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Sentenza 30 settembre 2025
Sentenza 30 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 30/09/2025, n. 3327 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 3327 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2025 |
Testo completo
N. 2743/2024 R.G.A.C.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI NORD - II SEZIONE CIVILE - nella persona del giudice monocratico dott.ssa Matilde Boccia ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero 2743/2024 del Ruolo Generale Affari Contenziosi, avente ad oggetto “Opposizione a decreto ingiuntivo-Altri contratti d'opera” e vertente tra:
, in persona del Direttore Generale l.r.p.t., P.I. Parte_1
n. con sede in Frattamaggiore, Via M. Lupoli, 27, rappr. e dif. P.IVA_1 dall'avv. Guglielmo Ara (C.F. ), giusta procura resa su C.F._1 foglio separato elettivamente domiciliata presso la sede dell'Avvocatura Aziendale, in Frattamaggiore (NA) alla Via P.M. Vergara (Palazzo ex Inam);
OPPONENTE E (P.IVA: ) con sede legale Controparte_1 P.IVA_2 in Frattamaggiore (NA) alla Via Dante n°13, in persona del legale rappresentante pro tempore dott.ssa , rappresentata e difesa, congiuntamente e Controparte_1 disgiuntamente, giusta procura in calce al ricorso per decreto ingiuntivo estesa alla fase di opposizione dall'Avv. Francesco Giusti (C.F.: C.F._2
e dall'Avv. Giuliano Montuori (C.F.: ) con studio in C.F._3
Capua (CE) alla Via Ponte Vecchio Romano n°18; OPPOSTA
*** CONCLUSIONI: Come da note di trattazione scritta depositate in vista dell'udienza di rimessione in decisione e come da comparse conclusionali in atti depositate dalle parti.
*** FATTO E DIRITTO
Si richiamano gli atti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e le deduzioni difensive e ciò in ossequio al dettato normativo di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., così come modificato con l. 69/2009.
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1.Con atto di citazione notificato a mezzo pec in data 3 aprile 2024 la opponente ut supra rappresentata, difesa ed elettivamente domiciliata, Parte_1 proponeva opposizione al decreto ingiuntivo d.i. n.317/2024 reso dal Tribunale di Napoli Nord in data 01/03/2024 e notificato in pari data, con il quale veniva ad essa ingiunto il pagamento della somma di € 46.817,78 in favore della società
oltre interessi e spese di procedimento. Controparte_1
All'uopo rappresentava che la società ricorrente, accreditata con il
[...]
, aveva adito codesto Tribunale al fine di ottenere il Controparte_2 pagamento di un credito residuo, relativo a prestazioni rese e fatturate nell'anno 2010, non pagato per applicazione dello sconto tariffario previsto dall'art. 1, comma 796, lett. O) della legge n. 296/2006. Avverso la pretesa monitoria l'opponente eccepiva la prescrizione del credito. Part Segnatamente, l' contestava che la società ricorrente aveva adito codesto Tribunale quando oramai era ampiamente decorso il termine prescrizionale decennale ex artt. 2934 e 2946 c.c., giacché l'ultima fattura emessa dalla società ricorrente, azionata con il decreto ingiuntivo opposto, recava la data del 28/12/2010, pertanto contestava il termine entro il quale agire per l'eventuale recupero già spirato il 27/12/2020. Contestava altresì che la società opposta aveva depositato una costituzione in mora del 13/09/2013, al fine di provare l'interruzione della prescrizione, costituzione in mora che la l' dichiarava non aver mai Parte_2 ricevuto;
pertanto eccepiva l'inutilizzabilità del suddetto documento ai fini interruttivi. Segnatamente contestava che l'opposta aveva depositato tale atto: - Privo di indicazione del luogo, della data di sottoscrizione, della modalità di inoltro (es. raccomandata a.r.), indicante una somma per l'anno 2010 non corrispondente a quanto richiesto ed ingiunto (€ 48.868,81, ingiunto € 46.817,78); - Senza alcun collegamento certo con le fotocopie delle ricevute depositate. Disconosceva inoltre l'inutilità della successiva costituzione in mora del 20/07/2021, rilevando a quella data, già maturato il termine prescrizionale. Contestava altresì il credito azionato anche sotto altro aspetto;
all'uopo opponeva essere erroneamente dichiarato nel ricorso monitorio dalla società opposta che le fatture azionate fossero state emesse direttamente al netto dello Part Part sconto tariffario e non decurtate dall' Quindi, eccepiva la pponente che, qualora la società ricorrente opposta avesse voluto far valere il proprio credito, avrebbe dovuto emettere nuova fattura per gli importi eventualmente ancora dovuti. Tanto premesso la conveniva l'opposta in epigrafe indicata a Parte_1 comparire innanzi l'intestato Tribunale, all'udienza del 4 novembre 2024 per sentir: revocare l'opposto decreto ingiuntivo con vittoria di spese diritti ed onorari. Si costituiva nel presente giudizio il laboratorio Controparte_1 contestando tutto quanto ex adverso dedotto ed eccepito. Preliminarmente
[...] deduceva di effettuare servizi e/o prestazioni sanitarie in favore di assistiti della e sulla scorta delle prestazioni Controparte_3 eseguite nell'anno 2010, in virtù del relativo contratto stipulato con l CP_3
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Sanitaria , e di aver emesso le seguenti fatture: 1) Ft. Controparte_3
n°163 del 08.02.2010; 2) Ft. n°323 del 10.03.2010; 3) Ft. n°478 del 17.04.2010; 4) Ft. n°662 del 24.05.2010; 5) Ft. n°725 del 10.06.2010; 6) Ft. n°859 del 15.07.2010; 7) Ft. n°996 del 08.09.2010; 8) Ft. n°997 del 08.09.2010; 9) Ft. n°1273 del 12.10.2010; 10) Ft. n°1829 del 18.11.2010; 11) Ft. n°2096 del 28.12.2010. A fronte delle prestazioni rese nel periodo indicato e del relativo fatturato sopra riportato, rivendicava vantare un credito residuo di € 46.817,78 oltre interessi di mora ex D. Lgs. 231/02, come modificato dal D. Lgs n. 192/12, dalla data contrattuale di scadenza di ogni singola fattura sino al saldo, oltre risarcimento ex art. 6 D. Lgs. 231/02 di euro 40,00 per ogni singola fattura azionata, previsto dalla medesima normativa 192/12. Precisava che tale credito trovava titolo nelle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale, in particolare relativamente alla branca di patologia clinica;
pertanto, sulla scorta di tutto quanto sopra e di tutta la documentazione prodotta e delle prestazioni rese in favore dell'ente, aveva agito e ottenuto dal Tribunale adito decreto ingiuntivo n. 317/2024 per l'importo corrispondente oltre interessi di mora ex D. Lgs. 231/02. Avverso la proposta opposizione e la prescrizione del credito contestato da parte opponente, l'opposta deduceva invece che con raccomandata n. 14619671518-7, spedita in data 11.09.2013 e ricevuta dall' in data 13.09.2013, Parte_2 che testualmente riportava, aveva interrotto i termini prescrizionali ex artt. 2934 e 2946 c.c. per cui legittimamente proposto l'azione giudiziaria per il recupero delle somme indicate nella lettera di costituzione in mora. All'uopo eccepiva essere inconferenti le argomentazioni sollevate ex adverso, circa la mancata ricezione o l'assenza di indicazione di luogo e data di sottoscrizione della suddetta lettera di costituzione in mora.
L'opposta inoltre deduceva che la parte opponente aveva omesso qualsivoglia allegazione e deduzione volta a contrastare il petitum sostanziale della pretesa monitoria e chiedeva l'applicazione del principio di non contestazione, di cui alla formulazione dell'art. 115 c.p.c., come modificato con la riforma del 2009 e dunque rilevava pacifica e incontestata la somma richiesta. Ribadiva altresì la genuinità della lettera interruttiva della prescrizione. Avverso l'ulteriore motivo di opposizione, laddove l' aveva Parte_2 eccepito l'importo ingiunto non dovuto in quanto corrisposto tutto quanto contrattualmente convenuto, sostenendo che le fatture emesse fossero al netto dello sconto tariffario, l'opposta contestava che l' avesse Parte_2 illegittimamente decurtato la quota dello sconto tariffario di cui all'art.1, comma 796, lettera o) della Legge n.206/2006, omettendo di pagarla. Part Inoltre, l'opposta rilevava essere stato del tutto omesso dall' che le fatture emesse e protocollate recavano la tabella dello sconto tariffario e che all'interno di ogni singola fattura vi era la esplicita dicitura “la presente fattura con applicazione dello sconto viene emessa ai fini fiscali “per garantire la regolarità dei pagamenti”. Pertanto, eccepiva che la suddetta dicitura non costituisse in alcun modo acquiescenza n. 2743/2024 r.g.a.c. Pagina 3 di 9 N. 2743/2024 R.G.A.C.
all'applicazione dello sconto previsto nell'art. 1 comma 796, lett. o) della legge Part 296/2006 (Finanziaria 2007) così come richiesto dall' in quanto illegittimo e non dovuto. Altresì, che sempre all'interno delle singole fatture fosse presente la
“colonna” prestazioni erogate che eccepiva non essere state tutte pagate proprio per l'applicazione dello sconto tariffario. Precisava ancora l'opposta che le fatture emesse da tutti i centri della branca Part fossero “standard” di fatture proposti direttamente dall' ai singoli laboratori, già predeterminate con la decurtazione dello sconto in fattura. Pertanto, contestava non aver il laboratorio alcun obbligo di emettere una nuova fattura in quanto in quelle azionate già presenti i numeri di prestazioni erogate per conto Part dell' dunque, emettere una nuova fattura, anzi, avrebbe costituito una inutile duplicazione contabile. Da ultimo eccepiva l'illegittima applicazione dello sconto tariffario ex art. 1 comma 796 lett. o) della L. 296/2006, in quanto pacifico anche in chiave Part giurisprudenziale la illegittimità dell'applicazione fatta dalle ulle fatture post triennio 2007-2009. Sul punto argomentava che sia il D.M. 22.07.1996 sia il successivo D.M. 16.09.2006 erano stati annullati, comportando l'inevitabile effetto retroattivo ed erga omnes tipico di tale tipologia di pronuncia costitutiva, dall'Autorità Giudiziaria Amministrativa (Consiglio di Stato, IV sez., 18039/2001 e Tar Lazio, sez. III-quater n. 12623/2007); pertanto, in ossequio a tali circostanze, nella specie eccepiva inapplicabile il potere pubblicistico di decurtazione attribuito dall'art. 1 comma 796 lett. o) della Legge 296/2006, in mancanza totale dei presupposti, giacchè difettante nell'ordinamento il parametro patrimoniale di cui al decreto ministeriale, previsto come necessario dalla legge. Richiamava gli orientamenti in materia e ribadiva in conclusione Part doversi ritenere dovuto dall' l'importo ingiunto e frutto di decurtazione non giustificata, tenuto conto della limitata efficacia temporale dello sconto invocato e della impossibilità di ritenerlo operante contrattualmente per i motivi Part evidenziati e considerata la mancata contestazione da parte dell' sia delle prestazioni erogate, che degli importi richiesti. Tanto premesso, insistendo per la corresponsione credito ingiunto, residuale del fatturato anno 2010 e concretizzante la differenza tra il dare ed avere di
€44.140,11, l'opposta concludeva: rigettare dell'opposizione per assoluta genericità ed infondatezza;
- confermare del decreto ingiuntivo n. 317/2024 dichiarandolo esecutivo;
- in ogni caso condannare al pagamento di quanto ingiunto in d.i. oltre interessi di mora ex artt. 4 e 5 D.lgs. n. 231/02 dalle scadenze delle singole fatture al soddisfo;
- condannare alle spese processuali del ricorso monitorio e della fase di opposizione con distrazione agli avvocati costituiti. Assoggettato alle forme del nuovo rito processuale introdotto dal D. Lgs. n. 149/2022, il presente procedimento veniva differito, ai sensi del comma 3 dell'art. 171 bis c.p.c, alla data del 9.01.25. Da ultimo, stante la natura documentale della controversia, veniva fissata l'udienza del 18.9.2025 per la rimessione in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 189 c.p.c.
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2.Ciò posto in punto di fatto, in diritto si osserva che la nozione di prova scritta idonea all'emissione del provvedimento monitorio ai sensi dell'art 633 comma 1 n° 1 c.p.c. è più ampia di quella prevista dagli artt. 2700 cc e 2702 cc e che nel successivo art 634 cpc sono elencati i documenti idonei a soddisfare il requisito di cui all'articolo precedente, tra cui le polizze e promesse unilaterali per scrittura privata e i telegrammi, anche se sprovvisti dei requisiti prescritti dal codice civile, e per i crediti relativi a somministrazioni di merci e di denaro, nonché per prestazioni di servizi compiute da imprenditori, gli estratti autentici delle scritture contabili di cui agli artt. 2214 e ss. c.c., bollate e vidimate nelle forme di legge e gli estratti autentici delle scritture contabili prescritte dalle leggi tributarie. Secondo la giurisprudenza maggioritaria, qualsiasi documento anche proveniente da un terzo, meritevole di fede dal punto di vista dell'autenticità dello stesso e avente, al contempo, efficacia probatoria sebbene non assoluta del diritto può costituire prova scritta ai fini della richiesta di emissione di un decreto ingiuntivo. E ciò, in considerazione del fatto che l'art. 634 c.p.c., contiene un elenco non tassativo dei documenti idonei a soddisfare il requisito della prova scritta, tra cui può indubbiamente essere ricompreso anche il riepilogo dei crediti in contenzioso. Ciò premesso, va altresì rilevato che nel procedimento per ingiunzione il contraddittorio è posticipato ed eventuale e, una volta introdotto con l'opposizione al decreto ingiuntivo il giudizio di cognizione, l'opposto ha, in tale ambito, l'onere di fornire la prova del proprio credito indipendentemente dalla legittimità, validità ed efficacia del decreto (Cass. sent. 25.07.2011 n. 16199). Dunque, con l'opposizione si instaura un ordinario giudizio di merito che impone all'opposto (originario ricorrente) di fornire la prova piena del credito, mentre all'opponente spetta provare, successivamente, eventuali fatti impeditivi, modificativi o estintivi del credito. Irrilevanti sono, invece, le contestazioni relative alla regolarità del procedimento di emissione del decreto od alla idoneità della prova del credito fornita in sede sommaria.
3.In via preliminare, occorre rilevare che la presente controversia deve ritenersi attribuita alla giurisdizione del Giudice Ordinario in base a quanto previsto dall'art. 133 comma 1 lett.c, del D. Lgs. 104/2010, essendo questi tipi di rapporti qualificabili come concessioni di pubblico servizio e quindi qualora venga in contestazione il quantum dei corrispettivi in favore dei concessionari non è in discussione anche la verifica dell'azione autoritativa della P.A. (cfr. Cass. SS.UU. 10149/2012 e conforme anche Cass. N. 28053/2018), per cui la giurisdizione del diritto di credito azionato dal Centro appartiene al Giudice Ordinario. Infatti, la giurisprudenza di legittimità in materia sanitaria è ferma nel ritenere Part che la controversia promossa nei confronti della per ottenere il corrispettivo delle prestazioni sanitarie erogate in regime di provvisorio o definitivo accreditamento per conto ed a carico del SSN, senza che sia stata contestata la validità di atti autoritativi, è devoluta alla giurisdizione del Giudice Ordinario se la pretesa riguarda le prestazioni rese oltre il tetto di spesa previsto (cfr. Cass. 9251/2014, Cass. 1771/2011, Cass, 372/2021).
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4. Ebbene, tanto premesso, la proposta opposizione risulta infondata e va rigettata per le ragioni di seguito illustrate. In primo luogo deve essere disattesa l'eccezione di prescrizione sollevata Part dall'opponente atteso che risulta essere stata ritualmente ricevuta la raccomandata n. 14619671518-7 ricevuta dall' in data Parte_2
13.09.2013 nonché inviata e ricevuta a mezzo pec in data 20.7.2021 (cfr. prod. opposta). Passando al vero nodo cruciale della controversia ovvero relativo all'applicabilità
o meno del cd. sconto tariffario alle prestazioni rese e fatturate relative all'anno 2010 rese da parte della società opposta, senza timore di tediare il lettore, vanno evidenziate alcune coordinate ermeneutiche. Va premesso che la legge 27 dicembre 2006, n. 296, all'art. 1, comma 796, lett. o), oltre a prevedere la sostanziale reviviscenza delle tariffe stabilite con il D.M. 22.7.1996, ha fissato una riduzione delle stesse, prevedendo che "fatto salvo quanto previsto in materia di aggiornamento dei tariffari delle prestazioni sanitarie dall'articolo 1, comma 170, quarto periodo, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come modificato dalla presente lettera, a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge le strutture private accreditate, ai fini della remunerazione delle prestazioni rese per conto del Servizio sanitario nazionale, praticano uno sconto pari al 2 per cento degli importi indicati per le prestazioni specialistiche dal decreto del Ministro della sanità 22 luglio 1996, pubblicato nel supplemento ordinario n. 150 alla Gazzetta Ufficiale n. 216 del 14 settembre 1996, e pari al 20 per cento degli importi indicati per le prestazioni di diagnostica di laboratorio dal medesimo decreto". Dunque, con l'art. 1, comma 796, lett. o), della l. n. 296/2006 è stata prevista l'applicazione del cd. sconto. Il centro opposto ha contestato l'applicazione dello sconto richiamato per le prestazioni in rilievo nel presente giudizio, relative all'anno 2010 affermando che la disciplina dello sconto avrebbe efficacia limitata al solo triennio 2007/2009, come desumibile dalla norma e come, poi, ribadito dalla Corte Costituzionale che, nel ritenere insussistente la denunciata irragionevolezza della norma, ha sottolineato la natura transitoria. Sulla efficacia temporale della suddetta disposizione vi è stato un ampio dibattito che ha dato luogo a contrastanti pronunce nell'ambito della giurisprudenza sia ordinaria che amministrativa. Il contrasto giurisprudenziale deve ormai ritenersi superato in forza della recente pronuncia della Corte di Cassazione (n. 10582/2018), che, proprio sul presupposto della temporaneità della disciplina dello sconto, ha escluso l'applicabilità dello stesso, alle tariffe per prestazioni rese successivamente all'anno 2009, in quanto limitato al triennio 2007- 2009. Afferma, in particolare, la Corte, che “Il dato temporale è decisivo. La L. 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 796, lett. o), (legge finanziaria per il 2007), espressamente disciplina "la realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2007- 2009", conseguendone che le misure disposte dal legislatore con la legge finanziaria per il 2007 non possono trovare applicazione oltre il triennio 2007- 2009; ciò anche in considerazione del fatto che il D.L. n. 248 del 2007, convertito in L. 28 febbraio 2008, n. 31, che disciplina la
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"Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria", non ha previsto alcuna proroga della disposizione sullo sconto forfettario previsto con la legge finanziaria del 2006”. Inoltre ha aggiunto, la Corte, che con il D.L. n. 112 del 2008, art. 79, convertito in L. n. 133 del 2008, il legislatore ha voluto garantire l'efficienza, l'economicità e l'appropriatezza del Sistema sanitario nazionale, disponendo l'obbligo di adeguamento delle tariffe "nel rispetto del principio di efficienza ed economicità nell'uso delle risorse, secondo i costi standard delle prestazioni", confermando così la volontà di superare definitivamente la disciplina transitoria e sommaria della tariffazione forfetaria, in quanto inadeguata a garantire una efficiente ed imparziale allocazione delle risorse ai sensi dell'art. 97 Cost., a tutela del diritto alla salute sancito dall'art. 32 Cost.. Va, ora, esaminata, l'ulteriore questione, anch'essa dibattuta in considerazione delle contrastanti pronunce della giurisprudenza ordinaria, se lo sconto di cui alla L. n. 296/2006, sia stato per così dire “contrattualizzato” ossia recepito pattiziamente dalle parti, nel contratto stipulato ai sensi dell'art. 8 quinquies D.lgs. n. 502/1991. Ed infatti, gli artt. 4) e 5) stabiliscono rispettivamente “Il limite entro il quale deve essere contenuta la spesa per l'anno 2010 relativa al volume di prestazioni di , determinato all'art. 3 comma 4, è fissato in € 27.700.000,00 Controparte_2 al netto dello sconto di cui all'art. 1 comma 796 lettera o) L. 296/06”. L'art. 5 prevede al comma 1 “la remunerazione delle prestazioni alle strutture erogatrici avverrà sulla base delle tariffe regionali previste dal vigente nomenclatore tariffario, al netto degli sconti di legge e fatti salvi eventuali adeguamenti tariffari che tuttavia non potranno comportare aumento del limite di spesa di cui all'art. 4” e al comma 2 “in ogni caso l'importo fissato quale limite di spesa al netto dello sconto ex lege 296/06 costituisce il limite massimo di remunerazione delle prestazioni acquistate nel 2010 dai centri privati, anche in caso di modifica delle tariffe vigenti e/o di riduzione o eliminazione dello sconto ex lege 296/06”. Si precisa che, come emerge dalla documentazione in atti, il contratto stipulato per le annualità 2010 presenta identiche previsioni contrattuali negli artt. 4 e 5. Ebbene, ritiene, questa Giudice, all'esito di un più approfondito esame della questione giuridica, anche alla luce dei numerosi precedenti della Corte d'Appello (fra i tanti v. le sentenze nn. 2862/18; 1360/18; 357/18; 272/18; 2983/17; 673/17; 2470/16; 3139/16 che mostrano come esso rappresenti ormai un orientamento granitico ed unanime dei Giudici di appello di Napoli), di dover modificare il proprio precedente orientamento, escludendo che le richiamate clausole contrattuali siano espressione della volontà delle parti di recepire nel contratto lo sconto di cui alla L. n. 296/2006. Come rilevato dalla Corte d'Appello (v. fra le tante, la sentenza n. 673/18) occorre distinguere il riferimento allo sconto nell'art. 4 e nell'art.
5. In particolare, l'art. 4 è volto a disciplinare “il rapporto tra spesa sanitaria e acquisto delle prestazioni”, come emerge inequivocabilmente dal titolo della clausola, e n. 2743/2024 r.g.a.c. Pagina 7 di 9 N. 2743/2024 R.G.A.C.
stabilisce che il limite di spesa invalicabile per l'anno è determinato al netto di detto sconto;
dunque, tale clausola pattizia non incide sulla determinazione della remunerazione delle prestazioni sanitarie, ma piuttosto sul diverso piano della fissazione del limite massimo di spesa annuale destinato ad operare per la singola branca, prevedendo che gli importi indicati quale limite massimo di spesa, sono calcolati al netto dello sconto – evidentemente ritenuto dalle parti, all'epoca, vigente – della L. 296/06. Da tale previsione non può farsi discendere, perciò, il recepimento a livello pattizio dello sconto ai fini della determinazione del corrispettivo. Diversamente, nell'art. 5 che disciplina i criteri di remunerazione delle prestazioni e le tariffe applicabili, si fa specifico riferimento “alle tariffe regionali previste dal vigente nomenclatore tariffario”, con l'aggiunta “al netto degli sconti di legge e fatti salvi eventuali adeguamenti tariffari”; ora, tale clausola, in quanto non contenente alcuno specifico riferimento allo sconto della L. 296/06, può ritenersi una clausola di salvaguardia finalizzata a far salva la possibilità di tenere conto di interventi normativi futuri ed eventuali, in diminuzione o in aumento sulle tariffe, sempre entro i limiti massimi di spesa. Ed infatti, il successivo comma 2 dell'art. 5), prevede che “In ogni caso, l'importo fissato quale limite di spesa al netto dello sconto ex lege 296/06 costituisce il limite massimo di remunerazione delle prestazioni acquistate nell'anno 2012 dai centri privati, anche in caso di modifica delle tariffe vigenti e/o di riduzione o eliminazione dello sconto ex lege 296/06”. In conclusione, non può dedursi alcuna pattuizione circa l'applicazione dello sconto previsto dalla L. 296/06 alle tariffe, posto che con l'art. 4 si dà atto che il limite di spesa viene fissato tenendo conto dello sconto ex lege 296/06 mentre le tariffe applicabili per la remunerazione delle singole prestazioni sono quelle vigenti, al netto di eventuali sconti di legge (dunque, sconti in vigore e sconti eventualmente introdotti nel corso dell'anno), fermo restando il limite di spesa fissato. Dunque, sulla base del tenore letterale della clausola, può ritenersi che le parti verosimilmente al momento della stipula del contratto consideravano operante lo sconto in forza della legge, ma non lo hanno “contrattualizzato”, posto che anziché prevedere espressamente che lo stesso avrebbe continuato ad applicarsi, pur nel caso di sua futura eliminazione (o venir meno della sua efficacia), si sono limitate a ribadire il principio per cui eventuali modifiche normative in materia non avrebbero potuto comportare un aumento dei limiti di spesa prefissati per l'anno in corso. D'altra parte può aggiungersi che, come rilevato in alcune delle sentenze della Corte d'Appello esibite dalla parte opposta, ove si fosse stabilito, su base pattizia, che alle tariffe andava applicato lo sconto in questione, indipendentemente dalla vigenza e dall'operatività di tale norma, non avrebbe avuto alcun senso stabilire che anche nel caso in cui tale sconto fosse eliminato o ridotto – evidentemente per norme sopravvenute nella vigenza del contratto – sarebbe rimasto fermo il limite di spesa fissato dall'art. 4, atteso che le pattuizioni n. 2743/2024 r.g.a.c. Pagina 8 di 9 N. 2743/2024 R.G.A.C.
contrattuali in ogni caso non avrebbero risentito delle modifiche normative (in tal senso cfr. Corte d'Appello di Napoli n. 2862/18). Per quanto sopra detto, deve ritenersi che lo sconto ex lege 296/06 non sia applicabile alle prestazioni oggetto di causa, né in virtù della normativa – da ritenersi non più in vigore per l'annualità 2010 – né in virtù delle previsioni contrattuali. Dunque, l'opposizione deve ritenersi infondata.
5. Va altresì confermata la spettanza degli interessi legali, maturati sulla suddetta somma riconosciuti in sede monitoria. L'orientamento della Corte di Cassazione espresso con sentenza n. 14349 del 14 luglio 2016 e quindi con sentenza n.17341/2017, è chiaro nell'incentrare il nucleo del thema decidendum nell'accordo negoziale conseguente all'accreditamento che, al pari di ogni altro contratto avente natura privatistica, prevede uno scambio tra l'effettuazione di un servizio e il pagamento di un corrispettivo per le prestazioni sanitarie rese a favore degli assistiti dal SSN nell'esecuzione di quel servizio. Il contratto, definito a prestazioni corrispettive e Part di natura patrimoniale, il cui sinallagma collega la prestazione della consistente nel pagamento della remunerazione, seppur determinata a tariffa, a quella cui è tenuto il privato, avente indubbio carattere patrimoniale, ha natura privatistica ancorché sia stato posto in essere per l'esigenza di un necessario raccordo tra interesse privato ed interesse pubblico. Rappresenta perciò ad ogni effetto “transazione commerciale” di cui al d.gs n. 231/2002.
6. Sulle spese Quanto alle spese del giudizio, in considerazione, delle contrastanti pronunce intervenute in materia dello sconto ex lege 296/06 e di applicazione dello stesso agli anni successivi al 2009, devono ritenersi sussistere gravi ed eccezionali ragioni per compensare tra le parti le spese, a norma dell'art. 92 comma 2 c.p.c..
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI NAPOLI NORD, II sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando nella controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
• rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo n.317/2024 dichiarandolo definitivamente esecutivo;
• dichiara integralmente compensate le spese di lite .
Così deciso in Aversa, 30/09/2025
IL GIUDICE
(dott. ssa Matilde Boccia)
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209, e succ. mod..
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R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI NORD - II SEZIONE CIVILE - nella persona del giudice monocratico dott.ssa Matilde Boccia ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero 2743/2024 del Ruolo Generale Affari Contenziosi, avente ad oggetto “Opposizione a decreto ingiuntivo-Altri contratti d'opera” e vertente tra:
, in persona del Direttore Generale l.r.p.t., P.I. Parte_1
n. con sede in Frattamaggiore, Via M. Lupoli, 27, rappr. e dif. P.IVA_1 dall'avv. Guglielmo Ara (C.F. ), giusta procura resa su C.F._1 foglio separato elettivamente domiciliata presso la sede dell'Avvocatura Aziendale, in Frattamaggiore (NA) alla Via P.M. Vergara (Palazzo ex Inam);
OPPONENTE E (P.IVA: ) con sede legale Controparte_1 P.IVA_2 in Frattamaggiore (NA) alla Via Dante n°13, in persona del legale rappresentante pro tempore dott.ssa , rappresentata e difesa, congiuntamente e Controparte_1 disgiuntamente, giusta procura in calce al ricorso per decreto ingiuntivo estesa alla fase di opposizione dall'Avv. Francesco Giusti (C.F.: C.F._2
e dall'Avv. Giuliano Montuori (C.F.: ) con studio in C.F._3
Capua (CE) alla Via Ponte Vecchio Romano n°18; OPPOSTA
*** CONCLUSIONI: Come da note di trattazione scritta depositate in vista dell'udienza di rimessione in decisione e come da comparse conclusionali in atti depositate dalle parti.
*** FATTO E DIRITTO
Si richiamano gli atti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e le deduzioni difensive e ciò in ossequio al dettato normativo di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., così come modificato con l. 69/2009.
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1.Con atto di citazione notificato a mezzo pec in data 3 aprile 2024 la opponente ut supra rappresentata, difesa ed elettivamente domiciliata, Parte_1 proponeva opposizione al decreto ingiuntivo d.i. n.317/2024 reso dal Tribunale di Napoli Nord in data 01/03/2024 e notificato in pari data, con il quale veniva ad essa ingiunto il pagamento della somma di € 46.817,78 in favore della società
oltre interessi e spese di procedimento. Controparte_1
All'uopo rappresentava che la società ricorrente, accreditata con il
[...]
, aveva adito codesto Tribunale al fine di ottenere il Controparte_2 pagamento di un credito residuo, relativo a prestazioni rese e fatturate nell'anno 2010, non pagato per applicazione dello sconto tariffario previsto dall'art. 1, comma 796, lett. O) della legge n. 296/2006. Avverso la pretesa monitoria l'opponente eccepiva la prescrizione del credito. Part Segnatamente, l' contestava che la società ricorrente aveva adito codesto Tribunale quando oramai era ampiamente decorso il termine prescrizionale decennale ex artt. 2934 e 2946 c.c., giacché l'ultima fattura emessa dalla società ricorrente, azionata con il decreto ingiuntivo opposto, recava la data del 28/12/2010, pertanto contestava il termine entro il quale agire per l'eventuale recupero già spirato il 27/12/2020. Contestava altresì che la società opposta aveva depositato una costituzione in mora del 13/09/2013, al fine di provare l'interruzione della prescrizione, costituzione in mora che la l' dichiarava non aver mai Parte_2 ricevuto;
pertanto eccepiva l'inutilizzabilità del suddetto documento ai fini interruttivi. Segnatamente contestava che l'opposta aveva depositato tale atto: - Privo di indicazione del luogo, della data di sottoscrizione, della modalità di inoltro (es. raccomandata a.r.), indicante una somma per l'anno 2010 non corrispondente a quanto richiesto ed ingiunto (€ 48.868,81, ingiunto € 46.817,78); - Senza alcun collegamento certo con le fotocopie delle ricevute depositate. Disconosceva inoltre l'inutilità della successiva costituzione in mora del 20/07/2021, rilevando a quella data, già maturato il termine prescrizionale. Contestava altresì il credito azionato anche sotto altro aspetto;
all'uopo opponeva essere erroneamente dichiarato nel ricorso monitorio dalla società opposta che le fatture azionate fossero state emesse direttamente al netto dello Part Part sconto tariffario e non decurtate dall' Quindi, eccepiva la pponente che, qualora la società ricorrente opposta avesse voluto far valere il proprio credito, avrebbe dovuto emettere nuova fattura per gli importi eventualmente ancora dovuti. Tanto premesso la conveniva l'opposta in epigrafe indicata a Parte_1 comparire innanzi l'intestato Tribunale, all'udienza del 4 novembre 2024 per sentir: revocare l'opposto decreto ingiuntivo con vittoria di spese diritti ed onorari. Si costituiva nel presente giudizio il laboratorio Controparte_1 contestando tutto quanto ex adverso dedotto ed eccepito. Preliminarmente
[...] deduceva di effettuare servizi e/o prestazioni sanitarie in favore di assistiti della e sulla scorta delle prestazioni Controparte_3 eseguite nell'anno 2010, in virtù del relativo contratto stipulato con l CP_3
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Sanitaria , e di aver emesso le seguenti fatture: 1) Ft. Controparte_3
n°163 del 08.02.2010; 2) Ft. n°323 del 10.03.2010; 3) Ft. n°478 del 17.04.2010; 4) Ft. n°662 del 24.05.2010; 5) Ft. n°725 del 10.06.2010; 6) Ft. n°859 del 15.07.2010; 7) Ft. n°996 del 08.09.2010; 8) Ft. n°997 del 08.09.2010; 9) Ft. n°1273 del 12.10.2010; 10) Ft. n°1829 del 18.11.2010; 11) Ft. n°2096 del 28.12.2010. A fronte delle prestazioni rese nel periodo indicato e del relativo fatturato sopra riportato, rivendicava vantare un credito residuo di € 46.817,78 oltre interessi di mora ex D. Lgs. 231/02, come modificato dal D. Lgs n. 192/12, dalla data contrattuale di scadenza di ogni singola fattura sino al saldo, oltre risarcimento ex art. 6 D. Lgs. 231/02 di euro 40,00 per ogni singola fattura azionata, previsto dalla medesima normativa 192/12. Precisava che tale credito trovava titolo nelle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale, in particolare relativamente alla branca di patologia clinica;
pertanto, sulla scorta di tutto quanto sopra e di tutta la documentazione prodotta e delle prestazioni rese in favore dell'ente, aveva agito e ottenuto dal Tribunale adito decreto ingiuntivo n. 317/2024 per l'importo corrispondente oltre interessi di mora ex D. Lgs. 231/02. Avverso la proposta opposizione e la prescrizione del credito contestato da parte opponente, l'opposta deduceva invece che con raccomandata n. 14619671518-7, spedita in data 11.09.2013 e ricevuta dall' in data 13.09.2013, Parte_2 che testualmente riportava, aveva interrotto i termini prescrizionali ex artt. 2934 e 2946 c.c. per cui legittimamente proposto l'azione giudiziaria per il recupero delle somme indicate nella lettera di costituzione in mora. All'uopo eccepiva essere inconferenti le argomentazioni sollevate ex adverso, circa la mancata ricezione o l'assenza di indicazione di luogo e data di sottoscrizione della suddetta lettera di costituzione in mora.
L'opposta inoltre deduceva che la parte opponente aveva omesso qualsivoglia allegazione e deduzione volta a contrastare il petitum sostanziale della pretesa monitoria e chiedeva l'applicazione del principio di non contestazione, di cui alla formulazione dell'art. 115 c.p.c., come modificato con la riforma del 2009 e dunque rilevava pacifica e incontestata la somma richiesta. Ribadiva altresì la genuinità della lettera interruttiva della prescrizione. Avverso l'ulteriore motivo di opposizione, laddove l' aveva Parte_2 eccepito l'importo ingiunto non dovuto in quanto corrisposto tutto quanto contrattualmente convenuto, sostenendo che le fatture emesse fossero al netto dello sconto tariffario, l'opposta contestava che l' avesse Parte_2 illegittimamente decurtato la quota dello sconto tariffario di cui all'art.1, comma 796, lettera o) della Legge n.206/2006, omettendo di pagarla. Part Inoltre, l'opposta rilevava essere stato del tutto omesso dall' che le fatture emesse e protocollate recavano la tabella dello sconto tariffario e che all'interno di ogni singola fattura vi era la esplicita dicitura “la presente fattura con applicazione dello sconto viene emessa ai fini fiscali “per garantire la regolarità dei pagamenti”. Pertanto, eccepiva che la suddetta dicitura non costituisse in alcun modo acquiescenza n. 2743/2024 r.g.a.c. Pagina 3 di 9 N. 2743/2024 R.G.A.C.
all'applicazione dello sconto previsto nell'art. 1 comma 796, lett. o) della legge Part 296/2006 (Finanziaria 2007) così come richiesto dall' in quanto illegittimo e non dovuto. Altresì, che sempre all'interno delle singole fatture fosse presente la
“colonna” prestazioni erogate che eccepiva non essere state tutte pagate proprio per l'applicazione dello sconto tariffario. Precisava ancora l'opposta che le fatture emesse da tutti i centri della branca Part fossero “standard” di fatture proposti direttamente dall' ai singoli laboratori, già predeterminate con la decurtazione dello sconto in fattura. Pertanto, contestava non aver il laboratorio alcun obbligo di emettere una nuova fattura in quanto in quelle azionate già presenti i numeri di prestazioni erogate per conto Part dell' dunque, emettere una nuova fattura, anzi, avrebbe costituito una inutile duplicazione contabile. Da ultimo eccepiva l'illegittima applicazione dello sconto tariffario ex art. 1 comma 796 lett. o) della L. 296/2006, in quanto pacifico anche in chiave Part giurisprudenziale la illegittimità dell'applicazione fatta dalle ulle fatture post triennio 2007-2009. Sul punto argomentava che sia il D.M. 22.07.1996 sia il successivo D.M. 16.09.2006 erano stati annullati, comportando l'inevitabile effetto retroattivo ed erga omnes tipico di tale tipologia di pronuncia costitutiva, dall'Autorità Giudiziaria Amministrativa (Consiglio di Stato, IV sez., 18039/2001 e Tar Lazio, sez. III-quater n. 12623/2007); pertanto, in ossequio a tali circostanze, nella specie eccepiva inapplicabile il potere pubblicistico di decurtazione attribuito dall'art. 1 comma 796 lett. o) della Legge 296/2006, in mancanza totale dei presupposti, giacchè difettante nell'ordinamento il parametro patrimoniale di cui al decreto ministeriale, previsto come necessario dalla legge. Richiamava gli orientamenti in materia e ribadiva in conclusione Part doversi ritenere dovuto dall' l'importo ingiunto e frutto di decurtazione non giustificata, tenuto conto della limitata efficacia temporale dello sconto invocato e della impossibilità di ritenerlo operante contrattualmente per i motivi Part evidenziati e considerata la mancata contestazione da parte dell' sia delle prestazioni erogate, che degli importi richiesti. Tanto premesso, insistendo per la corresponsione credito ingiunto, residuale del fatturato anno 2010 e concretizzante la differenza tra il dare ed avere di
€44.140,11, l'opposta concludeva: rigettare dell'opposizione per assoluta genericità ed infondatezza;
- confermare del decreto ingiuntivo n. 317/2024 dichiarandolo esecutivo;
- in ogni caso condannare al pagamento di quanto ingiunto in d.i. oltre interessi di mora ex artt. 4 e 5 D.lgs. n. 231/02 dalle scadenze delle singole fatture al soddisfo;
- condannare alle spese processuali del ricorso monitorio e della fase di opposizione con distrazione agli avvocati costituiti. Assoggettato alle forme del nuovo rito processuale introdotto dal D. Lgs. n. 149/2022, il presente procedimento veniva differito, ai sensi del comma 3 dell'art. 171 bis c.p.c, alla data del 9.01.25. Da ultimo, stante la natura documentale della controversia, veniva fissata l'udienza del 18.9.2025 per la rimessione in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 189 c.p.c.
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2.Ciò posto in punto di fatto, in diritto si osserva che la nozione di prova scritta idonea all'emissione del provvedimento monitorio ai sensi dell'art 633 comma 1 n° 1 c.p.c. è più ampia di quella prevista dagli artt. 2700 cc e 2702 cc e che nel successivo art 634 cpc sono elencati i documenti idonei a soddisfare il requisito di cui all'articolo precedente, tra cui le polizze e promesse unilaterali per scrittura privata e i telegrammi, anche se sprovvisti dei requisiti prescritti dal codice civile, e per i crediti relativi a somministrazioni di merci e di denaro, nonché per prestazioni di servizi compiute da imprenditori, gli estratti autentici delle scritture contabili di cui agli artt. 2214 e ss. c.c., bollate e vidimate nelle forme di legge e gli estratti autentici delle scritture contabili prescritte dalle leggi tributarie. Secondo la giurisprudenza maggioritaria, qualsiasi documento anche proveniente da un terzo, meritevole di fede dal punto di vista dell'autenticità dello stesso e avente, al contempo, efficacia probatoria sebbene non assoluta del diritto può costituire prova scritta ai fini della richiesta di emissione di un decreto ingiuntivo. E ciò, in considerazione del fatto che l'art. 634 c.p.c., contiene un elenco non tassativo dei documenti idonei a soddisfare il requisito della prova scritta, tra cui può indubbiamente essere ricompreso anche il riepilogo dei crediti in contenzioso. Ciò premesso, va altresì rilevato che nel procedimento per ingiunzione il contraddittorio è posticipato ed eventuale e, una volta introdotto con l'opposizione al decreto ingiuntivo il giudizio di cognizione, l'opposto ha, in tale ambito, l'onere di fornire la prova del proprio credito indipendentemente dalla legittimità, validità ed efficacia del decreto (Cass. sent. 25.07.2011 n. 16199). Dunque, con l'opposizione si instaura un ordinario giudizio di merito che impone all'opposto (originario ricorrente) di fornire la prova piena del credito, mentre all'opponente spetta provare, successivamente, eventuali fatti impeditivi, modificativi o estintivi del credito. Irrilevanti sono, invece, le contestazioni relative alla regolarità del procedimento di emissione del decreto od alla idoneità della prova del credito fornita in sede sommaria.
3.In via preliminare, occorre rilevare che la presente controversia deve ritenersi attribuita alla giurisdizione del Giudice Ordinario in base a quanto previsto dall'art. 133 comma 1 lett.c, del D. Lgs. 104/2010, essendo questi tipi di rapporti qualificabili come concessioni di pubblico servizio e quindi qualora venga in contestazione il quantum dei corrispettivi in favore dei concessionari non è in discussione anche la verifica dell'azione autoritativa della P.A. (cfr. Cass. SS.UU. 10149/2012 e conforme anche Cass. N. 28053/2018), per cui la giurisdizione del diritto di credito azionato dal Centro appartiene al Giudice Ordinario. Infatti, la giurisprudenza di legittimità in materia sanitaria è ferma nel ritenere Part che la controversia promossa nei confronti della per ottenere il corrispettivo delle prestazioni sanitarie erogate in regime di provvisorio o definitivo accreditamento per conto ed a carico del SSN, senza che sia stata contestata la validità di atti autoritativi, è devoluta alla giurisdizione del Giudice Ordinario se la pretesa riguarda le prestazioni rese oltre il tetto di spesa previsto (cfr. Cass. 9251/2014, Cass. 1771/2011, Cass, 372/2021).
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4. Ebbene, tanto premesso, la proposta opposizione risulta infondata e va rigettata per le ragioni di seguito illustrate. In primo luogo deve essere disattesa l'eccezione di prescrizione sollevata Part dall'opponente atteso che risulta essere stata ritualmente ricevuta la raccomandata n. 14619671518-7 ricevuta dall' in data Parte_2
13.09.2013 nonché inviata e ricevuta a mezzo pec in data 20.7.2021 (cfr. prod. opposta). Passando al vero nodo cruciale della controversia ovvero relativo all'applicabilità
o meno del cd. sconto tariffario alle prestazioni rese e fatturate relative all'anno 2010 rese da parte della società opposta, senza timore di tediare il lettore, vanno evidenziate alcune coordinate ermeneutiche. Va premesso che la legge 27 dicembre 2006, n. 296, all'art. 1, comma 796, lett. o), oltre a prevedere la sostanziale reviviscenza delle tariffe stabilite con il D.M. 22.7.1996, ha fissato una riduzione delle stesse, prevedendo che "fatto salvo quanto previsto in materia di aggiornamento dei tariffari delle prestazioni sanitarie dall'articolo 1, comma 170, quarto periodo, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come modificato dalla presente lettera, a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge le strutture private accreditate, ai fini della remunerazione delle prestazioni rese per conto del Servizio sanitario nazionale, praticano uno sconto pari al 2 per cento degli importi indicati per le prestazioni specialistiche dal decreto del Ministro della sanità 22 luglio 1996, pubblicato nel supplemento ordinario n. 150 alla Gazzetta Ufficiale n. 216 del 14 settembre 1996, e pari al 20 per cento degli importi indicati per le prestazioni di diagnostica di laboratorio dal medesimo decreto". Dunque, con l'art. 1, comma 796, lett. o), della l. n. 296/2006 è stata prevista l'applicazione del cd. sconto. Il centro opposto ha contestato l'applicazione dello sconto richiamato per le prestazioni in rilievo nel presente giudizio, relative all'anno 2010 affermando che la disciplina dello sconto avrebbe efficacia limitata al solo triennio 2007/2009, come desumibile dalla norma e come, poi, ribadito dalla Corte Costituzionale che, nel ritenere insussistente la denunciata irragionevolezza della norma, ha sottolineato la natura transitoria. Sulla efficacia temporale della suddetta disposizione vi è stato un ampio dibattito che ha dato luogo a contrastanti pronunce nell'ambito della giurisprudenza sia ordinaria che amministrativa. Il contrasto giurisprudenziale deve ormai ritenersi superato in forza della recente pronuncia della Corte di Cassazione (n. 10582/2018), che, proprio sul presupposto della temporaneità della disciplina dello sconto, ha escluso l'applicabilità dello stesso, alle tariffe per prestazioni rese successivamente all'anno 2009, in quanto limitato al triennio 2007- 2009. Afferma, in particolare, la Corte, che “Il dato temporale è decisivo. La L. 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 796, lett. o), (legge finanziaria per il 2007), espressamente disciplina "la realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2007- 2009", conseguendone che le misure disposte dal legislatore con la legge finanziaria per il 2007 non possono trovare applicazione oltre il triennio 2007- 2009; ciò anche in considerazione del fatto che il D.L. n. 248 del 2007, convertito in L. 28 febbraio 2008, n. 31, che disciplina la
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"Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria", non ha previsto alcuna proroga della disposizione sullo sconto forfettario previsto con la legge finanziaria del 2006”. Inoltre ha aggiunto, la Corte, che con il D.L. n. 112 del 2008, art. 79, convertito in L. n. 133 del 2008, il legislatore ha voluto garantire l'efficienza, l'economicità e l'appropriatezza del Sistema sanitario nazionale, disponendo l'obbligo di adeguamento delle tariffe "nel rispetto del principio di efficienza ed economicità nell'uso delle risorse, secondo i costi standard delle prestazioni", confermando così la volontà di superare definitivamente la disciplina transitoria e sommaria della tariffazione forfetaria, in quanto inadeguata a garantire una efficiente ed imparziale allocazione delle risorse ai sensi dell'art. 97 Cost., a tutela del diritto alla salute sancito dall'art. 32 Cost.. Va, ora, esaminata, l'ulteriore questione, anch'essa dibattuta in considerazione delle contrastanti pronunce della giurisprudenza ordinaria, se lo sconto di cui alla L. n. 296/2006, sia stato per così dire “contrattualizzato” ossia recepito pattiziamente dalle parti, nel contratto stipulato ai sensi dell'art. 8 quinquies D.lgs. n. 502/1991. Ed infatti, gli artt. 4) e 5) stabiliscono rispettivamente “Il limite entro il quale deve essere contenuta la spesa per l'anno 2010 relativa al volume di prestazioni di , determinato all'art. 3 comma 4, è fissato in € 27.700.000,00 Controparte_2 al netto dello sconto di cui all'art. 1 comma 796 lettera o) L. 296/06”. L'art. 5 prevede al comma 1 “la remunerazione delle prestazioni alle strutture erogatrici avverrà sulla base delle tariffe regionali previste dal vigente nomenclatore tariffario, al netto degli sconti di legge e fatti salvi eventuali adeguamenti tariffari che tuttavia non potranno comportare aumento del limite di spesa di cui all'art. 4” e al comma 2 “in ogni caso l'importo fissato quale limite di spesa al netto dello sconto ex lege 296/06 costituisce il limite massimo di remunerazione delle prestazioni acquistate nel 2010 dai centri privati, anche in caso di modifica delle tariffe vigenti e/o di riduzione o eliminazione dello sconto ex lege 296/06”. Si precisa che, come emerge dalla documentazione in atti, il contratto stipulato per le annualità 2010 presenta identiche previsioni contrattuali negli artt. 4 e 5. Ebbene, ritiene, questa Giudice, all'esito di un più approfondito esame della questione giuridica, anche alla luce dei numerosi precedenti della Corte d'Appello (fra i tanti v. le sentenze nn. 2862/18; 1360/18; 357/18; 272/18; 2983/17; 673/17; 2470/16; 3139/16 che mostrano come esso rappresenti ormai un orientamento granitico ed unanime dei Giudici di appello di Napoli), di dover modificare il proprio precedente orientamento, escludendo che le richiamate clausole contrattuali siano espressione della volontà delle parti di recepire nel contratto lo sconto di cui alla L. n. 296/2006. Come rilevato dalla Corte d'Appello (v. fra le tante, la sentenza n. 673/18) occorre distinguere il riferimento allo sconto nell'art. 4 e nell'art.
5. In particolare, l'art. 4 è volto a disciplinare “il rapporto tra spesa sanitaria e acquisto delle prestazioni”, come emerge inequivocabilmente dal titolo della clausola, e n. 2743/2024 r.g.a.c. Pagina 7 di 9 N. 2743/2024 R.G.A.C.
stabilisce che il limite di spesa invalicabile per l'anno è determinato al netto di detto sconto;
dunque, tale clausola pattizia non incide sulla determinazione della remunerazione delle prestazioni sanitarie, ma piuttosto sul diverso piano della fissazione del limite massimo di spesa annuale destinato ad operare per la singola branca, prevedendo che gli importi indicati quale limite massimo di spesa, sono calcolati al netto dello sconto – evidentemente ritenuto dalle parti, all'epoca, vigente – della L. 296/06. Da tale previsione non può farsi discendere, perciò, il recepimento a livello pattizio dello sconto ai fini della determinazione del corrispettivo. Diversamente, nell'art. 5 che disciplina i criteri di remunerazione delle prestazioni e le tariffe applicabili, si fa specifico riferimento “alle tariffe regionali previste dal vigente nomenclatore tariffario”, con l'aggiunta “al netto degli sconti di legge e fatti salvi eventuali adeguamenti tariffari”; ora, tale clausola, in quanto non contenente alcuno specifico riferimento allo sconto della L. 296/06, può ritenersi una clausola di salvaguardia finalizzata a far salva la possibilità di tenere conto di interventi normativi futuri ed eventuali, in diminuzione o in aumento sulle tariffe, sempre entro i limiti massimi di spesa. Ed infatti, il successivo comma 2 dell'art. 5), prevede che “In ogni caso, l'importo fissato quale limite di spesa al netto dello sconto ex lege 296/06 costituisce il limite massimo di remunerazione delle prestazioni acquistate nell'anno 2012 dai centri privati, anche in caso di modifica delle tariffe vigenti e/o di riduzione o eliminazione dello sconto ex lege 296/06”. In conclusione, non può dedursi alcuna pattuizione circa l'applicazione dello sconto previsto dalla L. 296/06 alle tariffe, posto che con l'art. 4 si dà atto che il limite di spesa viene fissato tenendo conto dello sconto ex lege 296/06 mentre le tariffe applicabili per la remunerazione delle singole prestazioni sono quelle vigenti, al netto di eventuali sconti di legge (dunque, sconti in vigore e sconti eventualmente introdotti nel corso dell'anno), fermo restando il limite di spesa fissato. Dunque, sulla base del tenore letterale della clausola, può ritenersi che le parti verosimilmente al momento della stipula del contratto consideravano operante lo sconto in forza della legge, ma non lo hanno “contrattualizzato”, posto che anziché prevedere espressamente che lo stesso avrebbe continuato ad applicarsi, pur nel caso di sua futura eliminazione (o venir meno della sua efficacia), si sono limitate a ribadire il principio per cui eventuali modifiche normative in materia non avrebbero potuto comportare un aumento dei limiti di spesa prefissati per l'anno in corso. D'altra parte può aggiungersi che, come rilevato in alcune delle sentenze della Corte d'Appello esibite dalla parte opposta, ove si fosse stabilito, su base pattizia, che alle tariffe andava applicato lo sconto in questione, indipendentemente dalla vigenza e dall'operatività di tale norma, non avrebbe avuto alcun senso stabilire che anche nel caso in cui tale sconto fosse eliminato o ridotto – evidentemente per norme sopravvenute nella vigenza del contratto – sarebbe rimasto fermo il limite di spesa fissato dall'art. 4, atteso che le pattuizioni n. 2743/2024 r.g.a.c. Pagina 8 di 9 N. 2743/2024 R.G.A.C.
contrattuali in ogni caso non avrebbero risentito delle modifiche normative (in tal senso cfr. Corte d'Appello di Napoli n. 2862/18). Per quanto sopra detto, deve ritenersi che lo sconto ex lege 296/06 non sia applicabile alle prestazioni oggetto di causa, né in virtù della normativa – da ritenersi non più in vigore per l'annualità 2010 – né in virtù delle previsioni contrattuali. Dunque, l'opposizione deve ritenersi infondata.
5. Va altresì confermata la spettanza degli interessi legali, maturati sulla suddetta somma riconosciuti in sede monitoria. L'orientamento della Corte di Cassazione espresso con sentenza n. 14349 del 14 luglio 2016 e quindi con sentenza n.17341/2017, è chiaro nell'incentrare il nucleo del thema decidendum nell'accordo negoziale conseguente all'accreditamento che, al pari di ogni altro contratto avente natura privatistica, prevede uno scambio tra l'effettuazione di un servizio e il pagamento di un corrispettivo per le prestazioni sanitarie rese a favore degli assistiti dal SSN nell'esecuzione di quel servizio. Il contratto, definito a prestazioni corrispettive e Part di natura patrimoniale, il cui sinallagma collega la prestazione della consistente nel pagamento della remunerazione, seppur determinata a tariffa, a quella cui è tenuto il privato, avente indubbio carattere patrimoniale, ha natura privatistica ancorché sia stato posto in essere per l'esigenza di un necessario raccordo tra interesse privato ed interesse pubblico. Rappresenta perciò ad ogni effetto “transazione commerciale” di cui al d.gs n. 231/2002.
6. Sulle spese Quanto alle spese del giudizio, in considerazione, delle contrastanti pronunce intervenute in materia dello sconto ex lege 296/06 e di applicazione dello stesso agli anni successivi al 2009, devono ritenersi sussistere gravi ed eccezionali ragioni per compensare tra le parti le spese, a norma dell'art. 92 comma 2 c.p.c..
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI NAPOLI NORD, II sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando nella controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
• rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo n.317/2024 dichiarandolo definitivamente esecutivo;
• dichiara integralmente compensate le spese di lite .
Così deciso in Aversa, 30/09/2025
IL GIUDICE
(dott. ssa Matilde Boccia)
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209, e succ. mod..
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