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Sentenza 19 settembre 2025
Sentenza 19 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 19/09/2025, n. 8140 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 8140 |
| Data del deposito : | 19 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
QUINTA SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, in persona del Giudice, Dott.ssa Elisa Asprone, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 25050 del R.G.A.C.C. dell'anno 2022 avente ad oggetto: appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Napoli n. 11242/22, pronunciata il 23.03.2022 e depositata in data 30.03.2022 e vertente
TRA
, (C.F. ), difeso e rappresentato, giusta procura in calce Parte_1 C.F._1 all'atto di appello, dall'Avv. Vincenzo Mosca, (C.F. ), ed elettivamente C.F._2 domiciliato presso lo studio del medesimo, sito in Napoli, al Corso Vittorio Emanuele n. 21/C;
appellante CONTRO
(C.F. ), con sede in Roma alla Via Controparte_1 P.IVA_1
Giuseppe Grezar, n. 14, in persona del legale rappresentante pro tempore Dott. Controparte_2
(C.F. , rappresentata e difesa, giusta procura in calce all'atto di costituzione C.F._3
e risposta, dall'Avv. Carminantonio del Plato, (C.F.: ), ed elettivamente C.F._4 domiciliata presso lo studio del medesimo, sito in Napoli, alla Via Posillipo n. 203;
appellata
CONCLUSIONI
Come da verbale in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Mediante atto di citazione notificato il 4.11.2019, evocò in giudizio, dinnanzi Parte_1
l'Ufficio del Giudice di Pace di Napoli, l' proponendo Controparte_3 opposizione ex art. 615 c.p.c. avverso la cartella di pagamento n. 007120190075119129000, notificata il 3.10.19, relativa a sanzioni amministrative elevate agli anni 2014 e 2015, della somma di € 626,24.
Sostenendo di non aver mai ricevuto notifica dei presupposti verbali, e che fosse decorso il termine di prescrizione quinquennale ex articolo 28 L. 689/81, intercorso dalla data della presunta notifica dei verbali a quella della cartella contestata, ne domandò la dichiarazione di illegittimità e nullità, con vittoria di spese.
L'agente della riscossione, dolendosi dell'inammissibilità, tardività ed infondatezza dalla domanda, ne chiese il rigetto.
Il Giudice di prime cure, mediante sentenza n. 11242/22, pronunciata il 23.03.2022 e pubblicata il
30.03.2022, rilevata preliminarmente l'ammissibilità e la procedibilità della domanda, nel merito, l'ha rigettata, in considerazione della circostanza che la parte convenuta avesse fornito idonea e comprovata documentazione circa la ritualità della notifica della cartella, eseguita il 03.10.19. In ordine al governo di spese di giudizio, ne ha disposto la compensazione tra le parti.
Avverso tale pronuncia, in data 31.10.22, propone appello , contestandone l'erroneità, Parte_1
l'illogicità, ed omessa motivazione, avendo il primo giudice del tutto omesso di pronunciarsi sul prospettato decorso della prescrizione.
Si costituisce l' , eccependo l'inammissibilità, la tardività e Controparte_3
l'infondatezza della domanda, con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio.
Con provvedimento reso il 02.09.2025, la causa è stata rinviata all'udienza del 18.09.2025, disponendo che detta udienza sia sostituita, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., dallo scambio di note scritte tra le parti.
In via preliminare occorre chiarire che, contrariamente da quanto sostenuto dall'agente della riscossione, la proposizione del gravame nelle forme del ricorso, in luogo della citazione, o viceversa, non ne pregiudica l'ammissibilità e non vincola il giudice nella corretta qualificazione della domanda. Si rammenti che “(…) il giudice del merito, nell'indagine diretta all'individuazione del contenuto e della portata delle domande sottoposte alla sua cognizione, non è tenuto ad uniformarsi al tenore letterale degli atti nei quali esse sono contenute ma deve, per converso, avere riguardo al contenuto sostanziale della pretesa fatta valere, come desumibile dalla natura delle vicende dedotte e rappresentate dalla parte istante” (Cass. civ., Sez. III, ord. n. 21087/15; Cass. civ., sez. I, ord. n. 19002/17).
Alla luce di questa precisazione, è da rilevare l'errore in cui sia incorso il giudicante di primo grado, nel qualificare l'azione ai sensi dell'art. 615 c.p.c.
Invero, qualora oggetto di opposizione sia la cartella di pagamento ritualmente notificata, e le doglianze attengano l'omessa o irregolare notifica degli atti ad essa prodromici, il rimedio da esperire è il ricorso previsto dall'art. 22 L. 689/81, il quale, nel richiamare gli artt. 6 ss. D. Lgs.
150/2011, consente di agire in via recuperatoria, entro il termine di trenta giorni dalla ricezione della cartella (sul punto, Cass., Sez. I civ., Sent. 9180/2006).
Pertanto, il primo Giudice avrebbe dovuto qualificare come tale la domanda, indipendentemente dalla sua formulazione nelle forme della citazione in luogo del ricorso: “Il giudizio di opposizione ad ordinanza-ingiunzione, ovvero a verbale di accertamento di violazione di norme del codice della strada, istaurato successivamente all'entrata in vigore del d.leg. n. 150 del 2011, è soggetto al rito del lavoro, sicché l'appello avverso la sentenza di primo grado, da proporsi con ricorso, è inammissibile ove l'atto sia stato depositato in cancelleria oltre il termine di decadenza di trenta giorni dalla notifica della sentenza o, in caso di mancata notifica, oltre il termine lungo di cui all'art. 327 c.p.c., anche nel caso in cui il gravame sia stato irritualmente proposto con citazione, assumendo comunque rilievo solo la data di deposito di quest'ultima” (Cass., S. U., ord. n. 2907 del 2014).
Ciò configura non già una facoltà del giudicante, ma un potere-dovere, essendo egli chiamato alla corretta individuazione delle norme applicabili al rapporto sostanziale dedotto in giudizio: “Il giudice ha il potere-dovere di qualificare giuridicamente i fatti posti a base della domanda o delle eccezioni e di individuare le norme di diritto conseguentemente applicabili, anche in difformità rispetto alle indicazioni delle parti, incorrendo nella violazione del divieto di ultrapetizione soltanto ove sostituisca la domanda proposta con una diversa, modificandone i fatti costitutivi o fondandosi su una realtà fattuale non dedotta e allegata in giudizio dalle parti” (Cass. civ., Sez. II, ord. n. 5153/19). “(…) occorre, in aggiunta, precisare che tale potere spetta anche al giudice di appello e finanche al giudice di legittimità (…)” (Cass. civ., Sez. III, Ord. n. 29334/20).
Orbene, nel caso di specie, risulta inequivocabile che la contestata cartella sia stata notificata in data
03.10.2019. Circostanza affermata dal contribuente, nonché comprovata dalla documentazione prodotta agli atti.
Il giudizio di primo grado è stato introdotto mediante atto di citazione notificato il giorno 4.11.2019, nel rispetto, dunque, del termine di trenta giorni seguenti alla notifica della cartella opposta.
Considerate tali premesse, occorre rilevare la lesione, nel giudizio di primo grado, del principio di integrità del contraddittorio, di cui all'art. 101 c.p.c.
Invero, nel caso di specie, relativo all'impugnazione di una cartella esattoriale emessa per il recupero di sanzioni amministrative derivanti da violazioni al codice della strada, la giurisprudenza ravvisa in generale, un'ipotesi di litisconsorzio necessario, approdo condiviso dallo scrivente giudicante (vd. Cass. civ., SS. UU., sent. n. 7514/2022; Cass., 26 giugno 2017, n. 15900; Cass., 21 maggio 2013, n. 12385; Cass., 10 novembre 2011, n. 23459; Cass., 20 novembre 2007, n. 24154).
Il primo giudice avrebbe dovuto ordinare l'integrazione del contraddittorio a norma dell'art. 102
c.p.c., secondo cui: “Se la decisione non può pronunciarsi che in confronto di più parti, queste debbono agire o essere convenute nello stesso processo. Se questo è promosso da alcune o contro alcune soltanto di esse, il giudice ordina l'integrazione del contraddittorio in un termine perentorio da lui stabilito”.
La domanda andava quindi notificata al quale ente impositore. Controparte_4
Pertanto, in questo grado di appello, non resta che prendere atto della mancata integrità del contraddittorio nel primo grado di giudizio, con conseguente rimessione della causa, ai sensi dell'art. 354 c.p.c., al primo Giudice, dinnanzi al quale il processo dovrà essere riassunto, ai sensi dell'art. 353, comma 2, c.p.c., nel termine perentorio di tre mesi dalla notificazione della sentenza.
Quanto al governo delle spese di lite le stesse vanno poste a carico dell'appellante limitatamente alle spese del presente grado in applicazione del principio di diritto costantemente enunciato dalla
Suprema Corte, secondo cui “il giudice d'appello, qualora rinvii la causa al primo giudice ai sensi dell'art. 354 c.p.c. per integrare il contraddittorio nei confronti di un litisconsorte necessario, deve provvedere in ordine alle spese del processo di secondo grado, condannando al loro pagamento la parte riconosciuta soccombente per aver dato causa alla nullità che ha determinato il rinvio”
(Cassazione civile, sez. VI , 09/06/2017, n. 14495) e “non anche su quelle del giudizio di primo grado, che devono essere liquidate da quel giudice a seguito della riassunzione del giudizio, la quale non ha luogo d'ufficio ma per iniziativa della parte interessata” (Cassazione civile , sez. III ,
12/06/2006 , n. 13550).
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , così Parte_1 provvede:
-a) dichiara la nullità della sentenza di primo grado per difetto di contraddittorio;
-b) rimette, per l'effetto, ai sensi dell'art. 354 c.p.c., la causa al primo giudice, innanzi al quale andrà riassunta entro il termine perentorio di tre mesi dalla notificazione della sentenza ai sensi dell'art. 353 c.p.c.;
-c) condanna al pagamento, in favore dell'appellato, delle spese processuali, liquidate Parte_1 ex D.M. 55/14 (scaglione fino ad € 1.100,01), per il grado di appello, in € 232,00 (di cui € 66,00 per la fase di studio, € 66,00 per la fase introduttiva, ed € 100,00 per la fase decisoria), oltre rimborso forfetario spese generali al 15%, IVA e CPA, come per legge.
Così deciso in Napoli, il 19.09.2025 Il giudice
Dott.ssa Elisa Asprone
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
QUINTA SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, in persona del Giudice, Dott.ssa Elisa Asprone, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 25050 del R.G.A.C.C. dell'anno 2022 avente ad oggetto: appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Napoli n. 11242/22, pronunciata il 23.03.2022 e depositata in data 30.03.2022 e vertente
TRA
, (C.F. ), difeso e rappresentato, giusta procura in calce Parte_1 C.F._1 all'atto di appello, dall'Avv. Vincenzo Mosca, (C.F. ), ed elettivamente C.F._2 domiciliato presso lo studio del medesimo, sito in Napoli, al Corso Vittorio Emanuele n. 21/C;
appellante CONTRO
(C.F. ), con sede in Roma alla Via Controparte_1 P.IVA_1
Giuseppe Grezar, n. 14, in persona del legale rappresentante pro tempore Dott. Controparte_2
(C.F. , rappresentata e difesa, giusta procura in calce all'atto di costituzione C.F._3
e risposta, dall'Avv. Carminantonio del Plato, (C.F.: ), ed elettivamente C.F._4 domiciliata presso lo studio del medesimo, sito in Napoli, alla Via Posillipo n. 203;
appellata
CONCLUSIONI
Come da verbale in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Mediante atto di citazione notificato il 4.11.2019, evocò in giudizio, dinnanzi Parte_1
l'Ufficio del Giudice di Pace di Napoli, l' proponendo Controparte_3 opposizione ex art. 615 c.p.c. avverso la cartella di pagamento n. 007120190075119129000, notificata il 3.10.19, relativa a sanzioni amministrative elevate agli anni 2014 e 2015, della somma di € 626,24.
Sostenendo di non aver mai ricevuto notifica dei presupposti verbali, e che fosse decorso il termine di prescrizione quinquennale ex articolo 28 L. 689/81, intercorso dalla data della presunta notifica dei verbali a quella della cartella contestata, ne domandò la dichiarazione di illegittimità e nullità, con vittoria di spese.
L'agente della riscossione, dolendosi dell'inammissibilità, tardività ed infondatezza dalla domanda, ne chiese il rigetto.
Il Giudice di prime cure, mediante sentenza n. 11242/22, pronunciata il 23.03.2022 e pubblicata il
30.03.2022, rilevata preliminarmente l'ammissibilità e la procedibilità della domanda, nel merito, l'ha rigettata, in considerazione della circostanza che la parte convenuta avesse fornito idonea e comprovata documentazione circa la ritualità della notifica della cartella, eseguita il 03.10.19. In ordine al governo di spese di giudizio, ne ha disposto la compensazione tra le parti.
Avverso tale pronuncia, in data 31.10.22, propone appello , contestandone l'erroneità, Parte_1
l'illogicità, ed omessa motivazione, avendo il primo giudice del tutto omesso di pronunciarsi sul prospettato decorso della prescrizione.
Si costituisce l' , eccependo l'inammissibilità, la tardività e Controparte_3
l'infondatezza della domanda, con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio.
Con provvedimento reso il 02.09.2025, la causa è stata rinviata all'udienza del 18.09.2025, disponendo che detta udienza sia sostituita, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., dallo scambio di note scritte tra le parti.
In via preliminare occorre chiarire che, contrariamente da quanto sostenuto dall'agente della riscossione, la proposizione del gravame nelle forme del ricorso, in luogo della citazione, o viceversa, non ne pregiudica l'ammissibilità e non vincola il giudice nella corretta qualificazione della domanda. Si rammenti che “(…) il giudice del merito, nell'indagine diretta all'individuazione del contenuto e della portata delle domande sottoposte alla sua cognizione, non è tenuto ad uniformarsi al tenore letterale degli atti nei quali esse sono contenute ma deve, per converso, avere riguardo al contenuto sostanziale della pretesa fatta valere, come desumibile dalla natura delle vicende dedotte e rappresentate dalla parte istante” (Cass. civ., Sez. III, ord. n. 21087/15; Cass. civ., sez. I, ord. n. 19002/17).
Alla luce di questa precisazione, è da rilevare l'errore in cui sia incorso il giudicante di primo grado, nel qualificare l'azione ai sensi dell'art. 615 c.p.c.
Invero, qualora oggetto di opposizione sia la cartella di pagamento ritualmente notificata, e le doglianze attengano l'omessa o irregolare notifica degli atti ad essa prodromici, il rimedio da esperire è il ricorso previsto dall'art. 22 L. 689/81, il quale, nel richiamare gli artt. 6 ss. D. Lgs.
150/2011, consente di agire in via recuperatoria, entro il termine di trenta giorni dalla ricezione della cartella (sul punto, Cass., Sez. I civ., Sent. 9180/2006).
Pertanto, il primo Giudice avrebbe dovuto qualificare come tale la domanda, indipendentemente dalla sua formulazione nelle forme della citazione in luogo del ricorso: “Il giudizio di opposizione ad ordinanza-ingiunzione, ovvero a verbale di accertamento di violazione di norme del codice della strada, istaurato successivamente all'entrata in vigore del d.leg. n. 150 del 2011, è soggetto al rito del lavoro, sicché l'appello avverso la sentenza di primo grado, da proporsi con ricorso, è inammissibile ove l'atto sia stato depositato in cancelleria oltre il termine di decadenza di trenta giorni dalla notifica della sentenza o, in caso di mancata notifica, oltre il termine lungo di cui all'art. 327 c.p.c., anche nel caso in cui il gravame sia stato irritualmente proposto con citazione, assumendo comunque rilievo solo la data di deposito di quest'ultima” (Cass., S. U., ord. n. 2907 del 2014).
Ciò configura non già una facoltà del giudicante, ma un potere-dovere, essendo egli chiamato alla corretta individuazione delle norme applicabili al rapporto sostanziale dedotto in giudizio: “Il giudice ha il potere-dovere di qualificare giuridicamente i fatti posti a base della domanda o delle eccezioni e di individuare le norme di diritto conseguentemente applicabili, anche in difformità rispetto alle indicazioni delle parti, incorrendo nella violazione del divieto di ultrapetizione soltanto ove sostituisca la domanda proposta con una diversa, modificandone i fatti costitutivi o fondandosi su una realtà fattuale non dedotta e allegata in giudizio dalle parti” (Cass. civ., Sez. II, ord. n. 5153/19). “(…) occorre, in aggiunta, precisare che tale potere spetta anche al giudice di appello e finanche al giudice di legittimità (…)” (Cass. civ., Sez. III, Ord. n. 29334/20).
Orbene, nel caso di specie, risulta inequivocabile che la contestata cartella sia stata notificata in data
03.10.2019. Circostanza affermata dal contribuente, nonché comprovata dalla documentazione prodotta agli atti.
Il giudizio di primo grado è stato introdotto mediante atto di citazione notificato il giorno 4.11.2019, nel rispetto, dunque, del termine di trenta giorni seguenti alla notifica della cartella opposta.
Considerate tali premesse, occorre rilevare la lesione, nel giudizio di primo grado, del principio di integrità del contraddittorio, di cui all'art. 101 c.p.c.
Invero, nel caso di specie, relativo all'impugnazione di una cartella esattoriale emessa per il recupero di sanzioni amministrative derivanti da violazioni al codice della strada, la giurisprudenza ravvisa in generale, un'ipotesi di litisconsorzio necessario, approdo condiviso dallo scrivente giudicante (vd. Cass. civ., SS. UU., sent. n. 7514/2022; Cass., 26 giugno 2017, n. 15900; Cass., 21 maggio 2013, n. 12385; Cass., 10 novembre 2011, n. 23459; Cass., 20 novembre 2007, n. 24154).
Il primo giudice avrebbe dovuto ordinare l'integrazione del contraddittorio a norma dell'art. 102
c.p.c., secondo cui: “Se la decisione non può pronunciarsi che in confronto di più parti, queste debbono agire o essere convenute nello stesso processo. Se questo è promosso da alcune o contro alcune soltanto di esse, il giudice ordina l'integrazione del contraddittorio in un termine perentorio da lui stabilito”.
La domanda andava quindi notificata al quale ente impositore. Controparte_4
Pertanto, in questo grado di appello, non resta che prendere atto della mancata integrità del contraddittorio nel primo grado di giudizio, con conseguente rimessione della causa, ai sensi dell'art. 354 c.p.c., al primo Giudice, dinnanzi al quale il processo dovrà essere riassunto, ai sensi dell'art. 353, comma 2, c.p.c., nel termine perentorio di tre mesi dalla notificazione della sentenza.
Quanto al governo delle spese di lite le stesse vanno poste a carico dell'appellante limitatamente alle spese del presente grado in applicazione del principio di diritto costantemente enunciato dalla
Suprema Corte, secondo cui “il giudice d'appello, qualora rinvii la causa al primo giudice ai sensi dell'art. 354 c.p.c. per integrare il contraddittorio nei confronti di un litisconsorte necessario, deve provvedere in ordine alle spese del processo di secondo grado, condannando al loro pagamento la parte riconosciuta soccombente per aver dato causa alla nullità che ha determinato il rinvio”
(Cassazione civile, sez. VI , 09/06/2017, n. 14495) e “non anche su quelle del giudizio di primo grado, che devono essere liquidate da quel giudice a seguito della riassunzione del giudizio, la quale non ha luogo d'ufficio ma per iniziativa della parte interessata” (Cassazione civile , sez. III ,
12/06/2006 , n. 13550).
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , così Parte_1 provvede:
-a) dichiara la nullità della sentenza di primo grado per difetto di contraddittorio;
-b) rimette, per l'effetto, ai sensi dell'art. 354 c.p.c., la causa al primo giudice, innanzi al quale andrà riassunta entro il termine perentorio di tre mesi dalla notificazione della sentenza ai sensi dell'art. 353 c.p.c.;
-c) condanna al pagamento, in favore dell'appellato, delle spese processuali, liquidate Parte_1 ex D.M. 55/14 (scaglione fino ad € 1.100,01), per il grado di appello, in € 232,00 (di cui € 66,00 per la fase di studio, € 66,00 per la fase introduttiva, ed € 100,00 per la fase decisoria), oltre rimborso forfetario spese generali al 15%, IVA e CPA, come per legge.
Così deciso in Napoli, il 19.09.2025 Il giudice
Dott.ssa Elisa Asprone