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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 21/10/2025, n. 14616 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 14616 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE XIII^CIVILE nella persona del giudice unico dott.ssa Emanuela Schillaci, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di I° grado iscritta al n. r.g. 42080/2023, posta in decisione all'udienza del 7.10.2025, vertente
TRA
, (C.F.: ), elettivamente domiciliato Parte_1 C.F._1
in Roma, via Quintilio Varo 112, presso lo studio dell'Avvocato Raul Carosi, (C.F.
), che lo rappresenta e difende giusta delega in atti (PEC: C.F._2
) - attore; Email_1
E
(C.F.: , rappresentato e difeso CP_1 C.F._3
dall'Avv. Andrea Maresca, (C:F.: , PEC C.F._4
e nel di lui Studio elettivamente Email_2
domiciliato in Roma alla Via Uganda 29, giusta delega nel passivo atto di citazione -convenuto;
e per lo stesso, deceduto in corso di causa, gli eredi:
(C.F.: ),(C.F.: Persona_1 C.F._5 Parte_2
, (C.F.: ), C.F._6 Parte_3 C.F._7
rappresentati e difesi dall'avv. Andrea Maresca, (C.F.: ) C.F._4
ed elettivamente domiciliati nel di lui studio in Roma, alla Via Uganda 29, (PEC
), giusta delega in atti - convenuti;
Email_2 E CONTRO
e Controparte_2 Controparte_3
(C.F.: e CF.: ), eredi di C.F._8 CodiceFiscale_9 [...]
, domiciliate digitalmente presso le pec degli avvocati Per_2
contestualmente nominati, RO AR (C.F.: PEC C.F._10
e RA IL (C.F.: Email_3
, PEC ) con C.F._11 Email_4
studio in Roma, Via Augusto Riboty, 28, che le rappresentano e difendono giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta - convenute;
E CONTRO
già (C.F. ), con sede in Controparte_4 CP_5 P.IVA_1
Roma, Via Filippo Meda n.35, in persona del Direttore Generale dott. CP_6
(C.F. , subentrato nei rapporti giuridici in ragione
[...] C.F._12
del Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00058 del 15.03.2021, con sede in Roma Via Maria Brighenti 23 ed elettivamente domiciliata in Roma, via
Monte Asolone 8, presso l'avv. Milena Liuzzi (C.F: ) e C.F._13
l'avv. Fabiola Liuzzi (C.F: ) che la rappresentano e C.F._14
difendono, anche disgiuntamente, in forza di procura ex art.83 co.3 cpc in calce alla comparsa di costituzione e risposta PEC: ; Email_5
- convenuta; Email_6
E CONTRO
già gerente la (ora CP_7 Controparte_8 [...]
, in persona legale rappresentante pro-tempore, Controparte_9
Dott. con sede in Roma, Via Federico Confalonieri n. 1, Controparte_10
(C.F. - P.I. ), rappresentata e difesa dall'Avv. P.IVA_2 P.IVA_3
AR VE (C.F. , PEC: C.F._15
) presso il cui Studio in Roma, Largo Email_7 Messico n. 7 è elettivamente domiciliata in virtù di delega in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
-convenuta;
E CONTRO
(C.F e P.I. ), con sede in Controparte_11 P.IVA_4
Bologna, alla Via Stalingrado n. 45, società soggetta alla direzione e coordinamento di Unipol Gruppo S.p.A. in persona del Procuratore ad negotia e
Legale Rappresentante pro tempore, Dott. munito dei poteri Controparte_12
di rappresentanza legale in forza di procura speciale del 17.02.2023 a rogito
Notaio dott. di Bologna ai nn. 97396/12531 rep. / racc., Persona_3
rappresentata e difesa dall'Avv. Paolo Gelli (C.F. ed C.F._16
elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, alla Via Carlo Poma n. 4, giusta procura alle liti apposta in calce all'atto di citazione per chiamata in causa di terzo;
(PEC - terza chiamata in causa - Email_8
OGGETTO: risarcimento danni da responsabilità contrattuale ed extracontrattuale;
CONCLUSIONI: le parti depositavano note ex art. 189 c.p.c. ed il giudice tratteneva la causa in decisione all'udienza, tenutasi a trattazione scritta, del
7.10.2025.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in Parte_1
giudizio, dinanzi a questo Tribunale, e , quali Controparte_3 Controparte_2
eredi del Dott. , , l' e la Persona_2 CP_1 Controparte_13
Controparte_7
Esponeva l'attore che:
- la sera del 12 luglio 2003 egli si trovava nella Clinica Controparte_8
(di proprietà della società , sita allora in Viale Africa, 32 a Roma,
[...] CP_7
insieme a sua sorella , unicamente per assistere la propria Persona_4
madre ivi ricoverata ed affetta da morbo di Parkinson in fase terminale, poiché nella struttura, durante l'orario dei pasti, non vi era sufficiente personale per imboccare i pazienti non autosufficienti e, pertanto, l'assistenza da parte dei figli si rendeva indispensabile;
- egli notava immediatamente che le premure attese nei confronti della propria madre erano interpretate dal medico di guardia della clinica, la Dott.ssa
, come critiche all'operato del personale sanitario e pertanto, la Persona_5
sera del 12 luglio 2003, la stessa esternava la propria ostilità richiedendo l'intervento dei Carabinieri e riferendo che il , discutendo a voce alterata Pt_1
con altre persone lì presenti, avrebbe arrecato disturbo ai pazienti;
- all'arrivo dei carabinieri la Dott.ssa si defilava ed il dr. Per_5 Persona_2
altro medico di guardia presso la Clinica Addominale Eur, faceva una
[...]
richiesta di TSO nei confronti di senza averlo mai conosciuto Parte_1
né incontrato, nemmeno quella sera;
- il dott. con la richiesta di TSO sul Fiocca, avviava quindi una Per_2
procedura d'urgenza regolata dalla legge che prevedeva gravi e stringenti requisiti, non presenti in quel momento;
- all'interno della Clinica Addominale Eur il non aveva arrecato danni né Pt_1
a persone né a cose, eppure il medesimo veniva descritto a tinte fosche dai
Carabinieri ed il dr. con estrema e volontaria imperizia, attribuiva al Per_2
disturbi della serie psicorganica, tesi smentita categoricamente dal dr. Pt_1
, psichiatra presso l'ospedale S. NI di Roma dove era CP_1
immediatamente condotto;
- all'epoca dei fatti il Dott. era un medico privo di Persona_2
esperienza, senza alcuna specializzazione, laureato due anni prima e la procedura urgente da lui avviata il 12.07.2003 non rispettava la legge N.
833/78, secondo cui il c.d. TSO è possibile solamente in presenza di tre requisiti concomitanti: 1) Necessità e urgenza non differibili;
2) Rifiuto dell'intervento dei sanitari da parte del soggetto;
3) Impossibilità di adottare tempestive misure extra-ospedaliere;
- al contrario, nella procedura richiesta dal dott. nessuno dei tre Per_2
requisiti era esistente, tanto è vero che per il , una volta tradotto in Pt_1
ospedale, non avveniva la convalida del TSO, come non vi era a norma di legge una Ordinanza di TSO da parte del Sindaco;
- il dr. dunque, consapevolmente, aveva avviato una procedura Per_2
d'urgenza quando l'urgenza non c'era, disponendo il trasporto coatto del Pt_1
il quale giungeva con l'ambulanza al vicino Pronto Soccorso dell'Ospedale
Sant'NI di Roma, ammanettato e scortato dai Carabinieri e tale privazione della libertà continuava anche all'interno dell'Ospedale S. NI senza che ciò fosse autorizzato e permesso da alcuna norma giuridica, anzi la Legge N.
180/78, all'art. 2, vietava espressamente le cure in condizioni di ricovero ospedaliero in assenza di alterazioni tali da richiedere urgenti interventi terapeutici (come nel caso di specie), pertanto la limitazione della libertà inflitta al risultava del tutto ingiusta e illegale;
Pt_1
- il dr. , che era in servizio presso l'Ospedale Sant'NI e che CP_1
ricevette il , scriveva nella sua consulenza psichiatrica che tale procedura Pt_1
d'urgenza non poteva essere convalidata perché non ricorrevano le condizioni per il c.d. TSO e non esistevano le patologie enfatizzate dal dott. e Per_2
conseguentemente veniva meno la legittimità di quanto operato sia dal dott. che dai Carabinieri;
Per_2
- egli peraltro rimaneva ammanettato e seduto su una sedia a rotelle per circa
45 minuti nel predetto Pronto soccorso prima che il dott. venisse a CP_1
visitarlo e dopo circa due ore di ingiusto trattenimento (rectius ingiusta detenzione) veniva lasciato andare, dovendo però a quel punto ridursi a passare la notte in strada nei giardinetti adiacenti la propria dimora poiché le chiavi di casa erano nel borsello personale che, durante l'intervento dei Carabinieri, era rimasto in un angolo della camera della madre in Clinica, subendo quindi un ulteriore disagio;
- a nulla valevano le richieste di risarcimento dei danni patiti in occasione dell'evento rivolte ai responsabili;
così concludeva l'attore:
“Voglia il Tribunale di Roma, contrariis reiectis:
- accertare e dichiarare il danno subito dal sig. e la Parte_1
responsabilità contrattuale ed extracontrattuale delle parti convenute, anche per inosservanza colposa o dolosa degli artt. 1218, 2043, 2049,
2059 c.c. nella causazione dei predetti eventi;
- condannare le parti convenute, anche in solido tra loro o in proporzione delle rispettive responsabilità, al risarcimento di tutti i danni diretti e riflessi, patrimoniali e non patrimoniali, subiti dall'attore e quantificati in
€ 54.768,60 o nella somma ritenuta di giustizia;
- con vittoria di spese, diritti ed onorari, nonché spese forfettarie (15%) contributo unificato e cpa (4%), da distrarsi in favore del procuratore antistatario, anche a mezzo gratuito patrocinio qualora ne ricorrano i requisiti”.
Si costituiva il Dott. , rilevando come parte attrice avesse CP_1
chiesto a tutti i convenuti, in solido tra loro, e quindi anche ad egli, medico psichiatra di turno nel Reparto di Psichiatria dell'Ospedale San NI, il risarcimento del danno da lesioni, e per esse tutta una serie di danni immateriali, occorsi alla propria persona relativamente agli accadimenti che avevano preceduto l'ingresso al PS del predetto nosocomio, le cui evidenze all'atto di ingresso deponevano per: “Stato disforico, frattura falange distale
IV dito mano dx”, prognosi 21 giorni, Riferisce di essere stato aggredito dai
Carabinieri”, evidenziando come appariva ictu oculi di manifesta e lampante evidenza come il Dott. nulla avesse a vedere con gli accadimenti CP_1 che precedevano l'ingresso al PS dell'Ospedale Sant' NI del Fiocca, il quale non aveva ritenuto di convenire anche l'Arma dei Carabinieri, evidenziando come infondata fosse l'affermazione secondo cui il ricovero nel reparto di psichiatria richiesto dal Dott. e qualificato in citazione come “illegale …ottenuto con CP_1
l'inganno”, sarebbe avvenuto in assenza di consenso del , malgrado questi Pt_1
abbia evidenziato in citazione che fu lo stesso dr. a rilevare nella cartella CP_1
clinica e nella consulenza psichiatrica eseguita sul l'assenza di Pt_1
presupposti per la procedura di TSO), eccependo in via preliminare la prescrizione della domanda contro di lui avanzata, quale medico psichiatra alle dirette dipendenze della , da inquadrarsi questa nell'alveo Controparte_4
della responsabilità extracontrattuale, stante il decorso, in assenza di atti interruttivi alcuni (se non la messa in mora del marzo 2023), del termine di prescrizione quinquennale, decorrente dalla data di avvio del primo giudizio di danno coincidente con la notificazione del 21.05.2013, giudizio poi dichiarato estinto il 21.02.2023 (RG 35513/13), e ciò ai sensi dell'art. 2945 CC, secondo cui “se il processo si estingue il nuovo periodo di prescrizione comincia dalla data dell'atto interruttivo”, in tal senso Cass. Civile 21201/2017: “l'estinzione del processo (sia o meno dichiarata dal giudice) elimina l'effetto permanente della interruzione della prescrizione prodotto dalla domanda giudiziale ai sensi dell'art. 2945 co.2 cc, ma non incide sull'effetto interruttivo istantaneo della medesima, con la conseguenza che la prescrizione ricomincia a decorrere dalla data di detta domanda”, così realizzandosi l'effetto retroattivo dell'estinzione, ai fini della prescrizione, al primo atto interruttivo, eliminandosi quindi quello permanente, contestando nel merito la domanda, evidenziando l'intento persecutorio iniziato da dieci anni e proseguito con l'odierna domanda, evidenziandosi come le lesioni refertate al PS dell'Ospedale Sant'NI, non fossero riconducibili neanche astrattamente all'operato di nessuno dei convenuti, tanto meno del sottolineando le farneticanti asserzioni circa CP_1 la natura di detenzione forzata e di ricovero con l'inganno, relativamente al ricovero di appena 70 minuti all'interno del Reparto di Psichiatria dell'Ospedale
San NI di Roma la notte la il 12 e 13 luglio 2003, ribadendo come non aveva richiesto né disposto il TSO ma anzi lui stesso, all'esito della richiesta dal PS di consulenza psichiatrica preliminare alla attivazione del procedimento amministrativo interessante il Sindaco di Roma, aveva evidenziato l'assenza delle condizioni per l'avvio del procedimento per TSO, evidenziando la diversa natura del TSO e del ricovero ospedaliero, sottolineando che egli proponeva al
, stante comunque l'evidenza dello “stato disforico in disturbo di Pt_1
personalità”, la possibilità di un ricovero volontario, cui lo stesso acconsentiva, come dimostrato dalla circostanza peraltro che consumava un pasto, il ricovero durava appena 70 minuti, terminando questo non appena il manifestava Pt_1
la volontà di essere dimesso e di tornarsene a casa, evidenziando come nella cartella clinica, non inficiata dalla sentenza n° 1545/18 del 23.01.2018 emessa dal Tribunale di Roma, che ne dichiarava la falsità esclusivamente relativamente alla discrasia nella numerazione della refertazione (“in pratica una discrasia probabilmente dovuta ad un mero errore od alle stesse modalità della cartella
…relativamente al fatto che nella cartella clinica, composta anche dal verbale di pronto soccorso di cui è divenuto parte integrante, a pag. 17 è stata inserita la seconda pagina del verbale di pronto soccorso senza l'indicazione del numero di referto, il n°799, mentre a pag. 21 è stata inserita la prima pagina del verbale di pronto soccorso senza l'indicazione del numero di ricovero
20033014633….sotto questo profilo ed entro questi limiti la querela di falso
è accolta”), si dava atto che giungeva al P.S. dell'Ospedale S. Parte_1
NI alle ore 21.07 del giorno 12.07.2003, inviato con richiesta di videat psichiatrico per eventuale TSO dalla Clinica Addominale EUR, richiesta allegata alla Cartella Clinica a pag.15: “Si richiede per il sig. in data Parte_1
odierna videat psichiatrico urgente per TSO. Paziente aggressivo, in stato confusionale, con alterazione delle funzioni e capacità cognitive e relazionali. Il paziente visto il suo stato mentale ha richiesto da parte del sottoscritto
l'intervento delle Forze dell'ordine dei Carabinieri”, come risultante dall'anamnesi contenuta nella Cartella Clinica relativa al ricovero, nel verbale di
PS si precisava che il paziente “giunge condotto dalle forze dell'ordine per stato disforico. Il paziente riferisce di avere subito una aggressione da parte delle stesse forze dell'ordine riportando contusione del IV dito mano dx escoriazione del II dito mano sinistra. Contusione regione temporale dx nella fase di ammanettamento contusione-escoriazione labbro inferiore”, il paziente veniva quindi sottoposto a due consulenze specialistiche: quella ortopedica e quella
SPDC, ossia del Servizio Psichiatrico di Diagnosi e Cura, quest'ultima da parte del dott. , di guardia quale psichiatra e nella consulenza SPDC, CP_1
allegata a pag.9 della Cartella Clinica relativa al ricovero, redatta sulla base delle notizie anamnestiche e del colloquio clinico con il paziente, si leggeva: “Si conclude per uno Stato disforico in disturbo di personalità. Non ricorrono le condizioni per il TSO perché il p. non è affetto da grave malattia mentale, può essere trattato con efficacia in regime ambulatoriale ed accetta il ricovero”, alle ore 00.25 del 13.07.2003 il paziente, dunque, già trattato in sala gessi per la frattura, veniva ricoverato presso la “Psichiatria SPDC” con diagnosi “Stato disforico, fattura falange basale IV dito mano destra”, veniva, dunque, chiusa la Cartella Clinica di P.S. N.2003039679 alle ore 00:25, con esito: ricoverato presso Psichiatria SPDC ed in tale reparto veniva aperta la Cartella Clinica relativa al ricovero n.2003014633, in cui si legge, tra l'altro, inviato da: pronto soccorso;
tipo di ricovero: ordinario;
numero di P.S. 2003039679; ed all'interno della quale era stata poi inserita, al momento della successiva fascicolazione, la
Cartella di P.S., comprensiva di tutti gli accertamenti effettuati in quella sede, nell'ambito del ricovero il veniva sottoposto ad Esame Psichiatrico Pt_1
all'esito del quale emergeva che, contrariamente a quanto affermato dalla Casa di Cura inviante, il paziente non presentava disturbi della serie psicorganica, sempre dalla Cartella Clinica ed in particolare dal Diario Clinico, risultava che il sig. , durante il ricovero presso il reparto di Psichiatria, durato per un Pt_1
totale di un'ora e 20 minuti, si era alimentato ed aveva parlato con una persona di sua conoscenza, mentre il medico di guardia comunicava, sempre telefonicamente, con la sorella del paziente e con i Carabinieri, risultava inoltre, sempre nel Diario Clinico, che il “ha manifestato l'intenzione di lasciare Pt_1
il reparto. Trovasi a disagio in un reparto di psichiatria soprattutto dopo aver constatato di persona la struttura e l'atmosfera. Poiché il p. ha insistito nel suo proposito e poiché l'ulteriore osservazione non ha evidenziato turbe dell'ideazione e del tono dell'umore tali da rendere assolutamente indicato il trattamento terapeutico in riforma di ricovero, il p., sentiti i Carabinieri e la sorella, viene dimesso alle ore 1.45 circa” e, anche nella diaria era annotato “alle ore 1.45 circa viene dimesso su specifica richiesta”,evidenziando che per il ricovero nel reparto si SPDC non è prescritto alcun consenso scritto, essendo questo necessario, nel periodo per cui è causa (12.07.2003), unicamente per le seguenti attività sanitarie: accertamento diagnostico dell'HIV (legge 5.6.90
n°135, art. 5), procreazione assistita (legge 19.2.04 n°40, art. 6), sperimentazione clinica (DM Sanità 27.4.1992, all.1, cap. I, 1.8-1.15), trasfusione di sangue (L.
4.5.1990 n°107, art. 3), conseguentemente, il Pt_1
aveva accettato inizialmente il ricovero, durato complessivamente circa 70 minuti, per il quale aveva manifestato, e continuato a manifestare per circa un'ora, esplicito e sereno consenso, durante il quale ricovero aveva assunto un atteggiamento di collaborazione, aveva usufruito dell'assistenza del personale sanitario, aveva potuto visionare il reparto e liberamente comunicare con la sorella, si era alimentato mangiando la cena accomodandosi nella sala del refettorio, per poi manifestare, dopo circa un'ora dal ricovero, l'intenzione di dimettersi e in tal senso agevolato dal Dr. una volta riscontrata CP_1 personalmente dal medesimo professionista la sua effettiva indisponibilità alla prosecuzione del trattamento terapeutico in regime di ricovero, e solo dopo aver avuto un secondo colloquio telefonico con la sorella, sottolineando come si tratti del settimo giudizio azionato dal per lo stesso fatto del ricovero Pt_1
durato appena 70 minuti quel lontano 12 luglio 2003, avendo il azionato Pt_1
precedentemente, oltre ai citati due giudizi (la querela di falso conclusasi con la declaratoria di falsità non del contenuto della cartella clinica e la richiesta di risarcimento per assenza di consenso al ricovero, giudizio poi dichiarato estinto), altri due giudizi penali, due procedimenti amministrativi più un appello non iscritto, ed un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, tutti rigorosamente rigettati, sempre azionati beneficiando del gratuito patrocinio, assumendo la temerarietà della lite con conseguente condanna ai sensi dell'art. 96 c.p.c., chiedendo in ogni caso autorizzarsi la chiamata in causa della propria compagnia assicurativa per essere da questa Controparte_11
garantito in caso di soccombenza, così infine concludendo:
“Voglia l'On.le Tribunale adito, rigettata ogni contraria istanza, deduzione, eccezione e conclusione, previo differimento della prima udienza per consentire la chiamata del terzo in garanzia:
Nel merito, in via preliminare, dichiararsi la prescrizione ex art. 2945 CC della domanda avanzata contro l'odierno comparente Dr. , CP_1
quale medico psichiatra alle dirette dipendenze della Controparte_4
2, da inquadrarsi questa nell'alveo della responsabilità extracontrattuale,
[...]
stante il decorso, in assenza di atti interruttivi alcuni (se non la messa in mora del marzo 2023), del termine di prescrizione quinquennale, decorrente dalla data di avvio del primo giudizio di danno coincidente con la notificazione del 21.05.2013, giudizio poi dichiarato estinto il 21.02.2023
(RG 35513/13). Nel merito, in via principale, rigettare ogni domanda attrice poiché infondata e in fatto e in diritto con espressa richiesta di condanna di condanna ai sensi dell'art. 96 terzo comma cpc, onde venga sanzionato il reiterato abuso dello strumento processuale, così sanzionando la condotta attrice come oggettivamente valutabile alla stregua di "abuso del processo", avendo agito, questi, pretestuosamente.
In via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi di riconoscimento di una qualsiasi responsabilità del dr. , una volta graduata la CP_1
responsabilità tra gli altri sanitari che ebbero in cura l'attore, e quella eventualmente esclusiva della struttura, dichiarare lo stesso dr. CP_1
totalmente indenne da qualsiasi effetto economico pregiudizievole per
[...]
sorte, capitale, interessi e spese legali tutte, di controparte e della presente difesa, e per l'effetto dichiarare esso convenuto totalmente garantito in quanto dipendente, dalla
[...]
, in persona del legale Controparte_14
rappresentante pro-tempore.
In ulteriore subordine essere mallevato e tenuto indenne da qualsiasi effetto economico pregiudizievole per sorte, capitale, interessi e spese legali tutte, di controparte e della presente difesa, e per l'effetto dichiarare esso convenuto totalmente garantito dalla compagnia assicurativa
, in persona del legale rappresentante Controparte_11
pro-tempore, in primo rischio in caso di non operatività della polizza della nonché in secondo rischio in caso di operatività della polizza Parte_4
della ex ed eventuale superamento del CP_4 Parte_4
massimale della compagnia assicurativa di detta struttura CP_4
ex Parte_4
Col favore delle spese, competenze ed onorari di causa”. Si costituivano anche le sorelle eredi del Dott. Per_2 Persona_2
per contestare ed impugnare integralmente quanto ex adverso dedotto perché infondato in fatto e diritto, eccependo preliminarmente l'improcedibilità dell'azione risarcitoria, avendo il , per ben tre volte proposto la stessa Pt_1
domanda giudiziale, inizialmente nei confronti del de cuius dr. Persona_2
del quale le due sorelle sono eredi, e successivamente, la stessa
[...]
identica domanda nei confronti della sola e non anche di , CP_3 CP_2
per oggi rinnovare la medesima richiesta nei confronti di entrambe e di tutte le altre parti citate, evidenziando come con atto di “Istanza Parte_1
in riassunzione” della causa recante n. RG. 35508/13, pendente presso il
Tribunale Civile di Roma, interrotta in seguito della prematura scomparsa del dr. che era parte citata unitamente ad una pluralità di altri Persona_2
soggetti, conveniva la sola sorella sig.ra e non , altra Controparte_3 CP_2
erede, per ottenere il risarcimento del presunto danno da porsi a carico, solidalmente, con tutti gli altri convenuti, tuttavia ometteva di riassumere la causa, con conseguente ordinanza di estinzione, eccependo l'intervenuta prescrizione, contestando nel merito gli assunti attorei, non avendo il Dott.
che non era psichiatra, ordinato un TSO ma essendosi limitato a Per_6
suggerire un accertamento clinico per il comportamento del che aveva Pt_1
dato in escandescenza al punto tale che dalla Clinica qualcuno richiese l'intervento dei Carabinieri e, il solo fatto che il fu ammanettato e Pt_1
scortato dai militi al Pronto Soccorso del Sant' NI, non può che confermare che lo stato dell'attore era visibilmente e pericolosamente alterato, tant'è che il aveva attirato l'attenzione nel reparto della Casa di Cura ove era Pt_1
ricoverata la madre, per i toni alti e concitati con i quali si era rivolto alla di lui sorella anch'essa presente e la dr.ssa , anch'essa facente parte Per_5
dell'organico medico della clinica, dopo aver tentato di calmarlo, prudentemente, aveva richiesto l'intervento dei Carabinieri, così infine concludendo:
“Piaccia all' Ecc.mo Tribunale adito dichiarare preliminarmente
l'improcedibilità dell'azione avversaria per tutti i motivi dianzi esposti e nel merito dichiarare l'infondatezza della domanda anche in ragione della sussistenza della prescrizione dell'azione precedentemente avanzata, con particolare riferimento alla posizione della sig.ra e di Controparte_2
tutte le eccezioni proposte nel presente atto.
Per quanto concerne la produzione di un precedente tentativo di mediazione, si eccepisce che la stessa è stata svolta nell'anno 2012 e si riferisce al procedimento RG 35508/2013 e non può essere riutilizzata per un nuovo giudizio ove sono presenti nuovi soggetti prima non convenuti. Oltretutto la richiesta risarcitori precedente era di € 100.000,00 e tale era oggetto di mediazione.
Con vittoria di spese competenze ed onorari di lite”.
Si costituiva anche la contestando la domanda attorea, eccependo CP_7
in via preliminare l'intervenuta prescrizione di ogni avversa domanda avanzata a titolo di responsabilità extracontrattuale e contestando nel merito tutto quanto ex adverso dedotto poiché infondato in fatto e privo di pregio giuridico, evidenziando come l'odierno attore non fosse nuovo ad iniziative giudiziarie nei confronti degli odierni convenuti, avendo proposto in precedenza altri giudizi per i medesimi fatti, il primo dei quali, recante n.r.g. 35508/2013, era dichiarato estinto con provvedimento del 21.2.2023 per omessa riassunzione ed era proprio l'estinzione di tale giudizio a determinare l'intervenuta prescrizione dell'azione di responsabilità extracontrattuale (in quanto, estinto, gli effetti retroagivano alla data di proposizione della domanda, il 2013, sicché alla data di proposizione del successivo giudizio (2019) il termine quinquennale di prescrizione risultava già decorso), evidenziando la correttezza della condotta del personale medico della casa di cura e l'inesistenza di responsabilità a suo carico, precisando come l'unico contatto avuto dall'attore con la di CP_8 CP_8
era in occasione delle visite alla di lui madre ricoverata presso la suddetta clinica, rilevando come, nell'atto introduttivo del primo giudizio del 2013, il aveva fatto riferimento ad una discussione insorta, nella stanza di Pt_1
degenza della madre, con la di lui sorella per questioni ereditarie (circostanza confermata dalla documentazione prodotta dallo stesso attore) salvo qui dedurre la necessaria assistenza alla di lui madre per il numero insufficiente del personale infermieristico ed ausiliario della casa di cura durante l'orario dei pasti, ausilio alla madre interpretato con ostilità dai sanitari della struttura, rilevando l'assoluta infondatezza della dedotta carenza del personale della struttura ed evidenziando il tentativo dello stesso di giustificare la propria condotta addebitando a terzi ogni responsabilità omettendo, tra l'altro, di rappresentare la reale dinamica dei fatti effettivamente accaduti, rilevando che il , discutendo animatamente con la propria sorella, nella stanza di Pt_1
degenza della loro madre, costringeva il personale sanitario ad intervenire per il tono troppo elevato della discussione e il , lungi dal tranquillizzarsi, Pt_1
continuava a mantenere un atteggiamento aggressivo che richiedeva l'intervento sul posto dei Carabinieri e, nonostante i tentativi dei sanitari della clinica e dei Carabinieri sopraggiunti sul posto, di riportare il Sig. alla Pt_1
ragione, si rendeva necessario bloccare l'attore che si dimenava opponendo resistenza agli stessi militari, evidenziando che tanto la Dott.ssa Per_5
quanto il Dott. agivano nel rispetto delle normative vigenti e nessun Per_2
comportamento illecito era posto in essere dai sanitari della CP_8
rilevando come il Dott. sul quale gravava anche l'onere di agire a Per_2
salvaguardia dei degenti stessi ricoverati nel reparto e del personale presente, constatate le evidenti, alterate condizioni psicofisiche del Sig. , lungi dal Pt_1
prescrivere un TSO, richiedeva esclusivamente un accertamento clinico, essendosi manifestato palesemente un disturbo ed una alterazione dell'emotività, pericolosi per lo stesso attore e per gli altri, contrariamente a quanto asserito, inoltre, il medico non disponeva alcun trattamento sanitario obbligatorio ma si limitava a prescrivere una visita (“videat”) psichiatrica considerata la dinamica dei fatti accaduti nei locali della Casa di Cura e del comportamento tenuto dall'odierno attore anche di fronte alle forze dell'ordine, rilevando come il era stato preda di una forte crisi emotiva Pt_1
valutata successivamente dal personale dell'Ospedale Sant'NI che rilevava, in ogni caso, anche in difetto delle condizioni per il TSO, una
“personalità rigida ed intollerante rispetto alle frustrazioni, molto polemico, sospettoso ed incapace di mediazioni e di autocritica” concludendo per “uno stato disforico in disturbo della personalità”, non affetto da grave malattia mentale, può essere trattato con efficacia in regime ambulatoriale ed accetta il ricovero”, evidenziando come la stessa sorella dell'attore, interpellata dal nosocomio, nel descrivere il tratto caratteriale del fratello, riferiva, tra l'altro, che questi, per quanto laureato, non aveva mai accettato un impiego ritenendo le possibili occupazioni non all'altezza della sua persona e se contrariato o di fronte alle altrui contestazioni diveniva violento ed in qualche caso aggressivo, come puntualmente accaduto nel reparto di degenza della casa di cura, contestando anche il quantum della pretesa attorea, chiedendo la condanna di parte attrice ai sensi dell'art. 96 c.p.c. per evidente temerarietà della lite ed illegittimità della richiesta risarcitoria, così infine concludendo:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, accertati i fatti di cui in narrativa e per le ragioni sopra esposte
-in via preliminare:
Accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione delle avverse domande risarcitorie avanzate a titolo di responsabilità extracontrattuale per le ragioni espresse in narrativa. -in via principale e nel merito:
- respingere le domande spiegate dal Sig. nei confronti Parte_1
della perché infondate in fatto ed in diritto oltre che sfornite CP_7
di prova con condanna di parte attrice al risarcimento ai sensi dell'art 96
c.p.c. da quantificarsi equitativamente.
-in via subordinata:
1) nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande di parte attrice con condanna della al risarcimento dei danni subiti dal Sig. , CP_7 CP_1
ridurre la domanda risarcitoria a quella diversa e comunque minore somma che verrà accertata in corso di causa, in ogni caso, previa ripartizione delle percentuali di responsabilità nella determinazione dell'evento di danno a carico di ciascun convenuto per i fatti di cui al presente giudizio;
2) in ogni caso condannare, in via di regresso ex art. 2055 c.c., le altre parti convenute al pagamento delle somme che verranno accertate e liquidate in corso di causa nella misura determinata dalla gravità delle rispettive colpe e dall'entità delle conseguenze che ne sono derivate;
Con vittoria di spese ed onorari da distrarsi in favore del procuratore antistatario”.
Si costituiva inoltre “ … anche in questo ennesimo giudizio- anch'esso proposto con gratuito patrocinio come i precedenti compreso un giudizio innanzi al
TAR e al Consiglio di Stato e la successiva proposizione di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica …”, l' , già Controparte_4 [...]
, da cui dipende l'Ospedale S. NI, eccependo in via preliminare la CP_5
prescrizione delle domande avanzate a titolo di responsabilità extracontrattuale e chiedendo valutarsi la condotta processuale dell'attore il quale, nell'arco di 23 anni dall'evento, poneva in essere una serie di conteziosi giudiziari in sede civile, penale e amministrativa, costringendo l' CP_4
Pubblica a costituirsi in tutti detti giudizi, tutti rigettati per improcedibilità o inammissibilità sostenendone tuttavia i costi, contestando ed impugnando l'artata e omissiva ricostruzione dei fatti – modificata rispetto ai giudizi precedenti con circostanze nuove e mai dedotte prima e con l'omissione di circostanze invece rilevanti tra i quali tutti i giudizi promossi in sede penale e amministrativa - che escludono la configurabilità di responsabilità sia in capo all' che al dr (quest'ultimo costretto a difendersi in Pt_5 CP_1
sede penale fino in Cassazione ), rilevando preliminarmente, con riferimento ai precedenti giudizi, che il presente giudizio costituiva un mero segmento della complessa vicenda giudiziaria a cui l'odierno attore dava l'abbrivio sia in sede civile che in sede penale e finanche amministrativa nell'arco di 23 anni dall'evento, evidenziandone la pretestuosità (anche ai fini della valutazione della condotta processuale ex art. 116 cpc nonché del profilo del giusto processo), tenuto peraltro conto, che tutti i predetti giudizi erano proposti dal con Pt_1
richiesta di gratuito patrocinio, in particolare evidenziando, in merito ai giudizi
R.G. 35508/2013 e R.G. 21579/2019, come l'origine della vicenda giudiziaria in sede civile si ricolleghi all'azione risarcitoria promossa nell'anno 2013 Rg.
35508/2013 (a dieci anni dall'evento nel corso del quale i giudizi penali introitati per querela di falso e nei confronti del dr anche per preteso sequestro CP_1
di persona erano stati archiviati o respinti anche in Cassazione) di cui quella odierna avrebbe dovuto costituire una mera riproposizione, mentre al contrario si sostanzia in una domanda parzialmente diversa vuoi quanto alle vicende narrate, che a distanza di 23 anni si arricchiscono di particolari mai dedotti, od omettono di fare riferimento a circostanze rilevanti quale la consumazione di un pasto nell'arco di un'ora e 21 minuti di durata del ricovero, o alla telefonata alla sorella, vuoi quanto alle richieste risarcitorie che, sebbene ridotte dalla somma di € 100.000,00 a € 54.760,60, includono voci di danno nuove quale il danno biologico per pretese lesioni ascritte per pacifica ammissione dell'attore ai Carabinieri e quindi esulanti da qualsivoglia profilo di responsabilità agli odierni convenuti, e di un danno da perdita di chance per pretesa impossibilità di partecipare a concorsi a causa dei giudizi penali promossi nei suoi confronti dai Carabinieri, danni anch'essi non riconducibili all'Azienda convenuta, evidenziando, in merito a tali giudizi, che in pendenza del primo, dopo la proposizione di querela di falso avverso la Cartella dell' in sede penale conclusasi con archiviazione, l'odierno attore proponeva querela di falso, innanzi a codesto Tribunale iscritta a ruolo con il numero di Rg.31402/2013, G.U. dr
Archidiacono, che determinava la sospensione del primo giudizio civile sino all'esito dalla stessa, il giudizio n. r g 35508/2013 veniva riassunto, a seguito della sentenza pubblicata in data 23 gennaio 2018 n. 1545/2018, che accoglieva la domanda di querela di falso limitatamente alla correzione del numero della
Cartella di Pronto Soccorso e non anche quanto al contenuto della stessa, ed era poi interrotto a seguito del decesso del dr erroneamente, poi, il Per_2
lo riassumeva perché proposto con citazione e iscritto a ruolo con il Pt_1
numero di R.G. 25179/2019, così comportando una ulteriore costituzione dei convenuti in un giudizio diverso e, concesso, quindi, nuovo termine per la sanatoria di tutte tali irregolarità, l'atto veniva notificato fuori termine solo 10 giorni prima dell'udienza, cosicchè con ordinanza del 24.07.2022 il giudizio Rg.
5179/2019 era dichiarato estinto;
unitamente, attesa l'inerzia delle parti, era dichiarato estinto anche il giudizio n.r.g. 35513/2013, con provvedimento del
21.2.2023, per omessa riassunzione;
ciò determinava l'intervenuta prescrizione delle domande proposte dall'attore per pretesa responsabilità extracontrattuale in conformità alle numerose pronunce della Corte di legittimità secondo cui “l'estinzione del processo (sia o meno dichiarata dal giudice) elimina l'effetto permanente della interruzione della prescrizione prodotto dalla domanda giudiziale ai sensi dell'art. 2945 co.2 cc, ma non incide sull'effetto interruttivo istantaneo della medesima, con la conseguenza che la prescrizione ricomincia a decorrere dalla data di detta domanda”, essendo gli effetti retroagiti alla data della proposizione della domanda avvenuta il
21.05.2013, di talché alla data di iscrizione a ruolo del successivo giudizio n.
25719/2019 - avvenuta il 17.04.2019- il termine quinquennale di prescrizione era già evidentemente elasso, sottolineando che il giudizio per querela di falso della cartella clinica (ove era riconosciuta una mera irregolarità nel numero) era stato preceduto da una querela avanzata in sede penale dal per pretesa Pt_1
falsità ideologica, della Cartella Clinica, che dava luogo all'apertura di altro procedimento RG.15707/2012 per il reato di cui all'art. 476 c.p., che si concludeva con l'archiviazione; ancora, era proposto un procedimento penale nei confronti del Dott. contestandogli i reati di cui agli artt. 479 cp (falsità CP_1
ideologica commessa da pubblico ufficiale in atti pubblici) e 605 II comma cp
(sequestro di persona) e detto giudizio si concludeva con decreto di archiviazione della Cassazione che, in data 10.01.2012, ha dichiarato inammissibile il ricorso e condannato il ricorrente al pagamento delle Pt_1
spese processuali e della somma € 500,00 in favore della cassa delle ammende, previo parere favorevole del Procuratore Generale presso la Cassazione;
ancora, sempre avvalendosi del gratuito patrocinio, nei confronti dell' CP_4
2 e del dr , era proposto ricorso al TAR sempre deducendo la
[...] CP_1
falsità della Cartella Clinica, giudizio che si concludeva con rigetto per inammissibilità ed improcedibilità e, proposto appello innanzi al Consiglio di
Stato, non essendo il ricorso iscritto a ruolo nei termini di legge, la sentenza del Tar passava in giudicato, era ancora proposto dal il ricorso Pt_1
Straordinario al Presidente della Repubblica, anch'esso rigettato per inammissibilità dopo il parere del Consiglio di Stato che dichiarava l'inammissibilità del ricorso avverso un provvedimento giudiziario quale era la sentenza del TAR passata in giudicato;
in punto di an debeatur, limitatamente a quanto di interesse e quindi dall'ingresso del sig. scortato dai Pt_1
Carabinieri presso il P.S. dell'Ospedale Sant'NI alla sottoscrizione delle dimissioni dopo 1 ora e 20 minuti, si evidenziava che il giungeva al P.S. Pt_1
dell'Ospedale Sant'NI alle ore 21.07 del giorno 12.07.2003, inviato con richiesta di videat psichiatrico per eventuale TSO dalla Clinica Addominale
EUR, richiesta allegata alla Cartella Clinica a pag.15 (“Si richiede per il sig.
in data odierna videat psichiatrico urgente per TSO. Paziente Parte_1
aggressivo, in stato confusionale, con alterazione delle funzioni e capacità cognitive e relazionali. Il paziente visto il suo stato mentale ha richiesto da parte del sottoscritto l'intervento delle Forze dell'ordine dei Carabinieri”) come risulta dall'anamnesi contenuta nella Cartella Clinica relativa al ricovero, nel verbale di P.S. si precisava che il paziente “giunge condotto dalle forze dell'ordine per stato disforico. Il paziente riferisce di avere subito una aggressione da parte delle stesse forze dell'ordine riportando contusione del
IV dito mano dx escoriazione del II dito mano sinistra. Contusione regione temporale dx nella fase di ammanettamento contusione-escoriazione labbro inferiore”, il paziente era quindi sottoposto a due consulenze specialistiche: quella ortopedica e quella SPDC, ossia del Servizio Psichiatrico di Diagnosi e
Cura, quest'ultima da parte del dott. , di guardia quale psichiatra CP_1
e nella consulenza, si dava atto che: “Si conclude per uno Stato disforico in disturbo di personalità. Non ricorrono le condizioni per il TSO perché il p. non
è affetto da grave malattia mentale, può essere trattato con efficacia in regime ambulatoriale ed accetta il ricovero”, alle ore 00.25 del 13.07.2003 il paziente, dunque, già trattato in sala gessi per la frattura, era ricoverato presso la “Psichiatria SPDC” con diagnosi “Stato disforico, fattura falange basale IV dito mano destra”, veniva dunque chiusa la Cartella Clinica di P.S.
N.2003039679 alle ore 00:25, con esito: ricoverato presso Psichiatria SPDC ed in tale reparto veniva aperta la Cartella Clinica relativa al ricovero n.2003014633, in cui si legge, tra l'altro, inviato da: pronto soccorso;
tipo di ricovero: ordinario;
numero di P.S. 2003039679; ed all'interno della quale era poi inserita, al momento della successiva fascicolazione, la Cartella di P.S., comprensiva di tutti gli accertamenti effettuati in quella sede, nell'ambito del ricovero il veniva sottoposto ad Esame Psichiatrico all'esito del quale Pt_1
emergeva che, contrariamente a quanto affermato dalla Casa di Cura inviante, il paziente non presentava disturbi della serie psicorganica, sempre dalla
Cartella Clinica ed in particolare dal Diario Clinico, risultava che il , Pt_1
durante il ricovero presso il reparto di Psichiatria, durato per un totale di un'ora e 20 minuti, si alimentava e parlava con una persona di sua conoscenza, mentre il medico di guardia comunicava, sempre per telefono, con la sorella del paziente e con i Carabinieri ed ancora, sempre nel diario clinico, si riportava che il sig.
“ha manifestato l'intenzione di lasciare il reparto. Trovasi a disagio in un Pt_1
reparto di psichiatria soprattutto dopo aver constatato di persona la struttura
e l'atmosfera. Poiché il p. ha insistito nel suo proposito e poiché l'ulteriore osservazione non ha evidenziato turbe dell'ideazione e del tono dell'umore tali da rendere assolutamente indicato il trattamento terapeutico in riforma di ricovero, il p., sentiti i Carabinieri e la sorella, viene dimesso alle ore 1.45 circa.”, era annotato nella diaria che alle ore 1,45 il paziente era dimesso su sua specifica richiesta, evidenziando pertanto l'assenza di qualsivoglia profilo di responsabilità sia con riferimento alla nuova richiesta di danno biologico per lesioni asseritamente ascritte ai Carabinieri, sia con riferimento alla configurabilità di una responsabilità diretta della Azienda ex art. 1218 c.c., contestando anche il quantum della pretesa attorea, così infine concludendo:
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Roma adito, contrariis reiectis:
In via preliminare:
1. Accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione delle domande proposte da a titolo di pretesa responsabilità extracontrattuale ex Parte_1
art. 2947 cc per i motivi meglio esposti in narrativa, con ogni conseguenza di legge;
Nel merito:
2. Respingere, comunque, le domande proposte da nei Parte_1
confronti dell' già , da cui dipende Controparte_4 CP_5
l' , in quanto inammissibili oltre infondate in fatto e Controparte_15
diritto, anche per carenza di legittimazione passiva, con ogni conseguenza di legge;
3. Nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale delle domande formulate da nei confronti della predetta Parte_1 Controparte_4
2, già , da cui dipende l' , di
[...] CP_5 Controparte_15 Controparte_3
e , quali eredi del dr , della Controparte_2 Persona_2 CP_7
da cui dipende la Casa di Cura oggi denominata Karol WO Hospital e del dr , respingere comunque le richieste risarcitorie così come CP_1
formulate, in quanto inammissibili in fatto e in diritto, rideterminandole con decurtazione dei danni richiesti a titolo di danno biologico e da perdita di chance per carenza di legittimazione passiva della convenuta, determinando, in ogni caso, le eventuali responsabilità e gli eventuali danni iuxta alligata et probata, graduando, quanto al profilo interno delle obbligazioni le eventuali distinte quote di responsabilità attribuibili ai diversi convenuti
[...]
, dr , dr e per lui ai CP_4 CP_1 CP_7 Persona_2
suoi eredi, ponendo a carico della predetta , già Controparte_4 [...]
, soltanto la quota di effettiva eventuale accertata responsabilità CP_5
ad essa ascrivibile, con conseguente diritto di regresso per tutte le somme che la stessa fosse tenuta a versare in eccedenza rispetto alla suddetta eventuale quota, con ogni conseguenza di legge;
4. In ogni caso con vittoria di compensi e spese di lite Spese Generali 15%,
CPA ed IVA nelle misure di legge.”
Autorizzata la chiamata in causa, si costituiva la Controparte_11
deducendo l'infondatezza della domanda di manleva, aderendo alla eccezione di prescrizione del diritto al risarcimento del danno extracontrattuale, impugnando l'atto di citazione e contestando tutte le circostanze in essi esposte, eccependo preliminarmente l'inoperatività della polizza assicurativa n.
44907648, che garantisce l'assicurato esclusivamente contro il rischio della sua
R.C. professionale, evidenziando che la polizza di assicurazione in questione prevede che, in caso risultino operanti una o più assicurazioni stipulate con altri assicuratori dalla struttura pubblica abilitata all'erogazione dell'assistenza sanitaria presso la quale il professionista assicurato risulta essere dipendente a tempo pieno, essa opererà in secondo rischio in eccedenza ai massimali prestati dalle altre assicurazioni e sino a concorrenza dei massimali garantiti dalla presente polizza (art.
4.7 delle C.G.A.), evidenziando come sia documentalmente provato che l'Ospedale Sant'NI di Roma, per il tramite della , era regolarmente assicurato, al momento Parte_6
dell'evento per cui è causa, con la società assicuratrice Lloyd's of London e, alla data di richiesta di risarcimento del danno (in caso di operatività in regime claims) con la come risulta dalla denuncia di sinistro del Controparte_16
4 gennaio 2013 che il dott. inoltrò alla Unipol, evidenziando l'esistenza di CP_1
coassicurazione indiretta ex art. 1910 c.c., contestando nel merito la fondatezza della domanda attorea, non essendo emerse negligenze nell'operato del professionista assicurato, nemmeno evidenziate nell'atto introduttivo, essendosi limitata, la parte attrice, ad addurre puramente e semplicemente che il professionista lo avrebbe trattenuto illegittimamente presso il reparto di psichiatria dell'Ospedale S. NI senza il suo consenso, privandolo - a seguito del ricovero a suo dire avvenuto con l'inganno e durato appena 70 minuti nella notte tra il 12 e il 13 luglio 2003 - della libertà personale da cui sarebbe scaturito un danno pur affermando in citazione che fu proprio il dott. a CP_1
rilevare nella cartella clinica e nella consulenza psichiatrica da lui resa, l'assenza dei presupposti per la procedura di TSO, evidenziando, come già correttamente fatto dal dott. che egli non richiedeva né disponeva il anzi era CP_1
proprio lui ad evidenziare l'assenza delle condizioni necessarie per l'avvio del relativo procedimento e quindi, proponendo al che ivi era stato inviato Pt_1
per richiesta di videat psichiatrico per eventuale TSO dal dott. della Per_2
Clinica Addominale Eur e accompagnato dai Carabinieri per stato disforico, una volta accertato che vi erano le condizioni che deponevano per “stato disforico in disturbo di personalità”, la possibilità di dar luogo ad un ricovero volontario a cui lo stesso istante acconsentiva dopo aver ricevuto accettazione medica dallo stesso reparto di P.S., assumendo un atteggiamento collaborativo, usufruendo dell'assistenza del personale sanitario, visionando il reparto e liberamente comunicando con la sorella e consumando la cena nella sala del refettorio, ricovero che, peraltro, durava appena 70/80 minuti, scaduti i quali, il veniva dimesso non appena manifestava la volontà di non volersi Pt_1
trattenere e di tornare a casa agevolando peraltro proprio il dr le sue CP_1
dimissioni una volta verificata la indisponibilità del paziente alla prosecuzione del trattamento terapeutico in regime di ricovero e dopo aver avuto un secondo colloquio telefonico con la sorella del , come risultante da cartella clinica, Pt_1
evidenziando che la cartella era stata oggetto di querela di falso accolta quanto ad una mera irregolarità formale senza che il contenuto fosse inficiato, evidenziando che il aveva anche avviato un procedimento penale contro Pt_1
il dott. per falsità ideologica e sequestro di persona, eppure conclusosi CP_1
con decreto di archiviazione della Cassazione che ha dichiarato inammissibile il ricorso per assenza di reato e condannato il al pagamento delle spese Pt_1
processuali, evidenziando che l'assicurato Dott. quale dipendente CP_1
dell'Ospedale Sant'NI di Roma, deve senz'altro, in virtù del disposto di cui all'art. 28 del D.P.R. 20/12/1979 n.761, considerarsi un soggetto cui sono applicabili le norme previste per gli impiegati e dipendenti civili dello Stato, essendo di manifesta evidenza che nella fattispecie oggetto della presente controversia nessun addebito di colpa grave e, tanto meno, di dolo possa essere verosimilmente avanzato nei confronti del convenuto Dott. a meno di non CP_1
voler manifestamente sovvertire le risultanze - sia documentali che di altro genere - emerse sinora in corso di causa e precedentemente, insistendo nel rigetto della domanda proposta nei confronti del dott. in quanto CP_1
assolutamente infondata e pretestuosa essendo stata la sua condotta perita prudente e diligente tale da giustificare il rigetto della domanda attorea, formulata peraltro in forma del tutto generica relativamente all'asserito ricovero contro la sua volontà e alla assenza di consenso prestato manifestato invero liberamente così come il suo consenso alla dimissione, non essendo il stato sottoposto a TSO né ad accertamento sanitario obbligatorio con Pt_1
sedazione farmacologica e neppure a mezzi di contenzione, non essendosi dato alla fuga durante la sua breve degenza presso il reparto di psichiatria collaborando con il personale e consumando il pasto, risultando del tutto infondata e pretestuosa anche la richiesta risarcitoria avanzata nei confronti del professionista a titolo di danno biologico, avendo il medesimo Pt_1
dichiarato di essere stato aggredito dai Carabinieri senza tuttavia citarli in giudizio, contestando anche il quantum della pretesa attorea, così infine concludendo:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, in accoglimento delle argomentazioni della
[...]
Controparte_11
- in via preliminare: 1) in adesione alla eccezione di prescrizione proposta dal dott. e dalla accertare e dichiarare la intervenuta Pt_1
prescrizione del diritto attoreo;
2) accertare l'inoperatività della garanzia assicurativa prestata a favore del convenuto dalla Controparte_17
già con la Controparte_11 Controparte_18
polizza n. 44907648 ai sensi dell'artt. 4.2, lett. m), delle C.G.A. ed in ogni caso con esclusione di qualsivoglia danno che non sia di natura corporale
o materiale;
- in via preliminare gradata: subordinatamente all'accertamento della sussistenza di altre polizze a garanzia del medesimo rischio, accertare e dichiarare l'operatività solo a secondo rischio della polizza n. 44907648 emessa dalla già Controparte_11 Controparte_18
a favore del convenuto;
[...] Controparte_17
- nel merito: rigettare tutte le domande, dirette o di manleva, proposte avverso il convenuto perchè sfornite di prova ed Controparte_17
infondate in fatto ed in diritto;
- in via subordinata: nella denegata ipotesi di rigetto della superiore eccezione e di accoglimento delle domande attoree, condannare la
[...]
al solo risarcimento che risulterà di giustizia, Controparte_11
limitatamente alla quota di responsabilità personale a carico dell'assicurato
e nei limiti del massimale della polizza n. 44907648 Controparte_17
pari ed euro 1.050.000,00, accertando in ogni caso l'esistenza di diverse assicurazioni a copertura del medesimo rischio R.C. discendente dall'espletamento dell'attività medica in favore del convenuto CP_17
, tra cui quella contratta dall' con i Lloyd's of
[...] Parte_6
London e la e, per l'effetto, dichiarata Controparte_19
l'applicabilità dell'art. 1910 cod. civ., fornire alla Controparte_11
titolo immediato per esercitare l'azione di regresso, nei confronti
[...]
dei suddetti Lloyd's of London e per la Controparte_19
ripartizione proporzionale dell'indennità in ragione dei massimali dei rispettivi contratti.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali”.
decedeva ed il procedimento era interrotto. CP_1 Riassunto il giudizio, si costituivano gli eredi e Persona_1 Parte_2
, richiamando e facendo proprie le difese già spiegate da Parte_3 CP_1
nel proprio atto di costituzione e nelle successive memorie integrative
[...]
ex art. 171 - ter c.p.c., ivi comprese le rassegnate conclusioni, da intendersi integralmente trascritte e riportate nell'atto di costituzione, insistendo per il totale rigetto di qualsiasi domanda, col favore delle spese, competenze ed onorari.
La causa, documentalmente istruita, era rinviata per la decisione e trattenuta in decisione all'udienza del 7.10.2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'eccezione di intervenuta prescrizione della domanda attorea, sollevata, ragionevolmente, da tutte le parti in causa, trattandosi di una vicenda che risale al lontano 2003, non è tuttavia fondata.
Oggetto della domanda è l'accertamento della responsabilità dei medici e delle strutture per aver posto una condotta asseritamente illegittima finalizzata alla eventuale sottoposizione dell'attore ad un TSO, in realtà privo di presupposti.
All'epoca del fatti la responsabilità del medico ospedaliero dipendente aveva natura contrattuale, pur in mancanza di un vero e proprio contratto tra le parti ed era intesa come "altro fatto" dal quale potessero originare obbligazioni ai sensi dell'art. 1173 c.c..
Il “contatto socialmente qualificato” con il paziente giustificava la preesistenza di un rapporto obbligatorio rispetto al danno da risarcire, assumendo l'affidamento nella professionalità del medico dipendente come fonte di specifici doveri di protezione ai sensi dell'art. 1175 c.c. e art. 2 Cost., nel combinato disposto.
Benchè l'odierno attore non fosse un paziente della Clinica “
[...]
, ma si trovasse all'interno della struttura per assistere la CP_8
madre ivi ricoverata e gravemente ammalata, egli rimase coinvolto in una procedura attivata dal medico della medesima struttura e volta a verificare la sussistenza degli estremi per sottoporre l'attore ad un Trattamento Sanitario
Obbligatorio.
Si realizzò pertanto quel contatto sociale di cui sopra, tale da rendere contrattuale la responsabilità dei medici (e delle strutture) coinvolti nella vicenda.
Ne consegue che il termine prescrizionale deve intendersi decennale e, dall'esame della documentazione versata in atti, si ricava che la prescrizione fu interrotta entro tale termine.
La relativa eccezione va pertanto rigettata.
Ciò posto nel merito si rileva che la domanda del è infondata e va Pt_1
pertanto rigettata.
Come già rilevato, i fatti di cui si discute nel presente giudizio risalgono all'anno
2003: la sera del 12.7.2003 si trovava, insieme alla sorella Parte_1
, presso la Clinica “ , di Persona_4 Controparte_8
proprietà della società ove era ricoverata la madre, affetta da morbo CP_7
di Parkinson in fase terminale.
Assume parte attrice che, poiché nella struttura, durante l'orario dei pasti, non vi era sufficiente personale per imboccare i pazienti non autosufficienti, egli si premurava di assistere la propria madre ma tali premure “ … erano interpretate dal medico di guardia della clinica, la Dott.ssa , come critiche Persona_5
all'operato del personale sanitario e pertanto, la sera del 12 luglio 2003, la stessa esternava la propria ostilità richiedendo l'intervento dei
Carabinieri e riferendo che il , discutendo a voce alterata con altre Pt_1
persone lì presenti, avrebbe arrecato disturbo ai pazienti …”.
A tale versione, francamente inverosimile e abbandonata dalla stessa difesa attorea nei successivi atti, quest'ultima fa risalire i successivi eventi dei quali si discute in giudizio, causa del dedotto lamentato danno, per il quale si richiede in questa sede il risarcimento del danno.
Appare invece provato che i Carabinieri furono chiamati dal personale medico della clinica ed intervennero sul luogo del fatto in quanto il , con il suo Pt_1
contegno, arrecava grave disturbo ai pazienti, ai medici e alle persone presenti nella struttura.
Modificando la iniziale ricostruzione e smentendo in tal modo la inverosimile affermazione secondo cui i Carabinieri furono chiamati dal medico irritato dalle premure rivolte dal parente al paziente congiunto gravemente malato, assume l'attore che egli fu ammanettato perché manteneva un tono alto della voce (così, si legge nella seconda memoria ex art. 171 ter c.p.c.: “ … Le eredi del dr. puntualizzano infatti che il loro fratello non era uno psichiatra e Per_2
che richiese un videat per il TSO sul allo scopo di valutare le Pt_1
condizioni dello stesso, di fatto invece il dr. chiese l'intervento dei Per_2
carabinieri e firmò la sua richiesta di videat psichiatrico per Tso solo dopo che l'intervento dei carabinieri presso la clinica si era già CP_8
concluso ed il era stato ammanettato pur non avendo danneggiato né Pt_1
persone né cose ma paradossalmente per aver mantenuto il tono alto della voce ...”).
Ancora, nella prima memoria, parte attrice da atto che “ … il era Pt_1
preoccupato per le eccessive spese familiari che avrebbero potuto compromettere il prosieguo delle cure della propria madre a causa dell'incremento delle spese familiari, mentre la sorella non Persona_4
gestendo i pagamenti dell'Ici, condominio, acqua, luce, gas, assicurazione auto , ecc..., aveva perso il conto delle spese alle quali si doveva aggiungere anche l'assistenza notturna a pagamento per la degenza della madre presso la Clinica Addominale Eur, la quale non possedeva il personale richiesto per
l'assistenza H24 dei malati non autosufficienti. Il aveva riferito al Pt_1 dr. che la discussione con la sorella era nata perché lui voleva che CP_1
la propria madre uscisse dalla Clinica Addominale Eur per essere meglio accudita nel proprio domicilio, mentre la sorella desiderava lasciare la propria madre presso la Clinica Addominale Eur, con la conseguenza che il
a quel punto avrebbe lasciato la gestione del bilancio familiare Pt_1
catastrofico alla sorella senza chiedere nulla alla famiglia pur di non collaborare al dissesto annunciato …”.
Insomma, da quanto emerso dalle stesse dichiarazioni attoree egli, all'interno della stanza ove era ricoverata la madre gravemente ammalata, manteneva un tono alto della voce, discutendo con la sorella di questioni economiche, tanto da determinare i medici ad allertare le forze dell'ordine.
Al loro arrivo i Carabinieri, a loro volta, si vedevano costretti ad ammanettare il (il quale riportava lesioni alla mano ed era denunciato a piede libero Pt_1
per resistenza e lesioni) e solo allora il Dott. come ammesso dalla Per_2
difesa attorea, si determinava a formalizzare la richiesta di videat psichiatrico per valutazione di TSO.
Sulla condotta tenuta dal all'interno della struttura non vi è alcun dubbio: Pt_1
i Carabinieri, al loro arrivo, trovavano una situazione particolarmente concitata
(si sottolinea, all'interno di una stanza ove era ricoverata una paziente grave), tanto da richiedere ulteriore supporto delle forze dell'ordine e verificavano che, oltre alla madre gravemente malata del , vi era anche la sorella Pt_1
, “… la quale appariva visibilmente terrorizzata da quanto Persona_4
stava accadendo …” ed continuava ad ingiuriare sia il personale Parte_1
medico lì presente, sia la sorella, sia i Carabinieri intervenuti.
La prescrizione di videat Psichiatrico per TSO disposta dal Dott. si è Per_2
resa doverosa e pienamente legittima in una situazione estrema ed ingestibile quale quella che emerge dalla documentazione in atti, non smentita da elementi di segno contrario e risulta pienamente legittima e non censurabile, perché posta, fra l'altro, nel precipuo interesse dello stesso attore.
Era in atto una vera e propria emergenza provocata dal comportamento aggressivo, incontenibile ed incontrollato del soggetto, che ha reso necessario un intervento finalizzato a ridurre i rischi potenziali e a garantire la sicurezza del soggetto stesso, dei pazienti e degli operatori sanitari.
Nessuna censura pertanto può sollevarsi nei confronti del Dott. per Per_2
aver richiesto il videat psichiatrico.
Risulta per tabulas che il giunse, scortato dai Carabinieri, all'Ospedale Pt_1
Sant'NI per essere sottoposto al videat a cura del medico psichiatra di turno, Dott. . CP_1
Quest'ultimo, dopo aver effettuato le dovute verifiche, non ravvisava la sussistenza dei presupposti per la sottoposizione del ad un TSO, pur Pt_1
constatando che lo stesso presentava una “personalità rigida ed intollerante rispetto alle frustrazioni, molto polemico, sospettoso ed incapace di mediazioni e di autocritica” e concludendo per “uno stato disforico in disturbo della personalità”, non affetto da grave malattia mentale, che può essere trattato con efficacia in regime ambulatoriale ed accetta il ricovero”.
Più nel dettaglio, risulta per tabulas che l'attore giunse al P.S. dell'Ospedale
Sant'NI alle ore 21.07 del giorno in questione, inviato con richiesta di videat psichiatrico per eventuale TSO dalla Clinica Addominale EUR, allegata alla Cartella Clinica a pag. 15, ove si legge: “Si richiede per il sig Parte_1
in data odierna videat psichiatrico urgente per TSO. Paziente aggressivo, in stato confusionale, con alterazione delle funzioni e capacità cognitive e relazionali. Il paziente visto il suo stato mentale ha richiesto da parte del sottoscritto l'intervento delle Forze dell'ordine dei Carabinieri” e nel verbale di pronto soccorso si dava atto che: “giunge condotto dalle forze dell'ordine per stato disforico. Il paziente riferisce di avere subito una aggressione da parte delle stesse forze dell'ordine riportando contusione del IV dito mano dx escoriazione del II dito mano sinistra. Contusione regione temporale dx nella fase di ammanettamento contusione-escoriazione labbro inferiore”; il Pt_1
era quindi sottoposto a due consulenze specialistiche, una ortopedica ed una dal
Servizio Psichiatrico di Diagnosi e Cura, eseguita dal convenuto Dott. CP_1
che al momento era di guardia quale psichiatra.
[...]
In tale consulenza, allegata alla cartella clinica relativa al ricovero e redatta in base alle notizie anamnestiche raccolte durante il colloquio clinico, si concludeva “… per uno Stato disforico in disturbo di personalità. Non ricorrono le condizioni per il TSO perché il p. non è affetto da grave malattia mentale, può essere trattato con efficacia in regime ambulatoriale ed accetta il ricovero”.
Il paziente, alle ore 00,25 del 13.07.2003, già trattato in sala gessi per la frattura, era ricoverato presso la “Psichiatria SPDC” con diagnosi “Stato disforico, fattura falange basale IV dito mano destra”.
Il ricovero, della durata di un'ora e venti minuti, durante il quale l'attore si alimentava e comunicava con una persona di sua conoscenza, cessava allorquando il manifestava l'intenzione di lasciare il reparto in quanto “… Trovasi a Pt_1
disagio in un reparto di psichiatria soprattutto dopo aver constatato di persona la struttura e l'atmosfera. Poiché il p. ha insistito nel suo proposito e poiché
l'ulteriore osservazione non ha evidenziato turbe dell'ideazione e del tono dell'umore tali da rendere assolutamente indicato il trattamento terapeutico in riforma di ricovero, il p., sentiti i Carabinieri e la sorella, viene dimesso alle ore
1.45 circa.”
Non vi è dubbio della correttezza del Dott. nella gestione del paziente. CP_1
Il medico ha tempestivamente visitato il paziente e lo ha sottoposto a ricovero dopo averne raccolto il consenso. In tema di consenso informato sono pacificamente affermati dalla Suprema
Corte i seguenti principi (cfr. ad es. Cass. 24471/2020, 28985/2019): “1) la manifestazione del consenso del paziente alla prestazione sanitaria costituisce esercizio del diritto fondamentale all'autodeterminazione in ordine al trattamento medico propostogli e, in quanto diritto autonomo e distinto dal diritto alla salute, trova fondamento diretto nei principi degli artt. 2, 13 e 32, comma 2, Cost.; 2) sebbene l'inadempimento dell'obbligo di acquisire il consenso informato del paziente sia autonomo rispetto a quello inerente al trattamento terapeutico (comportando la violazione dei distinti diritti alla libertà di autodeterminazione e alla salute), in ragione dell'unitarietà del rapporto giuridico tra medico e paziente, che si articola in plurime obbligazioni tra loro connesse e strumentali al perseguimento della cura o del risanamento del soggetto, non può affermarsi una assoluta autonomia dei due illeciti tale da escludere ogni interferenza tra gli stessi nella produzione del medesimo danno;
è possibile, invece, che anche
l'inadempimento dell'obbligazione relativa alla corretta informazione sui rischi e benefici della terapia si inserisca tra i fattori "concorrenti" della serie causale determinativa del pregiudizio alla salute, dovendo quindi riconoscersi all'omissione del medico una astratta capacità plurioffensiva, potenzialmente idonea a ledere due diversi interessi sostanziali, entrambi suscettibili di risarcimento qualora sia fornita la prova che dalla lesione di ciascuno di essi siano derivate specifiche conseguenze dannose;
3) qualora venga allegato e provato, come conseguenza della mancata acquisizione del consenso informato, unicamente un danno biologico, ai fini dell'individuazione della causa "immediata" e "diretta" (ex art. 1223 c.c.) di tale danno-conseguenza, occorre accertare, mediante giudizio contro fattuale, quale sarebbe stata la scelta del paziente ove correttamente informato, atteso che, se egli avesse comunque prestato senza riserve il consenso a quel tipo di intervento, la conseguenza dannosa si sarebbe dovuta imputare esclusivamente alla lesione del diritto alla salute, se determinata dalla errata esecuzione della prestazione professionale;
mentre, se egli avrebbe negato il consenso, il danno biologico scaturente dalla inesatta esecuzione della prestazione sanitaria sarebbe riferibile "ab origine" alla violazione dell'obbligo informativo, e concorrerebbe, unitamente all'errore relativo alla prestazione sanitaria, alla sequenza causale produttiva della lesione della salute quale danno-conseguenza; 4) le conseguenze dannose che derivino, secondo un nesso di regolarità causale, dalla lesione del diritto all'autodeterminazione, verificatasi in seguito ad un atto terapeutico eseguito senza la preventiva informazione del paziente circa i possibili effetti pregiudizievoli, e dunque senza un consenso legittimamente prestato, devono essere debitamente allegate dal paziente, sul quale grava l'onere di provare il fatto positivo del rifiuto che egli avrebbe opposto al medico, tenuto conto che il presupposto della domanda risarcitoria è costituito dalla sua scelta soggettiva (criterio della cd. vicinanza della prova), essendo il discostamento dalle indicazioni terapeutiche del medico eventualità non rientrante nell'id quod plerumque accidit (Cass. 2847/2010 e successive conformi): al riguardo, la prova può essere fornita con ogni mezzo, ivi compresi il notorio, le massime di esperienza e le presunzioni, non essendo configurabile, nell'attuale sistema della responsabilità civile, un danno risarcibile in re ipsa - nella specie, derivante esclusivamente dall'omessa informazione. Pertanto, i confini entro cui ci si deve muovere ai fini del risarcimento in tema di consenso informato, con riferimento al caso di specie, sono i seguenti: a) nell'ipotesi di omessa o insufficiente informazione riguardante un intervento che non abbia cagionato danno alla salute del paziente e al quale egli avrebbe comunque scelto di sottoporsi, nessun risarcimento sarà dovuto;
b) nell'ipotesi di omissione o inadeguatezza informativa che non abbia cagionato danno alla salute del paziente ma che gli ha impedito tuttavia di accedere a più accurati e attendibili accertamenti, il danno da lesione del diritto, costituzionalmente tutelato, all'autodeterminazione sarà risarcibile qualora il paziente alleghi che dalla omessa informazione siano comunque derivate conseguenze dannose, di natura non patrimoniale, in termini di sofferenza soggettiva e di contrazione della libertà di disporre di sè, in termini psichici e fisici. In termini sostanzialmente analoghi si è sottolineato che "il diritto al consenso informato del paziente, in quanto diritto irretrattabile della persona, va comunque e sempre rispettato dal sanitario, a meno che non ricorrano casi di urgenza" (purchè questi si profilino, comunque, "a seguito di un intervento concordato e programmato, per il quale sia stato richiesto ed ottenuto il consenso", e siano inoltre "tali da porre in gravissimo pericolo la vita della persona"), ovvero che non "si tratti di trattamento sanitario obbligatorio"
(così Cass. n. 509/2023).
Nel caso di specie non vi è ragione di ritenere che il paziente fu coartato o non adeguatamente informato del ricovero: egli, durante il breve ricovero, consumò anche un piccolo pasto e colloquiò al telefono con un parente.
Che tale ricovero non rivestisse alcuna natura coercitiva può ricavarsi dal fatto che, quando il manifestò l'intenzione di essere dimesso e di proseguire Pt_1
la terapia a domicilio, egli fu immediatamente dimesso.
Anche in questo caso la condotta del medico fu improntata alla cura e all'interesse del paziente, informata al rispetto delle regole deontologiche e non passibile di censura.
Ciò posto, in assenza di qualsivoglia prova di una condotta illecita dei medici, risultando al contrario provato che i medici agirono con la massima perizia e diligenza e nell'interesse dello stesso paziente, la domanda di risarcimento danni rivolta nei confronti dei medici e delle strutture, va pertanto rigettata. La domanda di manleva rivolta nei confronti della terza chiamata resta di conseguenza assorbita.
La domanda di condanna dell'attore per lite temeraria non può essere accolta, in difetto di prova che la parte abbia agito con dolo o colpa grave o con la consapevolezza di vantare un diritto al risarcimento danni insussistente.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo, anche in favore della terza chiamata, avendo parte attrice, con la propria domanda, giustificato la presenza del terzo nel giudizio (cd. principio di causalità).
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
-) rigetta la domanda proposta da nei confronti di Parte_1 CP_3
e , quali eredi del Dott. ,
[...] Controparte_2 Persona_2 [...]
e , quali eredi del Dott. , Per_1 Parte_2 Parte_3 CP_1
l' e la Controparte_13 CP_7
-) dichiara assorbita la domanda proposta nei confronti della
[...]
Controparte_11
-) condanna alla rifusione, in favore delle parti convenute e Parte_1
terza chiamata (eredi eredi , Per_2 CP_1 Controparte_13 CP_7
, delle spese di lite, che liquida, per ciascuna Controparte_11
parte, in € 30,00 per spese ed € 3.900,00 per compensi professionali, oltre iva,
c.p.a. e rimb. forf. come per legge, con distrazione in favore degli Avv.ti che si sono dichiarati antistatari nei rispettivi atti.
Così deciso in Roma il 21 ottobre 2025. IL GIUDICE