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Sentenza 19 giugno 2024
Sentenza 19 giugno 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 19/06/2024, n. 6296 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 6296 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2024 |
Testo completo
N. 2113/2020 R.G.A.C.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di Napoli 12 Sezione Civile Il Tribunale di Napoli, 12 Sezione Civile, in composizione monocratica nella persona del G.O.P. dott. Raffaele Grimaldi, ha pronunziato la seguente SENTENZA iscritta al n. 2113/2020 R.Gen.Aff.Cont, assegnata in decisione in data 4.3.2024 TRA
, nato a [...] il [...], c.f. , e Parte_1 C.F._1
nata ad [...] il [...], c.f. Controparte_1
nella loro qualità di genitori esercenti la potestà C.F._2 genitoriale della minore , nata a [...] il [...], c.f. Persona_1
elettivamente domiciliati in Afragola (NA), via C.F._3
Matteo Renato Imbriani n.3, presso lo studio dell'avvocato Francesco Finelli, c.f. che li rappresenta e difende come da C.F._4 procura rilasciata su foglio separato da considerare in calce all'atto di citazione in riassunzione;
-attori E
, c.f. Controparte_2
, in persona del pro tempore eP.IVA_1 CP_3 Controparte_4
, c.f. in persona del Dirigente
[...] Controparte_5 P.IVA_2 pro tempore, rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli domiciliataria alla via Armando Diaz n.11;
-convenuti NONCHE'
c.f. , in persona del legale Parte_2 P.IVA_3 rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Castellammare di Stabia (NA), via L. Denza n.24, presso lo studio degli avvocati Maristella Bellistri, c.f. , e Anna Paola Bellistri, c.f. C.F._5
, che la rappresentano e difendono congiuntamente C.F._6
e disgiuntamente, come da procura speciale rilasciata su foglio separato da considerarsi in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
-terza chiamata in causa Conclusioni delle parti: all'udienza del 5.2.2024, celebrata mediante trattazione scritta, le parti si riportavano a tutti i propri scritti difensivi, chiedendo l'accoglimento delle rispettive conclusioni, da ritenere parte integrante della sentenza, anche se non ritrascritte. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE La presente sentenza viene redatta in conformità a quanto disposto dal testo dell'art. 132 c.p.c., così come modificato dalla legge 18 giugno 2009 n. 69 (pubblicata sulla G.U. n. 140 del 19 giugno 2009 ed in vigore dal 4 luglio 2009), mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione e con omissione dello svolgimento del processo. Con ordinanza resa in data 13.11.2019 dal Tribunale di Napoli Nord, Giudice Monica Marrazzo, veniva dichiarata l'incompetenza del Tribunale medesimo in favore del Tribunale di Napoli, attesa la qualità di una delle due parti di , il cui patrocinio è obbligatorio Parte_3 dell'Avvocatura dello Stato e ciò comporta l'applicazione degli articoli 25 c.p.c. e 6 c.2 R.D. n.1611/33 sul foro erariale, prevedente la competenza del Tribunale o la Corte di Appello del luogo in cui ha sede l'ufficio dell'Avvocatura dello Stato nel cui distretto si trova il Giudice che sarebbe stato competente secondo le regole ordinarie. Tale competenza ha carattere funzionale e inderogabile e non trova applicazione la regola di cui all'art.38 c.2 c.p.c.. Con atto di citazione in riassunzione ritualmente notificato, Pt_1
e esponevano che la di loro figlia, la minore
[...] Controparte_1 [...]
, era alunna della classe I sezione C per l'anno scolastico Per_1 2017-2018 della scuola secondaria di primo grado statale Controparte_5 di Afragola. In data 4.10.2017, quest'ultima si infortunava durante la lezione di educazione fisica e precisamente nell'esecuzione di un esercizio di coordinazione braccio-gamba indicatole dall'insegnante, riportando la frattura del quinto metatarso del piede sinistro. L'istituto, allora, avvisava la madre la quale Controparte_1 prelevava la figlia da scuola e la riportava a casa. Successivamente, a seguito dell'intensificarsi del dolore provato dalla figlia, l'attrice l'accompagnava al pronto soccorso dell'ospedale Santobono di Napoli ove le veniva comunicata la diagnosi di cui sopra. Riferivano, inoltre, che alla minore veniva applicato il gesso e successive cure riabilitative e farmacologiche, per le quali i genitori sostenevano ingenti spese. In particolare, spiegavano che all'infortunata residuavano postumi invalidanti nella misura del 4% di danno biologico, da riconoscersi nella personalizzazione massima oltre ITT di giorni 60, ITP giorni 45 al 75%, giorni 20 al 50% e giorni 20 al 25% oltre il danno morale, per le sofferenze, il dolore, le pene conseguenti il trauma. Secondo l'opinione degli attori, emergeva una responsabilità della scuola e di conseguenza del rispetto ai danni cagionati Controparte_2
- 2 - dall'alunna a sé stessa, in quanto era mancata la diligenza dell'insegnante nello svolgimento della lezione e degli esercizi ginnici, avendo fatto svolgere all'alunna esercizi superiori alle sue capacità. Sicché, gli attori nella loro qualità di genitori esercenti la potestà genitoriale della minore , chiedevano al Tribunale “in via Persona_1 preliminare, riconoscere la responsabilità solidale e concorsuale dei convenuti nella causazione del danno subito dalla minore
a seguito dell'evento sopra descritto;
per l'effetto Persona_1 tessi convenuti, in solido, in favore degli attori, in proprio e quali legali rappresentanti della figlia, al risarcimento di tutti i danni patiti e quantificabili nella misura di €16.288,00 quale massima personalizzazione del danno o nella misura maggiore o minore che sarà accertata in corso di causa attraverso ctu medico legale di cui si avanza istanza.”. Si costituivano nel giudizio il Controparte_2
e la , i quali in via
[...] Controparte_6 preliminare eccepivano il difetto di legittimazione passiva dell' , in CP_7 quanto il era l'unico soggetto legittimato a stare in giudizio, CP_2 atteso il rapporto di collegamento organico esistente tra quest'ultimo e il personale dipendente. Nel merito parte convenuta sottolineava che l'evento occorso all'alunna rientrava nella ragionevole alea dell'attività sportiva posta in essere, non evitabile neppure a mezzo della presenza costante e attenta dell'insegnante, che, nel caso di specie, era effettivamente presente, e aveva esercitato i propri obblighi di sorveglianza e custodia. Ad ogni modo, il comportamento adottato dall'alunno era tale da spezzare il nesso di causalità tra la condotta e l'evento lesivo escludendo una responsabilità anche ai sensi dell'art.2043 cc. In ultimo, i convenuti rappresentavano di aver stipulato polizza n.582171051E con la compagnia , avente efficacia Parte_2 dall'8.9.2017 all' 8.9.2018 e quindi vigente alla data dell'infortunio 4.10.2017, pertanto dichiaravano di voler chiamare in causa la predetta società. Con ordinanza del 10.2.2020, il Tribunale autorizzava la chiamata in causa della terza . Parte_2
Si costituiva nel giudizio la compagnia assicurativa, eccependo l'infondatezza della domanda attesa l'assenza di responsabilità in capo all'istituto scolastico. Infatti, l'assicurazione evidenziava anch'essa che l'infortunio era occorso per un fatto determinato dalla condotta della stessa alunna che durante lo svolgimento di alcuni esercizi di coordinazione poggiava male il piede. Tale evento era riconducibile al caso fortuito, essendo attribuibile alla condotta poco prudente di quest'ultima e non di certo ad una inoperosità
- 3 - della scuola né tanto meno degli insegnanti presenti in funzione di vigilanza e/o controllo sugli studenti. Comunque, proseguiva la compagnia assicuratrice, la polizza non poteva operare quanto alla garanzia infortuni, perché il sinistro era indennizzabile in presenza di tre elementi: evento fortuito, violento ed esterno. Il fortuito andava inteso quale fatto imprevedibile ed inevitabile tale da rendere la situazione di possibile pericolo non superabile mediante l'adozione di un comportamento ordinariamente cauto da parte dello stesso danneggiato. All'udienza di prima comparizione e di trattazione della causa venivano concessi i termini ex art.183 c.6 cpc. Con ordinanza del 29.11.2021, veniva ammessa la prova per testi chiesta dalla terza chiamata, mentre gli attori, non avendo articolato prova diretta neppure dopo la rimessione in termini, venivano ammessi alla relativa prova contraria;
l'avvocatura dello stato non articolava richieste di prova orale. All'udienza del 20.3.2023 veniva espletata la prova testimoniale e, con successiva ordinanza, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 5.2.2024. Tanto premesso si osserva quanto segue. In via preliminare si deve trattare l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dal convenuto . Controparte_8
L'eccezione è fondata. È principio consolidato quello per cui, “nell'ambito dell'amministrazione statale scolastica, legittimato passivo per le azioni di responsabilità derivanti da condotte di alunni e insegnanti poste in essere durante l'orario scolastico è unicamente il , e non i circoli didattici o i singoli CP_2 istituti, in quanto questi ulti endo autonoma personalità giuridica, restano organi della suddetta amministrazione, e l'autonomia gestionale e amministrativa di cui dispongono non impedisce di riferire a questa, nel suo complesso, e dunque al gli effetti dei loro atti, sia sotto il CP_9 profilo del rapporto di serv personale che sotto quello della responsabilità per i fatti illeciti imputabili al personale stesso. Infatti, come è stato chiarito in diversi precedenti della Corte di Cassazione, “la figura dell'organo con personalità giuridica, qui ricorrente, implica che lo stesso abbia legittimazione di diritto sostanziale e processuale in relazione alla titolarità di rapporti giuridici, ma che resti tuttavia soggetto, proprio in ragione della sua natura di organo, alle direttive e ai controlli dell'amministrazione di appartenenza”, al che consegue che “... le istituzioni scolastiche (D.P.R. n. 275 del 1999, art. 14), ... ... agiscono in veste di organi statali e non di soggetti distinti dallo Stato nonché l'ulteriore corollario che, essendo riferibili direttamente al gli atti posti in CP_2 essere dal menzionato personale, nelle contro tive agli illeciti
- 4 - ascrivibili a culpa in vigilando dello stesso, legittimato passivo è il CP_2
e non l' » (Cass. III sez. civ. sentenza n. 3275 del 19.2.2016 CP_7
Fondamento normativo di tale principio è l'art. 61 legge n.312 dell'11.7.1980, in base al quale la responsabilità patrimoniale di personale direttivo, docente, educativo e non docente della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica dello Stato e delle istituzioni educative statali per danni arrecati direttamente all'Amministrazione in connessione a comportamenti degli alunni è limitata ai soli casi di dolo o colpa grave nell'esercizio della vigilanza sugli alunni stessi. La limitazione si applica anche alla responsabilità del predetto personale verso l'Amministrazione che risarcisca il terzo dei danni subiti per comportamenti degli alunni sottoposti alla vigilanza. Salvo rivalsa nei casi di dolo o colpa grave, la Amministrazione si surroga al personale medesimo nelle responsabilità civili derivanti da azioni giudiziarie promosse da terzi. Nel merito, e hanno chiesto al Parte_1 Controparte_1
Tribunale l'accertamento della responsabilità in solido tra la l CP_7
e il del danno procuratosi dall'allieva Controparte_5 CP_9 Per_1
, in virtù dello specifico obbligo di protezione e vigilanza sussistente
[...] nei riguardi degli alunni. Nell'ambito dello svolgimento dell'attività sportiva all'interno della scuola, durante le ore di ginnastica, ai fini della configurabilità di una responsabilità a carico del , circa la distribuzione dell'onere della CP_9 prova, occorre che lo studente danneggiato provi il fatto costitutivo della sua pretesa, ovvero che il danno sia conseguenza di una specifica azione colposa, quale può essere, per esempio l'azione di un altro studente;
mentre la scuola ha l'onere di provare il fatto impeditivo, ovvero di non aver potuto evitare il verificarsi del danno, pur avendo predisposto le necessarie cautele (Cass. Sent. 14.10.2003 n.15321). Inoltre, bisogna verificare se l'attività sportiva, in occasione della quale lo studente si è ferito, sia da configurare come attività pericolosa. La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che non può essere considerata illecita la condotta di gioco (nel nostro caso l'esercizio praticato dall'allieva) che ha provocato il danno se si è tradotta in un comportamento normalmente praticato per risolverla, senza danno fisico e se non è in concreto connotata da un grado di violenza incompatibile con il contesto. (Cass. Sent.
8.4.2016 n.6844). Nel caso in esame parte attrice non ha offerto prove idonee ad attribuire nei confronti della scuola, nella specie dell'insegnante di educazione fisica, alcuna colpa dell'evento dannoso. Mentre è dirimente la prova testimoniale resa dall'insegnante, del tutto conforme alla denuncia di sinistro con la descrizione del fatto inviata dall'Istituto alla compagnia assicurativa. Il teste dopo aver confermato che la classe I C stava svolgendo la lezione di educazione fisica nel campo
- 5 - di palla a volo della Scuola di Afragola, ha precisato che Persona_2
“… si trattavano di sempli azione muscolare sul posto, esercizi di coordinazione arto superiore e arto inferiore;
preciso, inoltre, che non era la prima volta che la classe 1^ C faceva gli esercizi che ho descritto”. L'insegnante, dopo essersi qualificato anche fisioterapista, ha raccontato di aver prestato soccorso facendo sedere l'allieva e applicandole del ghiaccio senza averle tolto la scarpa e di aver contattato la famiglia affinché l'alunna venisse prelevata da scuola e consigliato di trasportarla subito al pronto soccorso. Sicché, la vigilanza è stata esercitata dall' nella misura dovuta e CP_7
l'incidente deve essere ricondotto a una disattenzione della stessa minore, che poggiava il piede sinistro in maniera non corretta. Sulla base delle suesposte motivazioni si deve dichiarare il difetto di legittimazione passiva della Scuola Secondaria di I grado statale
[...]
e, nel merito, si devono rigettare le domanda di risarcimento CP_5 degli attori. Quanto alle spese del giudizio, vanno integralmente compensate tra le parti, in quanto deve tenersi in debita considerazione il fatto che prima dell'instaurazione del giudizio non vi è prova che la richiesta di risarcimento avanzata dagli attori in via stragiudiziale sia stata riscontrata da alcuna risposta di diniego, né da parte dell' CP_7 convenuto che da parte della compagnia assicurativa, destinataria della denuncia di sinistro, generando negli attori un'aspettativa di risarcimento, rivelatasi infondata. Tale peculiare circostanza può integrare grave ed eccezionale ragione analoga a quelle riconosciute dall'art. 92 c.p.c. ai fini della possibilità di compensare le spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, 12 Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del G.O.P. dott. Raffaele Grimaldi, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n.2113/2020 R.G.A.C., pendente tra
, nella qualità di genitori esercenti la Parte_1 Controparte_1 potestà genitoriale della minore e il Persona_1 [...]
, la Scuola Secondaria di I Controparte_2 grado , nonché ogni Controparte_10 Parte_2 contraria istanza disattesa e questione assorbita, così provvede: 1)Dichiara il difetto di legittimazione passiva della Scuola Secondaria di I grado statale;
Controparte_5
2)Rigetta le domande degli attori;
3)Compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Napoli il 18.6.2024 Il G.O.P. (dott. Raffaele Grimaldi)
- 6 - La sentenza è stata redatta con la collaborazione dell'Addetta UdP dott.ssa Chiara Rotunno.
- 7 -
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di Napoli 12 Sezione Civile Il Tribunale di Napoli, 12 Sezione Civile, in composizione monocratica nella persona del G.O.P. dott. Raffaele Grimaldi, ha pronunziato la seguente SENTENZA iscritta al n. 2113/2020 R.Gen.Aff.Cont, assegnata in decisione in data 4.3.2024 TRA
, nato a [...] il [...], c.f. , e Parte_1 C.F._1
nata ad [...] il [...], c.f. Controparte_1
nella loro qualità di genitori esercenti la potestà C.F._2 genitoriale della minore , nata a [...] il [...], c.f. Persona_1
elettivamente domiciliati in Afragola (NA), via C.F._3
Matteo Renato Imbriani n.3, presso lo studio dell'avvocato Francesco Finelli, c.f. che li rappresenta e difende come da C.F._4 procura rilasciata su foglio separato da considerare in calce all'atto di citazione in riassunzione;
-attori E
, c.f. Controparte_2
, in persona del pro tempore eP.IVA_1 CP_3 Controparte_4
, c.f. in persona del Dirigente
[...] Controparte_5 P.IVA_2 pro tempore, rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli domiciliataria alla via Armando Diaz n.11;
-convenuti NONCHE'
c.f. , in persona del legale Parte_2 P.IVA_3 rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Castellammare di Stabia (NA), via L. Denza n.24, presso lo studio degli avvocati Maristella Bellistri, c.f. , e Anna Paola Bellistri, c.f. C.F._5
, che la rappresentano e difendono congiuntamente C.F._6
e disgiuntamente, come da procura speciale rilasciata su foglio separato da considerarsi in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
-terza chiamata in causa Conclusioni delle parti: all'udienza del 5.2.2024, celebrata mediante trattazione scritta, le parti si riportavano a tutti i propri scritti difensivi, chiedendo l'accoglimento delle rispettive conclusioni, da ritenere parte integrante della sentenza, anche se non ritrascritte. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE La presente sentenza viene redatta in conformità a quanto disposto dal testo dell'art. 132 c.p.c., così come modificato dalla legge 18 giugno 2009 n. 69 (pubblicata sulla G.U. n. 140 del 19 giugno 2009 ed in vigore dal 4 luglio 2009), mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione e con omissione dello svolgimento del processo. Con ordinanza resa in data 13.11.2019 dal Tribunale di Napoli Nord, Giudice Monica Marrazzo, veniva dichiarata l'incompetenza del Tribunale medesimo in favore del Tribunale di Napoli, attesa la qualità di una delle due parti di , il cui patrocinio è obbligatorio Parte_3 dell'Avvocatura dello Stato e ciò comporta l'applicazione degli articoli 25 c.p.c. e 6 c.2 R.D. n.1611/33 sul foro erariale, prevedente la competenza del Tribunale o la Corte di Appello del luogo in cui ha sede l'ufficio dell'Avvocatura dello Stato nel cui distretto si trova il Giudice che sarebbe stato competente secondo le regole ordinarie. Tale competenza ha carattere funzionale e inderogabile e non trova applicazione la regola di cui all'art.38 c.2 c.p.c.. Con atto di citazione in riassunzione ritualmente notificato, Pt_1
e esponevano che la di loro figlia, la minore
[...] Controparte_1 [...]
, era alunna della classe I sezione C per l'anno scolastico Per_1 2017-2018 della scuola secondaria di primo grado statale Controparte_5 di Afragola. In data 4.10.2017, quest'ultima si infortunava durante la lezione di educazione fisica e precisamente nell'esecuzione di un esercizio di coordinazione braccio-gamba indicatole dall'insegnante, riportando la frattura del quinto metatarso del piede sinistro. L'istituto, allora, avvisava la madre la quale Controparte_1 prelevava la figlia da scuola e la riportava a casa. Successivamente, a seguito dell'intensificarsi del dolore provato dalla figlia, l'attrice l'accompagnava al pronto soccorso dell'ospedale Santobono di Napoli ove le veniva comunicata la diagnosi di cui sopra. Riferivano, inoltre, che alla minore veniva applicato il gesso e successive cure riabilitative e farmacologiche, per le quali i genitori sostenevano ingenti spese. In particolare, spiegavano che all'infortunata residuavano postumi invalidanti nella misura del 4% di danno biologico, da riconoscersi nella personalizzazione massima oltre ITT di giorni 60, ITP giorni 45 al 75%, giorni 20 al 50% e giorni 20 al 25% oltre il danno morale, per le sofferenze, il dolore, le pene conseguenti il trauma. Secondo l'opinione degli attori, emergeva una responsabilità della scuola e di conseguenza del rispetto ai danni cagionati Controparte_2
- 2 - dall'alunna a sé stessa, in quanto era mancata la diligenza dell'insegnante nello svolgimento della lezione e degli esercizi ginnici, avendo fatto svolgere all'alunna esercizi superiori alle sue capacità. Sicché, gli attori nella loro qualità di genitori esercenti la potestà genitoriale della minore , chiedevano al Tribunale “in via Persona_1 preliminare, riconoscere la responsabilità solidale e concorsuale dei convenuti nella causazione del danno subito dalla minore
a seguito dell'evento sopra descritto;
per l'effetto Persona_1 tessi convenuti, in solido, in favore degli attori, in proprio e quali legali rappresentanti della figlia, al risarcimento di tutti i danni patiti e quantificabili nella misura di €16.288,00 quale massima personalizzazione del danno o nella misura maggiore o minore che sarà accertata in corso di causa attraverso ctu medico legale di cui si avanza istanza.”. Si costituivano nel giudizio il Controparte_2
e la , i quali in via
[...] Controparte_6 preliminare eccepivano il difetto di legittimazione passiva dell' , in CP_7 quanto il era l'unico soggetto legittimato a stare in giudizio, CP_2 atteso il rapporto di collegamento organico esistente tra quest'ultimo e il personale dipendente. Nel merito parte convenuta sottolineava che l'evento occorso all'alunna rientrava nella ragionevole alea dell'attività sportiva posta in essere, non evitabile neppure a mezzo della presenza costante e attenta dell'insegnante, che, nel caso di specie, era effettivamente presente, e aveva esercitato i propri obblighi di sorveglianza e custodia. Ad ogni modo, il comportamento adottato dall'alunno era tale da spezzare il nesso di causalità tra la condotta e l'evento lesivo escludendo una responsabilità anche ai sensi dell'art.2043 cc. In ultimo, i convenuti rappresentavano di aver stipulato polizza n.582171051E con la compagnia , avente efficacia Parte_2 dall'8.9.2017 all' 8.9.2018 e quindi vigente alla data dell'infortunio 4.10.2017, pertanto dichiaravano di voler chiamare in causa la predetta società. Con ordinanza del 10.2.2020, il Tribunale autorizzava la chiamata in causa della terza . Parte_2
Si costituiva nel giudizio la compagnia assicurativa, eccependo l'infondatezza della domanda attesa l'assenza di responsabilità in capo all'istituto scolastico. Infatti, l'assicurazione evidenziava anch'essa che l'infortunio era occorso per un fatto determinato dalla condotta della stessa alunna che durante lo svolgimento di alcuni esercizi di coordinazione poggiava male il piede. Tale evento era riconducibile al caso fortuito, essendo attribuibile alla condotta poco prudente di quest'ultima e non di certo ad una inoperosità
- 3 - della scuola né tanto meno degli insegnanti presenti in funzione di vigilanza e/o controllo sugli studenti. Comunque, proseguiva la compagnia assicuratrice, la polizza non poteva operare quanto alla garanzia infortuni, perché il sinistro era indennizzabile in presenza di tre elementi: evento fortuito, violento ed esterno. Il fortuito andava inteso quale fatto imprevedibile ed inevitabile tale da rendere la situazione di possibile pericolo non superabile mediante l'adozione di un comportamento ordinariamente cauto da parte dello stesso danneggiato. All'udienza di prima comparizione e di trattazione della causa venivano concessi i termini ex art.183 c.6 cpc. Con ordinanza del 29.11.2021, veniva ammessa la prova per testi chiesta dalla terza chiamata, mentre gli attori, non avendo articolato prova diretta neppure dopo la rimessione in termini, venivano ammessi alla relativa prova contraria;
l'avvocatura dello stato non articolava richieste di prova orale. All'udienza del 20.3.2023 veniva espletata la prova testimoniale e, con successiva ordinanza, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 5.2.2024. Tanto premesso si osserva quanto segue. In via preliminare si deve trattare l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dal convenuto . Controparte_8
L'eccezione è fondata. È principio consolidato quello per cui, “nell'ambito dell'amministrazione statale scolastica, legittimato passivo per le azioni di responsabilità derivanti da condotte di alunni e insegnanti poste in essere durante l'orario scolastico è unicamente il , e non i circoli didattici o i singoli CP_2 istituti, in quanto questi ulti endo autonoma personalità giuridica, restano organi della suddetta amministrazione, e l'autonomia gestionale e amministrativa di cui dispongono non impedisce di riferire a questa, nel suo complesso, e dunque al gli effetti dei loro atti, sia sotto il CP_9 profilo del rapporto di serv personale che sotto quello della responsabilità per i fatti illeciti imputabili al personale stesso. Infatti, come è stato chiarito in diversi precedenti della Corte di Cassazione, “la figura dell'organo con personalità giuridica, qui ricorrente, implica che lo stesso abbia legittimazione di diritto sostanziale e processuale in relazione alla titolarità di rapporti giuridici, ma che resti tuttavia soggetto, proprio in ragione della sua natura di organo, alle direttive e ai controlli dell'amministrazione di appartenenza”, al che consegue che “... le istituzioni scolastiche (D.P.R. n. 275 del 1999, art. 14), ... ... agiscono in veste di organi statali e non di soggetti distinti dallo Stato nonché l'ulteriore corollario che, essendo riferibili direttamente al gli atti posti in CP_2 essere dal menzionato personale, nelle contro tive agli illeciti
- 4 - ascrivibili a culpa in vigilando dello stesso, legittimato passivo è il CP_2
e non l' » (Cass. III sez. civ. sentenza n. 3275 del 19.2.2016 CP_7
Fondamento normativo di tale principio è l'art. 61 legge n.312 dell'11.7.1980, in base al quale la responsabilità patrimoniale di personale direttivo, docente, educativo e non docente della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica dello Stato e delle istituzioni educative statali per danni arrecati direttamente all'Amministrazione in connessione a comportamenti degli alunni è limitata ai soli casi di dolo o colpa grave nell'esercizio della vigilanza sugli alunni stessi. La limitazione si applica anche alla responsabilità del predetto personale verso l'Amministrazione che risarcisca il terzo dei danni subiti per comportamenti degli alunni sottoposti alla vigilanza. Salvo rivalsa nei casi di dolo o colpa grave, la Amministrazione si surroga al personale medesimo nelle responsabilità civili derivanti da azioni giudiziarie promosse da terzi. Nel merito, e hanno chiesto al Parte_1 Controparte_1
Tribunale l'accertamento della responsabilità in solido tra la l CP_7
e il del danno procuratosi dall'allieva Controparte_5 CP_9 Per_1
, in virtù dello specifico obbligo di protezione e vigilanza sussistente
[...] nei riguardi degli alunni. Nell'ambito dello svolgimento dell'attività sportiva all'interno della scuola, durante le ore di ginnastica, ai fini della configurabilità di una responsabilità a carico del , circa la distribuzione dell'onere della CP_9 prova, occorre che lo studente danneggiato provi il fatto costitutivo della sua pretesa, ovvero che il danno sia conseguenza di una specifica azione colposa, quale può essere, per esempio l'azione di un altro studente;
mentre la scuola ha l'onere di provare il fatto impeditivo, ovvero di non aver potuto evitare il verificarsi del danno, pur avendo predisposto le necessarie cautele (Cass. Sent. 14.10.2003 n.15321). Inoltre, bisogna verificare se l'attività sportiva, in occasione della quale lo studente si è ferito, sia da configurare come attività pericolosa. La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che non può essere considerata illecita la condotta di gioco (nel nostro caso l'esercizio praticato dall'allieva) che ha provocato il danno se si è tradotta in un comportamento normalmente praticato per risolverla, senza danno fisico e se non è in concreto connotata da un grado di violenza incompatibile con il contesto. (Cass. Sent.
8.4.2016 n.6844). Nel caso in esame parte attrice non ha offerto prove idonee ad attribuire nei confronti della scuola, nella specie dell'insegnante di educazione fisica, alcuna colpa dell'evento dannoso. Mentre è dirimente la prova testimoniale resa dall'insegnante, del tutto conforme alla denuncia di sinistro con la descrizione del fatto inviata dall'Istituto alla compagnia assicurativa. Il teste dopo aver confermato che la classe I C stava svolgendo la lezione di educazione fisica nel campo
- 5 - di palla a volo della Scuola di Afragola, ha precisato che Persona_2
“… si trattavano di sempli azione muscolare sul posto, esercizi di coordinazione arto superiore e arto inferiore;
preciso, inoltre, che non era la prima volta che la classe 1^ C faceva gli esercizi che ho descritto”. L'insegnante, dopo essersi qualificato anche fisioterapista, ha raccontato di aver prestato soccorso facendo sedere l'allieva e applicandole del ghiaccio senza averle tolto la scarpa e di aver contattato la famiglia affinché l'alunna venisse prelevata da scuola e consigliato di trasportarla subito al pronto soccorso. Sicché, la vigilanza è stata esercitata dall' nella misura dovuta e CP_7
l'incidente deve essere ricondotto a una disattenzione della stessa minore, che poggiava il piede sinistro in maniera non corretta. Sulla base delle suesposte motivazioni si deve dichiarare il difetto di legittimazione passiva della Scuola Secondaria di I grado statale
[...]
e, nel merito, si devono rigettare le domanda di risarcimento CP_5 degli attori. Quanto alle spese del giudizio, vanno integralmente compensate tra le parti, in quanto deve tenersi in debita considerazione il fatto che prima dell'instaurazione del giudizio non vi è prova che la richiesta di risarcimento avanzata dagli attori in via stragiudiziale sia stata riscontrata da alcuna risposta di diniego, né da parte dell' CP_7 convenuto che da parte della compagnia assicurativa, destinataria della denuncia di sinistro, generando negli attori un'aspettativa di risarcimento, rivelatasi infondata. Tale peculiare circostanza può integrare grave ed eccezionale ragione analoga a quelle riconosciute dall'art. 92 c.p.c. ai fini della possibilità di compensare le spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, 12 Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del G.O.P. dott. Raffaele Grimaldi, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n.2113/2020 R.G.A.C., pendente tra
, nella qualità di genitori esercenti la Parte_1 Controparte_1 potestà genitoriale della minore e il Persona_1 [...]
, la Scuola Secondaria di I Controparte_2 grado , nonché ogni Controparte_10 Parte_2 contraria istanza disattesa e questione assorbita, così provvede: 1)Dichiara il difetto di legittimazione passiva della Scuola Secondaria di I grado statale;
Controparte_5
2)Rigetta le domande degli attori;
3)Compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Napoli il 18.6.2024 Il G.O.P. (dott. Raffaele Grimaldi)
- 6 - La sentenza è stata redatta con la collaborazione dell'Addetta UdP dott.ssa Chiara Rotunno.
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