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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 10/12/2025, n. 929 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 929 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
N.548/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Lecce – Sezione Lavoro
Visto l'art. 437 c.p.c.; definitivamente pronunciando sull'appello proposto con ricorso del 31/07/2024 da nei confronti di nonché sull'appello incidentale Pt_1 Controparte_1
proposto al nei confronti di avverso la sentenza del 20/06/2024 CP_1 Pt_1
n. 2005/2024 del Tribunale di Lecce così provvede:
Rigetta l'appello principale;
dichiara improcedibile l'appello incidentale;
condanna l'appellante al pagamento, in favore del delle spese di Pt_1 CP_1
questo grado, liquidate in € 1058,00 ex D.M. n. 55/14, oltre accessori e rimborso spese forfetarie come per legge, con distrazione in favore dell'avv. NAPOLI FRANCESCA
e dell'avv. NAPOLI PIERLUCIO.
Ai sensi dell'art. 13 co. 1 quater del D.P.R. n. 115/2002, dà atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte del solo appellante principale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto dal comma 1 bis del dell'art. 13, se dovuto.
Riserva il deposito della motivazione nel termine di 60 giorni.
Così deciso in Lecce il 10/12/2025.
IL PRESIDENTE Dott.ssa Caterina Mainolfi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Lecce – Sezione Lavoro
Visto l'art. 437 c.p.c.; definitivamente pronunciando sull'appello proposto con ricorso del 31/07/2024 da nei confronti di nonché sull'appello incidentale Pt_1 Controparte_1
proposto al nei confronti di avverso la sentenza del 20/06/2024 CP_1 Pt_1
n. 2005/2024 del Tribunale di Lecce così provvede:
Rigetta l'appello principale;
dichiara improcedibile l'appello incidentale;
condanna l'appellante al pagamento, in favore del delle spese di Pt_1 CP_1
questo grado, liquidate in € 1058,00 ex D.M. n. 55/14, oltre accessori e rimborso spese forfetarie come per legge, con distrazione in favore dell'avv. NAPOLI FRANCESCA
e dell'avv. NAPOLI PIERLUCIO.
Ai sensi dell'art. 13 co. 1 quater del D.P.R. n. 115/2002, dà atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte del solo appellante principale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto dal comma 1 bis del dell'art. 13, se dovuto.
Riserva il deposito della motivazione nel termine di 60 giorni.
Così deciso in Lecce il 10/12/2025.
IL PRESIDENTE Dott.ssa Caterina Mainolfi