Sentenza 18 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 2Q, sentenza 18/06/2025, n. 11983 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 11983 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 18/06/2025
N. 11983/2025 REG.PROV.COLL.
N. 13170/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 13170 del 2021, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Ciro Alessio Mauro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Velletri, in persona del Sindaco legale rappresentante pro tempore , non costituito in giudizio;
per l’annullamento
del provvedimento di ingiunzione n. -OMISSIS-, al pagamento della sanzione di cui all’art. 31, comma 4-bis, del d.P.R. n. 380/2001, ed all’art. 15, comma 3, della legge regionale n. 15/2008;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 87, comma 4-bis, cod. proc. amm.;
Relatore all’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del giorno 16 maggio 2025 il dott. Enrico Mattei e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe si contesta la legittimità del provvedimento n. -OMISSIS-, con il quale il Comune di Velletri ha ingiunto all’odierno ricorrente il pagamento di € 20.000,00 a titolo di sanzione ex art. 31, comma 4- bis, del d.P.R. n. n. 380/2001 e art. 15, comma 3, della legge regionale n. 15/2008, in relazione ad accertamenti di violazione edilizia per l’esecuzione di interventi di ampliamento di un fabbricato ad uso residenziale.
Avvero il provvedimento impugnato il ricorrente adduce i vizi di “violazione a falsa applicazione del principio di proporzionalità, eccesso di potere, ingiustizia manifesta, violazione e falsa applicazione dell’art. 34, d.p.r. 380/2001, illegittimità per violazione dei principi di buon andamento, inesigibilità della prestazione contestata, difetto assoluto di istruttoria, violazione e falsa applicazione dell’art. 97 della Costituzione” , non avendo l’Amministrazione comunale valutato la fattibilità e necessità delle operazioni di demolizione della parte abusiva della struttura, come risultanti dalle verifiche tecniche emerse nel corso del sopralluogo del giorno -OMISSIS-, disposto dal medesima Amministrazione procedente, laddove è stato precisato che: “La porzione abusivamente realizzata risulta intimamente connessa alla preesistente e pertanto si rendono necessarie valutazioni diagnostiche di tipo strutturale per valutare la possibilità di demolizione della porzione abusiva senza pregiudizio della porzione preesistente” .
Il Comune di Velletri non si è costituito in giudizio per resistere al ricorso.
All’udienza di smaltimento dell’arretrato del giorno 16 maggio 2025 la causa è passata in decisione.
Il ricorso è infondato e va pertanto respinto.
Osserva infatti il Collegio che la sanzione amministrativa pecuniaria di cui all’art. 31, comma 4-bis, d.P.R. n. 380/2001 è finalizzata a sanzionare la mancata rimozione di un abuso edilizio a seguito della constatata inottemperanza all’ordine di demolizione, ragion per cui si è in presenza di una misura coercitiva indiretta, volta ad indurre i soggetti — che potrebbero anche non avere responsabilità nella realizzazione dell’abuso — a rimuovere lo stesso laddove ne abbiano la possibilità materiale e giuridica.
Come noto, la ratio di tale previsione si basa sull’esigenza di salvaguardare i valori tutelati dagli artt. 9, 41, 42 e 117 Cost., avendo il responsabile dell’illecito cagionato un vulnus al paesaggio, all’ambiente ed all’ordinato assetto del territorio, in contraddizione con la funzione sociale della proprietà, sicché il legislatore ha inteso sanzionarlo — oltre che con la perdita della proprietà — anche con una sanzione pecuniaria conseguente alla mancata ottemperanza all’ordinanza di demolizione.
Ciò posto e venendo al caso di specie, al Collegio non resta che prendere atto che la sanzione pecuniaria per cui è causa costituisce legittima misura di carattere sanzionatorio conseguente alla mancata ottemperanza all’ingiunzione di ripristino dello stato dei luoghi, come risultante dalle ordinanze di demolizione n. -OMISSIS-, puntualmente riportate nelle premesse del provvedimento impugnato.
In senso ostativo non può assumere rilevanza il fatto che in sede di sopralluogo dell’immobile abusivo, avvenuto in data -OMISSIS-, i tecnici comunali rilevavano che “ La porzione abusivamente realizzata risulta intimamente connessa alla preesistente e pertanto si rendono necessarie valutazioni diagnostiche di tipo strutturale per valutare la possibilità di demolizione della porzione abusiva senza pregiudizio della porzione preesistente”.
Ciò non toglie infatti che la parte abusiva dell’immobile comunque avrebbe potuto essere demolita, ricadendo invero sul responsabile dell’abuso le possibili conseguenze negative che il ripristino dello status quo ante potrebbero comportare sulla parte non abusiva dell’immobile, anche in termini di approntamento di tutte le cautele necessarie, onde far fronte ai potenziali pregiudizi che la stessa demolizione potrebbe cagionare alla porzione da non demolire.
Né rilevanza alcuna può essere attribuita all’istanza di sanatoria medio tempore presentata da parte ricorrente, avendo il Comune di Velletri, con specifico riferimento al procedimento di sanatoria avviato in data -OMISSIS-, precisato come lo stesso dovesse ritenersi concluso per l’intervento del silenzio-diniego, non risultando sufficienti le integrazioni documentali allegate alla stessa domanda di sanatoria.
Le considerazioni che precedono impongono il rigetto del ricorso.
Nulla per le spese di lite stante la mancata costituzione in giudizio dell’Amministrazione intimata.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Nulla per le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 16 maggio 2025 con l’intervento dei magistrati:
Rosa Perna, Presidente
Enrico Mattei, Consigliere, Estensore
Francesca Ferrazzoli, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Enrico Mattei | Rosa Perna |
IL SEGRETARIO