Sentenza 4 luglio 2014
Massime • 1
In tema di lavori socialmente utili, non può essere riconosciuto il beneficio del contributo aggiuntivo a fondo perduto previsto dall'art. 12, comma 5, del d.lgs. 1 dicembre 1997, n. 468 ai lavoratori che hanno già maturato i requisiti contributivi per la pensione di anzianità al momento della domanda, sebbene non anche quelli per la pensione di vecchiaia, poiché tale norma prevede, a favore dei lavoratori socialmente utili cui manchino meno di cinque anni al raggiungimento dei requisiti per il pensionamento (di anzianità o di vecchiaia) e dietro proseguimento volontario della contribuzione, una sola ipotesi di attribuzione del beneficio, che si configura quale misura straordinaria diretta a consentire a tale categoria di raggiungere un trattamento pensionistico e non anche un trattamento migliore rispetto a quello a cui avevano diritto al momento della domanda.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 04/07/2014, n. 15359 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15359 |
| Data del deposito : | 4 luglio 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LAMORGESE Antonio - Presidente -
Dott. BANDINI Gianfranco - Consigliere -
Dott. D'ANTONIO Enrica - Consigliere -
Dott. TRIA Lucia - rel. Consigliere -
Dott. GHINOY Paola - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 12195/2008 proposto da:
OZ GI C.F. [...], elettivamente domiciliato in ROMA, VIA LIVORNO 51, presso lo studio dell'avvocato PERFETTI Paolo, nominato dagl'interessato come proprio difensore in sostituzione dell'avvocato CODELLA MENENIO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE C.F. 80078750587, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati RICCIO Alessandro, GIANNICO GIUSEPPINA, VALENTE NICOLA giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 8081/2006 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 24/04/2007 r.g.n. 4358/2004;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13/03/2014 dal Consigliere Dott. LUCIA TRIA;
È comparso l'Avvocato PERFETTI PAOLO;
udito l'Avvocato PREDEN SERGIO per delega verbale RICCIO ALESSANDRO;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CELESTE Alberto, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.- La sentenza attualmente impugnata (depositata il 24 aprile 2007), in accoglimento dell'appello dell'INPS avverso la sentenza del Tribunale di Latina n. 295 del 19 febbraio 2004, respinge le originarie domande proposte da RO IG - nella qualità di lavoratore socialmente utile presso il Comune di Formia dall'1 ottobre 1998 al 30 settembre 1999 andato in pensionamento anticipato ai sensi del D.Lgs. n. 468 del 1997 - volte ad ottenere la dichiarazione del proprio diritto a beneficiare del contributo aggiuntivo previsto dallo stesso D.Lgs. n. 468 del 1997, art. 12 e dalla L. n. 144 del 1999 e la conseguente condanna dell'INPS alla corresponsione della somma di denaro corrispondente, oltre agli interessi legali.
La Corte d'appello di Roma, per quel che qui interessa, precisa che:
a) la L. n. 144 del 1999 , art. 58, ha aggiunto al D.Lgs. n. 468 del 1997, art. 12, il comma 5-bis, secondo cui: "I contributi previsti ai sensi della lett. c) del comma 5 possono essere concessi nei limiti delle risorse finanziarie disponibili anche ai lavoratori di cui alla lettera a) del comma 5, in aggiunta al contributo a fondo perduto ivi previsto";
b) per effetto di tale modifica, oltre al suddetto contributo a fondo perduto, il "contributo aggiuntivo" - rispetto ai benefici già previsti dalla legislazione vigente, fino al massimo consentito dalla normativa comunitaria, nel caso di assunzione a tempo indeterminato già quantificato dal D.I. 21 maggio 1998, in L. 18 milioni - è diventato applicabile anche ai lavoratori socialmente utili cui mancassero meno di 5 anni al raggiungimento dei requisiti per il pensionamento di anzianità o di vecchiaia, a fronte dell'onere del proseguimento volontario della contribuzione per il quinquennio mancante;
c) diversamente da quanto affermato dal primo Giudice, il chiaro ed esplicito tenore letterale della normativa in oggetto - non contraddetto dalla circolare INPS n. 194 del 1999 - esclude che possa ottenere l'intero contributo il lavoratore che aveva già raggiunto il requisito contributivo per il pensionamento di anzianità, come il RO;
d) non ha alcun rilievo in contrario l'argomentazione secondo cui l'interessato, se avesse saputo di non poter fruire dei benefici in argomento, avrebbe potuto continuare l'attività lavorativa fino al raggiungimento del requisito di età necessario per la pensione di vecchiaia, visto che tale argomentazione non ha nessun riscontro nella domanda di pensionamento anticipato in atti, da cui risulta che il lavoratore si è limitato a chiedere di poter usufruire dei benefici di cui si è detto.
2- Il ricorso di RO IG domanda la cassazione della sentenza per un unico motivo;
resiste, con controricorso, l'INPS. 3.- La trattazione del ricorso è stata originariamente fissata per l'udienza pubblica del 3 dicembre 2013.
In quella sede il Presidente del Collegio ha disposto, con ordinanza, il rinvio della causa a nuovo ruolo, rilevato che, dei due difensori nominati dal ricorrente per il presente giudizio, l'uno, avv. Menenio Codella, risultava cancellato per revisione dall'Albo dei cassazionisti il 27 settembre 2013 e l'altra, avv. Loredana D'Urso, non risultava abilitata al patrocinio dinanzi alla Corte di cassazione.
Lo stesso Presidente ha stabilito che dell'ordinanza fosse dato avviso al ricorrente personalmente, oltre che al domiciliatario, per consentirgli di nominare un difensore abilitato al patrocinio presso le Magistrature superiori.
Alla presente udienza è comparso, per il ricorrente, l'avvocato Paolo Perfetti, con procura conferita con scrittura privata non autenticata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 - Profili preliminari.
1.- Preliminarmente, va rilevata la nullità della procura rilasciata dal ricorrente all'avvocato Paolo Perfetti, con scrittura privata non autenticata.
Infatti, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, nei giudizi di cassazione i quali - come il presente - sono esclusi, ratione temporis, dall'applicazione del nuovo testo dell'art. 83 cod. proc. civ. introdotto dalla L. n. 69 del 2009, art. 45, comma 9 -
che, ai sensi dell'art. 58, comma 1, della legge medesima, si applica ai giudizi instaurati in primo grado dopo la data di entrata in vigore della stessa - se la procura speciale non è rilasciata a margine o in calce del ricorso ò o del controricorso (ai sensi dell'art. 83 cod. proc. civ., comma 3), è necessario che il conferimento sia effettuato nella forma prevista dal secondo comma del citato art. 83, cioè con atto pubblico o con scrittura privata autenticata (vedi, per tutte: Cass. 26 marzo 2010, n. 7241; Cass. 17 dicembre 2012, n. 23216; Cass. 10 ottobre 2013, n. 23057).
2 - Sintesi dei motivi di ricorso.
2- Con l'unico motivo di ricorso si denuncia, in relazione all'art. 360 cod. proc. civ., n. 3, violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 1 dicembre 1997, n. 468, art. 12 e successive modificazioni, nonché
della L. 17 maggio 1999, n. 144, art. 58. Il ricorrente sostiene che la sentenza impugnata sia il frutto di una interpretazione semplicistica della normativa di riferimento, lontana dalle reali esigenze e finalità che il legislatore si era prefisso con la introduzione del pensionamento anticipato di cui si tratta. Nel quesito posto a corredo del motivo si chiede a questa Corte di chiarire se la normativa introdotta con del D.Lgs. 1 dicembre 1997, n. 468, art. 12, come modificato dalla L. 17 maggio 1999, n. 144, art. 58, comma 17, anche alla luce di quanto espressamente disposto dalla circolare esplicativa INPS n. 194 del 1999, deve essere interpretata - per quel che rileva nel presente giudizio - nel senso di prevedere l'attribuzione e riconoscimento del diritto al rimborso del contributo aggiuntivo residuo in favore di tutti i lavoratori che soddisfino i presupposti normativamente richiesti per il prepensionamento anticipato di anzianità o di vecchiaia, cioè:
"meno di cinque anni al raggiungimento dei requisiti per il pensionamento di anzianità o vecchiaia".
Si sottolinea che il primo Giudice, con l'ausilio di una CTU contabile, ha riconosciuto il diritto del ricorrente ad ottenere il richiesto beneficio, sull'assunto secondo cui, avendo il RO maturato all'atto del pensionamento il requisito per la pensione di anzianità, ma non quello di età per la pensione di vecchiaia, la scelta del pensionamento anticipato doveva considerarsi conforme ai presupposti normativamente richiesti per il riconoscimento del trattamento invocato.
La Corte d'appello, invece, è giunta ad una opposta conclusione sulla base di una interpretazione della normativa che è del tutto illogica e non tiene conto del fatto che l'interessato, se non avesse potuto contare sul "regalo" che il legislatore gli aveva promesso, avrebbe optato per la prosecuzione della propria attività, con il versamento dei relativi contributi, fino al raggiungimento dei requisiti per ottenere la pensione di vecchiaia, di importo maggiore rispetto a quella di anzianità riconosciutagli.
3 - Esame delle censure.
3.- Il ricorso non è fondato, per le ragioni di seguito esposte. 4.- La questione sottoposta all'esame di questa Corte riguarda la inclusione, o meno, tra i beneficiari del contributo aggiuntivo previsto dallo stesso D.Lgs. n. 468 del 1997, art. 12 e dalla L. n. 144 del 1999 dei lavoratori già impegnati in lavori socialmente utili che - come il ricorrente - al momento della relativa richiesta avevano maturato i requisiti per la pensione di anzianità, ma non quello di età per la pensione di vecchiaia.
5.- Come precisato anche dall'INPS nella circolare 4 novembre 1999, n. 194, sulla base dei chiarimenti forniti dal Ministero del Lavoro, l'istituto del prepensionamento regolato dal D.Lgs. n. 468 del 1997, art. 12 e successive modificazioni e integrazioni, "ha una connotazione peculiare, in quanto il legislatore ha inteso far coesistere, nell'ambito del rapporto assicurativo, il momento erogatorio con quello caratterizzato dall'istituto della prosecuzione volontaria. Ne consegue che alle discipline che regolano i due momenti del rapporto assicurativo è necessario avere riguardo con adeguate contemperazioni, che tengano conto, anche sotto il profilo sostanziale, dell'esigenza delle particolari forme di tutela che le vigenti disposizioni vogliono assicurare ai lavoratori socialmente utili".
È noto che le circolari degli enti o delle amministrazioni non sono fonti del diritto e non sono quindi vincolanti per il giudice, ma possono essere utilizzate come semplici presupposti chiarificatori della posizione espressa dall'ente o dall'amministrazione su un dato oggetto (vedi, per tutte: Cass. 14 dicembre 2012, n. 23042; Cass. 27 gennaio 2014, n. 1577; Cass. 6 aprile 2011, n. 7889; Cass. 30 gennaio 1969, n. 260). In tali termini può dirsi che anche dalla richiamata circolare si desume che per un migliore approccio alla questione da risolvere nel presente giudizio è bene tenere presente che, come già affermato da questa Corte, la disciplina dei lavori socialmente utili, pur avendo subito notevoli mutamenti nel corso del tempo, è sempre stata caratterizzata, sia pure con differenti modalità, dallo scopo di fare fronte all'emergenza occupazionale e, quindi, dall'essere principalmente rivolta a soggetti privi dei requisiti per un trattamento di pensione diretta (di vecchiaia o di anzianità) presso l'AGO (vedi per tutte: Cass. 19 aprile 2012, n. 6109 e ivi richiami a Corte cost. sentenza n. 25 del 1996 nonché ordinanza n. 40 del 2003). Tale caratteristica della normativa è particolarmente evidente nel D.Lgs. 1 dicembre 1997, n. 468, che è il primo testo legislativo organico in materia, con il quale sono state anche abrogate tutte le disposizioni in contrasto con quelle in esso contenute. In particolare, all'art. 12, di tale decreto è stata dettata una "disciplina transitoria" volta a garantire ai lavoratori presi in considerazione - la cui platea è stata estesa dalla L. 17 maggio 1999, n. 144 - "una serie di misure eterogenee, quali il mantenimento dell'iscrizione nelle liste di mobilità, ovvero la concessione di un contributo a fondo perduto per raggiungere il pensionamento" (vedi:
Corte cost. ordinanza n. 40 del 2003 cit.). 6.- Il comma 5 di tale articolo (nel testo risultante dalle modifiche introdotte dal D.L. 8 aprile 1998, n. 78, convertito dalla L. 5 giugno 1998, n. 176) così dispone:
"5. Per favorire la ricollocazione lavorativa ovvero il raggiungimento dei trattamenti pensionistici per i lavoratori di cui al comma 1, possono essere adottate, nei limiti delle risorse a ciò preordinate sul Fondo per l'occupazione e secondo le modalità stabilite nel decreto di cui al comma 8, le seguenti misure:
a) nel caso in cui ai lavoratori manchino meno di 5 anni al raggiungimento dei requisiti per il pensionamento di anzianità o di vecchiaia, la concessione di un contributo a fondo perduto a fronte dell'onere relativo al proseguimento volontario della contribuzione ovvero all'erogazione anticipata del trattamento relativo all'anzianità maturata;
b) l'assunzione a carico del Fondo per l'occupazione del contributo a fondo perduto nel caso di presentazione di un progetto di lavoro autonomo secondo le modalità di cui al citato D.L. n. 510 del 1996, art.
9-septies, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 608 del 1996;
c) la concessione al datore di lavoro, ivi compresi quelli di cui alla L. 24 giugno 1997, n. 196, art. 2, di un contributo aggiuntivo ai benefici già previsti dalla legislazione vigente, fino al massimo consentito dalla normativa comunitaria, nel caso di assunzione a tempo indeterminato".
7. - Con D.I. 21 maggio 1998 (del Ministri del Lavoro e della Previdenza Sociale di concerto con il Ministro del Tesoro, del Bilancio, della Programmazione Economica) sono state definite le modalità applicative delle misure contenute nell'art. 12, soprattutto con riguardo ai commi 5 e 8.
In base ai primi due commi dell'art. 2 di tale decreto (Modalità di attuazione delle misure relative alla contribuzione volontaria):
"1.1 lavoratori di cui all'articolo 1 del presente decreto, cui manchino meno di cinque anni al raggiungimento dei requisiti per il pensionamento di anzianità o vecchiaia, richiesti secondo la disciplina vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono ammessi alla contribuzione volontaria per il periodo mancante. Ad essi è concesso un contributo a fondo perduto, a valere sul Fondo per l'occupazione, pari al 50 per cento dell'onere relativo al proseguimento volontario della contribuzione, così come determinato dall'INPS ai sensi del successivo comma 3. Il contributo viene versato all'INPS in rate annuali, previa richiesta dell'Istituto medesimo, complessivamente per tutti i lavoratori interessati e indicati nella richiesta medesima. La rimanente quota di contribuzione volontaria resta a carico del lavoratore che può versarla in rate mensili per tutto il periodo mancante, sotto forma di conguaglio con l'erogazione dei trattamenti pensionistici di cui al seguente comma 2.
2.1 lavoratori di cui al comma 1 ammessi alla contribuzione volontaria sono immediatamente collocati in pensione, in deroga alle norme vigenti, con un trattamento pensionistico ridotto, commisurato alla effettiva anzianità contributiva dimostrabile al momento della domanda di ammissione alla contribuzione volontaria di cui al comma 3 seguente, per il periodo mancante al raggiungimento dei requisiti pensionistici. Una volta raggiunti tali requisiti pensionistici, il trattamento pensionistico viene erogato in modo pieno. I lavoratori possono essere utilizzati nei comuni di residenza, per lo svolgimento delle attività di cui al D.Lgs. 1 dicembre 1997, n. 468, art. 1, comma 2, lett. d), sino al raggiungimento dei requisiti pensionistici. Ai predetti lavoratori può essere erogato l'importo integrativo di cui al D.Lgs. n. 468 del 1997, art. 8, comma 2, fermo restando quanto stabilito dal comma 6 del medesimo articolo." 8.- È stata, quindi, emanata la circolare del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale n. 100 del 26 luglio 1998, intitolata:
"Lavori Socialmente Utili. D.Lgs. 1 dicembre 1997, n. 468 e D.I. 21 maggio 1998. Prime direttive attuative", che ha ulteriormente chiarito il contenuto della disciplina di cui al suddetto comma 5, ribadendo, in particolare, che i lavoratori destinatari del beneficio di cui alla lett. a) dell'art. 5 erano quelli "cui manchino meno di cinque anni al raggiungimento dei requisiti per il pensionamento di anzianità o vecchiaia".
9.- Successivamente la L. n. 144 del 1999 cit. ha inserito nell'art. 12 il comma 5-bis dal seguente tenore:
"I contributi previsti ai sensi della lettera e) del comma 5 possono essere concessi nei limiti delle risorse finanziarie disponibili anche ai lavoratori di cui alla lettera a) del comma 5, in aggiunta al contributo a fondo perduto ivi previsto".
10. - Questo complesso normativo è stato interpretato dalla Corte d'appello nel senso che per effetto di tale ultima modifica, oltre al suddetto contributo a fondo perduto, il "contributo aggiuntivo" - rispetto ai benefici già previsti dalla legislazione vigente, fino al massimo consentito dalla normativa comunitaria, nel caso di assunzione a tempo indeterminato già quantificato dal D.I. 21 maggio 1998 in L. 18 milioni - è diventato applicabile anche ai lavoratori socialmente utili cui mancassero meno di 5 anni al raggiungimento dei requisiti per il pensionamento di anzianità o di vecchiaia, a fronte dell'onere del proseguimento volontario della contribuzione per il quinquennio mancante.
Conseguentemente, ad avviso della Corte romana, dal tenore letterale della normativa in oggetto si desume che è da escludere che possano ottenere l'intero contributo di cui si tratta i lavoratori che - come l'attuale ricorrente - avevano già raggiunto il requisito contributivo per il pensionamento di anzianità al momento della domanda.
La Corte ha altresì precisato che ciò non è contraddetto dalla circolare INPS 4 novembre 1999, n. 194 ove la suddetta possibilità non è stata contemplata.
Del resto, va precisato, che, dato il valore da attribuire alle circolari (di cui si è detto sopra al paragrafo 5), la suddetta circolare non avrebbe potuto certamente prevedere la suindicata ipotesi come aggiuntiva rispetto a quelle previste dal legislatore. La suddetta interpretazione appare del tutto condivisibile e corrispondente alla ratio oltre che alla lettera della normativa in oggetto e, come affermato dalla Corte territoriale, risulta anche indirettamente confermata dalla circolare INPS n. 194 del 1999, richiamata dal ricorrente.
11.- D'altra parte, il rilievo dell'interessato secondo cui se avesse saputo di non poter fruire dei benefici in argomento, avrebbe potuto continuare l'attività lavorativa fino al raggiungimento del requisito di età necessario per la pensione di vecchiaia, appare ininfluente, per le seguenti ragioni:
a) perché si basa sull'erroneo presupposto di considerare il beneficio di cui si discute come "regalo" del legislatore volto a consentire di raggiungere i requisiti della pensione di vecchiaia in modo agevolato anche a coloro che già erano in possesso dei requisiti per la pensione di anzianità, mentre si tratta di una misura straordinaria diretta a consentire di raggiungere un trattamento pensionistico - di anzianità "oppure" di vecchiaia - a determinate categorie di lavoratori perché privi dei requisiti necessari per ottenere uno dei due suddetti tipi di trattamento, da configurare, quindi, come una sorta di incentivo all'uscita dal mondo del lavoro da parte di soggetti privi dei requisiti per farlo e non come uno strumento volto a consentire di incrementare l'entità della pensione;
b) perché comunque il suddetto rilievo viene qui riproposto senza argomenti idonei a contrastare la statuizione della Corte territoriale secondo cui tale argomentazione non ha nessun riscontro nella domanda di pensionamento anticipato in atti in data 10 dicembre 1999, da cui risulta che il lavoratore "si è limitato a chiedere di poter usufruire dei benefici della L. n. 468 del 1997". 12.- Va, infine, sottolineato che la suddetta soluzione - che trova riscontro nella giurisprudenza di questa Corte relativa ai criteri interpretativi da applicare in riferimento al D.Lgs. n. 467 del 1998, art. 12 e alla normativa ad esso collegata (vedi per tutte: Cass. 19
settembre 2011, n. 19084; Cass. 17 dicembre 2008, n. 29486; Cass. 8 giugno 2005, n. 11942; Cass. 14 agosto 2004, n. 15905) - è specificamente confermata dalle modifiche al testo dell'art. 12, comma 5, cit. introdotte dal cit. D.L. n. 78 del 1998, art. 1, comma 2, consistite nell'avere sostituito, nella parte iniziale dell'articolo, la parola "trattamenti" alla parola "requisiti" e nell'avere aggiunto, nella parte finale della lettera a) la locuzione: "ovvero all'erogazione anticipata del trattamento relativo all'anzianità maturata".
Queste due modifiche - da leggere insieme - avvalorano la tesi secondo cui l'intenzione del legislatore era quella di finalizzare la concessione dei contributi in parola al raggiungimento dei "trattamenti" e non dei "requisiti" per un trattamento migliore di quello cui già si aveva diritto al momento della domanda e portano, conseguentemente, ad intendere allo stesso modo anche la lett. a) dell'art. 5, ove la suddetta locuzione aggiunta non può che essere intesa come esplicativa di quella precedente: "a fronte dell'onere relativo al proseguimento volontario della contribuzione", in quanto anche se impropriamente inserita con la congiunzione " ovvero" - anziché con "ossia", "cioè" e similari - comunque facendo precedere il termine "erogazione" dalla particella "alla" anziché da "dalla", risulta essere retta dal termine "onere" e non indipendente. Ne consegue che, la lettura combinata di entrambe le suindicate modifiche testuali, nonché la scarsa intelligibilità nell'ambito dell'intero periodo della parte finale della lettera a) se intesa come autonoma, portano ad escludere che alla aggiunta della indicata locuzione debba essere attribuito il significato della previsione di una seconda e distinta ipotesi di concessione del contributo. Nei suddetti termini, il Collegio non condivide l'orientamento - peraltro, del tutto isolato -espresso al riguardo da Cass. 11 giugno 2013, n. 14635, in una controversia analoga alla presente.
4 - Conclusioni.
13.- In sintesi, il ricorso va respinto. La natura delle questioni trattate e la diversa soluzione, rispettivamente, adottata dai giudici dei due gradi di merito giustificano la compensazione delle spese del presente giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa, tra le parti, le spese del presente giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Lavoro, il 13 marzo 2014. Depositato in Cancelleria il 4 luglio 2014