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Sentenza 16 ottobre 2025
Sentenza 16 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 16/10/2025, n. 1733 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 1733 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA In Nome del Popolo Italiano CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA II sezione civile
Composto dai Sigg. Magistrati:
-dott. Giampiero FIORE Presidente rel.
-dott.ssa Anna Maria ROSSI Consigliere
-dott.ssa Bianca Maria GAUDIOSO Consigliere
ha pronunziato la seguente SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile di APPELLO iscritta al ruolo al n. 1847/2023 R.G., trattenuta in decisione il 18.9.2025 e promossa DA: rappresentato e difeso dall'Avv. Mantello Parte_1 Marisa ed elett.te dom.to presso lo Studio di quest'ultima in Bologna. Appellante CONTRO rappresentato e difeso dall'Avv. Carli Patrizia Controparte_1 ed elett.te dom.to presso lo Studio di quest'ultima in Bologna. Appellato
avverso la sentenza n. 1691/2023 pronunciata ex art. 281 sexies c.p.c. dal Tribunale di Modena e pubblicata il 17.10.2023.
Conclusioni delle parti: Le parti costituite precisano le conclusioni nei rispettivi atti conclusionali.
Motivi
-In primo grado, conveniva il Parte_1 Controparte_1 dinanzi al Tribunale di Modena perché fossero accertate le lesioni e i danni rapportabili al sinistro avvenuto in data 20.10.2019 nello stabile condominiale convenuto sito in via Martiri delle Foibe n. 33/7 in Castelfranco Emilia (MO), allorché, scendendo le scale tra il primo e il secondo piano, aveva perso l'equilibrio a causa di una macchio d'unto ed era caduto a terra e, pertanto, domandava altresì la condanna all'integrale risarcimento dei danni, nella misura stabilita di giustizia, e la refusione delle spese mediche sostenute così come documentalmente provate per l'importo per €445,55.
-Si costituiva in giudizio il contestando la Controparte_1 ricostruzione dei fatti prospettata dall'attore e comunque contestando la domanda chiedendo il rigetto della domanda in quanto destituita di ogni fondamento e, in via subordinata, nel caso in cui fosse accertata la responsabilità del medesimo
, l'accertamento del concorso di colpa ex art. 1227 c.c. CP_1 nella determinazione dell'evento, secondo la misura percentuale ritenuta di giustizia, e, per l'effetto, domandando di determinare l'eventuale risarcimento, previa detrazione del concorso di colpa, oltre alla dovuta sottrazione delle somme erogate in forza della polizza infortuni per le lesioni subite col medesimo evento.
-Con la gravata sentenza, il Tribunale rigettava la domanda attorea poiché, qualificata come responsabilità ex art. 2051 c.c., rilevava l'incertezza probatoria in relazione agli elementi costitutivi della fattispecie e, in ogni caso, argomentando che, anche ove accertata la responsabilità, la condotta del danneggiato avrebbe integrato il caso fortuito. Dalla mancata prova del fatti e del nesso causale il giudice di prime cure affermava altresì l'infondatezza della domanda ex art. 2043 c.c.
-Avverso tale decisione, proponeva appello Parte_1 formulando le seguenti doglianze:
1) illegittimità per disapplicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. ed errata valutazione delle prove;
2) illegittimità per errata disapplicazione degli artt. 2051 e 2043 c.c., sussistenza del nesso eziologico e carenza di motivazione.
-Si costituiva il criticando l'appello in quanto Controparte_1 inammissibile e, nel merito, contestando l'appello poiché destituito di ogni fondamento in fatto e in diritto e chiedendone, pertanto, il rigetto.
-L'appello è fondato per le ragioni che seguono.
-A) Nella valutazione del compendio probatorio e, in specie, delle prove testimoniali assunte dal giudice di prime cure all'udienza dell'8.3.2023, circa la dinamica del sinistro, si reputano maggiormente convincenti le dichiarazioni rese dalla teste trattandosi di una teste oculare, e non essendovi Tes_1 elementi sufficienti a comprovare che non avesse detto il vero. La ricostruzione della teste , come anche rilevato dal Tes_1 primo giudice, contrasta con quanto riferito dal teste , Tes_2 dipendente della incaricata dall'allora compagnia Parte_2 assicurativa del condominio, il quale dichiarava di avere
“[…]svolto personalmente gli accertamenti[…]” e confermava la circostanza riferitagli “personalmente” dal che al Parte_1 momento del sinistro non fosse presente nessuno oltre al danneggiato (“[…]Il sig. ha effettivamente detto che Parte_1 non c'erano testimoni che avessero visto la sua caduta[…]”). Secondo quanto argomentato nelle difese del appellato CP_1 in primo grado, il , durante l'accertamento espletato Parte_1 dalla società sopra indicata per conto della compagnia assicurativa del medesimo, aveva fornito una CP_1 rappresentazione della vicenda in fatto diversa da quella che il medesimo prospettava con l'atto di citazione in primo grado;
ciò era da loro dimostrato attraverso il documento n. 2 allegato alla comparsa di costituzione in primo grado dove erano confluite, appunto, le dichiarazioni del rese nell'accertamento. Parte_1 Orbene, a latere del fatto che tale documento veniva tempestivamente contestato nel presente giudizio poiché non sottoscritto e privo di data certa già a partire dalla memoria ex art. 183 co. 6 n. 1 c.p.c., tuttavia, anche prescindendo da tali contestazioni, occorre rilevare che quanto riportato, ancorché effettivamente riconducibile al per quegli elementi Parte_1 che sono stati espressamente confermati dal teste e che Tes_2 indicano circostanze sfavorevoli all'attore medesimo, sono apprezzabili quale dichiarazione testimoniale resa su una confessione stragiudiziale fatta ad un terzo e, come tale, non è vincolante per il giudicante ma costituisce elemento liberamente apprezzabile ai sensi dell'art. 2735 co. 1, secondo periodo, c.c. Nella valutazione complessiva delle evidenze in atti, deve quindi ritenersi che le dichiarazioni rese dalla teste siano Tes_1 connotate da una più significativa valenza probatoria, confermando, sotto il vincolo del giuramento, di essere stata presente al momento del sinistro e che, scendendo le scale tra il secondo e il primo piano, il era caduto a causa della Parte_1 presenza di “[…] una sostanza di colore giallo trasparente ed oleosa[…]” che le appariva come quel “[…]liquido umido che c'è nel pattume[…]”. La prospettazione attorea risulta, per altri profili, riscontrata anche da quanto raccontato dal teste che, non presente Tes_3 al momento del sinistro, affermava che il gli aveva Parte_1
“[…]chiesto di accompagnarlo in ospedale perché era caduto dalle scale[…]” e, peraltro, precisava che “[…]in passato sono andato a fare motocross con , ma questo è avvenuto molto tempo prima Pt_1 dell'incidente[…]”. D'altro canto, occorre osservare l'assenza di una solida ricostruzione di segno contrario sorretta da adeguate evidenze probatorie, dovendosi concludere per l'infondatezza della tesi del che gli esiti del danneggiato fossero Controparte_1 riconducibili all'incidente in moto subito dal medesimo qualche tempo prima. Parte_1 A tal proposito va osservato che la documentazione sanitaria prodotta attesta accessi diversi, a mesi di distanza, e cioè, con riguardo al sinistro in moto per il giugno 2019 (documento n. 1 allegato alla memoria ex art. 183 co.6 n. 1 c.p.c. di parte attrice) e alla caduta dalle rampe delle scale per l'ottobre 2019 (documento n. 3 allegato all'atto di citazione in primo grado), in cui, effettivamente, il paziente aveva riportato ai sanitari, rispettivamente, i diversi sinistri a motivo delle proprie problematiche mediche, e ancora, in quelle occasioni, erano state formulate diagnosi differenti, ancorché riferite al medesimo arto inferiore sinistro offeso, essendogli stato accertato, nel primo accesso per la caduta in moto un “trauma contusivo distorsivo tibiotarsica sx” e, successivamente, per il sinistro per cui è causa una “frattura articolare dell'emipiatto tibiale esterno estesa alla regione delle eminenza intercondiloidee”. Neppure sono sufficienti a fondare la tesi difensiva rappresentata dal o comunque, a destituire di fondamento la Controparte_1 tesi attorea, le sole circostanze allegate in comparsa di costituzione in primo grado che il fatto fosse stato “denunziato” tardivamente, in data 19.11.2019, trascorso più di un mese dall'accaduto (documento n. 8 allegato all'atto di citazione in primo grado), e che il rumore della caduta non fosse stato avvertito dagli altri condomini presenti nelle proprie abitazioni, o, ancora, quella insistita in comparsa di costituzione nel presente grado che nella missiva in cui si era denunciato il fatto al non si era fatto riferimento alcuno alla presenza di CP_1 testi.
Ritenuto che
, per quanto osservato, il abbia Parte_1 opportunamente assolto all'onere di cui era gravato, reputandosi accertata la presenza di liquame scivoloso sulla scala e che questi fosse ivi caduto riportando le lesioni attestate dalla documentazione sanitaria, riconducibili dunque alla res in custodia, nell'ambito della fattispecie oggettiva di cui all'art. 2051 c.c., deve ritenersi sussistente l'an della responsabilità in capo all'appellato . CP_1 Del resto, risultano altresì fondate le censure formulate in relazione alle statuizioni con cui il giudice di prime cure riteneva integrato il caso fortuito, che consta della prova liberatoria la cui dimostrazione, in forza della regola di riparto dell'onere probatorio proprie della fattispecie di cui all'art. 2051 c.c., è posta in capo al custode e consiste, per la giurisprudenza di legittimità più recente, nella dimostrazione del fatto naturale o del danneggiato o di un terzo, connotato per imprevedibilità ed inevitabilità, dal punto di vista oggettivo e della regolarità o adeguatezza causale, senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode. Alla luce di tale assunto, nel caso in esame, non si ritiene dimostrato che la condotta del sia stata interessata Parte_1 da qualche coefficiente di imprudenza tale da spiegare una rilevanza causale esclusiva in relazione al danno e valga, pertanto, ad elidere il nesso di derivazione causale di quest'ultimo rispetto alla res in custodia. Sotto tale profilo, non si ritengono infatti sufficienti le circostanze evidenziate dal primo giudice relative all'illuminazione dei luoghi, la presenza statica del liquido, la previa conoscenza dei luoghi da parte del e inoltre la Parte_1 presenza di un corrimano, tutti elementi che erano stati Cont evidenziati dalla compagnia assicurativa Infatti, la presenza di liquame, verosimilmente, percolato di qualche sacchetto della spazzatura definito come “trasparente” e le circostanze in cui avvenne il sinistro, pur non avendo l'attore espressamente criticato alcun specifico elemento di contesto nei termini per le preclusioni assertive, fanno ritenere che non fosse così prontamente visibile ai più e che, dunque, in assenza della dimostrazione di una condotta abnorme in capo al danneggiato, quest'ultima non possa valere ad escludere la responsabilità del
. Controparte_1 Quanto ai rilievi formulati dal primo giudice in ordine alle dichiarazioni rese dalla teste in data 12.12.2019 Tes_1 (documento n. 5 allegato alla citazione e, in particolare, le seguenti: “alcuni gradini, uno dei quali calpestato dal signor
, erano parzialmente bagnati da una sostanza giallo Parte_1 trasparente visibilmente oleosa, probabilmente liquido perso da qualche sacchetto di pattume”) dai quali trae il convincimento che fosse “[…]una situazione ben visibile che interessava un'area più estesa[…]”, si ritiene che queste debbano essere interpretate nel loro complesso e cioè, tenendo conto che queste affermazioni seguono la descrizione della caduta del il quale la Parte_1
“precedeva”, tese a spiegarne la dinamica, risultando convincente l'interpretazione fornita dalla difesa dell'appellante per cui il
“visibilmente” si riferiva alle caratteristiche della sostanza e non allo stato dei luoghi. A fronte della dinamica così ricostruita e delle circostanze acclarate, posta la sussistenza del nesso causale, non sono ravvisabili, per le medesime ragioni, elementi concorsuali ex art.1227 cc sul piano colposo, né tanto meno un fortuito scriminante. Accertato in questa sede l'an debeatur, la causa va rimessa sul ruolo come da separata ordinanza per procedere all'accertamento dei danni a mezzo CTU medico-legale effettivamente riportati nell'occorso dal . Parte_1
-Spese all'esito del giudizio definitivo.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Bologna, non definitivamente pronunziando, così decide:
-A)accoglie la domanda di risarcimento danni proposta dall'appellante e rimette la causa in istruttoria per la determinazione degli importi concretamente dovuti;
-B) spese al definitivo. Così deciso in Bologna il giorno 1/10/25
IL PRESIDENTE rel. ed est. (Giampiero M. Fiore)
Composto dai Sigg. Magistrati:
-dott. Giampiero FIORE Presidente rel.
-dott.ssa Anna Maria ROSSI Consigliere
-dott.ssa Bianca Maria GAUDIOSO Consigliere
ha pronunziato la seguente SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile di APPELLO iscritta al ruolo al n. 1847/2023 R.G., trattenuta in decisione il 18.9.2025 e promossa DA: rappresentato e difeso dall'Avv. Mantello Parte_1 Marisa ed elett.te dom.to presso lo Studio di quest'ultima in Bologna. Appellante CONTRO rappresentato e difeso dall'Avv. Carli Patrizia Controparte_1 ed elett.te dom.to presso lo Studio di quest'ultima in Bologna. Appellato
avverso la sentenza n. 1691/2023 pronunciata ex art. 281 sexies c.p.c. dal Tribunale di Modena e pubblicata il 17.10.2023.
Conclusioni delle parti: Le parti costituite precisano le conclusioni nei rispettivi atti conclusionali.
Motivi
-In primo grado, conveniva il Parte_1 Controparte_1 dinanzi al Tribunale di Modena perché fossero accertate le lesioni e i danni rapportabili al sinistro avvenuto in data 20.10.2019 nello stabile condominiale convenuto sito in via Martiri delle Foibe n. 33/7 in Castelfranco Emilia (MO), allorché, scendendo le scale tra il primo e il secondo piano, aveva perso l'equilibrio a causa di una macchio d'unto ed era caduto a terra e, pertanto, domandava altresì la condanna all'integrale risarcimento dei danni, nella misura stabilita di giustizia, e la refusione delle spese mediche sostenute così come documentalmente provate per l'importo per €445,55.
-Si costituiva in giudizio il contestando la Controparte_1 ricostruzione dei fatti prospettata dall'attore e comunque contestando la domanda chiedendo il rigetto della domanda in quanto destituita di ogni fondamento e, in via subordinata, nel caso in cui fosse accertata la responsabilità del medesimo
, l'accertamento del concorso di colpa ex art. 1227 c.c. CP_1 nella determinazione dell'evento, secondo la misura percentuale ritenuta di giustizia, e, per l'effetto, domandando di determinare l'eventuale risarcimento, previa detrazione del concorso di colpa, oltre alla dovuta sottrazione delle somme erogate in forza della polizza infortuni per le lesioni subite col medesimo evento.
-Con la gravata sentenza, il Tribunale rigettava la domanda attorea poiché, qualificata come responsabilità ex art. 2051 c.c., rilevava l'incertezza probatoria in relazione agli elementi costitutivi della fattispecie e, in ogni caso, argomentando che, anche ove accertata la responsabilità, la condotta del danneggiato avrebbe integrato il caso fortuito. Dalla mancata prova del fatti e del nesso causale il giudice di prime cure affermava altresì l'infondatezza della domanda ex art. 2043 c.c.
-Avverso tale decisione, proponeva appello Parte_1 formulando le seguenti doglianze:
1) illegittimità per disapplicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. ed errata valutazione delle prove;
2) illegittimità per errata disapplicazione degli artt. 2051 e 2043 c.c., sussistenza del nesso eziologico e carenza di motivazione.
-Si costituiva il criticando l'appello in quanto Controparte_1 inammissibile e, nel merito, contestando l'appello poiché destituito di ogni fondamento in fatto e in diritto e chiedendone, pertanto, il rigetto.
-L'appello è fondato per le ragioni che seguono.
-A) Nella valutazione del compendio probatorio e, in specie, delle prove testimoniali assunte dal giudice di prime cure all'udienza dell'8.3.2023, circa la dinamica del sinistro, si reputano maggiormente convincenti le dichiarazioni rese dalla teste trattandosi di una teste oculare, e non essendovi Tes_1 elementi sufficienti a comprovare che non avesse detto il vero. La ricostruzione della teste , come anche rilevato dal Tes_1 primo giudice, contrasta con quanto riferito dal teste , Tes_2 dipendente della incaricata dall'allora compagnia Parte_2 assicurativa del condominio, il quale dichiarava di avere
“[…]svolto personalmente gli accertamenti[…]” e confermava la circostanza riferitagli “personalmente” dal che al Parte_1 momento del sinistro non fosse presente nessuno oltre al danneggiato (“[…]Il sig. ha effettivamente detto che Parte_1 non c'erano testimoni che avessero visto la sua caduta[…]”). Secondo quanto argomentato nelle difese del appellato CP_1 in primo grado, il , durante l'accertamento espletato Parte_1 dalla società sopra indicata per conto della compagnia assicurativa del medesimo, aveva fornito una CP_1 rappresentazione della vicenda in fatto diversa da quella che il medesimo prospettava con l'atto di citazione in primo grado;
ciò era da loro dimostrato attraverso il documento n. 2 allegato alla comparsa di costituzione in primo grado dove erano confluite, appunto, le dichiarazioni del rese nell'accertamento. Parte_1 Orbene, a latere del fatto che tale documento veniva tempestivamente contestato nel presente giudizio poiché non sottoscritto e privo di data certa già a partire dalla memoria ex art. 183 co. 6 n. 1 c.p.c., tuttavia, anche prescindendo da tali contestazioni, occorre rilevare che quanto riportato, ancorché effettivamente riconducibile al per quegli elementi Parte_1 che sono stati espressamente confermati dal teste e che Tes_2 indicano circostanze sfavorevoli all'attore medesimo, sono apprezzabili quale dichiarazione testimoniale resa su una confessione stragiudiziale fatta ad un terzo e, come tale, non è vincolante per il giudicante ma costituisce elemento liberamente apprezzabile ai sensi dell'art. 2735 co. 1, secondo periodo, c.c. Nella valutazione complessiva delle evidenze in atti, deve quindi ritenersi che le dichiarazioni rese dalla teste siano Tes_1 connotate da una più significativa valenza probatoria, confermando, sotto il vincolo del giuramento, di essere stata presente al momento del sinistro e che, scendendo le scale tra il secondo e il primo piano, il era caduto a causa della Parte_1 presenza di “[…] una sostanza di colore giallo trasparente ed oleosa[…]” che le appariva come quel “[…]liquido umido che c'è nel pattume[…]”. La prospettazione attorea risulta, per altri profili, riscontrata anche da quanto raccontato dal teste che, non presente Tes_3 al momento del sinistro, affermava che il gli aveva Parte_1
“[…]chiesto di accompagnarlo in ospedale perché era caduto dalle scale[…]” e, peraltro, precisava che “[…]in passato sono andato a fare motocross con , ma questo è avvenuto molto tempo prima Pt_1 dell'incidente[…]”. D'altro canto, occorre osservare l'assenza di una solida ricostruzione di segno contrario sorretta da adeguate evidenze probatorie, dovendosi concludere per l'infondatezza della tesi del che gli esiti del danneggiato fossero Controparte_1 riconducibili all'incidente in moto subito dal medesimo qualche tempo prima. Parte_1 A tal proposito va osservato che la documentazione sanitaria prodotta attesta accessi diversi, a mesi di distanza, e cioè, con riguardo al sinistro in moto per il giugno 2019 (documento n. 1 allegato alla memoria ex art. 183 co.6 n. 1 c.p.c. di parte attrice) e alla caduta dalle rampe delle scale per l'ottobre 2019 (documento n. 3 allegato all'atto di citazione in primo grado), in cui, effettivamente, il paziente aveva riportato ai sanitari, rispettivamente, i diversi sinistri a motivo delle proprie problematiche mediche, e ancora, in quelle occasioni, erano state formulate diagnosi differenti, ancorché riferite al medesimo arto inferiore sinistro offeso, essendogli stato accertato, nel primo accesso per la caduta in moto un “trauma contusivo distorsivo tibiotarsica sx” e, successivamente, per il sinistro per cui è causa una “frattura articolare dell'emipiatto tibiale esterno estesa alla regione delle eminenza intercondiloidee”. Neppure sono sufficienti a fondare la tesi difensiva rappresentata dal o comunque, a destituire di fondamento la Controparte_1 tesi attorea, le sole circostanze allegate in comparsa di costituzione in primo grado che il fatto fosse stato “denunziato” tardivamente, in data 19.11.2019, trascorso più di un mese dall'accaduto (documento n. 8 allegato all'atto di citazione in primo grado), e che il rumore della caduta non fosse stato avvertito dagli altri condomini presenti nelle proprie abitazioni, o, ancora, quella insistita in comparsa di costituzione nel presente grado che nella missiva in cui si era denunciato il fatto al non si era fatto riferimento alcuno alla presenza di CP_1 testi.
Ritenuto che
, per quanto osservato, il abbia Parte_1 opportunamente assolto all'onere di cui era gravato, reputandosi accertata la presenza di liquame scivoloso sulla scala e che questi fosse ivi caduto riportando le lesioni attestate dalla documentazione sanitaria, riconducibili dunque alla res in custodia, nell'ambito della fattispecie oggettiva di cui all'art. 2051 c.c., deve ritenersi sussistente l'an della responsabilità in capo all'appellato . CP_1 Del resto, risultano altresì fondate le censure formulate in relazione alle statuizioni con cui il giudice di prime cure riteneva integrato il caso fortuito, che consta della prova liberatoria la cui dimostrazione, in forza della regola di riparto dell'onere probatorio proprie della fattispecie di cui all'art. 2051 c.c., è posta in capo al custode e consiste, per la giurisprudenza di legittimità più recente, nella dimostrazione del fatto naturale o del danneggiato o di un terzo, connotato per imprevedibilità ed inevitabilità, dal punto di vista oggettivo e della regolarità o adeguatezza causale, senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode. Alla luce di tale assunto, nel caso in esame, non si ritiene dimostrato che la condotta del sia stata interessata Parte_1 da qualche coefficiente di imprudenza tale da spiegare una rilevanza causale esclusiva in relazione al danno e valga, pertanto, ad elidere il nesso di derivazione causale di quest'ultimo rispetto alla res in custodia. Sotto tale profilo, non si ritengono infatti sufficienti le circostanze evidenziate dal primo giudice relative all'illuminazione dei luoghi, la presenza statica del liquido, la previa conoscenza dei luoghi da parte del e inoltre la Parte_1 presenza di un corrimano, tutti elementi che erano stati Cont evidenziati dalla compagnia assicurativa Infatti, la presenza di liquame, verosimilmente, percolato di qualche sacchetto della spazzatura definito come “trasparente” e le circostanze in cui avvenne il sinistro, pur non avendo l'attore espressamente criticato alcun specifico elemento di contesto nei termini per le preclusioni assertive, fanno ritenere che non fosse così prontamente visibile ai più e che, dunque, in assenza della dimostrazione di una condotta abnorme in capo al danneggiato, quest'ultima non possa valere ad escludere la responsabilità del
. Controparte_1 Quanto ai rilievi formulati dal primo giudice in ordine alle dichiarazioni rese dalla teste in data 12.12.2019 Tes_1 (documento n. 5 allegato alla citazione e, in particolare, le seguenti: “alcuni gradini, uno dei quali calpestato dal signor
, erano parzialmente bagnati da una sostanza giallo Parte_1 trasparente visibilmente oleosa, probabilmente liquido perso da qualche sacchetto di pattume”) dai quali trae il convincimento che fosse “[…]una situazione ben visibile che interessava un'area più estesa[…]”, si ritiene che queste debbano essere interpretate nel loro complesso e cioè, tenendo conto che queste affermazioni seguono la descrizione della caduta del il quale la Parte_1
“precedeva”, tese a spiegarne la dinamica, risultando convincente l'interpretazione fornita dalla difesa dell'appellante per cui il
“visibilmente” si riferiva alle caratteristiche della sostanza e non allo stato dei luoghi. A fronte della dinamica così ricostruita e delle circostanze acclarate, posta la sussistenza del nesso causale, non sono ravvisabili, per le medesime ragioni, elementi concorsuali ex art.1227 cc sul piano colposo, né tanto meno un fortuito scriminante. Accertato in questa sede l'an debeatur, la causa va rimessa sul ruolo come da separata ordinanza per procedere all'accertamento dei danni a mezzo CTU medico-legale effettivamente riportati nell'occorso dal . Parte_1
-Spese all'esito del giudizio definitivo.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Bologna, non definitivamente pronunziando, così decide:
-A)accoglie la domanda di risarcimento danni proposta dall'appellante e rimette la causa in istruttoria per la determinazione degli importi concretamente dovuti;
-B) spese al definitivo. Così deciso in Bologna il giorno 1/10/25
IL PRESIDENTE rel. ed est. (Giampiero M. Fiore)