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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Potenza, sentenza 25/11/2025, n. 435 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Potenza |
| Numero : | 435 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI POTENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Potenza, riunita in persona dei seguenti magistrati
Dr.ssa Aida SABBATO - Presidente
Dr.ssa Rosa LAROCCA - Consigliere
Avv. Fabrizio NASTRI - Giudice Ausiliario, relatore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in appello n.404/2013 R.G. avente ad oggetto: risarcimento danni
TRA
( ), quale erede di Parte_1 C.F._1 Persona_1
( , rappresentata e difesa dall'Avv. Maurizio Napoletano C.F._2
Appellante
E
( ), rappresentato e difeso dall'Avv. Carlo Controparte_1 C.F._3
NC NI
Appellato
E
) e CP_2 C.F._4 Controparte_3 C.F._5
) rappresentati e difesi dall'Avv. Maurizio Napoletano
[...]
Conclusioni delle parti: come da rispettivi atti
§
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con atto di citazione del28/10/2001 il sig. conduttore del locale Controparte_1
sito in Potenza alla via Appia nn.131/133 ove esercitava la propria impresa commerciale, aveva convenuto dinanzi al Tribunale di Potenza il sig. chiedendo il Persona_1
risarcimento dei danni subiti dal locale detenuto in locazione e dalle merci ivi depositate, in conseguenza delle infiltrazioni di acque meteoriche provenienti dal terrazzo sovrastante, dal tetto e dal terrapieno retrostante di proprietà del , quantificati in Per_1
L.760.937.672, comprensivi anche del danno subito dalla propria attività commerciale e dalla necessità di far ricorso al credito bancario.
2. Si era costituito il sig. contestando la domanda sia in riferimento alla Per_1
responsabilità a lui attribuita, sia alla quantificazione del danno.
3. Nel corso del giudizio veniva acquisito l'Accertamento Tecnico Preventivo, svoltosi ante causam, ad opera del Ctu per la verifica delle cause del danno;
Per_2
veniva poi espletata prova per testi e disposta una nuova Consulenza Tecnica di Ufficio, espletata dal Ctu dott. , ai fini della quantificazione dei danni, sempre Per_3
conseguenti alle lamentate infiltrazioni, subiti dall'attività commerciale dell'attore.
4. Con sentenza n. 1087/2013, il Tribunale di Potenza, sulla base dell'accertamento espletato ante causam e del verbale dei VV.FF. nell'occasione intervenuti, ad esso allegato, individuava la “imputabilità dei danni cagionati dalle infiltrazioni di acque meteoriche a negligenze ravvisabili nell'esecuzione dei lavori di ristrutturazione al fabbricato appartenente a ”. Persona_1
Aderendo poi alla ctu contabile espletata, determinava i danni subiti dall'attore in:
€.195,94 quelli all'immobile condotto in locazione dal;
CP_1
€.29.579,82 quelli conseguenti al deterioramento della merce;
€.12.759,90 quelli relativi ad “un rallentamento delle vendite nel mese di Dicembre
1999”;
€.446,60 quelli conseguenti alla necessità di un maggior ricorso al credito bancario.
Conseguentemente accoglieva la domanda attrice condannando il convenuto al Per_1
pagamento del danno complessivamente quantificato in €.74.761,35, somma così rivalutata alla data di emissione della sentenza, oltre interessi dalla medesima data, e ponendo altresì le spese di giudizio a carico della parte convenuta.
5. Ha proposto appello il , articolando due motivi con i quali censura la Per_1
quantificazione del danno emergente, in riferimento al deterioramento della merce danneggiata dalle infiltrazioni, e del lucro cessante, in riferimento al rallentamento delle vendite.
_______________
pag. 2 Previa sospensione della esecutività della sentenza impugnata, l'appellante ha chiesto il rigetto della domanda risarcitoria e in subordine la rideterminazione del danno, insistendo per il rinnovo della consulenza espletata in primo grado.
6. Si è costituito resistendo al gravame, di cui ha chiesto il rigetto. Controparte_1
7. Nel corso del presente giudizio la Corte, con ordinanza del 14.03.2014, ha parzialmente sospeso l'esecutorietà della sentenza “per quanto eccedente la somma di euro 20.000,00, oltre rivalutazione ed interessi su detta somma”.
È stato poi ascoltato a chiarimenti il ctu dott. . Per_3
Introitata la causa per la decisione, la stessa è stata poi rimessa sul ruolo per il rinnovo della consulenza volta alla rideterminazione del danno emergente e del lucro cessante.
In data 09.02.2024 si costituiva la sig.ra quale co-erede Parte_1 dell'appellante , deceduto nel corso del giudizio. Persona_1
8. All'udienza del 23.01.2025 la causa, previo cambio del relatore è stata trattenuta per la decisione per essere rimessa sul ruolo al fine della integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri eredi di : i sigg.ri e Persona_1 CP_2 CP_3
[...]
9. Si sono costituiti questi ultimi, riferendo di non aver ancora manifestato alcuna accettazione dell'eredità del loro comune dante cause e di essere quindi dei meri
“chiamati all'eredità”, con conseguente mancanza di legittimazione processuale.
10. All'udienza del 25.09.2025 la causa è stata nuovamente trattenuta in decisione con concessione di termini abbreviati per il deposito delle memorie conclusionali.
§
MOTIVI DELLA DECISIONE
11. In via preliminare si riconosce il difetto di legittimazione passiva dei sigg.ri CP_2
e i quali hanno affermato di essere ancora nella condizione
[...] Controparte_3
di delato, affermando di non avere ancora accettato l'eredità paterna ed in mancanza di prova contraria.
Invero “Nella ipotesi di morte di una delle parti in corso di giudizio, la relativa legitimatio ad causam si trasmette (salvo i casi di cui agli artt. 460 e 486 c.c.) non al semplice chiamato all'eredità bensì (in via esclusiva) all'erede, tale per effetto di accettazione, espressa o tacita, del compendio ereditario, non essendo la semplice delazione (conseguente alla successione) presupposto sufficiente per l'acquisto di tale
_______________
pag. 3 qualità, nemmeno nella ipotesi in cui il destinatario della riassunzione del procedimento rivesta la qualifica di erede necessario del "de cuius", occorrendone, pur sempre, la materiale accettazione. La parte che eccepisca la non integrità del contraddittorio ha
l'onere di indicare nominativamente le persone che debbono partecipare al giudizio quali litisconsorti necessari, di provarne l'esistenza, e di documentare, altresì, i presupposti di fatto che giustificano l'integrazione” [Cassazione civile, Sez. II, ordinanza n. 36299 del
28 dicembre 2023].
12. Passando al merito del gravame proposto, giova premettere che non è in contestazione la responsabilità del dante causa della parte appellante, come emerge anche dai motivi di gravame, che attengono esclusivamente al quantum e che sono fondati in entrambe le censure in cui sono stati declinati.
Invero, quanto al danno emergente, il Ctu nominato dalla Corte, dott.ssa , il cui Per_4
elaborato e le cui conclusioni, esenti da censure, vengono integralmente condivise e richiamate da questa Corte, lo ha determinato nella misura di €.24.761,92, per sorte capitale, ma da tale somma, come sostenuto da parte appellante, va scorporata quella afferente il valore delle merci detenute dal in conto vendita (indicata dallo CP_1
stesso ctu in €.2.562,56), dal momento che quest'ultimo non ha fornito la prova di aver sostenuto, dopo il deterioramento delle merci in conto vendita, il costo del pagamento delle stesse al suo fornitore.
Ne consegue che il danno emergente risarcibile ammonta ad €.22.199,36, somma dalla quale va ulteriormente detratta quella corrispondente alla naturale obsolescenza delle merci deteriorate dall'evento calamitoso, acquistate in anni precedenti a quello in cui tale evento si è verificato, che, stante la sussistenza accertata dal Ctu, ma anche la sua indeterminabilità pure affermata dal consulente, può essere quantificata in via equitativa, nella misura del 10%.
La somma da riconoscersi in favore dell'appellato per danno emergente, CP_1
ammonta dunque ad €.(22.199,36-10%=) 19.979,42; tale somma deve essere rivalutata, dalla data del sinistro, 19.11.1999, fino alla data di pubblicazione della presente sentenza;
sono inoltre dovuti gli interessi, sulla medesima somma anno per anno rivalutata così come indicato da Cass.Civ. Sez.Un. 17/02/95 n.1712.
_______________
pag. 4 Ne deriva che la somma spettante per capitale ed accessori ammonta a complessivi
€.44.791,00 di cui, €.32.446,58 per sorte capitale rivalutata all'attualità ed €.12.344,42 per interessi.
Su tale somma sono poi dovuti gli interessi legali dalla data di pubblicazione della sentenza sino all'effettivo soddisfo.
Quanto al lucro cessante, il ctu ha chiarito che “non è possibile, con la documentazione prodotta dalla ditta , calcolare il lucro cessante legato all'evento Controparte_1 calamitoso” precisando altresì, a fronte delle osservazioni critiche in proposito espresse nell'interesse del che la mancanza di dati tecnici, derivante dalla mancanza CP_1
delle necessaria documentazione, “non permettono al ctu di pervenire ad una conclusione oggettiva” in merito al richiesto lucro cessante.
13. Le spese dell'intero giudizio restano a carico della parte risultata alfine comunque soccombente e cioè la parte appellante.
Le stesse vengono determinate, sia per il primo che per il presente grado di giudizio ai sensi DM 55/2014, come modificato D.M. n. 147 del 13/08/2022, atteso che “in caso di riforma della decisione, il giudice dell'impugnazione, investito ai sensi dell'art. 336
c.p.c. anche della liquidazione delle spese del grado precedente, deve applicare la disciplina vigente al momento della sentenza d'appello, atteso che l'accezione omnicomprensiva di “compenso” evoca la nozione di un corrispettivo unitario per
l'opera prestata nella sua interezza” [Cass. Civile Sent. Sez. 3 Num. 25664 Anno 2025; cfr. anche Cass. n. 19989/2021; Cass. n. 31884/2018]; valori minimi;
scaglione di valore da €.26.001,00 a €.52.000,00; con riferimento all'attività svolta;
nella misura in dettaglio liquidata in dispositivo.
14. Non sussistono i requisiti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, stante la rideterminazione del quantum debeatur posto a carico di parte appellante, conseguente al gravame dalla stessa proposto.
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Per_1
e proseguito da avverso la sentenza del Tribunale di Potenza
[...] Parte_1
n.1087/2013, così decide:
_______________
pag. 5 a. in riforma della sentenza impugnata ridetermina il danno subito da Controparte_1
in €.44.791,00 somma rivalutata e maggiorata di interessi sino alla data di pubblicazione della presente sentenza, e, per l'effetto,
b. condanna , quale erede di , al pagamento in favore Parte_1 Persona_1
di della somma di €.44.791,00, oltre interessi maturandi, sulla sola Controparte_1
sorte capitale rivalutata, dal deposito della presente sentenza e sino al soddisfo;
c. condanna al pagamento delle spese dei due gradi di giudizio che Parte_1
si liquidano, per il primo grado, in complessivi €.3.809,00 (di cui €.851,00 per la fase di studio;
€.602,00 per la fase introduttiva;
€.903,00, per la fase istruttoria;
€.1.453,00 per la fase decisionale); per il secondo grado, in complessivi €.4.996,00
(di cui €.1.029,00 per la fase di studio;
€.709,00 per la fase introduttiva;
€.1.523,00, per la fase istruttoria;
€.1.735,00 per la fase decisionale), oltre rimborso forfettario, iva e cap come per legge.
Con distrazione in favore del procuratore costituito che si è dichiarato antistatario
Così deciso nella Camera di Consiglio del 11 Novembre 2025
Il Giudice Ausiliario, relatore Il Presidente
Avv. Fabrizio Nastri Aida Sabbato
_______________
pag. 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Potenza, riunita in persona dei seguenti magistrati
Dr.ssa Aida SABBATO - Presidente
Dr.ssa Rosa LAROCCA - Consigliere
Avv. Fabrizio NASTRI - Giudice Ausiliario, relatore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in appello n.404/2013 R.G. avente ad oggetto: risarcimento danni
TRA
( ), quale erede di Parte_1 C.F._1 Persona_1
( , rappresentata e difesa dall'Avv. Maurizio Napoletano C.F._2
Appellante
E
( ), rappresentato e difeso dall'Avv. Carlo Controparte_1 C.F._3
NC NI
Appellato
E
) e CP_2 C.F._4 Controparte_3 C.F._5
) rappresentati e difesi dall'Avv. Maurizio Napoletano
[...]
Conclusioni delle parti: come da rispettivi atti
§
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con atto di citazione del28/10/2001 il sig. conduttore del locale Controparte_1
sito in Potenza alla via Appia nn.131/133 ove esercitava la propria impresa commerciale, aveva convenuto dinanzi al Tribunale di Potenza il sig. chiedendo il Persona_1
risarcimento dei danni subiti dal locale detenuto in locazione e dalle merci ivi depositate, in conseguenza delle infiltrazioni di acque meteoriche provenienti dal terrazzo sovrastante, dal tetto e dal terrapieno retrostante di proprietà del , quantificati in Per_1
L.760.937.672, comprensivi anche del danno subito dalla propria attività commerciale e dalla necessità di far ricorso al credito bancario.
2. Si era costituito il sig. contestando la domanda sia in riferimento alla Per_1
responsabilità a lui attribuita, sia alla quantificazione del danno.
3. Nel corso del giudizio veniva acquisito l'Accertamento Tecnico Preventivo, svoltosi ante causam, ad opera del Ctu per la verifica delle cause del danno;
Per_2
veniva poi espletata prova per testi e disposta una nuova Consulenza Tecnica di Ufficio, espletata dal Ctu dott. , ai fini della quantificazione dei danni, sempre Per_3
conseguenti alle lamentate infiltrazioni, subiti dall'attività commerciale dell'attore.
4. Con sentenza n. 1087/2013, il Tribunale di Potenza, sulla base dell'accertamento espletato ante causam e del verbale dei VV.FF. nell'occasione intervenuti, ad esso allegato, individuava la “imputabilità dei danni cagionati dalle infiltrazioni di acque meteoriche a negligenze ravvisabili nell'esecuzione dei lavori di ristrutturazione al fabbricato appartenente a ”. Persona_1
Aderendo poi alla ctu contabile espletata, determinava i danni subiti dall'attore in:
€.195,94 quelli all'immobile condotto in locazione dal;
CP_1
€.29.579,82 quelli conseguenti al deterioramento della merce;
€.12.759,90 quelli relativi ad “un rallentamento delle vendite nel mese di Dicembre
1999”;
€.446,60 quelli conseguenti alla necessità di un maggior ricorso al credito bancario.
Conseguentemente accoglieva la domanda attrice condannando il convenuto al Per_1
pagamento del danno complessivamente quantificato in €.74.761,35, somma così rivalutata alla data di emissione della sentenza, oltre interessi dalla medesima data, e ponendo altresì le spese di giudizio a carico della parte convenuta.
5. Ha proposto appello il , articolando due motivi con i quali censura la Per_1
quantificazione del danno emergente, in riferimento al deterioramento della merce danneggiata dalle infiltrazioni, e del lucro cessante, in riferimento al rallentamento delle vendite.
_______________
pag. 2 Previa sospensione della esecutività della sentenza impugnata, l'appellante ha chiesto il rigetto della domanda risarcitoria e in subordine la rideterminazione del danno, insistendo per il rinnovo della consulenza espletata in primo grado.
6. Si è costituito resistendo al gravame, di cui ha chiesto il rigetto. Controparte_1
7. Nel corso del presente giudizio la Corte, con ordinanza del 14.03.2014, ha parzialmente sospeso l'esecutorietà della sentenza “per quanto eccedente la somma di euro 20.000,00, oltre rivalutazione ed interessi su detta somma”.
È stato poi ascoltato a chiarimenti il ctu dott. . Per_3
Introitata la causa per la decisione, la stessa è stata poi rimessa sul ruolo per il rinnovo della consulenza volta alla rideterminazione del danno emergente e del lucro cessante.
In data 09.02.2024 si costituiva la sig.ra quale co-erede Parte_1 dell'appellante , deceduto nel corso del giudizio. Persona_1
8. All'udienza del 23.01.2025 la causa, previo cambio del relatore è stata trattenuta per la decisione per essere rimessa sul ruolo al fine della integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri eredi di : i sigg.ri e Persona_1 CP_2 CP_3
[...]
9. Si sono costituiti questi ultimi, riferendo di non aver ancora manifestato alcuna accettazione dell'eredità del loro comune dante cause e di essere quindi dei meri
“chiamati all'eredità”, con conseguente mancanza di legittimazione processuale.
10. All'udienza del 25.09.2025 la causa è stata nuovamente trattenuta in decisione con concessione di termini abbreviati per il deposito delle memorie conclusionali.
§
MOTIVI DELLA DECISIONE
11. In via preliminare si riconosce il difetto di legittimazione passiva dei sigg.ri CP_2
e i quali hanno affermato di essere ancora nella condizione
[...] Controparte_3
di delato, affermando di non avere ancora accettato l'eredità paterna ed in mancanza di prova contraria.
Invero “Nella ipotesi di morte di una delle parti in corso di giudizio, la relativa legitimatio ad causam si trasmette (salvo i casi di cui agli artt. 460 e 486 c.c.) non al semplice chiamato all'eredità bensì (in via esclusiva) all'erede, tale per effetto di accettazione, espressa o tacita, del compendio ereditario, non essendo la semplice delazione (conseguente alla successione) presupposto sufficiente per l'acquisto di tale
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pag. 3 qualità, nemmeno nella ipotesi in cui il destinatario della riassunzione del procedimento rivesta la qualifica di erede necessario del "de cuius", occorrendone, pur sempre, la materiale accettazione. La parte che eccepisca la non integrità del contraddittorio ha
l'onere di indicare nominativamente le persone che debbono partecipare al giudizio quali litisconsorti necessari, di provarne l'esistenza, e di documentare, altresì, i presupposti di fatto che giustificano l'integrazione” [Cassazione civile, Sez. II, ordinanza n. 36299 del
28 dicembre 2023].
12. Passando al merito del gravame proposto, giova premettere che non è in contestazione la responsabilità del dante causa della parte appellante, come emerge anche dai motivi di gravame, che attengono esclusivamente al quantum e che sono fondati in entrambe le censure in cui sono stati declinati.
Invero, quanto al danno emergente, il Ctu nominato dalla Corte, dott.ssa , il cui Per_4
elaborato e le cui conclusioni, esenti da censure, vengono integralmente condivise e richiamate da questa Corte, lo ha determinato nella misura di €.24.761,92, per sorte capitale, ma da tale somma, come sostenuto da parte appellante, va scorporata quella afferente il valore delle merci detenute dal in conto vendita (indicata dallo CP_1
stesso ctu in €.2.562,56), dal momento che quest'ultimo non ha fornito la prova di aver sostenuto, dopo il deterioramento delle merci in conto vendita, il costo del pagamento delle stesse al suo fornitore.
Ne consegue che il danno emergente risarcibile ammonta ad €.22.199,36, somma dalla quale va ulteriormente detratta quella corrispondente alla naturale obsolescenza delle merci deteriorate dall'evento calamitoso, acquistate in anni precedenti a quello in cui tale evento si è verificato, che, stante la sussistenza accertata dal Ctu, ma anche la sua indeterminabilità pure affermata dal consulente, può essere quantificata in via equitativa, nella misura del 10%.
La somma da riconoscersi in favore dell'appellato per danno emergente, CP_1
ammonta dunque ad €.(22.199,36-10%=) 19.979,42; tale somma deve essere rivalutata, dalla data del sinistro, 19.11.1999, fino alla data di pubblicazione della presente sentenza;
sono inoltre dovuti gli interessi, sulla medesima somma anno per anno rivalutata così come indicato da Cass.Civ. Sez.Un. 17/02/95 n.1712.
_______________
pag. 4 Ne deriva che la somma spettante per capitale ed accessori ammonta a complessivi
€.44.791,00 di cui, €.32.446,58 per sorte capitale rivalutata all'attualità ed €.12.344,42 per interessi.
Su tale somma sono poi dovuti gli interessi legali dalla data di pubblicazione della sentenza sino all'effettivo soddisfo.
Quanto al lucro cessante, il ctu ha chiarito che “non è possibile, con la documentazione prodotta dalla ditta , calcolare il lucro cessante legato all'evento Controparte_1 calamitoso” precisando altresì, a fronte delle osservazioni critiche in proposito espresse nell'interesse del che la mancanza di dati tecnici, derivante dalla mancanza CP_1
delle necessaria documentazione, “non permettono al ctu di pervenire ad una conclusione oggettiva” in merito al richiesto lucro cessante.
13. Le spese dell'intero giudizio restano a carico della parte risultata alfine comunque soccombente e cioè la parte appellante.
Le stesse vengono determinate, sia per il primo che per il presente grado di giudizio ai sensi DM 55/2014, come modificato D.M. n. 147 del 13/08/2022, atteso che “in caso di riforma della decisione, il giudice dell'impugnazione, investito ai sensi dell'art. 336
c.p.c. anche della liquidazione delle spese del grado precedente, deve applicare la disciplina vigente al momento della sentenza d'appello, atteso che l'accezione omnicomprensiva di “compenso” evoca la nozione di un corrispettivo unitario per
l'opera prestata nella sua interezza” [Cass. Civile Sent. Sez. 3 Num. 25664 Anno 2025; cfr. anche Cass. n. 19989/2021; Cass. n. 31884/2018]; valori minimi;
scaglione di valore da €.26.001,00 a €.52.000,00; con riferimento all'attività svolta;
nella misura in dettaglio liquidata in dispositivo.
14. Non sussistono i requisiti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, stante la rideterminazione del quantum debeatur posto a carico di parte appellante, conseguente al gravame dalla stessa proposto.
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Per_1
e proseguito da avverso la sentenza del Tribunale di Potenza
[...] Parte_1
n.1087/2013, così decide:
_______________
pag. 5 a. in riforma della sentenza impugnata ridetermina il danno subito da Controparte_1
in €.44.791,00 somma rivalutata e maggiorata di interessi sino alla data di pubblicazione della presente sentenza, e, per l'effetto,
b. condanna , quale erede di , al pagamento in favore Parte_1 Persona_1
di della somma di €.44.791,00, oltre interessi maturandi, sulla sola Controparte_1
sorte capitale rivalutata, dal deposito della presente sentenza e sino al soddisfo;
c. condanna al pagamento delle spese dei due gradi di giudizio che Parte_1
si liquidano, per il primo grado, in complessivi €.3.809,00 (di cui €.851,00 per la fase di studio;
€.602,00 per la fase introduttiva;
€.903,00, per la fase istruttoria;
€.1.453,00 per la fase decisionale); per il secondo grado, in complessivi €.4.996,00
(di cui €.1.029,00 per la fase di studio;
€.709,00 per la fase introduttiva;
€.1.523,00, per la fase istruttoria;
€.1.735,00 per la fase decisionale), oltre rimborso forfettario, iva e cap come per legge.
Con distrazione in favore del procuratore costituito che si è dichiarato antistatario
Così deciso nella Camera di Consiglio del 11 Novembre 2025
Il Giudice Ausiliario, relatore Il Presidente
Avv. Fabrizio Nastri Aida Sabbato
_______________
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