Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 04/07/2014, n. 15359
CASS
Sentenza 4 luglio 2014

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In tema di lavori socialmente utili, non può essere riconosciuto il beneficio del contributo aggiuntivo a fondo perduto previsto dall'art. 12, comma 5, del d.lgs. 1 dicembre 1997, n. 468 ai lavoratori che hanno già maturato i requisiti contributivi per la pensione di anzianità al momento della domanda, sebbene non anche quelli per la pensione di vecchiaia, poiché tale norma prevede, a favore dei lavoratori socialmente utili cui manchino meno di cinque anni al raggiungimento dei requisiti per il pensionamento (di anzianità o di vecchiaia) e dietro proseguimento volontario della contribuzione, una sola ipotesi di attribuzione del beneficio, che si configura quale misura straordinaria diretta a consentire a tale categoria di raggiungere un trattamento pensionistico e non anche un trattamento migliore rispetto a quello a cui avevano diritto al momento della domanda.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 04/07/2014, n. 15359
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 15359
    Data del deposito : 4 luglio 2014

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