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Sentenza 12 gennaio 2026
Sentenza 12 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cagliari, sez. II, sentenza 12/01/2026, n. 18 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cagliari |
| Numero : | 18 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 18/2026
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CAGLIARI Sezione 2, riunita in udienza il 10/12/2025 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
GRANATA GIOVANNI, Giudice monocratico in data 10/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 637/2025 depositato il 07/08/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - SC - Cagliari
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02520250005826842000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2020
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02520250005826842000 IRPEF-ALTRO 2020
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 769/2025 depositato il
11/12/2025
Richieste delle parti: Ricorrente: Ricorrente_1 rappr.to e difeso come in atti: -
di accogliere totalmente il ricorso e per effetto di annullare la cartella di pagamento impugnata per a) violazione e mancata osservanza dell'art. 25, comma 1, lett. b), D.P.R. 602/1973;
b) di condannare l'ente convenuto al pagamento di spese, competenze e onorari, con distrazione di spese a favore del difensore.
Resistente: Ag.entrate - SC - Cagliari rappr.ta e difesa come in atti: -
A) Rigettare il ricorso, nei confronti di Agenzia delle entrate-SC;
B) Con vittoria di spese e compensi per la prestazione professionale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato in data 7 luglio 2025, Ricorrente_1 ha chiesto l'annullamento della cartella di pagamento n. 02520250005826842000, notificata il 20 maggio 2025, per l'importo complessivo di euro 5.054,64, relativa a Irpef, sanzioni e interessi per l'anno d'imposta 2020, recante il ruolo n.
2025/250154, emesso dall'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Cagliari.
Il ricorrente ha eccepito l'intervenuta decadenza dal diritto alla riscossione, ai sensi dell'art. 25, comma 1, lett. a), del D.P.R. n. 602/1973, deducendo che, in applicazione di tale disposizione, la notifica della cartella avrebbe dovuto avvenire entro il termine del 31 dicembre 2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
L'atto impugnato risulta illegittimo per violazione e mancata osservanza dell'art. 25, comma 1, lett. b), del
D.P.R. n. 602/1973.
L'art. 25, comma 1, lettera a) del D.P.R. 602/1973 (relativo alla riscossione delle imposte sul reddito) stabilisce il termine di decadenza per la notifica della cartella esattoriale da parte del concessionario, fissato entro il
31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione dei redditi, per le somme dovute a seguito di liquidazione automatica (art. 36-bis del D.P.R. 600/1973). Questo termine è perentorio e il mancato rispetto comporta la decadenza dell'Amministrazione Finanziaria dal diritto di richiedere il pagamento.
Poiché si tratta di somme derivanti dalla dichiarazione dei redditi 2021, riferita al periodo d'imposta 2020, la cartella di pagamento avrebbe dovuto essere notificata al debitore entro il termine perentorio del 31 dicembre 2024.
La cartella oggetto dell'odierna impugnazione è stata invece notificata in data 20 maggio 2025, oltre il termine previsto dalla legge.
Quanto alla regolazione delle spese di lite, questa Corte ritiene sussistenti eccezionali motivi per disporne la compensazione integrale tra le parti.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I di Cagliari in composizione monocratica accoglie il ricorso e compensa le spese del giudizio tra le parti.
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CAGLIARI Sezione 2, riunita in udienza il 10/12/2025 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
GRANATA GIOVANNI, Giudice monocratico in data 10/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 637/2025 depositato il 07/08/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - SC - Cagliari
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02520250005826842000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2020
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02520250005826842000 IRPEF-ALTRO 2020
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 769/2025 depositato il
11/12/2025
Richieste delle parti: Ricorrente: Ricorrente_1 rappr.to e difeso come in atti: -
di accogliere totalmente il ricorso e per effetto di annullare la cartella di pagamento impugnata per a) violazione e mancata osservanza dell'art. 25, comma 1, lett. b), D.P.R. 602/1973;
b) di condannare l'ente convenuto al pagamento di spese, competenze e onorari, con distrazione di spese a favore del difensore.
Resistente: Ag.entrate - SC - Cagliari rappr.ta e difesa come in atti: -
A) Rigettare il ricorso, nei confronti di Agenzia delle entrate-SC;
B) Con vittoria di spese e compensi per la prestazione professionale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato in data 7 luglio 2025, Ricorrente_1 ha chiesto l'annullamento della cartella di pagamento n. 02520250005826842000, notificata il 20 maggio 2025, per l'importo complessivo di euro 5.054,64, relativa a Irpef, sanzioni e interessi per l'anno d'imposta 2020, recante il ruolo n.
2025/250154, emesso dall'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Cagliari.
Il ricorrente ha eccepito l'intervenuta decadenza dal diritto alla riscossione, ai sensi dell'art. 25, comma 1, lett. a), del D.P.R. n. 602/1973, deducendo che, in applicazione di tale disposizione, la notifica della cartella avrebbe dovuto avvenire entro il termine del 31 dicembre 2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
L'atto impugnato risulta illegittimo per violazione e mancata osservanza dell'art. 25, comma 1, lett. b), del
D.P.R. n. 602/1973.
L'art. 25, comma 1, lettera a) del D.P.R. 602/1973 (relativo alla riscossione delle imposte sul reddito) stabilisce il termine di decadenza per la notifica della cartella esattoriale da parte del concessionario, fissato entro il
31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione dei redditi, per le somme dovute a seguito di liquidazione automatica (art. 36-bis del D.P.R. 600/1973). Questo termine è perentorio e il mancato rispetto comporta la decadenza dell'Amministrazione Finanziaria dal diritto di richiedere il pagamento.
Poiché si tratta di somme derivanti dalla dichiarazione dei redditi 2021, riferita al periodo d'imposta 2020, la cartella di pagamento avrebbe dovuto essere notificata al debitore entro il termine perentorio del 31 dicembre 2024.
La cartella oggetto dell'odierna impugnazione è stata invece notificata in data 20 maggio 2025, oltre il termine previsto dalla legge.
Quanto alla regolazione delle spese di lite, questa Corte ritiene sussistenti eccezionali motivi per disporne la compensazione integrale tra le parti.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I di Cagliari in composizione monocratica accoglie il ricorso e compensa le spese del giudizio tra le parti.