Ordinanza cautelare 3 dicembre 2025
Sentenza 8 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Parma, sez. I, sentenza 08/04/2026, n. 171 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Parma |
| Numero : | 171 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00171/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00607/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
sezione staccata di Parma (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 607 del 2025, proposto da
APIS RE1 Società Agricola S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli Avvocati Cristina Martorana, Lucio Di Cicco, Pietro Monni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Gualtieri, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dagli Avvocati Federico Gualandi, Francesca Minotti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Agenzia Regionale per la Prevenzione, l’Ambiente e l’Energia - AR, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli Avvocati Patrizia Onorato, Antonio Tolone, Maria Elena Boschi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Regione Emilia-Romagna, Comune di Poviglio, Provincia di Reggio Emilia, Prefettura – U.T.G. di Reggio Emilia, Comune di Castelnovo di Sotto, Azienda USL di Reggio Emilia, Ministero delle Imprese e del Made in Italy - Ispettorato Territoriale dell’Emilia-Romagna, dell’Umbria e delle Marche, Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica - Sezione Unmig dell'Italia Settentrionale, non costituiti in giudizio;
nei confronti
Consorzio di Bonifica dell'Emilia Centrale, Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Bologna, Snam Rete Gas S.p.A., E-Distribuzione S.p.A., Iren S.p.A., Terna – Rete Elettrica Nazionale S.p.A., Fastweb S.p.A., Ireti S.p.A., Wind Tre S.p.A., Vodafone Italia S.p.A., Inrete Distribuzione Energia S.p.A., Dipartimento dei Vigili del Fuoco - Comando Provinciale Reggio Emilia, Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile, Ufficio Territoriale Sicurezza Territoriale, Enac - Ente Nazionale per l'Aviazione Civile, Enav S.p.A., Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie e delle Infrastrutture Stradali e Autostradali, Aoo Comando della Squadra Aerea/1. Regione Aerea, Comando Militare Esercito Emilia-Romagna, Ministero dell’Interno, Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio, Ministero della Cultura, Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Ministero della Difesa, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
- della determinazione dirigenziale n. 4445 del 1° agosto 2025, adottata da AR Emilia Romagna - Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia (SAC), recante “ Diniego dell'autorizzazione unica ai sensi dell'art. 12 del D.lgs. n. 387/2003 per la costruzione e l'esercizio di un impianto per la produzione di biometano mediante digestione anaerobica, con potenzialità di immissione in rete pari a 500 Sm³/h, e delle relative opere connesse e infrastrutture indispensabili, nei Comuni di Gualtieri, Castelnovo di Sotto e Poviglio (RE) ”;
- nonché di ogni atto presupposto, connesso e consequenziale;
- per quanto occorrer possa, del verbale e delle determinazioni conclusive della Conferenza di servizi del 30 luglio 2025, convocate da AR con nota prot. n. 132600 del 23 luglio 2025, nella parte in cui sono stati ritenuti “prevalenti e ostativi” i pareri negativi dei Comuni di Gualtieri e Poviglio ed è stato demandato ad AR il conseguente provvedimento di diniego;
- della comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ex art. 10- bis L. 241/1990, prot. n. 97128 del 26 maggio 2025, emessa da AR SAC di Reggio Emilia, nella parte in cui ha recepito integralmente i rilievi dei Comuni di Gualtieri e Poviglio, fondati su ragioni economiche e patrimoniali estranee all'ambito dell'autorizzazione unica;
- dei pareri negativi espressi dal Comune di Gualtieri e dal Comune di Poviglio, rispettivamente con le note del 8 e 9 maggio 2025;
- del verbale della Conferenza di servizi del 26 maggio 2025 e di ogni altro atto istruttorio, comunicazione, nota o parere comunque richiamato o presupposto nei provvedimenti sopra indicati;
- nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, ancorché non conosciuto, ivi compresi eventuali pareri, comunicazioni interne e determinazioni di AR o degli enti partecipanti alla Conferenza di servizi, che abbiano concorso a formare la volontà amministrativa culminata nel diniego impugnato;
- in subordine e per quanto occorrer possa, del Regolamento Urbanistico Edilizio del Comune di Gualtieri approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 3 aprile 2014 e modificato la delibera del Consiglio Comunale n. 16 del 27 marzo 2017.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Gualtieri e dell’Agenzia Regionale per la Prevenzione, l’Ambiente e l’Energia - AR;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 marzo 2026 la dott.ssa CA RT e uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con ricorso proposto come in rito, APIS Re1 Società Agricola S.r.l. (in avanti APIS) ha impugnato, con richiesta di sospensiva, la determinazione dirigenziale n. 4445 del 1° agosto 2025, adottata dall’Agenzia Regionale per la Prevenzione, l’Ambiente e l’Energia dell’Emilia-Romagna (AR) - Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia, recante “ Diniego dell’autorizzazione unica ai sensi dell’art. 12 del D.lgs. n. 387/2003 per la costruzione e l’esercizio di un impianto per la produzione di biometano mediante digestione anaerobica, con potenzialità di immissione in rete pari a 500 Sm3/h, e delle relative opere connesse e infrastrutture indispensabili, nei Comuni di Gualtieri, Castelnovo di Sotto e Poviglio (RE) ”, insieme ad atti connessi e presupposti.
La società ricorrente, facente parte del gruppo internazionale Vorn Bioenergy e operante nel settore dello sviluppo, costruzione e gestione di impianti per la produzione di biometano da biomasse agricole e sottoprodotti agro-industriali, in data 23 aprile 2024 ha proposto ad AR domanda di autorizzazione unica ai sensi dell’art. 12 del Decreto Legislativo 29 dicembre 2003 n. 387, avente ad oggetto l’attuazione di un progetto per la costruzione e l’esercizio di un impianto di produzione di biometano mediante digestione anaerobica, con una potenzialità di immissione in rete pari a 500 Sm3/h, alimentato tramite sottoprodotti della filiera alimentare e reflui zootecnici e da realizzarsi nei Comuni di Gualtieri, Castelnovo di Sotto e Poviglio (Reggio Emilia).
Il sito prescelto per la realizzazione del progetto risulta inserito in un contesto territoriale articolato e complesso, in cui l’unica via di accesso è una strada comunale (via D’Este) classificata come ‘strada storica’ ed interferente con l’esistente reticolo dei canali in gestione del Consorzio di Bonifica dell’Emilia Centrale.
Con nota del 23 maggio 2024, AR ha indetto la Conferenza di servizi simultanea e sincrona ai sensi dell’art. 14 ter della Legge 7 agosto 1990 n. 241.
In ragione di riscontrate problematiche tecniche riguardanti, tra l’altro, anche la viabilità di accesso al sito individuato per l’installazione dell’impianto, sono seguite da parte dell’Amministrazione procedente una serie di richieste di integrazioni documentali.
In particolare, con una prima comunicazione del 18 luglio 2024 (cfr. doc. n. 11 del deposito di AR del 28 novembre 2025), AR ha formulato ad APIS la richiesta di integrazioni documentali per conto dei vari enti coinvolti nella Conferenza di servizi, riscontrata dalla società ricorrente con “ Nota riassuntiva integrazioni ” del 13 settembre 2024 (cfr. doc. n. 12 del deposito di AR del 28 novembre 2025).
Sono poi seguite ulteriori richieste di integrazioni documentali, riscontrate dalla società ricorrente, ma ritenute non sufficienti dagli enti coinvolti nella Conferenza di servizi.
Ed infatti, in data 26 maggio 2025 si è tenuta la seduta conclusiva della Conferenza di servizi, all’esito della quale, con nota prot. n. 97128 del 26 maggio 2025, AR ha inviato ad APIS comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza, ex art. 10 bis della Legge 7 agosto 1990 n. 241, segnalando che “(...) nel corso della seduta del 26/05/2025 la Conferenza di Servizi ha valutato come prevalenti le posizioni non favorevoli in merito al progetto espresse da Comune Gualtieri, Comune di Poviglio, Comune di Castelnovo di Sotto e Consorzio di Bonifica dell’Emilia Centrale ritenendo che il procedimento di autorizzazione unica ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. n. 387/2003 per la costruzione ed esercizio dell’impianto per la produzione di biometano e relativo impianto di rete di connessione alla rete di trasporto del gas metano oltre a tutte le opere indispensabili per l’esercizio dello stesso, che interessa i comuni di Gualtieri, Castelnovo di Sotto e Poviglio (RE) proposto da APIS RE1 Società Agricola Srl, debba concludersi con provvedimento negativo (...)”.
Ritenendo non sufficienti le osservazioni prodotte della società ricorrente ad esito del preavviso di rigetto, con determinazione n. 4445 del 1° agosto 2025 il Dirigente del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia di AR ha deciso di “ adottare il Provvedimento di Diniego di Autorizzazione Unica ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs. 387/03 nei confronti della ditta APIS RE1 Srl, per la costruzione e l'esercizio dell'impianto per la produzione di biometano mediante digestione anaerobica con potenzialità di immissione in rete pari a 500 Sm3/h e relativo impianto di rete di connessione alla rete di trasporto del gas metano oltre a tutte le opere connesse e infrastrutture indispensabili per l’esercizio dello stesso, che interessa i comuni di Gualtieri, Castelnovo di Sotto e Poviglio (RE) proposto dalla stessa APIS RE1 Società Agricola Srl ”, dando atto “ che le motivazioni del diniego sono indicate nel Verbale conclusivo della Conferenza di Servizi del 30/07/2025, che costituisce l’Allegato 1 ed è parte integrante e sostanziale della presente determinazione, comprensivo dei relativi allegati ”.
In particolare, dal verbale della Conferenza di servizi del 30 luglio 2025 è emerso quanto segue: “ In data 26/05/2025 si è tenuta la seduta conclusiva della Conferenza di Servizi in forma simultanea e in modalità telematica, nella quale la conferenza dei Servizi: ha valutato come prevalenti ed ostative le posizioni non favorevoli in merito al progetto espresse da Comune di Gualtieri, Comune di Poviglio, Comune di Castelnovo di Sotto, Consorzio di Bonifica dell’Emilia Centrale nei documenti sotto elencati: - Parere negativo del Comune di Gualtieri prot. n. 5251 del 22/05/2025, confermato nella seduta di conferenza dei servizi del 26/05/2025; - Parere del Comune di Poviglio prot. n. 5175 del 23/05/2025, confermato nella seduta di conferenza dei servizi del 26/05/2025; - Parere del Comune di Castelnovo di Sotto prot. n. 3804 del 23/05/2025, confermato nella seduta di conferenza dei servizi del 26/05/2025; - parere negativo del Consorzio di Bonifica dell’Emilia Centrale, espresso nella seduta di conferenza dei Servizi del 26/05/2025 ”.
La società ricorrente contesta il provvedimento di diniego e gli atti ad esso connessi e presupposti, ritenendoli illegittimi e chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare.
Si sono costituiti in giudizio l’AR e il Comune di Gualtieri, instando per la reiezione del ricorso.
Con ordinanza n. 198 del 3 dicembre 2025, questo Tribunale ha ritenuto le esigenze della parte ricorrente adeguatamente tutelabili con la sollecita definizione del giudizio nel merito, ai sensi dell’art. 55, comma 10, cod. proc. amm., fissandone la discussione alla pubblica udienza del giorno 25 marzo 2026.
Alla pubblica udienza del giorno 25 marzo 2026, la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
Il ricorso è affidato alle seguenti censure.
I. “ Violazione e falsa applicazione dell’art. 12 del D.Lgs. 387/2003, del D.M. 10 settembre 2010, dell’art. 20 del D.Lgs. 199/2021, degli artt. 1, 3, 7, 9, 10, 11, 12-bis e 14 della L. n. 241/1990, dell’art. 1 del D.Lgs. 79/1999, dell’art. 97 Cost., nonché degli artt. 9, 41 e 117, comma 3, Cost. – Ulteriore violazione e falsa applicazione delle direttive 2001/77/CE, 2009/28/CE e (UE) 2018/2001 (RED II), del regolamento (UE) 2023/2413, del protocollo di Kyoto e dell’accordo di Parigi sul clima – Eccesso di potere per travisamento dei fatti, sviamento, carenza di istruttoria e difetto di motivazione – Violazione dei principi di legalità, correttezza, buona fede, leale collaborazione, buon andamento dell’azione amministrativa e del principio di massima diffusione delle fonti rinnovabili ”.
La ricorrente deduce l’illegittimità del diniego di autorizzazione unica, per violazione e falsa applicazione della disciplina sulle “misure compensative” di cui all’art. 12 del Decreto Legislativo 29 dicembre 2003 n. 387e al Decreto Ministeriale 10 settembre 2010, avendolo AR fondato su illegittime pretese di carattere economico e patrimoniale.
Sostiene, infatti, con ampie e articolate argomentazioni, che il diniego è stato espresso da AR ritenendo “ prevalenti e ostative le posizioni non favorevoli espresse dai Comuni di Gualtieri e Poviglio ”, posizioni fondate esclusivamente sulla presunta “ inadeguatezza delle risorse economiche per la manutenzione periodica di via d’Este ” e sulla “ mancata monetizzazione delle aree per dotazioni territoriali ”.
Secondo la prospettazione attorea, in via di estrema sintesi, le motivazioni poste a fondamento del diniego violerebbero la disciplina legislativa e regolamentare sulle “misure compensative” per gli impianti di fonti di energia rinnovabile (FER), operando peraltro una qualificazione manifestamente errata di ciò che costituisce “opera connessa” ai suddetti impianti.
Dopo avere ampiamente delineato la disciplina e la funzione delle “misure compensative”, la ricorrente contesta la violazione dell’Allegato 2 al Decreto Ministeriale 10 settembre 2010, recante “ Linee guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili ”, che in tema di “ criteri per l'eventuale fissazione di misure compensative ” al punto 2, lettera h), prevede che “ le eventuali misure di compensazione ambientale e territoriale definite nel rispetto dei criteri di cui alle lettere precedenti non può comunque essere superiore al 3 per cento dei proventi, comprensivi degli incentivi vigenti, derivanti dalla valorizzazione dell'energia elettrica prodotta annualmente dall'impianto ”, dal momento che, con una illegittima applicazione della disciplina delle c.d. dotazioni territoriali, sarebbero state imposte misure compensative di varia natura con un valore complessivo di gran lunga superiore al limite massimo del 3% di cui al citato decreto. Secondo la prospettazione attorea, infatti, le c.d. dotazioni territoriali non dovevano essere applicate, venendo in rilievo un impianto di produzione di energia rinnovabile; o, in subordine, avrebbero dovuto essere ricomprese nell’ambito delle misure compensative e, come tali, soggiacere al limite del 3% di cui al Decreto Ministeriale 10 settembre 2010.
In definitiva, la ricorrente ritiene che il diniego sia illegittimamente fondato sulla pretesa monetizzazione da parte delle amministrazioni comunali di misure compensative non dovute o comunque pretese oltre ai limiti di cui alle “ Linee guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili ”. In particolare, l’AR avrebbe violato i principi cardine del D.M. 10 settembre 2010, in quanto (i) ha accettato misure di natura meramente patrimoniale, in contrasto con la regola che limita le compensazioni a interventi ambientali o territoriali strettamente correlati all’opera, (ii) ha consentito l’imposizione di obblighi non concordati in Conferenza di servizi, ma unilateralmente pretesi dai Comuni, (iii) ha imposto misure compensative fissate in via astratta e predeterminata in assenza di una relazione effettiva con gli impatti ambientali prodotti dall’impianto, (iv) ha ignorato il vincolo quantitativo del 3% dei proventi complessivi, che rappresenta non una soglia indicativa, ma un limite legale inderogabile.
II. “ Violazione e falsa applicazione degli artt. 12 del D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387, dell’Allegato 2 al D.M. 10 settembre 2010, degli artt. 1, 14 e ss. della L. 7 agosto 1990, n. 241, dell’art. 17, comma 3, lett. e), del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, dell’art. 9 della L.R. Emilia-Romagna 24 marzo 2017, n. 24 e dell’art. a.1.1 del RUE del Comune di Gualtieri; violazione dell’art. 117, comma 3, Cost. - Ulteriore violazione delle direttive nn. 2001/77/CE, 2009/28/CE e 2018/2001/UE, del Protocollo di Kyoto e dell’Accordo di Parigi sul clima - Eccesso di potere per sviamento, travisamento dei fatti, difetto di istruttoria, difetto di motivazione e contraddittorietà, nonché per violazione dei principi di legalità, proporzionalità, buona fede, correttezza, legittimo affidamento, imparzialità e buon andamento dell’azione amministrativa ”.
Con il secondo motivo di ricorso, in via di estrema sintesi, parte ricorrente sostiene che le c.d. dotazioni territoriali non sarebbero dovute, in quanto troverebbero fondamento unicamente nel RUE del Comune di Gualtieri, non sarebbero applicabili per i progetti di costruzione di fonti di energia rinnovabile (tenuto conto che per gli impianti in questione sussiste l’esonero integrale dal pagamento del contributo di costruzione, ai sensi dell’art. 17, comma 3, lett. e), del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380) e, infine, si tradurrebbero nell’imposizione di oneri economici non strettamente correlati all’impatto ambientale dell’opera.
In via subordinata, chiede che sia sollevata questione di legittimità costituzionale della normativa regionale, per violazione dell’art. 117, comma 3, Cost., ove interpretata nel senso di consentire al RUE del Comune di Gualtieri l’applicazione delle dotazioni territoriali agli impianti FER, in palese inosservanza del principio di massima diffusione delle fonti rinnovabili.
III. “ Violazione e falsa applicazione degli artt. 12 del D.Lgs. 387/2003, 20 del D.Lgs. 199/2021, 17, comma 3, lett. e), del D.P.R. 380/2001, dell’Allegato 2 al D.M. 10 settembre 2010, nonché degli artt. 1, 2, 3, 6, 12-bis, 13, 14, 14-ter e 21-octies della L. 241/1990 e dell’art. 14 del Codice della strada – Violazione e falsa applicazione degli artt. 9, 41, 97 e 117, comma 3, Cost. – Ulteriore violazione delle direttive 2001/77/CE, 2009/28/CE e (UE) 2018/2001 (REDII), del Regolamento (UE) 2023/2413, del Protocollo di Kyoto e dell’Accordo di Parigi sul clima – Eccesso di potere per sviamento, travisamento dei fatti, difetto di istruttoria e motivazione apparente – Violazione dei principi di proporzionalità, buona fede, correttezza, certezza, legalità, imparzialità e massima diffusione delle fonti rinnovabili ”.
Secondo la prospettazione attorea, l’intero impianto motivazionale del provvedimento impugnato si regge sull’erroneo presupposto della qualificazione degli interventi di sistemazione e manutenzione della via D’Este come “ opere connesse e infrastrutture indispensabili all’esercizio dell’impianto ”, quando invece la manutenzione e la sicurezza delle strade sono di esclusiva competenza del Comune quale ente proprietario della strada e non del privato proponente un impianto FER.
Sarebbe quindi illegittima la pretesa di far gravare sulla proponente opere che invece spettano al Comune e che, per come configurate nel diniego impugnato, finirebbero per trasmodare in misure compensative non consentite.
IV. “ Violazione e falsa applicazione artt. 3, 9, 41, 117 e 97 Cost - Violazione e falsa applicazione art. 1, co. 1 D.Lgs. n. 79/1999, dell’art. 12 D.Lgs. n. 387/2003, degli artt. 3, 4, 5, 6, 6-bis, degli artt. 1, 3, 4, 18, 20 e 22 del D.Lgs. n. 199/2021 - Violazione e falsa applicazione del D.M. 10 settembre 2010 - Violazione del principio della massima diffusione delle FER. Ulteriore violazione delle direttive nn. 2001/77/CE, 2009/28/CE e 2018/2001/UE, del Protocollo di Kyoto e dell’Accordo di Parigi sul clima, del Regolamento (UE) 2023/2413 ”.
La ricorrente, dopo aver precisato che gli impianti di produzione di biometano rientrano a pieno titolo nel novero degli impianti alimentati da fonti di energia rinnovabile (FER) e, come tali, soggiacciono integralmente alla disciplina speciale di favore dettata dal legislatore statale ed europeo – e che la Corte Costituzionale ha sostenuto che la promozione delle energie rinnovabili costituisce un obbligo costituzionalmente vincolato e un principio fondamentale della materia energetica, direttamente discendente dagli obblighi europei e internazionali assunti dallo Stato, cristallizzando e esplicitando il principio di massima diffusione delle energie rinnovabili (Corte Cost., nn. 69/2018, 177/2021, 77/2022, 221/2022) –, ritiene illegittima qualsivoglia limitazione introdotta dalle Regioni e dai Comuni volta, come nel caso di specie, ad alterare la struttura procedimentale dell’autorizzazione unica.
Sostiene, infatti, che AR, recependo integralmente le posizioni dei Comuni di Gualtieri e Poviglio, avrebbe introdotto obblighi convenzionali ed economici a carico della proponente tali da aggravare il procedimento e da rendere più onerosa la realizzazione dell’impianto, con conseguente ostacolo illegittimo alla diffusione delle fonti di energia rinnovabile.
V. “ Violazione e falsa applicazione dell’art. 12 del D.Lgs. 387/2003, dell’art. 20 del D.Lgs. 199/2021, del D.M. 10 settembre 2010, dell’art. 17, comma 3, lett. e), del D.P.R. 380/2001, nonché degli artt. 1, 2, 3, 6, 12-bis, 13, 14, 14-ter, 14-quater, 21-octies e 97 della L. 241/1990 – Violazione degli artt. 15 e 16 della direttiva (UE) 2018/2001 (RED II), della direttiva 2009/28/CE, della direttiva 2001/77/CE del Regolamento (UE) 2023/2413 – Violazione degli artt. 9, 41, 97 e 117, comma 3, Cost. – Erronea gestione del dissenso comunale – Violazione dei principi di leale collaborazione, proporzionalità, buon andamento, certezza, trasparenza e massima diffusione delle fonti rinnovabili ”.
La ricorrente evidenzia come il diniego sia fondato unicamente sui pareri negativi espressi dai Comuni di Gualtieri e Poviglio, e ne inferisce un ulteriore profilo di illegittimità, in ragione del fatto che la mancanza di un assenso edilizio al progetto dell’impianto da parte delle amministrazioni comunali avrebbe potuto essere superata dalla stessa autorizzazione unica, che costituisce variante agli strumenti urbanistici vigenti anche in presenza di parere negativo del Comune.
VI. “ Violazione e falsa applicazione dell’art. 14-ter, comma 6-bis, della L. n. 241/1990, degli artt. 1, 2, 3, 6 e 12-bis della medesima legge, dell’art. 20 del D.Lgs. 199/2021, nonché dei principi di cui agli artt. 9, 41, 97 e 117, comma 3, Cost. – Violazione dei principi di leale collaborazione, proporzionalità, imparzialità, buon andamento e massima diffusione delle fonti rinnovabili – Erronea valutazione e prevalenza dei pareri comunali, difetto di istruttoria, motivazione apparente e sviamento ”.
In via di estrema sintesi, la ricorrente contesta la violazione del principio di “prevalenza” delle posizioni espresse in Conferenza di servizi ai sensi dell’art. 14 ter , comma 6 bis , della Legge 7 agosto 1990 n. 241, dal momento che l’Amministrazione procedente non avrebbe tenuto conto della prevalenza delle posizioni favorevoli, sia sotto il profilo quantitativo che sotto quello qualitativo, ma si sarebbe basata sui soli pareri negativi dei Comuni di Gualtieri e Poviglio.
Conclude la ricorrente chiedendo l’accoglimento del ricorso e l’annullamento degli atti impugnati.
A giudizio del Collegio il ricorso è infondato, per le ragioni che innanzi si illustrano.
Giova preliminarmente approfondire la ricostruzione in punto di fatto della res controversa .
Con istanza del 23 aprile 2024, la società ricorrente ha proposto ad AR domanda di autorizzazione unica ai sensi dell’art. 12 del Decreto Legislativo 29 dicembre 2003 n. 387, avente ad oggetto l’attuazione di un progetto per la costruzione e l’esercizio di un impianto di produzione di biometano mediante digestione anaerobica, alimentato tramite sottoprodotti della filiera alimentare e reflui zootecnici, da realizzarsi nei Comuni di Gualtieri, Castelnovo di Sotto e Poviglio (Reggio Emilia). Come precisato dalla difesa del Comune di Gualtieri, il progetto prevedeva la costruzione di una palazzina uffici e delle strutture dell’impianto, ragion per cui l’autorizzazione unica comprendeva anche i relativi permessi di costruire e presupponeva il reperimento delle relative dotazioni territoriali; era, poi, prevista la realizzazione di un metanodotto destinato ad attraversare il Comune di Gualtieri e il Comune di Castelnovo di Sotto. Inoltre, l’autorizzazione unica avrebbe avuto la funzione di autorizzare anche le opere connesse e le infrastrutture indispensabili.
Il sito prescelto per il progetto risulta inserito in un contesto territoriale articolato e complesso, con un’unica comunale via d’accesso (via D’Este), classificata come ‘strada storica’ ed interferente con l’esistente reticolo dei canali in gestione del Consorzio di Bonifica dell’Emilia Centrale. Le potenziali criticità della strada in questione emergono già nella relazione tecnica generale al progetto, in cui la società proponente evidenzia al punto 4, rubricato “ Viabilità d’accesso ”, che “ L’accesso all’impianto avviene dalla strada comunale di via d’Este. Attualmente la strada si presenta come una strada bianca a fondo ghiaiato di larghezza pari a 6m circa per la quale si prevedono interventi di manutenzione come meglio dettagliato nell’elaborato RE1-REL-27. Da via d’Este l’impianto si raggiunge percorrendo una strada bianca privata esistente che costeggia il canale irrigatorio Bigliana-Panizza costituita da fondo ghiaiato di larghezza pari a circa 4m. Il progetto prevede l’allargamento dell’attuale carreggiata occupando parzialmente la particella 2 del foglio 28 per consentire la realizzazione di una corsia per senso di marcia di larghezza pari a 3,00m compresa banchina. La nuova pavimentazione verrà opportunamente sagomata in senso trasversale con una pendenza del 2,5% ”, prevedendo “ la realizzazione dei seguenti interventi: 1. Scavo del materiale granulare esistente per uno spessore di 50 cm; 2. Stabilizzazione a calce del sottofondo per uno spessore di 40 cm ai fini di abbassare notevolmente o annullare la plasticità del terreno; 3. Riporto del materiale granulare precedentemente scavato per una quota parte di 30 cm e successiva stabilizzazione a cemento in sito; 4. Stesa di una mano d’attacco in emulsione bituminosa sovrastabilizzata in ragione di 1,5-2 kg/mc; 5. Riporto del materiale granulare precedentemente scavato per una quota parte di 20 cm e successiva ” e precisando che “ Per ulteriori dettagli riguardo all’adeguamento della strada privata d’accesso si rimanda all’elaborato grafico RE1-T-04A Strada privata d'accesso ” (cfr. doc. 11 del deposito di parte ricorrente del 6 novembre 2025).
Con nota del 23 maggio 2024, AR ha indetto la Conferenza di servizi simultanea e in modalità sincrona, ai sensi dell’art. 14 ter della Legge 7 agosto 1990 n. 241.
In ragione delle problematiche emerse nel corso dell’istruttoria, sono state avanzate ad APIS una serie di richieste di integrazione documentale.
In particolare, con una prima comunicazione del 18 luglio 2024 (cfr. doc. n. 11 del deposito di AR del 28 novembre 2025), AR ha formulato alla società ricorrente la domanda di integrazioni documentali ritenute necessarie da vari enti coinvolti nella Conferenza di servizi, tra cui quella del Consorzio di Bonifica dell’Emilia Centrale che richiedeva “ per potere esprimere il parere di competenza e rilasciare gli atti concessori necessari, le seguenti integrazioni: (...) 2. Impatto dell’incremento di traffico su via d’Este: Per quanto attiene la viabilità di accesso all’area dell’impianto si segnalano importanti elementi di criticità rispetto all’esistente reticolo dei canali in gestione allo scrivente Consorzio. La viabilità principale è rappresentata da Via d’Este dall’Intersezione con Via per Poviglio a ovest e la SP63R a est. Sulla base di quanto indicato nel piano del traffico si prevede un numero di viaggi/giorno da e verso l’impianto che varia da un minimo di 41,2 nel mese di dicembre a un massimo di 115.8 nel mese di giugno. Il picco del traffico sarà quindi concomitante con la stagione irrigua. Premesso che Via d’Este, attualmente ghiaiata, appartiene alla viabilità storica e che quindi non è possibile prevedere allargamenti e eventuali variazioni del manto stradale e considerato che risulta quasi sempre affiancata da fossi di scolo a sud e canali irrigui a nord si rilevano le seguenti perplessità: 2.1. stabilità delle sponde: il passaggio ripetuto di mezzi in prossimità dei cigli dei canali di scolo e irrigui determinerà una variazione dei sovraccarichi che causeranno franamenti diffusi; 2.2. parzializzazione delle sezioni: il passaggio ripetuto di mezzi pesanti su una strada ghiaiata causerà lo spostamento della ghiaia all’interno dei fossi di scolo e irrigui causando una riduzione della sezione idraulica; Ciò premesso nella tabella contenuta nella richiesta allegata sono state indicate le interferenze con il reticolo di bonifica. Ciascuna di esse andrà studiata nel dettaglio e ogni intervento dovrà essere approvato dallo scrivente Consorzio. Per quanto attiene la viabilità di accesso all’area dell’impianto e l’area di impianto nel suo complesso si segnalano importanti elementi di criticità rispetto all’esistente reticolo dei canali in gestione allo scrivente Consorzio. La strada di accesso all’impianto costeggia l’Irrigatorio Bergoma-Panizza e, sulla base del progetto presentato, anche all’interno dell’area di impianto è previsto il transito dei mezzi in prossimità di tale corso d’acqua. Rilevata la tipologia di canale (irriguo e non scolo), le lunghezze interessate e i diametri eventualmente adottabili si suggerisce il tombamento del canale in tale tratto (circa 600 m). Per quanto concerne invece lo scolo Bergoma-Panizza si rammenta che tutti i manufatti, ivi incluse le recinzioni e le tubazioni interrate, devono essere collocate al di fuori della distanza di rispetto pari a 5 m. (...)”; e quella del Servizio Infrastrutture, Mobilità Sostenibile, Patrimonio ed Edilizia della Provincia di Reggio Emilia, che richiedeva che “ stante il dimensionamento del progetto e la peculiare localizzazione non dotata di adeguata viabilità, al fine della necessaria valutazione di sostenibilità ambientale e territoriale dell'impatto viabilistico generato dall'impianto, si chiede di approfondire lo studio trasportistico a livello macro con analisi di modellazione dei flussi veicolari effettuati con strumenti software di ultima generazione tesi a valutare, in termini statistici sulla base delle matrici di origine e destinazione dei flussi, l'incidenza sulla viabilità interessata dal transito dei mezzi in entrata e in uscita, in base alla zona di provenienza e alla zona di destinazione delle sostanze con l'individuazione del numero e della tipologia di automezzi utilizzati per il trasporto, e la loro distribuzione nell'arco della giornata, tenendo conto in particolare che sulla SP. 2 vi è un divieto di transito ai mezzi pesanti, ed inoltre è prevedibile un incremento di traffico su Via D'Este a seguito dei lavori di ammodernamento della stessa, prefigurandosi un collegamento diretto tra gli assi stradali strategici costituiti dalla SP. 63R e la SP. 111 ”.
Nella medesima sede, il Comune di Gualtieri, con riferimento agli “ interventi su Strada d’Este – Richiesta di Integrazioni e Chiarimenti ”, dopo aver precisato che “ Preliminarmente, l'ambito dell’intervento è caratterizzato da un significativo valore storico e testimonia la configurazione territoriale storica. In particolare, via d'Este è identificata dal Piano Strutturale Comunale (PSC) e dal Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE) come viabilità storica (art. 32.5 del RUE), i quali recepiscono le normative tecniche del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP). Pertanto, gli interventi devono rispettare le prescrizioni del PTCP e del RUE al fine di perseguire le strategie di tutela, salvaguardia, e gli obiettivi di mantenimento e conservazione della viabilità storica. Strada d’Este si trova in una zona del territorio comunale di Gualtieri soggetta a subsidenza del terreno. Nella documentazione presentata, non è stato specificato lo strato della massicciata né sono stati descritti potenziali deformazioni, avvallamenti o allargamenti della carreggiata derivanti dai nuovi carichi legati all’impianto di biometano. Emergono delle perplessità riguardo alla pianificazione triennale per la manutenzione di Strada d’Este, considerando che attualmente la strada bianca viene già mantenuta con due interventi annuali ”, procedeva a formulare le seguenti richieste specifiche, ovvero “ 15.1. Rilievo Topografico Plano-Altimetrico: È necessario eseguire un rilievo completo delle sezioni stradali della carreggiata e dei fossi di scolo laterali per documentare lo stato attuale dell'infrastruttura e dell'ambiente circostante. 15.2. Relazione Tecnica Dettagliata: Si richiede una relazione approfondita che descriva i metodi, i tempi e i costi della manutenzione stradale, includendo soluzioni per ridurre le emissioni di polveri sollevate dai veicoli. Particolare attenzione deve essere dedicata alle aree sensibili come l’agriturismo, le abitazioni, gli allevamenti e il centro genetico ANAS. La manutenzione deve garantire l'efficienza ottimale della viabilità comunale attraverso interventi ordinari e straordinari, su richiesta del funzionario responsabile del Servizio Lavori Pubblici del Comune ”, oltre che le “ Ulteriori richieste di integrazioni e chiarimenti circa aspetti generali: 16. Fornire dati essenziali, tecnici ed economici per permettere la valutazione degli aspetti di manutenzione e gestione delle opere da inserire in convenzione. 17. Presentare una relazione descrittiva delle fasi, dei tempi e delle modalità per la futura dismissione degli impianti e il ripristino dello stato dei luoghi. 18. Allegare un preventivo per la connessione redatto dal gestore della rete di distribuzione, secondo le disposizioni degli articoli 6 e 19 della Delibera AEEG ARG/elt 99/08 e successive disposizioni in materia, esplicitamente accettato dal proponente. 19. Fornire una convenzione contenente gli obblighi a carico del proponente, relativi alla realizzazione e manutenzione dell’impianto e della viabilità, sia pubblica che privata, inclusi i relativi costi e le garanzie a copertura delle opere. 20. Rispetto all’eventualità di dover procedere al rifacimento dei ponti interessati dalla viabilità, si richiede un progetto con adeguato livello di dettaglio ”.
Sempre nella stessa comunicazione, poi, venivano formulate le seguenti richieste di integrazioni da parte del Comune di Poviglio: « nella “Relazione Tecnica Generale Via D’Este”, al punto “2. Inquadramento, figura 1 – Ubicazione del lotto di costruzione dell’impianto” non viene riportato nella sua completezza il tracciato viario, in particolare il tratto bitumato in corrispondenza della zona artigianale – industriale a confine con il Comune di Boretto; in merito a quanto contenuto nella “Relazione Tecnica Generale Via D’Este”, al punto “5. Progetto Proposto” si sottolinea che gli interventi dovranno tenere conto di quanto contenuto nel PUG Intercomunale, elaborato “D.1 Norme” in particolare “Art.5.8bis – Tutela e valorizzazione della viabilità storica e dei manufatti storici minori” assunto dall’Unione Bassa Reggiana e dalle Amministrazioni Comunali interessate; nella “Relazione Tecnica Generale Via D’Este”, al punto “6. Descrizione degli interventi manutentivi nel tempo”, la calendarizzazione degli interventi proposti appaiono fortemente insufficienti a garantire la funzionalità e sicurezza della viabilità interessata; si propongono, in aggiunta a quanto proposto, interventi stagionali annuali, oltre che su segnalazione dell’amministrazione, di ricarica nelle parti più ammalorate ».
Le richieste in questione sono state riscontrate da APIS con la “ Nota riassuntiva integrazioni ” del 13 settembre 2024 (cfr. doc. n. 12 del deposito di AR del 28 novembre 2025), in cui si è replicato rinviando agli elaborati grafici e alle relazioni tecniche di dettaglio. Tra questi, in particolare, rileva la relazione tecnica generale al progetto definitivo, redatta dal progettista e dal geologo incaricati (cfr. doc. n. 12 ter del deposito di AR del 28 novembre 2025), nella quale viene dato riscontro, al punto 4, di quello che è l’obiettivo dell’intervento sulla via D’Este, con le seguenti indicazioni: « L’intervento di ammodernamento di via d’Este ha come obiettivo quello di adeguare l’attuale infrastruttura al traffico veicolare previsto per l’esercizio del costruendo impianto di produzione bio metano. Gli interventi previsti in progetto che verranno realizzati sull’attuale rilevato consistono in: Intervento tipo 1: riasfaltatura una tantum della porzione di strada attualmente asfaltata in innesto con la SP63R; Intervento tipo 2: sistemazione della sagoma della pavimentazione dove presenta avvallamenti e buche attraverso lo scavo di porzioni di materiale esistente, rinterro del materiale scavato e aggiunta di ricarica con misto granulare stabilizzato di nuova fornitura e compattazione del materiale granulare risultante (materiale scavato+ricarica) ai fini della riprofilatura della livelletta della carreggiata; Intervento tipo 3: trattamento di depolverizzazione nei tratti antistanti: il centro genetico ANAS, il B&B Via d’Este 8, le abitazioni; Intervento tipo 4: costruzione della nuova strada di accesso all’impianto; Intervento tipo 5: ripetizione di interventi di manutenzione di risagomatura con materiale inerte (come Intervento tipo 2) nel tempo durante il periodo di esercizio dell’impianto ai fini di mantenere la pavimentazione in buone condizioni di transitabilità e sicurezza. A seguito della campagna di indagini geognostiche eseguita, il materiale granulare esistente, per uno spessore di 50 cm, è risultato essere classificato A1 -a (ghiaia sabbiosa) per la maggior parte non plastico o debolmente plastico, perciò idoneo al reimpiego per la risagomatura della piattaforma. Al di sotto di questo si ritrova materiale classificato A2-7 (argilla molto compressibile e molto plastiche) con indice plastico di circa 40%. La nuova pavimentazione verrà opportunamente sagomata in senso trasversale con una pendenza del 2,5% ai fini di consentire il regolare smaltimento dell’acqua di piattaforma ». La relazione tecnica generale prosegue, poi, con le indicazioni relative al progetto proposto: « Il progetto proposto prevede l’ammodernamento della viabilità esistente di via d’Este dall’incrocio con la SP63R fino a via Arginello. La livelletta di progetto sarà pressoché piana, la piattaforma avrà un piano viabile con pendenza trasversale a doppia falda del 2,5% che permetterà lo smaltimento delle acque. La carreggiata sarà composta da una corsia per ogni senso di marcia e ciascuna corsia avrà una larghezza pari a metri 3,00 compresa di banchina. L’intervento di riqualificazione e ammodernamento della viabilità esistente di via d’Este prevede le seguenti lavorazioni: Intervento tipo 1: Tratto asfaltato di 200 m che si estende dalla SP63R a 55 m oltre l’incrocio con via Gasparini: - Fresatura della pavimentazione esistente in conglomerato bituminoso per uno spessore di 12 cm a tutta larghezza di carreggiata (7,5 m); - Stesa di conglomerato bituminoso per strato di base per uno spessore di 8 cm e ricarica con conglomerato bituminoso di base nella fascia centrale avvallata ai fini di riportare la sezione trasversale in sagoma; - Stesa di mano d’attacco in emulsione bituminosa cationica in ragione di 0,6-0,8 kg/mq; - Stesa di conglomerato bituminoso per strato di usura per uno spessore di 4 cm. Intervento tipo 2: Per il tratto di 4480 m che si estende dalla fine del tratto asfaltato fino a via Arginello (esclusi i tratti di lunghezza totale di 1520 m in cui è previsto l’intervento di depolverizzazione, si veda punto successivo): - Scavo del granulare esistente per uno spessore variabile tra 10 e 15 cm a seconda della profondità degli avvallamenti e delle buche riscontrate; - Rinterro del materiale scavato e ricarica con misto granulare stabilizzato di nuova fornitura di classe A1-a/A2-4 marcato CE secondo la UNI EN 13242; - Livellazione e compattazione del materiale ai fini della riprofilatura della sezione trasversale. Il materiale inerte scavato verrà stoccato sulla stessa corsia in lavorazione all’interno dell’area di cantiere che sarà accantierata lasciando, in testata, opportuno spazio per il deposito temporaneo prima dell’immediato reimpiego. Il materiale inerte, scavato e di integrazione, sarà steso mediante l’utilizzo di grader e costipato con rulli vibranti gommati e/o combinati (ferro-gomma). L’eventuale aggiunta di acqua, per raggiungere l’umidità ottima ai fini della densità, verrà effettuata mediante dispositivi spruzzatori. Intervento tipo 3: Per i tratti antistanti il centro genetico ANAS, il B&B Via d’este 8 e le abitazioni, per una lunghezza totale di 1520 m: - Scavo del granulare esistente per uno spessore variabile tra 10 e 15 cm a seconda della profondità degli avvallamenti e delle buche riscontrate; - Rinterro del materiale scavato e ricarica con misto granulare stabilizzato di nuova fornitura; - Livellazione e compattazione del materiale ai fini della riprofilatura della sezione trasversale; - Trattamento di depolverizzazione. Il trattamento di depolverizzazione viene eseguito principalmente su strade caratterizzate da pavimentazioni in misto granulare non legato, tipico delle strade secondarie e di campagna (le cosiddette “strade bianche”) con bassi volumi di traffico. Il trattamento consiste nella costruzione a freddo di 3 strati di pavimentazione realizzati con impregnazione a tre mani con emulsione bituminosa e graniglie (di granulometria sempre più piccola all’aumentare dello strato) messe in opera con apposita macchina spandigraniglia e successivamente rullate con rullo meccanico per dare compattezza allo strato. 1° mano: spruzzatura di una mano di emulsione bituminosa acida al 50% a lenta rottura in ragione di 2,5 kg/mq e stesa e rullatura con rullo 8/10 t di graniglia 12/18 mm in ragione di 15 l/mq con spandigraniglia; 2° mano: spruzzatura di emulsione bituminosa acida al 69% a rapida rottura in ragione di 1,5 kg/mq e stesa e rullatura con rullo 8/10 t di granulare 9/12 mm in ragione di 12 l/mq; 3° mano: spruzzatura di emulsione bituminosa acida al 69% a rapida rottura in ragione di 1,5 kg/mq e stesa e rullatura con rullo 8/10 t di graniglia 3/6 mm in ragione di 8 l/mq. Intervento tipo 4: Costruzione della nuova strada di accesso all’impianto: - Scavo del materiale granulare esistente per uno spessore di 50 cm; - Stabilizzazione a calce del sottofondo per uno spessore di 40 cm ai fini di abbassare notevolmente o annullarne la plasticità con % di legante stabilito mediante apposito mix design prima dell’inizio dei lavori; - Riporto del materiale granulare precedentemente scavato per una quota parte di 30 cm e successiva stabilizzazione a cemento in sito; - Stesa di una mano d’attacco in emulsione bituminosa sovrastabilizzata in ragione di 1,5-2 kg/mq; - Riporto del materiale granulare precedentemente scavato per una quota parte di 20 cm e successiva compattazione. Ulteriori indagini geotecniche sono da prevedere in fase di progetto esecutivo per la caratterizzazione del terreno nel tratto dove sorgerà la nuova via di accesso non disponibili in questa fase progettuale. Intervento tipo 5: Il tratto di 4480 m a fondo ghiaiato verrà manutenuto con interventi analoghi a quello di tipo 2 ripetuti nel tempo durante il periodo di esercizio dell’impianto (20 anni) ai fini di mantenere la pavimentazione in buone condizioni, così come descritto nel capitolo seguente ». La relazione tecnica generale continua, poi, con la descrizione degli interventi manutentivi da attuarsi nel tempo: « Il primo intervento da realizzarsi all’atto della costruzione dell’impianto prevede il ripristino delle condizioni di sagoma della piattaforma stradale a fondo ghiaiato di via d’Este (Intervento tipo 2) per un’estensione lineare di 2750 m (e un’area di 14325 mq) mediante scavo delle aree ammalorate, ricarica con nuovo misto granulare stabilizzato e riprofilatura dei tratti attualmente dissestati come su descritto e secondo le quantità individuate in Computo Metrico Estimativo. Successivamente, sono previsti interventi di manutenzione periodici (annualmente o semestralmente in base alla stagione e/o agli eventi atmosferici) che prevedono le stesse lavorazioni di cui sopra nelle aree che si saranno nel frattempo ammalorate. Al termine dell’esercizio dell’impianto la ripetizione annuale degli interventi di ripristino sulle tratte che nel tempo necessiteranno la riprofilatura darà luogo alla completa manutenzione dell’intera estensione della superficie stradale bianca di via d’Este per due volte. Lo spessore di ricarica di misto granulare stabilizzato da apportare negli interventi di manutenzione è stato stabilito mediante l’applicazione di un modello matematico che stima l’usura a cui sono naturalmente sottoposte, nel tempo, le strade bianche non legate con leganti idraulici o bituminosi, quantificando la perdita di materiale granulare che si verifica in funzione delle condizioni meteo e del traffico transitante. Il modello impiegato è quello messo a punto dal TRRL (Transport and Road Research Laboratory, laboratorio del dipartimento dei trasporti del Regno Unito), la cui formula di calcolo è di seguito riportata: GLA = f x 0.133 x ADT2/ (0.133 x ADT2 + 50) x (4.2 + 0.0336 x ADT + 504 x MMP2 + 1.88x VC) (...) I dati pluviometrici sono stati desunti dal Rapporto IdroMeteoClima Emilia-Romagna DATI 2020 di Arpae. Nel comune di Gualtieri sono state registrate precipitazioni annuali pari a 765 mm (pari a 64 mm/mese). Come traffico giornaliero medio è stato impiegato quello indotto dai mezzi che transiteranno da e verso l’impianto considerando a favore di sicurezza il mese più carico (giugno) in cui sono previsti 58 viaggi andata/ritorno pari ad un TGM di 116 veicoli/giorno per ambo le direzioni. La pendenza longitudinale è stata considerata pari a 0%, mentre la costante f è stata posta pari a 1,4 corrispondente alla natura calcarea dell’aggregato che verrà impiegato nei ripristini. Il calcolo ha restituito un GLA, cioè una perdita annuale di ghiaia, pari a 14 mm, per tale motivo nel CME è stata considerata cautelativamente una ricarica annuale di 20 mm n. Nel calcolo del costo degli interventi previsti dall’anno successivo alla realizzazione, i prezzi unitari delle lavorazioni sono stati incrementati dell’8% rispetto ai prezzi relativi all’intervento iniziale per tenere conto dell’aumento dei prezzi che si verificherà in futuro, ai fini di avere una stima più accurata dei costi di manutenzione per tutto l’orizzonte temporale di esercizio dell’impianto. Nell’elaborato RE1-REL-30 si fornisce il cronoprogramma dei lavori relativi alla costruzione della strada di accesso e del primo intervento di manutenzione su via d’Este. I successivi interventi manutentivi avranno cronoprogramma analogo (per la parte di manutenzione) ».
Sempre nella “Nota riassuntiva integrazioni” del 13 settembre 2024, per quanto di interesse, la società proponente fornisce le seguenti precisazioni in tema di “dotazioni territoriali”: « S’intende che le “dotazioni territoriali” (definite come quelle infrastrutture, aree e servizi previsti dal Regolamento Urbanistico Edilizio – RUE - destinate a soddisfare le necessità collettive) sono riferite alla sola palazzina uffici. Nel caso specifico le dotazioni richieste dal RUE sono le seguenti: Parcheggi (...) Descrizione: Per la fruizione della palazzina uffici e la gestione dell’impianto sono previsti parcheggi pertinenziali dedicati al personale di servizio. Per il calcolo del numero minimo di parcheggi si è attribuito alla palazzina uffici la classe d’uso 4.13 “Attrezzature tecniche e tecnologiche”, così come definito nel RUE, che prevede un numero minimo di parcheggi pari a 40 m2 di SU; Criteri di calcolo: SU: 180,75 m2 (si veda tav. RE1-T-13) Nr.min.parcheggi: 180,75m2 / 40m2 = 4,52 Nel rispetto del numero minimo di parcheggi previsto da RUE si è deciso di prevedere nr. 5 parcheggi per autovetture di cui nr. 1 riservato ai disabili aventi le seguenti dimensioni: Parcheggio normale: 2,5m x 5m = 12,5m2 Parcheggio disabili: 3,2m x 5m = 16m2 verde pubblico; Verde pubblico (...): Descrizione: Le aree verdi del progetto coprono oltre 44.000 m2, una superficie ampiamente superiore ai requisiti minimi di legge. Queste aree possono essere utilizzate anche per la mitigazione ambientale, in linea con le direttive ecologiche del RUE. Criteri di calcolo: Le indicazioni del RUE prevedono una superficie destinata a verde pubblico pari almeno al 10% della superficie del fabbricato. Le aree verdi risultano enormemente superiori alla superficie minima di 18 m2 e pari a circa il 44% della superficie totale dell’insediamento. Attrezzature Ecologiche ed Ambientali: Descrizione: Come indicato nella RE1-REL-18-R1, le superfici in ghiaia drenante (10.042 m2) permettono una permeabilità parziale, contribuendo alla raccolta delle acque meteoriche con un coefficiente di afflusso ridotto. Le superfici impermeabili sono collegate a una rete di drenaggio che separa le acque meteoriche dalle acque potenzialmente contaminate da percolati. Le superfici asfaltate, pavimentate e le aree di movimentazione sono collegate alla rete di raccolta delle acque meteoriche, la quale convoglia le acque verso le vasche di laminazione. Le acque di percolato provenienti dalle aree di stoccaggio di materiali organici vengono gestite attraverso una rete dedicata di percolati, che le convoglia in vasche di raccolta e successivamente ai digestori anaerobici. La palazzina uffici è stata progettata seguendo criteri di efficienza energetica avanzata. Per quanto riguarda lo smaltimento delle acque reflue civili, la palazzina uffici è dotata di un impianto a fossa Imhoff, che garantisce il trattamento primario delle acque nere provenienti dai servizi igienici. Criteri di calcolo: È prevista una vasca di laminazione di 3.800 m3, che gestisce l’accumulo delle acque meteoriche di seconda pioggia. Questa vasca è stata progettata per gestire gli eventi meteorici critici con un tempo di ritorno di 50 anni, riducendo il rischio di allagamenti e il sovraccarico delle reti di scarico. Le acque di prima pioggia vengono intercettate dalle superfici asfaltate e trattate separatamente in una vasca dedicata, prima di essere inviate al trattamento per la rimozione di oli e altri contaminanti. Il sistema di climatizzazione è affidato a pompe di calore di tipo VRV/VRF aria/aria, che permettono una gestione efficiente del comfort interno, con un coefficiente di prestazione (COP) di 3,90 in riscaldamento. L’edificio è dotato di un impianto fotovoltaico da 10,66 kW installato sul tetto, in grado di coprire il 72,2% del fabbisogno elettrico dell’edificio, riducendo così la dipendenza dalla rete elettrica » (pagg. 11-12 della “Nota riassuntiva integrazioni”).
Con ulteriore nota del 28 novembre 2024, per quanto qui di interesse, AR ha richiesto alla società proponente, al punto 16, di “ completare la compilazione del riquadro 6) del Mod. 2 (Asseverazione tecnica) riguardante i dati economici dell’intervento e le dotazioni territoriali ”; ha, poi, comunicato la necessità di modifica e di integrazione di quanto proposto con riferimento alle “ Risorse per la manutenzione di Via D'Este ”, con la precisazione, al punto 24, che “ le risorse destinate alla manutenzione periodica di Via D'Este, come indicate nel Computo Metrico Estimativo, risultano insufficienti, in quanto commisurate ai livelli di traffico attuali. Si segnala inoltre l'assenza di una voce specifica per la manutenzione periodica della depolverizzazione, intervento che si prevede comporterà un notevole impegno economico ” e, al punto 25, che “ inoltre, il trattamento della depolverizzazione non può essere applicato sulla strada ghiaiata così com'è attualmente. È necessario ripristinare e stabilizzare il fondo stradale prima di procedere con l'applicazione ” (cfr. doc. n. 13 del deposito di AR del 28 novembre 2025).
Nella seduta della Conferenza di servizi del 13 gennaio 2025, si è dato atto della mancata definizione delle suddette questioni, rilevando che « il Comune di Gualtieri segnala che il Proponente non ha risposto in maniera soddisfacente al punto n.16 della richiesta unitaria di completamento delle integrazioni del 28/11/2024 "completare la compilazione del riquadro 6) del Mod. 2 (Asseverazione tecnica) riguardante i dati economici dell'intervento e le dotazioni territoriali"; il Comune di Gualtieri tuttavia provvederà al calcolo delle monetizzazioni delle dotazioni territoriali necessarie, in quanto il progetto presentato non prevede ad esempio i parcheggi pubblici, che da una prima stima sono stati quantificati per un valore di oltre 1 milione di euro; il Proponente potrà richiedere la monetizzazione nell'ambito della compilazione del riquadro 6 » e che « con riferimento al tema della manutenzione periodica di via D'Este i Comuni di Gualtieri e di Poviglio segnalano che risulta insufficiente così come prevista nel computo metrico estimativo presentato dal Proponente in quanto commisurata ai soli livelli di traffico attuale, pertanto dovrà essere opportunamente adeguata prevedendo le relative risorse economiche necessarie ».
Come documentato agli atti del giudizio dal Comune di Gualtieri (v. doc. n. 6 del deposito del 28 novembre 2025), tra aprile e maggio 2025 è intercorso uno scambio di comunicazioni via email tra la società proponente e gli uffici comunali, in cui il Comune, quanto al tema delle “dotazioni territoriali”, ha chiarito che a norma degli articoli 17 e 23 del RUE, essendo l’impianto riconducibile all’uso “ 4.13 - Attrezzature tecniche e tecnologiche ”, la dotazione minima di parcheggi richiesta era pari al 10% dell’area di intervento, precisando come il concorso alle dotazioni territoriali fosse condizione legale per il rilascio del titolo edilizio; la società proponente, senza mettere in discussione il tema delle dotazioni territoriali, si è limitata a richiederne una riparametrazione, sostenendo che “ l'area di intervento ai fini del calcolo del 10% non possa essere quella totale occupata dal progetto, bensì debba essere considerata al netto di tutte le aree non effettivamente occupate da attrezzature tecniche e tecnologiche (es. aree verdi, vasca di laminazione, ecc.) ”; soluzione, però, non condivisa dal Comune, che per trovare una soluzione equilibrata ha proposto di “ riconsiderare la perimetrazione, escludendo il bosco planiziale e attestandovi fino al margine sud della vasca di laminazione ”.
Nella citata corrispondenza, poi, quanto agli interventi su via D’Este, il Comune si è espresso positivamente sulla proposta della società di procedere ad interventi di ripristino iniziale e di stimare i successivi interventi di manutenzione fino a un massimo di € 750.000,00 su 19 anni, ritenendo “ imprescindibile legare l'accordo a una fideiussione maggiorata. Ciò al fine di garantire un margine di sicurezza qualora, nel tempo, dovessero emergere problematiche legate al traffico pesante o al degrado precoce della sede stradale ”.
È stato inoltre trattato il tema delle opere di compensazione ambientale, per le quali conclusivamente il Comune ha riassunto l’interlocuzione con la società proponente nei seguenti termini “ Ribadiamo la volontà dell'Amministrazione di mantenere le compensazioni ambientali in forma di CER, come già emerso nei confronti con Regione Emilia-Romagna. Si tratta di una misura concreta e innovativa che risponde non solo agli indirizzi tecnici, ma anche a una forte esigenza sociale e territoriale. (...) l'impianto ha sollevato una profonda opposizione nella cittadinanza, con la formazione di un comitato e prese di posizione anche da parte di tutte le forze politiche. In questo contesto, destinare le compensazioni a una CER rappresenta un gesto tangibile verso il territorio: uno strumento che restituisce valore pubblico sotto forma di energia rinnovabile condivisa, riducendo i costi degli enti locali. Inoltre, la costituzione della CER andrebbe a compensare anche le mancate richieste di manutenzione stradale da parte dei Comuni limitrofi (Poviglio e Castelnovo Sotto), favorendo un clima di maggiore collaborazione istituzionale. Qualora, per questioni tecniche, si prospettasse l'impossibilità di realizzare la CER, in convenzione dovremo inserire l'alternativa e che comunque i due interventi hanno circa un costo di Euro 800.000 ”.
Nonostante le citate interlocuzioni tra la società proponente e l’ufficio tecnico comunale, non è stata raggiunta una soluzione condivisa, tant’è che, con parere del 22 maggio 2025, il Comune di Gualtieri ha comunicato di non essere « in grado di esprimere parere favorevole in merito alla realizzazione dell'impianto per la produzione di biometano e delle relative opere connesse né di rilasciare gli atti di assenso di propria competenza, compreso il Permesso di Costruire. Tale impossibilità discende dalla persistente incompletezza e inadeguatezza della documentazione progettuale, con particolare riferimento: al Computo Metrico Estimativo delle opere di manutenzione viaria, con risorse non adeguate rispetto ai fabbisogni di manutenzione attesi; alla mancata presentazione dello schema di convenzione contenente adeguate garanzie economiche per la manutenzione ordinaria e straordinaria della viabilità comunale, per la dismissione dell'impianto; alla mancata formalizzazione della richiesta di monetizzazione delle dotazioni territoriali, più volte annunciata in sede di conferenza dei servizi, la cui assenza costituisce elemento di incompatibilità urbanistica ai sensi degli articoli 17 e 23 del Regolamento Urbanistico ed Edilizio (RUE), che prevedono in via inderogabile l'assolvimento degli obblighi in materia di dotazioni mediante realizzazione o, previa approvazione da parte dell'organo comunale competente, monetizzazione ».
In data 26 maggio 2025, si è tenuta un’ulteriore seduta della Conferenza di servizi, all’esito della quale con nota prot. n. 97128 del 26 maggio 2025 AR ha inviato ad APIS la comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza, ex art. 10 bis della Legge 7 agosto 1990 n. 241, segnalando che “(...) nel corso della seduta del 26/05/2025 la Conferenza di Servizi ha valutato come prevalenti le posizioni non favorevoli in merito al progetto espresse da Comune Gualtieri, Comune di Poviglio, Comune di Castelnovo di Sotto e Consorzio di Bonifica dell’Emilia Centrale ritenendo che il procedimento di autorizzazione unica ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. n. 387/2003 per la costruzione ed esercizio dell’impianto per la produzione di biometano e relativo impianto di rete di connessione alla rete di trasporto del gas metano oltre a tutte le opere indispensabili per l’esercizio dello stesso, che interessa i comuni di Gualtieri, Castelnovo di Sotto e Poviglio (RE) proposto da APIS RE1 Società Agricola Srl, debba concludersi con provvedimento negativo (...)”.
La società ricorrente ha proposto le proprie osservazioni, ritenute non sufficienti dalle Amministrazioni coinvolte. In particolare, con parere prot. n. 7749 del 29 luglio 2025, il Comune di Gualtieri, dopo un’analisi dettagliata e una puntuale replica alle osservazioni proposte dalla ricorrente, confermando il precedente parere del 22 maggio 2025, così conclude: “ non si rilevano elementi per modificare la propria posizione, si comunica pertanto che il Comune di Gualtieri esprime parere non favorevole ”.
Con parere prot. 136929.E del 30 luglio 2025, anche il Comune di Poviglio ha espresso il proprio dissenso rispetto al progetto di APIS. In particolare, dopo avere sottolineato « che le richieste manifestate dall’Amministrazione Comunale si rifanno ad una ponderata analisi che tiene conto, sia delle caratteristiche tecniche (peraltro da Voi riportate nel documento RE1-REL-28 – Via D’Este – Relazione interpretazione prove) sia dal tipo di automezzo, del relativo tonnellaggio trasportato e dal numero di viaggi giornalieri (vedi Studio del Traffico - rev. 1); che da tali dati emergerebbe che, oltre il traffico in essere, la Via D’Este, in massima parte con massicciata stradale inghiaiata, verrebbe sottoposta ad una sollecitazione che ben supera i normali livelli di tollerabilità statica, tali da aumentare i rischi per la sicurezza veicolare con la conseguenza di comportare danni strutturali significativi oltre che sanzioni amministrative severe per i conducenti; che mediamente la capacità di carico di una strada bianca, essendo variabile a seconda della qualità della costruzione, delle condizioni manutentive, della stratigrafia, del tipo di fondo e delle condizioni meteo, normalmente e con una destinazione d'uso a basso traffico, principalmente agricolo o di servizio, oltre che di matrice di centuriazione romana, sono progettate per un traffico molto basso e raramente sopportano il passaggio continuativo di veicoli pesanti come autocarri carichi o mezzi agricoli di grande massa, non dovrebbe superare un carico per asse di 3-5 tonnellate, equivalente a veicoli leggeri, piccoli mezzi agricoli o mezzi di servizio in modo da evitare cedimenti, formazione di solchi e dissesti; che, sintetizzando: il sovraccarico produce danni rapidi e gravi alla pavimentazione non stabilizzata o non progettata per carichi elevati, causando cedimenti, formazione di buche, solchi e degrado del fondo stradale; la capacità portante limitata delle strade sterrate significa che carichi superiori ai limiti causano aumento dell'erosione e riduzione della durabilità della strada, con la necessità di frequenti interventi di manutenzione o ricostruzione; il sovraccarico riduce la stabilità del veicolo e allunga gli spazi di frenata, aumentando il rischio di incidenti, specialmente per i mezzi pesanti che circolano su fondi non asfaltati » ed avere evidenziato « che, per le motivazioni sopra riportate, si è ritenuto di chiedere interventi che, pur definiti di ordinaria manutenzione, nel caso in questione ovvero con passaggi di mezzi con caratteristiche tali da non essere sopportate dalla strada per il suo usuale e normale utilizzo, debbano garantire la sopravvivenza della viabilità stessa per tutto il periodo di vita dell'impianto di Biometano; che gli interventi richiesti hanno l'obiettivo di conservare in buone condizioni la superficie stradale evitando la formazione di pericolose buche lungo lo sterrato, oltre avere lo scopo di ricostituire la superficie della strada in caso di riduzione degli inerti presenti nonché di ristabilire l'uniformità e la corretta inclinazione del fondo deteriorato in funzione di riportare rapidamente lo stesso in condizioni di praticabilità », ha poi concluso che « il Comune di Poviglio, allo stato attuale, non è in grado di esprimere parere favorevole in merito alla realizzazione dell'impianto per la produzione di biometano e delle relative opere connesse ».
In data 30 luglio 2025 si è quindi svolta la seduta conclusiva della Conferenza di servizi che, alla luce di quanto acquisito in sede istruttoria, ha richiamato e ribadito le conclusioni della seduta del 26 maggio 2025 e si è espressa nel senso che “ non vi siano le condizioni per la conclusione positiva del procedimento in oggetto al fine dell’autorizzazione unica ai sensi dell'art.12 del D.Lgs. n°387/2003 per la costruzione e l’esercizio dell’impianto per la produzione di biometano mediante digestione anaerobica con potenzialità di immissione in rete pari a 500 Sm3/h e relativo impianto di rete di connessione alla rete di trasporto del gas metano oltre a tutte le opere connesse e infrastrutture indispensabili per l’esercizio dello stesso, che interessa i comuni di Gualtieri, Castelnovo di Sotto e Poviglio (RE) proposto da APIS RE1 Società Agricola Srl ”, dando “ mandato ad Arpae per l’emanazione del relativo provvedimento di diniego di autorizzazione unica ai sensi dell’art.12 del D.Lgs. n. 387/2003 alla stessa ditta APIS RE1 Società Agricola Srl ”.
Pertanto, con determinazione dirigenziale n. 4445 del 1° agosto 2025, il Dirigente del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia di AR, dopo aver « Richiamato il verbale conclusivo della suddetta Conferenza dei Servizi del 30/07/2025 (Allegato I al presente atto) da cui si evince che: - ogni rappresentante di ciascun Ente o Amministrazione partecipante alla riunione ha espresso definitivamente e in modo univoco e vincolante la posizione dell'amministrazione stessa su tutte le decisioni di competenza della conferenza, anche indicando le modifiche eventualmente necessarie ai fini dell'assenso; - il Comune di Gualtieri e il Comune di Poviglio hanno espresso parere negativo per la realizzazione e l'esercizio dell’impianto in analisi oltre a tutte le opere connesse e infrastrutture indispensabili per l’esercizio dello stesso, sulla base delle motivazioni indicate nel verbale; - Arpae, sentita la Conferenza di Servizi, ha valutato come prevalenti le posizioni non favorevoli in merito al progetto espresse da Comune di Gualtieri e Comune di Poviglio », ha deciso di « adottare il Provvedimento di Diniego di Autorizzazione Unica ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs. 387/03 nei confronti della ditta APIS RE1 Srl, per la costruzione e l'esercizio dell'impianto per la produzione di biometano mediante digestione anaerobica con potenzialità di immissione in rete pari a 500 Sm3/h e relativo impianto di rete di connessione alla rete di trasporto del gas metano oltre a tutte le opere connesse e infrastrutture indispensabili per l’esercizio dello stesso, che interessa i comuni di Gualtieri, Castelnovo di Sotto e Poviglio (RE) proposto dalla stessa APIS RE1 Società Agricola Srl ”, dando atto “ che le motivazioni del diniego sono indicate nel Verbale conclusivo della Conferenza di Servizi del 30/07/2025, che costituisce l’Allegato 1 ed è parte integrante e sostanziale della presente determinazione, comprensivo dei relativi allegati ».
Orbene, dalla piana lettura della richiamata documentazione emerge l’infondatezza del ricorso.
È infondato il primo motivo di doglianze, dal momento che né le opere viarie, né le dotazioni territoriali possono essere riconducibili alle “misure compensative” di cui all’art. 12 del Decreto Legislativo 29 dicembre 2003 n. 387 e al D.M. 10 settembre 2010.
Gli interventi strutturali relativi al tratto viario in questione (via D’Este), infatti, risultano essere un’opera essenziale alla stessa funzionalità dell’impianto, trattandosi dell’unica strada di accesso allo stesso. Ne deriva che, come peraltro può ricavarsi da tutta la documentazione indicata e, in particolare, dalla relazione tecnica generale al progetto, lo stesso rilascio dell’autorizzazione unica è condizionato ai lavori di immediata sistemazione e di futura manutenzione dell’opera, strumentali all’accessibilità e alla fruibilità dell’impianto.
Parimenti non possono essere ricondotte ad opere di compensazione le “dotazioni territoriali”.
La definizione di “dotazioni territoriali” è contenuta nell’Atto di coordinamento tecnico sulle dotazioni territoriali ai sensi degli artt. 9 e 49 della Legge Regionale dell’Emilia-Romagna 21 dicembre 2017, n. 24, approvato con la deliberazione della Giunta Regionale dell’Emilia-Romagna 28 gennaio 2021, n. 110. L’Atto di coordinamento, all’art. 1, prevede che “ Per dotazioni territoriali si intendono l’insieme degli spazi, opere, impianti, interventi e servizi che garantiscono adeguate prestazioni in ordine a: infrastrutture degli insediamenti; idonee condizioni di vivibilità, salute e di benessere urbano, di relazione, coesione sociale e di welfare per soddisfare le esigenze dei cittadini; tutela e valorizzazione del paesaggio e del patrimonio culturale; la sostenibilità ambientale e la riduzione della pressione del sistema insediativo sull'ambiente naturale, il contrasto ai cambiamenti climatici e l’incremento della resilienza; il supporto alle politiche pubbliche per l’abitare. È compito della Strategia per la qualità urbana ed ecologico ambientale definire la tipologia di dotazioni territoriali e la loro articolazione, anche introducendo forme innovative rispondenti ai bisogni registrati e ai cambiamenti della struttura sociale ed economica ” e all’art. 19 disciplina il “ Concorso nella realizzazione delle dotazioni territoriali ”, con le seguenti indicazioni: “1. I soggetti attuatori degli interventi previsti dalla pianificazione urbanistica comunale concorrono alla realizzazione delle dotazioni territoriali correlate agli stessi, nelle forme e nei limiti previsti dall’Art. 1.5.1. della DAL n. 186/18 e alle eventuali misure compensative e di riequilibrio ambientale e territoriale, in conformità alle risultanze della Valsat del PUG, e in applicazione dei criteri di perequazione urbanistica. 2. Per la realizzazione di dotazioni ecologico-ambientali e di mitigazione e compensazione di cui all’articolo 20 e 21 della LR 24/2017 richieste da interventi di nuova urbanizzazione e di riuso e di rigenerazione urbana, il PUG può prevedere la possibilità che sia ammessa, in luogo della realizzazione diretta e della cessione di aree necessarie, la partecipazione alle spese di realizzazione, per specifici progetti di dotazioni ecologico-ambientali, ricompresi negli atti comunali di programmazione delle opere pubbliche, secondo quanto stabilito dagli art. 1.5.6 e 1.5.7 della DAL n. 186/18. 3. Il contenuto degli obblighi per il soggetto attuatore in merito ai requisiti per l’attuazione degli interventi è stabilito, secondo i criteri della Strategia: a) direttamente dal PUG per le trasformazioni da attuare con intervento diretto senza convenzione; b) dalle convenzioni dei permessi di costruire convenzionati, degli interventi di ristrutturazione urbanistica, degli Accordi Operativi e dei Piani Attuativi di iniziativa pubblica, in osservanza del principio della perequazione urbanistica. 4. Il Comune, su richiesta del soggetto attuatore, attraverso una apposita convenzione può consentire a quest’ultimo di realizzare, in tutto o in parte, le dotazioni territoriali di attrezzature e spazi collettivi, alla cui realizzazione e attivazione la pianificazione urbanistica subordina l'attuazione degli interventi. La realizzazione delle dotazioni territoriali di infrastrutture per le urbanizzazioni e di attrezzature e spazi collettivi, sia in caso di convenzione che di interventi diretti, comporta lo scomputo dei contributi concessori dovuti ai sensi dell'articolo 28 della legge regionale n. 31 del 2002 e della DAL n. 186/18 secondo quanto disposto dal PUG e l'acquisizione delle stesse al patrimonio indisponibile del Comune. 5. Al fine di assicurare una più razionale localizzazione delle dotazioni territoriali, il PUG può stabilire motivatamente che i piani attuativi di iniziativa pubblica, gli Accordi Operativi o i permessi di costruire convenzionati possano assolvere all'obbligo di realizzare le dotazioni territoriali correlate attraverso il reperimento e la cessione di aree collocate al di fuori del comparto oggetto dell'intervento di trasformazione. Tali aree rispondono ai criteri e obiettivi fissati dalla Strategia per la qualità urbana ed ecologico ambientale ed eventualmente sono riportate nello schema di assetto ”.
L’art. 1.5.1 dell’Allegato A alla Deliberazione dell’Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna 20 dicembre 2018 n. 186 dispone, in tema di “ Realizzazione delle opere di urbanizzazione e contributi U1 E U2 ”, che “ Ciascun intervento diretto all'attuazione di un nuovo insediamento o al riuso e alla rigenerazione di un insediamento esistente, comporta l'onere per il soggetto attuatore: a) di provvedere al reperimento ed alla cessione al Comune, dopo la loro sistemazione, delle aree per la realizzazione delle dotazioni territoriali, nella quantità fissata dalla pianificazione urbanistica in conformità alla L.R. n. 24/2017; b) di provvedere alla realizzazione delle infrastrutture per l'urbanizzazione al diretto servizio degli insediamenti, ivi compresi gli allacciamenti con le reti tecnologiche di interesse generale e le eventuali opere di adeguamento di queste ultime rese necessarie dal nuovo carico insediativo; c) di provvedere alla realizzazione delle misure di compensazione e di riequilibrio ambientale e territoriale e delle dotazioni ecologiche ed ambientali prescritte dal piano, ai sensi degli articoli 20 e 21 della L.R. 24/2017; d) di concorrere alla realizzazione delle dotazioni territoriali, attraverso la corresponsione del contributo di costruzione salvo quanto disposto dal successivo punto 1.5.3. ”, distinguendo l’obbligo di reperire e cedere al Comune (o monetizzare) le dotazioni territoriali, da quello di provvedere alla realizzazione delle misure di compensazione e di riequilibrio ambientale e territoriale e da quello di corrispondere, ove dovuto, il contributo di costruzione.
Orbene, conformemente alle citate disposizioni regionali, il RUE del Comune di Gualtieri prevede nel Titolo VI “Dotazioni territoriali”, all’art. 18.1, che “ Compete al RUE stabilire, per ciascun ambito del territorio comunale e per gli interventi non soggetti a POC, il fabbisogno di dotazioni, tenendo conto delle carenze pregresse e degli standard di qualità urbana ed ecologico ambientale da realizzare per concretizzare le strategie di riassetto territoriale e conseguire gli obiettivi di riqualificazione urbanistico-edilizia ed ambientale delineati per i medesimi ambiti dal PSC e/o dalla pianificazione sovraordinata ”; e, all’art. 18.2, che “ I soggetti attuatori degli interventi previsti dagli strumenti di pianificazione urbanistica comunale, concorrono alla realizzazione delle dotazioni territoriali correlate agli stessi, nelle forme e nei limiti previsti dal RUE e dalla vigente legislazione in materia di oneri di urbanizzazione e costo di costruzione ”.
Ne deriva che neanche le dotazioni territoriali possono essere ricondotte alle opere di compensazione.
In definitiva, quindi, deve ritenersi che le opere viarie di sistemazione e manutenzione della via D’Este e le dotazioni territoriali connesse alla realizzazione dell’impianto non siano riconducibili alle “misure compensative” di cui all’art. 12 del Decreto Legislativo 29 dicembre 2003 n. 387 e al D.M. 10 settembre 2010.
Ne deriva l’infondatezza del primo motivo di ricorso.
È infondato anche il secondo motivo di ricorso, con cui parte ricorrente sostiene che le dotazioni territoriali non sarebbero dovute, in quanto troverebbero fondamento unicamente nel RUE del Comune di Gualtieri, e non sarebbero applicabili per i progetti di costruzione di un impianto di FER, tenuto conto che per gli impianti in questione sussiste l’esonero integrale dal pagamento del contributo di costruzione, ai sensi dell’art. 17, comma 3, lett. e), del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380.
Preliminarmente occorre distinguere il concetto di “dotazioni territoriali”, obbligatorie anche per la realizzazione di impianti di fonti di energia rinnovabile, per come definite dal citato Atto di coordinamento approvato con la Deliberazione della Giunta Regionale dell’Emilia-Romagna 28 gennaio 2021, n. 110, da quello di “contributo di costruzione”, per il quale sussiste l’esonero ai sensi dall’art. 17, comma 3, lett. e), del D.P.R. 380/2001, secondo cui “ Il contributo di costruzione non è dovuto: (...) e ) per i nuovi impianti, lavori, opere, modifiche, installazioni, relativi alle fonti rinnovabili di energia, alla conservazione, al risparmio e all'uso razionale dell'energia, nel rispetto delle norme urbanistiche, di tutela dell'assetto idrogeologico, artistico-storica e ambientale ”.
Nel caso di specie, infatti, le ragioni dei pareri negativi espressi dalle amministrazioni comunali attengono, tra l’altro, alla mancata previsione - da parte della proponente - dell’obbligo di fornire le dotazioni territoriali.
Come già osservato, l’obbligo di concorrere al reperimento e alla cessione delle dotazioni territoriali è stabilito dall’art. 1.5.1 dell’Allegato A alla Deliberazione dell’Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna 20 dicembre 2018 n. 186, che distingue l’obbligo di reperire e cedere al Comune (o monetizzare) le dotazioni territoriali, da quello di provvedere alla realizzazione delle misure di compensazione e di riequilibrio ambientale e territoriale e da quello di corrispondere, ove dovuto, il contributo di costruzione. Conformemente a tali previsioni, poi, come visto, l’art.18.2 del RUE del Comune di Gualtieri ha stabilito che “ I soggetti attuatori degli interventi previsti dagli strumenti di pianificazione urbanistica comunale, concorrono alla realizzazione delle dotazioni territoriali correlate agli stessi, nelle forme e nei limiti previsti dal RUE e dalla vigente legislazione in materia di oneri di urbanizzazione e costo di costruzione ”.
Ebbene, nel caso di specie, come rilevato dal Comune di Gualtieri, “ La realizzazione delle dotazioni territoriali, ovvero la loro monetizzazione subordinatamente al nulla osta da parte dell'organo comunale competente, costituisce condizione imprescindibile per l'espressione del parere favorevole da parte degli uffici comunali e conseguentemente per il rilascio atti di assenso in materia edilizia urbanistica, tra cui il permesso di costruire ”, mentre la società proponente, “ formalmente sollecitata al deposito della documentazione necessaria per la definizione della concessione alla monetizzazione, da ultimo con nota prot. n. 4656 del 09/05/2025 ”, non ha fornito alcun riscontro documentale a tali richiese, con ciò dovendosi ritenere inadempiuti gli obblighi concernenti la concessione (mediante monetizzazione) delle dotazioni territoriali.
Deve ritenersi manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale sollevata dalla ricorrente, con riferimento alla violazione dell’art. 17, comma 3, della Costituzione, in ragione della ritenuta violazione, da parte della disciplina regionale, del principio di massima diffusione delle fonti rinnovabili.
La previsione di dotazioni territoriali connesse al progetto di realizzazione di un impianto di fonti di energia rinnovabile non costituisce in alcun modo una limitazione al principio di massima diffusione delle FER, ma si ascrive alla logica di una migliore e più funzionale gestione del territorio e all’obiettivo di contenimento del consumo di suolo prefissato con la Legge Regionale dell’Emilia-Romagna 21 dicembre 2017, n. 24, in conformità, quindi, ai principi fondamentali della legislazione statale e nel rispetto dell'ordinamento europeo e della potestà legislativa esclusiva dello Stato in materia di tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali, in materia di ordinamento civile e penale e del regime della proprietà, nonché in materia di tutela della concorrenza.
In tal senso, infatti, nella premessa dell’Atto di coordinamento tecnico sulle dotazioni territoriali approvato con la Deliberazione della Giunta Regionale dell’Emilia-Romagna 28 gennaio 2021, n. 110, e, in particolare, nella parte dedicata al “ Disegno e qualità della città pubblica ”, si precisa, al paragrafo riferito alle “ Innovazioni nel sistema delle dotazioni territoriali ”, che “ L’adeguamento delle performances delle città e dei territori implica di alzare i livelli di infrastrutturazione, vivibilità, resilienza ambientale, sicurezza e coesione sociale, per il cui raggiungimento è necessario ripensare il sistema delle dotazioni territoriali, le sue tipologie, caratteristiche, prestazioni. Con il nuovo scenario di forte contenimento del consumo di suolo, delineato dalla LR 24/2017, i miglioramenti attesi nel sistema delle dotazioni non potranno più (solo) essere ricercati al di fuori della città consolidata ma anche e soprattutto nell’adeguamento della città già costruita. Ciò implica che per raggiungere le prestazioni richieste sarà fondamentale adeguare, ripensare e potenziare le dotazioni territoriali esistenti, non potendo più contare, come nel passato, sul consistente apporto di nuove dotazioni legato alle espansioni urbane. Inoltre, per superare le criticità presenti, come quelle ambientali, potrebbe non essere sufficiente il ricorso ai soli standard pubblici per cui risulta indispensabile che vengano considerati e coinvolti anche gli spazi e l’edilizia privati, nelle modalità ed intensità che saranno definite dalla pianificazione locale, ma sicuramente con un approccio che consideri la città e il territorio tutto, come parte di un unico sistema. Considerando quindi lo standard urbanistico non solo una mera dotazione di superfici, ma riconoscendo il ruolo che le attrezzature e spazi pubblici possono svolgere nella riorganizzazione del territorio e della città e nel controllo delle trasformazioni; considerando poi che lo standard rappresenta (uno dei) il dispositivo messo a disposizione della pianificazione urbanistica e territoriale per sostenere una politica urbana che connubi la città fisica e la dimensione sociale; considerando inoltre le dotazioni quale contributo alla costruzione della città pubblica e alla qualità urbana, ambientale e territoriale, in cui bisogni si sono ampliati e modificati, non solo dalla emanazione del DM 1444 del 1968, ma anche rispetto alla più recente LR 20/2000; considerando infine che lo scenario di intervento principale è la città costruita, allora si impongono diversi cambiamenti al sistema delle dotazioni territoriali in merito: - alle tipologie e alla suddivisione delle dotazioni territoriali; - al contributo atteso al disegno della città pubblica dal sistema delle dotazioni, multiscalari e a rete; - alle caratteristiche delle dotazioni, in chiave di multiprestazioni, flessibilità, integrazione; gestione e manutenzione; - alle nuove prestazioni attese, in particolare in merito all’accessibilità; - al superamento del mero aspetto quantitativo - nei processi di rigenerazione della città costruite - per affermare un diritto qualitativo e prestazionale del sistema delle dotazioni; - al contributo della città privata per le diverse performances che può assicurare agli obiettivi attesi e al sistema delle dotazioni territoriali; - alla possibilità di attivare e di coinvolgere la comunità nella definizione dei bisogni e nella gestione attiva di alcuni servizi ”; e, al successivo dedicato alla “ Definizione e articolazione delle dotazioni ”. che “ L’attenzione posta sempre più agli aspetti prestazionali, oltreché dimensionali, e la ricerca di dotazioni integrate e in grado di assicurare molteplici benefici (dotazioni multiprestazionali), rendono le tradizionali suddivisioni - delle urbanizzazioni, in primarie e secondarie, e delle dotazioni in ecologico-ambientali distinte dalle altre – una classificazione inadeguata e di difficile definizione e applicazione, specialmente all’interno della città costruita. Le dotazioni vanno quindi intese come un sistema unico, la cui articolazione va riferita ai servizi e/o obiettivi primari che si intendono assicurare, con attenzione anche alle altre prestazioni che possono essere garantite contestualmente, nel rispetto comunque dei minimi quantitativi di standard pubblico fissati dalla LR 24/2017 e dal presente atto [ART. 17, c.1]. Permane però la necessità di raccordarsi alle normative e regolamenti vigenti, alla scala nazionale, regionale, provinciale e comunale e alla attività di monitoraggio. A questo solo scopo, si ripropone l’articolazione delle dotazioni territoriali come già definita dalla legislazione nazionale e regionale, che però viene aggiornata rispetto a elementi e spazi che risultano oggi fondamentali per il funzionamento della città contemporanea e che andranno declinati e specificati a seconda dei contesti e delle esigenze ma anche dei nuovi bisogni generati dalla evoluzione del sistema sociale ed economico e delle nuove condizioni create dai sistemi di comunicazione e di organizzazione del lavoro [ART. 1]. In particolare, come già si osserva in molte realtà, si ampliano e arricchiscono gli elementi e i servizi: della mobilità, con attenzione a quella collettiva, sostenibile e condivisa (dalla sharing mobility, alle infrastrutture per la mobilità a zero emissioni,...), capace di garantire accessibilità e fruibilità; della logistica urbana; delle reti di comunicazione digitale e di quelle infrastrutturali “intelligenti” (ad es. le smart grid), della raccolta dei rifiuti solidi (con soluzioni anche innovative come ad es. il compostaggio di quartiere, i cosiddetti “cassonetti intelligenti”,...) e di riduzione dei rifiuti (es. le casette dell’acqua per ridurre l’uso della plastica); dei servizi ecosistemici e delle dotazioni ambientali ed ecologiche per incrementare la resilienza urbana; di sostegno all’accesso alla casa e alla coesione sociale (riconoscendo anche forme innovative di co-housing, come la senior housing o lo student housing); di nuovi spazi di comunità [ART. 2]. Sarà poi compito dei PUG declinare e specificare ulteriormente le tipologie di dotazioni in relazione ai diversi bisogni registrati [ART. 12] ”, per poi definire, all’art. 1, le “dotazioni territoriali” come “ l’insieme degli spazi, opere, impianti, interventi e servizi che garantiscono adeguate prestazioni in ordine a: infrastrutture degli insediamenti; idonee condizioni di vivibilità, salute e di benessere urbano, di relazione, coesione sociale e di welfare per soddisfare le esigenze dei cittadini; tutela e valorizzazione del paesaggio e del patrimonio culturale; la sostenibilità ambientale e la riduzione della pressione del sistema insediativo sull'ambiente naturale, il contrasto ai cambiamenti climatici e l’incremento della resilienza; il supporto alle politiche pubbliche per l’abitare. È compito della Strategia per la qualità urbana ed ecologico ambientale definire la tipologia di dotazioni territoriali e la loro articolazione, anche introducendo forme innovative rispondenti ai bisogni registrati e ai cambiamenti della struttura sociale ed economica ”.
In definitiva, quindi, il sistema delle dotazioni territoriali afferisce all’adeguamento delle politiche di governo del territorio a nuovi standards urbanistici orientati a innovativi e lungimiranti obiettivi, quali la riduzione del consumo del suolo, la valorizzazione della qualità urbana del territorio e il rispetto delle strategie ecologico-ambientali, che si collocano su piani diversi e in nessun modo possono ritenersi interferenti con il principio della massima diffusione delle energie rinnovabili. Vero è il contrario.
Si tratta, infatti, di profili attinenti al comune obiettivo di assicurare una miglior tutela dell’ambiente, gli uni (quelli previsti dalla disciplina regionale sulle dotazioni territoriali) in una prospettiva prettamente urbanistica di razionalizzazione delle infrastrutture e di risparmio del consumo del suolo, gli altri (quelli espressi dal principio di massima diffusione delle energie rinnovabili) nell’ottica del favor della diffusione delle fonti di energia rinnovabile e della transizione energetica, sempre comunque nel rispetto di una corretta valutazione del territorio.
In definitiva, quindi, è infondato il secondo motivo di ricorso e manifestamente infondata la proposta questione di legittimità costituzionale.
Sono prive di pregio anche le censure articolate nel terzo motivo di ricorso, dal momento che, come già ampiamente precisato, il lavori di adeguamento e di successiva manutenzione della via d’Este, unica arteria di accesso, risultano essere strumentali alla stessa realizzazione e funzionalità dell’impianto, ragion per cui costituiscono parte integrante del progetto presentato al fine di ottenere l’autorizzazione unica e non possono, come vorrebbe parte ricorrente, essere imputati al Comune quale ente proprietario della strada. In altri termini è la stessa fattibilità e autorizzabilità del progetto che postula la necessità di un adeguamento strutturale e di una successiva manutenzione dell’unica via di accesso, in ragione dell’ingente flusso di traffico verosimilmente prevedibile sull’asse viario servente l’esercizio dell’impianto per la produzione di biometano; adeguamento strutturale che, in quanto parte dello stesso progetto sottoposto ad autorizzazione unica, compete alla società proponente e non all’amministrazione comunale.
È infondato il quarto motivo di ricorso, dal momento che, come già ampiamente precisato, non vi è stata alcuna violazione del principio di massima diffusione delle fonti di energia rinnovabile.
È privo di pregio anche il quinto motivo di ricorso, dal momento che la Conferenza di servizi non si è limitata a recepire acriticamente le posizioni contrarie dei Comuni di Gualtieri e Poviglio, né la mancanza di un assenso edilizio al progetto dell’impianto da parte delle amministrazioni comunali avrebbe potuto essere superata dall’autorizzazione unica quale variante agli strumenti urbanistici.
Il parere negativo espresso dai Comuni di Gualtieri e Poviglio attiene, come precisato, ad aspetti ritenuti imprescindibili ai fini dell’autorizzabilità stessa del progetto, quali, appunto, la “ persistente incompletezza e inadeguatezza della documentazione progettuale, con particolare riferimento: al Computo Metrico Estimativo delle opere di manutenzione viaria, con risorse non adeguate rispetto ai fabbisogni di manutenzione attesi; alla mancata presentazione dello schema di convenzione contenente adeguate garanzie economiche per la manutenzione ordinaria e straordinaria della viabilità comunale, per la dismissione dell'impianto; alla mancata formalizzazione della richiesta di monetizzazione delle dotazioni territoriali, più volte annunciata in sede di conferenza dei servizi, la cui assenza costituisce elemento di incompatibilità urbanistica ai sensi degli articoli 17 e 23 del Regolamento Urbanistico ed Edilizio (RUE), che prevedono in via inderogabile l'assolvimento degli obblighi in materia di dotazioni mediante realizzazione o, previa approvazione da parte dell'organo comunale competente, monetizzazione ” (cfr. parere del Comune di Gualtieri, all. 4 del deposito di AR del 10 novembre 2025). Il parere reso, poi, dal Comune di Poviglio stigmatizza le criticità rilevate e non superate con riferimento a via d’Este, con le seguenti precisazioni: “ Evidenziato che a seguito della citata riunione svoltasi in data 27/06/2025 a Reggio Emilia con AR, la Provincia di Reggio Emilia, i Comuni ed il soggetto proponente, il Comune di Poviglio, in accordo con il Comune Gualtieri, hanno trasmesso alla ditta APIS-RE1 un computo metrico estimativo per la manutenzione stradale da porre a carico della proponente (ai fini del calcolo delle garanzie fideiussorie), nonché una bozza di accordo per la gestione futura della strada; che, nonostante precedenti interlocuzioni tecniche, scambi di bozze di convenzioni e computi metrici estimativi, non si era mai giunti a una soluzione pienamente condivisa; che il Comune di Poviglio, in accordo con il Comune di Gualtieri, hanno sempre perseguito l’obiettivo di costruire un’intesa, senza stravolgere il progetto proposto dalla ditta, ma chiedendo una manutenzione adeguata attraverso un approccio equilibrato, in grado di contemperare le esigenze della proponente con le garanzie da parte dell’ente pubblico; Tenuto conto: che l’Amministrazione Comunale non può sottrarsi alla tutela dei propri cittadini e del proprio territorio sia sotto l’aspetto ambientale sia sotto l’aspetto della sicurezza, garantendo servizi pubblici quali la viabilità e, nel contempo, non deve far ricadere sul bilancio comunale costi derivanti da interessi che non perseguono tali scopi; che Strada D’Este, qualora utilizzata dal particolare traffico derivante dall’insediamento del Biometano in oggetto, se non correttamente gestita e monitorata, rappresenterebbe un rischio per l’intera comunità; Sottolineato: che le richieste manifestate dall’Amministrazione Comunale si rifanno ad una ponderata analisi che tiene conto, sia delle caratteristiche tecniche (peraltro da Voi riportate nel documento RE1-REL-28 – Via D’Este – Relazione interpretazione prove) sia dal tipo di automezzo, del relativo tonnellaggio trasportato e dal numero di viaggi giornalieri (vedi Studio del Traffico - rev. 1); che da tali dati emergerebbe che, oltre il traffico in essere, la Via D’Este, in massima parte con massicciata stradale inghiaiata, verrebbe sottoposta ad una sollecitazione che ben supera i normali livelli di tollerabilità statica, tali da aumentare i rischi per la sicurezza veicolare con la conseguenza di comportare danni strutturali significativi oltre che sanzioni amministrative severe per i conducenti; che mediamente la capacità di carico di una strada bianca, essendo variabile a seconda della qualità della costruzione, delle condizioni manutentive, della stratigrafia, del tipo di fondo e delle condizioni meteo, normalmente e con una destinazione d'uso a basso traffico, principalmente agricolo o di servizio, oltre che di matrice di centuriazione romana, sono progettate per un traffico molto basso e raramente sopportano il passaggio continuativo di veicoli pesanti come autocarri carichi o mezzi agricoli di grande massa, non dovrebbe superare un carico per asse di 3-5 tonnellate, equivalente a veicoli leggeri, piccoli mezzi agricoli o mezzi di servizio in modo da evitare cedimenti, formazione di solchi e dissesti; che, sintetizzando: il sovraccarico produce danni rapidi e gravi alla pavimentazione non stabilizzata o non progettata per carichi elevati, causando cedimenti, formazione di buche, solchi e degrado del fondo stradale; la capacità portante limitata delle strade sterrate significa che carichi superiori ai limiti causano aumento dell'erosione e riduzione della durabilità della strada, con la necessità di frequenti interventi di manutenzione o ricostruzione; il sovraccarico riduce la stabilità del veicolo e allunga gli spazi di frenata, aumentando il rischio di incidenti, specialmente per i mezzi pesanti che circolano su fondi non asfaltati; Evidenziato: che, per le motivazioni sopra riportate, si è ritenuto di chiedere interventi che, pur definiti di ordinaria manutenzione, nel caso in questione ovvero con passaggi di mezzi con caratteristiche tali da non essere sopportate dalla strada per il suo usuale e normale utilizzo, debbano garantire la sopravvivenza della viabilità stessa per tutto il periodo di vita dell'impianto di Biometano; che gli interventi richiesti hanno l'obiettivo di conservare in buone condizioni la superficie stradale evitando la formazione di pericolose buche lungo lo sterrato, oltre avere lo scopo di ricostituire la superficie della strada in caso di riduzione degli inerti presenti nonché di ristabilire l'uniformità e la corretta inclinazione del fondo deteriorato in funzione di riportare rapidamente lo stesso in condizioni di praticabilità; Tutto ciò premesso e considerato, il sottoscritto, in pieno accordo con questa Amministrazione, comunica che il Comune di Poviglio, allo stato attuale, non è in grado di esprimere parere favorevole in merito alla realizzazione dell'impianto per la produzione di biometano e delle relative opere connesse ” (cfr. parere del Comune di Poviglio, all. 15 del deposito del Comune di Gualtieri del 28 novembre 2025).
Non viene in rilievo alcuna questione di necessaria variante agli strumenti urbanistici superabile dall’autorizzazione unica, quanto piuttosto dei deficit sostanziali del progetto stesso che ne impediscono l’autorizzabilità.
Né può ritenersi che la Conferenza di servizi abbia acriticamente recepito le determinazioni delle Amministrazioni comunali, risultando chiaramente esplicitate, nel verbale conclusivo del 30 luglio 2025, tutte le ragioni per cui, in adesione alle posizioni espresse dai Comuni di Gualtieri e Poviglio, non potesse essere rilasciata l’autorizzazione unica. Ed infatti, dopo una dettagliata analisi di tutto l’ iter procedurale, così si conclude: “ la Conferenza dei Servizi in conclusione: - ritiene non condivisibili le motivazioni e le analisi tecniche del Proponente che portano a confondere le misure compensative con gli interventi che coinvolgono infrastrutture pubbliche esistenti (Via d’Este, ponti e canali di bonifica) e che fanno parte del progetto complessivo proposto dalla Società APIS RE1 e ad esso sono funzionali e necessari per l’esercizio in sicurezza dell’impianto; - accoglie l’invito del Proponente per la conclusione del procedimento; - prende atto delle Delibere dei Consigli comunali dei Comuni di Gualtieri, Poviglio e Castelnovo di Sotto, del Consiglio dell’Unione Bassa Reggiana e del Consiglio Provinciale, aventi ad oggetto atti di indirizzo politico rispetto alla realizzazione dell'impianto in oggetto; - con riferimento all’esame delle osservazioni, contributi e Petizione dei cittadini pervenuti durante il corso del procedimento approva le valutazioni riportate in Allegato 1 al presente verbale; -ritiene, in considerazione di quanto evidenziato nei sopracitati pareri dei Comuni di Gualtieri e Poviglio, che: a. il Proponente con le “Osservazioni Art. 10-bis” e la nota del 18/07/2025 non abbia portato sufficienti elementi aggiuntivi che consentano di esprimersi favorevolmente sul progetto; b. gli elementi di criticità individuati ed elencati nella seduta di Conferenza dei Servizi del 26/05/2025 come costituenti elementi ostativi per il rilascio dell’autorizzazione, ed oggetto della comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell’art. 10-bis della L. n. 241/90 inviata da Arpae in data 26/05/2025, non siano stati completamente risolti dal Proponente, dal momento che: - come evidenziato dai Comuni di Gualtieri e Poviglio il Proponente non ha definito in modo adeguato gli aspetti tecnici ed economici inerenti gli interventi previsti e necessari per l’adeguamento, sistemazione e manutenzione periodica di Via d’Este (classificata dagli strumenti urbanistici comunali come viabilità storica), con la definizione di idonee soluzioni tecnico/economiche e relative garanzie, e prevede un livello inadeguato di risorse economiche rispetto ai fabbisogni necessari attesi. Pertanto - visto l’intenso flusso di mezzi pesanti previsti dal progetto e considerato anche il particolare contesto geologico su cui insiste l’infrastruttura, con il sottofondo costituito da terreni argillosi ad elevata plasticità che sottoposto a pesanti carichi favorisce deformazioni, avvallamenti o allargamenti della carreggiata - a fronte della possibile realizzazione ed esercizio del progetto in analisi non è assicurata la capacità di Via d’Este di sopportare i notevoli carichi imposti dai frequenti transiti di mezzi pesanti e non risulta pertanto garantita la funzionalità e la sicurezza di tale viabilità pubblica durante l’intero ciclo di vita dell’impianto (20 anni); - come evidenziato dal Comune di Gualtieri in merito al tema dell'assolvimento degli obblighi in materia di dotazioni territoriali il Proponente - a differenza di quanto ripetutamente richiesto dal Comune di Gualtieri sulla base delle previsioni degli strumenti urbanistici comunali - non prevede il reperimento e la cessione gratuita di aree per dotazioni territoriali e non ha avanzato, in alternativa, la richiesta di monetizzazione delle dotazioni territoriali stesse, peraltro oggetto di valutazione degli Uffici comunali competenti e subordinata al nulla osta da parte dell’Organo comunale competente (Giunta comunale). Pertanto non si realizza una condizione imprescindibile per l’espressione del parere favorevole da parte del Comune di Gualtieri ed il rilascio degli atti di assenso di propria competenza in materia urbanistica ed edilizia, tra cui il Permesso di Costruire; - ritiene le proposte “concrete di riequilibrio territoriale” indicate dal proponente nella nota del 18/07/2025 non idonee a superare le criticità individuate come motivi ostativi per il rilascio dell’autorizzazione oggetto della comunicazione ai sensi dell’art. 10-bis della L.241/90; - dà atto che la posizione sfavorevole del Comune di Gualtieri determina la mancanza dell'assenso edilizio al progetto dell'impianto per la produzione di biometano e, unitamente al parere negativo del Comune di Poviglio, non consente di assentire gli interventi di sistemazione e manutenzione periodica della viabilità comunale di accesso all’impianto (Via d’Este); l'adeguamento di Via d’Este rientra tra le opere connesse e le infrastrutture indispensabili all'esercizio dell’impianto, in quanto funzionale all’esercizio dell'impianto ed essenziale per l’intenso flusso di trasporto dei materiali in entrata ed uscita dall'impianto e per la manutenzione dell'impianto stesso; - valuta pertanto come prevalenti ed ostative le posizioni non favorevoli in merito a progetto, opere connesse e infrastrutture indispensabili espresse da Comune di Gualtieri e Comune di Poviglio; - prende atto, per quanto precede, che il progetto presentato non contiene gli elementi per ottenere tutti gli atti di assenso necessari e pertanto constata l’impossibilità di approvare il progetto e che non sussistono le condizioni per il rilascio dell’autorizzazione unica energetica ai sensi del D.Lgs. n. 387/2003 in oggetto in considerazione dei motivi ostativi all’approvazione dell’intervento nel suo complesso contenuti nei pareri negativi del Comune di Gualtieri e del Comune di Poviglio ”.
Dalla piana lettura del verbale conclusivo della Conferenza di servizi e, in particolare, delle rassegnate conclusioni, emerge anche l’ infondatezza dell’ultimo motivo di ricorso, con cui parte ricorrente contesta la violazione del principio di “prevalenza” delle posizioni espresse in conferenza di servizi.
La conferenza di servizi decisoria è un istituto di semplificazione procedimentale con decisione che si forma “ sulla base delle posizioni prevalenti espresse dalle amministrazioni partecipanti alla conferenza tramite i rispettivi rappresentanti ” (art. 14 ter , comma 7, della Legge 7 agosto 1990 n. 241); il Legislatore, in tal modo, ha introdotto una regola diversa dall’unanimità, che si fonda non su un criterio maggioritario rigido che assegna eguale valenza a tutte le volontà espresse dalle amministrazioni coinvolte, ma su un modulo flessibile che tiene conto delle posizioni concrete assunte dalle singole amministrazioni nell’ambito della conferenza, e in questo contesto riveste particolare rilevanza l’obbligo generale dell’amministrazione di indicare, nella motivazione, le ragioni che l’hanno indotta ad assumere la determinazione finale (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 4 aprile 2023, n. 3479).
Il modulo procedimentale in questione, in altri termini, prevede che l’esercizio delle funzioni pubbliche sia svolto dalle competenti figure in un contesto che si conclude con l’adozione di un provvedimento avente la veste di atto adottato, in via ordinaria, da un organo dell’Amministrazione procedente, tenendo conto delle “posizioni prevalenti” espresse in sede di conferenza di servizi: regola, quest’ultima, dal contenuto flessibile che, rispetto alla rigidità del metodo maggioritario, consente di valutare in concreto, in ragione della natura degli interessi coinvolti, l’importanza dell’apporto della singola autorità e la tipologia del suo eventuale dissenso (cfr. T.A.R. Sardegna, sez. I, 2 dicembre 2024, n. 866).
In tale ottica, la “prevalenza” deve essere apprezzata non in termini quantitativi, ma in termini qualitativi, in ragione della rilevanza sostanziale dell’apporto valutativo-decisorio del singolo ente coinvolto (cfr. T.A.R. Emilia-Romagna, Parma, 9 gennaio 2025 n. 4).
Orbene, nel caso di specie le valutazioni di non assentibilità del progetto indicate nei già esaminati pareri resi dal Comune di Poviglio e dal Comune di Gualtieri, riguardanti non mere pretese “economico-compensative” da parte degli stessi, ma la carenza di elementi strutturali e funzionali all’esercizio dell’impianto, devono evidentemente ritenersi prevalenti e assorbenti qualsiasi ulteriore valutazione favorevole, in quanto autonomamente idonee a sorreggere il diniego.
Alla luce delle suesposte considerazioni, il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia-Romagna, Sezione staccata di Parma (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 3.000,00 (tremila/00) oltre accessori di legge a favore dell’Agenzia Regionale per la Prevenzione, l’Ambiente e l’Energia - AR, e in € 3.000,00 (tremila/00) oltre accessori di legge a favore del Comune di Gualtieri.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Parma nella camera di consiglio del giorno 25 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
Italo AS, Presidente
CA RT, Referendario, Estensore
Paola Pozzani, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| CA RT | Italo AS |
IL SEGRETARIO