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Sentenza 29 maggio 2025
Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Matera, sentenza 29/05/2025, n. 268 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Matera |
| Numero : | 268 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Unico del Tribunale di Matera, Gaetano CATALANI, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di Ruolo Generale 472/2024, avente ad oggetto
“appello avverso sentenza n.143/2024 resa dal Giudice di Pace di Matera”
TRA
( ), elettivamente domiciliata in Po- Parte_1 CodiceFiscale_1 licoro via Lazio 19 c/o studio dell'avv.Nicola Mastronardi ( ) CodiceFiscale_2 che lo rappresenta e difende in virtù di mandato in atti;
–APPELLANTE –
CONTRO
(C.F. Controparte_1
), in persona del Prefetto pro tempore, domiciliato ex lege presso gli uffici P.IVA_1 dell'Avvocatura dello Stato di Potenza;
– APPELLATO –
* * * * * * * * * * fissata per essere discussa oralmente e decisa ex art.437 c.p.c., previa trasformazione del rito, all'udienza del 29/5/2025 la causa è stata trattata per iscritto, a norma dell'articolo
127 ter c.p.c., udienza in cui le parti hanno depositato le proprie note, contenenti le ri- spettive conclusioni da intendersi qui richiamate e trascritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta, ai sensi degli articoli 132 n. 4 e 118 disp. att.
c.p.c. (come modificati con legge n. 69/09), senza l'esposizione dello svolgimento del processo e con una concisa esposizione dei fatti e delle ragioni giuridiche rilevanti ai fi- ni della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi.
con ricorso depositato l'8/4/2024 ha impugnato la sentenza n. 143 resa Parte_1
l'8/3/2024 dal Giudice di Pace di Matera che aveva rigettato l'opposizione avverso il verbale di contestazione n.383041038 redatto dai CC San Giorgio Lucano per la viola-
1 zione dell'art. 214 comma ottavo C.d.S., avendo condotto in data 22/12/2023 il veicolo tg. FB217ZH di sua proprietà, sottoposto a fermo amministrativo. L'appellante ha la- mentato che il primo giudice non avesse considerato il motivo di opposizione, costituito dalla mancata conoscenza della misura cautelare adottata, non avendo mai ricevuto la notifica sia della cartella esattoriale, sia del preavviso di fermo amministrativo che sa- rebbe stata originata dal mancato pagamento della tassa di smaltimento di rifiuti solidi urbani per gli anni 2011 e 2013, come rilevato successivamente a seguito di accesso agli atti. A tal fine l'appellante ha riproposto l'eccezione di prescrizione quinquennale del credito vantato dal a norma dell'art. 2948 c.c.. Inoltre, il ha so- Controparte_2 Pt_1 stenuto che la sanzione irrogata per la somma di € 1.984,00 era sproporzionata ed iniqua rispetto alla condotta addebitata, di talché ha concluso per l'annullamento del verbale di contestazione con vittoria di spese processuali.
La , nel costituirsi in giudizio ha sostenuto l'infondatezza del gra- Controparte_1
vame dal momento che il preavviso di fermo del veicolo e la stessa misura cautelare non deve essere preceduta dall'intimazione di adempiere prevista dall'art. 50
D.P.R.602/1973.
L'appello è fondato.
Il ha, infatti, proposto opposizione al verbale di contestazione della violazione Pt_1 prevista dall'art. 214 comma ottavo C.d.S., lamentando che non avrebbe potuto cono- scere la misura cautelare adottata per l'omessa notifica della cartella di pagamento e del preavviso fermo amministrativo, come imposto dall'art. 86 comma secondo
D.P.R.602/1973.
A fronte di tale motivo di impugnazione, l'amministrazione, attrice sostanziale nei giu- dizi previsti dall'art. 6 D.Lgs.150/2011, avrebbe dovuto provare la legittimità della con- testazione, quale fatto costitutivo della sua pretesa sanzionatoria, producendo la notifica del preavviso di fermo amministrativo contenente l'avvertimento che, laddove nel ter- mine di trenta giorni non fosse stato adempiuto al pagamento del credito vantato dal a fondamento della cartella esattoriale, il veicolo sarebbe stato sotto- Controparte_2
posto alla misura cautelare. Non può infatti farsi carico al proprietario del mezzo di pro- cedere autonomamente ad una continua verifica della assenza di fermo amministrativo del mezzo, sicché appare del tutto incongruo, sotto il profilo dell'elemento soggettivo, a norma dell'art. 3 legge n.689/1981, assumere la legittimità della contestazione prevista
2 dall'art. 214 comma VIII C.d.S. per la circolazione del veicolo in assenza di notifica di detto preavviso.
In proposito, va evidenziato che la nel costituirsi non ha contestato Controparte_1 la mancata notifica del preavviso di fermo amministrativo, ciò che esonera l'opponente dalla prova negativa, somministrabile in base ad elementi positivi contrari o previa ac- quisizione degli atti presso il concessionario della riscossione (cfr. Cass. Civ. Sez.VI ord. 13/7/2022 n.22122) e che, in ogni caso, il ha comunque allegato detto Pt_1
preavviso emesso dal non risultante in alcun modo notificato Controparte_2 all'opponente.
Pertanto, in riforma dell'impugnata sentenza, deve essere accolta l'opposizione avverso il verbale di contestazione n.383041038 redatto dai CC San Giorgio Lucano il
22/12/2023 con assorbimento degli ulteriori motivi di gravame.
Le spese giudiziali seguono la soccombenza dell'appellata, a norma dell'art. 91 c.p.c. e, avuto riguardo alla limitata complessità della controversia, si liquidano, in base ai para- metri minimi di cui al D.M.55/2014, quantificati per il primo grado in € 98,00 per esborsi ed € 633,00 per onorari (€ 118 studio, € 126 fase introduttiva, € 176 trattazione ed € 426 fase decisionale) e per il presente giudizio in € 147,00 per esborsi ed € 852,00 per onorari (€ 213 studio, € 213 fase introduttiva ed € 426 fase decisionale), oltre per entrambi i gradi gli accessori di legge.
Si precisa, infine che, ai sensi della normativa sulla privacy, in caso di diffusione del presente documento al di fuori della sua naturale destinazione, è obbligatorio l'oscuramento dei dati che rendono possibile l'identificazione dei soggetti coinvolti.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei Parte_1 confronti della con ricorso depositato l'8/4//2041 avverso la sen- Controparte_1 tenza n.143 resa in data 8/3//2024 dal Giudice di Pace di Matera, così provvede nel con- traddittorio delle parti:
- in riforma dell'impugnata sentenza, annulla il verbale di contestazione n.383041038 redatto dai CC San Giorgio Lucano il 22/12/2023;
- condanna la al pagamento in favore dell'appellante delle spese Controparte_1 giudiziali che liquida per il primo grado in € 98,00 per esborsi ed € 633,00 per onorari e
3 per il presente giudizio in € 147,00 per esborsi ed € 852,00 per onorari, oltre per en- trambi i gradi rimborso spese generali, IVA e CNA come per legge.
Così deciso in Matera, il 29-5-2025
Il Giudice
Gaetano Catalani
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Unico del Tribunale di Matera, Gaetano CATALANI, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di Ruolo Generale 472/2024, avente ad oggetto
“appello avverso sentenza n.143/2024 resa dal Giudice di Pace di Matera”
TRA
( ), elettivamente domiciliata in Po- Parte_1 CodiceFiscale_1 licoro via Lazio 19 c/o studio dell'avv.Nicola Mastronardi ( ) CodiceFiscale_2 che lo rappresenta e difende in virtù di mandato in atti;
–APPELLANTE –
CONTRO
(C.F. Controparte_1
), in persona del Prefetto pro tempore, domiciliato ex lege presso gli uffici P.IVA_1 dell'Avvocatura dello Stato di Potenza;
– APPELLATO –
* * * * * * * * * * fissata per essere discussa oralmente e decisa ex art.437 c.p.c., previa trasformazione del rito, all'udienza del 29/5/2025 la causa è stata trattata per iscritto, a norma dell'articolo
127 ter c.p.c., udienza in cui le parti hanno depositato le proprie note, contenenti le ri- spettive conclusioni da intendersi qui richiamate e trascritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta, ai sensi degli articoli 132 n. 4 e 118 disp. att.
c.p.c. (come modificati con legge n. 69/09), senza l'esposizione dello svolgimento del processo e con una concisa esposizione dei fatti e delle ragioni giuridiche rilevanti ai fi- ni della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi.
con ricorso depositato l'8/4/2024 ha impugnato la sentenza n. 143 resa Parte_1
l'8/3/2024 dal Giudice di Pace di Matera che aveva rigettato l'opposizione avverso il verbale di contestazione n.383041038 redatto dai CC San Giorgio Lucano per la viola-
1 zione dell'art. 214 comma ottavo C.d.S., avendo condotto in data 22/12/2023 il veicolo tg. FB217ZH di sua proprietà, sottoposto a fermo amministrativo. L'appellante ha la- mentato che il primo giudice non avesse considerato il motivo di opposizione, costituito dalla mancata conoscenza della misura cautelare adottata, non avendo mai ricevuto la notifica sia della cartella esattoriale, sia del preavviso di fermo amministrativo che sa- rebbe stata originata dal mancato pagamento della tassa di smaltimento di rifiuti solidi urbani per gli anni 2011 e 2013, come rilevato successivamente a seguito di accesso agli atti. A tal fine l'appellante ha riproposto l'eccezione di prescrizione quinquennale del credito vantato dal a norma dell'art. 2948 c.c.. Inoltre, il ha so- Controparte_2 Pt_1 stenuto che la sanzione irrogata per la somma di € 1.984,00 era sproporzionata ed iniqua rispetto alla condotta addebitata, di talché ha concluso per l'annullamento del verbale di contestazione con vittoria di spese processuali.
La , nel costituirsi in giudizio ha sostenuto l'infondatezza del gra- Controparte_1
vame dal momento che il preavviso di fermo del veicolo e la stessa misura cautelare non deve essere preceduta dall'intimazione di adempiere prevista dall'art. 50
D.P.R.602/1973.
L'appello è fondato.
Il ha, infatti, proposto opposizione al verbale di contestazione della violazione Pt_1 prevista dall'art. 214 comma ottavo C.d.S., lamentando che non avrebbe potuto cono- scere la misura cautelare adottata per l'omessa notifica della cartella di pagamento e del preavviso fermo amministrativo, come imposto dall'art. 86 comma secondo
D.P.R.602/1973.
A fronte di tale motivo di impugnazione, l'amministrazione, attrice sostanziale nei giu- dizi previsti dall'art. 6 D.Lgs.150/2011, avrebbe dovuto provare la legittimità della con- testazione, quale fatto costitutivo della sua pretesa sanzionatoria, producendo la notifica del preavviso di fermo amministrativo contenente l'avvertimento che, laddove nel ter- mine di trenta giorni non fosse stato adempiuto al pagamento del credito vantato dal a fondamento della cartella esattoriale, il veicolo sarebbe stato sotto- Controparte_2
posto alla misura cautelare. Non può infatti farsi carico al proprietario del mezzo di pro- cedere autonomamente ad una continua verifica della assenza di fermo amministrativo del mezzo, sicché appare del tutto incongruo, sotto il profilo dell'elemento soggettivo, a norma dell'art. 3 legge n.689/1981, assumere la legittimità della contestazione prevista
2 dall'art. 214 comma VIII C.d.S. per la circolazione del veicolo in assenza di notifica di detto preavviso.
In proposito, va evidenziato che la nel costituirsi non ha contestato Controparte_1 la mancata notifica del preavviso di fermo amministrativo, ciò che esonera l'opponente dalla prova negativa, somministrabile in base ad elementi positivi contrari o previa ac- quisizione degli atti presso il concessionario della riscossione (cfr. Cass. Civ. Sez.VI ord. 13/7/2022 n.22122) e che, in ogni caso, il ha comunque allegato detto Pt_1
preavviso emesso dal non risultante in alcun modo notificato Controparte_2 all'opponente.
Pertanto, in riforma dell'impugnata sentenza, deve essere accolta l'opposizione avverso il verbale di contestazione n.383041038 redatto dai CC San Giorgio Lucano il
22/12/2023 con assorbimento degli ulteriori motivi di gravame.
Le spese giudiziali seguono la soccombenza dell'appellata, a norma dell'art. 91 c.p.c. e, avuto riguardo alla limitata complessità della controversia, si liquidano, in base ai para- metri minimi di cui al D.M.55/2014, quantificati per il primo grado in € 98,00 per esborsi ed € 633,00 per onorari (€ 118 studio, € 126 fase introduttiva, € 176 trattazione ed € 426 fase decisionale) e per il presente giudizio in € 147,00 per esborsi ed € 852,00 per onorari (€ 213 studio, € 213 fase introduttiva ed € 426 fase decisionale), oltre per entrambi i gradi gli accessori di legge.
Si precisa, infine che, ai sensi della normativa sulla privacy, in caso di diffusione del presente documento al di fuori della sua naturale destinazione, è obbligatorio l'oscuramento dei dati che rendono possibile l'identificazione dei soggetti coinvolti.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei Parte_1 confronti della con ricorso depositato l'8/4//2041 avverso la sen- Controparte_1 tenza n.143 resa in data 8/3//2024 dal Giudice di Pace di Matera, così provvede nel con- traddittorio delle parti:
- in riforma dell'impugnata sentenza, annulla il verbale di contestazione n.383041038 redatto dai CC San Giorgio Lucano il 22/12/2023;
- condanna la al pagamento in favore dell'appellante delle spese Controparte_1 giudiziali che liquida per il primo grado in € 98,00 per esborsi ed € 633,00 per onorari e
3 per il presente giudizio in € 147,00 per esborsi ed € 852,00 per onorari, oltre per en- trambi i gradi rimborso spese generali, IVA e CNA come per legge.
Così deciso in Matera, il 29-5-2025
Il Giudice
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