Ordinanza cautelare 19 maggio 2022
Sentenza 23 maggio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, sentenza 23/05/2023, n. 682 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 682 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 23/05/2023
N. 00682/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00538/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 538 del 2022, proposto da
MA TE, rappresentata e difesa dall'avvocato Danilo Lorenzo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Gallipoli, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Giovanni Vinci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Gallipoli, via Cavallotti 12;
per l'annullamento
dell'ordinanza n. 44 del 16.02.2022, notificata in data 18.02.2022, con cui il Comune di Gallipoli ha disposto la “ rimozione delle unità esterne (pompe di calore) dei condizionatori installate sulla facciata dell'immobile ricadente in centro storico su immobile in via De Pace n. 72 ”, nonché di ogni atto alla stessa connesso, presupposto e/o consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Gallipoli;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 maggio 2023 il dott. Silvio Giancaspro e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Premesso che parte ricorrente ha riferito le seguenti circostanze:
- la sig.ra MA TE “è proprietaria di una unità immobiliare sita in Gallipoli alla Via Antonietta De Pace n. 72/74 della consistenza di mq 85 identificata in Catasto al foglio 46 particella 221”;
- l’immobile “viene utilizzato per l’attività di pubblico esercizio bar/caffetterie denominato “Caffè Duomo””;
- “nel lontano 1998 venne installato un condizionatore dotato di motore esterno e “split” interno … al fine di poter permettere una climatizzazione del locale interno e renderlo fruibile ai clienti durante i periodi caldi dell’anno”;
- “nell’anno 2000, considerato che la macchina installata era insufficiente a condizionare l’intero locale, venne installata una ulteriore unità”;
- “in data 18 febbraio 2022 è stata notificata alla sig.ra TE l’ordinanza n. 44 datata 16.02.2022 con la quale la Dirigente del Settore 3° del Comune di Gallipoli intimava la rimozione delle unità esterne (pompe di calore) dei condizionatori installate sulla facciata dell’immobile” in ragione di “un presunto contrasto delle citate unità esterne dei condizionatori con quanto prescritto dalle NTA del PRGC e dal REC – RET nonché per presunta mancanza di adeguato titolo edilizio e autorizzazione paesaggistica”;
Premesso altresì che parte ricorrente ha articolato le seguenti censure:
- “la installazione delle pompe di calore rientra nell’ambito della edilizia libera atteso che si identifica con la voce “impianto di climatizzazione” di cui al glossario allegato al D.M. 2/3/2018”;
- “la potenza termica delle pompe di calore oggetto di causa è inferiore a 12 Kw, e pertanto comunque le stesse rientrano nel novero delle attività c.d. di edilizia libera e non sono soggette ad alcun titolo abilitativo”;
- “pur volendo ritenere che il posizionamento delle pompe di calore per cui è causa rientri nell’ambito degli interventi soggetti a SCIA, la mancata presentazione della predetta segnalazione certificata non determina la sanzione della rimozione delle stesse, ma la sola irrogazione di una sanzione di carattere pecuniario”;
- “l’installazione di condizionatori rientra nel punto A5 dell’Allegato A del d.P.R. n.31/2017 (opere non soggette ad autorizzazione paesaggistica), o, al più, in quelle di cui al punto B7 dell’allegato B al citato d.P.R.- opere soggette ad autorizzazione paesaggistica semplificata - a cui si applica l’art.17, co.1, d.P.R. n.31/2017 il quale stabilisce che le opere sottoposte ad autorizzazione paesaggistica semplificata sono suscettibili di demolizione solo in ipotesi, nel caso di specie non contestata e soprattutto indimostrata, di impossibilità di accertamento della compatibilità paesaggistica”;
- carenza di istruttoria e difetto di motivazione quanto alla ritenuta violazione degli “artt. 27, 34 e 38 del PRGC e 100 del REC/RET”;
Rilevato che l’Amministrazione comunale si è costituita in giudizio per resistere al ricorso;
Considerato che:
- quanto all’aspetto edilizio, è fondata la doglianza con cui parte ricorrente lamenta che si tratta di impianti tecnologici (realizzati da tempo ed essenziali ai fini della conduzione del bar) che non richiedono il rilascio del permesso di costruire, dal momento che: “ Sono ricompresi nell'attività edilizia libera gli interventi concernenti le pompe di calore aria-aria di potenza termica utile nominale inferiore a 12 Kw, in linea con quanto disposto dall' art. 6, comma 1, lett. a-bis), del d.P.R. n. 380 del 2001 e dal punto 26 del c.d. “glossario unico” approvato con il d.min. 2 marzo 2018. Il legislatore ha infatti ritenuto di ancorare la rilevanza sul piano edilizio di tali impianti alla relativa potenza ” (T.A.R. Lazio Roma, Sez. II, 27/12/2019 n. 14879);
- né rileva in senso contrario il riferimento alla ritenuta violazione degli artt. 27, 34 e 38 del PRGC e 100 del REC/RET, pure contenuto nella ordinanza impugnata, trattandosi di contestazioni generiche e immotivate quanto alla individuazione dello specifico profilo di contrasto con i valori oggetto di tutela (il comune si è limitato a trascrivere il testo delle norme, che però presuppongono l’elaborazione di valutazioni discrezionali circa la salvaguardia del contesto architettonico di riferimento);
- quanto all’aspetto paesaggistico, le opere in questione sono da riferire alla ipotesi di cui al combinato disposto dell’art. 3 del d.P.R. n. 31/2017 e dell’allegato B allo stesso decreto, a mente del quale sono opere soggette a autorizzazione paesaggistica semplificata: “ B.7. installazione di impianti tecnologici esterni a servizio di singoli edifici, quali condizionatori e impianti di climatizzazione dotati di unità esterna, caldaie, parabole, antenne, su prospetti prospicienti la pubblica via o in posizioni comunque visibili dallo spazio pubblico, o laddove si tratti di impianti non integrati nella configurazione esterna degli edifici oppure qualora tali installazioni riguardino beni vincolati ai sensi del Codice, art. 136, comma 1, lettere a), b) e c) limitatamente, per quest'ultima, agli immobili di interesse storico-architettonico o storico-testimoniale, ivi compresa l'edilizia rurale tradizionale, isolati o ricompresi nei centri o nuclei storici ”;
- senonché, la ricorrente non ha ottenuto (né ha mai chiesto) l’autorizzazione paesaggistica semplificata;
- né comunque la ricorrente può far valere, in senso ampliativo, il disposto di cui all’art. 17, co. 1, del d.P.R. n. 31/2017, a mente del quale: “ 1. Nel caso di violazione degli obblighi previsti dal presente decreto, fermo restando quanto previsto dall'articolo 181 del Codice, si applica l'articolo 167 del Codice. In tali casi l'autorità preposta alla gestione del vincolo e il Soprintendente, nell'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 167, comma 4, del Codice, dispongono la rimessione in pristino solo quando non sia in alcun modo possibile dettare prescrizioni che consentano la compatibilità paesaggistica dell'intervento e delle opere ”, dal momento la sig.ra TE non ha attivato il procedimento ai fini del rilascio del titolo di cui all’art. 167 del d.lgs. 142/2004, ciò che non le consente di avvalersi dei relativi effetti sananti;
Ritenuto che, stante la carenza del titolo paesaggistico, il ricorso deve essere respinto;
Ritenuto altresì che la ricorrente dovrà provvedere alla rimozione delle opere nel termine di giorni novanta (previsto nella ordinanza impugnata) a decorrere dalla comunicazione/notificazione della presente sentenza, fermo restando che, nel rispetto dello stesso termine, resta impregiudicata la possibilità di richiedere l’autorizzazione di cui all’art. 167 del d.lgs. 142/2004, come richiamato dall’art. 17, co. 1, del d.P.R. n. 31/2017, e che - in tal caso - gli effetti della ingiunzione restano sospesi fino alla definizione del procedimento di sanatoria;
Ritenuto che la particolarità delle questioni esaminate giustifica la compensazione delle spese di lite;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Prima definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 10 maggio 2023 con l'intervento dei magistrati:
Ettore Manca, Presidente FF
Silvio Giancaspro, Primo Referendario, Estensore
Alessandro Cappadonia, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Silvio Giancaspro | Ettore Manca |
IL SEGRETARIO