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Sentenza 2 giugno 2025
Sentenza 2 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 02/06/2025, n. 2396 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 2396 |
| Data del deposito : | 2 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
PRIMA SEZIONE CIVILE composto dai sigg.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice rel. ed est. dott.ssa Monica Montante Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 14083/2024 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi, vertente tra
, nata a [...] il [...] (c.f.: ), Parte_1 C.F._1
ricorrente
e
, nato a [...] l'[...] (c.f.: ), CP_1 C.F._2 resistente entrambi elettivamente domiciliati presso l'avv. Rossana Galluzzo, rappresentante e difensore
E CON L'INTERVENTO
DEL PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: separazione personale.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: concordate, come da verbale di udienza del 29/5/2025, al quale si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 18/11/2024 la ricorrente, premesso di avere contratto matrimonio concordatario con il resistente a Palermo il 22/6/2019 e che da tale unione erano nati i figli e , ha dedotto che l'affectio coniugalis si era irrimediabilmente Per_1 Per_2
compromessa a causa dei comportamenti del marito ed ha chiesto: la pronuncia della
1 separazione personale dei coniugi con addebito a quest'ultimo; l'affidamento condiviso dei figli minori, con collocazione prevalente presso la madre;
il diritto del padre di incontrare e tenere con sé i figli minori il lunedì e il giovedì dall'uscita dalla scuola per ore 14:00 Per_1
e dalla casa della madre per , riaccompagnandoli alle ore 20:00 dopo cena, Per_2
nonché ogni 15 giorni dalle ore 10:30 del sabato alle ore 20:00 della domenica dopo cena, festività secondo il criterio dell'alternanza annuale e 7 giorni consecutivi durante il periodo estivo;
l'obbligo a carico di di corrisponderle un assegno di € 400,00 mensili CP_1
a titolo di contributo al mantenimento dei figli minori, oltre al 50% delle spese straordinarie relative agli stessi secondo il Protocollo;
l'attribuzione in proprio favore dell'intero ammontare dell'assegno unico di € 399,00 mensili.
All'udienza del 29/5/2025 è comparso personalmente il resistente, il quale ha conferito mandato al procuratore della ricorrente, e le parti hanno dichiarato di avere raggiunto un accordo per la definizione del giudizio alle condizioni di cui al ricorso come di seguito integrate e modificate: rinuncia alla domanda di addebito;
assegnazione della casa coniugale a Parte_1 affidamento congiunto dei figli minori, con collocazione prevalente presso la madre;
diritto di visita paterno secondo quando indicato in ricorso;
obbligo a carico di di corrispondere in favore di un assegno di CP_1 Parte_1
€ 350,00 mensili a titolo di contributo al mantenimento dei figli (€ 175,00 ciascuno); percezione dell'intero ammontare dell'assegno unico in favore di Parte_1 obbligo a carico di ciascun genitore di contribuire alle spese straordinarie per i figli al 50% ciascuno, come da Protocollo in uso presso il Tribunale;
obbligo di di continuare a sostenere le rate del mutuo che grava sulla casa coniugale. CP_1
La causa è stata, pertanto, trattenuta in riserva e rimessa al Collegio per la decisione.
Ciò posto – stante l'esito negativo del tentativo di conciliazione – osserva il Tribunale che ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda di separazione.
I coniugi, inoltre, hanno compiutamente indicato le condizioni inerenti ai loro rapporti successivi alla separazione in seno al verbale di udienza del 29/5/2025.
Tali condizioni, non contrarie alla legge, possono essere poste alla base della decisione.
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
P.Q.M.
2 Il Tribunale, definitivamente pronunciando ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattese:
• omologa la separazione personale dei coniugi di cui al matrimonio concordatario contratto Palermo il 22/6/2019 da nata a [...] il [...], Parte_1
e da , nato a [...] l'[...], trascritto negli atti dello Stato civile CP_1
del predetto Comune al n. 61, parte II, serie A, anno 2019, alle condizioni concordate dalle parti e riportate in parte motiva;
• dispone che questa sentenza al passaggio in giudicato, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 396/00;
• compensa integralmente le spese processuali tra le parti;
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del
Tribunale, il 29 maggio 2025.
Il Giudice rel. ed est. Il Presidente
Gabriella Giammona Francesco Micela
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44.
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
PRIMA SEZIONE CIVILE composto dai sigg.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice rel. ed est. dott.ssa Monica Montante Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 14083/2024 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi, vertente tra
, nata a [...] il [...] (c.f.: ), Parte_1 C.F._1
ricorrente
e
, nato a [...] l'[...] (c.f.: ), CP_1 C.F._2 resistente entrambi elettivamente domiciliati presso l'avv. Rossana Galluzzo, rappresentante e difensore
E CON L'INTERVENTO
DEL PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: separazione personale.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: concordate, come da verbale di udienza del 29/5/2025, al quale si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 18/11/2024 la ricorrente, premesso di avere contratto matrimonio concordatario con il resistente a Palermo il 22/6/2019 e che da tale unione erano nati i figli e , ha dedotto che l'affectio coniugalis si era irrimediabilmente Per_1 Per_2
compromessa a causa dei comportamenti del marito ed ha chiesto: la pronuncia della
1 separazione personale dei coniugi con addebito a quest'ultimo; l'affidamento condiviso dei figli minori, con collocazione prevalente presso la madre;
il diritto del padre di incontrare e tenere con sé i figli minori il lunedì e il giovedì dall'uscita dalla scuola per ore 14:00 Per_1
e dalla casa della madre per , riaccompagnandoli alle ore 20:00 dopo cena, Per_2
nonché ogni 15 giorni dalle ore 10:30 del sabato alle ore 20:00 della domenica dopo cena, festività secondo il criterio dell'alternanza annuale e 7 giorni consecutivi durante il periodo estivo;
l'obbligo a carico di di corrisponderle un assegno di € 400,00 mensili CP_1
a titolo di contributo al mantenimento dei figli minori, oltre al 50% delle spese straordinarie relative agli stessi secondo il Protocollo;
l'attribuzione in proprio favore dell'intero ammontare dell'assegno unico di € 399,00 mensili.
All'udienza del 29/5/2025 è comparso personalmente il resistente, il quale ha conferito mandato al procuratore della ricorrente, e le parti hanno dichiarato di avere raggiunto un accordo per la definizione del giudizio alle condizioni di cui al ricorso come di seguito integrate e modificate: rinuncia alla domanda di addebito;
assegnazione della casa coniugale a Parte_1 affidamento congiunto dei figli minori, con collocazione prevalente presso la madre;
diritto di visita paterno secondo quando indicato in ricorso;
obbligo a carico di di corrispondere in favore di un assegno di CP_1 Parte_1
€ 350,00 mensili a titolo di contributo al mantenimento dei figli (€ 175,00 ciascuno); percezione dell'intero ammontare dell'assegno unico in favore di Parte_1 obbligo a carico di ciascun genitore di contribuire alle spese straordinarie per i figli al 50% ciascuno, come da Protocollo in uso presso il Tribunale;
obbligo di di continuare a sostenere le rate del mutuo che grava sulla casa coniugale. CP_1
La causa è stata, pertanto, trattenuta in riserva e rimessa al Collegio per la decisione.
Ciò posto – stante l'esito negativo del tentativo di conciliazione – osserva il Tribunale che ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda di separazione.
I coniugi, inoltre, hanno compiutamente indicato le condizioni inerenti ai loro rapporti successivi alla separazione in seno al verbale di udienza del 29/5/2025.
Tali condizioni, non contrarie alla legge, possono essere poste alla base della decisione.
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
P.Q.M.
2 Il Tribunale, definitivamente pronunciando ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattese:
• omologa la separazione personale dei coniugi di cui al matrimonio concordatario contratto Palermo il 22/6/2019 da nata a [...] il [...], Parte_1
e da , nato a [...] l'[...], trascritto negli atti dello Stato civile CP_1
del predetto Comune al n. 61, parte II, serie A, anno 2019, alle condizioni concordate dalle parti e riportate in parte motiva;
• dispone che questa sentenza al passaggio in giudicato, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 396/00;
• compensa integralmente le spese processuali tra le parti;
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del
Tribunale, il 29 maggio 2025.
Il Giudice rel. ed est. Il Presidente
Gabriella Giammona Francesco Micela
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44.
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