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Sentenza 24 ottobre 2025
Sentenza 24 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ravenna, sentenza 24/10/2025, n. 383 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ravenna |
| Numero : | 383 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Ravenna
Sezione Lavoro
VERBALE D'UDIENZA
N. R.G. 2025 432
All'esito dell'udienza del 23.10.2025, tenutasi in forma cartolare, viste le note di trattazione scritta depositate dalle parti, ha emesso la seguente
SENTENZA
Ex art. 429 c.p.c.
Tra
c.f. difesa dall'avv. NASO Parte_1 C.F._1
DOMENICO
RICORRENTE
E
, difeso dall'avv.ta Federica Giorno Controparte_1
RESISTENTE
MOTIVI DELLA DECISIONE
La docente ha rassegnato le seguenti conclusioni: “A) accertare e dichiarare il diritto del ricorrente, quale docente assunta con contratto a tempo determinato, ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui tramite la Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 e per l'effetto
B) Per l'effetto Condannare il resistente a Controparte_1 provvedere in tal senso con assegnazione della carta docente dal valore nominale di € 500,00 per anno scolastico, per un totale di € 2.000,00;”.
Il si è costituito resistendo al ricorso ed eccependo la prescrizione di tutte le CP_1 annualità, deducendo che la diffida prodotta dalla ricorrente non era idonea a interrompere la prescrizione perché generica, nel senso che essa non reca alcun riferimento che la riconduca a parte ricorrente, sicché devono ritenersi prescritte tutte 1 le pretese maturate in data antecedente al 22.5.2020, ossia prima dei cinque anni antecedenti la notifica del ricorso.
L'eccezione è fondata con riferimento a tutte le a.s. e il ricorso va quindi rigettato.
Va innanzitutto chiarito che, per quanto concerne il dies a quo del termine prescrizionale del diritto di credito di cui alla c.d. carta docenti, la S.C. ha affermato che l'azione di adempimento in forma specifica a ottener el acarta docente si prescrive nel termine quinquennale decorrente ecorrente dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito (per i casi di cui all'art. 4, commi 1 e 2, della l. n. 124 del 1999, dalla data del conferimento dell'incarico o, se posteriore, da quella in cui il sistema telematico consentiva annualmente la registrazione sulla piattaforma telematica) (cfr. Sez. L - , Sentenza n. 29961 del 27/10/2023).
Ciò detto, il primo atto interruttivo della prescrizione è effettivamente il deposito del ricorso (22.5.2025), come dedotto dal , dal momento che le diffide in atti (cfr. CP_1 doc. 14) sono prive degli allegati richiamati, contenenti l'elenco dei docenti per conto dei quali è inviata la diffida;
conseguentemente, non è possibile accertare che le diffide prodotte siano state inviate anche in nome e per conto della docente Parte_1
Il dies a quo del termine prescrizionale anche dell'a.s. 2018/2019, coincidendo con la data del conferimento dell'incarico o, al più tardi, da quella in cui il sistema telematico consentiva la registrazione sulla piattaforma telematica (e su questo nulla è stato dedotto dalla ricorrente), è certamente antecedente al 22.5.2020.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
1) rigetta il ricorso;
2) condanna parte ricorrente a rimborsare a parte resistente le spese di lite, che si liquidano in € 1.030 per compensi, oltre i.v.a., c.p.a. e 15,00 % per rimborso spese generali.
Si comunichi.
24/10/2025
Il Giudice
GI MU
2
Sezione Lavoro
VERBALE D'UDIENZA
N. R.G. 2025 432
All'esito dell'udienza del 23.10.2025, tenutasi in forma cartolare, viste le note di trattazione scritta depositate dalle parti, ha emesso la seguente
SENTENZA
Ex art. 429 c.p.c.
Tra
c.f. difesa dall'avv. NASO Parte_1 C.F._1
DOMENICO
RICORRENTE
E
, difeso dall'avv.ta Federica Giorno Controparte_1
RESISTENTE
MOTIVI DELLA DECISIONE
La docente ha rassegnato le seguenti conclusioni: “A) accertare e dichiarare il diritto del ricorrente, quale docente assunta con contratto a tempo determinato, ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui tramite la Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 e per l'effetto
B) Per l'effetto Condannare il resistente a Controparte_1 provvedere in tal senso con assegnazione della carta docente dal valore nominale di € 500,00 per anno scolastico, per un totale di € 2.000,00;”.
Il si è costituito resistendo al ricorso ed eccependo la prescrizione di tutte le CP_1 annualità, deducendo che la diffida prodotta dalla ricorrente non era idonea a interrompere la prescrizione perché generica, nel senso che essa non reca alcun riferimento che la riconduca a parte ricorrente, sicché devono ritenersi prescritte tutte 1 le pretese maturate in data antecedente al 22.5.2020, ossia prima dei cinque anni antecedenti la notifica del ricorso.
L'eccezione è fondata con riferimento a tutte le a.s. e il ricorso va quindi rigettato.
Va innanzitutto chiarito che, per quanto concerne il dies a quo del termine prescrizionale del diritto di credito di cui alla c.d. carta docenti, la S.C. ha affermato che l'azione di adempimento in forma specifica a ottener el acarta docente si prescrive nel termine quinquennale decorrente ecorrente dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito (per i casi di cui all'art. 4, commi 1 e 2, della l. n. 124 del 1999, dalla data del conferimento dell'incarico o, se posteriore, da quella in cui il sistema telematico consentiva annualmente la registrazione sulla piattaforma telematica) (cfr. Sez. L - , Sentenza n. 29961 del 27/10/2023).
Ciò detto, il primo atto interruttivo della prescrizione è effettivamente il deposito del ricorso (22.5.2025), come dedotto dal , dal momento che le diffide in atti (cfr. CP_1 doc. 14) sono prive degli allegati richiamati, contenenti l'elenco dei docenti per conto dei quali è inviata la diffida;
conseguentemente, non è possibile accertare che le diffide prodotte siano state inviate anche in nome e per conto della docente Parte_1
Il dies a quo del termine prescrizionale anche dell'a.s. 2018/2019, coincidendo con la data del conferimento dell'incarico o, al più tardi, da quella in cui il sistema telematico consentiva la registrazione sulla piattaforma telematica (e su questo nulla è stato dedotto dalla ricorrente), è certamente antecedente al 22.5.2020.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
1) rigetta il ricorso;
2) condanna parte ricorrente a rimborsare a parte resistente le spese di lite, che si liquidano in € 1.030 per compensi, oltre i.v.a., c.p.a. e 15,00 % per rimborso spese generali.
Si comunichi.
24/10/2025
Il Giudice
GI MU
2