TRIB
Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 15/12/2025, n. 1054 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto |
| Numero : | 1054 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
RG 20002/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA P.G.
Il g.o.p. del Tribunale di Barcellona P.G. in esito al deposito di note in sostituzione di udienza ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nel procedimento promosso da
) difeso dall'avv. Antonella Longo. Parte_1 C.F._1
PARTE ATTRICE
Contro
( ) difeso dagli avv.ti Alberto Toffoletto, Marco Pesenti, Christian Controparte_1 P.IVA_1
Romeo, LU CI, LO AY, IM MI.
PARTE CONVENUTA
Oggetto: Contratto di locazione finanziaria.
Conclusioni: le parti precisano le conclusioni come da domande, deduzioni ed eccezioni esposte in atti, di seguito riportate.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Parte attrice spiega di aver stipulato nel maggio 2011 con un contratto di locazione CP_1 finanziaria, ad oggetto il veicolo motocarro Piaggio modello Poter, per l'importo di euro 20.273,39,
1 provvedendo con regolarità al pagamento delle rate mensili, così per complessivi euro 22.000,00 circa;
deduce di aver subìto il furto del mezzo in data 26 giugno 2015 in Milazzo, come da regolare denunzia, apprendendo nell'occasione come il veicolo non risultasse provvisto di copertura assicurativa per il furto pur onerata la società concedente a provvedere in tal senso, come da clausole di contratto;
lamenta come abbia sollecitato il pagamento delle rate del CP_1 finanziamento scadute nonché il rientro in una scopertura con CRIAS, adducendo di essere stato costretto ad interrompere la propria attività lavorativa di fabbro in conseguenza di malattie professionali e infortuni subiti, come da documentazione sanitaria in atti, attestante peraltro la riconosciuta condizione di invalidità ai sensi dell'art. 3, co. 1 legge 104/1962, percependo in ultimo una modesta pensione da gestione artigiani, peraltro ridotta per effetto di espropriazioni forzate, gravando un coacervo di debiti maturati nelle more.
Conclude chiedendo: la condanna di al risarcimento del danno in misura CP_1 dell'importo di euro 20.273,39, pari al valore del veicolo sottrattogli, giusta la responsabilità della società per non aver assicurato il mezzo;
di ripianare altresì l'esposizione debitoria verso CP_1
e CRIAS, rideterminandosi un piano di rientro compatibile con le precarie condizioni economiche dell'attore, anche all'esito dei residuali pignoramenti.
La parte convenuta contesta la responsabilità della banca per l'omessa stipula dell'assicurazione a copertura del rischio di furto del veicolo, posto che né in seno al documento di sintesi, né alle condizioni particolari, né all'apposito allegato al contratto, venne previsto alcun obbligo di stipulare una polizza assicurativa a garanzia del bene, peraltro prevendendo il contratto di leasing la responsabilità per la perdita del veicolo a carico esclusivo dell'Utilizzatore ed, in particolare, in caso di distruzione totale, furto o comunque in qualsiasi ipotesi di perdita del veicolo,
l'obbligo di un indennizzo, parametrato sulla base dei residui canoni di locazione;
quanto all'ulteriore domanda - da intendersi evidentemente come ripianamento del contratto di mutuo contratto dalla parte istante con e CRIAS - qualora qualificabile la domanda in termini eccessiva onerosità CP_1 sopravvenuta della prestazione, ne rileva l'insussistenza dei presupposti, riposta peraltro la causa in un aggravarsi delle condizioni di salute evidentemente preesistente al momento della stipula del contratto, difettando le condizioni di straordinarietà dell'evento incidente sull'onerosità, come postulate dalla norma.
Conclude chiedendo il rigetto della domanda.
Incardinato in giudizio, parte attrice precisa la domanda anche in termini di impossibilità sopravvenuta, eccessiva onerosità e riduzione ad equità.
2 Deve essere, preliminarmente, confermata l'ordinanza in atti intesa a respingere la richiesta reclamata da parte attrice alla riunione del presente giudizio con quello di opposizione a decreto ingiuntivo proposto dal CO medesimo ad avversare una domanda monitoria spiegata da CRIAS.
Nel merito, la domanda risarcitoria articolata da parte attrice non potrà trovare accoglimento.
Osta, intanto, la carenza di ogni riscontro probatorio circa l'antecedente causale dell'an risarcitorio, quale appunto la circostanza della patita perdita del mezzo in conseguenza di un furto;
fatto, di cui, nulla è dato rilevare quanto a circostanze di tempo e di luogo circa l'asserita verificazione, omessa peraltro la produzione della relativa denunzia e pur anche ogni indicazione circa l'autorità che l'avrebbe presa in carico. Elementi rimasti vaghi ed oscuri, già tali in sé da precludere quella doverosa e compiuta valutazione in ordine agli imprescindibili presupposti di fatto per l'accesso alla tutela invocata.
In disparte a tale pur decisiva preclusione, deve anche considerarsi come il tenore testuale dell'articolato contrattuale proprio del rapporto intercorso, non consenta comunque di assumere la doglianza, per essere rimasto il mezzo sprovvisto di copertura assicurativa per il furto, ai fini della pretesa risarcitoria in domanda.
In seno al contratto di leasing, in corrispondenza alla voce “assicurazione” risulta l'indicazione: “a cura del Concedente e a carico dell'Utilizzatore”, con espresso rimando “all'apposito allegato Servizi Assicurativi”; in seno al relativo allegato nulla viene dichiarato dal cliente in merito a
“costi per l'assicurazione sui beni” già sostenuti o da sostenere direttamente, precisandosi anche come “il cliente prende atto che in caso di mancata indicazione di un costo per l'assicurazione dei beni, il concedente comunicherà alla Banca d'Italia il costo da esso concedente addebitato al cliente in caso di assicurazione a cura del concedente o sul mandato allo stesso”.
Dalla domanda di leasing, così come anche dal contratto di locazione finanziaria, nonché dal richiamato allegato ed, ancora, dalla specifica scheda delle coperture assicurative, non risulta posto in addebito al cliente, alcun costo per l'assicurazione, né tantomeno contro il furto. Il dato documentale che regola il rapporto non potrà che indurre a ritenere in termini univoci, come il cliente fosse consapevole che il mezzo non risultasse provvisto di copertura assicurativa per il furto, per l'ovvia considerazione che, qualora assicurato, ne avrebbe dovuto versare il relativo premio alla società concedente per tutta la durata del rapporto.
Muovendo da detta insuperabile constatazione, la rivendicazione per la mancata copertura assicurativa per il furto, di cui egli ne aveva, si ripete, piena consapevolezza, nulla avendo mai versato e per la quale, in ogni caso, in corso di rapporto mai, evidentemente, si diede cura di attivarsi
3 verso la controparte a rimedio, non potrà certo ritenersi legittima, se non altro perché diretta a tradursi in una pretesa che disvela una condotta certamente contraria ai canoni di buona fede.
Si richiamano al riguardo i ricorrenti insegnamenti della giurisprudenza a ritenere che “il principio di correttezza e buona fede - il quale, secondo la relazione ministeriale al codice civile, richiama nella sfera del creditore la considerazione dell'interesse del debitore e nella sfera del debitore il giusto riguardo all'interesse del creditore - deve essere inteso in senso oggettivo in quanto enuncia un dovere di solidarietà, fondato sull'art. 2 della Costituzione, che, operando come un criterio di reciprocità, esplica la sua rilevanza nell'imporre a ciascuna delle parti del rapporto obbligatorio, il dovere di agire in modo da preservare gli interessi dell'altra, a prescindere dall'esistenza di specifici obblighi contrattuali o di quanto espressamente stabilito da singole norme di legge” (Cass n.
9200/2021). “Lo stesso canone della buona fede in senso oggettivo non impone ai soggetti un comportamento a contenuto prestabilito, ma rileva soltanto come limite esterno all'esercizio di una pretesa, essendo finalizzato al contemperamento degli opposti interessi, componendoli nell'ambito delle rispettive pretese. Diversamente, si assisterebbe ad un contemporaneo abuso, in primis del diritto e, quindi, del processo, intesi come ricorso a forme o strumenti giuridici che, seppure legali, consentono di raggiungere lo scopo eludendo, però, i doveri di correttezza e buona fede” (così
Cass., n. 10182/2009). Nel caso in esame deve ritenersi come fosse dunque da esigersi in capo al cliente il dovere di sollecitare la concedente a garantire il mezzo contro il furto, onerandosi egli del relativo premio e così tutelandosi dal conseguente rischio. Omessa consapevolmente ogni iniziativa in tal senso, la pretesa diretta al risarcimento per un evento pregiudizievole ma pur accettato con inerzia il rischio con chiaro disinteresse da parte del medesimo contraente, si connota evidentemente come violativa dal canone di buona fede, nei termini sopra enunciati.
Ma, oltre ciò, a precludere ogni ulteriore profilo risarcitorio giova anche considerare.
In seno alle condizioni generali risulta espressamente prevista all'art.15, comma IV, la responsabilità dell'utilizzatore nei confronti del concedente, secondo tutto quanto previsto al precedente art. 14; clausola questa che pone a carico dell'utilizzatore “tutti i rischi anche per caso fortuito o forza maggiore”, dovendo egli essere “considerato unico ed esclusivo responsabile di tutti i danni (anche se dovuti a caso fortuito o forza maggiore oppure se attribuibili al fatto dei terzi) che colpissero il veicolo, nonché della perdita o del perimento”.
Le clausole, peraltro, appaiono articolate in coerenza con i principi di cui all'articolo 1218 e
1588 del codice civile a sancire la responsabilità dell'utilizzatore per la conservazione e la restituzione del bene alla scadenza del contratto, con presunzione di responsabilità del conduttore per la perdita o il deterioramento del bene.
4 Nel solco di detti principi, l'art. 17 delle condizioni generali prevede altresì l'effetto risolutivo del contratto in ipotesi di “distruzione, furto o comunque perdita del veicolo”, con conseguente obbligo in capo all'Utilizzatore a corrispondere al Concedente, “un indennizzo, parametrato sulla base dei residui canoni di locazione”; ciò evidentemente ponendo il rischio del perimento della cosa interamente a carico dell'utilizzatore, come anche secondo la pari disciplina di cui all'articolo 1523
c.c. in materia di vendita con riserva della proprietà, fattispecie assimilabile alla locazione finanziaria.
A fronte del richiamato quadro normativo e del coerente assetto regolamentare nella specie adottato tra le parti, deve ritenersi come nessun profilo risarcitorio possa essere in sé reclamato dall'utilizzatore per la perdita del bene concesso in locazione, dunque non in proprietà e pur goduto sino a quel momento, rilevando, per converso, un'esigenza di ristoro piuttosto in capo alla concedente, deprivata del bene e della utilità economica perseguita dall'esecuzione del contratto.
Parimenti dovrà essere dichiarata inammissibile l'ulteriore domanda articolata in citazione.
Già per difetto di specificità e comunque allegazione, prospettandosi quale istanza intesa a far riconoscere le precarie condizioni economiche dell'attore tali, come così testualmente dalle conclusioni dell'atto di citazione, da non poter “oggettivamente far fronte all'esposizione e CP_1
Crias nei tempi programmati ma in coda al residuo del pignoramento rideterminando un compatibile piano di rientro”, nonché, sempre testualmente “per le fattispecie che si rinvengono in ordine al presente giudizio di impossibilità sopravvenuta, eccessiva onerosità e riduzione ad equità ex Covid-
19, anche se dovesse mancare domanda specifica”, come da successiva memoria ex art. 183, co.6,
n. 1 c.p.c. in atti.
Si osserva che qualora volesse interpretarsi la domanda come diretta a poter godere di un piano di rientro compatibile con le condizioni economiche del ricorrente, tale dovrebbe essere dichiarata inammissibile già per la forma del rito contenzioso adottato, potendo trovar seguito, in ipotesi, nell'ambito delle procedure di composizione della crisi, quali il piano del consumatore,
l'accordo di ristrutturazione o la liquidazione controllata, tramite un Organismo di Composizione della
Crisi, secondo le diverse previsioni di cui alla legge 3/2012 e/o d.lgs 14/2019.
Parimenti sarebbe destinata a reiezione, qualora volesse intendersi in termini di risoluzione del contratto per eccessiva onerosità sopravvenuta o per offerta di riduzione ad equità, come anche così interpretata secondo le difese della società convenuta.
Grava in modo dirimente, intanto, la considerazione per cui l'onerosità sopravvenuta deve essere valutata con riferimento alla prestazione considerata nella sua oggettività, comparando il valore delle prestazioni al momento in cui sono sorte e a quello in cui devono eseguirsi, e non con riferimento alla situazione soggettiva in cui versi il debitore (Cass. n. 7266/2003; Cass n.
5 5302/1998). Così la mera difficoltà all'adempimento non potrà incidere sul giudizio circa l'onerosità della prestazione, traducendosi in un profilo di tipo soggettivo attinente alla sfera personale del debitore e alla sua capacità patrimoniale.
L'onerosità sopravvenuta, inoltre, postula eventi straordinari di natura oggettiva ed imprevedibili tali per cui l'alterazione dell'equilibrio economico del contratto esuberi dalla relativa alea normale, intesa come divario tra le contrapposte prestazioni, non suscettibile di essere prevista con riferimento alla capacità dell'uomo medio (tra le altre Cass. n. 12235/2007). La fattispecie evidentemente esulta dal giudizio laddove il rimedio risulta invocato unicamente per l'asserito inadempimento del debitore per aver dismesso l'attività lavorativa per le pregiudizievoli condizioni di salute, invero già evidentemente risalenti dall'anno 2011, come anche da documentazione sanitaria versata in atti.
Privo di rilevanza resta inoltre il generico richiamo allo stato emergenziale e le misure di contenimento a fronteggiare la pandemia Covid, come noto varate nella prima metà dell'anno 2020, in carenza in tal senso di ogni allegazione a dar conto di una relazione eziologica tra la detta emergenza ed il decremento economico dell'attività, invero già cessata in data 30 giugno 2019 come da dichiarazione fiscale in atti.
In conclusione, la domanda dovrà essere integralmente rigettata.
Le spese del giudizio, determinate ai sensi delle vigenti disposizioni normative, in ragione dello scaglione tabellare per valore e le fasi svolte, si liquidano secondo soccombenza, come da dispositivo, in misura dei minimi attesa la natura non complessa delle questioni dibattute.
P.Q.M.
Il g.o.p. del Tribunale di Barcellona P.G. definitivamente pronunciando, così decide:
Rigetta la domanda.
Condanna al pagamento in favore di delle spese del Parte_1 Controparte_1 giudizio liquidate in euro 2.540,00 per compensi professionali, oltre spese generali in misura del
15%, c.p.a. ed i.v.a. sui compensi, come per legge se dovute.
Sentenza provvisoriamente esecutiva come per legge.
Barcellona P.G., 15 dicembre 2025
Il g.o.p. Pietro Longo
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA P.G.
Il g.o.p. del Tribunale di Barcellona P.G. in esito al deposito di note in sostituzione di udienza ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nel procedimento promosso da
) difeso dall'avv. Antonella Longo. Parte_1 C.F._1
PARTE ATTRICE
Contro
( ) difeso dagli avv.ti Alberto Toffoletto, Marco Pesenti, Christian Controparte_1 P.IVA_1
Romeo, LU CI, LO AY, IM MI.
PARTE CONVENUTA
Oggetto: Contratto di locazione finanziaria.
Conclusioni: le parti precisano le conclusioni come da domande, deduzioni ed eccezioni esposte in atti, di seguito riportate.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Parte attrice spiega di aver stipulato nel maggio 2011 con un contratto di locazione CP_1 finanziaria, ad oggetto il veicolo motocarro Piaggio modello Poter, per l'importo di euro 20.273,39,
1 provvedendo con regolarità al pagamento delle rate mensili, così per complessivi euro 22.000,00 circa;
deduce di aver subìto il furto del mezzo in data 26 giugno 2015 in Milazzo, come da regolare denunzia, apprendendo nell'occasione come il veicolo non risultasse provvisto di copertura assicurativa per il furto pur onerata la società concedente a provvedere in tal senso, come da clausole di contratto;
lamenta come abbia sollecitato il pagamento delle rate del CP_1 finanziamento scadute nonché il rientro in una scopertura con CRIAS, adducendo di essere stato costretto ad interrompere la propria attività lavorativa di fabbro in conseguenza di malattie professionali e infortuni subiti, come da documentazione sanitaria in atti, attestante peraltro la riconosciuta condizione di invalidità ai sensi dell'art. 3, co. 1 legge 104/1962, percependo in ultimo una modesta pensione da gestione artigiani, peraltro ridotta per effetto di espropriazioni forzate, gravando un coacervo di debiti maturati nelle more.
Conclude chiedendo: la condanna di al risarcimento del danno in misura CP_1 dell'importo di euro 20.273,39, pari al valore del veicolo sottrattogli, giusta la responsabilità della società per non aver assicurato il mezzo;
di ripianare altresì l'esposizione debitoria verso CP_1
e CRIAS, rideterminandosi un piano di rientro compatibile con le precarie condizioni economiche dell'attore, anche all'esito dei residuali pignoramenti.
La parte convenuta contesta la responsabilità della banca per l'omessa stipula dell'assicurazione a copertura del rischio di furto del veicolo, posto che né in seno al documento di sintesi, né alle condizioni particolari, né all'apposito allegato al contratto, venne previsto alcun obbligo di stipulare una polizza assicurativa a garanzia del bene, peraltro prevendendo il contratto di leasing la responsabilità per la perdita del veicolo a carico esclusivo dell'Utilizzatore ed, in particolare, in caso di distruzione totale, furto o comunque in qualsiasi ipotesi di perdita del veicolo,
l'obbligo di un indennizzo, parametrato sulla base dei residui canoni di locazione;
quanto all'ulteriore domanda - da intendersi evidentemente come ripianamento del contratto di mutuo contratto dalla parte istante con e CRIAS - qualora qualificabile la domanda in termini eccessiva onerosità CP_1 sopravvenuta della prestazione, ne rileva l'insussistenza dei presupposti, riposta peraltro la causa in un aggravarsi delle condizioni di salute evidentemente preesistente al momento della stipula del contratto, difettando le condizioni di straordinarietà dell'evento incidente sull'onerosità, come postulate dalla norma.
Conclude chiedendo il rigetto della domanda.
Incardinato in giudizio, parte attrice precisa la domanda anche in termini di impossibilità sopravvenuta, eccessiva onerosità e riduzione ad equità.
2 Deve essere, preliminarmente, confermata l'ordinanza in atti intesa a respingere la richiesta reclamata da parte attrice alla riunione del presente giudizio con quello di opposizione a decreto ingiuntivo proposto dal CO medesimo ad avversare una domanda monitoria spiegata da CRIAS.
Nel merito, la domanda risarcitoria articolata da parte attrice non potrà trovare accoglimento.
Osta, intanto, la carenza di ogni riscontro probatorio circa l'antecedente causale dell'an risarcitorio, quale appunto la circostanza della patita perdita del mezzo in conseguenza di un furto;
fatto, di cui, nulla è dato rilevare quanto a circostanze di tempo e di luogo circa l'asserita verificazione, omessa peraltro la produzione della relativa denunzia e pur anche ogni indicazione circa l'autorità che l'avrebbe presa in carico. Elementi rimasti vaghi ed oscuri, già tali in sé da precludere quella doverosa e compiuta valutazione in ordine agli imprescindibili presupposti di fatto per l'accesso alla tutela invocata.
In disparte a tale pur decisiva preclusione, deve anche considerarsi come il tenore testuale dell'articolato contrattuale proprio del rapporto intercorso, non consenta comunque di assumere la doglianza, per essere rimasto il mezzo sprovvisto di copertura assicurativa per il furto, ai fini della pretesa risarcitoria in domanda.
In seno al contratto di leasing, in corrispondenza alla voce “assicurazione” risulta l'indicazione: “a cura del Concedente e a carico dell'Utilizzatore”, con espresso rimando “all'apposito allegato Servizi Assicurativi”; in seno al relativo allegato nulla viene dichiarato dal cliente in merito a
“costi per l'assicurazione sui beni” già sostenuti o da sostenere direttamente, precisandosi anche come “il cliente prende atto che in caso di mancata indicazione di un costo per l'assicurazione dei beni, il concedente comunicherà alla Banca d'Italia il costo da esso concedente addebitato al cliente in caso di assicurazione a cura del concedente o sul mandato allo stesso”.
Dalla domanda di leasing, così come anche dal contratto di locazione finanziaria, nonché dal richiamato allegato ed, ancora, dalla specifica scheda delle coperture assicurative, non risulta posto in addebito al cliente, alcun costo per l'assicurazione, né tantomeno contro il furto. Il dato documentale che regola il rapporto non potrà che indurre a ritenere in termini univoci, come il cliente fosse consapevole che il mezzo non risultasse provvisto di copertura assicurativa per il furto, per l'ovvia considerazione che, qualora assicurato, ne avrebbe dovuto versare il relativo premio alla società concedente per tutta la durata del rapporto.
Muovendo da detta insuperabile constatazione, la rivendicazione per la mancata copertura assicurativa per il furto, di cui egli ne aveva, si ripete, piena consapevolezza, nulla avendo mai versato e per la quale, in ogni caso, in corso di rapporto mai, evidentemente, si diede cura di attivarsi
3 verso la controparte a rimedio, non potrà certo ritenersi legittima, se non altro perché diretta a tradursi in una pretesa che disvela una condotta certamente contraria ai canoni di buona fede.
Si richiamano al riguardo i ricorrenti insegnamenti della giurisprudenza a ritenere che “il principio di correttezza e buona fede - il quale, secondo la relazione ministeriale al codice civile, richiama nella sfera del creditore la considerazione dell'interesse del debitore e nella sfera del debitore il giusto riguardo all'interesse del creditore - deve essere inteso in senso oggettivo in quanto enuncia un dovere di solidarietà, fondato sull'art. 2 della Costituzione, che, operando come un criterio di reciprocità, esplica la sua rilevanza nell'imporre a ciascuna delle parti del rapporto obbligatorio, il dovere di agire in modo da preservare gli interessi dell'altra, a prescindere dall'esistenza di specifici obblighi contrattuali o di quanto espressamente stabilito da singole norme di legge” (Cass n.
9200/2021). “Lo stesso canone della buona fede in senso oggettivo non impone ai soggetti un comportamento a contenuto prestabilito, ma rileva soltanto come limite esterno all'esercizio di una pretesa, essendo finalizzato al contemperamento degli opposti interessi, componendoli nell'ambito delle rispettive pretese. Diversamente, si assisterebbe ad un contemporaneo abuso, in primis del diritto e, quindi, del processo, intesi come ricorso a forme o strumenti giuridici che, seppure legali, consentono di raggiungere lo scopo eludendo, però, i doveri di correttezza e buona fede” (così
Cass., n. 10182/2009). Nel caso in esame deve ritenersi come fosse dunque da esigersi in capo al cliente il dovere di sollecitare la concedente a garantire il mezzo contro il furto, onerandosi egli del relativo premio e così tutelandosi dal conseguente rischio. Omessa consapevolmente ogni iniziativa in tal senso, la pretesa diretta al risarcimento per un evento pregiudizievole ma pur accettato con inerzia il rischio con chiaro disinteresse da parte del medesimo contraente, si connota evidentemente come violativa dal canone di buona fede, nei termini sopra enunciati.
Ma, oltre ciò, a precludere ogni ulteriore profilo risarcitorio giova anche considerare.
In seno alle condizioni generali risulta espressamente prevista all'art.15, comma IV, la responsabilità dell'utilizzatore nei confronti del concedente, secondo tutto quanto previsto al precedente art. 14; clausola questa che pone a carico dell'utilizzatore “tutti i rischi anche per caso fortuito o forza maggiore”, dovendo egli essere “considerato unico ed esclusivo responsabile di tutti i danni (anche se dovuti a caso fortuito o forza maggiore oppure se attribuibili al fatto dei terzi) che colpissero il veicolo, nonché della perdita o del perimento”.
Le clausole, peraltro, appaiono articolate in coerenza con i principi di cui all'articolo 1218 e
1588 del codice civile a sancire la responsabilità dell'utilizzatore per la conservazione e la restituzione del bene alla scadenza del contratto, con presunzione di responsabilità del conduttore per la perdita o il deterioramento del bene.
4 Nel solco di detti principi, l'art. 17 delle condizioni generali prevede altresì l'effetto risolutivo del contratto in ipotesi di “distruzione, furto o comunque perdita del veicolo”, con conseguente obbligo in capo all'Utilizzatore a corrispondere al Concedente, “un indennizzo, parametrato sulla base dei residui canoni di locazione”; ciò evidentemente ponendo il rischio del perimento della cosa interamente a carico dell'utilizzatore, come anche secondo la pari disciplina di cui all'articolo 1523
c.c. in materia di vendita con riserva della proprietà, fattispecie assimilabile alla locazione finanziaria.
A fronte del richiamato quadro normativo e del coerente assetto regolamentare nella specie adottato tra le parti, deve ritenersi come nessun profilo risarcitorio possa essere in sé reclamato dall'utilizzatore per la perdita del bene concesso in locazione, dunque non in proprietà e pur goduto sino a quel momento, rilevando, per converso, un'esigenza di ristoro piuttosto in capo alla concedente, deprivata del bene e della utilità economica perseguita dall'esecuzione del contratto.
Parimenti dovrà essere dichiarata inammissibile l'ulteriore domanda articolata in citazione.
Già per difetto di specificità e comunque allegazione, prospettandosi quale istanza intesa a far riconoscere le precarie condizioni economiche dell'attore tali, come così testualmente dalle conclusioni dell'atto di citazione, da non poter “oggettivamente far fronte all'esposizione e CP_1
Crias nei tempi programmati ma in coda al residuo del pignoramento rideterminando un compatibile piano di rientro”, nonché, sempre testualmente “per le fattispecie che si rinvengono in ordine al presente giudizio di impossibilità sopravvenuta, eccessiva onerosità e riduzione ad equità ex Covid-
19, anche se dovesse mancare domanda specifica”, come da successiva memoria ex art. 183, co.6,
n. 1 c.p.c. in atti.
Si osserva che qualora volesse interpretarsi la domanda come diretta a poter godere di un piano di rientro compatibile con le condizioni economiche del ricorrente, tale dovrebbe essere dichiarata inammissibile già per la forma del rito contenzioso adottato, potendo trovar seguito, in ipotesi, nell'ambito delle procedure di composizione della crisi, quali il piano del consumatore,
l'accordo di ristrutturazione o la liquidazione controllata, tramite un Organismo di Composizione della
Crisi, secondo le diverse previsioni di cui alla legge 3/2012 e/o d.lgs 14/2019.
Parimenti sarebbe destinata a reiezione, qualora volesse intendersi in termini di risoluzione del contratto per eccessiva onerosità sopravvenuta o per offerta di riduzione ad equità, come anche così interpretata secondo le difese della società convenuta.
Grava in modo dirimente, intanto, la considerazione per cui l'onerosità sopravvenuta deve essere valutata con riferimento alla prestazione considerata nella sua oggettività, comparando il valore delle prestazioni al momento in cui sono sorte e a quello in cui devono eseguirsi, e non con riferimento alla situazione soggettiva in cui versi il debitore (Cass. n. 7266/2003; Cass n.
5 5302/1998). Così la mera difficoltà all'adempimento non potrà incidere sul giudizio circa l'onerosità della prestazione, traducendosi in un profilo di tipo soggettivo attinente alla sfera personale del debitore e alla sua capacità patrimoniale.
L'onerosità sopravvenuta, inoltre, postula eventi straordinari di natura oggettiva ed imprevedibili tali per cui l'alterazione dell'equilibrio economico del contratto esuberi dalla relativa alea normale, intesa come divario tra le contrapposte prestazioni, non suscettibile di essere prevista con riferimento alla capacità dell'uomo medio (tra le altre Cass. n. 12235/2007). La fattispecie evidentemente esulta dal giudizio laddove il rimedio risulta invocato unicamente per l'asserito inadempimento del debitore per aver dismesso l'attività lavorativa per le pregiudizievoli condizioni di salute, invero già evidentemente risalenti dall'anno 2011, come anche da documentazione sanitaria versata in atti.
Privo di rilevanza resta inoltre il generico richiamo allo stato emergenziale e le misure di contenimento a fronteggiare la pandemia Covid, come noto varate nella prima metà dell'anno 2020, in carenza in tal senso di ogni allegazione a dar conto di una relazione eziologica tra la detta emergenza ed il decremento economico dell'attività, invero già cessata in data 30 giugno 2019 come da dichiarazione fiscale in atti.
In conclusione, la domanda dovrà essere integralmente rigettata.
Le spese del giudizio, determinate ai sensi delle vigenti disposizioni normative, in ragione dello scaglione tabellare per valore e le fasi svolte, si liquidano secondo soccombenza, come da dispositivo, in misura dei minimi attesa la natura non complessa delle questioni dibattute.
P.Q.M.
Il g.o.p. del Tribunale di Barcellona P.G. definitivamente pronunciando, così decide:
Rigetta la domanda.
Condanna al pagamento in favore di delle spese del Parte_1 Controparte_1 giudizio liquidate in euro 2.540,00 per compensi professionali, oltre spese generali in misura del
15%, c.p.a. ed i.v.a. sui compensi, come per legge se dovute.
Sentenza provvisoriamente esecutiva come per legge.
Barcellona P.G., 15 dicembre 2025
Il g.o.p. Pietro Longo
6