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Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 27/10/2025, n. 14869 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 14869 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE II CIVILE
Il Tribunale, in persona del Giudice Unico, ON MI, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado iscritta al n. 1377 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2020 trattenuta in decisione all'udienza del 12 febbraio 2025
e vertente
TRA
, elettivamente domiciliato in Roma, Corso Vittorio Emanuele II Parte_1
n. 294, presso lo studio dell'Avv. Giuseppe Bucciante, che la rappresentano e difendono giusta procura in atti
elettivamente domiciliato in Roma, piazza Prati degli Strozzi n 26 CP_1
presso lo studio dell'Avv. Fabiana Fois che la rappresentano e difende giusta procura in atti
attori
E in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. CP_2
TT EN, e presso la stessa domiciliata negli Uffici dell'Avvocatura
Capitolina siti in Roma, Via del Tempio di Giove n. 21
convenuta
OGGETTO: occupazione senza titolo
CONCLUSIONI
Come dal verbale del 12 febbraio 2025 e rispettivi atti difensivi.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione in riassunzione, parte attrice proponeva opposizione avverso i provvedimenti amministrativi prot. n. 25424 del 1° luglio 2010 (notificato il 24
settembre 2010) e prot. 40471 del 25 ottobre 2010, (notificato l'8 novembre 2010) emessi dal , Controparte_3
di avvio del procedimento di rilascio dell'alloggio sito in Roma, via Montalcino n. 6, sc. F, int. 11.
A sostegno della propria domanda, l'attore ha eccepito la violazione e la falsa interpretazione della legge;
l'omessa e/o carenza di motivazione;
il mancato completamento dell'istruttoria con conseguente lesione del diritto di difesa;
l'eccesso di potere per contraddittorietà dell'azione amministrativa, la disparità di trattamento e l'ingiustizia manifesta.
Si costituiva la quale chiedeva il rigetto della domanda in quanto CP_2
infondata in fatto e in diritto. In sede di comparsa conclusionale l'avv Bucciante, costituito per il solo signor
[...]
, riferiva dell'intervenuto decesso della signora Pt_1 CP_1
rappresentata in giudizio dall'avv Fabiana Fois in difetto di altra costituzione;
tale dichiarazione, provenendo dal procuratore non costituito per la signora , non CP_1
rileva non essendo in suo potere far dichiarare la interruzione.
Preliminarmente va premesso che in tema di edilizia residenziale pubblica la controversia introdotta da chi si opponga ad un provvedimento dell'Amministrazione di rilascio dell'immobile occupato senza titolo o di assegnazione in locazione a terzi, rientra nella giurisdizione del giudice ordinario,
essendo contestato il diritto di agire esecutivamente e configurandosi l'ordine di rilascio come atto imposto per legge e non come potere discrezionale della P.A. la cui concreta applicazione richiede, di volta in volta, una valutazione di interesse pubblico (cass. SS.UU. n. 5253/2020; cass. 14946/11 e n. 24148/17).
Esaminando il merito, l'attività procedimentale posta in essere da CP_2
rientra, pienamente, in un'attività di natura vincolata che, per sua stessa connotazione, esclude la configurabilità del vizio di eccesso di potere e di carenza di istruttoria.
In ogni caso, giova sottolineare come non rientri nel potere del giudice (né
ordinario, né amministrativo) di acclarare la sussistenza delle condizioni ex ante previste dalla normativa regionale per l'accesso al servizio di assistenza alloggiativa,
né di sostituirsi all'amministrazione nell'esercizio dei poteri autoritativi demandatile dalla legge (DPR n°1035.1972, artt. 1 e 11, L. R. n°12/1999, art. 4). Anche l'eccezione relativa alla lesione del diritto di difesa è infondata e deve essere rigettata, posto che l'atto impugnato comunica la possibilità di poter “prendere
visione degli atti amministrativi relativi al procedimento in esame e produrre eventuali controdeduzioni o documentazione che legittimino l'occupazione
dell'alloggio (…)” (all. 1 atto di citazione).
Le comunicazioni impugnate sono complete sia nella parte motiva che nei riferimenti normativi.
I provvedimenti oggetto d'impugnazione sono stati emessi in quanto gli attori sono stati considerati privi dei requisiti richiesti dall'art. 15 L.R. 12/1999.
I requisiti per l'accesso all'edilizia residenziale pubblica destinata all'assistenza abitativa sono disciplinati dagli artt. 11 e 12 della Legge regionale del Lazio nr.
12/1999.
In particolare, ai sensi dell'art 12 della L.R. 6 agosto 1999, n. 12, in caso di decesso dell'assegnatario dell'alloggio, subentrano nella assegnazione “i componenti del nucleo familiare di cui all'art. 11, comma 5, originariamente assegnatario o ampliato ai sensi del comma 4”.
Ai sensi del richiamato art. 11, comma 5, come modificato dall'art. 27, comma 1, lett. a), n. 3, della L.R. n. 12/2016, sono considerati componenti del nucleo familiare,
tra gli altri, gli ascendenti, i discendenti, i collaterali fino al terzo grado, purché la stabile convivenza con il richiedente duri ininterrottamente da almeno due anni alla data di pubblicazione del bando di concorso e sia dimostrata nelle forme di legge.
L'art. 12, comma 4, lett. e), L.R. 12/1999, prevede invece che l'ampliamento del nucleo familiare si determina, tra gli altri, nel caso di “(…) rientro dei figli purché in possesso dei requisiti previsti dalla normativa in materia di edilizia residenziale pubblica per non incorrere nella decadenza”.
Inoltre, secondo il disposto del successivo comma 5, “l'ingresso di uno dei soggetti indicati nel comma 4 deve essere immediatamente comunicato all'ente gestore.
L'ente gestore, nei successivi tre mesi, verifica che, a seguito dell'ampliamento, non sussistano cause di decadenza dall'assegnazione”.
Nel caso di specie parte attrice non ha prodotto alcuna documentazione attestante l'appartenenza al nucleo familiare della precedente assegnataria, sia pure per successivo ampliamento.
Infatti, dalla documentazione prodotta da è agevole constatare CP_2
come gli attori non siano in possesso di alcun titolo valido che li legittimi ad utilizzare l'immobile di riferimento (cfr. doc n. 8 di parte convenuta).
Pertanto, in assenza di un titolo valido a permanere nell'alloggio, ed in assenza di contestazione delle ragioni sostanziali dei provvedimenti impugnati, l'opposizione non può essere accolta.
In ragione delle argomentazioni trattate le spese si ritengono compensate.
P.Q.M.
Il Giudice Unico del Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando, così
provvede:
1) rigetta la domanda di parte attrice;
2) compensa le spese di lite.
Roma, 24 ottobre 2025 Il Giudice
ON MI
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE II CIVILE
Il Tribunale, in persona del Giudice Unico, ON MI, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado iscritta al n. 1377 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2020 trattenuta in decisione all'udienza del 12 febbraio 2025
e vertente
TRA
, elettivamente domiciliato in Roma, Corso Vittorio Emanuele II Parte_1
n. 294, presso lo studio dell'Avv. Giuseppe Bucciante, che la rappresentano e difendono giusta procura in atti
elettivamente domiciliato in Roma, piazza Prati degli Strozzi n 26 CP_1
presso lo studio dell'Avv. Fabiana Fois che la rappresentano e difende giusta procura in atti
attori
E in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. CP_2
TT EN, e presso la stessa domiciliata negli Uffici dell'Avvocatura
Capitolina siti in Roma, Via del Tempio di Giove n. 21
convenuta
OGGETTO: occupazione senza titolo
CONCLUSIONI
Come dal verbale del 12 febbraio 2025 e rispettivi atti difensivi.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione in riassunzione, parte attrice proponeva opposizione avverso i provvedimenti amministrativi prot. n. 25424 del 1° luglio 2010 (notificato il 24
settembre 2010) e prot. 40471 del 25 ottobre 2010, (notificato l'8 novembre 2010) emessi dal , Controparte_3
di avvio del procedimento di rilascio dell'alloggio sito in Roma, via Montalcino n. 6, sc. F, int. 11.
A sostegno della propria domanda, l'attore ha eccepito la violazione e la falsa interpretazione della legge;
l'omessa e/o carenza di motivazione;
il mancato completamento dell'istruttoria con conseguente lesione del diritto di difesa;
l'eccesso di potere per contraddittorietà dell'azione amministrativa, la disparità di trattamento e l'ingiustizia manifesta.
Si costituiva la quale chiedeva il rigetto della domanda in quanto CP_2
infondata in fatto e in diritto. In sede di comparsa conclusionale l'avv Bucciante, costituito per il solo signor
[...]
, riferiva dell'intervenuto decesso della signora Pt_1 CP_1
rappresentata in giudizio dall'avv Fabiana Fois in difetto di altra costituzione;
tale dichiarazione, provenendo dal procuratore non costituito per la signora , non CP_1
rileva non essendo in suo potere far dichiarare la interruzione.
Preliminarmente va premesso che in tema di edilizia residenziale pubblica la controversia introdotta da chi si opponga ad un provvedimento dell'Amministrazione di rilascio dell'immobile occupato senza titolo o di assegnazione in locazione a terzi, rientra nella giurisdizione del giudice ordinario,
essendo contestato il diritto di agire esecutivamente e configurandosi l'ordine di rilascio come atto imposto per legge e non come potere discrezionale della P.A. la cui concreta applicazione richiede, di volta in volta, una valutazione di interesse pubblico (cass. SS.UU. n. 5253/2020; cass. 14946/11 e n. 24148/17).
Esaminando il merito, l'attività procedimentale posta in essere da CP_2
rientra, pienamente, in un'attività di natura vincolata che, per sua stessa connotazione, esclude la configurabilità del vizio di eccesso di potere e di carenza di istruttoria.
In ogni caso, giova sottolineare come non rientri nel potere del giudice (né
ordinario, né amministrativo) di acclarare la sussistenza delle condizioni ex ante previste dalla normativa regionale per l'accesso al servizio di assistenza alloggiativa,
né di sostituirsi all'amministrazione nell'esercizio dei poteri autoritativi demandatile dalla legge (DPR n°1035.1972, artt. 1 e 11, L. R. n°12/1999, art. 4). Anche l'eccezione relativa alla lesione del diritto di difesa è infondata e deve essere rigettata, posto che l'atto impugnato comunica la possibilità di poter “prendere
visione degli atti amministrativi relativi al procedimento in esame e produrre eventuali controdeduzioni o documentazione che legittimino l'occupazione
dell'alloggio (…)” (all. 1 atto di citazione).
Le comunicazioni impugnate sono complete sia nella parte motiva che nei riferimenti normativi.
I provvedimenti oggetto d'impugnazione sono stati emessi in quanto gli attori sono stati considerati privi dei requisiti richiesti dall'art. 15 L.R. 12/1999.
I requisiti per l'accesso all'edilizia residenziale pubblica destinata all'assistenza abitativa sono disciplinati dagli artt. 11 e 12 della Legge regionale del Lazio nr.
12/1999.
In particolare, ai sensi dell'art 12 della L.R. 6 agosto 1999, n. 12, in caso di decesso dell'assegnatario dell'alloggio, subentrano nella assegnazione “i componenti del nucleo familiare di cui all'art. 11, comma 5, originariamente assegnatario o ampliato ai sensi del comma 4”.
Ai sensi del richiamato art. 11, comma 5, come modificato dall'art. 27, comma 1, lett. a), n. 3, della L.R. n. 12/2016, sono considerati componenti del nucleo familiare,
tra gli altri, gli ascendenti, i discendenti, i collaterali fino al terzo grado, purché la stabile convivenza con il richiedente duri ininterrottamente da almeno due anni alla data di pubblicazione del bando di concorso e sia dimostrata nelle forme di legge.
L'art. 12, comma 4, lett. e), L.R. 12/1999, prevede invece che l'ampliamento del nucleo familiare si determina, tra gli altri, nel caso di “(…) rientro dei figli purché in possesso dei requisiti previsti dalla normativa in materia di edilizia residenziale pubblica per non incorrere nella decadenza”.
Inoltre, secondo il disposto del successivo comma 5, “l'ingresso di uno dei soggetti indicati nel comma 4 deve essere immediatamente comunicato all'ente gestore.
L'ente gestore, nei successivi tre mesi, verifica che, a seguito dell'ampliamento, non sussistano cause di decadenza dall'assegnazione”.
Nel caso di specie parte attrice non ha prodotto alcuna documentazione attestante l'appartenenza al nucleo familiare della precedente assegnataria, sia pure per successivo ampliamento.
Infatti, dalla documentazione prodotta da è agevole constatare CP_2
come gli attori non siano in possesso di alcun titolo valido che li legittimi ad utilizzare l'immobile di riferimento (cfr. doc n. 8 di parte convenuta).
Pertanto, in assenza di un titolo valido a permanere nell'alloggio, ed in assenza di contestazione delle ragioni sostanziali dei provvedimenti impugnati, l'opposizione non può essere accolta.
In ragione delle argomentazioni trattate le spese si ritengono compensate.
P.Q.M.
Il Giudice Unico del Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando, così
provvede:
1) rigetta la domanda di parte attrice;
2) compensa le spese di lite.
Roma, 24 ottobre 2025 Il Giudice
ON MI