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Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 10/06/2025, n. 508 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 508 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3636/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SASSARI
Sezione II Civile
in composizione monocratica nella persona del Giudice dott.ssa Bradamante, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero 3636 del Ruolo Generale dell'anno 2019 promossa da:
nato a [...] il [...] (c.f. e residente Parte_1 C.F._1
in Portici (NA) alla Via Gianturco n° 36 -, in proprio e nella qualità di legale rappresentante della
Società UC SPORTSWEAR S.R.L., (c.f./p.i. ), con sede in Portici (NA) al I Viale P.IVA_1
Melina n° 3, quale soggetto obbligato in solido, rappresentato e difeso dall'Avv. Francesco Capaccio
con studio in Napoli alla Via A. De Gasperi n° 33;
contro
, sede territoriale di Sassari, nell'interesse del Controparte_1
Direttore nella sua qualità di legale rappresentante pro tempore, domiciliato presso la sede in via Lelio
Basso 16, rappresentato e difeso, ai sensi di legge, dall'Avv. Silvia Montresori, funzionario in servizio presso la stessa sede, munita di delega;
la causa è stata decisa sulle seguenti
conclusioni
pagina 1 di 9 nell'interesse degli opponenti come da ricorso, nell'interesse dell'opposto come da comparsa di costituzione e come ribadita nelle rispettive comparse conclusionali.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 22 L. 689/1981 e art. 6 D. Lgs. n. 150/2011 , anche Parte_1
in qualità di legale rappresentante della UC Sportswear s.r.l. si è opposto all'ordinanza ingiunzione N° 395/1, prot. n° 22962, datata 10.10.2019 e notificata il 21.10.2019 con cui l' ha intimato il pagamento della complessiva somma di €. 54.237,80, di cui €. CP_2
54.206,00 a titolo di sanzioni amministrative, oltre spese di notifica pari a €. 31,80, che segue al verbale di accertamento e notificazione n. SS00000/2018-262-01 del 19.03.2018,
con il quale sono state notificate le violazioni sanzionate.
In particolare, ha esposto:
- di esercitare attività di vendita al dettaglio di capi di abbigliamento in varie unità locali;
- che in data 21.12.2017 i funzionari ispettivi si recavano presso il punto vendita della società ubicato in Sassari presso il Centro Commerciale “Auchan”, ove trovavano i lavoratori e , entrambi assunti con contratto di Persona_1 Persona_2
lavoro subordinato a tempo determinato part-time;
- che in data 18.01.2018 gli ispettori si recavano presso il punto vendita di Olbia, ove trovavano i lavoratori e , entrambi assunti con contratto Parte_2 Parte_3
di lavoro subordinato a tempo determinato part-time;
Con
- che con verbale del 21.03.2018 l' di Sassari ha notificato alla UC l'accertamento;
Con
- che in data 21.10.2019 l' di Sassari ha provveduto a notificare a UC l'ordinanza-ingiunzione opposta, con la quale si ingiunge il pagamento della somma di €. 54.206,00 oltre spese di notifica, per sanzioni amministrative, e nello specifico:
• €. 2.500,00 per infedeli registrazioni sul LUL;
pagina 2 di 9 • €. 51.706,00 per superamento dei contratti a tempo determinato.
Ha dedotto, in via preliminare, l'incompetenza territoriale dell'intestato Tribunale, in quanto
Con legittimata ad emettere la eventuale ordinanza sarebbe stata la di Napoli. Ha citato gli
Con artt. 17 e 18 della legge 689/81 da interpretare nel senso che la di Sassari sarebbe stata competente a svolgere l'attività ispettiva (il luogo di ispezione è nel circondario di sua competenza) e diffidare il ricorrente a pagare la sanzione ridotta, tuttavia, scaduto il termine
Con per adempiere la diffida, avrebbe dovuto inviare il rapporto alla di Napoli, ufficio territorialmente competente (ai sensi dell'art. 17) in cui era stata commessa la presunta violazione. Infatti, una eventuale irregolarità nella registrazione del LUL o il superamento del limite ai contratti a tempo determinato si sarebbero consumate nello studio del consulente del lavoro o, comunque, presso la sede legale della società (da cui venivano date le disposizioni al Professionista in materia di personale dipendente), entrambe in Napoli.
Nel merito, sarebbe documentale e incontestato che tra la società ricorrente e i lavoratori del punto vendita di Sassari interessati dal verbale di accertamento intercorresse un contratto di
Con lavoro subordinato part-time, mentre il lavoro full time che l ha ritenuto sussistente sarebbe tratto solo dall'esame “dall'esame del libro unico, dalle dichiarazioni acquisite e dai
turni di lavoro” e dalle ichiarazioni stragiudiziali rese dai lavoratori intervistati (peraltro contrastanti con quelli degli altri lavoratori), che rappresenterebbero delle semplici narrative di fatti da accertare, inoltre i turni erano redatti autonomamente dai lavoratori e non predeterminati dalla società. Inoltre, in applicazione dei limiti della contrattazione collettiva
(art. 63 del CCNL Commercio), per cui nelle unità produttive che occupano fino a quindici dipendenti sarebbe consentita in ogni caso la stipulazione complessivamente di contratti a tempo determinato o somministrazione per sei lavoratori, e tenuto conto che secondo l'art. 6
D.lgs.61/2000, che il computo dei lavoratori a tempo determinato va effettuato in proporzione all'orario svolto (per cui, ad esempio, due part-time al 50% valgono come un pagina 3 di 9 singolo lavoratore), nel caso di specie non sarebbe mai stato superato il limite di 6 lavoratori contemplati dalla norma contrattuale (nemmeno nei 12 mesi di avvio di nuova attività), né in alcuni casi, di 4 unità.
Ha concluso chiedendo la sospensione dell'ordinanza ingiunzione opposta, la declaratoria di illegittimità della stessa per carenza di legittimazione della a emanarla;
nel CP_2
merito, dichiarare l'infondatezza e l'annullamento, così come del verbale di accertamento,
accertando la genuinità dei contratti part time sottoscritti e il rispetto dei limiti percentuali ai contratti a tempo determinato per tutto il periodo di cui è causa o, in subordine, per il diverso periodo ritenuto di Giustizia e, per l'effetto, ridurre proporzionalmente la sanzione irrogata.
Con vittoria di spese di lite da distrarre a favore del difensore antistatario.
Si è costituita in giudizio l'Amministrazione, la quale ha confermato la fondatezza in fatto ed in diritto dell'ordinanza impugnata e la piena legittimità dell'accertamento ispettivo,
chiedendo il rigetto del ricorso. Quanto alle dichiarazioni dei lavoratori, ha dedotto che esse avrebbero un'attendibilità particolare: secondo la giurisprudenza, nel giudizio di merito, non si potrebbe prescindere dalle dichiarazioni rilasciate dai lavoratori nel corso dell'accertamento ispettivo, potendo essere disattese solo in caso di loro intrinseca inattendibilità, o di contrasto con altri elementi acquisiti nel corso del giudizio, attesa la certezza, fino a querela di falso, che quelle dichiarazioni siano comunque state ricevute. Esse
potrebbero essere superate solo da specifica prova contraria, che nel presente caso, non sarebbe stata fornita dagli opponenti che non avrebbero dimostrato eventuali contraddizioni delle dichiarazioni rese agli ispettori in grado di inficiarne l'attendibilità.
Con Ha contestato, inoltre, l'eccepito difetto di legittimazione della di Sassari: l'ufficio territorialmente competente a emanare l'ordinanza ingiunzione di pagamento sarebbe
Sassari, in quanto i funzionari ispettivi hanno accertato che proprio a Sassari erano state prevalentemente poste in essere le prestazioni oggetto di sanzione amministrativa, ed in pagina 4 di 9 particolare che la violazione del superamento del numero complessivo di contratti a tempo determinato sarebbe stata posta in essere a Sassari. Inoltre, ha dedotto che il numero complessivo dei contratti a tempo determinato stipulati da ciascun datore di lavoro non costituirebbe un limite fisso annuale, ma rappresenterebbe una proporzione tra lavoratori stabili e lavoratori a termine, di modo che allo scadere di un contratto sarà possibile stipularne un altro sempre che sia rispettata la percentuale massima di lavoratori a tempo determinato pari al 20%. Nel caso di specie, risulta applicata la sanzione amministrativa pari al 50% della retribuzione in quanto il numero di lavoratori assunti in violazione del numero percentuale è stato superiore ad uno, ed al fine della sua commisurazione si è applicata scrupolosamente la Circ. 18/2014 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
Ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso e la condanna degli opponenti al pagamento della somma stabilita nell'ordinanza - ingiunzione impugnata, oltre alle spese di lite, come disposto dall'art. 9, comma 2, D. Lgs. n. 149/2015, secondo cui, in caso di esito favorevole della lite, all sono riconosciute dal Giudice le spese, i diritti e gli onorari di lite, CP_1
con la riduzione del 20 per cento dell'importo complessivo ivi previsto.
La causa è stata istruita con produzioni documentali e audizione di testimoni ed è stata tenuta a decisione sulle conclusioni di cui in premessa.
***
Il ricorso è parzialmente fondato e merita accoglimento nel senso che segue.
L'eccezione di incompetenza territoriale non ha pregio. L'Amministrazione ha depositato
Con giurisprudenza relativa a un giudizio intercorrente tra UC e dinanzi al Tribunale di
Ancona, il quale, con sentenza n. 407/2024, ha statuito che il luogo di commissione del fatto prevale su quello di accertamento, ma quando sussiste una pluralità di luoghi di commissione della violazione, rivive il criterio dell'accertamento (Cass., n. 8754/2017). In
particolare, se è vero che gli adempimenti amministrativi devono essere compiuti presso la pagina 5 di 9 sede legale, è però accertato che l'orario di lavoro difforme da quello che è stato oggetto di comunicazione e di registrazione è avvenuto nell'unità locale da intendersi luogo di lavoro.
La prima violazione contestata riguarda il fatto che UC avrebbe effettuato registrazioni infedeli (ossia diversa rispetto alle quantità delle prestazioni lavorative effettivamente rese)
sul Libro Unico del lavoro per il periodo agosto 2015 - dicembre 2017, indicando un orario di lavoro part time invece che full time.
Tale contestazione risulta fondata, oltre che sull'esame del Libro Unico del lavoro, delle comunicazioni obbligatorie di inizio lavoro, degli elenchi riepilogativi mensili, del cassetto previdenziale Inps, delle denunce Inail, dei contratti di lavoro stipulati, nonché delle dichiarazioni di alcuni lavoratori. In particolare si ha: a) la richiesta di intervento di
[...]
e di (“facevamo dei turni, dal lunedì al venerdì facevamo 6 ore, Per_3 Persona_4
sabato e domenica 8 ore con riposo infrasettimanale ADR i turni li stabiliva il responsabile
del negozio, uno era il sig. altri non ricordo”); b) le dichiarazioni di , Per_1 Persona_2
(“predisponevo i turni di lavoro che inviavo a , Persona_1 Parte_4
avevo contatti con tutti fornitori e andavo io alle riunioni del centro commerciale;
lavoravo
dal lunedì alla domenica con un giorno di riposo infrasettimanale, i turni erano: dalle ore
9.00 alle 15.00 o dalle 15.00 alle 21 oppure lo spezzato dalle ore dalle 9.00 alle 12.00 e
dalle 18.00 alle 21.00; le persone che mi vengono indicate sono stati tutti miei colleghi ai
quali ho fatto anche da formatore, in più poiché nessuno dei dipendenti è stato mai a tempo
indeterminato, mi trovavo a formare sempre nuove persone, , Parte_2 Pt_3
”) e (“ADR che io ricordi solo la responsabile del negozio, tale
[...] Parte_3
Per_
, era a tempo indeterminato, tutti gli a tri compresa me, no)”; dichiarazioni acquisite al momento degli accessi alla attività (21.12.2017 e 18.01.2018) e allegate al verbale di accertamento del 19.03.2018, la cui riconducibilità ai lavoratori non è mai stata contestata,
tenuto anche conto che alcuni di questi sono stati sentiti in giudizio e hanno confermato le pagina 6 di 9 dichiarazioni rese, aggiungendo alcuni elementi (come riportati in corsivo nella parte che precede).
Ora, dalle dichiarazioni di lavoratori sentiti anche nel corso del giudizio è emerso che alcuni di questi hanno lavorato 36 e 40 ore settimanali (Virdis, , nonostante il contratto di Per_4
lavoro ne prevedesse, rispettivamente 23 e 22. L'uniformità delle dichiarazioni rese da una pluralità di lavoratori addetti ai punti vendita, anche nell'immediatezza dei fatti, non adeguatamente smentite in sede giudiziale dall'istruttoria svolta, porta a ritenere sufficientemente provate le circostanze di fatto poste a fondamento della contestazione dell'ordinanza-ingiunzione che deve essere, sotto questo profilo, confermata. Non vi sono,
infatti, elementi per ritenere le dichiarazioni rese dai lavoratori “interessate” e per questo,
non attendibili.
Quanto alla contestazione relativa al superamento dei limiti previsti per i contratti a tempo determinato, l'art. 23, comma 1, d.lgs. n. 81/2015, richiamato nel verbale ispettivo, prevede un limite per l'assunzione a termine pari al 20% degli assunti, salvo diversa disposizione contenuta nei contratti collettivi. L'art. 63 del CCNL Commercio (richiamato anche nel verbale ispettivo) statuisce che ad eccezione dei primi 12 mesi di avvio dell'attività (iniziata nell'aprile 2014 per Olbia e nel settembre 2014 per Sassari, essendo in contestazione il periodo luglio 2014 – dicembre 2017), nelle singole unità produttive che occupano fino a quindici dipendenti è consentita la stipulazione di contratti a tempo determinato per quattro lavoratori. Dato che è stato provato, in base a quanto sopra esposto, che i dipendenti cui fa riferimento il verbale di contestazione erano assunti a tempo determinato, anche se di fatto svolgevano lavoro in modalità full time, vi è stata una violazione del limite delle 4 unità.
Pertanto, non ha pregio l'eccezione formulata dall'opponente, circa l'erronea modalità di computo dei contratti a tempo determinato nel tetto ammesso dalla legge per i lavoratori a tempo parziale. La circostanza di fatto che i lavoratori abbiano prestato la propria opera a pagina 7 di 9 tempo pieno è dirimente e, correttamente, l ha considerato l'impegno lavorativo CP_1
complessivo, per non avallare comportamenti elusivi del divieto di legge.
Può, invece, essere accolta l'eccezione relativa al periodo oggetto di contestazione: infatti, se
è vero che nei primi 12 mesi dall'apertura dell'attività non sussiste il tetto massimo di assunzioni a tempo determinato, ecco che vanno espunte dall'ordinanza impugnata le contestazioni relative al superamento del limite nei seguenti periodi: nel 2014 e nel 2015
sino alla concorrenza dei 12 mesi dall'apertura. Ne consegue che la sanzione deve essere rideterminata tenendo conto delle sole violazioni per i periodi dal 23.09.2015 a fine accertamento per Sassari e dal 11.04.2015 a fine accertamento per Olbia e per i soli lavoratori indicati nel verbale di contestazione.
A tale stregua, il ricorso deve essere parzialmente accolto e l'ordinanza-opposizione parzialmente confermata, nella parte in cui sanziona l'infedele compilazione del LUL per tutto il periodo in contestazione e nella parte in cui sanziona il superamento dei limiti previsto per i contratti a tempo determinato, l'art. 23, comma 1, d.lgs. n. 81/2015, per i periodi dal 23.09.2015 a fine accertamento per Sassari e dal 11.04.2015 a fine accertamento per Olbia.
Le spese processuali, stante la soccombenza reciproca, possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
- accoglie parzialmente la domanda dei ricorrenti e, per l'effetto, annulla l'ordinanza impugnata nella parte indicata in parte motiva e confermandola nel resto, e condanna parti ricorrenti al relativo pagamento per l'importo rideterminato nel modo indicato dall' del Lavoro competente;
CP_1
- spese compensate.
Così deciso in Sassari, in data 10.06.2025.
pagina 8 di 9 Il Giudice
Ilaria Bradamante
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SASSARI
Sezione II Civile
in composizione monocratica nella persona del Giudice dott.ssa Bradamante, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero 3636 del Ruolo Generale dell'anno 2019 promossa da:
nato a [...] il [...] (c.f. e residente Parte_1 C.F._1
in Portici (NA) alla Via Gianturco n° 36 -, in proprio e nella qualità di legale rappresentante della
Società UC SPORTSWEAR S.R.L., (c.f./p.i. ), con sede in Portici (NA) al I Viale P.IVA_1
Melina n° 3, quale soggetto obbligato in solido, rappresentato e difeso dall'Avv. Francesco Capaccio
con studio in Napoli alla Via A. De Gasperi n° 33;
contro
, sede territoriale di Sassari, nell'interesse del Controparte_1
Direttore nella sua qualità di legale rappresentante pro tempore, domiciliato presso la sede in via Lelio
Basso 16, rappresentato e difeso, ai sensi di legge, dall'Avv. Silvia Montresori, funzionario in servizio presso la stessa sede, munita di delega;
la causa è stata decisa sulle seguenti
conclusioni
pagina 1 di 9 nell'interesse degli opponenti come da ricorso, nell'interesse dell'opposto come da comparsa di costituzione e come ribadita nelle rispettive comparse conclusionali.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 22 L. 689/1981 e art. 6 D. Lgs. n. 150/2011 , anche Parte_1
in qualità di legale rappresentante della UC Sportswear s.r.l. si è opposto all'ordinanza ingiunzione N° 395/1, prot. n° 22962, datata 10.10.2019 e notificata il 21.10.2019 con cui l' ha intimato il pagamento della complessiva somma di €. 54.237,80, di cui €. CP_2
54.206,00 a titolo di sanzioni amministrative, oltre spese di notifica pari a €. 31,80, che segue al verbale di accertamento e notificazione n. SS00000/2018-262-01 del 19.03.2018,
con il quale sono state notificate le violazioni sanzionate.
In particolare, ha esposto:
- di esercitare attività di vendita al dettaglio di capi di abbigliamento in varie unità locali;
- che in data 21.12.2017 i funzionari ispettivi si recavano presso il punto vendita della società ubicato in Sassari presso il Centro Commerciale “Auchan”, ove trovavano i lavoratori e , entrambi assunti con contratto di Persona_1 Persona_2
lavoro subordinato a tempo determinato part-time;
- che in data 18.01.2018 gli ispettori si recavano presso il punto vendita di Olbia, ove trovavano i lavoratori e , entrambi assunti con contratto Parte_2 Parte_3
di lavoro subordinato a tempo determinato part-time;
Con
- che con verbale del 21.03.2018 l' di Sassari ha notificato alla UC l'accertamento;
Con
- che in data 21.10.2019 l' di Sassari ha provveduto a notificare a UC l'ordinanza-ingiunzione opposta, con la quale si ingiunge il pagamento della somma di €. 54.206,00 oltre spese di notifica, per sanzioni amministrative, e nello specifico:
• €. 2.500,00 per infedeli registrazioni sul LUL;
pagina 2 di 9 • €. 51.706,00 per superamento dei contratti a tempo determinato.
Ha dedotto, in via preliminare, l'incompetenza territoriale dell'intestato Tribunale, in quanto
Con legittimata ad emettere la eventuale ordinanza sarebbe stata la di Napoli. Ha citato gli
Con artt. 17 e 18 della legge 689/81 da interpretare nel senso che la di Sassari sarebbe stata competente a svolgere l'attività ispettiva (il luogo di ispezione è nel circondario di sua competenza) e diffidare il ricorrente a pagare la sanzione ridotta, tuttavia, scaduto il termine
Con per adempiere la diffida, avrebbe dovuto inviare il rapporto alla di Napoli, ufficio territorialmente competente (ai sensi dell'art. 17) in cui era stata commessa la presunta violazione. Infatti, una eventuale irregolarità nella registrazione del LUL o il superamento del limite ai contratti a tempo determinato si sarebbero consumate nello studio del consulente del lavoro o, comunque, presso la sede legale della società (da cui venivano date le disposizioni al Professionista in materia di personale dipendente), entrambe in Napoli.
Nel merito, sarebbe documentale e incontestato che tra la società ricorrente e i lavoratori del punto vendita di Sassari interessati dal verbale di accertamento intercorresse un contratto di
Con lavoro subordinato part-time, mentre il lavoro full time che l ha ritenuto sussistente sarebbe tratto solo dall'esame “dall'esame del libro unico, dalle dichiarazioni acquisite e dai
turni di lavoro” e dalle ichiarazioni stragiudiziali rese dai lavoratori intervistati (peraltro contrastanti con quelli degli altri lavoratori), che rappresenterebbero delle semplici narrative di fatti da accertare, inoltre i turni erano redatti autonomamente dai lavoratori e non predeterminati dalla società. Inoltre, in applicazione dei limiti della contrattazione collettiva
(art. 63 del CCNL Commercio), per cui nelle unità produttive che occupano fino a quindici dipendenti sarebbe consentita in ogni caso la stipulazione complessivamente di contratti a tempo determinato o somministrazione per sei lavoratori, e tenuto conto che secondo l'art. 6
D.lgs.61/2000, che il computo dei lavoratori a tempo determinato va effettuato in proporzione all'orario svolto (per cui, ad esempio, due part-time al 50% valgono come un pagina 3 di 9 singolo lavoratore), nel caso di specie non sarebbe mai stato superato il limite di 6 lavoratori contemplati dalla norma contrattuale (nemmeno nei 12 mesi di avvio di nuova attività), né in alcuni casi, di 4 unità.
Ha concluso chiedendo la sospensione dell'ordinanza ingiunzione opposta, la declaratoria di illegittimità della stessa per carenza di legittimazione della a emanarla;
nel CP_2
merito, dichiarare l'infondatezza e l'annullamento, così come del verbale di accertamento,
accertando la genuinità dei contratti part time sottoscritti e il rispetto dei limiti percentuali ai contratti a tempo determinato per tutto il periodo di cui è causa o, in subordine, per il diverso periodo ritenuto di Giustizia e, per l'effetto, ridurre proporzionalmente la sanzione irrogata.
Con vittoria di spese di lite da distrarre a favore del difensore antistatario.
Si è costituita in giudizio l'Amministrazione, la quale ha confermato la fondatezza in fatto ed in diritto dell'ordinanza impugnata e la piena legittimità dell'accertamento ispettivo,
chiedendo il rigetto del ricorso. Quanto alle dichiarazioni dei lavoratori, ha dedotto che esse avrebbero un'attendibilità particolare: secondo la giurisprudenza, nel giudizio di merito, non si potrebbe prescindere dalle dichiarazioni rilasciate dai lavoratori nel corso dell'accertamento ispettivo, potendo essere disattese solo in caso di loro intrinseca inattendibilità, o di contrasto con altri elementi acquisiti nel corso del giudizio, attesa la certezza, fino a querela di falso, che quelle dichiarazioni siano comunque state ricevute. Esse
potrebbero essere superate solo da specifica prova contraria, che nel presente caso, non sarebbe stata fornita dagli opponenti che non avrebbero dimostrato eventuali contraddizioni delle dichiarazioni rese agli ispettori in grado di inficiarne l'attendibilità.
Con Ha contestato, inoltre, l'eccepito difetto di legittimazione della di Sassari: l'ufficio territorialmente competente a emanare l'ordinanza ingiunzione di pagamento sarebbe
Sassari, in quanto i funzionari ispettivi hanno accertato che proprio a Sassari erano state prevalentemente poste in essere le prestazioni oggetto di sanzione amministrativa, ed in pagina 4 di 9 particolare che la violazione del superamento del numero complessivo di contratti a tempo determinato sarebbe stata posta in essere a Sassari. Inoltre, ha dedotto che il numero complessivo dei contratti a tempo determinato stipulati da ciascun datore di lavoro non costituirebbe un limite fisso annuale, ma rappresenterebbe una proporzione tra lavoratori stabili e lavoratori a termine, di modo che allo scadere di un contratto sarà possibile stipularne un altro sempre che sia rispettata la percentuale massima di lavoratori a tempo determinato pari al 20%. Nel caso di specie, risulta applicata la sanzione amministrativa pari al 50% della retribuzione in quanto il numero di lavoratori assunti in violazione del numero percentuale è stato superiore ad uno, ed al fine della sua commisurazione si è applicata scrupolosamente la Circ. 18/2014 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
Ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso e la condanna degli opponenti al pagamento della somma stabilita nell'ordinanza - ingiunzione impugnata, oltre alle spese di lite, come disposto dall'art. 9, comma 2, D. Lgs. n. 149/2015, secondo cui, in caso di esito favorevole della lite, all sono riconosciute dal Giudice le spese, i diritti e gli onorari di lite, CP_1
con la riduzione del 20 per cento dell'importo complessivo ivi previsto.
La causa è stata istruita con produzioni documentali e audizione di testimoni ed è stata tenuta a decisione sulle conclusioni di cui in premessa.
***
Il ricorso è parzialmente fondato e merita accoglimento nel senso che segue.
L'eccezione di incompetenza territoriale non ha pregio. L'Amministrazione ha depositato
Con giurisprudenza relativa a un giudizio intercorrente tra UC e dinanzi al Tribunale di
Ancona, il quale, con sentenza n. 407/2024, ha statuito che il luogo di commissione del fatto prevale su quello di accertamento, ma quando sussiste una pluralità di luoghi di commissione della violazione, rivive il criterio dell'accertamento (Cass., n. 8754/2017). In
particolare, se è vero che gli adempimenti amministrativi devono essere compiuti presso la pagina 5 di 9 sede legale, è però accertato che l'orario di lavoro difforme da quello che è stato oggetto di comunicazione e di registrazione è avvenuto nell'unità locale da intendersi luogo di lavoro.
La prima violazione contestata riguarda il fatto che UC avrebbe effettuato registrazioni infedeli (ossia diversa rispetto alle quantità delle prestazioni lavorative effettivamente rese)
sul Libro Unico del lavoro per il periodo agosto 2015 - dicembre 2017, indicando un orario di lavoro part time invece che full time.
Tale contestazione risulta fondata, oltre che sull'esame del Libro Unico del lavoro, delle comunicazioni obbligatorie di inizio lavoro, degli elenchi riepilogativi mensili, del cassetto previdenziale Inps, delle denunce Inail, dei contratti di lavoro stipulati, nonché delle dichiarazioni di alcuni lavoratori. In particolare si ha: a) la richiesta di intervento di
[...]
e di (“facevamo dei turni, dal lunedì al venerdì facevamo 6 ore, Per_3 Persona_4
sabato e domenica 8 ore con riposo infrasettimanale ADR i turni li stabiliva il responsabile
del negozio, uno era il sig. altri non ricordo”); b) le dichiarazioni di , Per_1 Persona_2
(“predisponevo i turni di lavoro che inviavo a , Persona_1 Parte_4
avevo contatti con tutti fornitori e andavo io alle riunioni del centro commerciale;
lavoravo
dal lunedì alla domenica con un giorno di riposo infrasettimanale, i turni erano: dalle ore
9.00 alle 15.00 o dalle 15.00 alle 21 oppure lo spezzato dalle ore dalle 9.00 alle 12.00 e
dalle 18.00 alle 21.00; le persone che mi vengono indicate sono stati tutti miei colleghi ai
quali ho fatto anche da formatore, in più poiché nessuno dei dipendenti è stato mai a tempo
indeterminato, mi trovavo a formare sempre nuove persone, , Parte_2 Pt_3
”) e (“ADR che io ricordi solo la responsabile del negozio, tale
[...] Parte_3
Per_
, era a tempo indeterminato, tutti gli a tri compresa me, no)”; dichiarazioni acquisite al momento degli accessi alla attività (21.12.2017 e 18.01.2018) e allegate al verbale di accertamento del 19.03.2018, la cui riconducibilità ai lavoratori non è mai stata contestata,
tenuto anche conto che alcuni di questi sono stati sentiti in giudizio e hanno confermato le pagina 6 di 9 dichiarazioni rese, aggiungendo alcuni elementi (come riportati in corsivo nella parte che precede).
Ora, dalle dichiarazioni di lavoratori sentiti anche nel corso del giudizio è emerso che alcuni di questi hanno lavorato 36 e 40 ore settimanali (Virdis, , nonostante il contratto di Per_4
lavoro ne prevedesse, rispettivamente 23 e 22. L'uniformità delle dichiarazioni rese da una pluralità di lavoratori addetti ai punti vendita, anche nell'immediatezza dei fatti, non adeguatamente smentite in sede giudiziale dall'istruttoria svolta, porta a ritenere sufficientemente provate le circostanze di fatto poste a fondamento della contestazione dell'ordinanza-ingiunzione che deve essere, sotto questo profilo, confermata. Non vi sono,
infatti, elementi per ritenere le dichiarazioni rese dai lavoratori “interessate” e per questo,
non attendibili.
Quanto alla contestazione relativa al superamento dei limiti previsti per i contratti a tempo determinato, l'art. 23, comma 1, d.lgs. n. 81/2015, richiamato nel verbale ispettivo, prevede un limite per l'assunzione a termine pari al 20% degli assunti, salvo diversa disposizione contenuta nei contratti collettivi. L'art. 63 del CCNL Commercio (richiamato anche nel verbale ispettivo) statuisce che ad eccezione dei primi 12 mesi di avvio dell'attività (iniziata nell'aprile 2014 per Olbia e nel settembre 2014 per Sassari, essendo in contestazione il periodo luglio 2014 – dicembre 2017), nelle singole unità produttive che occupano fino a quindici dipendenti è consentita la stipulazione di contratti a tempo determinato per quattro lavoratori. Dato che è stato provato, in base a quanto sopra esposto, che i dipendenti cui fa riferimento il verbale di contestazione erano assunti a tempo determinato, anche se di fatto svolgevano lavoro in modalità full time, vi è stata una violazione del limite delle 4 unità.
Pertanto, non ha pregio l'eccezione formulata dall'opponente, circa l'erronea modalità di computo dei contratti a tempo determinato nel tetto ammesso dalla legge per i lavoratori a tempo parziale. La circostanza di fatto che i lavoratori abbiano prestato la propria opera a pagina 7 di 9 tempo pieno è dirimente e, correttamente, l ha considerato l'impegno lavorativo CP_1
complessivo, per non avallare comportamenti elusivi del divieto di legge.
Può, invece, essere accolta l'eccezione relativa al periodo oggetto di contestazione: infatti, se
è vero che nei primi 12 mesi dall'apertura dell'attività non sussiste il tetto massimo di assunzioni a tempo determinato, ecco che vanno espunte dall'ordinanza impugnata le contestazioni relative al superamento del limite nei seguenti periodi: nel 2014 e nel 2015
sino alla concorrenza dei 12 mesi dall'apertura. Ne consegue che la sanzione deve essere rideterminata tenendo conto delle sole violazioni per i periodi dal 23.09.2015 a fine accertamento per Sassari e dal 11.04.2015 a fine accertamento per Olbia e per i soli lavoratori indicati nel verbale di contestazione.
A tale stregua, il ricorso deve essere parzialmente accolto e l'ordinanza-opposizione parzialmente confermata, nella parte in cui sanziona l'infedele compilazione del LUL per tutto il periodo in contestazione e nella parte in cui sanziona il superamento dei limiti previsto per i contratti a tempo determinato, l'art. 23, comma 1, d.lgs. n. 81/2015, per i periodi dal 23.09.2015 a fine accertamento per Sassari e dal 11.04.2015 a fine accertamento per Olbia.
Le spese processuali, stante la soccombenza reciproca, possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
- accoglie parzialmente la domanda dei ricorrenti e, per l'effetto, annulla l'ordinanza impugnata nella parte indicata in parte motiva e confermandola nel resto, e condanna parti ricorrenti al relativo pagamento per l'importo rideterminato nel modo indicato dall' del Lavoro competente;
CP_1
- spese compensate.
Così deciso in Sassari, in data 10.06.2025.
pagina 8 di 9 Il Giudice
Ilaria Bradamante
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