Art. 2.
Alla spesa derivante dall'applicazione della presente legge sara' fatto fronte, per l'esercizio finanziario 1954-55, con i fondi stanziati nel capitolo 36 dello stato di previsione della spesa, del Ministero dell'interno per l'esercizio medesimo ("Pensioni ordinarie ed assegni di caroviveri").
Alla spesa derivante dall'applicazione della presente legge sara' fatto fronte, per l'esercizio finanziario 1954-55, con i fondi stanziati nel capitolo 36 dello stato di previsione della spesa, del Ministero dell'interno per l'esercizio medesimo ("Pensioni ordinarie ed assegni di caroviveri").