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Sentenza 29 giugno 2025
Sentenza 29 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 29/06/2025, n. 1002 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 1002 |
| Data del deposito : | 29 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1270/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il TR di Vicenza, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice unico dott.ssa Paola Cazzola, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di 1° grado iscritta a ruolo al n. 1270 / 2022 R.G. promossa con citazione
DA con sede in Campiglia dei Berici (VI), Via A. Gregori n. 4, Parte_1 codice fiscale dichiarato in data 09.10.2020 (sentenza n. 88/2020 Reg.Sent. del P.IVA_1
TR di Vicenza e fallimento n.86/2020 Reg.Fall.) in persona del Curatore dott.
[...]
con studio in Via Luigi Dalla Via, 3/B - Schio (VI), a ciò autorizzato dal GD (all. A parte Parte_2 attrice),
rappresentato e difeso, per procura in atti, dall'avvocato Luca Massignani del Foro di Vicenza, codice fiscale (e-mail: PEC: C.F._1 Email_1
fax. ) e presso il suo studio elettivamente Email_2 P.IVA_2 domiciliato in Vicenza, Piazza Matteotti n. 6;
-Parte Attrice -
CONTRO
1) , nato a [...] il [...], residente a [...], RO
C.F. , C.F._2
2) , nato a [...] il [...], residente a [...], CP_2
C.F. , C.F._3 entrambi con i procuratori e domiciliatari avv. Riccardo Canilli (C.F. - pec: C.F._4
e avv. Cecilia Maini (C.F. – pec: Email_3 C.F._5
del Foro di Vicenza, procuratori e domiciliatari presso il loro Email_4 studio in Vicenza, Contrà Santa Corona n. 9 ;
-Convenuti –
pagina 1 di 21 3) , nata a [...], residente a [...], codice Controparte_3 fiscale , CodiceFiscale_6
- Convenuta non costituita-
Oggetto: azione di simulazione, di nullità e/o inefficacia, revocatoria ex art. 2901c.c.
CONCLUSIONI
(udienza di precisazione delle conclusioni del 12.11.2024) della parte attrice: si riportano le conclusioni precisate nella nota di precisazione conclusioni per l'udienza del 12.11.2024:
“ogni altra contraria eccezione e conclusione reietta o disattesa e accertata l'inopponibilità e
l'inefficacia degli accordi di cui al doc. 11 di controparte, ovvero pretesa transazione senza data e preteso preliminare senza data;
- dichiararsi la nullità, la simulazione, l'inefficacia ovvero pronunciarsi la revoca ex 2901 cc ovvero in forza delle disposizioni di legge che il Giudice riterrà applicabili dell'accordo sub doc.11 prodotto dai convenuti – preteso preliminare di vendita tra e - e della RO CP_2 scrittura privata con sottoscrizione autenticata data 16/03/2021 numero di repertorio 12111 / 5578 a ministero notaio con cui il sig. ha ceduto a Persona_1 RO CP_2
(conservando il diritto di abitazione), la quota di 8/10 della porzione di fabbricato, con area
[...] esclusiva di pertinenza, composta di un'abitazione ai piani terra, primo e secondo e di due garage di pertinenza al piano terra, sita in Comune di Longare (VI), via Ugo Foscolo n. 2, e così censita nel
Catasto Fabbricati:
Comune di Longare - foglio 10 (dieci) - particelle n.ri:
-257 sub. 17 - VIA U. FOSCOLO n.
6 - piano T-1-2 - cat. A/7 - cl.
1 - vani 10 - sup. cat. totale mq. 212
- sup. cat. totale escluse aree scoperte mq. 212 - R.C. Euro 1.007,09;
-257 sub. 16 - VIA U. FOSCOLO n.
6 - piano T - cat. C/6 - cl.
2 - m.q. 23 - sup. cat. totale mq. 23 - sup. cat. Totale escluse aree scoperte mq. 23 - R.C. Euro 39,20;
-257 sub. 15 - VIA U. FOSCOLO n.
6 - piano T - cat. C/6 - cl.
2 - m.q. 21 - sup. cat. totale mq. 21 - sup. cat. Totale escluse aree scoperte mq. 21 - R.C. Euro 35,79;
-257 sub. 18 - VIA U. FOSCOLO n.
6 - piano T - bene comune non censibile (corte) ai subb. 15, 16 e
17.
Spese di causa rifuse
In via istruttoria si chiede ammettersi CTU la quale accerti il valore di mercato dell'immobile ceduto da a alla data della vendita, 16.3.2021” RO CP_2
pagina 2 di 21 dei convenuti e si riportano le conclusioni di cui alla nota di RO CP_2 precisazione:
“ Previa dichiarazione di non accettare alcun contraddittorio su eventuali domande nuove e/o diverse formulate da controparte, i sottoscritti avv.ti Riccardo Canilli e Cecilia Maini, procuratori come in atti dei convenuti e , così precisano le proprie conclusioni;
RO CP_2 ogni diversa e contraria domanda, eccezione, deduzione e conclusione respinta o disattesa,
Nel merito: rigettarsi tutte le domande formulate dal in Parte_1 quanto infondate sia in fatto che in diritto, per le ragioni esposte in narrativa.
In via istruttoria: si insiste per l'accoglimento delle istanze istruttorie formulate con memoria ex art. 183, VI comma n. 2 c.p.c. di data 28.11.2022 e con memoria ex art. 183, VI comma n. 3 c.p.c. di data 19.12.2022 e non ammesse.
In ogni caso: spese e competenze di lite integralmente rifuse.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione del 21.2.2022 notificato come in atti il Parte_1 in persona del Curatore, conveniva avanti all'intestato TR ,
[...] RO CP_2
e al fine di sentire accogliere la domanda di dichiarazione di simulazione, di
[...] Controparte_3 nullità e/o inefficacia ovvero la revoca ex artt. 2901 c.c. della scrittura privata con sottoscrizione autenticata di data 16.03.2021 numero di repertorio 12111 e numero raccolta 5578 a ministero Notaio
di Vicenza con cui il aveva ceduto a titolo di compravendita al Persona_1 RO figlio (all'epoca di anni 25 anni), conservando il diritto di abitazione, la quota di 8/10 CP_2
del diritto di proprietà della porzione di fabbricato, con area esclusiva di pertinenza, composta di un'abitazione ai piani terra, primo e secondo e di due garage di pertinenza al piano terra, sita in
Comune di Longare (VI), via Ugo Foscolo n. 2 e la sola domanda revocatoria del medesimo atto tramite il quale aveva ceduto al nipote la sua quota di 2/10 del Controparte_3 CP_2 medesimo immobile.
Il fallimento attore, indicate le circostanze poste a fondamento delle domande di simulazione – nullità o revocatoria-inefficacia svolte in via alternativa (si rinvia per brevità all'atto di citazione), concludeva nei termini che si trascrivono:
“ogni altra contraria eccezione e conclusione reietta o disattesa e accertata,
- dichiararsi la nullità, la simulazione, l'inefficacia ovvero pronunciarsi la revoca ex 2901 cc ovvero in forza delle disposizioni di legge che il Giudice riterrà applicabili della scrittura privata con sottoscrizione autenticata data 16/03/2021 numero di repertorio 12111/5578 a ministero notaio con cui il Persona_1 sig. ha ceduto a (conservando il diritto di abitazione), la quota di RO CP_2 8/10 della porzione di fabbricato, con area esclusiva di pertinenza, composta di un'abitazione ai piani terra, primo e secondo e di due garage di pertinenza al piano terra, sita in Comune di Longare (VI), via Ugo Foscolo n. 2, e così censita nel Catasto Fabbricati: pagina 3 di 21 Comune di Longare - foglio 10 (dieci) - particelle n.ri:
-257 sub. 17 - VIA U. FOSCOLO n.
6 - piano T-1-2 - cat. A/7 - cl.
1 - vani 10 - sup. cat. totale mq. 212 - sup. cat. totale escluse aree scoperte mq. 212 - R.C. Euro 1.007,09;
-257 sub. 16 - VIA U. FOSCOLO n.
6 - piano T - cat. C/6 - cl.
2 - m.q. 23 - sup. cat. totale mq. 23 - sup. cat. Totale escluse aree scoperte mq. 23 - R.C. Euro 39,20;
-257 sub. 15 - VIA U. FOSCOLO n.
6 - piano T - cat. C/6 - cl.
2 - m.q. 21 - sup. cat. totale mq. 21 - sup. cat. Totale escluse aree scoperte mq. 21 - R.C. Euro 35,79;
-257 sub. 18 - VIA U. FOSCOLO n.
6 - piano T - bene comune non censibile (corte) ai subb. 15, 16 e 17.
- dichiararsi, l'inefficacia ovvero pronunciarsi la revoca ex 2901 cc ovvero in forza delle disposizioni di legge che il Giudice riterrà applicabili della scrittura privata con sottoscrizione autenticata data 16/03/2021 numero di repertorio 12111/5578 a ministero notaio con cui la sig.ra ha Persona_1 Controparte_3 ceduto a la quota di 2/10 della porzione di fabbricato, con area esclusiva di pertinenza, CP_2 composta di un'abitazione ai piani terra, primo e secondo e di due garage di pertinenza al piano terra, sita in Comune di Longare (VI), via Ugo Foscolo n. 2, e così censita nel Catasto Fabbricati: Comune di Longare - foglio 10 (dieci) - particelle n.ri:
-257 sub. 17 - VIA U. FOSCOLO n.
6 - piano T-1-2 - cat. A/7 - cl.
1 - vani 10 - sup. cat. totale mq. 212 - sup. cat. totale escluse aree scoperte mq. 212 - R.C. Euro 1.007,09;
-257 sub. 16 - VIA U. FOSCOLO n.
6 - piano T - cat. C/6 - cl.
2 - m.q. 23 - sup. cat. totale mq. 23 - sup. cat. Totale escluse aree scoperte mq. 23 - R.C. Euro 39,20;
-257 sub. 15 - VIA U. FOSCOLO n.
6 - piano T - cat. C/6 - cl. 2 – m.q. 21 - sup. cat. totale mq. 21 - sup. cat. Totale escluse aree scoperte mq. 21 - R.C. Euro 35,79;
-257 sub. 18 - VIA U. FOSCOLO n.
6 - piano T - bene comune non censibile (corte) ai subb. 15, 16 e 17. Spese di causa rifuse”.
In data 21.3.2022 il depositava rinuncia agli atti ex art.306 Parte_1
c.p.c e all'azione limitatamente alla domanda proposta dal Parte_1 contro e . Controparte_3 CP_2
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 29.6.2022 i convenuti CP_1
e si costituivano, contestando le richieste attoree (nei precisi termini indicati
[...] CP_2 nella comparsa di costituzione a cui per brevità si rinvia) contestando sia la prospettata simulazione assoluta o in subordine simulazione relativa della compravendita della quota di proprietà degli 8/10 del compendio immobiliare oggetto dell'atto del 16.3.2021 sia la prospettata revocabilità ex art. 2901
c.c. del suindicato contratto e concludendo nei termini che si trascrivono:
“ogni diversa e contraria domanda, eccezione, deduzione e conclusione respinta o disattesa, In via pregiudiziale di rito: accertarsi e dichiararsi la carenza di legittimazione attiva e/o ad processum in capo alla Curatela Fallimentare, con ogni relativa conseguenza. Nel merito: rigettarsi tutte le domande formulate dal in quanto Parte_1 infondate sia in fatto che in diritto, per le ragioni esposte in narrativa. In ogni caso: spese e competenze di lite integralmente rifuse.”
I convenuti e dopo aver contestato l'assunto del CP_2 RO Parte_1 attore, ed eccepita l'insussistenza di tutti i presupposti legittimanti le domande avanzate, deducevano che la conclusione della compravendita del 16.3.2021 costituiva atto esecutivo dell'accordo transattivo stipulato tra e le sue sorelle ( , e RO Controparte_4 Controparte_3 [...]
) al fine di comporre la controversia giudiziaria insorta in merito all'inadempimento, Controparte_5 pagina 4 di 21 da parte del medesimo di un contratto preliminare di cessione delle partecipazioni RO sociali di concluso già in data 10.6.2011 (si trattava di una causa con Parte_1 domanda ex art.2932 c.c. che tenesse luogo del contratto di compravendita di partecipazioni societarie, in esecuzione del preliminare concluso in data 10.6.2011, instaurata dalle nei confronti Parte_3 del fratello avanti al TR Venezia - sezione specializzata in materia di impresa RO causa n. 4116/2020 Rg, causa preceduta dal concesso sequestro conservativo per l'importo di euro
160.000,00 dei beni anche immobili di , provvedimento del 12.3.2020 Rg. RO
13044/2019 del TR di Venezia - sezione specializzata in materia di impresa ) .
All'udienza di prima comparizione del 19.7.2022 le parti deducevano ed eccepivano come da verbale da intendersi qui trascritto (in particolare il attore eccepiva “l'inopponibilità dei Parte_1 documenti n.1 e n.11 di controparte perchè privi di data certa e il carattere simulato di cui all'accordo del doc.
n.
1. Chiede altresì, che venga dichiarata la nullità, simulazione, inefficacia o pronunciata la revocatoria dell'accordo sub doc.11 prodotto dai convenuti.”) e il Giudice, alla luce della eccezione formulata dai convenuti (“carenza di autorizzazione, potere di rappresentanza e legittimazione del curatore fallimentare” ) assegnava ex art. 182 c.p.c al attore termine perentorio sino al 19.9.2022 Parte_1 per deposito dell'estratto del programma di liquidazione con approvazione del comitato dei creditori .
All'udienza successiva del 27.9.2022 il Giudice dava atto che il Fallimento attore aveva provveduto al richiesto deposito e come richiesto dalle parti assegnava tutti i termini di legge per il deposito delle memorie ex art. 183 c.6 c.p.c e fissava per decisione sulle eventuali istanze istruttorie l'udienza del 17.1.2023 .
Successivamente all'esito dell'udienza del 17.1.2023 il giudice si riservava e con ordinanza del 06.4.2023 provvedeva sulle richieste istruttorie formulate dalle parti nei termini indicati nell'ordinanza ammettendo solo la richiesta ex art. 210 e 212 c.p.c formulata dal attore ed Parte_1 ordinando “ al terzo Unicredit Banca spa di esibire i documenti relativi all'operazione di creazione della provvista per l'emissione degli assegni circolari di cui all'allegato E del contratto oggetto della scrittura privata con sottoscrizione autenticata Notaio del 16.3.2012 n. 12111 rep. e n.5578 racc. Persona_1 prodotto quale doc. 6 fascicolo attoreo parte integrante della presente ordinanza unitamente all'allegato E contenente la fotocopia degli assegni circolari di cui si chiede di conoscere il soggetto da cui proviene la provvista -doc.6 attoreo-“.
All'udienza successiva del 17.10.2023 il Giudice ordinava “ad Unicredit Banca spa di esibire
l'estratto conto dell'ultimo anno precedente l'operazione del 16.3.2021 di creazione della provvista per
l'emissione degli assegni circolari ( di cui all'allegato E del contratto oggetto della scrittura privata con sottoscrizione autenticata Notaio del 16.3.2012 n. 12111 rep. e n.5578 racc. prodotto quale Persona_1 doc. 6 fascicolo attoreo già individuata nella risposta di IC spa agli atti) relativa al conto corrente n. pagina 5 di 21 0000103767399 indicando altresì se l'intestatario del conto è solo il OR o altri soggetti , in CP_2 tal caso la Banca preciserà il nome degli ulteriori soggetti .”
Unicredit Banca s.p.a in data 4.1.2024 provvedeva al deposito dei documenti e precisava con nota che il conto oggetto della informativa era intestato al solo CP_2
All'udienza del 16.1.2024 il giudice dava atto del deposito e, anche al fine di consentire alle parti l'esame dei documenti acquisiti, rinviava all'udienza del 23.1.2024.
All'udienza del 30.1.2024 il giudice fissava per la precisazione delle conclusioni l'udienza del
12.11.2024.
All'udienza del 12.11.2024 comparivano i procuratori delle parti che concludevano nei termini indicati a verbale (il procuratore del fallimento concludeva “riportandosi alla Parte_1 nota oggi depositata e comunque conclude riportandosi alla memoria ex art. 183 c.6 n.1 cpc “ ; il procuratore dei convenuti e concludeva“come in atti e comunque si riserva di RO CP_2 depositare nota di precisazione delle conclusioni in via telematica.”) .
La causa veniva dunque trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini massimi di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali ed eventuali memorie di replica. La causa viene ora decisa.
Motivi della decisione
1) Il Giudice in via preliminare dà atto che parte attrice ( Parte_1
in data 21.3.2022 ha depositato rinuncia agli atti ex art. 306 c.p.c e all'azione limitatamente alla domanda proposta dal contro e , Parte_1 Controparte_3 CP_2
domanda di cui alle conclusioni dell'atto di citazione che si trascrivono:
“dichiararsi, l'inefficacia ovvero pronunciarsi la revoca ex 2901 cc ovvero in forza delle disposizioni di legge che il Giudice riterrà applicabili della scrittura privata con sottoscrizione autenticata data 16/03/2021
numero di repertorio 12111/5578 a ministero notaio con cui la sig.ra ha Persona_1 Controparte_3
ceduto a la quota di 2/10 della porzione di fabbricato, con area esclusiva di pertinenza, CP_2
composta di un'abitazione ai piani terra, primo e secondo e di due garage di pertinenza al piano terra, sita in
Comune di Longare (VI), via Ugo Foscolo n. 2, e così censita nel Catasto Fabbricati:
Comune di Longare - foglio 10 (dieci) - particelle n.ri:
-257 sub. 17 - VIA U. FOSCOLO n.
6 - piano T-1-2 - cat. A/7 - cl.
1 - vani 10 - sup. cat. totale mq. 212 - sup. cat. totale escluse aree scoperte mq. 212 - R.C. Euro 1.007,09;
-257 sub. 16 - VIA U. FOSCOLO n.
6 - piano T - cat. C/6 - cl.
2 - m.q. 23 - sup. cat. totale mq. 23 - sup. pagina 6 di 21 cat. Totale escluse aree scoperte mq. 23 - R.C. Euro 39,20;
-257 sub. 15 - VIA U. FOSCOLO n.
6 - piano T - cat. C/6 - cl.
2 - m.q. 21 - sup. cat. totale mq. 21 - sup. cat. Totale escluse aree scoperte mq. 21 - R.C. Euro 35,79;
-257 sub. 18 - VIA U. FOSCOLO n.
6 - piano T - bene comune non censibile (corte) ai subb. 15, 16 e
17.”
Pertanto va dichiarata l'estinzione parziale ex art. 306 c.p.c del presente giudizio limitatamente alla suindicata domanda tra la parte attrice e le parti convenute Parte_1
e ; nulla sulle spese posto che i convenuti non si sono costituiti per Controparte_3 CP_2
contrastare la suindicata domanda.
1.1) Sulla legittimazione del Curatore del fallimento attore.
Sulla eccezione di “carenza di autorizzazione, potere di rappresentanza e legittimazione del curatore fallimentare” sollevata dai convenuti nella comparsa di costituzione e risposta a pagina 3-4.
Il giudice ritiene che la curatela del fallimento ha dato prova della legittimazione ad agire producendo non solo l'autorizzazione ex art. 25 l.fall del giudice delegato (allegato A attoreo) ma pure il programma di liquidazione ex art. 104 ter l.fall. approvato dal comitato dei creditori dove vengono indicate le azioni “risarcitorie, recuperatorie o revocatorie da esercitare” nei confronti delle condotte degli amministratori (quindi del convenuto (si rinvia all'estratto del RO
programma di liquidazione doc.9 attoreo e alla approvazione dei tre componenti il comitato dei creditori sollecitati dal Curatore ad esprimersi docc. 10,11,12 fascicolo attoreo allegati alla nota depositata il 19.7.2022).
Per le ragioni suindicate l'eccezione sollevata dai convenuti risultata non fondata va rigettata posto che la curatela ha fornito adeguata prova documentale della autorizzazione e quindi della legittimazione del curatore ad agire.
2) Sussistono tutti i presupposti per l'accoglimento della domanda attorea di accertamento della simulazione assoluta (e conseguente invalidità-nullità) della compravendita stipulata tra CP_1
e in data 16.3.2021 con scrittura privata con sottoscrizione autenticata a
[...] CP_2
ministero Notaio , atto in forza del quale (riservandosi il diritto di Persona_1 RO
abitazione sulla sua quota 8/10 in comproprietà indivisa) ha ceduto al figlio per il CP_2
pagina 7 di 21 prezzo indicato in euro 50.000,00 il diritto di proprietà pari alla quota di 8/10 in titolarità del CP_1
della porzione di fabbricato, con area esclusiva di pertinenza, composta di un'abitazione ai
[...]
piani terra, primo e secondo e di due garage di pertinenza al piano terra, sita in Comune di Longare
(VI), via Ugo Foscolo n. 2 .
2.1) Va premesso in generale che la domanda di simulazione quando viene proposta da chi si dichiari legittimato in quanto creditore del simulato alienante, comporta non solo l'allegazione, come fatto di legittimazione, di una posizione creditoria, ma anche la dimostrazione del pregiudizio che alla soddisfazione di questo può derivare dall'alienazione del bene (cfr. Cass.2008 n. 5961 ; Cass. civ., Sez.
III, 03/10/1997, n. 9679).
Nel caso di specie parte attrice risulta aver adempiuto ai suindicati oneri .
2.1.1) Sulla legittimazione all'esercizio dell'azione di simulazione.
Quanto al credito allegato dal fallimento attore, va da subito richiamata la giurisprudenza che ha chiarito che anche un credito non accertato giudizialmente e pure litigioso – indipendentemente dalla natura contrattuale o extracontrattuale dello stesso - legittima all'esperimento delle azioni di simulazione e revocatoria .
Quanto alla azione di simulazione la giurisprudenza di legittimità (vedi Cass. civile 17.9.1981
n. 5154 ) ha da tempo precisato che il creditore legittimato ad esercitare l'azione di simulazione non
è soltanto colui il cui credito sia liquido ed esigibile, ma anche il titolare di un credito ancora illiquido e non esigibile, giacché anche questi ha interesse a prevenire il danno che potrebbe derivargli dall'atto simulato, al momento in cui il credito si rendesse esigibile.
Orbene nel caso di specie il Curatore del parte attrice ha Parte_1 Parte_1
fornito adeguata prova dell'esistenza del credito (anche se allo stato esso è in corso di accertamento nel quantum e quindi non è esigibile) che legittima l'azione di simulazione oggetto di causa.
Infatti il credito nei confronti di che legittima il RO Parte_1
ad agire con azione di simulazione, trova causa nelle condotte illecite omissive o
[...]
commissive poste in essere dal convenuto , Presidente del Consiglio di RO
amministrazione della società fallita fino al fallimento dichiarato con Parte_1
sentenza di data 8.10.2020, condotte poste a fondamento dell'azione di responsabilità promossa dal pagina 8 di 21 Curatore del nei confronti degli amministratori e tra essi anche nei Parte_1
confronti di (vedi atto di citazione avanti al TR delle Imprese di Venezia del RO
21.2.2022 -doc. 5 attoreo-) .
Dunque il credito a cui fa riferimento il fallimento è sorto quando gli amministratori (e tra essi
) hanno posto in essere le condotte illecite produttive di danno per la società RO
e i creditori della società e ciò è avvenuto in epoca antecedente al fallimento Parte_1
della società (dichiarato con sentenza dell'8.10.2020) . Parte_1
Va poi aggiunto che lo stesso , che quale presidente del consiglio di RO
amministrazione della fallita in data 23.5.2019 ha depositato la proposta di Parte_1
concordato preventivo ex art. 161 l.fall. (doc.3 attoreo), proprio nella proposta di concordato preventivo ha confermato e riconosciuto :
a) a pagina 14 di aver posto in essere condotte non legittime e causa di danno per la società e i creditori, consistite in prelievi anomali per l'importo di euro 94.480.38 (importo pari alla somma di quanto indicato dalla società nel ricorso ex art. 161 l.fal. del 23.5.2019 a Parte_1
pagina 14); si trascrive per chiarezza espositiva quanto si legge nella proposta di concordato preventivo:
“(..) Le insistenti pretese creditorie delle sig.re hanno trovato parziale soddisfazione CP_1 attraverso un'operazione, anomala e irregolare, di transito di liquidità dalla società al sig. CP_1
e alla moglie , con successivo trasferimento in favore delle sig.re
[...] Persona_2 CP_1
In particolare, i pagamenti effettuati in favore delle sigg.re dai sigg.ri CP_1 RO
e , previo trasferimento della relativa provvista dai conti della società, ammontano Persona_2 ad € 3.700,00 nel corso dell'anno 2015, ad € 12.301,93 nell'anno 2016 e ad € 78.478,45 . Si evidenzia come il patrimonio dei sigg.ri e appaia RO Persona_2 purtroppo incapiente rispetto ad una eventuale richiesta di totale reintegrazione del patrimonio sociale. Cionondimeno, i sigg.ri e hanno manifestato la RO Persona_2 disponibilità a corrispondere in favore dei creditori concorsuali la somma di € 20.000,00, entro il termine di esecuzione del piano.”
b) a pagina 17 della proposta di concordato preventivo del 23.5.2019, vi è ulteriore conferma dell'incapienza del patrimonio degli amministratori qualora la Curatela fallimentare ritenesse di pagina 9 di 21 proporre eventuali azioni nei loro confronti;
si riporta quanto si legge nella proposta di concordato preventivo:
“il patrimonio degli Amministratori appare incapiente rispetto alla soddisfazione della massa creditoria, anche qualora la Curatela fallimentare ritenesse di proporre eventuali azioni nei loro confronti “.
Il Giudice ritiene, per i suindicati motivi, che il fallimento attore vanta verso RO un credito certo nell'an (come tale legittimante l'azione di simulazione) quantomeno con riguardo all'ammontare del danno causato dalle condotte ammesse dallo stesso nella proposta RO di concordato preventivo del 23.5.2019 a pagina 14 (nonché con riguardo al debito fiscale- previdenziale indicato dall'attestatore nella relazione ex art. 160 l.fall.) .
Va poi aggiunto che il suindicato credito risulta antecedente all'atto oggetto di causa del
16.3.2021 poiché trova fonte nelle condotte illecite del convenuto quale RO amministratore della fallita (condotte confermate dallo stesso nella proposta di concordato RO preventivo, ed indicate nell'azione di risarcimento del danno promossa dalla curatela del Fallimento pendente avanti al TR delle imprese di Venezia – doc. 5 attoreo - si tratta quantomeno di prelievi di somme dalla società operati al fine di utilizzarli per pagare i debiti che aveva nei confronti delle sorelle RO
), condotte poste in essere da temporalmente prima della dichiarazione di CP_1 RO fallimento della società posto che il fallimento è stato dichiarato in data 8- Parte_1
9.10.2020 (doc.4 attoreo) e le condotte sono state in parte riconosciute nella proposta di concordato preventivo presentata in data 23.5.2019 da quale presidente del consiglio di RO amministrazione della società poi dichiarata fallita in data 8.10.2020 . Parte_1
2.1.2 ) Sul pregiudizio che alla soddisfazione del credito di parte attrice può derivare dalla alienazione oggetto della domanda di simulazione.
Nel caso di specie sussiste il pregiudizio per il Fallimento attore quale creditore di CP_1
(secondo la prospettazione attorea simulato alienante), necessario per l'esperibilità dell'azione
[...] di simulazione dell'atto di compravendita del 16.3.2021.
Infatti parte attrice ne ha dato adeguata prova producendo la scrittura privata con sottoscrizione autenticata di data 16.03.2021 repertorio n.12111 e raccolta n. 5578 a ministero Notaio Persona_1
con cui il convenuto (riservandosi il diritto di abitazione sulla sua quota di
[...] RO proprietà pari a 8/10 dell'intero) ha venduto al figlio la proprietà della propria quota CP_2 di 8/10 dell'unico compendio immobiliare di proprietà ( si tratta di immobile costituito della porzione di fabbricato, con area esclusiva di pertinenza, composta di un'abitazione ai piani terra, primo e secondo e di due garage di pertinenza al piano terra, sita in Comune di Longare (VI), via Ugo Foscolo
n.2 ). pagina 10 di 21 Il Giudice ritiene fondato l'assunto del fallimento attoreo circa la dannosità del suindicato atto negoziale, considerato che come chiarito dalla giurisprudenza per la sussistenza del presupposto è sufficiente che l'atto di disposizione del patrimonio determini una variazione anche solo qualitativa della garanzia patrimoniale generica (art. 2740 c.c.) da cui derivi o possa derivare un pericolo di danno per i creditori consistente anche nella maggiore difficoltà nel procedere ad esecuzione coattiva del credito o nella minore certezza di poter soddisfare il credito (vedi Cass. civ., Sez. III, 30/01/1990, n. 644 “Il creditore del simulato alienante è legittimato all'azione di simulazione qualora gli atti di alienazione pregiudichino i suoi diritti rendendo più incerto, più difficile o più oneroso l'adempimento del credito”).
Il Giudice ritiene dimostrato che, nel caso di specie, l'atto negoziale del 16.3.2021 con il quale ha venduto al figlio la proprietà dell'unico compendio RO CP_2 immobiliare (con contestuale riserva del diritto di abitazione) ha comportato una lesione qualitativa della garanzia patrimoniale generica (infatti c'è pregiudizio anche se vendendo riceve il controvalore in danaro, essendo questo agevolmente occultabile e, perciò, assai meno facilmente aggredibile da parte dei creditori) ed essendosi riservato il diritto di abitazione l'atto negoziale (oggetto RO di causa ) ha comportato pure una riduzione quantitativa del patrimonio del debitore ( CP_1
avendo così ridotto quantitativamente la garanzia patrimoniale generica, data dal diritto di
[...] piena proprietà dell'immobile che è il diritto più agevolmente aggredibile in via esecutiva (vedi
Cassazione civ. sez. III, ordinanza 29.9.2021, n. 26310; Cass. Civ. sez. III, ordinanza 19.7.2018 n.
19207).
Infatti il diritto di abitazione ex art. 1022 codice civile (di cui risulta RO titolare a seguito dell'atto del 16.3.2021) è inespropriabile (e quindi non pignorabile) in quanto la espropriabilità è incompatibile con il principio di inalienabilità autonoma del diritto di abitazione .
Tanto premesso il Giudice ritiene - nel caso di specie – il contratto di compravendita oggetto di causa del 16.3.2021 certamente dannoso della garanzia generale (art. 2740 c.c.) offerta dal patrimonio del debitore in quanto ha comportato una modifica qualitativa del patrimonio del RO debitore che ha monetizzato il diritto di proprietà ( pari alla quota degli 8/10 decurtata del valore del diritto di abitazione, posto che si è riservato il diritto di abitazione) e pure RO quantitativa conseguente alla riserva del diritto di abitazione ex art. 1022 codice civile sull'unico compendio immobiliare ceduto che ne ha ridotto il valore, con evidente pregiudizio dei creditori che così sono stati privati della possibilità di soddisfarsi sui beni immobili del debitore . RO
Va poi aggiunto che comunque , onerato della prova, non ha provato la RO propria solvibilità e la capienza del proprio patrimonio residuo provando l'effettiva esistenza nel suo pagina 11 di 21 patrimonio di altri beni da assoggettare ad esecuzione tali da consentire al Fallimento attore di soddisfare agevolmente (anche in sede esecutiva) le ragioni di credito (vedi Cass. 18.3.2005 n. 5972;
Cass. Civ. sez. III, ordinanza 19.7.2018 n. 19207), confermando così la dannosità della vendita del
16.3.2021 dell'unico compendio immobiliare.
2.2) Nel merito.
Va premesso in generale che in materia di simulazione contrattuale, fermo restando il principio generale di cui all'art. 2697 c.c. secondo il quale l'onere della prova dell'intesa simulatoria grava su chi ne allega l'esistenza, il codice civile detta un diverso regime probatorio a seconda che ad agire per l'accertamento dell'invalidità contrattuale siano direttamente le parti che hanno posto in essere il negozio simulato oppure i creditori o soggetti terzi.
L'art. 1417 c.c., così come interpretato dalla costante giurisprudenza della Corte di Cassazione stabilisce una serie di deroghe ai divieti probatori degli artt. 2722 c.c. e 2729 c.c., consentendo ai creditori o soggetti terzi di provare l'esistenza dell' accordo simulatorio con qualsiasi mezzo, comprese le presunzioni, ai sensi dell'art. 2729 c.c. .
Al Giudice non resta che rinviare anche per i motivi alla giurisprudenza di legittimità e in particolare a Cass. civ., Sez. III, Sent., 17/03/2005, n. 5765 che ha chiarito:
“Giova rilevare in proposito che l'azione di simulazione mira all'eliminazione dell'efficacia dell'atto ed in ragione di ciò l'onere di provarne gli elementi costitutivi fa carico all'attore.
Il contenuto dell'onere è influenzato dalla posizione della parte rispetto al contratto nel senso che, se la simulazione viene fatta valere da creditori o da terzi, la prova è libera e può essere fornita con qualsiasi mezzo, non escluse le presunzioni, mentre subisce notevoli restrizioni, se a farla valere sia alcuna delle parti del contratto (Cass. 30.7.1998, n. 7500).
Il divieto posto dall'art. 2722 c.c. è, pertanto, derogato a favore dei creditori e dei terzi, i quali possono smentire la scrittura che contiene il contratto simulato, avvalendosi di qualsiasi mezzo di prova;
la ragione è che sarebbe inutile ammettere questi soggetti ad agire in simulazione, se non si accordasse loro libertà di prova, considerato che non hanno alcuna possibilità di procurarsi la controdichiarazione che, secondo la logica delle operazioni simulatorie, si trova nella esclusiva disponibilità delle parti del contratto.
Questo particolare regime probatorio in favore dei terzi trova giustificazione, oltre che in una esigenza di tutela dei soggetti estranei all'accordo simulatorio, nella riprovazione sociale della menzogna.
pagina 12 di 21 Se la simulazione è fatta valere da terzo, la prova è normalmente presuntiva e può essere desunta da qualsiasi risultanza processuale, compreso lo stesso contratto impugnato di simulazione, non esistendo alcun limite al potere di indagine (Cass. 4.5.1985, n. 2790)… “;
Anche di recente Cass. civ., Sez. III, Ord. 22.4.2025, n. 10526 ha ribadito che:
“la prova della simulazione assoluta che i terzi o i creditori sono chiamati a fornire ex art.
1417 c.c. può fondarsi su elementi presuntivi che normalmente sono la regola. Infatti, "ai fini dell'indagine sulla simulazione, le risultanze dell'atto pubblico non sono decisive, perché la sua efficacia probatoria riguarda la provenienza delle dichiarazioni e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza, e non l'intrinseca verità delle dichiarazioni, né la rispondenza dei fatti alla vera intenzione delle parti. La conformità al reale interno volere di tali manifestazioni di volontà può, quindi, essere contrastata con ogni mezzo di prova nei casi contemplati dall'art. 1417 c.c., ivi compresa la prova per presunzioni" (v., da ultimo, Cass. 4/07/2024, n. 18347)”)
Ciò premesso, in generale, il Giudice ritiene che, nel caso di specie, ricorrono le circostanze che consentono di ritenere che il contratto di compravendita contenuto nella scrittura privata con sottoscrizione autenticata di data 16.03.2021 con il quale , riservandosi il diritto di RO abitazione, ha trasferito al figlio la proprietà (per la quota di 8/10) dell'unico CP_2 compendio immobiliare in proprietà per il prezzo di euro 50.000,00, sia in realtà un contratto simulato
(simulazione assoluta), strumento fittizio attraverso il quale ha inteso sottrarre al suo RO patrimonio garanzia generica dei creditori (ex art. 2740 cc) l'unico compendio immobiliare e così rendere non aggredibile dai creditori tutti i beni immobili di proprietà .
Il principale indizio della volontà simulata delle parti del contratto di compravendita è costituito dal prezzo stabilito per la vendita della quota della proprietà del acquistata dal RO figlio ( all'epoca di soli 25 anni) e dalle modalità stabilite per il pagamento . CP_2
Sul punto va tenuto conto che la scrittura privata del 16.3.2021 contiene sia la cessione a di quote di partecipazione nella società da parte delle socie RO Parte_1 le sorelle , , ) sia la vendita a Controparte_4 Controparte_5 Controparte_3 CP_2 da parte dei comproprietari e dell'immobile di proprietà ( Controparte_4 RO [...]
comproprietaria per la quota di 2/10 , comproprietario per la quota di 8/10) CP_4 RO anche “ al fine di consentire allo stesso OR di acquistare la somma necessaria per RO pagare il prezzo di acquisto delle quote sociali” (cfr. pagina 3 lettera “e” della scrittura privata del
16.3.2021) .
pagina 13 di 21 Va precisato che con l'atto del 16.3.2021 cede al figlio la RO CP_2 proprietà riservandosi il diritto di abitazione, mentre cede ad la piena Controparte_4 CP_2 proprietà.
A pagina 11 della scrittura privata del 16.3.2021 all'art. 21.1.1 viene precisato ”che il pagamento del prezzo della compravendita quale sopra precisato all'articolo 12) è avvenuto:
* quanto ad euro 30.000,00.. per i diritti spettanti alla OR , mediante n.1 Controparte_4
(uno) assegno circolare non trasferibile intestato alla stessa;
*quanto ad euro 50.000,00 …per i diritti spettanti al OR , mediante n.3 ( RO tre) assegni circolari non trasferibili intestati, su disposizione dello stesso OR , RO alle ORe , e , in pagamento di quanto Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5 dallo stesso dovuto per l'acquisto delle quote di partecipazione della società Parte_1 di cui sopra al punto I) “ ; assegni che, previo esame e controllo delle parti per approvazione, in copia (del solo frontespizio) si allegano al presente atto congiuntamente sotto la lettera “E”;
Dall'esame degli assegni di cui all' ”allegato E “ della scrittura privata del 16.3.2021 risulta: oltre all'assegno per euro 30.000,00 intestato a (pari al prezzo di acquisto della Controparte_4 quota 2/10 del diritto di proprietà del compendio immobiliare oggetto della compravendita del
16.3.2021) un assegno per euro 16.500,00 intestato a Controparte_4 un assegno per euro 16.500,00 intestato a Controparte_3 un assegno per euro 17.000,00 intestato a Controparte_5
Dai dati suindicati si evince che il prezzo di euro 50.000,00 stabilito quale corrispettivo della vendita della proprietà (di che si è riservato il diritto di abitazione per la quota di 8/10) RO
è uguale alla somma complessiva degli assegni consegnati da alle ORe CP_2 CP_3
, e , in pagamento di quanto dovuto da
[...] Controparte_4 Controparte_5 CP_1 per l'acquisto delle quote di partecipazione della società
[...] Parte_1
Orbene, l'istruttoria svolta in corso di causa tramite la richiesta di esibizione ed acquisizione agli atti del giudizio ex art. 210 c.p.c di copia degli estratti del contro corrente intestato in via esclusiva ad e l' informativa circa la titolarità del conto (vedi informativa Unicredit s.p.a del CP_2
4.1.2024), ha consentito di accertare che la provvista necessaria al pagamento del prezzo di acquisto del diritto di proprietà del compendio immobile del padre (che va ribadito si è riservato il RO diritto di abitazione), è stata reperita dal figlio solo in forza dei versamenti nel conto CP_2
Per di effettuati dalla madre con i fratelli , e CP_2 Persona_2 Per_4 [...]
(si tratta di versamenti privi di causale) . Per_5
pagina 14 di 21 Parte convenuta ha pure confermato il suindicato dato quando a pagina n.9 della comparsa conclusionale si legge:
” La documentazione bancaria acquisita a seguito dell'ordine di esibizione richiesto dalla Curatela, peraltro, lungi dal fornire sostegno alla tesi attore ha dimostrato come la provvista necessaria al pagamento del prezzo di acquisto dell'immobile fu reperita dal sig. grazie alla Parte_4
Per Per_ partecipazione dei fratelli , e e della madre sig.ra , a conferma Per_4 Persona_2 del fatto che l'intento di tutta la famiglia è sempre stato quello di supportare il sig. nella CP_1 definizione del pluriennale contenzioso con le sorelle.” .( NB l'enfasi è dello scrivente) .
In definitiva la documentazione bancaria acquisita ex art. 210 c.p.c agli atti di causa prova che a fronte di un immediato trasferimento della proprietà dell'immobile al figlio, non RO ha ricevuto dal figlio alcun corrispettivo . CP_2
Infatti i dati sopra indicati dimostrano che i contraenti hanno realizzato una mera apparenza di passaggio di denaro dal patrimonio di a quello del padre posto che Controparte_2 RO risulta provato documentalmente che l'importo di euro 50.000,00 stabilito quale corrispettivo della vendita della proprietà di proveniva dal patrimonio di madre di RO Persona_2
Per Per_
e dei fratelli , e , che ha provveduto a versare in data 1.2.2021, CP_2 Per_4
2.2.2021, 3.2.2021, 11.2.2021, 16.20.2021 le somme per complessi euro 50.000,00 nel conto del figlio senza dare una giustificazione dei versamenti e la somma coincide esattamente CP_2 con l'ammontare dei tre assegni consegnati da alle ORe , CP_2 Controparte_3 [...]
e , in pagamento di quanto dovuto da per l'acquisto CP_4 Controparte_5 RO delle quote di partecipazione della società . Parte_1
In definitiva il conto corrente di è stato utilizzato solo formalmente per emettere CP_2 gli assegni circolari non trasferibili e far apparire gli assegni come provenienti dal conto corrente di che, quindi, di fatto nulla (dal proprio patrimonio) ha corrisposto per l'assunto CP_2 acquisto degli immobili del padre.
Orbene, se si considera che la causa del contratto di compravendita consiste nel “trasferimento della proprietà di una cosa o il trasferimento di un altro diritto verso il corrispettivo di un prezzo “
(vedi art. 1470 c.c.) non può che concludersi che e non abbiano RO CP_2 inteso realizzare un effettivo trasferimento della proprietà del compendio immobiliare dal padre al figlio, ma abbiano piuttosto simulato (simulazione assoluta) la volontà manifestata nel contratto di compravendita al fine di sottratte l'immobile de quo (l'unico compendio immobiliare di proprietà del
) dal patrimonio aggredibile da parte dei creditori di . RO RO
pagina 15 di 21 Infatti l'atto simulato è stato posto in essere in data 16.3.2021 in un momento temporalmente successivo a quello in cui, a seguito della dichiarazione di fallimento della società Parte_1
[...
(fallimento del 8.10.2020) entrambi (padre e figlio) non potevano non essere a conoscenza del credito del fallimento nei confronti di amministratore della società fallita . RO
E' decisivo:
- che nel ricorso ex art. 161 c. 1 lfall del 23.5.2019 contenente la proposta di concordato preventivo presentato da quale presidente del Consiglio di amministrazione della RO società venga dichiarato a pagina 14 che gli amministratori e quindi anche Parte_1
avevano posto in essere condotte non legittime consistite anche in anomali prelievi RO per importi indicati nello stresso ricorso di euro 94.479,78 (quindi fonti di danno per la società e i creditori) e che i patrimoni dei responsabili risultavano incapienti in relazione ad eventuali richieste di totale reintegrazione del patrimonio sociale ( vedi doc. 3 attoreo) ;
-che nella relazione ex art. 161 l.fall. del professionista attestatore (vedi doc. 7 attoreo: relazione ex 161 c.3 l.fall. a firma del dott. e doc. 8 attoreo: integrazione relazione Persona_6 ex 161 c.3 l.fall., relazioni prodotte dalla società con la domanda di concordato Parte_1 preventivo ex art. 161 l.fall.) era evidenziato ed attestato che la società aveva maturato notevoli debiti fiscali e previdenziali, elementi ulteriori da cui emergeva la responsabilità degli amministratori;
- che trattandosi di ricorso ex art. 161 lfall contenente la proposta di concordato preventivo esso è rivolto a tutti i creditori ( e quindi tra essi anche al figlio che risulta creditore CP_2 della società fallita per crediti da lavoro dipendente – si rinvia alla domanda di insinuazione al passivo del 7.1.2021 laddove dichiara di essere stato assunto dalla società CP_2 Parte_1
in data 4.7.2017 e precisa di essere creditore per mancate retribuzioni relative ai mesi di giugno e
[...] ottobre 2018 e per TFR – vedi doc. 10 memoria attorea ex art. 183 c.6 n.2 cpc - ) che in tal modo erano posti a conoscenza delle condotte degli amministratori;
-che in data 8.10.2020, il concordato preventivo ammesso veniva revocato e con sentenza n.
88/2020 R.g.Sent. del TR di Vicenza, depositata in data 9.10.2020 veniva dichiarato il fallimento
(doc.4 attoreo) ;
- che è figlio convivente di che si è riservato il diritto di CP_2 RO abitazione sul compendio immobiliare oggetto della compravendita del 16.3.2021, pertanto a seguito della assunta “compravendita” del 16.3.2021 la situazione fattuale non era mutata posto che CP_1 continuava ad abitare il compendio immobiliare;
[...]
- che non aveva la liquidità per acquistare la proprietà degli immobili del padre CP_2
e la documentazione bancaria acquisita a seguito dell'ordine di esibizione richiesto dalla Curatela, pagina 16 di 21 unitamente ai dati sopra indicati ha dimostrato come la provvista necessaria ad emettere i tre assegni circolari a favore delle ORe , e , in Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5 pagamento di quanto dovuto da per l'acquisto delle quote di partecipazione della RO società era stata immessa (senza alcuna giustificazione) dalla madre Parte_1 [...]
Per Per_
e fratelli , e ( quindi proveniva da altro patrimonio diverso da quello Per_2 Per_4 dell'assunto acquirente ) . CP_2
3) In conclusione i dati suindicati sono tutti indizi gravi, precisi e concordanti nel senso dell'esistenza di un accordo simulatorio (si tratta di simulazione assoluta) tra il e RO
( padre e figlio ) in relazione al contratto di compravendita della proprietà del Controparte_2 compendio immobiliare oggetto di causa del 16.3.2021 (di cui alla scrittura privata con sottoscrizione autenticata in Vicenza in data 16/03/2021 a ministero notaio di Vicenza repertorio Persona_1
n. 12111 e raccolta n. 5578, atto trascritto presso Agenzia delle Entrate- direzione provinciale di
Vicenza - Ufficio Provinciale del Territorio, Servizio di Pubblicità Immobiliare, il 31/03/2021 -
Registro Particolare 5011 Registro Generale 6972 - vedi doc.17 attoreo) con conseguente dichiarazione dell'invalidità - nullità dello stesso contratto per simulazione assoluta.
La dichiarazione di invalidità – nullità (per simulazione assoluta) del contratto di compravendita stipulato il 16.3.2016 tra e comporta che debba essere considerata RO Controparte_2 ancora in piena proprietà di la quota di 8/10 del diritto di piena proprietà dei beni RO immobili censiti:
in Comune di Longare (VI), via Ugo Foscolo n. 2, e così censiti nel Catasto Fabbricati:
Comune di Longare - foglio 10 (dieci) - particelle numeri:
-257 sub. 17 - VIA U. FOSCOLO n.
6 - piano T-1-2 - cat. A/7 - cl.
1 - vani 10 - sup. cat. totale mq.
212- sup. cat. totale escluse aree scoperte mq. 212 - R.C. Euro 1.007,09;
-257 sub. 16 - VIA U. FOSCOLO n.
6 - piano T - cat. C/6 - cl.
2 - m.q. 23 - sup. cat. totale mq. 23 - sup. cat. Totale escluse aree scoperte mq. 23 - R.C. Euro 39,20;
-257 sub. 15 - VIA U. FOSCOLO n.
6 - piano T - cat. C/6 - cl.
2 - m.q. 21 - sup. cat. totale mq. 21 - sup. cat. Totale escluse aree scoperte mq. 21 - R.C. Euro 35,79;
-257 sub. 18 - VIA U. FOSCOLO n.
6 - piano T - bene comune non censibile (corte) ai subb. 15, 16 e
17. 4) La presente sentenza è titolo per le trascrizioni / annotazioni di legge presso la conservatoria dei registri immobiliari competente ora Agenzia delle Entrate, Ufficio Territorio Servizio di Pubblicità immobiliare e in particolare ai sensi dell'art. 2655 c.c. va ordinata la annotazione del capo della pagina 17 di 21 presente sentenza di accertamento della simulazione assoluta dell'atto di compravendita tra il CP_1
e in relazione al contratto di compravendita oggetto di causa del 16.3.2021
[...] Controparte_2
(di cui alla scrittura privata con sottoscrizione autenticata in Vicenza in data 16/03/2021 a ministero notaio di Vicenza repertorio n. 12111 e raccolta n. 5578 , atto trascritto presso Persona_1
Agenzia delle Entrate - direzione provinciale di Vicenza - Ufficio Provinciale del Territorio, Servizio di Pubblicità Immobiliare, il 31/03/2021 - Registro Particolare 5011 Registro Generale 6972 ( vedi doc. 17 attoreo) .
5) L'accoglimento della domanda di simulazione assoluta del contratto del 16.3.2021 per i suindicati motivi (e in applicazione del principio processuale della "ragione più liquida" desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., per cui il giudice può decidere la causa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione senza esaminare in dettaglio tutte le altre questioni sollevate dalle parti) è decisiva ed assorbente rispetto alle ulteriori e diverse domande ed eccezioni, comprese le istanze istruttorie non ammesse ( come da motivata ordinanza del 6.4.2023 qui richiamata ) e ne rendono inutile l'esame.
5.1) Sulla richiesta attorea di accertare “ l'inopponibilità e l'inefficacia degli accordi di cui al doc. 11 di controparte, ovvero pretesa transazione senza data e preteso preliminare senza data” in relazione alla eccezione svolta dai convenuti sulla assunta legittimità ed efficacia dell'atto per cui è causa in quanto, secondo l'assunto dei convenuti, con atto a rogito del Notaio di Persona_1 data 16.3.2021, n. 12111 Rep. e n. 5578 Racc. (doc. 6 attoreo), i sig.ri davano esecuzione CP_1 all'accordo transattivo raggiunto.
Sulla utilizzabilità dei documenti prodotti quale doc.11 da parte convenuta.
I convenuti producevano quale doc. 11 l'assunto accordo transattivo e l'assunto preliminare che assumevano essere intervenuti in data 15.3.2021 in corso della causa pendente tra le sorelle e il fratello avanti al TR delle Imprese di Venezia al n. 4116 / 2020 CP_1 RO
R.G. causa poi rinunciata (vedi quanto assunto dai convenuti a pagina n.7 della comparsa di costituzione e risposta paragrafo XI) .
Tuttavia, come tempestivamente eccepito dal fallimento attore alla prima udienza del 19.7.2022, il Giudice rileva che i suindicati documenti non sono utilizzabili nei confronti del fallimento attore, né con riguardo all'azione di simulazione né con riguardo all'azione revocatoria, in quanto essi non risultano opponibili al fallimento attore che è soggetto terzo ( rispetto le parti dell'assunto accordo transattivo e dell'assunto preliminare ), poiché l'assunta transazione e l'assunto preliminare - scritture entrambe prive di data- risultano scritturate su documenti che come eccepito dal fallimento sono privi di data certa ( art. 2704 c.c.), per cui essi non possono essere utilizzati. pagina 18 di 21 Va poi aggiunto che i docc.15,16,17 prodotti dai convenuti non consentono di superare l'eccezione di difetto di data certa sollevato tempestivamente dalla curatela alla prima udienza del
19.7.2022 (udienza immediatamente successiva al deposito dei documenti da parte convenuta con la comparsa di costituzione e risposta) posto che non provano affatto il contenuto (quindi il contenuto delle singole clausole) della assunta transazione e dell'assunto preliminare entrambi privi di data prodotti quale doc.11 da parte convenuta. .
Infatti come eccepito dal Fallimento attore il doc. 15 prodotto dai convenuti è una fotocopia, e comunque anche a voler considerare la fotocopia prodotta come rappresentativa di reali mail scambiate tra avvocati (ma la fotocopia prodotta non è in grado di fornire tale prova), tuttavia dalle stesse non risulta né il testo degli atti che figurerebbero allegati né quale sia la causa oggetto della transazione o il bene immobile oggetto del preliminare. Per le ragioni suindicate il doc. 15 è irrilevante nel presente giudizio come pure i docc. 16 e 17 sono irrilevanti trattandosi di atto di rinuncia agli atti e revoca del sequestro conservativo depositato il 18.3.2021 e l'atto di accettazione della rinuncia agli atti del 19.3.2021 di data è successiva all'atto notarile del 16.3.2021 oggetto della presente azione.
In definitiva, per i motivi suindicati, risulta accertata la inopponibilità al Fallimento attore degli accordi di cui al doc. 11 di parte convenuta ovvero pretesa transazione senza data e preteso preliminare senza data, che risultano inutilizzabili in causa.
6) Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e vanno poste a carico dei convenuti ( e ) in solido tra loro, essendo risultati soccombenti e RO CP_2 liquidate a favore di parte attrice in persona del Curatore, come Parte_1 segue: euro 18.333,90 per compenso (applicato il DM n. 147 del 2022 scaglione cause di valore indeterminabile - complessità alta -valore medio-: euro 2.552,00 per fase studio, euro 1.628,00 per fase introduttiva, euro 5.670,00 per trattazione, euro 4.253,00 per fase decisionale = totale euro 14.103,00 aumentato di euro 4.230,90 pari all'aumento del 30 % per utilizzo di tecniche informatiche art. 4, comma 1 bis = 18.333,90) oltre ad euro 1.713,00 per spese esenti, oltre spese generali ( 15% del compenso) cpa e iva di legge.
P.Q.M
Il TR di Vicenza, definitivamente decidendo la causa in epigrafe indicata, ogni contraria o diversa istanza anche istruttoria, difesa, eccezione e deduzione, domanda rigettata, disattesa o dichiarata assorbita così giudica:
pagina 19 di 21 1) dichiara l'estinzione parziale ex art. 306 c.p.c del presente giudizio limitatamente alla domanda delle conclusioni in citazione tra la parte attrice e le Parte_1 parti convenute e , nulla sulle spese . Controparte_3 CP_2
In accoglimento, per quanto di ragione, della domanda proposta da parte attrice
[...]
nei confronti dei convenuti e , Parte_1 RO CP_2
2) dichiara inopponibili a parte attrice la assunta transazione senza data e l'assunto preliminare senza data prodotti quale doc.11 dai convenuti.
3) Accerta la simulazione assoluta del contratto di compravendita del 16.3.2021 tra CP_1
e di cui alla scrittura privata autenticata a ministero Notaio
[...] CP_2 Persona_1 di Vicenza repertorio n.12111 e raccolta n.5578 per l'effetto,
4) dichiara la nullità del contratto di compravendita stipulato il 16.3.2021 di cui alla scrittura privata con sottoscrizione autenticata in Vicenza in data 16.03.2021 a ministero Notaio Persona_1
di Vicenza repertorio n. 12111 e raccolta n. 5578 con il quale
[...] RO
(riservandosi il diritto di abitazione sulla quota di 8/10) ha trasferito a la proprietà della CP_2
quota indivisa di 8/10 dei beni immobili siti in Comune di Longare (VI), via Ugo Foscolo n. 2, e così censiti nel Catasto Fabbricati:
Comune di Longare - foglio 10 (dieci) - particelle numeri:
-257 sub. 17 - VIA U. FOSCOLO n.
6 - piano T-1-2 - cat. A/7 - cl.
1 - vani 10 - sup. cat. totale mq.
212 - sup. cat. totale escluse aree scoperte mq. 212 - R.C. Euro 1.007,09;
-257 sub. 16 - VIA U. FOSCOLO n.
6 - piano T - cat. C/6 - cl.
2 - m.q. 23 - sup. cat. totale mq. 23 - sup. cat. Totale escluse aree scoperte mq. 23 - R.C. Euro 39,20;
-257 sub. 15 - VIA U. FOSCOLO n.
6 - piano T - cat. C/6 - cl.
2 - m.q. 21 - sup. cat. totale mq. 21 - sup. cat. Totale escluse aree scoperte mq. 21 - R.C. Euro 35,79;
-257 sub. 18 - VIA U. FOSCOLO n.
6 - piano T - bene comune non censibile (corte) ai subb. 15, 16 e
17; atto trascritto presso Agenzia delle Entrate- direzione provinciale di Vicenza - Ufficio
Provinciale del Territorio, Servizio di Pubblicità Immobiliare, il 31.03.2021 - Registro Particolare 5011
Registro Generale 6972 (vedi doc.17 attoreo) .
La accertata simulazione assoluta e conseguente nullità del suindicato contratto di compravendita tra e del 16.3.2021 comporta che debba essere RO CP_2 considerata ancora in piena proprietà di la quota di 8/10 del diritto di piena proprietà RO dei beni immobili suindicati. pagina 20 di 21 5) Dà atto che la presente sentenza è titolo ai fini della trascrizione / annotazione e visto l'art.2655 c.c. ordina all'Agenzia delle Entrate - direzione provinciale di Vicenza - Ufficio Provinciale del Territorio, Servizio di Pubblicità Immobiliare, di procedere alla annotazione della presente sentenza di accertamento della simulazione assoluta del suindicato atto di compravendita tra CP_1
e del 16.3.2021 meglio indicato nei precedenti capi n.3 e n.4 del dispositivo
[...] Controparte_2 della presente sentenza, ed agli adempimenti consequenziali.
6) Condanna i convenuti e in solido fra loro alla rifusione RO CP_2
a favore di parte attrice in persona del Curatore delle spese di Parte_1 causa che si liquidano in complessivi euro 18.333,90 per compenso, oltre ad euro 1.713,00 per spese esenti, oltre spese generali ( 15% del compenso) cpa e iva di legge.
Vicenza, 27 giugno 2025. IL GIUDICE
Dott.ssa Paola Cazzola
pagina 21 di 21
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il TR di Vicenza, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice unico dott.ssa Paola Cazzola, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di 1° grado iscritta a ruolo al n. 1270 / 2022 R.G. promossa con citazione
DA con sede in Campiglia dei Berici (VI), Via A. Gregori n. 4, Parte_1 codice fiscale dichiarato in data 09.10.2020 (sentenza n. 88/2020 Reg.Sent. del P.IVA_1
TR di Vicenza e fallimento n.86/2020 Reg.Fall.) in persona del Curatore dott.
[...]
con studio in Via Luigi Dalla Via, 3/B - Schio (VI), a ciò autorizzato dal GD (all. A parte Parte_2 attrice),
rappresentato e difeso, per procura in atti, dall'avvocato Luca Massignani del Foro di Vicenza, codice fiscale (e-mail: PEC: C.F._1 Email_1
fax. ) e presso il suo studio elettivamente Email_2 P.IVA_2 domiciliato in Vicenza, Piazza Matteotti n. 6;
-Parte Attrice -
CONTRO
1) , nato a [...] il [...], residente a [...], RO
C.F. , C.F._2
2) , nato a [...] il [...], residente a [...], CP_2
C.F. , C.F._3 entrambi con i procuratori e domiciliatari avv. Riccardo Canilli (C.F. - pec: C.F._4
e avv. Cecilia Maini (C.F. – pec: Email_3 C.F._5
del Foro di Vicenza, procuratori e domiciliatari presso il loro Email_4 studio in Vicenza, Contrà Santa Corona n. 9 ;
-Convenuti –
pagina 1 di 21 3) , nata a [...], residente a [...], codice Controparte_3 fiscale , CodiceFiscale_6
- Convenuta non costituita-
Oggetto: azione di simulazione, di nullità e/o inefficacia, revocatoria ex art. 2901c.c.
CONCLUSIONI
(udienza di precisazione delle conclusioni del 12.11.2024) della parte attrice: si riportano le conclusioni precisate nella nota di precisazione conclusioni per l'udienza del 12.11.2024:
“ogni altra contraria eccezione e conclusione reietta o disattesa e accertata l'inopponibilità e
l'inefficacia degli accordi di cui al doc. 11 di controparte, ovvero pretesa transazione senza data e preteso preliminare senza data;
- dichiararsi la nullità, la simulazione, l'inefficacia ovvero pronunciarsi la revoca ex 2901 cc ovvero in forza delle disposizioni di legge che il Giudice riterrà applicabili dell'accordo sub doc.11 prodotto dai convenuti – preteso preliminare di vendita tra e - e della RO CP_2 scrittura privata con sottoscrizione autenticata data 16/03/2021 numero di repertorio 12111 / 5578 a ministero notaio con cui il sig. ha ceduto a Persona_1 RO CP_2
(conservando il diritto di abitazione), la quota di 8/10 della porzione di fabbricato, con area
[...] esclusiva di pertinenza, composta di un'abitazione ai piani terra, primo e secondo e di due garage di pertinenza al piano terra, sita in Comune di Longare (VI), via Ugo Foscolo n. 2, e così censita nel
Catasto Fabbricati:
Comune di Longare - foglio 10 (dieci) - particelle n.ri:
-257 sub. 17 - VIA U. FOSCOLO n.
6 - piano T-1-2 - cat. A/7 - cl.
1 - vani 10 - sup. cat. totale mq. 212
- sup. cat. totale escluse aree scoperte mq. 212 - R.C. Euro 1.007,09;
-257 sub. 16 - VIA U. FOSCOLO n.
6 - piano T - cat. C/6 - cl.
2 - m.q. 23 - sup. cat. totale mq. 23 - sup. cat. Totale escluse aree scoperte mq. 23 - R.C. Euro 39,20;
-257 sub. 15 - VIA U. FOSCOLO n.
6 - piano T - cat. C/6 - cl.
2 - m.q. 21 - sup. cat. totale mq. 21 - sup. cat. Totale escluse aree scoperte mq. 21 - R.C. Euro 35,79;
-257 sub. 18 - VIA U. FOSCOLO n.
6 - piano T - bene comune non censibile (corte) ai subb. 15, 16 e
17.
Spese di causa rifuse
In via istruttoria si chiede ammettersi CTU la quale accerti il valore di mercato dell'immobile ceduto da a alla data della vendita, 16.3.2021” RO CP_2
pagina 2 di 21 dei convenuti e si riportano le conclusioni di cui alla nota di RO CP_2 precisazione:
“ Previa dichiarazione di non accettare alcun contraddittorio su eventuali domande nuove e/o diverse formulate da controparte, i sottoscritti avv.ti Riccardo Canilli e Cecilia Maini, procuratori come in atti dei convenuti e , così precisano le proprie conclusioni;
RO CP_2 ogni diversa e contraria domanda, eccezione, deduzione e conclusione respinta o disattesa,
Nel merito: rigettarsi tutte le domande formulate dal in Parte_1 quanto infondate sia in fatto che in diritto, per le ragioni esposte in narrativa.
In via istruttoria: si insiste per l'accoglimento delle istanze istruttorie formulate con memoria ex art. 183, VI comma n. 2 c.p.c. di data 28.11.2022 e con memoria ex art. 183, VI comma n. 3 c.p.c. di data 19.12.2022 e non ammesse.
In ogni caso: spese e competenze di lite integralmente rifuse.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione del 21.2.2022 notificato come in atti il Parte_1 in persona del Curatore, conveniva avanti all'intestato TR ,
[...] RO CP_2
e al fine di sentire accogliere la domanda di dichiarazione di simulazione, di
[...] Controparte_3 nullità e/o inefficacia ovvero la revoca ex artt. 2901 c.c. della scrittura privata con sottoscrizione autenticata di data 16.03.2021 numero di repertorio 12111 e numero raccolta 5578 a ministero Notaio
di Vicenza con cui il aveva ceduto a titolo di compravendita al Persona_1 RO figlio (all'epoca di anni 25 anni), conservando il diritto di abitazione, la quota di 8/10 CP_2
del diritto di proprietà della porzione di fabbricato, con area esclusiva di pertinenza, composta di un'abitazione ai piani terra, primo e secondo e di due garage di pertinenza al piano terra, sita in
Comune di Longare (VI), via Ugo Foscolo n. 2 e la sola domanda revocatoria del medesimo atto tramite il quale aveva ceduto al nipote la sua quota di 2/10 del Controparte_3 CP_2 medesimo immobile.
Il fallimento attore, indicate le circostanze poste a fondamento delle domande di simulazione – nullità o revocatoria-inefficacia svolte in via alternativa (si rinvia per brevità all'atto di citazione), concludeva nei termini che si trascrivono:
“ogni altra contraria eccezione e conclusione reietta o disattesa e accertata,
- dichiararsi la nullità, la simulazione, l'inefficacia ovvero pronunciarsi la revoca ex 2901 cc ovvero in forza delle disposizioni di legge che il Giudice riterrà applicabili della scrittura privata con sottoscrizione autenticata data 16/03/2021 numero di repertorio 12111/5578 a ministero notaio con cui il Persona_1 sig. ha ceduto a (conservando il diritto di abitazione), la quota di RO CP_2 8/10 della porzione di fabbricato, con area esclusiva di pertinenza, composta di un'abitazione ai piani terra, primo e secondo e di due garage di pertinenza al piano terra, sita in Comune di Longare (VI), via Ugo Foscolo n. 2, e così censita nel Catasto Fabbricati: pagina 3 di 21 Comune di Longare - foglio 10 (dieci) - particelle n.ri:
-257 sub. 17 - VIA U. FOSCOLO n.
6 - piano T-1-2 - cat. A/7 - cl.
1 - vani 10 - sup. cat. totale mq. 212 - sup. cat. totale escluse aree scoperte mq. 212 - R.C. Euro 1.007,09;
-257 sub. 16 - VIA U. FOSCOLO n.
6 - piano T - cat. C/6 - cl.
2 - m.q. 23 - sup. cat. totale mq. 23 - sup. cat. Totale escluse aree scoperte mq. 23 - R.C. Euro 39,20;
-257 sub. 15 - VIA U. FOSCOLO n.
6 - piano T - cat. C/6 - cl.
2 - m.q. 21 - sup. cat. totale mq. 21 - sup. cat. Totale escluse aree scoperte mq. 21 - R.C. Euro 35,79;
-257 sub. 18 - VIA U. FOSCOLO n.
6 - piano T - bene comune non censibile (corte) ai subb. 15, 16 e 17.
- dichiararsi, l'inefficacia ovvero pronunciarsi la revoca ex 2901 cc ovvero in forza delle disposizioni di legge che il Giudice riterrà applicabili della scrittura privata con sottoscrizione autenticata data 16/03/2021 numero di repertorio 12111/5578 a ministero notaio con cui la sig.ra ha Persona_1 Controparte_3 ceduto a la quota di 2/10 della porzione di fabbricato, con area esclusiva di pertinenza, CP_2 composta di un'abitazione ai piani terra, primo e secondo e di due garage di pertinenza al piano terra, sita in Comune di Longare (VI), via Ugo Foscolo n. 2, e così censita nel Catasto Fabbricati: Comune di Longare - foglio 10 (dieci) - particelle n.ri:
-257 sub. 17 - VIA U. FOSCOLO n.
6 - piano T-1-2 - cat. A/7 - cl.
1 - vani 10 - sup. cat. totale mq. 212 - sup. cat. totale escluse aree scoperte mq. 212 - R.C. Euro 1.007,09;
-257 sub. 16 - VIA U. FOSCOLO n.
6 - piano T - cat. C/6 - cl.
2 - m.q. 23 - sup. cat. totale mq. 23 - sup. cat. Totale escluse aree scoperte mq. 23 - R.C. Euro 39,20;
-257 sub. 15 - VIA U. FOSCOLO n.
6 - piano T - cat. C/6 - cl. 2 – m.q. 21 - sup. cat. totale mq. 21 - sup. cat. Totale escluse aree scoperte mq. 21 - R.C. Euro 35,79;
-257 sub. 18 - VIA U. FOSCOLO n.
6 - piano T - bene comune non censibile (corte) ai subb. 15, 16 e 17. Spese di causa rifuse”.
In data 21.3.2022 il depositava rinuncia agli atti ex art.306 Parte_1
c.p.c e all'azione limitatamente alla domanda proposta dal Parte_1 contro e . Controparte_3 CP_2
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 29.6.2022 i convenuti CP_1
e si costituivano, contestando le richieste attoree (nei precisi termini indicati
[...] CP_2 nella comparsa di costituzione a cui per brevità si rinvia) contestando sia la prospettata simulazione assoluta o in subordine simulazione relativa della compravendita della quota di proprietà degli 8/10 del compendio immobiliare oggetto dell'atto del 16.3.2021 sia la prospettata revocabilità ex art. 2901
c.c. del suindicato contratto e concludendo nei termini che si trascrivono:
“ogni diversa e contraria domanda, eccezione, deduzione e conclusione respinta o disattesa, In via pregiudiziale di rito: accertarsi e dichiararsi la carenza di legittimazione attiva e/o ad processum in capo alla Curatela Fallimentare, con ogni relativa conseguenza. Nel merito: rigettarsi tutte le domande formulate dal in quanto Parte_1 infondate sia in fatto che in diritto, per le ragioni esposte in narrativa. In ogni caso: spese e competenze di lite integralmente rifuse.”
I convenuti e dopo aver contestato l'assunto del CP_2 RO Parte_1 attore, ed eccepita l'insussistenza di tutti i presupposti legittimanti le domande avanzate, deducevano che la conclusione della compravendita del 16.3.2021 costituiva atto esecutivo dell'accordo transattivo stipulato tra e le sue sorelle ( , e RO Controparte_4 Controparte_3 [...]
) al fine di comporre la controversia giudiziaria insorta in merito all'inadempimento, Controparte_5 pagina 4 di 21 da parte del medesimo di un contratto preliminare di cessione delle partecipazioni RO sociali di concluso già in data 10.6.2011 (si trattava di una causa con Parte_1 domanda ex art.2932 c.c. che tenesse luogo del contratto di compravendita di partecipazioni societarie, in esecuzione del preliminare concluso in data 10.6.2011, instaurata dalle nei confronti Parte_3 del fratello avanti al TR Venezia - sezione specializzata in materia di impresa RO causa n. 4116/2020 Rg, causa preceduta dal concesso sequestro conservativo per l'importo di euro
160.000,00 dei beni anche immobili di , provvedimento del 12.3.2020 Rg. RO
13044/2019 del TR di Venezia - sezione specializzata in materia di impresa ) .
All'udienza di prima comparizione del 19.7.2022 le parti deducevano ed eccepivano come da verbale da intendersi qui trascritto (in particolare il attore eccepiva “l'inopponibilità dei Parte_1 documenti n.1 e n.11 di controparte perchè privi di data certa e il carattere simulato di cui all'accordo del doc.
n.
1. Chiede altresì, che venga dichiarata la nullità, simulazione, inefficacia o pronunciata la revocatoria dell'accordo sub doc.11 prodotto dai convenuti.”) e il Giudice, alla luce della eccezione formulata dai convenuti (“carenza di autorizzazione, potere di rappresentanza e legittimazione del curatore fallimentare” ) assegnava ex art. 182 c.p.c al attore termine perentorio sino al 19.9.2022 Parte_1 per deposito dell'estratto del programma di liquidazione con approvazione del comitato dei creditori .
All'udienza successiva del 27.9.2022 il Giudice dava atto che il Fallimento attore aveva provveduto al richiesto deposito e come richiesto dalle parti assegnava tutti i termini di legge per il deposito delle memorie ex art. 183 c.6 c.p.c e fissava per decisione sulle eventuali istanze istruttorie l'udienza del 17.1.2023 .
Successivamente all'esito dell'udienza del 17.1.2023 il giudice si riservava e con ordinanza del 06.4.2023 provvedeva sulle richieste istruttorie formulate dalle parti nei termini indicati nell'ordinanza ammettendo solo la richiesta ex art. 210 e 212 c.p.c formulata dal attore ed Parte_1 ordinando “ al terzo Unicredit Banca spa di esibire i documenti relativi all'operazione di creazione della provvista per l'emissione degli assegni circolari di cui all'allegato E del contratto oggetto della scrittura privata con sottoscrizione autenticata Notaio del 16.3.2012 n. 12111 rep. e n.5578 racc. Persona_1 prodotto quale doc. 6 fascicolo attoreo parte integrante della presente ordinanza unitamente all'allegato E contenente la fotocopia degli assegni circolari di cui si chiede di conoscere il soggetto da cui proviene la provvista -doc.6 attoreo-“.
All'udienza successiva del 17.10.2023 il Giudice ordinava “ad Unicredit Banca spa di esibire
l'estratto conto dell'ultimo anno precedente l'operazione del 16.3.2021 di creazione della provvista per
l'emissione degli assegni circolari ( di cui all'allegato E del contratto oggetto della scrittura privata con sottoscrizione autenticata Notaio del 16.3.2012 n. 12111 rep. e n.5578 racc. prodotto quale Persona_1 doc. 6 fascicolo attoreo già individuata nella risposta di IC spa agli atti) relativa al conto corrente n. pagina 5 di 21 0000103767399 indicando altresì se l'intestatario del conto è solo il OR o altri soggetti , in CP_2 tal caso la Banca preciserà il nome degli ulteriori soggetti .”
Unicredit Banca s.p.a in data 4.1.2024 provvedeva al deposito dei documenti e precisava con nota che il conto oggetto della informativa era intestato al solo CP_2
All'udienza del 16.1.2024 il giudice dava atto del deposito e, anche al fine di consentire alle parti l'esame dei documenti acquisiti, rinviava all'udienza del 23.1.2024.
All'udienza del 30.1.2024 il giudice fissava per la precisazione delle conclusioni l'udienza del
12.11.2024.
All'udienza del 12.11.2024 comparivano i procuratori delle parti che concludevano nei termini indicati a verbale (il procuratore del fallimento concludeva “riportandosi alla Parte_1 nota oggi depositata e comunque conclude riportandosi alla memoria ex art. 183 c.6 n.1 cpc “ ; il procuratore dei convenuti e concludeva“come in atti e comunque si riserva di RO CP_2 depositare nota di precisazione delle conclusioni in via telematica.”) .
La causa veniva dunque trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini massimi di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali ed eventuali memorie di replica. La causa viene ora decisa.
Motivi della decisione
1) Il Giudice in via preliminare dà atto che parte attrice ( Parte_1
in data 21.3.2022 ha depositato rinuncia agli atti ex art. 306 c.p.c e all'azione limitatamente alla domanda proposta dal contro e , Parte_1 Controparte_3 CP_2
domanda di cui alle conclusioni dell'atto di citazione che si trascrivono:
“dichiararsi, l'inefficacia ovvero pronunciarsi la revoca ex 2901 cc ovvero in forza delle disposizioni di legge che il Giudice riterrà applicabili della scrittura privata con sottoscrizione autenticata data 16/03/2021
numero di repertorio 12111/5578 a ministero notaio con cui la sig.ra ha Persona_1 Controparte_3
ceduto a la quota di 2/10 della porzione di fabbricato, con area esclusiva di pertinenza, CP_2
composta di un'abitazione ai piani terra, primo e secondo e di due garage di pertinenza al piano terra, sita in
Comune di Longare (VI), via Ugo Foscolo n. 2, e così censita nel Catasto Fabbricati:
Comune di Longare - foglio 10 (dieci) - particelle n.ri:
-257 sub. 17 - VIA U. FOSCOLO n.
6 - piano T-1-2 - cat. A/7 - cl.
1 - vani 10 - sup. cat. totale mq. 212 - sup. cat. totale escluse aree scoperte mq. 212 - R.C. Euro 1.007,09;
-257 sub. 16 - VIA U. FOSCOLO n.
6 - piano T - cat. C/6 - cl.
2 - m.q. 23 - sup. cat. totale mq. 23 - sup. pagina 6 di 21 cat. Totale escluse aree scoperte mq. 23 - R.C. Euro 39,20;
-257 sub. 15 - VIA U. FOSCOLO n.
6 - piano T - cat. C/6 - cl.
2 - m.q. 21 - sup. cat. totale mq. 21 - sup. cat. Totale escluse aree scoperte mq. 21 - R.C. Euro 35,79;
-257 sub. 18 - VIA U. FOSCOLO n.
6 - piano T - bene comune non censibile (corte) ai subb. 15, 16 e
17.”
Pertanto va dichiarata l'estinzione parziale ex art. 306 c.p.c del presente giudizio limitatamente alla suindicata domanda tra la parte attrice e le parti convenute Parte_1
e ; nulla sulle spese posto che i convenuti non si sono costituiti per Controparte_3 CP_2
contrastare la suindicata domanda.
1.1) Sulla legittimazione del Curatore del fallimento attore.
Sulla eccezione di “carenza di autorizzazione, potere di rappresentanza e legittimazione del curatore fallimentare” sollevata dai convenuti nella comparsa di costituzione e risposta a pagina 3-4.
Il giudice ritiene che la curatela del fallimento ha dato prova della legittimazione ad agire producendo non solo l'autorizzazione ex art. 25 l.fall del giudice delegato (allegato A attoreo) ma pure il programma di liquidazione ex art. 104 ter l.fall. approvato dal comitato dei creditori dove vengono indicate le azioni “risarcitorie, recuperatorie o revocatorie da esercitare” nei confronti delle condotte degli amministratori (quindi del convenuto (si rinvia all'estratto del RO
programma di liquidazione doc.9 attoreo e alla approvazione dei tre componenti il comitato dei creditori sollecitati dal Curatore ad esprimersi docc. 10,11,12 fascicolo attoreo allegati alla nota depositata il 19.7.2022).
Per le ragioni suindicate l'eccezione sollevata dai convenuti risultata non fondata va rigettata posto che la curatela ha fornito adeguata prova documentale della autorizzazione e quindi della legittimazione del curatore ad agire.
2) Sussistono tutti i presupposti per l'accoglimento della domanda attorea di accertamento della simulazione assoluta (e conseguente invalidità-nullità) della compravendita stipulata tra CP_1
e in data 16.3.2021 con scrittura privata con sottoscrizione autenticata a
[...] CP_2
ministero Notaio , atto in forza del quale (riservandosi il diritto di Persona_1 RO
abitazione sulla sua quota 8/10 in comproprietà indivisa) ha ceduto al figlio per il CP_2
pagina 7 di 21 prezzo indicato in euro 50.000,00 il diritto di proprietà pari alla quota di 8/10 in titolarità del CP_1
della porzione di fabbricato, con area esclusiva di pertinenza, composta di un'abitazione ai
[...]
piani terra, primo e secondo e di due garage di pertinenza al piano terra, sita in Comune di Longare
(VI), via Ugo Foscolo n. 2 .
2.1) Va premesso in generale che la domanda di simulazione quando viene proposta da chi si dichiari legittimato in quanto creditore del simulato alienante, comporta non solo l'allegazione, come fatto di legittimazione, di una posizione creditoria, ma anche la dimostrazione del pregiudizio che alla soddisfazione di questo può derivare dall'alienazione del bene (cfr. Cass.2008 n. 5961 ; Cass. civ., Sez.
III, 03/10/1997, n. 9679).
Nel caso di specie parte attrice risulta aver adempiuto ai suindicati oneri .
2.1.1) Sulla legittimazione all'esercizio dell'azione di simulazione.
Quanto al credito allegato dal fallimento attore, va da subito richiamata la giurisprudenza che ha chiarito che anche un credito non accertato giudizialmente e pure litigioso – indipendentemente dalla natura contrattuale o extracontrattuale dello stesso - legittima all'esperimento delle azioni di simulazione e revocatoria .
Quanto alla azione di simulazione la giurisprudenza di legittimità (vedi Cass. civile 17.9.1981
n. 5154 ) ha da tempo precisato che il creditore legittimato ad esercitare l'azione di simulazione non
è soltanto colui il cui credito sia liquido ed esigibile, ma anche il titolare di un credito ancora illiquido e non esigibile, giacché anche questi ha interesse a prevenire il danno che potrebbe derivargli dall'atto simulato, al momento in cui il credito si rendesse esigibile.
Orbene nel caso di specie il Curatore del parte attrice ha Parte_1 Parte_1
fornito adeguata prova dell'esistenza del credito (anche se allo stato esso è in corso di accertamento nel quantum e quindi non è esigibile) che legittima l'azione di simulazione oggetto di causa.
Infatti il credito nei confronti di che legittima il RO Parte_1
ad agire con azione di simulazione, trova causa nelle condotte illecite omissive o
[...]
commissive poste in essere dal convenuto , Presidente del Consiglio di RO
amministrazione della società fallita fino al fallimento dichiarato con Parte_1
sentenza di data 8.10.2020, condotte poste a fondamento dell'azione di responsabilità promossa dal pagina 8 di 21 Curatore del nei confronti degli amministratori e tra essi anche nei Parte_1
confronti di (vedi atto di citazione avanti al TR delle Imprese di Venezia del RO
21.2.2022 -doc. 5 attoreo-) .
Dunque il credito a cui fa riferimento il fallimento è sorto quando gli amministratori (e tra essi
) hanno posto in essere le condotte illecite produttive di danno per la società RO
e i creditori della società e ciò è avvenuto in epoca antecedente al fallimento Parte_1
della società (dichiarato con sentenza dell'8.10.2020) . Parte_1
Va poi aggiunto che lo stesso , che quale presidente del consiglio di RO
amministrazione della fallita in data 23.5.2019 ha depositato la proposta di Parte_1
concordato preventivo ex art. 161 l.fall. (doc.3 attoreo), proprio nella proposta di concordato preventivo ha confermato e riconosciuto :
a) a pagina 14 di aver posto in essere condotte non legittime e causa di danno per la società e i creditori, consistite in prelievi anomali per l'importo di euro 94.480.38 (importo pari alla somma di quanto indicato dalla società nel ricorso ex art. 161 l.fal. del 23.5.2019 a Parte_1
pagina 14); si trascrive per chiarezza espositiva quanto si legge nella proposta di concordato preventivo:
“(..) Le insistenti pretese creditorie delle sig.re hanno trovato parziale soddisfazione CP_1 attraverso un'operazione, anomala e irregolare, di transito di liquidità dalla società al sig. CP_1
e alla moglie , con successivo trasferimento in favore delle sig.re
[...] Persona_2 CP_1
In particolare, i pagamenti effettuati in favore delle sigg.re dai sigg.ri CP_1 RO
e , previo trasferimento della relativa provvista dai conti della società, ammontano Persona_2 ad € 3.700,00 nel corso dell'anno 2015, ad € 12.301,93 nell'anno 2016 e ad € 78.478,45 . Si evidenzia come il patrimonio dei sigg.ri e appaia RO Persona_2 purtroppo incapiente rispetto ad una eventuale richiesta di totale reintegrazione del patrimonio sociale. Cionondimeno, i sigg.ri e hanno manifestato la RO Persona_2 disponibilità a corrispondere in favore dei creditori concorsuali la somma di € 20.000,00, entro il termine di esecuzione del piano.”
b) a pagina 17 della proposta di concordato preventivo del 23.5.2019, vi è ulteriore conferma dell'incapienza del patrimonio degli amministratori qualora la Curatela fallimentare ritenesse di pagina 9 di 21 proporre eventuali azioni nei loro confronti;
si riporta quanto si legge nella proposta di concordato preventivo:
“il patrimonio degli Amministratori appare incapiente rispetto alla soddisfazione della massa creditoria, anche qualora la Curatela fallimentare ritenesse di proporre eventuali azioni nei loro confronti “.
Il Giudice ritiene, per i suindicati motivi, che il fallimento attore vanta verso RO un credito certo nell'an (come tale legittimante l'azione di simulazione) quantomeno con riguardo all'ammontare del danno causato dalle condotte ammesse dallo stesso nella proposta RO di concordato preventivo del 23.5.2019 a pagina 14 (nonché con riguardo al debito fiscale- previdenziale indicato dall'attestatore nella relazione ex art. 160 l.fall.) .
Va poi aggiunto che il suindicato credito risulta antecedente all'atto oggetto di causa del
16.3.2021 poiché trova fonte nelle condotte illecite del convenuto quale RO amministratore della fallita (condotte confermate dallo stesso nella proposta di concordato RO preventivo, ed indicate nell'azione di risarcimento del danno promossa dalla curatela del Fallimento pendente avanti al TR delle imprese di Venezia – doc. 5 attoreo - si tratta quantomeno di prelievi di somme dalla società operati al fine di utilizzarli per pagare i debiti che aveva nei confronti delle sorelle RO
), condotte poste in essere da temporalmente prima della dichiarazione di CP_1 RO fallimento della società posto che il fallimento è stato dichiarato in data 8- Parte_1
9.10.2020 (doc.4 attoreo) e le condotte sono state in parte riconosciute nella proposta di concordato preventivo presentata in data 23.5.2019 da quale presidente del consiglio di RO amministrazione della società poi dichiarata fallita in data 8.10.2020 . Parte_1
2.1.2 ) Sul pregiudizio che alla soddisfazione del credito di parte attrice può derivare dalla alienazione oggetto della domanda di simulazione.
Nel caso di specie sussiste il pregiudizio per il Fallimento attore quale creditore di CP_1
(secondo la prospettazione attorea simulato alienante), necessario per l'esperibilità dell'azione
[...] di simulazione dell'atto di compravendita del 16.3.2021.
Infatti parte attrice ne ha dato adeguata prova producendo la scrittura privata con sottoscrizione autenticata di data 16.03.2021 repertorio n.12111 e raccolta n. 5578 a ministero Notaio Persona_1
con cui il convenuto (riservandosi il diritto di abitazione sulla sua quota di
[...] RO proprietà pari a 8/10 dell'intero) ha venduto al figlio la proprietà della propria quota CP_2 di 8/10 dell'unico compendio immobiliare di proprietà ( si tratta di immobile costituito della porzione di fabbricato, con area esclusiva di pertinenza, composta di un'abitazione ai piani terra, primo e secondo e di due garage di pertinenza al piano terra, sita in Comune di Longare (VI), via Ugo Foscolo
n.2 ). pagina 10 di 21 Il Giudice ritiene fondato l'assunto del fallimento attoreo circa la dannosità del suindicato atto negoziale, considerato che come chiarito dalla giurisprudenza per la sussistenza del presupposto è sufficiente che l'atto di disposizione del patrimonio determini una variazione anche solo qualitativa della garanzia patrimoniale generica (art. 2740 c.c.) da cui derivi o possa derivare un pericolo di danno per i creditori consistente anche nella maggiore difficoltà nel procedere ad esecuzione coattiva del credito o nella minore certezza di poter soddisfare il credito (vedi Cass. civ., Sez. III, 30/01/1990, n. 644 “Il creditore del simulato alienante è legittimato all'azione di simulazione qualora gli atti di alienazione pregiudichino i suoi diritti rendendo più incerto, più difficile o più oneroso l'adempimento del credito”).
Il Giudice ritiene dimostrato che, nel caso di specie, l'atto negoziale del 16.3.2021 con il quale ha venduto al figlio la proprietà dell'unico compendio RO CP_2 immobiliare (con contestuale riserva del diritto di abitazione) ha comportato una lesione qualitativa della garanzia patrimoniale generica (infatti c'è pregiudizio anche se vendendo riceve il controvalore in danaro, essendo questo agevolmente occultabile e, perciò, assai meno facilmente aggredibile da parte dei creditori) ed essendosi riservato il diritto di abitazione l'atto negoziale (oggetto RO di causa ) ha comportato pure una riduzione quantitativa del patrimonio del debitore ( CP_1
avendo così ridotto quantitativamente la garanzia patrimoniale generica, data dal diritto di
[...] piena proprietà dell'immobile che è il diritto più agevolmente aggredibile in via esecutiva (vedi
Cassazione civ. sez. III, ordinanza 29.9.2021, n. 26310; Cass. Civ. sez. III, ordinanza 19.7.2018 n.
19207).
Infatti il diritto di abitazione ex art. 1022 codice civile (di cui risulta RO titolare a seguito dell'atto del 16.3.2021) è inespropriabile (e quindi non pignorabile) in quanto la espropriabilità è incompatibile con il principio di inalienabilità autonoma del diritto di abitazione .
Tanto premesso il Giudice ritiene - nel caso di specie – il contratto di compravendita oggetto di causa del 16.3.2021 certamente dannoso della garanzia generale (art. 2740 c.c.) offerta dal patrimonio del debitore in quanto ha comportato una modifica qualitativa del patrimonio del RO debitore che ha monetizzato il diritto di proprietà ( pari alla quota degli 8/10 decurtata del valore del diritto di abitazione, posto che si è riservato il diritto di abitazione) e pure RO quantitativa conseguente alla riserva del diritto di abitazione ex art. 1022 codice civile sull'unico compendio immobiliare ceduto che ne ha ridotto il valore, con evidente pregiudizio dei creditori che così sono stati privati della possibilità di soddisfarsi sui beni immobili del debitore . RO
Va poi aggiunto che comunque , onerato della prova, non ha provato la RO propria solvibilità e la capienza del proprio patrimonio residuo provando l'effettiva esistenza nel suo pagina 11 di 21 patrimonio di altri beni da assoggettare ad esecuzione tali da consentire al Fallimento attore di soddisfare agevolmente (anche in sede esecutiva) le ragioni di credito (vedi Cass. 18.3.2005 n. 5972;
Cass. Civ. sez. III, ordinanza 19.7.2018 n. 19207), confermando così la dannosità della vendita del
16.3.2021 dell'unico compendio immobiliare.
2.2) Nel merito.
Va premesso in generale che in materia di simulazione contrattuale, fermo restando il principio generale di cui all'art. 2697 c.c. secondo il quale l'onere della prova dell'intesa simulatoria grava su chi ne allega l'esistenza, il codice civile detta un diverso regime probatorio a seconda che ad agire per l'accertamento dell'invalidità contrattuale siano direttamente le parti che hanno posto in essere il negozio simulato oppure i creditori o soggetti terzi.
L'art. 1417 c.c., così come interpretato dalla costante giurisprudenza della Corte di Cassazione stabilisce una serie di deroghe ai divieti probatori degli artt. 2722 c.c. e 2729 c.c., consentendo ai creditori o soggetti terzi di provare l'esistenza dell' accordo simulatorio con qualsiasi mezzo, comprese le presunzioni, ai sensi dell'art. 2729 c.c. .
Al Giudice non resta che rinviare anche per i motivi alla giurisprudenza di legittimità e in particolare a Cass. civ., Sez. III, Sent., 17/03/2005, n. 5765 che ha chiarito:
“Giova rilevare in proposito che l'azione di simulazione mira all'eliminazione dell'efficacia dell'atto ed in ragione di ciò l'onere di provarne gli elementi costitutivi fa carico all'attore.
Il contenuto dell'onere è influenzato dalla posizione della parte rispetto al contratto nel senso che, se la simulazione viene fatta valere da creditori o da terzi, la prova è libera e può essere fornita con qualsiasi mezzo, non escluse le presunzioni, mentre subisce notevoli restrizioni, se a farla valere sia alcuna delle parti del contratto (Cass. 30.7.1998, n. 7500).
Il divieto posto dall'art. 2722 c.c. è, pertanto, derogato a favore dei creditori e dei terzi, i quali possono smentire la scrittura che contiene il contratto simulato, avvalendosi di qualsiasi mezzo di prova;
la ragione è che sarebbe inutile ammettere questi soggetti ad agire in simulazione, se non si accordasse loro libertà di prova, considerato che non hanno alcuna possibilità di procurarsi la controdichiarazione che, secondo la logica delle operazioni simulatorie, si trova nella esclusiva disponibilità delle parti del contratto.
Questo particolare regime probatorio in favore dei terzi trova giustificazione, oltre che in una esigenza di tutela dei soggetti estranei all'accordo simulatorio, nella riprovazione sociale della menzogna.
pagina 12 di 21 Se la simulazione è fatta valere da terzo, la prova è normalmente presuntiva e può essere desunta da qualsiasi risultanza processuale, compreso lo stesso contratto impugnato di simulazione, non esistendo alcun limite al potere di indagine (Cass. 4.5.1985, n. 2790)… “;
Anche di recente Cass. civ., Sez. III, Ord. 22.4.2025, n. 10526 ha ribadito che:
“la prova della simulazione assoluta che i terzi o i creditori sono chiamati a fornire ex art.
1417 c.c. può fondarsi su elementi presuntivi che normalmente sono la regola. Infatti, "ai fini dell'indagine sulla simulazione, le risultanze dell'atto pubblico non sono decisive, perché la sua efficacia probatoria riguarda la provenienza delle dichiarazioni e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza, e non l'intrinseca verità delle dichiarazioni, né la rispondenza dei fatti alla vera intenzione delle parti. La conformità al reale interno volere di tali manifestazioni di volontà può, quindi, essere contrastata con ogni mezzo di prova nei casi contemplati dall'art. 1417 c.c., ivi compresa la prova per presunzioni" (v., da ultimo, Cass. 4/07/2024, n. 18347)”)
Ciò premesso, in generale, il Giudice ritiene che, nel caso di specie, ricorrono le circostanze che consentono di ritenere che il contratto di compravendita contenuto nella scrittura privata con sottoscrizione autenticata di data 16.03.2021 con il quale , riservandosi il diritto di RO abitazione, ha trasferito al figlio la proprietà (per la quota di 8/10) dell'unico CP_2 compendio immobiliare in proprietà per il prezzo di euro 50.000,00, sia in realtà un contratto simulato
(simulazione assoluta), strumento fittizio attraverso il quale ha inteso sottrarre al suo RO patrimonio garanzia generica dei creditori (ex art. 2740 cc) l'unico compendio immobiliare e così rendere non aggredibile dai creditori tutti i beni immobili di proprietà .
Il principale indizio della volontà simulata delle parti del contratto di compravendita è costituito dal prezzo stabilito per la vendita della quota della proprietà del acquistata dal RO figlio ( all'epoca di soli 25 anni) e dalle modalità stabilite per il pagamento . CP_2
Sul punto va tenuto conto che la scrittura privata del 16.3.2021 contiene sia la cessione a di quote di partecipazione nella società da parte delle socie RO Parte_1 le sorelle , , ) sia la vendita a Controparte_4 Controparte_5 Controparte_3 CP_2 da parte dei comproprietari e dell'immobile di proprietà ( Controparte_4 RO [...]
comproprietaria per la quota di 2/10 , comproprietario per la quota di 8/10) CP_4 RO anche “ al fine di consentire allo stesso OR di acquistare la somma necessaria per RO pagare il prezzo di acquisto delle quote sociali” (cfr. pagina 3 lettera “e” della scrittura privata del
16.3.2021) .
pagina 13 di 21 Va precisato che con l'atto del 16.3.2021 cede al figlio la RO CP_2 proprietà riservandosi il diritto di abitazione, mentre cede ad la piena Controparte_4 CP_2 proprietà.
A pagina 11 della scrittura privata del 16.3.2021 all'art. 21.1.1 viene precisato ”che il pagamento del prezzo della compravendita quale sopra precisato all'articolo 12) è avvenuto:
* quanto ad euro 30.000,00.. per i diritti spettanti alla OR , mediante n.1 Controparte_4
(uno) assegno circolare non trasferibile intestato alla stessa;
*quanto ad euro 50.000,00 …per i diritti spettanti al OR , mediante n.3 ( RO tre) assegni circolari non trasferibili intestati, su disposizione dello stesso OR , RO alle ORe , e , in pagamento di quanto Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5 dallo stesso dovuto per l'acquisto delle quote di partecipazione della società Parte_1 di cui sopra al punto I) “ ; assegni che, previo esame e controllo delle parti per approvazione, in copia (del solo frontespizio) si allegano al presente atto congiuntamente sotto la lettera “E”;
Dall'esame degli assegni di cui all' ”allegato E “ della scrittura privata del 16.3.2021 risulta: oltre all'assegno per euro 30.000,00 intestato a (pari al prezzo di acquisto della Controparte_4 quota 2/10 del diritto di proprietà del compendio immobiliare oggetto della compravendita del
16.3.2021) un assegno per euro 16.500,00 intestato a Controparte_4 un assegno per euro 16.500,00 intestato a Controparte_3 un assegno per euro 17.000,00 intestato a Controparte_5
Dai dati suindicati si evince che il prezzo di euro 50.000,00 stabilito quale corrispettivo della vendita della proprietà (di che si è riservato il diritto di abitazione per la quota di 8/10) RO
è uguale alla somma complessiva degli assegni consegnati da alle ORe CP_2 CP_3
, e , in pagamento di quanto dovuto da
[...] Controparte_4 Controparte_5 CP_1 per l'acquisto delle quote di partecipazione della società
[...] Parte_1
Orbene, l'istruttoria svolta in corso di causa tramite la richiesta di esibizione ed acquisizione agli atti del giudizio ex art. 210 c.p.c di copia degli estratti del contro corrente intestato in via esclusiva ad e l' informativa circa la titolarità del conto (vedi informativa Unicredit s.p.a del CP_2
4.1.2024), ha consentito di accertare che la provvista necessaria al pagamento del prezzo di acquisto del diritto di proprietà del compendio immobile del padre (che va ribadito si è riservato il RO diritto di abitazione), è stata reperita dal figlio solo in forza dei versamenti nel conto CP_2
Per di effettuati dalla madre con i fratelli , e CP_2 Persona_2 Per_4 [...]
(si tratta di versamenti privi di causale) . Per_5
pagina 14 di 21 Parte convenuta ha pure confermato il suindicato dato quando a pagina n.9 della comparsa conclusionale si legge:
” La documentazione bancaria acquisita a seguito dell'ordine di esibizione richiesto dalla Curatela, peraltro, lungi dal fornire sostegno alla tesi attore ha dimostrato come la provvista necessaria al pagamento del prezzo di acquisto dell'immobile fu reperita dal sig. grazie alla Parte_4
Per Per_ partecipazione dei fratelli , e e della madre sig.ra , a conferma Per_4 Persona_2 del fatto che l'intento di tutta la famiglia è sempre stato quello di supportare il sig. nella CP_1 definizione del pluriennale contenzioso con le sorelle.” .( NB l'enfasi è dello scrivente) .
In definitiva la documentazione bancaria acquisita ex art. 210 c.p.c agli atti di causa prova che a fronte di un immediato trasferimento della proprietà dell'immobile al figlio, non RO ha ricevuto dal figlio alcun corrispettivo . CP_2
Infatti i dati sopra indicati dimostrano che i contraenti hanno realizzato una mera apparenza di passaggio di denaro dal patrimonio di a quello del padre posto che Controparte_2 RO risulta provato documentalmente che l'importo di euro 50.000,00 stabilito quale corrispettivo della vendita della proprietà di proveniva dal patrimonio di madre di RO Persona_2
Per Per_
e dei fratelli , e , che ha provveduto a versare in data 1.2.2021, CP_2 Per_4
2.2.2021, 3.2.2021, 11.2.2021, 16.20.2021 le somme per complessi euro 50.000,00 nel conto del figlio senza dare una giustificazione dei versamenti e la somma coincide esattamente CP_2 con l'ammontare dei tre assegni consegnati da alle ORe , CP_2 Controparte_3 [...]
e , in pagamento di quanto dovuto da per l'acquisto CP_4 Controparte_5 RO delle quote di partecipazione della società . Parte_1
In definitiva il conto corrente di è stato utilizzato solo formalmente per emettere CP_2 gli assegni circolari non trasferibili e far apparire gli assegni come provenienti dal conto corrente di che, quindi, di fatto nulla (dal proprio patrimonio) ha corrisposto per l'assunto CP_2 acquisto degli immobili del padre.
Orbene, se si considera che la causa del contratto di compravendita consiste nel “trasferimento della proprietà di una cosa o il trasferimento di un altro diritto verso il corrispettivo di un prezzo “
(vedi art. 1470 c.c.) non può che concludersi che e non abbiano RO CP_2 inteso realizzare un effettivo trasferimento della proprietà del compendio immobiliare dal padre al figlio, ma abbiano piuttosto simulato (simulazione assoluta) la volontà manifestata nel contratto di compravendita al fine di sottratte l'immobile de quo (l'unico compendio immobiliare di proprietà del
) dal patrimonio aggredibile da parte dei creditori di . RO RO
pagina 15 di 21 Infatti l'atto simulato è stato posto in essere in data 16.3.2021 in un momento temporalmente successivo a quello in cui, a seguito della dichiarazione di fallimento della società Parte_1
[...
(fallimento del 8.10.2020) entrambi (padre e figlio) non potevano non essere a conoscenza del credito del fallimento nei confronti di amministratore della società fallita . RO
E' decisivo:
- che nel ricorso ex art. 161 c. 1 lfall del 23.5.2019 contenente la proposta di concordato preventivo presentato da quale presidente del Consiglio di amministrazione della RO società venga dichiarato a pagina 14 che gli amministratori e quindi anche Parte_1
avevano posto in essere condotte non legittime consistite anche in anomali prelievi RO per importi indicati nello stresso ricorso di euro 94.479,78 (quindi fonti di danno per la società e i creditori) e che i patrimoni dei responsabili risultavano incapienti in relazione ad eventuali richieste di totale reintegrazione del patrimonio sociale ( vedi doc. 3 attoreo) ;
-che nella relazione ex art. 161 l.fall. del professionista attestatore (vedi doc. 7 attoreo: relazione ex 161 c.3 l.fall. a firma del dott. e doc. 8 attoreo: integrazione relazione Persona_6 ex 161 c.3 l.fall., relazioni prodotte dalla società con la domanda di concordato Parte_1 preventivo ex art. 161 l.fall.) era evidenziato ed attestato che la società aveva maturato notevoli debiti fiscali e previdenziali, elementi ulteriori da cui emergeva la responsabilità degli amministratori;
- che trattandosi di ricorso ex art. 161 lfall contenente la proposta di concordato preventivo esso è rivolto a tutti i creditori ( e quindi tra essi anche al figlio che risulta creditore CP_2 della società fallita per crediti da lavoro dipendente – si rinvia alla domanda di insinuazione al passivo del 7.1.2021 laddove dichiara di essere stato assunto dalla società CP_2 Parte_1
in data 4.7.2017 e precisa di essere creditore per mancate retribuzioni relative ai mesi di giugno e
[...] ottobre 2018 e per TFR – vedi doc. 10 memoria attorea ex art. 183 c.6 n.2 cpc - ) che in tal modo erano posti a conoscenza delle condotte degli amministratori;
-che in data 8.10.2020, il concordato preventivo ammesso veniva revocato e con sentenza n.
88/2020 R.g.Sent. del TR di Vicenza, depositata in data 9.10.2020 veniva dichiarato il fallimento
(doc.4 attoreo) ;
- che è figlio convivente di che si è riservato il diritto di CP_2 RO abitazione sul compendio immobiliare oggetto della compravendita del 16.3.2021, pertanto a seguito della assunta “compravendita” del 16.3.2021 la situazione fattuale non era mutata posto che CP_1 continuava ad abitare il compendio immobiliare;
[...]
- che non aveva la liquidità per acquistare la proprietà degli immobili del padre CP_2
e la documentazione bancaria acquisita a seguito dell'ordine di esibizione richiesto dalla Curatela, pagina 16 di 21 unitamente ai dati sopra indicati ha dimostrato come la provvista necessaria ad emettere i tre assegni circolari a favore delle ORe , e , in Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5 pagamento di quanto dovuto da per l'acquisto delle quote di partecipazione della RO società era stata immessa (senza alcuna giustificazione) dalla madre Parte_1 [...]
Per Per_
e fratelli , e ( quindi proveniva da altro patrimonio diverso da quello Per_2 Per_4 dell'assunto acquirente ) . CP_2
3) In conclusione i dati suindicati sono tutti indizi gravi, precisi e concordanti nel senso dell'esistenza di un accordo simulatorio (si tratta di simulazione assoluta) tra il e RO
( padre e figlio ) in relazione al contratto di compravendita della proprietà del Controparte_2 compendio immobiliare oggetto di causa del 16.3.2021 (di cui alla scrittura privata con sottoscrizione autenticata in Vicenza in data 16/03/2021 a ministero notaio di Vicenza repertorio Persona_1
n. 12111 e raccolta n. 5578, atto trascritto presso Agenzia delle Entrate- direzione provinciale di
Vicenza - Ufficio Provinciale del Territorio, Servizio di Pubblicità Immobiliare, il 31/03/2021 -
Registro Particolare 5011 Registro Generale 6972 - vedi doc.17 attoreo) con conseguente dichiarazione dell'invalidità - nullità dello stesso contratto per simulazione assoluta.
La dichiarazione di invalidità – nullità (per simulazione assoluta) del contratto di compravendita stipulato il 16.3.2016 tra e comporta che debba essere considerata RO Controparte_2 ancora in piena proprietà di la quota di 8/10 del diritto di piena proprietà dei beni RO immobili censiti:
in Comune di Longare (VI), via Ugo Foscolo n. 2, e così censiti nel Catasto Fabbricati:
Comune di Longare - foglio 10 (dieci) - particelle numeri:
-257 sub. 17 - VIA U. FOSCOLO n.
6 - piano T-1-2 - cat. A/7 - cl.
1 - vani 10 - sup. cat. totale mq.
212- sup. cat. totale escluse aree scoperte mq. 212 - R.C. Euro 1.007,09;
-257 sub. 16 - VIA U. FOSCOLO n.
6 - piano T - cat. C/6 - cl.
2 - m.q. 23 - sup. cat. totale mq. 23 - sup. cat. Totale escluse aree scoperte mq. 23 - R.C. Euro 39,20;
-257 sub. 15 - VIA U. FOSCOLO n.
6 - piano T - cat. C/6 - cl.
2 - m.q. 21 - sup. cat. totale mq. 21 - sup. cat. Totale escluse aree scoperte mq. 21 - R.C. Euro 35,79;
-257 sub. 18 - VIA U. FOSCOLO n.
6 - piano T - bene comune non censibile (corte) ai subb. 15, 16 e
17. 4) La presente sentenza è titolo per le trascrizioni / annotazioni di legge presso la conservatoria dei registri immobiliari competente ora Agenzia delle Entrate, Ufficio Territorio Servizio di Pubblicità immobiliare e in particolare ai sensi dell'art. 2655 c.c. va ordinata la annotazione del capo della pagina 17 di 21 presente sentenza di accertamento della simulazione assoluta dell'atto di compravendita tra il CP_1
e in relazione al contratto di compravendita oggetto di causa del 16.3.2021
[...] Controparte_2
(di cui alla scrittura privata con sottoscrizione autenticata in Vicenza in data 16/03/2021 a ministero notaio di Vicenza repertorio n. 12111 e raccolta n. 5578 , atto trascritto presso Persona_1
Agenzia delle Entrate - direzione provinciale di Vicenza - Ufficio Provinciale del Territorio, Servizio di Pubblicità Immobiliare, il 31/03/2021 - Registro Particolare 5011 Registro Generale 6972 ( vedi doc. 17 attoreo) .
5) L'accoglimento della domanda di simulazione assoluta del contratto del 16.3.2021 per i suindicati motivi (e in applicazione del principio processuale della "ragione più liquida" desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., per cui il giudice può decidere la causa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione senza esaminare in dettaglio tutte le altre questioni sollevate dalle parti) è decisiva ed assorbente rispetto alle ulteriori e diverse domande ed eccezioni, comprese le istanze istruttorie non ammesse ( come da motivata ordinanza del 6.4.2023 qui richiamata ) e ne rendono inutile l'esame.
5.1) Sulla richiesta attorea di accertare “ l'inopponibilità e l'inefficacia degli accordi di cui al doc. 11 di controparte, ovvero pretesa transazione senza data e preteso preliminare senza data” in relazione alla eccezione svolta dai convenuti sulla assunta legittimità ed efficacia dell'atto per cui è causa in quanto, secondo l'assunto dei convenuti, con atto a rogito del Notaio di Persona_1 data 16.3.2021, n. 12111 Rep. e n. 5578 Racc. (doc. 6 attoreo), i sig.ri davano esecuzione CP_1 all'accordo transattivo raggiunto.
Sulla utilizzabilità dei documenti prodotti quale doc.11 da parte convenuta.
I convenuti producevano quale doc. 11 l'assunto accordo transattivo e l'assunto preliminare che assumevano essere intervenuti in data 15.3.2021 in corso della causa pendente tra le sorelle e il fratello avanti al TR delle Imprese di Venezia al n. 4116 / 2020 CP_1 RO
R.G. causa poi rinunciata (vedi quanto assunto dai convenuti a pagina n.7 della comparsa di costituzione e risposta paragrafo XI) .
Tuttavia, come tempestivamente eccepito dal fallimento attore alla prima udienza del 19.7.2022, il Giudice rileva che i suindicati documenti non sono utilizzabili nei confronti del fallimento attore, né con riguardo all'azione di simulazione né con riguardo all'azione revocatoria, in quanto essi non risultano opponibili al fallimento attore che è soggetto terzo ( rispetto le parti dell'assunto accordo transattivo e dell'assunto preliminare ), poiché l'assunta transazione e l'assunto preliminare - scritture entrambe prive di data- risultano scritturate su documenti che come eccepito dal fallimento sono privi di data certa ( art. 2704 c.c.), per cui essi non possono essere utilizzati. pagina 18 di 21 Va poi aggiunto che i docc.15,16,17 prodotti dai convenuti non consentono di superare l'eccezione di difetto di data certa sollevato tempestivamente dalla curatela alla prima udienza del
19.7.2022 (udienza immediatamente successiva al deposito dei documenti da parte convenuta con la comparsa di costituzione e risposta) posto che non provano affatto il contenuto (quindi il contenuto delle singole clausole) della assunta transazione e dell'assunto preliminare entrambi privi di data prodotti quale doc.11 da parte convenuta. .
Infatti come eccepito dal Fallimento attore il doc. 15 prodotto dai convenuti è una fotocopia, e comunque anche a voler considerare la fotocopia prodotta come rappresentativa di reali mail scambiate tra avvocati (ma la fotocopia prodotta non è in grado di fornire tale prova), tuttavia dalle stesse non risulta né il testo degli atti che figurerebbero allegati né quale sia la causa oggetto della transazione o il bene immobile oggetto del preliminare. Per le ragioni suindicate il doc. 15 è irrilevante nel presente giudizio come pure i docc. 16 e 17 sono irrilevanti trattandosi di atto di rinuncia agli atti e revoca del sequestro conservativo depositato il 18.3.2021 e l'atto di accettazione della rinuncia agli atti del 19.3.2021 di data è successiva all'atto notarile del 16.3.2021 oggetto della presente azione.
In definitiva, per i motivi suindicati, risulta accertata la inopponibilità al Fallimento attore degli accordi di cui al doc. 11 di parte convenuta ovvero pretesa transazione senza data e preteso preliminare senza data, che risultano inutilizzabili in causa.
6) Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e vanno poste a carico dei convenuti ( e ) in solido tra loro, essendo risultati soccombenti e RO CP_2 liquidate a favore di parte attrice in persona del Curatore, come Parte_1 segue: euro 18.333,90 per compenso (applicato il DM n. 147 del 2022 scaglione cause di valore indeterminabile - complessità alta -valore medio-: euro 2.552,00 per fase studio, euro 1.628,00 per fase introduttiva, euro 5.670,00 per trattazione, euro 4.253,00 per fase decisionale = totale euro 14.103,00 aumentato di euro 4.230,90 pari all'aumento del 30 % per utilizzo di tecniche informatiche art. 4, comma 1 bis = 18.333,90) oltre ad euro 1.713,00 per spese esenti, oltre spese generali ( 15% del compenso) cpa e iva di legge.
P.Q.M
Il TR di Vicenza, definitivamente decidendo la causa in epigrafe indicata, ogni contraria o diversa istanza anche istruttoria, difesa, eccezione e deduzione, domanda rigettata, disattesa o dichiarata assorbita così giudica:
pagina 19 di 21 1) dichiara l'estinzione parziale ex art. 306 c.p.c del presente giudizio limitatamente alla domanda delle conclusioni in citazione tra la parte attrice e le Parte_1 parti convenute e , nulla sulle spese . Controparte_3 CP_2
In accoglimento, per quanto di ragione, della domanda proposta da parte attrice
[...]
nei confronti dei convenuti e , Parte_1 RO CP_2
2) dichiara inopponibili a parte attrice la assunta transazione senza data e l'assunto preliminare senza data prodotti quale doc.11 dai convenuti.
3) Accerta la simulazione assoluta del contratto di compravendita del 16.3.2021 tra CP_1
e di cui alla scrittura privata autenticata a ministero Notaio
[...] CP_2 Persona_1 di Vicenza repertorio n.12111 e raccolta n.5578 per l'effetto,
4) dichiara la nullità del contratto di compravendita stipulato il 16.3.2021 di cui alla scrittura privata con sottoscrizione autenticata in Vicenza in data 16.03.2021 a ministero Notaio Persona_1
di Vicenza repertorio n. 12111 e raccolta n. 5578 con il quale
[...] RO
(riservandosi il diritto di abitazione sulla quota di 8/10) ha trasferito a la proprietà della CP_2
quota indivisa di 8/10 dei beni immobili siti in Comune di Longare (VI), via Ugo Foscolo n. 2, e così censiti nel Catasto Fabbricati:
Comune di Longare - foglio 10 (dieci) - particelle numeri:
-257 sub. 17 - VIA U. FOSCOLO n.
6 - piano T-1-2 - cat. A/7 - cl.
1 - vani 10 - sup. cat. totale mq.
212 - sup. cat. totale escluse aree scoperte mq. 212 - R.C. Euro 1.007,09;
-257 sub. 16 - VIA U. FOSCOLO n.
6 - piano T - cat. C/6 - cl.
2 - m.q. 23 - sup. cat. totale mq. 23 - sup. cat. Totale escluse aree scoperte mq. 23 - R.C. Euro 39,20;
-257 sub. 15 - VIA U. FOSCOLO n.
6 - piano T - cat. C/6 - cl.
2 - m.q. 21 - sup. cat. totale mq. 21 - sup. cat. Totale escluse aree scoperte mq. 21 - R.C. Euro 35,79;
-257 sub. 18 - VIA U. FOSCOLO n.
6 - piano T - bene comune non censibile (corte) ai subb. 15, 16 e
17; atto trascritto presso Agenzia delle Entrate- direzione provinciale di Vicenza - Ufficio
Provinciale del Territorio, Servizio di Pubblicità Immobiliare, il 31.03.2021 - Registro Particolare 5011
Registro Generale 6972 (vedi doc.17 attoreo) .
La accertata simulazione assoluta e conseguente nullità del suindicato contratto di compravendita tra e del 16.3.2021 comporta che debba essere RO CP_2 considerata ancora in piena proprietà di la quota di 8/10 del diritto di piena proprietà RO dei beni immobili suindicati. pagina 20 di 21 5) Dà atto che la presente sentenza è titolo ai fini della trascrizione / annotazione e visto l'art.2655 c.c. ordina all'Agenzia delle Entrate - direzione provinciale di Vicenza - Ufficio Provinciale del Territorio, Servizio di Pubblicità Immobiliare, di procedere alla annotazione della presente sentenza di accertamento della simulazione assoluta del suindicato atto di compravendita tra CP_1
e del 16.3.2021 meglio indicato nei precedenti capi n.3 e n.4 del dispositivo
[...] Controparte_2 della presente sentenza, ed agli adempimenti consequenziali.
6) Condanna i convenuti e in solido fra loro alla rifusione RO CP_2
a favore di parte attrice in persona del Curatore delle spese di Parte_1 causa che si liquidano in complessivi euro 18.333,90 per compenso, oltre ad euro 1.713,00 per spese esenti, oltre spese generali ( 15% del compenso) cpa e iva di legge.
Vicenza, 27 giugno 2025. IL GIUDICE
Dott.ssa Paola Cazzola
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