Sentenza 7 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Como, sentenza 07/06/2025, n. 243 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Como |
| Numero : | 243 |
| Data del deposito : | 7 giugno 2025 |
Testo completo
V.G. 973/2025
Repubblica Italiana IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI COMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Barbara Cao Presidente
Dott. Alessandro Petronzi Giudice rel. est.
Dott.ssa Martina Roberta Manenti Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A NON DEFINITIVA nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato il 10/04/2025, da
1) Parte_1 nata a [...] il [...] cittadina: italiana Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...]18/3 20097 AROSIO ITALIA con l'Avv. GHELLI ANNAMARIA
e
2) Parte_2 nato a [...] il [...] cittadino: italiano Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...]4 20097 VIGANO' ITALIA con l'Avv. BECCARIA ALESSANDRO
i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario, in VIGEVANO, in data 28/06/1997,
(anno 1997, atto n. 93, parte II, serie A);
con i seguenti figli MINORI o maggiorenni NON economicamente indipendenti:
- nato il [...] a [...], Persona_1
1
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso depositato in data 10/04/2025, hanno richiesto pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
IN PUNTO ASSEGNAZIONE CASA CONIUGALE E COLLOCAMENTO DEI FIGLI
MAGGIORENNI ECONOMICAMENTE NON AUTOSUFFICIENTI
I coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto ed entrambi manterranno un atteggiamento collaborativo, astenendosi sin d'ora dal tenere comportamenti che risultino offensivi l'uno nei confronti dell'altro, impegnandosi in particolare a salvaguardare la reciproca riservatezza;
La casa coniugale di Arosio, Via Don Sirtori 18/3 viene assegnata alla NO , che Parte_1 continuerà ad abitarla insieme ai figli e figli maggiorenni economicamente non Per_1 Per_2 autosufficienti.
Il IG ha già lasciato la casa coniugale, con l'assenso della moglie, e si impegna Parte_2
a ritirare i suoi effetti personali entro e non oltre il 30.04.2025, data in cui verranno riconsegnate alla NO le chiavi dell'abitazione. Pt_1
Il IG ha già trasferito la propria residenza e comunicato il nuovo indirizzo di residenza Pt_2 alla NO . Pt_1
A partire dal deposito del presente ricorso, la NO si farà carico delle spese ordinarie, Pt_1 tasse (TARI) e utenze relative alla casa coniugale (domiciliandole sul c/c a sé intestato
[...]
). CP_1
Le spese straordinarie relative a tale immobile saranno suddivise al 50%, secondo il regime di proprietà.
I figli e già maggiorenni, saranno liberi di concordare modalità e frequenza delle Per_1 Per_2 visite al padre e delle vacanze con lui.
IN PUNTO PAGAMENTO DELLE RATE DI RIMBORSO DEL MUTUO 5
Il IG si farà interamente carico del pagamento delle rate di rimborso del mutuo Parte_2
(relativo alla casa coniugale di Arosio, via Don Sirtori 18/3) in essere con Controparte_2 fino alla scadenza del 31.07.2028, avendo cura di accreditare sul c/c cointestato n. 41262130 entro il 1° di ogni mese la somma mensile di 1.350,00 €.
Ciò nonostante, egli riconosce espressamente che, allorquando verrà venduto l'immobile di Arosio, via Don Sirtori 18/3 e relativa pertinenza, il relativo ricavo verrà suddiviso al 50% con la NO
. Parte_1
IN PUNTO MANTENIMENTO DEI FIGLI
2 I coniugi, tenuto conto dei differenti redditi di ciascuno e dell'impegno del IG al Pt_2 pagamento integrale della rata del mutuo di cui al punto che precede, convengono che il IG
corrisponda un concorso nel mantenimento dei figli e di 650,00 € Pt_2 Per_1 Per_2
(325,00 € ciascuno) mensili entro il giorno 5 di ogni mese in via anticipata versandolo sul c/c 13235 intestato alla NO acceso presso . Parte_1 CP_1
Tale somma sarà rivalutabile annualmente secondo il coefficiente ISTAT, con base di calcolo marzo
2025.
I coniugi si impegnano a rivedere la misura dell'assegno di mantenimento per i figli nel caso in cui intervengano modifiche rilevanti riguardo la loro collocazione e cura.
I IGi e dichiarano di voler regolare le spese straordinarie mediche, scolastiche, Pt_1 Pt_2 sportive e ludiche relative ai figli, sostenendole in ragione del 50% ciascuno, seguendo il Protocollo in uso presso il Tribunale di Como del 25.04.2018, che viene allegato sottoscritto dai coniugi.
AUTOVEICOLI / MOTOVEICOLI
L'autoveicolo Fiat 500 tg FJ604ST intestato alla NO si conviene che rimanga a lei Pt_1 assegnata, che si farà carico degli oneri assicurativi, di bollo e di manutenzione.
Gli autoveicoli Fiat 500X tg. FJ109CT; Toyota tg. CS110JH e il motociclo Triumph tg. EX65589 sono tutti intestati al IG . Pt_2
Si conviene che il motociclo Triumph tg. EX65589 rimanga assegnato al IG , che si farà Pt_2 carico dei relativi oneri assicurativi, di bollo e di manutenzione.
Quanto agli autoveicoli Fiat 500X tg. FJ109CT; Toyota Yaris tg. CS110JH, si conviene che, pur rimanendo intestati al IG , rimangano in uso ai figli e che gli oneri assicurativi, di bollo Pt_2
e di manutenzione verranno sostenuti dalla NO . Pt_1
VARIE
La NO riconosce espressamente che i saldi dei c/c e carte di credito di cui è Parte_1 titolare il IG (c/c 15144339 acceso presso Credit Agricole S.p.a. agenzia di Missaglia, Pt_2
c/c n. 19856437 acceso ede di Basiglio, carta di credito Controparte_3 Controparte_4
n. ) sono di sua esclusiva spettanza e rinuncia pertanto a rivendicare alcuna NumeroDiPassa_1 pretesa sulle provviste lì giacenti.
Il IG riconosce espressamente che i saldi del c/c di cui è titolare la NO Parte_2
(c/c 13235 acceso presso , filiale di Giussano 8 (MB) sono di sua Parte_1 CP_1 esclusiva spettanza e rinuncia pertanto a rivendicare alcuna pretesa sulle provviste lì giacenti (docc.
13-14-15).
3 I IGi e si impegnano a tenersi reciprocamente indenni da Parte_1 Parte_2 eventuali pretese di terzi (in ragione della comunione legale dei beni) per debiti contratti l'uno all'insaputa dell'altro durante il matrimonio.
I IGi e si dichiarano economicamente indipendenti e rinunciano a pretendere Pt_2 Pt_1 reciprocamente l'uno dall'altra qualsiasi pretesa a titolo di mantenimento, alimenti o altro.
Per ciò che concerne le detrazioni Irpef per i costi sanitari e scolastici dei figli, e Per_1 Per_2 verranno posti a carico al 100% del Sig. . Parte_2
Le parti hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di NOTE SCRITTE e hanno dichiarato di non volersi conciliare.
E' stata data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c..
DIRITTO il Collegio ritiene che le risultanze del giudizio ed il comportamento processuale delle parti confermino quanto dedotto da entrambi i coniugi, ossia che la convivenza tra loro è divenuta intollerabile e che ne è impossibile la prosecuzione.
Ricorrono, dunque, le condizioni, per pronunziare ex art. 151 c.c. la separazione personale dei coniugi.
Quanto alle ulteriori questioni controverse ritiene il Collegio che le conclusioni rassegnate dalle parti congiuntamente possono essere fatte proprie dal Tribunale, essendo le stesse conformi a diritto, non contrarie a norme imperative e rispondenti all'interesse della prole.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario ex art. 473 bis.4, u.c, cpc, alla luce dei contenuti dell'accordo.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di COMO, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulle domande proposte:
1) DICHIARA la separazione personale dei coniugi
Parte_1
E
Parte_2 che hanno contratto matrimonio in data 28/06/1997, in VIGEVANO con atto trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di VIGEVANO
(anno 1997, atto n. 93, parte II, serie A);
4 2) OMOLOGA le condizioni di separazione concordate dalle parti;
3) DISPONE che i rapporti tra le parti siano regolati in conformità alle condizioni stabilite dalle stesse, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte.
4) PRENDE ATTO degli ulteriori accordi intervenuti tra le parti;
5) MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di VIGEVANO perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
6) PROVVEDE come da separata ordinanza alla rimessione della causa sul ruolo per la trattazione della domanda di divorzio.
Così deciso in COMO, il 05/06/2025.
Il Giudice relatore Il Presidente dott. Alessandro Petronzi dott. ssa Barbara Cao
5