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Sentenza 13 febbraio 2025
Sentenza 13 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 13/02/2025, n. 120 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 120 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Lecce
Prima Sezione Civile
La Corte di Appello di Lecce — Sezione Prima Civile — composta dai magistrati:
- dott. Riccardo Mele - Presidente
- dott. Maurizio Petrelli - Consigliere
- dott.ssa Carolina Elia - Consigliere est.
ha pronunciato la seguente
SEN TE NZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 546 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2022, promossa da:
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. Assunta Parte_1 C.F._1
Rita Serafini, come da mandato in atti
APPELLANTE IN RIASSUNZIONE
contro
(c.f. ), rappresentata e difesa Controparte_1 C.F._2
dall'avv. Enrico Carico, come da mandato in atti
APPELLATA IN RIASSUNZIONE
nonché
, , Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4
APPELLATI-CONTUMACI
con l'intervento del
PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE D'APPELLO
A seguito di discussione orale, le parti hanno concluso come da verbale di cui la presente sentenza è parte integrante
FATTO E SVOLG IMENTO DEL GIUD IZ IO
§ 1 – Ricorso per separazione consensuale
Con ricorso del 17.06.2011, i coniugi e hanno adito il Parte_2 Controparte_1
Tribunale di Lecce per chiedere la pronuncia di separazione personale consensuale alle condizioni trascritte nel ricorso, chiedendo in particolare di porre l'obbligo in capo a
[...]
: - di corrispondere € 300,00 a favore dell'altro coniuge per il mantenimento dei due Pt_2
figli, e - di sopportare al 50% le spese straordinarie Per_1 Persona_2 mediche/sanitarie non mutuabili e quelle scolastiche dei figli, con l'obbligo esclusivo di provvedere al pagamento integrale dell'apparecchio odontoiatrico del figlio;
- di Per_1
versare ad estinzione del prestito contratto dai coniugi con la società Santander, previa accettazione della proposta transattiva da parte della Santander, la somma di € 5.000,00 con un contributo di € 1.000,00 da parte della . _1
Con decreto del 06.04.2012, il Tribunale di Lecce ha pronunciato la separazione personale dei coniugi omologando le richieste delle parti enunciate nell'atto Parte_3 introduttivo del giudizio e ponendo a carico di “l'obbligo di contribuire al Parte_2 mantenimento dei figli con l'importo mensile di € 150,00 per ciascuno”.
§ 2 - Ricorso ex art. 316-bis c.c.
Con ricorso ex art. 316-bis c.c. del 2.10.2014, ha agito nei confronti di Controparte_1
, ascendente paterno del proprio ex- coniuge, per ottenere da quest'ultimo il Parte_1
versamento in suo favore, a titolo di concorso per il mantenimento dei figli minori Per_1
e un assegno mensile di € 300,00, o altro diverso importo ritenuto di giustizia, Per_2
secondo quanto statuito in sede di omologazione del ricorso per separazione dal giudice, in quanto il padre dei ragazzi, , era risultato inadempiente agli obblighi di Parte_2 mantenimento dei figli e la stessa versava in una situazione di indigenza economica.
si è costituito in giudizio eccependo preliminarmente la mancata Parte_1
convocazione in giudizio del genitore dei minori, , e degli ascendenti della Parte_2
ricorrente.
Nel merito, ha dedotto che:
pag. 2/12 - i genitori dei minori, erano perfettamente in grado di provvedere alle necessità dei loro figli, avendo entrambi autonomia patrimoniale e capacità/abilità a svolgere attività
lavorativa;
- l'obbligo degli ascendenti di contribuire al sostentamento dei nipoti ex art. 316-bis c.c.,
per sua natura sussidiario, avrebbe richiesto la previa verifica dell'indisponibilità di “mezzi sufficienti” in capo ai genitori dei minori;
- la ricorrente, invece, non aveva assunto idonee iniziative primariamente nei confronti del padre dei minori al fine di pretendere da lui l'assolvimento dell'obbligo di mantenimento verso i propri figli;
- in ogni caso, non sarebbe stato in grado di contribuire al mantenimento dei Parte_1 nipoti, stante l'inadeguatezza del proprio reddito.
Si sono costituiti ad adiuvandum i genitori della ricorrente, e Controparte_2 CP
, ed hanno contestato le deduzioni di parte convenuta, confermando le circostanze
[...]
esposte nel ricorso introduttivo dalla figlia.
È rimasta contumace , madre di . Persona_3 Parte_2
§ 2.1 – Provvedimento del giudice delegato
Con decreto n. 13613 del 19.08.2016, il giudice delegato, ha accertato: - che _1 _1
aveva svolto lavori saltuari e aveva percepito redditi limitati tali da impedirle di
[...]
provvedere in via esclusiva al mantenimento dei figli;
- che , aveva versato solo Parte_2
somme esigue e saltuarie per il mantenimento dei figli;
- che i nonni materni avevano aiutato la figlia nel mantenimento dei nipoti, stante le sue difficoltà economiche;
- che il nonno paterno era capace economicamente di contribuire alle esigenze dei nipoti;
ciò premesso, ha ritenuto: - che l'adempimento solo parziale di non potesse Parte_2 essere ritenuto sufficiente ad escludere la possibilità di ricorrere alla tutela sussidiaria di cui all'art. 316-bis c.c. poiché tale saltuario adempimento non aveva garantito idoneo e sufficiente soddisfacimento degli interessi dei minori;
ha, pertanto, accolto la domanda di e ha posto a carico di “l'obbligo al mantenimento dei Controparte_1 Parte_1 nipoti e con il versamento dell'importo mensile di € 200,00 (€ CP_5 Per_2
100,00 per ciascuno) a decorrere dalla data della domanda (febbraio 2015), oltre
rivalutazione annuale ISTAT già maturata da febbraio 2016 ed a maturare”, oltre “alla condanna di a rifondere all'Erario le spese e le competenze legali, liquidate Parte_1 in € 1000,00 per compenso oltre accessori di legge”; ha compensato le spese di lite tra pag. 3/12 , e . Controparte_1 Controparte_3 Controparte_2
§ 3 - Opposizione al provvedimento del Giudice Delegato
Con ricorso ex art. 316-bis, comma 4 c.c., ha proposto opposizione al decreto Parte_1 del giudice delegato, lamentando che:
- il giudice aveva omesso di procedere all'ascolto dell'inadempiente , padre dei Parte_2 minori e e di assumere “informazioni” del caso, in violazione del Per_1 Per_2 disposto di cui all'art. 316-bis comma 2 c.c., avendo basato la propria decisione esclusivamente sulle dichiarazioni rese dalla e dai suoi genitori, parti Controparte_1
in causa;
- non aveva assolto l'onere di provare l'inadempimento di Controparte_1 Parte_2 agli obblighi di mantenimento dei figli;
- l'opposta avrebbe dovuto, nel rispetto della natura sussidiaria dell'azione contro gli ascendenti di cui all'art. 316-bis c.c., agire in via primaria nei confronti del marito al fine di ottenere da quest'ultimo le somme dovute;
- i nonni materni erano stati illegittimamente esclusi dall'obbligo di concorso al mantenimento dei nipoti, non avendo il giudice tenuto conto della loro maggiore disponibilità economica rispetto ai nonni paterni;
- il giudice aveva omesso di verificare le potenzialità lavorative e reddituali della e _1
del nipote , divenuto maggiorenne in corso di causa. Per_1
Si sono costituiti , e ed hanno Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 chiesto il rigetto dell'opposizione con conferma del decreto impugnato e vittoria di spese di lite.
È rimasta contumace . Persona_3
§ 3.1 – Sentenza
Con sentenza n. 3716 del 9.11.2018, il tribunale di Lecce ha rigettato l'opposizione proposta da e ha confermato il decreto presidenziale;
a sostegno della propria Parte_1 decisione il tribunale ha argomentato come segue: “Il provvedimento impugnato ha correttamente evidenziato come l'obbligo degli ascendenti sia sussidiario rispetto a quello dei genitori, pur richiamando il principio ormai pacifico nella giurisprudenza, per il quale le obbligazioni degli ascendenti di cui all'art. 148 c.c. sono esercitabili anche allorchè uno dei due genitori non possa o non voglia adempiere al proprio dovere (Cass. 20509/2010)”; ha inoltre ritenuto incontestato che avesse contribuito al mantenimento dei figli Parte_2
pag. 4/12 in modo saltuario e che i nonni materni avevano invece, con continuità, sostenuto economicamente la propria figlia. con condanna di al pagamento di € 200,00 Parte_1 per il mantenimento dei nipoti e € 1.600,00 per spese di lite, oltre accessori e spese come per legge.
§ 4 – il primo giudizio di appello
Con atto di citazione dell' 8.05.2019, ha proposto appello avverso la sentenza Parte_1
n. 3716/2018 e, con un unico e articolato motivo di gravame, ha dedotto che:
A) il giudice avrebbe erroneamente ritenuto non contestata la circostanza che il genitore obbligato, , avesse contribuito in modo discontinuo al mantenimento dei figli e Parte_2 che la sig.ra avesse ricevuto aiuto economico dalla propria famiglia;
_1
B) il giudice dell'opposizione avrebbe illegittimamente addossato l'onere di provare l'effettiva corresponsione da parte di dell'assegno di mantenimento dei figli su Parte_2
un soggetto – il nonno, del tutto estraneo agli obblighi imposti dalla legge ai Parte_1 genitori e non considerando che quest'ultimo difficilmente avrebbe potuto provare l'adempimento del terzo, marito dell'appellata;
C) l'unico soggetto onerato a dar prova del proprio adempimento doveva individuarsi in
, mai convocato in giudizio;
la avrebbe dovuto dar prova di aver Parte_2 _1 richiesto inutilmente a l'adempimento dell'obbligo di cui al decreto di omologa Parte_2 anziché agire contro l'ascendente paterno dell'ex-coniuge;
D) il tribunale aveva violato l'art. 316-bis c.c. comma 2 c.c. per non aver assunto sommarie informazioni e non aver ascoltato l'inadempiente , nonostante le richieste di Parte_2 [...]
in tal senso. Pt_1
E) la decisione impugnata si era fondata su dichiarazioni inutilizzabili e inattendibili perché rese in interrogatorio libero dall'appellata e dai suoi genitori parti in causa e portatori di interesse all'esito favorevole del giudizio a favore della figlia;
F) l'appellata non aveva provato la propria impossibilità oggettiva e soggettiva di adempiere autonomamente all'obbligo di mantenere i figli e di non trovare occupazione confacente alle proprie attitudini;
G) che il giudice non aveva tenuto conto che il nipote fosse maggiorenne e, come Per_1 tale, capace di trovare un lavoro per far fronte alle esigenze della famiglia.
Si è costituita , ed ha chiesto il rigetto dell'appello con conferma della Controparte_1 sentenza impugnata;
ha dedotto che: - non aveva mai versato la somma € 300,00 Parte_2
pag. 5/12 per il mantenimento dei figli;
- nonostante l'accertamento dell'obbligo in capo a
[...]
, quest'ultimo non aveva mai versato l'importo di € 200,00 al mese, obbligandola a Pt_1 promuovere un'azione esecutiva nei suoi confronti;
- correttamente il giudice delegato aveva ritenuto non contestato l'aiuto economico ricevuto dai propri genitori, date le difficoltà economiche in cui versava e la totale assenza di aiuto da parte del marito;
- nulla in ordine alla capacità lavorativa del figlio era stato provato da;
- Per_1 Parte_1
non era economicamente in grado di mantenere i figli.
Sono rimasti contumaci , e . Controparte_2 Controparte_3 Persona_3
È intervenuto il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello che ha espresso parere negativo all'accoglimento dell'appello.
§ 4.1
Con sentenza del 14.12.2020 n. 1205, la Corte d'Appello di Lecce, in seguito agli accertamenti svolti dalla Guardia di Finanza sulle posizioni economiche di Controparte_1
e , ha rigettato l'appello con conferma della sentenza impugnata e
[...] Parte_1
condanna di al pagamento a favore dell'Erario di € 1.900,00 per spese di Parte_1
giudizio oltre accessori di legge e spese forfettarie al 15%.
§ 4.2
A sostegno della decisione la corte ha argomentato come segue:
- ha ritenuto che, in seguito alle indagini della Guardia di Finanza, fosse stato accertato che
“i redditi conseguiti dalla siano [stati] appena sufficienti solo per l'anno 2018” _1 poiché per le altre annualità “le entrate erano del tutto inadeguate a far fronte anche alle primarie esigenze dei figli”;
- ha ritenuto incontestato e accertato l'inadempimento da parte di agli obblighi Parte_2 di mantenimento statuiti nel decreto di omologa del 06.04.2012;
- ha accertato il sostegno economico offerto dagli ascendenti materni ai nipoti;
- ha affermato che “a fronte di una situazione di costante inadeguatezza delle risorse conseguite dalla […] appare pacifica la sussistenza dell'obbligo degli ascendenti _1
anche qualora le risorse conseguite da uno dei due genitori non siano sufficienti, non imponendo la disposizione normativa che sussista un inadempimento integrale del debito da parte del genitore onerato”;
- ha ritenuto non provato che il figlio fosse economicamente autonomo, sebbene Per_1
maggiorenne.
pag. 6/12 § 5 – il ricorso per cassazione
Con atto del 27.03.2021, ha proposto ricorso per cassazione, avverso la Parte_1
sentenza n. 1205/2020 della Corte d'Appello di Lecce ed ha denunciato:
a) violazione e falsa applicazione dell'art. 316-bis c.c. per aver la Corte d'Appello: - emesso la sentenza impugnata sulla base delle sole dichiarazioni dell'appellata e dei suoi genitori, senza ascoltare l'ex coniuge obbligato al mantenimento dei figli;
- omesso di motivare al riguardo e di assumere le informazioni sull'inadempienza di dal momento che la Parte_2
non aveva provato di aver agito nei confronti di quest'ultimo per far rispettare gli _1 obblighi statuiti in sede di separazione, in violazione della natura sussidiaria dell'azione nei confronti dell'ascendente paterno;
- effettuato un'inadeguata valutazione circa la capacità reddituale della . _1
b) violazione e falsa applicazione dell'art. 115 c.p.c. per aver la Corte d'Appello ritenuto non contestato da parte dell'appellante, l'inadempimento degli obblighi gravanti sul figlio
. Pt_2
c) violazione e falsa applicazione degli artt. 117 e 645 c.p.c. artt. 2697 e 316-bis c.c. perché la Corte d'Appello: - avrebbe erroneamente ritenuto provate le circostanze affermate dalla madre dei minori e dai suoi genitori in sede di interrogatorio libero affermando che gravasse su l'onere di dimostrare l'adempimento di , obbligato principale Parte_1 Parte_2
nei confronti dei figli;
- non avrebbe considerato che la neanche in sede di _1 opposizione aveva dato prova dell'inadempimento del marito nei confronti dei figli;
- non avrebbe effettuato una adeguata valutazione dei redditi della;
- non avrebbe _1 considerato che uno dei beneficiari dell'assegno di mantenimento, , aveva Per_1 un'occupazione lavorativa, rispetto alla quale l'appellante aveva fornito indicazioni utili all'identificazione del datore di lavoro.
Sono rimasti contumaci , , e Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
. Persona_3
§ 5.1
Con ordinanza n. 10451 del 31.03.2022, la Suprema Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, ha cassato il provvedimento impugnato ed ha rimesso le parti dinanzi alla Corte
d'Appello di Lecce in diversa composizione, anche per la pronuncia sulle spese di legittimità.
§ 5.2
pag. 7/12 L'iter motivazionale seguito dalla corte muove dalla premessa secondo cui: “l'obbligo di mantenimento dei figli spetta primariamente e integralmente ai loro genitori sicché, se uno dei due non possa o non voglia adempiere al proprio dovere, l'altro, nel preminente interesse dei figli, deve far fronte per intero alle loro esigenze con tutte le sue sostanze
patrimoniali e sfruttando tutta la propria capacità lavoro, salva la possibilità di convenire in giudizio l'inadempiente per ottenere un contributo proporzionale alle condizioni economiche globali di costui;
pertanto l'obbligo degli ascendenti di fornire ai genitori i
mezzi necessari affinché possano adempiere i loro doveri nei confronti dei figli – che
investe contemporaneamente tutti gli ascendenti di pari grado di entrambi i genitori- va inteso non solo nel senso che l'obbligazione degli ascendenti è subordinata e, quindi,
sussidiaria rispetto a quella, primaria, dei genitori ma anche nel senso che agli ascendenti
non ci si possa rivolgere per un aiuto economico per il solo fatto che uno dei due genitori non dia il proprio contributo al mantenimento dei figli, se l'altro genitore è in grado di mantenerli” (Cass. n. 10419/2018; Cass. n. 20509/2010).
Ciò premesso, la suprema corte ha valutato come incensurabili, in sede di legittimità, le argomentazioni espresse dalla corte d'appello per ritenere dimostrato l'inadempimento del padre dei beneficiari dell'assegno di mantenimento, “con la conseguente configurabilità dell'obbligazione sussidiaria in capo all'ascendente” (cfr pag, 4 ord. 10451/22).
Ha tuttavia osservato che: “dagli atti non emerge quale sia l'età dei discendenti beneficiari del mantenimento, né se quest'ultimi svolgano attività lavorativa;
su tale punto risulta omesso ogni specifico accertamento”; ha pertanto cassato la sentenza impugnata ed ha rinviato il giudizio dinanzi a questa corte d'appello, in diversa composizione, per una corretta valutazione dei presupposti dell'obbligo di mantenimento in esame, da effettuarsi alla luce degli approfondimenti istruttori necessari a colmare le evidenziate lacune (età dei beneficiari, capacità di svolgere attività lavorativa, eventuale accesso a misure di sostegno sociale).
§ 6 - il giudizio di rinvio
Il giudizio è stato riassunto con atto del 29.06.2022 da che, riportandosi ai Parte_1 propri atti difensivi di tutti i gradi precedenti e alle proposte ragioni e conclusioni ivi contenute, ha chiesto, nel rispetto della pronuncia di legittimità:
- dichiarare inammissibile e infondata nel merito la domanda di condanna avanzata da con ricorso ex art. 316-bis c.c. del 2.10.2014; Controparte_1
pag. 8/12 - ordinare ad la restituzione delle somme versate in esecuzione (anche Controparte_1
forzata) della sentenza impugnata e del decreto del G.D. del 19.08.2016, fino alla data della pronuncia in appello, con accessori di legge;
- con vittoria di spese e compensi di tutte le fasi del giudizio, compreso quello innanzi alla
Corte di cassazione e alla fase di riassunzione;
Si è costituita la quale, ribadendo il perdurante inadempimento dell'ex Controparte_1
marito , accertato nei precedenti gradi di giudizio, ha osservato come la suprema Parte_2 corte avesse confermato l'obbligo di al mantenimento dei nipoti, rimettendo Parte_1 le parti dinanzi alla corte d'appello “al solo fine di verificare la condizione reddituale dei beneficiari e l'opportunità di mantenere la misura del loro sostentamento” (cfr pag 7 comparsa di costituzione); ha affermato che nulla fosse stato mai versato da in Parte_1 favore dei nipoti, e ha chiesto:
- la conferma integrale delle statuizioni già adottate nel doppio grado di giudizio;
- in via subordinata, il ricalcolo delle somme mensili per il mantenimento dei figli ritenute di giustizia, con obbligo di pagamento a carico di;
con vittoria di spese e Parte_1
competenze, da distrarre a favore del proprio difensore.
È intervenuto il Procuratore Generale presso la Corte d'Appello, il quale ha espresso parere contrario all'accoglimento del gravame proposto da . Parte_1
Sono rimasti contumaci , e Controparte_2 Controparte_3 Persona_3
In data odierna, all'esito della discussione orale, la causa è stata decisa ex art. 281 sexies c.p.c., con deposito telematico contestuale di dispositivo e motivazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 7
Deve innanzitutto escludersi che alla pronuncia della suprema corte, resa in corso di causa con ordinanza n. 10451/2022 possano conseguire gli effetti invocati dall'appellante con le note conclusive dell'11.9.2023 e del 12.2.025, in termini di accertamento negativo del diritto fatto valere in giudizio da . Controparte_1
La formula utilizzata dalla corte è quella della cassazione con rinvio, circostanza che impone un nuovo esame dei presupposti per l'applicabilità in concreto della tutela sussidiaria prevista dall'art. 316 bis c.c..
In ragione della durata del processo (fase dinanzi al GD, opposizione dinanzi al Tribunale, primo giudizio d'appello, cassazione, giudizio d'appello in riassunzione), la valutazione che pag. 9/12 spetta al collegio, deve necessariamente tener conto delle condizioni iniziali ante causam,
ma anche dei fatti sopravvenuti.
Occorre innanzitutto rilevare che, in materia di mantenimento dei figli, presupposto essenziale per poter ricorrere alla tutela sussidiaria prevista dall'art. 316 bis c.c. è che gli obblighi di mantenimento non possano essere garantiti dai genitori, in forma concorrente, o anche da uno solo di essi. E' pacifico, in giurisprudenza che “l'obbligo degli ascendenti di fornire ai genitori i mezzi necessari affinché possano adempiere i loro doveri nei confronti
dei figli - che investe contemporaneamente tutti gli ascendenti di pari grado di entrambi i
genitori - va inteso non solo nel senso che l'obbligazione degli ascendenti è subordinata e, quindi, sussidiaria rispetto a quella, primaria, dei genitori ma anche nel senso che agli
ascendenti non ci si possa rivolgere per un aiuto economico per il solo fatto che uno dei due genitori non dia il proprio contributo al mantenimento dei figli, se l'altro genitore è in grado di mantenerli” (Cass. n. 10419/2018; Cass. n. 20509/2010).
Nella specie, la suprema corte adita da ha osservato che - con giudizio Parte_1
insindacabile in sede di legittimità - la corte d'appello ha ritenuto dimostrato l'inadempimento del padre dei beneficiari dell'assegno di mantenimento.
Non vi è motivo di discostarsi da detto giudizio che deve essere confermato.
Così acclarato il primo dei presupposti essenziali, la verifica di sussistenza degli altri requisiti fondanti la tutela sussidiaria invocata da passa attraverso Controparte_1
l'accertamento della insufficienza dei suoi redditi;
le disposte indagini patrimoniali, e le relative emergenze istruttorie, consentono di escludere che al Controparte_1 momento della proposizione del ricorso (2.10.2014) fosse in grado di mantenere da sola i due figli (nati il 27.6.1997 e il 25.11.2000 Jennifer). Per_1
Correttamente perciò il tribunale ha accolto la domanda, con ordinanza presidenziale del
19.8.2016, ed ha condannato a contribuire al mantenimento dei nipoti, con il Parte_1 versamento dell'importo mensile di € 100,00 per ciascuno, a decorrere dal febbraio 2015.
La decisione è stata confermata dal tribunale con sentenza n. 3716 del 9.11.2018, all'esito del giudizio di opposizione instaurato dal debitore in data 6.9.2016.
In corso di causa, il 26.6.2018, ha intimato precetto in forza del titolo Controparte_1 esecutivo e proceduto al pignoramento presso terzi delle somme dovute da , Parte_1
per le mensilità da febbraio 2015 a giugno 2018, oltre accessori e spese.
Con ordinanza dell'8.11.2018, il giudice dell'esecuzione ha ordinato l'assegnazione in pag. 10/12 favore della creditrice procedente delle somme pignorate.
, in seguito all'adempimento coatto degli obblighi confermati a suo carico Parte_1
dalla sentenza del tribunale n. 3716/2018, ha proposto appello;
il gravame è stato rigettato da questa corte, in diversa composizione, con sentenza n. 1205/2020.
La suprema corte, adita da , ha cassato la sentenza n. 1205/2020 ritenendo Parte_1
non adeguatamente accertata l'età dei beneficiari dell'assegno di mantenimento, la loro capacità di svolgere attività lavorativa, l'eventuale accesso ai benefici della legge n. 4/2019.
Il giudizio d'appello, riassunto dal è proseguito con delega di indagini alla guardia di Pt_1
finanza, all'esito delle quali (cfr. informativa dell'1.2.2025 in atti) è emerso che:
- nessuno dei componenti del nucleo familiare di ha Controparte_1
domandato, né beneficiato del c.d. reddito di cittadinanza;
- , nato il [...], sino a tutto l'anno 2018 non ha percepito reddito CP_5
sufficiente a garantirgli autonomo mantenimento;
- nata il [...], sino a tutto il 2020 non ha percepito reddito Persona_2
sufficiente a garantirle autonomo mantenimento.
L'appello è dunque infondato e deve essere rigettato.
All'esito dell'integrazione istruttoria compiuta nel presente giudizio di rinvio dalla cassazione, occorre precisare che il contributo al mantenimento dei nipoti, correttamente posto a carico di con ordinanza del 19.8.2016 (prima) e con sentenza del Parte_1
tribunale n. 3716/2018 (poi), debba essere ulteriormente confermato a favore di CP_6
sino a tutto il 2018 ed a favore di sino a tutto il 2020;
[...] Controparte_7
l'eventuale supplemento di esecuzione, dovrà tenere conto del fatto che il debito è stato in parte onorato coattivamente, sino a giugno 2018 (cfr atto di precetto, pignoramento e assegnazione somme in atti).
§ 8
Le spese di tutte le fasi processuali, in considerazione dell'esito complessivo del giudizio gravano su , comprese quelle del giudizio di legittimità in cui nessuna delle Parte_1
altre parti si è costituita.
p.q.m.
la corte, rigetta l'appello, condanna al pagamento in favore di : Parte_1 Controparte_1
pag. 11/12 - delle spese processuali del giudizio di primo grado che riliquida in € 1.600,00 per compenso, oltre accessori di legge e di tariffa in misura del 15%;
- delle spese processuali del primo giudizio d'appello che riliquida in € 1.900,00 per compenso, oltre accessori di legge e di tariffa in misura del 15%;
- delle spese processuali del secondo giudizio d'appello che liquida in € 2.000,00 per compenso, oltre accessori di legge e di tariffa;
con distrazione di tutte le spese liquidate, in favore dell'avv. Carico dichiaratosi antistatario dichiara, ai sensi dell'art 13 comma 1-quater del DPR 115\2002, la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione e manda alla Cancelleria per gli adempimenti di conseguenza.
Così deciso in Lecce, il 13.2.2025
Il consigliere estensore Il presidente dott. Carolina Elia dott. Maurizio Petrelli
pag. 12/12
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Lecce
Prima Sezione Civile
La Corte di Appello di Lecce — Sezione Prima Civile — composta dai magistrati:
- dott. Riccardo Mele - Presidente
- dott. Maurizio Petrelli - Consigliere
- dott.ssa Carolina Elia - Consigliere est.
ha pronunciato la seguente
SEN TE NZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 546 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2022, promossa da:
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. Assunta Parte_1 C.F._1
Rita Serafini, come da mandato in atti
APPELLANTE IN RIASSUNZIONE
contro
(c.f. ), rappresentata e difesa Controparte_1 C.F._2
dall'avv. Enrico Carico, come da mandato in atti
APPELLATA IN RIASSUNZIONE
nonché
, , Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4
APPELLATI-CONTUMACI
con l'intervento del
PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE D'APPELLO
A seguito di discussione orale, le parti hanno concluso come da verbale di cui la presente sentenza è parte integrante
FATTO E SVOLG IMENTO DEL GIUD IZ IO
§ 1 – Ricorso per separazione consensuale
Con ricorso del 17.06.2011, i coniugi e hanno adito il Parte_2 Controparte_1
Tribunale di Lecce per chiedere la pronuncia di separazione personale consensuale alle condizioni trascritte nel ricorso, chiedendo in particolare di porre l'obbligo in capo a
[...]
: - di corrispondere € 300,00 a favore dell'altro coniuge per il mantenimento dei due Pt_2
figli, e - di sopportare al 50% le spese straordinarie Per_1 Persona_2 mediche/sanitarie non mutuabili e quelle scolastiche dei figli, con l'obbligo esclusivo di provvedere al pagamento integrale dell'apparecchio odontoiatrico del figlio;
- di Per_1
versare ad estinzione del prestito contratto dai coniugi con la società Santander, previa accettazione della proposta transattiva da parte della Santander, la somma di € 5.000,00 con un contributo di € 1.000,00 da parte della . _1
Con decreto del 06.04.2012, il Tribunale di Lecce ha pronunciato la separazione personale dei coniugi omologando le richieste delle parti enunciate nell'atto Parte_3 introduttivo del giudizio e ponendo a carico di “l'obbligo di contribuire al Parte_2 mantenimento dei figli con l'importo mensile di € 150,00 per ciascuno”.
§ 2 - Ricorso ex art. 316-bis c.c.
Con ricorso ex art. 316-bis c.c. del 2.10.2014, ha agito nei confronti di Controparte_1
, ascendente paterno del proprio ex- coniuge, per ottenere da quest'ultimo il Parte_1
versamento in suo favore, a titolo di concorso per il mantenimento dei figli minori Per_1
e un assegno mensile di € 300,00, o altro diverso importo ritenuto di giustizia, Per_2
secondo quanto statuito in sede di omologazione del ricorso per separazione dal giudice, in quanto il padre dei ragazzi, , era risultato inadempiente agli obblighi di Parte_2 mantenimento dei figli e la stessa versava in una situazione di indigenza economica.
si è costituito in giudizio eccependo preliminarmente la mancata Parte_1
convocazione in giudizio del genitore dei minori, , e degli ascendenti della Parte_2
ricorrente.
Nel merito, ha dedotto che:
pag. 2/12 - i genitori dei minori, erano perfettamente in grado di provvedere alle necessità dei loro figli, avendo entrambi autonomia patrimoniale e capacità/abilità a svolgere attività
lavorativa;
- l'obbligo degli ascendenti di contribuire al sostentamento dei nipoti ex art. 316-bis c.c.,
per sua natura sussidiario, avrebbe richiesto la previa verifica dell'indisponibilità di “mezzi sufficienti” in capo ai genitori dei minori;
- la ricorrente, invece, non aveva assunto idonee iniziative primariamente nei confronti del padre dei minori al fine di pretendere da lui l'assolvimento dell'obbligo di mantenimento verso i propri figli;
- in ogni caso, non sarebbe stato in grado di contribuire al mantenimento dei Parte_1 nipoti, stante l'inadeguatezza del proprio reddito.
Si sono costituiti ad adiuvandum i genitori della ricorrente, e Controparte_2 CP
, ed hanno contestato le deduzioni di parte convenuta, confermando le circostanze
[...]
esposte nel ricorso introduttivo dalla figlia.
È rimasta contumace , madre di . Persona_3 Parte_2
§ 2.1 – Provvedimento del giudice delegato
Con decreto n. 13613 del 19.08.2016, il giudice delegato, ha accertato: - che _1 _1
aveva svolto lavori saltuari e aveva percepito redditi limitati tali da impedirle di
[...]
provvedere in via esclusiva al mantenimento dei figli;
- che , aveva versato solo Parte_2
somme esigue e saltuarie per il mantenimento dei figli;
- che i nonni materni avevano aiutato la figlia nel mantenimento dei nipoti, stante le sue difficoltà economiche;
- che il nonno paterno era capace economicamente di contribuire alle esigenze dei nipoti;
ciò premesso, ha ritenuto: - che l'adempimento solo parziale di non potesse Parte_2 essere ritenuto sufficiente ad escludere la possibilità di ricorrere alla tutela sussidiaria di cui all'art. 316-bis c.c. poiché tale saltuario adempimento non aveva garantito idoneo e sufficiente soddisfacimento degli interessi dei minori;
ha, pertanto, accolto la domanda di e ha posto a carico di “l'obbligo al mantenimento dei Controparte_1 Parte_1 nipoti e con il versamento dell'importo mensile di € 200,00 (€ CP_5 Per_2
100,00 per ciascuno) a decorrere dalla data della domanda (febbraio 2015), oltre
rivalutazione annuale ISTAT già maturata da febbraio 2016 ed a maturare”, oltre “alla condanna di a rifondere all'Erario le spese e le competenze legali, liquidate Parte_1 in € 1000,00 per compenso oltre accessori di legge”; ha compensato le spese di lite tra pag. 3/12 , e . Controparte_1 Controparte_3 Controparte_2
§ 3 - Opposizione al provvedimento del Giudice Delegato
Con ricorso ex art. 316-bis, comma 4 c.c., ha proposto opposizione al decreto Parte_1 del giudice delegato, lamentando che:
- il giudice aveva omesso di procedere all'ascolto dell'inadempiente , padre dei Parte_2 minori e e di assumere “informazioni” del caso, in violazione del Per_1 Per_2 disposto di cui all'art. 316-bis comma 2 c.c., avendo basato la propria decisione esclusivamente sulle dichiarazioni rese dalla e dai suoi genitori, parti Controparte_1
in causa;
- non aveva assolto l'onere di provare l'inadempimento di Controparte_1 Parte_2 agli obblighi di mantenimento dei figli;
- l'opposta avrebbe dovuto, nel rispetto della natura sussidiaria dell'azione contro gli ascendenti di cui all'art. 316-bis c.c., agire in via primaria nei confronti del marito al fine di ottenere da quest'ultimo le somme dovute;
- i nonni materni erano stati illegittimamente esclusi dall'obbligo di concorso al mantenimento dei nipoti, non avendo il giudice tenuto conto della loro maggiore disponibilità economica rispetto ai nonni paterni;
- il giudice aveva omesso di verificare le potenzialità lavorative e reddituali della e _1
del nipote , divenuto maggiorenne in corso di causa. Per_1
Si sono costituiti , e ed hanno Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 chiesto il rigetto dell'opposizione con conferma del decreto impugnato e vittoria di spese di lite.
È rimasta contumace . Persona_3
§ 3.1 – Sentenza
Con sentenza n. 3716 del 9.11.2018, il tribunale di Lecce ha rigettato l'opposizione proposta da e ha confermato il decreto presidenziale;
a sostegno della propria Parte_1 decisione il tribunale ha argomentato come segue: “Il provvedimento impugnato ha correttamente evidenziato come l'obbligo degli ascendenti sia sussidiario rispetto a quello dei genitori, pur richiamando il principio ormai pacifico nella giurisprudenza, per il quale le obbligazioni degli ascendenti di cui all'art. 148 c.c. sono esercitabili anche allorchè uno dei due genitori non possa o non voglia adempiere al proprio dovere (Cass. 20509/2010)”; ha inoltre ritenuto incontestato che avesse contribuito al mantenimento dei figli Parte_2
pag. 4/12 in modo saltuario e che i nonni materni avevano invece, con continuità, sostenuto economicamente la propria figlia. con condanna di al pagamento di € 200,00 Parte_1 per il mantenimento dei nipoti e € 1.600,00 per spese di lite, oltre accessori e spese come per legge.
§ 4 – il primo giudizio di appello
Con atto di citazione dell' 8.05.2019, ha proposto appello avverso la sentenza Parte_1
n. 3716/2018 e, con un unico e articolato motivo di gravame, ha dedotto che:
A) il giudice avrebbe erroneamente ritenuto non contestata la circostanza che il genitore obbligato, , avesse contribuito in modo discontinuo al mantenimento dei figli e Parte_2 che la sig.ra avesse ricevuto aiuto economico dalla propria famiglia;
_1
B) il giudice dell'opposizione avrebbe illegittimamente addossato l'onere di provare l'effettiva corresponsione da parte di dell'assegno di mantenimento dei figli su Parte_2
un soggetto – il nonno, del tutto estraneo agli obblighi imposti dalla legge ai Parte_1 genitori e non considerando che quest'ultimo difficilmente avrebbe potuto provare l'adempimento del terzo, marito dell'appellata;
C) l'unico soggetto onerato a dar prova del proprio adempimento doveva individuarsi in
, mai convocato in giudizio;
la avrebbe dovuto dar prova di aver Parte_2 _1 richiesto inutilmente a l'adempimento dell'obbligo di cui al decreto di omologa Parte_2 anziché agire contro l'ascendente paterno dell'ex-coniuge;
D) il tribunale aveva violato l'art. 316-bis c.c. comma 2 c.c. per non aver assunto sommarie informazioni e non aver ascoltato l'inadempiente , nonostante le richieste di Parte_2 [...]
in tal senso. Pt_1
E) la decisione impugnata si era fondata su dichiarazioni inutilizzabili e inattendibili perché rese in interrogatorio libero dall'appellata e dai suoi genitori parti in causa e portatori di interesse all'esito favorevole del giudizio a favore della figlia;
F) l'appellata non aveva provato la propria impossibilità oggettiva e soggettiva di adempiere autonomamente all'obbligo di mantenere i figli e di non trovare occupazione confacente alle proprie attitudini;
G) che il giudice non aveva tenuto conto che il nipote fosse maggiorenne e, come Per_1 tale, capace di trovare un lavoro per far fronte alle esigenze della famiglia.
Si è costituita , ed ha chiesto il rigetto dell'appello con conferma della Controparte_1 sentenza impugnata;
ha dedotto che: - non aveva mai versato la somma € 300,00 Parte_2
pag. 5/12 per il mantenimento dei figli;
- nonostante l'accertamento dell'obbligo in capo a
[...]
, quest'ultimo non aveva mai versato l'importo di € 200,00 al mese, obbligandola a Pt_1 promuovere un'azione esecutiva nei suoi confronti;
- correttamente il giudice delegato aveva ritenuto non contestato l'aiuto economico ricevuto dai propri genitori, date le difficoltà economiche in cui versava e la totale assenza di aiuto da parte del marito;
- nulla in ordine alla capacità lavorativa del figlio era stato provato da;
- Per_1 Parte_1
non era economicamente in grado di mantenere i figli.
Sono rimasti contumaci , e . Controparte_2 Controparte_3 Persona_3
È intervenuto il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello che ha espresso parere negativo all'accoglimento dell'appello.
§ 4.1
Con sentenza del 14.12.2020 n. 1205, la Corte d'Appello di Lecce, in seguito agli accertamenti svolti dalla Guardia di Finanza sulle posizioni economiche di Controparte_1
e , ha rigettato l'appello con conferma della sentenza impugnata e
[...] Parte_1
condanna di al pagamento a favore dell'Erario di € 1.900,00 per spese di Parte_1
giudizio oltre accessori di legge e spese forfettarie al 15%.
§ 4.2
A sostegno della decisione la corte ha argomentato come segue:
- ha ritenuto che, in seguito alle indagini della Guardia di Finanza, fosse stato accertato che
“i redditi conseguiti dalla siano [stati] appena sufficienti solo per l'anno 2018” _1 poiché per le altre annualità “le entrate erano del tutto inadeguate a far fronte anche alle primarie esigenze dei figli”;
- ha ritenuto incontestato e accertato l'inadempimento da parte di agli obblighi Parte_2 di mantenimento statuiti nel decreto di omologa del 06.04.2012;
- ha accertato il sostegno economico offerto dagli ascendenti materni ai nipoti;
- ha affermato che “a fronte di una situazione di costante inadeguatezza delle risorse conseguite dalla […] appare pacifica la sussistenza dell'obbligo degli ascendenti _1
anche qualora le risorse conseguite da uno dei due genitori non siano sufficienti, non imponendo la disposizione normativa che sussista un inadempimento integrale del debito da parte del genitore onerato”;
- ha ritenuto non provato che il figlio fosse economicamente autonomo, sebbene Per_1
maggiorenne.
pag. 6/12 § 5 – il ricorso per cassazione
Con atto del 27.03.2021, ha proposto ricorso per cassazione, avverso la Parte_1
sentenza n. 1205/2020 della Corte d'Appello di Lecce ed ha denunciato:
a) violazione e falsa applicazione dell'art. 316-bis c.c. per aver la Corte d'Appello: - emesso la sentenza impugnata sulla base delle sole dichiarazioni dell'appellata e dei suoi genitori, senza ascoltare l'ex coniuge obbligato al mantenimento dei figli;
- omesso di motivare al riguardo e di assumere le informazioni sull'inadempienza di dal momento che la Parte_2
non aveva provato di aver agito nei confronti di quest'ultimo per far rispettare gli _1 obblighi statuiti in sede di separazione, in violazione della natura sussidiaria dell'azione nei confronti dell'ascendente paterno;
- effettuato un'inadeguata valutazione circa la capacità reddituale della . _1
b) violazione e falsa applicazione dell'art. 115 c.p.c. per aver la Corte d'Appello ritenuto non contestato da parte dell'appellante, l'inadempimento degli obblighi gravanti sul figlio
. Pt_2
c) violazione e falsa applicazione degli artt. 117 e 645 c.p.c. artt. 2697 e 316-bis c.c. perché la Corte d'Appello: - avrebbe erroneamente ritenuto provate le circostanze affermate dalla madre dei minori e dai suoi genitori in sede di interrogatorio libero affermando che gravasse su l'onere di dimostrare l'adempimento di , obbligato principale Parte_1 Parte_2
nei confronti dei figli;
- non avrebbe considerato che la neanche in sede di _1 opposizione aveva dato prova dell'inadempimento del marito nei confronti dei figli;
- non avrebbe effettuato una adeguata valutazione dei redditi della;
- non avrebbe _1 considerato che uno dei beneficiari dell'assegno di mantenimento, , aveva Per_1 un'occupazione lavorativa, rispetto alla quale l'appellante aveva fornito indicazioni utili all'identificazione del datore di lavoro.
Sono rimasti contumaci , , e Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
. Persona_3
§ 5.1
Con ordinanza n. 10451 del 31.03.2022, la Suprema Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, ha cassato il provvedimento impugnato ed ha rimesso le parti dinanzi alla Corte
d'Appello di Lecce in diversa composizione, anche per la pronuncia sulle spese di legittimità.
§ 5.2
pag. 7/12 L'iter motivazionale seguito dalla corte muove dalla premessa secondo cui: “l'obbligo di mantenimento dei figli spetta primariamente e integralmente ai loro genitori sicché, se uno dei due non possa o non voglia adempiere al proprio dovere, l'altro, nel preminente interesse dei figli, deve far fronte per intero alle loro esigenze con tutte le sue sostanze
patrimoniali e sfruttando tutta la propria capacità lavoro, salva la possibilità di convenire in giudizio l'inadempiente per ottenere un contributo proporzionale alle condizioni economiche globali di costui;
pertanto l'obbligo degli ascendenti di fornire ai genitori i
mezzi necessari affinché possano adempiere i loro doveri nei confronti dei figli – che
investe contemporaneamente tutti gli ascendenti di pari grado di entrambi i genitori- va inteso non solo nel senso che l'obbligazione degli ascendenti è subordinata e, quindi,
sussidiaria rispetto a quella, primaria, dei genitori ma anche nel senso che agli ascendenti
non ci si possa rivolgere per un aiuto economico per il solo fatto che uno dei due genitori non dia il proprio contributo al mantenimento dei figli, se l'altro genitore è in grado di mantenerli” (Cass. n. 10419/2018; Cass. n. 20509/2010).
Ciò premesso, la suprema corte ha valutato come incensurabili, in sede di legittimità, le argomentazioni espresse dalla corte d'appello per ritenere dimostrato l'inadempimento del padre dei beneficiari dell'assegno di mantenimento, “con la conseguente configurabilità dell'obbligazione sussidiaria in capo all'ascendente” (cfr pag, 4 ord. 10451/22).
Ha tuttavia osservato che: “dagli atti non emerge quale sia l'età dei discendenti beneficiari del mantenimento, né se quest'ultimi svolgano attività lavorativa;
su tale punto risulta omesso ogni specifico accertamento”; ha pertanto cassato la sentenza impugnata ed ha rinviato il giudizio dinanzi a questa corte d'appello, in diversa composizione, per una corretta valutazione dei presupposti dell'obbligo di mantenimento in esame, da effettuarsi alla luce degli approfondimenti istruttori necessari a colmare le evidenziate lacune (età dei beneficiari, capacità di svolgere attività lavorativa, eventuale accesso a misure di sostegno sociale).
§ 6 - il giudizio di rinvio
Il giudizio è stato riassunto con atto del 29.06.2022 da che, riportandosi ai Parte_1 propri atti difensivi di tutti i gradi precedenti e alle proposte ragioni e conclusioni ivi contenute, ha chiesto, nel rispetto della pronuncia di legittimità:
- dichiarare inammissibile e infondata nel merito la domanda di condanna avanzata da con ricorso ex art. 316-bis c.c. del 2.10.2014; Controparte_1
pag. 8/12 - ordinare ad la restituzione delle somme versate in esecuzione (anche Controparte_1
forzata) della sentenza impugnata e del decreto del G.D. del 19.08.2016, fino alla data della pronuncia in appello, con accessori di legge;
- con vittoria di spese e compensi di tutte le fasi del giudizio, compreso quello innanzi alla
Corte di cassazione e alla fase di riassunzione;
Si è costituita la quale, ribadendo il perdurante inadempimento dell'ex Controparte_1
marito , accertato nei precedenti gradi di giudizio, ha osservato come la suprema Parte_2 corte avesse confermato l'obbligo di al mantenimento dei nipoti, rimettendo Parte_1 le parti dinanzi alla corte d'appello “al solo fine di verificare la condizione reddituale dei beneficiari e l'opportunità di mantenere la misura del loro sostentamento” (cfr pag 7 comparsa di costituzione); ha affermato che nulla fosse stato mai versato da in Parte_1 favore dei nipoti, e ha chiesto:
- la conferma integrale delle statuizioni già adottate nel doppio grado di giudizio;
- in via subordinata, il ricalcolo delle somme mensili per il mantenimento dei figli ritenute di giustizia, con obbligo di pagamento a carico di;
con vittoria di spese e Parte_1
competenze, da distrarre a favore del proprio difensore.
È intervenuto il Procuratore Generale presso la Corte d'Appello, il quale ha espresso parere contrario all'accoglimento del gravame proposto da . Parte_1
Sono rimasti contumaci , e Controparte_2 Controparte_3 Persona_3
In data odierna, all'esito della discussione orale, la causa è stata decisa ex art. 281 sexies c.p.c., con deposito telematico contestuale di dispositivo e motivazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 7
Deve innanzitutto escludersi che alla pronuncia della suprema corte, resa in corso di causa con ordinanza n. 10451/2022 possano conseguire gli effetti invocati dall'appellante con le note conclusive dell'11.9.2023 e del 12.2.025, in termini di accertamento negativo del diritto fatto valere in giudizio da . Controparte_1
La formula utilizzata dalla corte è quella della cassazione con rinvio, circostanza che impone un nuovo esame dei presupposti per l'applicabilità in concreto della tutela sussidiaria prevista dall'art. 316 bis c.c..
In ragione della durata del processo (fase dinanzi al GD, opposizione dinanzi al Tribunale, primo giudizio d'appello, cassazione, giudizio d'appello in riassunzione), la valutazione che pag. 9/12 spetta al collegio, deve necessariamente tener conto delle condizioni iniziali ante causam,
ma anche dei fatti sopravvenuti.
Occorre innanzitutto rilevare che, in materia di mantenimento dei figli, presupposto essenziale per poter ricorrere alla tutela sussidiaria prevista dall'art. 316 bis c.c. è che gli obblighi di mantenimento non possano essere garantiti dai genitori, in forma concorrente, o anche da uno solo di essi. E' pacifico, in giurisprudenza che “l'obbligo degli ascendenti di fornire ai genitori i mezzi necessari affinché possano adempiere i loro doveri nei confronti
dei figli - che investe contemporaneamente tutti gli ascendenti di pari grado di entrambi i
genitori - va inteso non solo nel senso che l'obbligazione degli ascendenti è subordinata e, quindi, sussidiaria rispetto a quella, primaria, dei genitori ma anche nel senso che agli
ascendenti non ci si possa rivolgere per un aiuto economico per il solo fatto che uno dei due genitori non dia il proprio contributo al mantenimento dei figli, se l'altro genitore è in grado di mantenerli” (Cass. n. 10419/2018; Cass. n. 20509/2010).
Nella specie, la suprema corte adita da ha osservato che - con giudizio Parte_1
insindacabile in sede di legittimità - la corte d'appello ha ritenuto dimostrato l'inadempimento del padre dei beneficiari dell'assegno di mantenimento.
Non vi è motivo di discostarsi da detto giudizio che deve essere confermato.
Così acclarato il primo dei presupposti essenziali, la verifica di sussistenza degli altri requisiti fondanti la tutela sussidiaria invocata da passa attraverso Controparte_1
l'accertamento della insufficienza dei suoi redditi;
le disposte indagini patrimoniali, e le relative emergenze istruttorie, consentono di escludere che al Controparte_1 momento della proposizione del ricorso (2.10.2014) fosse in grado di mantenere da sola i due figli (nati il 27.6.1997 e il 25.11.2000 Jennifer). Per_1
Correttamente perciò il tribunale ha accolto la domanda, con ordinanza presidenziale del
19.8.2016, ed ha condannato a contribuire al mantenimento dei nipoti, con il Parte_1 versamento dell'importo mensile di € 100,00 per ciascuno, a decorrere dal febbraio 2015.
La decisione è stata confermata dal tribunale con sentenza n. 3716 del 9.11.2018, all'esito del giudizio di opposizione instaurato dal debitore in data 6.9.2016.
In corso di causa, il 26.6.2018, ha intimato precetto in forza del titolo Controparte_1 esecutivo e proceduto al pignoramento presso terzi delle somme dovute da , Parte_1
per le mensilità da febbraio 2015 a giugno 2018, oltre accessori e spese.
Con ordinanza dell'8.11.2018, il giudice dell'esecuzione ha ordinato l'assegnazione in pag. 10/12 favore della creditrice procedente delle somme pignorate.
, in seguito all'adempimento coatto degli obblighi confermati a suo carico Parte_1
dalla sentenza del tribunale n. 3716/2018, ha proposto appello;
il gravame è stato rigettato da questa corte, in diversa composizione, con sentenza n. 1205/2020.
La suprema corte, adita da , ha cassato la sentenza n. 1205/2020 ritenendo Parte_1
non adeguatamente accertata l'età dei beneficiari dell'assegno di mantenimento, la loro capacità di svolgere attività lavorativa, l'eventuale accesso ai benefici della legge n. 4/2019.
Il giudizio d'appello, riassunto dal è proseguito con delega di indagini alla guardia di Pt_1
finanza, all'esito delle quali (cfr. informativa dell'1.2.2025 in atti) è emerso che:
- nessuno dei componenti del nucleo familiare di ha Controparte_1
domandato, né beneficiato del c.d. reddito di cittadinanza;
- , nato il [...], sino a tutto l'anno 2018 non ha percepito reddito CP_5
sufficiente a garantirgli autonomo mantenimento;
- nata il [...], sino a tutto il 2020 non ha percepito reddito Persona_2
sufficiente a garantirle autonomo mantenimento.
L'appello è dunque infondato e deve essere rigettato.
All'esito dell'integrazione istruttoria compiuta nel presente giudizio di rinvio dalla cassazione, occorre precisare che il contributo al mantenimento dei nipoti, correttamente posto a carico di con ordinanza del 19.8.2016 (prima) e con sentenza del Parte_1
tribunale n. 3716/2018 (poi), debba essere ulteriormente confermato a favore di CP_6
sino a tutto il 2018 ed a favore di sino a tutto il 2020;
[...] Controparte_7
l'eventuale supplemento di esecuzione, dovrà tenere conto del fatto che il debito è stato in parte onorato coattivamente, sino a giugno 2018 (cfr atto di precetto, pignoramento e assegnazione somme in atti).
§ 8
Le spese di tutte le fasi processuali, in considerazione dell'esito complessivo del giudizio gravano su , comprese quelle del giudizio di legittimità in cui nessuna delle Parte_1
altre parti si è costituita.
p.q.m.
la corte, rigetta l'appello, condanna al pagamento in favore di : Parte_1 Controparte_1
pag. 11/12 - delle spese processuali del giudizio di primo grado che riliquida in € 1.600,00 per compenso, oltre accessori di legge e di tariffa in misura del 15%;
- delle spese processuali del primo giudizio d'appello che riliquida in € 1.900,00 per compenso, oltre accessori di legge e di tariffa in misura del 15%;
- delle spese processuali del secondo giudizio d'appello che liquida in € 2.000,00 per compenso, oltre accessori di legge e di tariffa;
con distrazione di tutte le spese liquidate, in favore dell'avv. Carico dichiaratosi antistatario dichiara, ai sensi dell'art 13 comma 1-quater del DPR 115\2002, la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione e manda alla Cancelleria per gli adempimenti di conseguenza.
Così deciso in Lecce, il 13.2.2025
Il consigliere estensore Il presidente dott. Carolina Elia dott. Maurizio Petrelli
pag. 12/12