
Tale domanda è da rigettare, per carenza di prova, come di seguito illustrato.
Ed invero, la circostanza lamentata da parte attrice e consistente nella lesione della quota di legittima determinata dalle disposizioni testamentarie non comporta, di per sé, l'invalidità del testamento, bensì soltanto il diritto per il legittimario di agire per ottenere la propria quota attraverso l'esperimento di azione di riduzione, volta a far dichiarare l'inefficacia, in tutto o in parte, delle disposizioni testamentarie e degli atti di liberalità posti in essere in vita dal de cuius che, eccedendo la quota disponibile, abbiano leso la quota riservata dalla legge ad alcune categorie di successibili come legittimari.
Peraltro, dall'esame della domanda di nullità del testamento formulata dall'attore, nonostante l'estrema sintesi degli atti contenenti le allegazioni di parte, sembra che l'istante abbia inteso contestare la validità dell'atto per incapacità a testare della de cuius, avendo allegato che la redazione del testamento da parte della madre, poteva essere stata “condotta sotto l'influsso di uno stato emotivo che a fatica può aver controllate” ed individuando, quale causa di tale presunta incapacità, l'età avanzata dalla testatrice, che potrebbe essere “in qualche modo ed in certe circostanze motivo di qualche vulnerabilità”.
In primo luogo, va evidenziato che in caso di testamento redatto da soggetto incapace di disporre per testamento, l'atto può essere annullato su domanda di chiunque vi abbia interesse (art. 591, comma 3
c.c.); trattasi, quindi domanda di annullabilità e non di nullità del testamento.
In punto di diritto si osserva che, secondo l'art. 591, comma 2 n. 3) c.c., non sono capaci di disporre per testamento coloro che, sebbene non interdetti, si provi essere stati, per qualsiasi causa, anche transitoria, incapaci di intendere e di volere nel momento in cui fecero testamento.
Attesa la dizione dell'art.591 c.c., secondo la quale “possono disporre per testamento tutti coloro che non sono dichiarati incapaci dalla legge”, al principio generale di cui al I comma dell'art 591 c.c., per il quale tutti i soggetti capaci legalmente possono testare, segue la determinazione nel II comma del medesimo articolo di diverse ipotesi di incapacità a disporre per testamento.
Sulla base dell'articolo citato, la capacità di disporre per testamento può essere considerata come l'idoneità giuridica a disporre validamente delle proprie sostanze per il tempo in cui si avrà cessato di vivere mediante l'atto di ultima volontà.
E' stato evidenziato che, affinché sussista l'incapacità naturale del testatore, è necessaria “non una semplice anomalia o alterazione delle facoltà psichiche e intellettive del de cuius bensì la prova che,
a cagione di un'infermità transitoria o permanente, ovvero di altra causa perturbatrice, il soggetto sia stato privo, in modo assoluto, al momento della redazione dell'atto di ultima volontà, della coscienza dei propri atti ovvero della capacità di autodeterminarsi” (Cass. Civ. n. 9508/2005).
Ed ancora, è stato puntualizzato che “l'incapacità naturale del testatore, che ai sensi dell'art. 591 c.c. determina l'invalidità del testamento, non si identifica in una generica alterazione del normale processo di formazione ed estrinsecazione della volontà, ma richiede, che al momento della redazione del testamento, il soggetto sia assolutamente privo della coscienza del significato dei propri atti e della capacità di autodeterminarsi, sì da versare in condizioni analoghe a quelle che con il concorso dell'abitualità, legittimano la pronunzia di interdizione” (Cfr.: Cass.15480/2001; Cass.9081/2010;
Cass .2735172014; Cass.3934/2018)
In coerenza con tale principio è stata esclusa l'incapacità naturale, idonea ad invalidare il testamento ai sensi dell'art. 591 c.c., in presenza di minimo decadimento delle facoltà mentali, desumentesi da mere anomalie comportamentali, non compromettente le funzioni volitive e la capacità di critica (cfr.
Cass. Civ. n. 8728/2007). Ne consegue che, per aversi l'incapacità naturale del testatore al momento della redazione del testamento, non è sufficiente che il normale processo di formazione e di estrinsecazione della volontà sia in qualche modo turbato, ma è necessario che le facoltà intellettive e volitive del soggetto siano,
a causa della malattia o di altre circostanze oggettive, perturbate al punto da impedirgli un'adeguata valutazione del contenuto e degli effetti del negozio.
Tale condizione di incapacità, inoltre, deve, essere provata in modo rigoroso e specifico;
purtuttavia, non è necessaria la prova che il soggetto, nel momento del compimento dell'atto, versasse in uno stato patologico tale da far venir meno, in modo totale e assoluto, le facoltà psichiche, essendo sufficiente accertare che le suddette facoltà fossero perturbate al punto tale da impedire alla persona un'adeguata valutazione del contenuto e degli effetti del testamento e la formazione di una volontà cosciente.
La valutazione della incapacità del testatore, in ogni caso, deve essere fondata su una scrupolosa analisi delle condizioni psichiche e fisiche del de cuius che, sulla scorta del quadro probatorio complessivo e della documentazione versata in atti, consenta di formulare considerazioni psichiatrico-forensi, collegate all'identificazione di una condizione di incapacità di intendere o di volere al momento della redazione del testamento.
Tanto premesso in diritto si può concludere che il testamento può essere annullato per incapacità naturale del testatore solo ove sia dimostrata un'alterazione del processo di formazione e di manifestazione della volontà che renda il medesimo assolutamente privo della coscienza del significato dei propri atti e ne escluda, di conseguenza, la capacità di autodeterminazione, con la conseguenza che la richiesta di annullamento del testamento può essere accolta solo qualora sussista la prova che il de cuius, al momento della redazione del proprio testamento, fosse incapace, nel senso sopra spiegato, di comprendere il significato e la portata dell'atto che stava compiendo.
Orbene, poiché lo stato di capacità costituisce la regola e quello di incapacità l'eccezione, è onere di chi assuma l'invalidità del testamento provare che lo stesso è stato redatto in un momento di incapacità di intendere e di volere del testatore (cfr. Cass. Civ. n. 27351/2014).
A tal fine è necessario procedere a ricostruire, per quanto realmente possibile, le condizioni cliniche della persona al momento della redazione del testamento e, ai fini di siffatta ricostruzione, un primo riscontro può rinvenirsi nella documentazione sanitaria che, concretamente, rilevi alterazioni di natura neurologica o psichiatrica, ovvero condizioni associate a patologie sistemiche in grado di influire sulla coscienza, sulla volontà, sulla memoria e sulle capacità critiche del soggetto.
Orbene, nel caso di specie, il Sig. si è limitato ad una mera allegazione in merito alla CP_1 eventualità che l'età avanzata della madre, che, peraltro, alla data di redazione del testamento (25.7.2003) aveva 70 anni e non 82, come si legge nell'atto introduttivo, abbia potuto incidere sulla capacità di determinazione della stessa.
Dal compendio probatorio, tuttavia, non è in alcun modo emerso un simile difetto della capacità di autodeterminazione in capo alla de cuius, non essendo stati forniti, a sostegno delle tesi attorea, né supporti documentali (documentazione medica, relazione peritale) né ulteriori riscontri probatori da parte dell'attore, che ha omesso di formulare qualsivoglia istanza istruttoria sul punto.
Per tali motivi, la domanda di nullità deve essere rigettata, incombendo sull'attore l'onere della prova dell'incapacità del testatore con riguardo al momento di redazione della scheda testamentaria.
La causa deve, infine, essere rimessa sul ruolo del giudice relatore con separata ordinanza, per la cognizione delle ulteriori domande, svolte dalle parti nell'ambito del presente giudizio.
***
La liquidazione delle spese è rimessa alla regolamentazione definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando nella causa di primo grado indicata in epigrafe, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
1) Dichiara la contumacia di e;
Controparte_2 CP_3
2) rigetta la domanda di nullità del testamento olografo del 25 luglio 2003, pubblicato in Notar di AL TA, con verbale del 25 gennaio 2016, rep. N. 54612, Racc. Persona_2
n. 21087, registrato a Termini Imerese in data 2 Febbraio 2016;
3) dispone la rimessione della causa sul ruolo con separata ordinanza per il prosieguo;
4) spese al definitivo.
Così deciso in Termini Imerese, nella camera di Consiglio del 15.4.2025
Il Presidente
Il Giudice est. Giuseppe Rini
Claudia Musola
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
SEZIONE CIVILE
Riunito in camera di consiglio e composto dai signori Magistrati:
Dott. Giuseppe Rini Presidente
Dott.ssa Rossana Musumeci Giudice
Dott.ssa Claudia Musola Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA
nel procedimento civile iscritto al n. 2116/2020 R.G.
PROMOSSO DA
(C.F. ), nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in AL TA, via Duomo n.29, presso lo studio dell'Avv. Giuseppe
Calabrese, dal quale è rappresentato e difeso in virtù di mandato in atti
-attore-
CONTRO
(C.F. ), nata a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2 elettivamente domiciliata in Palermo, via Gioacchino Ventura n.5, presso lo studio dell'Avv.
Salvatore Romeo dal quale è rappresentata e difesa in virtù di mandato in atti
- convenuta-
E CONTRO
(C.F. ), nata a [...] il Controparte_2 C.F._3
20.03.1964
(C.F. ), nata a [...] il [...] CP_3 C.F._4
- convenute contumaci-
OGGETTO: Impugnazione di testamento-riduzione di disposizioni testamentarie-divisione ereditaria
CONCLUSIONI DELLE PARTI: le parti hanno concluso come da note scritte per l'udienza figurata del 9.01.2025 al contenuto delle quali si rinvia;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione del 25.07.2020, regolarmente notificato, il sig. conveniva in Parte_1 giudizio , e , nella qualità di eredi della Sig.ra Controparte_1 Controparte_2 CP_3
, al fine di sentir accogliere le seguenti conclusioni: Persona_1
“1) Dichiari aperta la successione della OR , nata a [...] il [...] Persona_1 ed ivi deceduta il 27 novembre 2015;
2)Accerti e dichiari la nullità del testamento olografo del 25 luglio 2003, pubblicato in Notar di AL TA, con verbale del 25 gennaio 2016 rep. 54612 e registrato a Persona_2
Termini Imerese in data 2 febbraio 2016 n. 369, apparentemente riconducibile alla OR R_
, ciò per i motivi tutti elencati in premessa;
[...]
3)Dichiari aperta la successione ex lege di , nata a [...] il [...] ed ivi Persona_1 deceduta il 27 novembre 2015; in favore dell'attore (per la quota di 1/6) ed in favore delle sorelle
(per 5/6 complessivi).
4)Dichiari che il sig. nato a Collesano il [...], in [...] erede Parte_1 legittimo della sig.ra , ha diritto alla quota pari ad 1/6 del patrimonio relitto della de Persona_1 cuius ai sensi dell'art. 537 c.c.;
5)Riduca le disposizioni testamentarie di quest'ultima fino a reintegrare la quota di legittima spettante all'attore; 6)Proceda alla formazione della massa dei beni relitti ed alla loro stima con riferimento al momento dell'apertura della successione detraendo dal relictum dei debiti da valutare;
7)Ordini lo scioglimento della comunione e la divisione tra le parti in causa dei beni caduti in successione, meglio descritti in premessa, con attribuzione ai singoli condividendi, in esito alla espletando C.T.U., dalla quota a ciascun spettante.
8)Condanni le convenute e al risarcimento dei danni subiti Controparte_2 Controparte_1 dell'attore per l'indisponibilità materiale e giuridica degli immobili siti in Collesano”.
Nel predetto atto di citazione, l'attore esponeva che, in seguito alla morte della madre , Persona_1 deceduta in data 27.11.2015, la successione ereditaria era stata regolata da testamento olografo, pubblicato in Notar di AL TA con verbale del 25.01.2016 rep.54612 e Persona_2 registrato a Termini Imerese in data 2.02.2016 n.369, in cui la de cuius aveva disposto l'attribuzione di tutte le sue proprietà e beni mobili alle due figlie, e , con Controparte_1 Controparte_2 estromissione dall'asse ereditario del figlio, nei cui confronti, però, la madre, in Parte_1 vita, non aveva mai assunto alcun atteggiamento penalizzante.
Riteneva, invero, che la madre, sebbene legalmente capace, avesse disposto in una situazione di ridotta capacità di intendere e volere, compatibile con l'età alla data di redazione del testamento.
Per le ragioni esposte, contestava le disposizioni testamentarie succitate, in quanto lesive della quota spettante al sig. pari ad un 1/6 dell'asse ereditario, riservata, ai sensi dell'art. art.536 c.c ai CP_1 legittimari, anche contro la volontà del defunto.
Infine, riferiva di aver proposto, presso l'organismo Concilium A.D.R, domanda di mediazione per la divisione ereditaria dei beni della de cuius, conclusasi, tuttavia, con verbale di mediazione negativo.
Con comparsa di costituzione e risposta del 16.11.2020, si costituiva in giudizio , Controparte_1 chiedendo il rigetto delle domande attoree e proponendo domanda riconvenzionale volta ad ottenere il “rimborso di tutte le spese sostenute nell'interesse della madre negli ultimi 6 anni di vita dalla frattura del femore del 2010 fino al decesso del 2015, oltre al risarcimento dei danni tutti subiti da parte attrice costretta al sacrificio di interessi privati per la continuativa attività di assistenza prestata in favore della madre, per l'importo totale di € 25.000,00.”
La convenuta, in particolare, contestava quanto sostenuto da parte attrice in relazione alla presunta nullità del testamento, evidenziando come lo stesso fosse stato redatto e sottoscritto dalla de cuius, madre delle parti, senza alcun condizionamento esterno;
rappresentava, infatti, di aver prestato cura ed assistenza, continuativamente ed esclusivamente, all'anziana madre, al contrario del fratello che, non solo si era disinteressato di ogni bisogno della madre ma aveva tenuto comportamenti aggressivi ed irriguardosi, tali da spingere la sig.ra a sporgere querela contro il figlio nell'anno Persona_1
1998, dinanzi alla Stazione dei Carabinieri di Collesano. Quanto sopra premesso, la convenuta, non contestando le richieste attoree in merito alla sola quota di legittima, allegava di aver già manifestato, nella fase preliminare alla mediazione, la disponibilità al riconoscimento della quota di legittima reclamata dall'odierno attore, proponendogli l'attribuzione dell'appartamento sito in Collesano, via Giacinto Scelsi, ingiustificatamente rifiutato.
A sostengo della propria domanda riconvenzionale, invece, riferiva di aver sostenuto, nel prestare assistenza continuativa alla madre, venutasi ad intensificare dal 2010, anno della frattura del femore, fino alla data del decesso, ingenti esborsi, resisi necessari stante l'esiguo trattamento pensionistico percepito dalla de cuius ed in assenza di qualsivoglia contributo da parte del fratello.
Le convenute e , pur ritualmente evocate nel presente giudizio, Controparte_2 CP_3 non si costituivano.
Assegnati i termini di cui all'art. 183, VI comma, c.p.c., con ordinanza del 17.6.2022, il G.I. rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni, limitatamente alla domanda di accertamento della nullità del testamento avanzata da parte attrice.
Infine, con ordinanza del 10.1.2025, la causa veniva trattenuta in decisione sulla sola domanda di nullità, con assegnazione dei termini ex art. 190 cpc.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, stante la regolarità dell'atto di citazione alle parti convenute, deve essere dichiarata la contumacia di e , non costituite in giudizio. Controparte_2 CP_3
Passando all'esame del merito, si premette che, in tale sede, deve essere esaminata la sola domanda di parte attrice volta alla declaratoria di nullità del testamento olografo, datato 25 luglio 2003, pubblicato in Notar di AL TA, con verbale del 25 gennaio 2016 rep. 54612 Persona_2
e registrato a Termini Imerese in data 2 febbraio 2016 n. 369, apparentemente riconducibile alla OR , ed alla conseguente richiesta di apertura della successione ab intestato. Persona_1
Tale domanda è da rigettare, per carenza di prova, come di seguito illustrato.
Ed invero, la circostanza lamentata da parte attrice e consistente nella lesione della quota di legittima determinata dalle disposizioni testamentarie non comporta, di per sé, l'invalidità del testamento, bensì soltanto il diritto per il legittimario di agire per ottenere la propria quota attraverso l'esperimento di azione di riduzione, volta a far dichiarare l'inefficacia, in tutto o in parte, delle disposizioni testamentarie e degli atti di liberalità posti in essere in vita dal de cuius che, eccedendo la quota disponibile, abbiano leso la quota riservata dalla legge ad alcune categorie di successibili come legittimari.
Peraltro, dall'esame della domanda di nullità del testamento formulata dall'attore, nonostante l'estrema sintesi degli atti contenenti le allegazioni di parte, sembra che l'istante abbia inteso contestare la validità dell'atto per incapacità a testare della de cuius, avendo allegato che la redazione del testamento da parte della madre, poteva essere stata “condotta sotto l'influsso di uno stato emotivo che a fatica può aver controllate” ed individuando, quale causa di tale presunta incapacità, l'età avanzata dalla testatrice, che potrebbe essere “in qualche modo ed in certe circostanze motivo di qualche vulnerabilità”.
In primo luogo, va evidenziato che in caso di testamento redatto da soggetto incapace di disporre per testamento, l'atto può essere annullato su domanda di chiunque vi abbia interesse (art. 591, comma 3
c.c.); trattasi, quindi domanda di annullabilità e non di nullità del testamento.
In punto di diritto si osserva che, secondo l'art. 591, comma 2 n. 3) c.c., non sono capaci di disporre per testamento coloro che, sebbene non interdetti, si provi essere stati, per qualsiasi causa, anche transitoria, incapaci di intendere e di volere nel momento in cui fecero testamento.
Attesa la dizione dell'art.591 c.c., secondo la quale “possono disporre per testamento tutti coloro che non sono dichiarati incapaci dalla legge”, al principio generale di cui al I comma dell'art 591 c.c., per il quale tutti i soggetti capaci legalmente possono testare, segue la determinazione nel II comma del medesimo articolo di diverse ipotesi di incapacità a disporre per testamento.
Sulla base dell'articolo citato, la capacità di disporre per testamento può essere considerata come l'idoneità giuridica a disporre validamente delle proprie sostanze per il tempo in cui si avrà cessato di vivere mediante l'atto di ultima volontà.
E' stato evidenziato che, affinché sussista l'incapacità naturale del testatore, è necessaria “non una semplice anomalia o alterazione delle facoltà psichiche e intellettive del de cuius bensì la prova che,
a cagione di un'infermità transitoria o permanente, ovvero di altra causa perturbatrice, il soggetto sia stato privo, in modo assoluto, al momento della redazione dell'atto di ultima volontà, della coscienza dei propri atti ovvero della capacità di autodeterminarsi” (Cass. Civ. n. 9508/2005).
Ed ancora, è stato puntualizzato che “l'incapacità naturale del testatore, che ai sensi dell'art. 591 c.c. determina l'invalidità del testamento, non si identifica in una generica alterazione del normale processo di formazione ed estrinsecazione della volontà, ma richiede, che al momento della redazione del testamento, il soggetto sia assolutamente privo della coscienza del significato dei propri atti e della capacità di autodeterminarsi, sì da versare in condizioni analoghe a quelle che con il concorso dell'abitualità, legittimano la pronunzia di interdizione” (Cfr.: Cass.15480/2001; Cass.9081/2010;
Cass .2735172014; Cass.3934/2018)
In coerenza con tale principio è stata esclusa l'incapacità naturale, idonea ad invalidare il testamento ai sensi dell'art. 591 c.c., in presenza di minimo decadimento delle facoltà mentali, desumentesi da mere anomalie comportamentali, non compromettente le funzioni volitive e la capacità di critica (cfr.
Cass. Civ. n. 8728/2007). Ne consegue che, per aversi l'incapacità naturale del testatore al momento della redazione del testamento, non è sufficiente che il normale processo di formazione e di estrinsecazione della volontà sia in qualche modo turbato, ma è necessario che le facoltà intellettive e volitive del soggetto siano,
a causa della malattia o di altre circostanze oggettive, perturbate al punto da impedirgli un'adeguata valutazione del contenuto e degli effetti del negozio.
Tale condizione di incapacità, inoltre, deve, essere provata in modo rigoroso e specifico;
purtuttavia, non è necessaria la prova che il soggetto, nel momento del compimento dell'atto, versasse in uno stato patologico tale da far venir meno, in modo totale e assoluto, le facoltà psichiche, essendo sufficiente accertare che le suddette facoltà fossero perturbate al punto tale da impedire alla persona un'adeguata valutazione del contenuto e degli effetti del testamento e la formazione di una volontà cosciente.
La valutazione della incapacità del testatore, in ogni caso, deve essere fondata su una scrupolosa analisi delle condizioni psichiche e fisiche del de cuius che, sulla scorta del quadro probatorio complessivo e della documentazione versata in atti, consenta di formulare considerazioni psichiatrico-forensi, collegate all'identificazione di una condizione di incapacità di intendere o di volere al momento della redazione del testamento.
Tanto premesso in diritto si può concludere che il testamento può essere annullato per incapacità naturale del testatore solo ove sia dimostrata un'alterazione del processo di formazione e di manifestazione della volontà che renda il medesimo assolutamente privo della coscienza del significato dei propri atti e ne escluda, di conseguenza, la capacità di autodeterminazione, con la conseguenza che la richiesta di annullamento del testamento può essere accolta solo qualora sussista la prova che il de cuius, al momento della redazione del proprio testamento, fosse incapace, nel senso sopra spiegato, di comprendere il significato e la portata dell'atto che stava compiendo.
Orbene, poiché lo stato di capacità costituisce la regola e quello di incapacità l'eccezione, è onere di chi assuma l'invalidità del testamento provare che lo stesso è stato redatto in un momento di incapacità di intendere e di volere del testatore (cfr. Cass. Civ. n. 27351/2014).
A tal fine è necessario procedere a ricostruire, per quanto realmente possibile, le condizioni cliniche della persona al momento della redazione del testamento e, ai fini di siffatta ricostruzione, un primo riscontro può rinvenirsi nella documentazione sanitaria che, concretamente, rilevi alterazioni di natura neurologica o psichiatrica, ovvero condizioni associate a patologie sistemiche in grado di influire sulla coscienza, sulla volontà, sulla memoria e sulle capacità critiche del soggetto.
Orbene, nel caso di specie, il Sig. si è limitato ad una mera allegazione in merito alla CP_1 eventualità che l'età avanzata della madre, che, peraltro, alla data di redazione del testamento (25.7.2003) aveva 70 anni e non 82, come si legge nell'atto introduttivo, abbia potuto incidere sulla capacità di determinazione della stessa.
Dal compendio probatorio, tuttavia, non è in alcun modo emerso un simile difetto della capacità di autodeterminazione in capo alla de cuius, non essendo stati forniti, a sostegno delle tesi attorea, né supporti documentali (documentazione medica, relazione peritale) né ulteriori riscontri probatori da parte dell'attore, che ha omesso di formulare qualsivoglia istanza istruttoria sul punto.
Per tali motivi, la domanda di nullità deve essere rigettata, incombendo sull'attore l'onere della prova dell'incapacità del testatore con riguardo al momento di redazione della scheda testamentaria.
La causa deve, infine, essere rimessa sul ruolo del giudice relatore con separata ordinanza, per la cognizione delle ulteriori domande, svolte dalle parti nell'ambito del presente giudizio.
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La liquidazione delle spese è rimessa alla regolamentazione definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando nella causa di primo grado indicata in epigrafe, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
1) Dichiara la contumacia di e;
Controparte_2 CP_3
2) rigetta la domanda di nullità del testamento olografo del 25 luglio 2003, pubblicato in Notar di AL TA, con verbale del 25 gennaio 2016, rep. N. 54612, Racc. Persona_2
n. 21087, registrato a Termini Imerese in data 2 Febbraio 2016;
3) dispone la rimessione della causa sul ruolo con separata ordinanza per il prosieguo;
4) spese al definitivo.
Così deciso in Termini Imerese, nella camera di Consiglio del 15.4.2025
Il Presidente
Il Giudice est. Giuseppe Rini
Claudia Musola