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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 01/04/2025, n. 466 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 466 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
N . 2 3 4 5 / 2 0 2 4 R . G . A . C .
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI
TERMINI IMERESE nelle persone dei Magistrati: dott. Giuseppe Rini Presidente dott.ssa Maria Margiotta Giudice dott. Andrea Quintavalle Giudice rel. dei quali il terzo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2345 dell'anno 2024 del ruolo generale degli affari civili contenziosi vertente
TRA
, nato a [...] il [...], C.F.: , ed elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliato a Termini Imerese (PA) in via Falcone e Borsellino 39, presso lo studio dell'avv. Antonio
Ficarra, che lo rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti;
CONTRO
, nata a [...] il [...], C.F.: , Controparte_1 C.F._2 ed ivi elettivamente domiciliata in via Vittorio Emanuele 87, presso lo studio dell'avv. Roberta
Battaglia, che la rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti;
E il PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Termini Imerese.
oggetto: divorzio – cessazione degli effetti civili matrimonio;
conclusioni delle parti: come da verbale d'udienza del 20.03.2025
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
All'udienza del 20.03.2025, il ricorrente chiedeva l'emanazione della sentenza non definitiva, dichiarativa della cessazione degli effetti civili del matrimonio dallo stesso contratto con la resistente;
quest'ultima, in merito, si rimetteva alla decisione di questo Tribunale.
La domanda “de qua” deve considerarsi fondata e merita, pertanto, accoglimento.
Risulta, infatti, provato il titolo posto a fondamento della stessa, ossia la separazione personale dei coniugi, dichiarata dal Tribunale di Termini Imerese con sentenza n. 483/2024 del 29.03.2024, passata in giudicato il 31.10.2024.
Parimenti, può ritenersi provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi, protrattasi ininterrottamente per almeno dodici mesi dalla data di comparizione degli stessi dinanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale.
Le risultanze di causa, tra cui l'indifferenza ad ogni tentativo di conciliazione e la pluralità di procedimenti contenziosi insorti nel tempo tra i coniugi, comprovano, inoltre, il venir meno della comunione materiale e spirituale tra le parti che si ritiene non possa più ricostituirsi.
Ricorrono, quindi, i presupposti per pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e . Parte_1 Controparte_1
Dovendo la causa proseguire per le pronunce accessorie va, pertanto, emessa sentenza non definitiva relativamente alla sola cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti.
La regolamentazione delle spese di giudizio va differita alla pronuncia finale.
Con pedissequa ordinanza si dispone in ordine alla prosecuzione del procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando in via non definitiva nella controversia civile come proposta tra le parti:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a Termini Imerese (PA) in data 01.02.1995 da , nato a [...] il [...] e , nata a Parte_1 Controparte_1
Termini Imerese (PA) il 09.05.1967, trascritto nel registro dello stato civile del medesimo comune al n. 2, parte I, anno 1995;
- ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- dispone la rimessione della causa dinanzi al giudice istruttore come da separata ordinanza;
- riserva alla pronuncia finale ogni decisione riguardante la distribuzione delle spese processuali tra le parti.
Così deciso nella camera di consiglio del 01.04.2025
Il Presidente
Dott. Giuseppe Rini
Il Giudice relatore
Dott. Andrea Quintavalle
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI
TERMINI IMERESE nelle persone dei Magistrati: dott. Giuseppe Rini Presidente dott.ssa Maria Margiotta Giudice dott. Andrea Quintavalle Giudice rel. dei quali il terzo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2345 dell'anno 2024 del ruolo generale degli affari civili contenziosi vertente
TRA
, nato a [...] il [...], C.F.: , ed elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliato a Termini Imerese (PA) in via Falcone e Borsellino 39, presso lo studio dell'avv. Antonio
Ficarra, che lo rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti;
CONTRO
, nata a [...] il [...], C.F.: , Controparte_1 C.F._2 ed ivi elettivamente domiciliata in via Vittorio Emanuele 87, presso lo studio dell'avv. Roberta
Battaglia, che la rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti;
E il PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Termini Imerese.
oggetto: divorzio – cessazione degli effetti civili matrimonio;
conclusioni delle parti: come da verbale d'udienza del 20.03.2025
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
All'udienza del 20.03.2025, il ricorrente chiedeva l'emanazione della sentenza non definitiva, dichiarativa della cessazione degli effetti civili del matrimonio dallo stesso contratto con la resistente;
quest'ultima, in merito, si rimetteva alla decisione di questo Tribunale.
La domanda “de qua” deve considerarsi fondata e merita, pertanto, accoglimento.
Risulta, infatti, provato il titolo posto a fondamento della stessa, ossia la separazione personale dei coniugi, dichiarata dal Tribunale di Termini Imerese con sentenza n. 483/2024 del 29.03.2024, passata in giudicato il 31.10.2024.
Parimenti, può ritenersi provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi, protrattasi ininterrottamente per almeno dodici mesi dalla data di comparizione degli stessi dinanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale.
Le risultanze di causa, tra cui l'indifferenza ad ogni tentativo di conciliazione e la pluralità di procedimenti contenziosi insorti nel tempo tra i coniugi, comprovano, inoltre, il venir meno della comunione materiale e spirituale tra le parti che si ritiene non possa più ricostituirsi.
Ricorrono, quindi, i presupposti per pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e . Parte_1 Controparte_1
Dovendo la causa proseguire per le pronunce accessorie va, pertanto, emessa sentenza non definitiva relativamente alla sola cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti.
La regolamentazione delle spese di giudizio va differita alla pronuncia finale.
Con pedissequa ordinanza si dispone in ordine alla prosecuzione del procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando in via non definitiva nella controversia civile come proposta tra le parti:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a Termini Imerese (PA) in data 01.02.1995 da , nato a [...] il [...] e , nata a Parte_1 Controparte_1
Termini Imerese (PA) il 09.05.1967, trascritto nel registro dello stato civile del medesimo comune al n. 2, parte I, anno 1995;
- ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- dispone la rimessione della causa dinanzi al giudice istruttore come da separata ordinanza;
- riserva alla pronuncia finale ogni decisione riguardante la distribuzione delle spese processuali tra le parti.
Così deciso nella camera di consiglio del 01.04.2025
Il Presidente
Dott. Giuseppe Rini
Il Giudice relatore
Dott. Andrea Quintavalle