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Sentenza 4 settembre 2025
Sentenza 4 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 04/09/2025, n. 877 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 877 |
| Data del deposito : | 4 settembre 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana In nome del popolo italiano
La Corte di Appello di Catanzaro, Prima Sezione Civile, riunita in camera di consiglio e così composta:
dott.ssa Antonella Eugenia Rizzo Presidente
dott.ssa Adele Foresta Consigliere
dott. Damiano Comito Giudice ausiliario relatore ha pronunciato la presente
SENTENZA
Nella causa civile n.252/2022 del ruolo generale degli affari civili contenziosi, vertente
TRA
e Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2
C.F. , rappresentati e difesa dall'Avv. Luigi C.F._2
Fraia, come da procura a margine dell'atto di appello, elettivamente domiciliati presso lo studio dell'Avv. Tommaso Ricci sito in via Gaetano Alberti n. 37 Catanzaro.
Appellanti
E
, C.F. in persona Controparte_1 P.IVA_1 dell'Institore, Avv. Francesco Leggiadro, per procura del Notaio Dott. del 2/7/2012, rep. n. 78346, rappresentata e difesa, Persona_1 giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall'Avv. Carlo d'Ippolito, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito Viale degli Alimena n. 76 Cosenza.
Appellata
1
Sulle conclusioni delle parti
Per gli appellanti:
<
-Concedere la sospensione della provvisoria esecutività della sentenza impugnata per i motivi esposti in narrativa" ai sensi degli artt. 351, comma 2, e 283 c.p.c.; In via principale:
-In accoglimento dell'appello, riformare per i motivi esposti la sentenza impugnata n. 888/2021 del Tribunale di Castrovillari (CS)
R.G. 1354/2018 pubblicata il 1/9/2021, e dichiarare la improcedibilità e/o nullità del procedimento di primo grado rimettendo gli atti al Giudice di primo cure, ovvero adotti i provvedimenti ritenuti idonei e necessari, in conseguenza del mancato corretto espletamento della procedura di mediazione obbligatoria prodromica al giudizio di primo grado per palese errore nell'invito inviato a un indirizzo sbagliato per come detto sopra, con equo risarcimento dei danni per le parti appellanti;
in via subordinata:
-In accoglimento dell'appello proposto riformare la sentenza di primo grado n. 888/2021 RG. l354/2018 del Tribunale di Castrovillari (CS) pubblicata in data 1/9/2021 per i motivi sopra esposti, Con vittoria di spese e competenze, da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore antistatario>>. Per l'Appellata:
< di sospensione della provvisoria esecutività della sentenza impugnata. Nel merito: Voglia l'On.le Corte di Appello di Catanzaro, rigettare l'appello proposto dai Sigg.ri e , Parte_3 Parte_2 avverso la sentenza del Tribunale di Castrovillari n.888/2021, con la condanna degli appellanti alle spese e competenze anche di questo grado di giudizio>>.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO I fatti di causa e la vicenda processuale sono così esposti nella sentenza impugnata:
< Controparte_1 conveniva in giudizio gli odierni convenuti al fine di ottenere la restituzione dell'immobile Casa Cantoniera sita in Rossano in corrispondenza del Km 152+097 della Linea Metaponto – Reggio
2
Calabria identificato in catasto al N.C.E.U. foglio 32 p.lla 15, sub 1 detenuto dai convenuti sine titolo. Esponeva l'attrice che con atto di Contr scissione del 18.05.2007 l'intero patrimonio della società scissa è stato assegnato in favore di ed in CP_3 Controparte_1 particolare l'immobile oggetto della presente attribuito con efficacia dal 01.06.2007 a quest'ultima. Evidenziava altresì che a seguito di sopralluogo, i cui verbali allegati al fascicolo di parte, presso la casa cantoniera si è accertata l'occupazione da parte dei convenuti. Concludeva, dunque, nella richiesta di immediato rilascio dell'immobile per cui è causa nonché la condanna al risarcimento del danno pari ad € 3.843,00. Il tutto con vittoria delle spese e competenze del giudizio. Instaurato il contraddittorio, con memoria depositata telematicamente in data 31.10.2018, si costituivano i convenuti i quali, preliminarmente, chiedevano l'improcedibilità dell'azione per mancato esperimento del tentativo di mediazione. Nel merito, contestavano in fatto ed in diritto quanto richiesto da controparte in particolare evidenziando la mancanza di titolo relativamente all'acquisto della proprietà. Concludevano per il rigetto della domanda con vittoria delle spese e competenze del giudizio da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario ex art. 93 c.p.c. La causa veniva istruita a mezzo produzione documentale e prova testi e all'udienza, del 19.02.2021 veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni delle parti e con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e note di replica>>. Il Tribunale civile di Castrovillari, all'esito del procedimento avente R.G. n.1354/2018, con sentenza n. 888 del 30.08/1.09.2021, così statuiva:
<<
1. Accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna Parte_1
e al rilascio immediato, in favore dell'attrice,
[...] Parte_2 dell'immobile Casa Cantoniera sita in Rossano in corrispondenza del Km 152+097 della Linea Metaponto – Reggio Calabria identificato in catasto al N.C.E.U. foglio 32 p.lla 15, sub 1; 2. Condanna e al pagamento Parte_1 Parte_2 delle spese di giudizio, in favore di , liquidate in € Controparte_1
1.400,00 per compensi e € 125,00 per spese, oltre accessori come per legge e se dovuti>>. Avverso la suddetta sentenza propongono ritualmente appello
[...]
e con due motivi. Parte_1 Parte_2
Con il primo motivo, rubricato “VIZIO DELLA PROCEDURA DI MEDIAZIONE OBBLIGATORIA PRODOMICA A QUELLA GIUDIZIALE EVIDENTE ERRORE DELLE NOTIFICAZIONI E CONSEGUNTE MANCATO ESPERJMENTO DELLA
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MEDIAZIONE NULLITA' DELLA DERIVATA SENTENZA PER IMPROCEDIBILITA' DELLA DOMANDA”, gli appellanti lamentano di non essere stati notiziati dell'instaurata procedura di mediazione obbligatoria, in quanto la convocazione per il relativo incontro era stata inviata al civico n. 152 di via C/da Amica Rossano, anziché al civico n. 125 della medesima via. Adducono, per tale motivo, che la sentenza debba essere dichiarata nulla con conseguente rimessione della causa al primo giudice. Con il secondo motivo, rubricato “VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DI NORME DI DIRITTO E DELLA GIURISPRUDENZA- VIZIO PROCESSUALE DI ULTRAPETIZIONE E MANCATA CORRISPONDENZA TRA
E PRONUNCIATO - ERRATA INVERSIONE CP_4
DELL'ONERE DELI.A PROVA - VIZIO DI OMESSA MOTIVAZIONE”, gli appellanti lamentano l'erronea qualificazione della domanda da parte del Tribunale, qualificata quale azione di restituzione e non azione di rivendicazione. Adducono, al riguardo, che nessuna prova risultava essere stata fornita dall'appellata. Con il medesimo atto di appello veniva formulata istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza. Si costituiva in giudizio, con comparsa di costituzione e risposta,
, la quale, nel contestare gli assunti Controparte_1 di controparte, chiedeva il rigetto dell'appello in quanto infondato. La Corte, con ordinanza del 20.01.2023 rigettava l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza. All'udienza del 6.02.2024 svoltasi a trattazione scritta, ex art. 127 ter c.p.c., l'appellante depositava note di conclusioni e la causa veniva trattenuta in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE Passando all'esame dei motivi di appello con il primo motivo gli appellanti eccepiscono la nullità della sentenza, con conseguente richiesta di rimessione della causa al primo giudice, lamentando di non aver avuto conoscenza dell'instaurata procedura di mediazione obbligatoria, in quanto la relativa convocazione veniva inviata al civico 152 di via C/da Amica Rossano, anziché, al civico n. 125 della medesima via. Il motivo è infondato e deve essere disatteso in quanto la consegna della convocazione ha prodotto il risultato della sua conoscenza determinando, in tal modo, il raggiungimento dello scopo al quale la comunicazione stessa era diretta.
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Del resto, lo stesso difensore avv.to Raia in sede d'udienza aveva eccepito che la convocazione per la procedura di mediazione risultava pervenuta il 12 dicembre 2018 ore 18.32 in relazione all'incontro fissato per il giorno 13 dicembre 2018 ore 17,00. Dunque, deve escludersi che le parti appellanti non avessero avuto conoscenza dell'instaurata procedura di mediazione e della data fissata per il relativo incontro presso l'organismo di mediazione. Con il secondo motivo gli appellanti lamentano l'erronea qualificazione della domanda da parte del Tribunale, per essere stata qualificata azione di restituzione e non azione di rivendicazione, adducendo, al riguardo, che alcuna prova era stata fornita dall'attrice- appellata per la proponibilità di tale tipo di azione. Il motivo, anche se fondato (sotto il profilo dell'esatta qualificazione della domanda), non consente di sovvertire l'esito della decisione di primo grado, pur necessitando la motivazione di essere integrata. Ed invero, nella concreta fattispecie, la domanda deve essere qualificata quale azione di rivendicazione. Come costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, in tema di difesa della proprietà, l'azione di rivendicazione e quella di restituzione, sebbene tendano al medesimo risultato pratico del recupero della materiale disponibilità del bene, hanno natura e presupposti diversi: a) con l'azione di rivendicazione, di natura reale, l'attore assume di essere proprietario del bene e, non essendone in possesso, agisce contro chiunque di fatto ne disponga onde conseguirne nuovamente il possesso, previo riconoscimento del suo diritto di proprietà; b) con l'azione di restituzione, invece, di natura personale, l'attore non mira ad ottenere il riconoscimento di tale diritto, del quale non deve, pertanto, fornire la prova, ma solo ad ottenere la riconsegna del bene stesso. Pertanto, può limitarsi a fornire la prova dell'avvenuta consegna in base ad un titolo e del successivo venir meno del titolo stesso per qualsiasi causa, o ad allegare l'insussistenza ab origine di qualsiasi titolo (cfr. Cass. n. 25084/2022).
Con riferimento all'onere della prova in materia di azione di rivendicazione, la giurisprudenza, con indirizzo assolutamente costante da cui questo Collegio non trova ragioni per discostarsi, afferma che la prima e fondamentale indagine che il giudice del merito deve compiere concerne l'esistenza, la validità e la rilevanza del titolo dedotto dall'attore a fondamento della pretesa, e ciò prescindendo da qualsiasi eccezione del convenuto, giacche, investendo essa uno degli elementi costitutivi della domanda, la relativa prova deve essere fornita dall'attore e l'eventuale insussistenza deve essere rilevata dal
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giudice anche d'ufficio (Cass. n. 991/1977; n. 4704/1985; n. 5131/2009). Ancora, è stato chiarito che il rivendicante, per assolvere l'onere probatorio gravante a suo carico, deve dimostrare: 1) o di essere fornito di un valido titolo derivativo proveniente, direttamente o tramite i suoi autori, da un soggetto cui possa attribuirsi la qualità di dominus, di legittimo titolare della proprietà del bene in contestazione, per averlo acquistato a titolo originario;
2) o di potere vantare un acquisto a titolo originario, per avere posseduto il bene per il tempo necessario all'usucapione. A tal fine potrà eventualmente sommare il proprio possesso al possesso dei precedenti danti causa (Cass. n. 2325/1964; n. 1210/2017; n. 25643/2014; n. 21940/2018). Risulta pacifico, in quanto non oggetto di specifiche contestazioni, che la Casa Cantoniera posta al Km.152+097 della Linea ferroviaria Metaponto-Reggio Calabria ha fatto parte, sin dal momento della costruzione, del Demanio dello Stato Ramo Ferrovie, per come risulta dalla “Proposta Tipo BN.15” del Direttore Compartimentale dell'Ente Ferrovie dello Stato del 26\8\92, il quale attestava che l'immobile in contestazione “alla data del 31/12/85, era nella disponibilità dell' ”, costituendo Controparte_5
(l'attestazione medesima) titolo, ai sensi dell'art.4 comma 6 del D.L. n.348 del 24/7/92, per la trascrizione immobiliare (effettuata in data 3.11.1992) e per la voltura catastale dei beni in favore dell'Ente Ferrovie dello Stato (cfr. documentazione depositata dall'attore- appellato). Orbene, nella concreta fattispecie, l'attore–appellato ha esercitato continuativamente, anche durante le varie trasformazioni societarie, il possesso sul bene sin dal 1985. Non solo. Ha fornito la prova di aver posseduto il bene per il tempo necessario per l'usucapione assolvendo, in tal modo, all'onere probatorio su di esso incombente L'attore-appellato, infatti, ha fornito la prova attraverso il teste Tes_1 escusso all'udienza del 22.09.2024, che l'immobile è stato sempre nel possesso delle dal 1992 al 2013. Controparte_1
In sede di escussione ha confermato i rapporti di sopralluogo, in particolare che l'immobile non risultava occupato (cfr. sopralluogo del 5.09.2013). In conclusione, l'appello deve essere rigettato con conferma della sentenza impugnata. Le spese di lite del presente grado seguono la soccombenza e vengono liquidate, in base ai parametri minimi, in ragione della non particolarità delle questioni trattate (valore della causa entro €
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26.000,00, determinato ai sensi dell'art. 15 c.p.c., R.C. € 77,47x200=
€ 15.494,00) previsti dal D.M. n. 55/14, così come modificato dal D.M. n. 147 del 13/08/2022 pubblicato sulla G.U. n. 236 del 08/10/2022 e in vigore dal 23 ottobre 2022, in € 567,00 per la fase di studio della controversia, € 461,00 per la fase introduttiva, € 922,00 per la fase trattazione–istruttoria (sul punto cfr. Cass. n.29857/2023) e
€ 956,000 per la fase decisionale e così per un totale di € 2.906,00, oltre rimb. forf. 15%, iva e c.a., come per legge, in favore di
[...]
in persona dell'Institore. Controparte_1
In ragione del rigetto dell'appello va dato atto che ricorrono gli estremi di cui all'art.13 comma 1 quater T.U. n.115/2002.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Catanzaro, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
e , con atto di citazione notificato il
[...] Parte_2
16.02.2022, nei confronti di in Controparte_1 persona dell'Institore, avverso la sentenza n. 888 del Tribunale civile di Castrovillari del 30.08/1.09.2021 del 16.06.2021, rigettata ogni contraria istanza, eccezione o deduzione, così provvede:
-rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma, per le ragioni di cui in motivazione, la sentenza impugnata;
-condanna e , in solido tra Parte_1 Parte_2 loro, al pagamento delle spese di lite del presente grado quantificate in € 2.906,00, oltre spese generali e accessori previsti per legge, in favore di in persona dell'Institore; Controparte_1
-dichiara che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater T.U. n.115/2002 per porre a carico degli appellanti, in solido tra loro, l'obbligo del versamento di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la proposizione dell'appello. Così deciso nella camera di consiglio della Corte di Appello della Prima Sezione Civile tenutasi da remoto il 30.06.2025.
Il Giudice ausiliario estensore La Presidente
dott. Damiano Comito dott.ssa Antonella Eugenia Rizzo
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