TRIB
Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 12/06/2025, n. 941 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 941 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CAGLIARI
PRIMA SEZIONE CIVILE
composto dai Magistrati:
Dott. Giorgio Latti Presidente
Dott. Mario Farina Giudice
Dott. Chiara Mazzaroppi Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n. 8378 del ruolo generale degli affari civili contenziosi per l'anno 2023
promosso da:
, C.F. , nata a [...] il [...], ed ivi Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. ASTE MARCO, che la rappresenta e difende per procura speciale in atti,
ricorrente contro
, C.F. nato in [...] il [...], elettivamente CP_1 C.F._2
domiciliato a Carbonia (SU) presso lo studio degli avv.ti ZUCCA FRANCESCA e ZUCCA
GIOVANNI, che lo rappresentano e difendono per procura speciale in atti,
resistente
e con la partecipazione del PUBBLICO MINISTERO,
intervenuto per legge
La causa è stata rimessa al Collegio per la decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse delle parti: “Voglia l'Ill.mo Tribunale pronunciare la separazione consensuale dei coniugi alle seguenti condizioni:
1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto, libero ciascuno di fissare la propria dimora o residenza.
2) I coniugi sono economicamente indipendenti e pertanto ciascuno provvederà al proprio mantenimento.
3) Con compensazione delle spese di lite.
Nell'interesse del Pubblico Ministero: “pronunciare la separazione personale dei coniugi e ”. Parte_1 CP_1
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Instaurato il giudizio per la separazione personale dei coniugi con ricorso depositato da Parte_1
in data 20/12/2023 e regolare costituzione del convenuto in data 07.05.2024, all'udienza del
[...]
24.05.2024, svolta con le modalità della trattazione scritta in conformità a quanto previsto dall'art
127 ter c.p.c, i procuratori delle parti hanno dato atto di avere raggiunto un accordo in ordine alla definizione del giudizio. La causa è stata quindi rimessa al Collegio per la decisione sulle conclusioni trascritte in epigrafe.
***
La domanda volta ad ottenere la pronuncia della separazione personale deve essere accolta, in quanto fondata.
Emerge, infatti, dalle risultanze processuali, ed in specie dal tenore degli atti di parte e dal fallimento del tentativo di conciliazione, il venir meno tra i coniugi del reciproco affetto e di qualsiasi intesa,
sicché la prosecuzione della convivenza sarebbe per loro intollerabile.
Deve pertanto pronunciarsi la separazione personale tra i coniugi e Parte_1 . CP_1
L'esito del giudizio giustifica l'integrale compensazione delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente decidendo:
1. pronuncia la separazione personale dei coniugi nata a [...] Parte_1
(SU) il 19/08/1953 e , nato a [...] il [...], mandando al CP_1
competente Ufficio dello Stato Civile per l'annotazione della presente sentenza (atto n. 5, parte
II, serie A, anno 2000 - Comune di CARBONIA);
2. spese compensate.
Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del 6.06.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Chiara Mazzaroppi Dott. Giorgio Latti