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Sentenza 5 maggio 2025
Sentenza 5 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 05/05/2025, n. 472 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 472 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Prima civile, composta dai Sigg.:
Dott. Giuseppe Magnoli Presidente rel.
Dott. Vittoria Gabriele Consigliere
Dott. Annamaria Laneri Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 1061/ 2020 R.G. promossa con atto di citazione notificato in data d a
, con il patrocinio dell'avv. BUQUICCHIO NICOLA , Parte_1 elettivamente domiciliato in VIA SAN DAMIANO 2 20100 MILANO presso il difensore avv. BUQUICCHIO NICOLA
Attrice in opposizione di terzo ex art.404 cpc
c o n t r o
quale unico erede di , con il Parte_2 Persona_1 patrocinio dell'avv. ALBERTI ANDREA , elettivamente domiciliato in VIA TASCA 3 24122 BERGAMO presso il difensore avv. ALBERTI ANDREA
E c o n t r o pagina 1 di 8 , con il patrocinio dell'avv. BUQUICCHIO NICOLA , Controparte_1 elettivamente domiciliato in VIA SAN DAMIANO 2 20100 MILANO presso il difensore avv. BUQUICCHIO NICOLA
Convenuti
e posta in decisione all'udienza collegiale del 20/11/2024 avente ad oggetto:
Opposizione di terzo ex artt. 404 e ss. c.p.c.
CONCLUSIONI
Dell'opponente Parte_1
Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Brescia, contrariis rejectis, in riforma della sentenza n. 914/2013 del 10/07/2013, depositata il 16/07/2013, della Corte di Appello
di Brescia, così giudicare. ➢ In via preliminare, previa acquisizione agli atti dei fascicoli di primo grado RG 882/2000 e di secondo grado RG 250/2006, accertare e dichiarare la legittimità dell'opposizione proposta dalla Sig. , stante la Parte_1
titolarità di un diritto autonomo e per l'effetto rigettare la comparsa del Sig.
[...]
➢ In via principale, previa ogni opportuna declaratoria del caso, Parte_2
dichiarare la nullità, annullare, revocare o comunque riformare la sentenza impugnata per i motivi e nei capi indicati in narrativa dell'atto introduttivo con la relativa documentazione sopravvenuta allegata e per l'effetto, accertare il perfezionamento del diritto di opzione conferito con scrittura privata del 18/03/1993, fra i Sig.ri e in capo alla Sig.ra ed il pregiudizio del Controparte_1 Persona_1 Pt_1
suo diritto di abitazione dell'immobile de quo;
➢ In ogni caso, con vittoria delle spese di lite, del presente giudizio e dei giudizi di primo e secondo grado, oltre pagina 2 di 8 accessori e spese generali, come per legge, con liquidazione a spese dello Stato in virtù della delibera di ammissione al gratuito patrocinio rilasciata dall'Ordine degli
Avvocati di Brescia in data 24/04/2021.
Del convenuto quale unico erede di Parte_2 Persona_1
In via preliminare Dichiararsi inammissibile l'opposizione ex art. 404 c.p.c. proposta da avverso la sentenza 914/2013 del 10.7.2013 della Corte d'Appello di Parte_1
Brescia per i motivi di cui è narrativa e perché non è legittimata a Parte_1
proporre opposizione in quanto non è titolare di alcun autonomo diritto che sarebbe stato leso dalla sentenza in oggetto. Nel merito Rigettarsi l'opposizione perché
infondata in fatto e diritto per i motivi esposti in narrativa. Condannare l'opponente alla rifusione delle spese di giudizio Parte_1
Del convenuto Controparte_1
Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Brescia, contrariis rejectis, in riforma della sentenza n. 914/2013 del 10/07/2013, depositata il 16/07/2013, della Corte di Appello
di Brescia, così giudicare. ➢ In via preliminare, previa acquisizione agli atti dei fascicoli di primo grado RG 882/2000 e di secondo grado RG 250/2006, accertare e dichiarare la legittimità dell'opposizione proposta dalla Sig. , stante la Parte_1
titolarità di un diritto autonomo e per l'effetto rigettare la comparsa del Sig.
[...]
➢ In via principale, previa ogni opportuna declaratoria del caso, Parte_2
dichiarare la nullità, annullare, revocare o comunque riformare la sentenza impugnata per i motivi e nei capi indicati in narrativa dell'atto introduttivo con la relativa documentazione sopravvenuta allegata e per l'effetto, accertare il perfezionamento pagina 3 di 8 del diritto di opzione conferito con scrittura privata del 18/03/1993, fra i Sig.ri e in capo alla Sig.ra ed il pregiudizio del Controparte_1 Persona_1 Pt_1
suo diritto di abitazione dell'immobile de quo;
➢ In ogni caso, con vittoria delle spese di lite, del presente giudizio e dei giudizi di primo e secondo grado, oltre accessori e spese generali, come per legge, con liquidazione a spese dello Stato in virtù della delibera di ammissione al gratuito patrocinio rilasciata dall'Ordine degli
Avvocati di Brescia in data 24/04/2021.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
ha convenuto in giudizio innanzi alla corte d'appello di Brescia Parte_1
gli eredi di e proponendo opposizione di Persona_1 Controparte_1
terzo ex art.404 cpc avverso la sentenza n.914/2013 di questa corte, divenuta definitiva a seguito di rigetto (con sentenza n.28762 della S.C.) di ricorso per cassazione, con la quale era stata dichiarata la nullità per indeterminatezza e carenza di causa del patto di opzione risultante da atto in data 18 marzo 1993,
recante sottoscrizione di e Persona_1 Parte_3 Parte_4
L'attrice ha posto a fondamento della sua pretesa il diritto all'esercizio dell'opzione in discorso conseguente all'assegnazione alla stessa della casa familiare nel quadro del procedimento di separazione consensuale e quindi di divorzio, con conseguente instaurazione di un rapporto di locazione diretta con la proprietà, giusta il disposto di cui all'articolo 6 della legge n.392/78.
Ha pertanto sostenuto di esser titolare di un diritto proprio ed autonomo pagina 4 di 8 all'esercizio dell'opzione ex art.1331 cc, che sarebbe stato frustrato dalla sentenza opposta.
, costituendosi, ha aderito alle richieste attoree. Parte_4
Quale unico erede di si è costituito il Persona_1 Parte_2
quale ha invece chiesto respingersi le domande attoree delle quali ha affermato l'inammissibilità, per carenza dei presupposti per l'accoglimento dell'opposizione di terzo ex art.404 cpc, e comunque l'infondatezza.
La causa è stata assegnata a sentenza all'udienza di precisazione delle conclusioni del 20/11/2024, con termini ex art.190 cpc per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene il collegio che non sussista alcun collegamento, sul piano legale (e non su quello convenzionale) tra il diritto di opzione, ex art.1331 c.c., e quello all'assegnazione della causa coniugale ed al subingresso del coniuge nel contratto di locazione.
Ciò premesso, ne consegue che in tanto la signora può affermarsi Pt_1
titolare del diritto di opzione in quanto tale diritto le sia stato ceduto dall'ex marito , che tale diritto aveva ottenuto in forza del contratto Parte_4
18/03/1993.
Non è infatti possibile accedere alla tesi secondo cui il diritto all'opzione di pagina 5 di 8 acquisto sia correlato e conseguente a quello all'assegnazione della casa coniugale.
In virtù di apposita previsione di legge alla RI spettava, in conseguenza della separazione personale dal marito, il subentro nella locazione della casa coniugale, non nel contratto di opzione.
Perciò delle due l'una: o l' non è, né è mai stata, titolare di tale diritto, Pt_1
oppure l'ha acquisito a titolo derivativo dall'ex marito . Parte_4
In un caso come nell'altro non è perciò titolata all'esercizio Parte_1
dell'opposizione di terzo ex art.404 cpc, perché, alternativamente, o non è
titolare del diritto di opzione fatto valere in giudizio, o, se ne è titolare, ciò è a titolo derivativo.
L'attrice è quindi semmai titolare non di un diritto autonomo, ma di un diritto acquistato a titolo derivativo da una delle parti del contratto che ne è
all'origine.
Viene pertanto a collocarsi nella posizione non del terzo titolare di un diritto autonomo bensì dell'avente causa dal soggetto che ne era stato titolare.
Sul piano sostanziale fa perciò stato nei suoi confronti quanto stabilito nella sentenza opposta (art.2909 c.c.), e sul piano processuale la sua posizione è
quella del successore a titolo particolare nel diritto controverso (art.111 cpc)
(cfr. Cass.10876/2007).
pagina 6 di 8 Né l'attrice ha dedotto la sussistenza nella specie dei presupposti di cui al secondo comma dell'art.404 cpc, necessari per l'esercizio dell'opposizione da parte dell'avente causa.
***
Al rigetto delle domande di parte opponente segue la condanna della stessa a rimborsare al resistente le spese di lite, alla cui Parte_2
liquidazione, di cui al dispositivo, si provvede come da nota spese, redatta in conformità ai criteri di cui alla tabella A approvata con decreto ministeriale 10
marzo 2014, n. 55 come adeguata dal D.M. 147 del 13 agosto 2022 (scaglione di valore indeterminabile).
Le spese di lite vanno invece compensate nel rapporto tra l'attrice ed il convenuto , che ha aderito alle sue domande. Parte_4
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia – Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando:
respinge l'opposizione di terzo ex art,404 cpc proposta da a tutte Parte_1
le domande ad essa correlate e conseguenti
Condanna a rimborsare a le spese di lite, Parte_1 Parte_2
che si liquidano in complessivi euro 12.156,00, per compenso professionale tabellare, di cui euro 2.518,00 per la “fase di studio”, euro 1.665,00 per la “fase pagina 7 di 8 introduttiva”, euro 3.686,00 per la fase istruttoria e/o di trattazione ed euro
4.287,00 per la “fase decisionale”, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge;
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 23/04/2025
IL PRESIDENTE
Giuseppe Magnoli
pagina 8 di 8
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Prima civile, composta dai Sigg.:
Dott. Giuseppe Magnoli Presidente rel.
Dott. Vittoria Gabriele Consigliere
Dott. Annamaria Laneri Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 1061/ 2020 R.G. promossa con atto di citazione notificato in data d a
, con il patrocinio dell'avv. BUQUICCHIO NICOLA , Parte_1 elettivamente domiciliato in VIA SAN DAMIANO 2 20100 MILANO presso il difensore avv. BUQUICCHIO NICOLA
Attrice in opposizione di terzo ex art.404 cpc
c o n t r o
quale unico erede di , con il Parte_2 Persona_1 patrocinio dell'avv. ALBERTI ANDREA , elettivamente domiciliato in VIA TASCA 3 24122 BERGAMO presso il difensore avv. ALBERTI ANDREA
E c o n t r o pagina 1 di 8 , con il patrocinio dell'avv. BUQUICCHIO NICOLA , Controparte_1 elettivamente domiciliato in VIA SAN DAMIANO 2 20100 MILANO presso il difensore avv. BUQUICCHIO NICOLA
Convenuti
e posta in decisione all'udienza collegiale del 20/11/2024 avente ad oggetto:
Opposizione di terzo ex artt. 404 e ss. c.p.c.
CONCLUSIONI
Dell'opponente Parte_1
Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Brescia, contrariis rejectis, in riforma della sentenza n. 914/2013 del 10/07/2013, depositata il 16/07/2013, della Corte di Appello
di Brescia, così giudicare. ➢ In via preliminare, previa acquisizione agli atti dei fascicoli di primo grado RG 882/2000 e di secondo grado RG 250/2006, accertare e dichiarare la legittimità dell'opposizione proposta dalla Sig. , stante la Parte_1
titolarità di un diritto autonomo e per l'effetto rigettare la comparsa del Sig.
[...]
➢ In via principale, previa ogni opportuna declaratoria del caso, Parte_2
dichiarare la nullità, annullare, revocare o comunque riformare la sentenza impugnata per i motivi e nei capi indicati in narrativa dell'atto introduttivo con la relativa documentazione sopravvenuta allegata e per l'effetto, accertare il perfezionamento del diritto di opzione conferito con scrittura privata del 18/03/1993, fra i Sig.ri e in capo alla Sig.ra ed il pregiudizio del Controparte_1 Persona_1 Pt_1
suo diritto di abitazione dell'immobile de quo;
➢ In ogni caso, con vittoria delle spese di lite, del presente giudizio e dei giudizi di primo e secondo grado, oltre pagina 2 di 8 accessori e spese generali, come per legge, con liquidazione a spese dello Stato in virtù della delibera di ammissione al gratuito patrocinio rilasciata dall'Ordine degli
Avvocati di Brescia in data 24/04/2021.
Del convenuto quale unico erede di Parte_2 Persona_1
In via preliminare Dichiararsi inammissibile l'opposizione ex art. 404 c.p.c. proposta da avverso la sentenza 914/2013 del 10.7.2013 della Corte d'Appello di Parte_1
Brescia per i motivi di cui è narrativa e perché non è legittimata a Parte_1
proporre opposizione in quanto non è titolare di alcun autonomo diritto che sarebbe stato leso dalla sentenza in oggetto. Nel merito Rigettarsi l'opposizione perché
infondata in fatto e diritto per i motivi esposti in narrativa. Condannare l'opponente alla rifusione delle spese di giudizio Parte_1
Del convenuto Controparte_1
Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Brescia, contrariis rejectis, in riforma della sentenza n. 914/2013 del 10/07/2013, depositata il 16/07/2013, della Corte di Appello
di Brescia, così giudicare. ➢ In via preliminare, previa acquisizione agli atti dei fascicoli di primo grado RG 882/2000 e di secondo grado RG 250/2006, accertare e dichiarare la legittimità dell'opposizione proposta dalla Sig. , stante la Parte_1
titolarità di un diritto autonomo e per l'effetto rigettare la comparsa del Sig.
[...]
➢ In via principale, previa ogni opportuna declaratoria del caso, Parte_2
dichiarare la nullità, annullare, revocare o comunque riformare la sentenza impugnata per i motivi e nei capi indicati in narrativa dell'atto introduttivo con la relativa documentazione sopravvenuta allegata e per l'effetto, accertare il perfezionamento pagina 3 di 8 del diritto di opzione conferito con scrittura privata del 18/03/1993, fra i Sig.ri e in capo alla Sig.ra ed il pregiudizio del Controparte_1 Persona_1 Pt_1
suo diritto di abitazione dell'immobile de quo;
➢ In ogni caso, con vittoria delle spese di lite, del presente giudizio e dei giudizi di primo e secondo grado, oltre accessori e spese generali, come per legge, con liquidazione a spese dello Stato in virtù della delibera di ammissione al gratuito patrocinio rilasciata dall'Ordine degli
Avvocati di Brescia in data 24/04/2021.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
ha convenuto in giudizio innanzi alla corte d'appello di Brescia Parte_1
gli eredi di e proponendo opposizione di Persona_1 Controparte_1
terzo ex art.404 cpc avverso la sentenza n.914/2013 di questa corte, divenuta definitiva a seguito di rigetto (con sentenza n.28762 della S.C.) di ricorso per cassazione, con la quale era stata dichiarata la nullità per indeterminatezza e carenza di causa del patto di opzione risultante da atto in data 18 marzo 1993,
recante sottoscrizione di e Persona_1 Parte_3 Parte_4
L'attrice ha posto a fondamento della sua pretesa il diritto all'esercizio dell'opzione in discorso conseguente all'assegnazione alla stessa della casa familiare nel quadro del procedimento di separazione consensuale e quindi di divorzio, con conseguente instaurazione di un rapporto di locazione diretta con la proprietà, giusta il disposto di cui all'articolo 6 della legge n.392/78.
Ha pertanto sostenuto di esser titolare di un diritto proprio ed autonomo pagina 4 di 8 all'esercizio dell'opzione ex art.1331 cc, che sarebbe stato frustrato dalla sentenza opposta.
, costituendosi, ha aderito alle richieste attoree. Parte_4
Quale unico erede di si è costituito il Persona_1 Parte_2
quale ha invece chiesto respingersi le domande attoree delle quali ha affermato l'inammissibilità, per carenza dei presupposti per l'accoglimento dell'opposizione di terzo ex art.404 cpc, e comunque l'infondatezza.
La causa è stata assegnata a sentenza all'udienza di precisazione delle conclusioni del 20/11/2024, con termini ex art.190 cpc per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene il collegio che non sussista alcun collegamento, sul piano legale (e non su quello convenzionale) tra il diritto di opzione, ex art.1331 c.c., e quello all'assegnazione della causa coniugale ed al subingresso del coniuge nel contratto di locazione.
Ciò premesso, ne consegue che in tanto la signora può affermarsi Pt_1
titolare del diritto di opzione in quanto tale diritto le sia stato ceduto dall'ex marito , che tale diritto aveva ottenuto in forza del contratto Parte_4
18/03/1993.
Non è infatti possibile accedere alla tesi secondo cui il diritto all'opzione di pagina 5 di 8 acquisto sia correlato e conseguente a quello all'assegnazione della casa coniugale.
In virtù di apposita previsione di legge alla RI spettava, in conseguenza della separazione personale dal marito, il subentro nella locazione della casa coniugale, non nel contratto di opzione.
Perciò delle due l'una: o l' non è, né è mai stata, titolare di tale diritto, Pt_1
oppure l'ha acquisito a titolo derivativo dall'ex marito . Parte_4
In un caso come nell'altro non è perciò titolata all'esercizio Parte_1
dell'opposizione di terzo ex art.404 cpc, perché, alternativamente, o non è
titolare del diritto di opzione fatto valere in giudizio, o, se ne è titolare, ciò è a titolo derivativo.
L'attrice è quindi semmai titolare non di un diritto autonomo, ma di un diritto acquistato a titolo derivativo da una delle parti del contratto che ne è
all'origine.
Viene pertanto a collocarsi nella posizione non del terzo titolare di un diritto autonomo bensì dell'avente causa dal soggetto che ne era stato titolare.
Sul piano sostanziale fa perciò stato nei suoi confronti quanto stabilito nella sentenza opposta (art.2909 c.c.), e sul piano processuale la sua posizione è
quella del successore a titolo particolare nel diritto controverso (art.111 cpc)
(cfr. Cass.10876/2007).
pagina 6 di 8 Né l'attrice ha dedotto la sussistenza nella specie dei presupposti di cui al secondo comma dell'art.404 cpc, necessari per l'esercizio dell'opposizione da parte dell'avente causa.
***
Al rigetto delle domande di parte opponente segue la condanna della stessa a rimborsare al resistente le spese di lite, alla cui Parte_2
liquidazione, di cui al dispositivo, si provvede come da nota spese, redatta in conformità ai criteri di cui alla tabella A approvata con decreto ministeriale 10
marzo 2014, n. 55 come adeguata dal D.M. 147 del 13 agosto 2022 (scaglione di valore indeterminabile).
Le spese di lite vanno invece compensate nel rapporto tra l'attrice ed il convenuto , che ha aderito alle sue domande. Parte_4
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia – Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando:
respinge l'opposizione di terzo ex art,404 cpc proposta da a tutte Parte_1
le domande ad essa correlate e conseguenti
Condanna a rimborsare a le spese di lite, Parte_1 Parte_2
che si liquidano in complessivi euro 12.156,00, per compenso professionale tabellare, di cui euro 2.518,00 per la “fase di studio”, euro 1.665,00 per la “fase pagina 7 di 8 introduttiva”, euro 3.686,00 per la fase istruttoria e/o di trattazione ed euro
4.287,00 per la “fase decisionale”, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge;
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 23/04/2025
IL PRESIDENTE
Giuseppe Magnoli
pagina 8 di 8