Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 18/02/2026, n. 1277
TAR
Ordinanza collegiale 15 ottobre 2024
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TAR
Decreto cautelare 31 marzo 2025
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TAR
Sentenza 23 giugno 2025
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CS
Rigetto
Sentenza 18 febbraio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Illegittima mancata esclusione dell'ATI aggiudicataria per modifica compagine in corso di gara

    La Corte ha ritenuto che le modifiche alla compagine dell'ATI, avvenute in corso di gara, siano conformi all'art. 48 del d.lgs. n. 50/2016 e ai principi espressi dall'Adunanza Plenaria n. 2/2022, in quanto non finalizzate ad eludere requisiti di partecipazione ma per esigenze organizzative. Il subentro di Air NI a F.LL LA è conforme all'art. 106 del d.lgs. n. 50/2016. Il recesso di altre imprese è avvenuto per ragioni organizzative interne. La mandataria ATC ha modificato la propria quota di partecipazione e esecuzione in coerenza con il diritto UE, che non impone più alla mandataria di possedere la maggioranza dei requisiti. Tutte le imprese rimaste nel raggruppamento mantengono i requisiti di partecipazione.

  • Rigettato
    Illegittima mancata esclusione dell'ATI per partecipazione di Air NI a più RTI e a procedure con affidamenti diretti

    Una gara con più lotti non costituisce una medesima procedura, ma distinte procedure di affidamento. Air NI ha partecipato a lotti differenti, integranti autonome gare e distinte selezioni, ciascuna con un diverso CIG. L'art. 4.5 del disciplinare permetteva di presentare offerta per più lotti. Air NI non ha beneficiato delle proroghe di cui ai commi 3-bis e 3-ter dell'art. 18 del d.lgs. n. 422/1997.

  • Inammissibile
    Illegittimità delle proroghe dei termini di presentazione delle offerte

    La censura relativa all'illegittimità delle proroghe è inammissibile perché non tempestivamente impugnate e perché il ricorso avverso alcune di esse è stato dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.

  • Rigettato
    Mancanza di autorizzazione alla modifica della compagine dell'ATI

    La modifica della compagine dell'ATI è avvenuta tra la fase di prequalifica e la presentazione delle offerte ed è stata positivamente delibata e accettata dalla Stazione Appaltante, come evincibile dal proseguimento della gara.

  • Rigettato
    Illegittimità dei chiarimenti resi dalla S.A.

    Le considerazioni già svolte in relazione alle precedenti censure sono applicabili anche a questo punto.

  • Rigettato
    Insussistenza del requisito chilometrico

    Il RTI ha dimostrato il possesso del requisito chilometrico attraverso certificazioni degli enti affidatari, attestanti una percorrenza media annua di 16.232.717 km, superiore alla soglia minima richiesta. I chilometri definiti 'senza contribuzione' sono considerati veri e propri servizi di TPL e quindi validi ai fini del requisito.

  • Rigettato
    Insussistenza del requisito di fatturato minimo

    Il requisito di fatturato globale medio annuo doveva essere posseduto cumulativamente dal raggruppamento, con quota prevalente in capo alla mandataria. Tuttavia, secondo la giurisprudenza UE, la mandataria non deve più necessariamente possedere una quota maggioritaria. Air NI possiede un fatturato adeguato per la sua quota di partecipazione in entrambi i lotti e si è avvalsa del fatturato di Busitalia Sita Nord S.r.l. per il lotto 2.

  • Rigettato
    Insussistenza del requisito di patrimonio netto

    Air NI possiede il requisito del patrimonio netto per il triennio 2014-2016 per un importo di € 3.220.000,00, che sommato a quello delle altre società supera la soglia minima richiesta. L'eventuale mancata dichiarazione nel DGUE non integra una causa di esclusione.

  • Rigettato
    Importo insufficiente della garanzia fideiussoria

    L'art. 13 della lettera di invito stabilisce la garanzia provvisoria all'1% dell'importo di gara. Tale misura è riducibile ai sensi dell'art. 93, comma 7, del d.lgs. n. 50/2016. L'aspetto è sanabile mediante soccorso istruttorio.

  • Rigettato
    Acquisizione illegittima del ramo d'azienda di F.LL LA da parte di Air NI

    La censura è infondata e irrilevante. L'acquisto del ramo d'azienda è avvenuto a seguito di un confronto pubblico con 10 operatori, inclusa l'appellante. I contratti di avvalimento della mandataria ATC non sono stati risolti, ma ATC ha scelto di non avvalersene in base ai principi del diritto UE.

  • Rigettato
    Debito tributario di Air NI verso il Comune di Avellino

    Il debito è stato definito in via transattiva in data anteriore alla nuova scadenza del termine per la presentazione delle offerte. Il contenzioso non riguardava ipotesi di illecito professionale o gare d'appalto.

  • Rigettato
    Inaffidabilità professionale per scarsa serietà nei pagamenti dei dipendenti

    Le condotte contestate non integrano gli estremi del grave illecito professionale. I ritardi nei pagamenti di ATM erano dovuti a difficoltà finanziarie temporanee causate dai ritardi della Regione. La dichiarazione di fatturato inferiore da parte di F.LL LA non è sintomo univoco di inaffidabilità, potendo derivare da scelte interpretative.

  • Rigettato
    Mancanza del modello 1 nella documentazione di accesso agli atti

    Il Seggio di Gara ha accertato che il RTI aggiudicatario ha presentato la domanda di partecipazione utilizzando il modello allegato 1 al Disciplinare. La mancanza del modello negli atti accessibili non inficia la valenza probatoria delle risultanze documentali.

  • Rigettato
    Mancato rispetto della normativa sul collocamento mirato da parte di ATC

    Per le aziende di trasporto terrestre, l'obbligo va commisurato ai dipendenti impiegati in ufficio, non al personale viaggiante. La circostanza che ATC impieghi 8 dipendenti in ufficio non smentisce la normativa.

  • Rigettato
    Omessa indicazione delle quote di partecipazione e esecuzione nel DGUE

    La censura è disattesa alla luce delle considerazioni già esposte sulla modifica dell'ATI e sulla nuova dichiarazione delle quote al momento della presentazione dell'offerta.

  • Rigettato
    Innalzamento della quota subappaltabile oltre il limite previsto

    I limiti al subappalto devono essere disapplicati in quanto incompatibili con l'ordinamento euro-unitario, come affermato dalla Corte di Giustizia UE. Pertanto, i limiti previsti dal codice dei contratti pubblici sono superati.

  • Rigettato
    Genericità e indeterminatezza dei contratti di avvalimento

    Il contratto con AM è di avvalimento di garanzia per requisiti finanziari. Il contratto con SAB UT è di avvalimento operativo per requisiti tecnico-organizzativi. Entrambi i contratti sono infragruppo e l'interesse economico è finalizzato alla partecipazione e aggiudicazione della gara.

  • Rigettato
    Mancata verifica della congruità dei costi della manodopera e sostenibilità dell'offerta

    Il provvedimento n. 2/2025 non ha disposto una nuova aggiudicazione, ma ha preso atto delle verifiche sui requisiti. La procedura rientra nel Regolamento (CE) n. 1370/2007, esclusa dal codice degli appalti, e il PEF è stato costruito secondo le prescrizioni dell'allegato LI6, inclusi i costi del personale.

  • Rigettato
    Inclusione di percorrenze 'senza contribuzione' nel requisito chilometrico

    Le percorrenze 'senza contribuzione' sono considerate veri e propri servizi di TPL svolti su richiesta della Provincia, pienamente riconducibili al servizio pubblico locale e quindi validi ai fini del requisito.

  • Rigettato
    Omessa comunicazione del fallimento del Consorzio CITE e dichiarazione mendace

    L'appellante era a conoscenza del fallimento dell'ausiliaria da oltre tre anni al momento della presentazione dell'offerta amministrativa e, pur avendo sostituito l'ausiliaria, non ha comunicato nulla. La dichiarazione falsa resa configura una violazione dell'art. 80, comma 5, lett. c-bis) e f-bis) del d.lgs. n. 50/2016. L'esclusione è legittima perché non dovuta alla perdita dei requisiti dell'ausiliaria, ma alla dichiarazione falsa del concorrente.

  • Inammissibile
    Conflitto di interessi tra Air NI, ACaMIR e Regione NI

    Una volta accertata la legittimità dell'aggiudicazione e dell'esclusione dell'appellante, le censure volte all'annullamento dell'intera procedura sono inammissibili per carenza di legittimazione e interesse.

  • Inammissibile
    Conflitto di interessi di commissari di gara e direttore generale di ACaMIR

    Una volta accertata la legittimità dell'aggiudicazione e dell'esclusione dell'appellante, le censure volte all'annullamento dell'intera procedura sono inammissibili per carenza di legittimazione e interesse.

  • Inammissibile
    Violazione normativa su società miste

    Una volta accertata la legittimità dell'aggiudicazione e dell'esclusione dell'appellante, le censure volte all'annullamento dell'intera procedura sono inammissibili per carenza di legittimazione e interesse.

  • Inammissibile
    Mancata predisposizione del PEF indicativo

    Una volta accertata la legittimità dell'aggiudicazione e dell'esclusione dell'appellante, le censure volte all'annullamento dell'intera procedura sono inammissibili per carenza di legittimazione e interesse.

  • Inammissibile
    Mancata individuazione del costo della manodopera

    Una volta accertata la legittimità dell'aggiudicazione e dell'esclusione dell'appellante, le censure volte all'annullamento dell'intera procedura sono inammissibili per carenza di legittimazione e interesse.

  • Inammissibile
    Violazione dei CAM per veicoli adibiti al trasporto su strada

    Una volta accertata la legittimità dell'aggiudicazione e dell'esclusione dell'appellante, le censure volte all'annullamento dell'intera procedura sono inammissibili per carenza di legittimazione e interesse.

  • Inammissibile
    Mancata pubblicazione del bando di gara nella GUUE e GURI

    Una volta accertata la legittimità dell'aggiudicazione e dell'esclusione dell'appellante, le censure volte all'annullamento dell'intera procedura sono inammissibili per carenza di legittimazione e interesse.

  • Inammissibile
    Presidente della commissione in quiescenza

    Una volta accertata la legittimità dell'aggiudicazione e dell'esclusione dell'appellante, le censure volte all'annullamento dell'intera procedura sono inammissibili per carenza di legittimazione e interesse.

  • Inammissibile
    Violazione delle deliberazioni ART

    Una volta accertata la legittimità dell'aggiudicazione e dell'esclusione dell'appellante, le censure volte all'annullamento dell'intera procedura sono inammissibili per carenza di legittimazione e interesse.

  • Inammissibile
    Violazione d.lgs. n. 422/1997 per mancata indicazione e trasferimento di beni strumentali

    Una volta accertata la legittimità dell'aggiudicazione e dell'esclusione dell'appellante, le censure volte all'annullamento dell'intera procedura sono inammissibili per carenza di legittimazione e interesse.

  • Inammissibile
    Violazione art. 4.1 del disciplinare per durata dell'affidamento

    Una volta accertata la legittimità dell'aggiudicazione e dell'esclusione dell'appellante, le censure volte all'annullamento dell'intera procedura sono inammissibili per carenza di legittimazione e interesse.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 18/02/2026, n. 1277
    Giurisdizione : Consiglio di Stato
    Numero : 1277
    Data del deposito : 18 febbraio 2026
    Fonte ufficiale :

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