Versione
7 febbraio 1991
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Versione
9 dicembre 2000
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Versione
1 gennaio 2004
1 gennaio 2004
Art. 2503-bis.
(( (Obbligazioni).)) ((I possessori di obbligazioni delle societa' partecipanti alla fusione possono fare opposizione a norma dell'articolo 2503, salvo che la fusione sia approvata dall'assemblea degli obbligazionisti.
Ai possessori di obbligazioni convertibili deve essere data facolta', mediante avviso da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana almeno novanta giorni prima della iscrizione del progetto di fusione, di esercitare il diritto di conversione nel termine di trenta giorni dalla pubblicazione dell'avviso.
Ai possessori di obbligazioni convertibili che non abbiano esercitato la facolta' di conversione devono essere assicurati diritti equivalenti a quelli loro spettanti prima della fusione, salvo che la modificazione dei loro diritti sia stata approvata dall'assemblea prevista dall'articolo 2415.))
(( (Obbligazioni).)) ((I possessori di obbligazioni delle societa' partecipanti alla fusione possono fare opposizione a norma dell'articolo 2503, salvo che la fusione sia approvata dall'assemblea degli obbligazionisti.
Ai possessori di obbligazioni convertibili deve essere data facolta', mediante avviso da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana almeno novanta giorni prima della iscrizione del progetto di fusione, di esercitare il diritto di conversione nel termine di trenta giorni dalla pubblicazione dell'avviso.
Ai possessori di obbligazioni convertibili che non abbiano esercitato la facolta' di conversione devono essere assicurati diritti equivalenti a quelli loro spettanti prima della fusione, salvo che la modificazione dei loro diritti sia stata approvata dall'assemblea prevista dall'articolo 2415.))
Commentari • 22
- 1. Sentenza Cassazione Civile n. 25428 del 11https://www.laleggepertutti.it/ · 27.515247
[…]
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Giurisprudenza • 36
- 1. Trib. Perugia, sentenza 06/02/2025, n. 164Provvedimento: […] 16 luglio 2015, quindi ben prima dei 60 giorni dall'iscrizione nel Registro delle Imprese della delibera assembleare di approvazione del progetto di scissione, che è avvenuta in data 4 giugno 2015 come attestato dal Notaio (doc. 16, pag. 1) o anche in data 15 giugno 2015 come risulta dalla visura camerale (doc. 18, pag. 7)”. pagina 5 di 11 Accertata la rispondenza al vero della ricostruzione proposta dall'attore sul piano fattuale e, dunque, rilevata l'effettiva violazione del termine di cui al primo comma dell'art. 2503 bis c.c., non risulta comunque condivisibile la tesi proposta dall'attore secondo la quale ciò determinerebbe la radicale nullità dell'atto di scissione.Leggi di più...
- azione pauliana·
- nullità atto di scissione·
- scissione societaria·
- credito litigioso·
- responsabilità solidale·
- competenza sezione specializzata·
- elemento soggettivo·
- pregiudizio creditorio·
- revocatoria ex art. 2901 c.c.·
- art. 2503 c.c.