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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Arezzo, sentenza 16/12/2025, n. 806 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Arezzo |
| Numero : | 806 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 42/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI AREZZO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Arezzo, in composizione monocratica, in persona del giudice IL NA RS, ha emesso la seguente
SENTENZA
ex art. 281 sexies ult. co. c.p.c. nella causa civile di primo grado iscritta al n. 42 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024, avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo –
fideiussione
promossa da
C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Emiliano Parte_1 C.F._1
ZI
parte opponente
nei confronti di
(C.F. in persona del legale rappresentante pro tempore, e per Controparte_1 P.IVA_1
essa, quale procuratrice, socio unico (C.F. e P. IVA Controparte_2
), quest'ultima in persona del procuratore speciale, rappresentata e difesa dall'Avv. P.IVA_2
LU De IT
parte opposta
conclusioni:
per parte opponente: “Voglia l'Ill.mo Giudice adito in accoglimento di quanto sopra esposto - Accogliere le
domande così come già formulate nell'atto di citazione che si intendono qui integralmente riportate e
trascritte”, dunque: “Voglia l'ill.mo giudice adito, ogni contraria istanza disattesa, in via preliminare –
dichiarare nullo il ricorso per ingiunzione di pagamento ed il DI conseguente, ex art. 164 cpc, per mancata
indicazione del C.F. della NEL MERITO 1) accertare e dichiarare che non è stata provata la CP_1
legittimazione attiva della 2) Accertare e dichiarare la nullità Parte_2
1 R.G. n. 42/2024
della fideiussione, ex art. 1419 cod. civ., per adozione di uno schema dichiarato illegittimo dall'antitrust e
dalla Banca d'Italia. 3) Accertare e dichiarare la prescrizione del credito ex art. 2948, n. 4) ed anche ex art.
1946 cod. civ. 4) Accertare e dichiarare la maturata decadenza dell'azione del creditore ex art. 1957 cod. civ.
5) per l'effetto, revocare il DI NRG 2559/2023 emesso dal Tribunale di Arezzo in data 16 Novembre 2023”.
con vittoria di spese e compensi oltre rimborso forfetario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge e
distrazione in favore dell'avv. ZI Emiliano, che si dichiara antistatario”;
per parte opposta: “Si insiste per l'accoglimento delle conclusioni di merito formulate nella comparsa di
costituzione e risposta” dunque: “voglia il Giudice del Tribunale di Arezzo: in via preliminare: concedere la
provvisoria esecuzione del decreto opposto;
Nel merito: - rigettare l'opposizione proposta perché infondata in
fatto ed in diritto. Con vittoria di spese e compensi”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, ha proposto opposizione al Parte_1
decreto ingiuntivo n. 1040/2023 (R.G. n. 2559/2023) emesso dal Tribunale di Arezzo il 16 novembre
2023 su ricorso di e per essa, quale procuratrice, Controparte_1 Controparte_2
per l'importo di € 254.506,63, oltre interessi, spese e compensi, a titolo di debito residuo dei
[...]
seguenti rapporti bancari intrattenuti dalla società Officine Assistance s.r.l. (dichiarata fallita dal
Tribunale di Arezzo con sentenza n. 55 del 4 settembre 2019) con l'allora
[...]
conto corrente n. 28/92599/9 (doc. 10 fascicolo monitorio); mutuo Controparte_3
chirografario del 30 giugno 2009 (doc. 11 fascicolo monitorio), successivamente modificato in data 27
settembre 2012 (doc. 12 fascicolo monitorio); mutuo chirografario del 25 giugno 2012 (doc. 14 fascicolo
monitorio). Il decreto ingiuntivo è stato chiesto ed ottenuto nei confronti di Parte_1
quale fideiussore della società Officine Assistance s.r.l. in forza di fideiussione omnibus del 20
giugno 2007 e di fideiussione specifica del 25 giugno 2012, a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni derivanti dal contratto di mutuo sopra menzionato, stipulato in pari data.
A sostegno dell'opposizione, ha articolato i seguenti motivi: Parte_1
i) prescrizione del credito vantato dall'opposta;
ii) intervenuta decadenza ai sensi dell'art. 1957 c.c.;
iii) carenza di legittimazione attiva di mancando la prova delle pubblicazioni Controparte_1
nella Gazzetta Ufficiale di tutte le intervenute cessioni in blocco indicati nel ricorso monitorio;
iv) nullità ex art. 164, co. 1 c.p.c. del ricorso per decreto ingiuntivo non essendovi indicato il codice fiscale della Controparte_1
2 R.G. n. 42/2024
v) nullità parziale delle fideiussioni perché contenenti clausole che riproducono quelle dello schema ABI censurate dalla Banca d'Italia con provvedimento n. 55 del 2005 per violazione della normativa antitrust.
Sulla base delle suddette allegazioni, parte opponente ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia l'ill.mo giudice adito, ogni contraria istanza disattesa, in via preliminare – dichiarare
nullo il ricorso per ingiunzione di pagamento ed il DI conseguente, ex art. 164 cpc, per mancata indicazione
del C.F. della NEL MERITO 1) accertare e dichiarare che non è stata provata la CP_1
legittimazione attiva della 2) Accertare e dichiarare la nullità Parte_2
della fideiussione, ex art. 1419 cod. civ., per adozione di uno schema dichiarato illegittimo dall'antitrust e
dalla Banca d'Italia. 3) Accertare e dichiarare la prescrizione del credito ex art. 2948, n. 4) ed anche ex art.
1946 cod. civ. 4) Accertare e dichiarare la maturata decadenza dell'azione del creditore ex art. 1957 cod. civ.
5) per l'effetto, revocare il DI NRG 2559/2023 emesso dal Tribunale di Arezzo in data 16 Novembre 2023. 6)
Con vittoria di spese e compensi oltre rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per
legge”.
2. Si è costituita nel presente giudizio unipersonale, e per essa Controparte_1 [...]
la quale ha preliminarmente chiesto concedersi la provvisoria esecutività del Controparte_2
decreto ingiuntivo opposto, ed ha contestato integralmente quanto dedotto dall'opponente,
evidenziando in particolare che:
i) sussiste la prova della titolarità del credito, avendo la banca adeguatamente documentato l'inclusione del credito originariamente vantato da e del Controparte_3 CP_3
nelle varie operazioni di cartolarizzazione intervenute nel corso del tempo, allegando tutte le copie delle G.U. in cui sono stati pubblicati sia i provvedimenti che gli atti relativi alle cessioni dei crediti
(cfr. docc.
3-8 fascicolo monitorio);
ii) nel ricorso monitorio è stato indicato il codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle
Imprese di Treviso UN (n. ) della ricorrente;
P.IVA_1
iii) la fideiussione del 20 giugno 2007 (doc. 13 monitorio) è una fideiussione omnibus, ma nessuna prova viene fornita dall'opponente circa la conformità della fideiussione da esso sottoscritta rispetto al modello ritenuto illegittimo;
iv) è stato pienamente rispettato il termine decadenziale previsto dall'art 1957 c.c., in quanto, a seguito della dichiarazione di fallimento della debitrice principale (doc. 16 monitorio), ha proposto domanda di insinuazione al passivo e vi è stata ammessa (cfr. docc. 17 e 18 fascicolo monitorio);
3 R.G. n. 42/2024
v) la fideiussione del 25 giugno 2012 (doc. 15 fascicolo monitorio) è una fideiussione specifica per le obbligazioni contratte dalla debitrice principale in forza del contratto di mutuo chirografario stipulato nella medesima data (doc. 14 fascicolo monitorio), pertanto non rientra nell'accertamento condotto dalla Banca d'Italia in relazione alle sole fideiussioni omnibus;
vi) i rapporti per cui è causa sono stati risolti nel 2019, pertanto, il credito non risulta prescritto.
Si tali basi, ha chiesto: “in via preliminare: - concedere la provvisoria esecuzione del Controparte_1
decreto opposto;
Nel merito: - rigettare l'opposizione proposta perché infondata in fatto ed in diritto. Con
vittoria di spese e compensi”.
3. Depositate le memorie ex art. 171 ter c.p.c., con ordinanza del 13 gennaio 2025 il decreto ingiuntivo opposto è stato dichiarato provvisoriamente esecutivo, e rilevato il mancato esperimento del tentativo di mediazione obbligatoria, è stato assegnato alla parte opposta il termine di 15 giorni per instaurare il procedimento di mediazione.
4. Verificato l'esito negativo della mediazione, la causa è stata istruita su base documentale.
5. All'udienza del 19 novembre 2025, le parti hanno discusso la causa e precisato le conclusioni come da verbale in atti e la causa è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies, ult. co.
c.p.c.
****
6. L'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione che si svolge secondo le norme del procedimento ordinario, con la conseguenza che il creditore-opposto, avente la veste sostanziale di attore, è tenuto a provare i fatti costitutivi della pretesa, cioè l'esistenza e il contenuto della fonte negoziale o legale del credito e, se previsto, il termine di scadenza, mentre il debitore-opponente, convenuto sostanziale, ha l'onere di dimostrare eventuali fatti estintivi,
impeditivi o modificativi del credito.
7. Il presente giudizio ha ad oggetto il credito di € 254.506,63 vantato da Controparte_1
derivante dai seguenti rapporti contrattuali intrattenuti dalla Officine Assistance s.r.l. con l'allora e del conto corrente n. 28/92599/9 (doc. 10 fascicolo monitorio); Controparte_3 CP_3
mutuo chirografario del 30 giugno 2009 (doc. 11 fascicolo monitorio), successivamente modificato in data 27 settembre 2012 (doc. 12 fascicolo monitorio); mutuo chirografario del 25 giugno 2012 (doc. 14
fascicolo monitorio). A garanzia dell'adempimento delle obbligazioni derivanti dai suddetti rapporti contrattuali, ha prestato due fideiussioni: una omnibus, il 20 giugno 2007, e Parte_1
4 R.G. n. 42/2024
una specifica, il 25 giugno 2012, a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni derivanti dal contratto di mutuo sopra menzionato, stipulato in pari data.
A fondamento della pretesa monitoria, l'istituto di credito ha prodotto, in particolare, copia dei suddetti contratti bancari (doc. 10, 11 e 14 fascicolo monitorio), gli estratti conto certificati ex art. 50
T.U.B. (doc. 19, 22 e 24 fascicolo monitorio), copia degli estratti conto integrali del c/c (doc. 20 fascicolo
monitorio), copia delle fideiussioni sottoscritte dall'odierno opponente (doc. 13 e 15 fascicolo
monitorio), documentazione idonea a dimostrare la sussistenza del credito ed il suo ammontare.
8. Con il primo motivo di opposizione, ha dedotto la carenza di legittimazione Parte_1
attiva di non essendo state dimostrate le pubblicazioni nella Gazzetta Ufficiale di Controparte_1
tutte le intervenute cessioni in blocco ai sensi dell'art. 58 TUB.
Il motivo è infondato.
È pacifico che, con decreto n. 45 del 10.02.2015, il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha disposto, su proposta della Banca d'Italia, l'Amministrazione straordinaria della Banca Popolare
dell'Etruria e del Lazio – Società Cooperativa.
È parimenti pacifico che, con decreto-legge 22 novembre 2015 n. 183, è stata costituita la
[...]
a favore della quale, con provvedimento della Banca d'Italia Controparte_4
del 22 novembre 2015, è stata disposta la cessione di tutti di “diritti, le attività e passività costituenti la
azienda bancaria della Controparte_5
” (cfr. doc.
3-4 fascicolo monitorio).
[...]
Con l. 28 dicembre 2015, n. 208, è stato recepito il d.l. 183 del 2015, contestualmente abrogato, fermi restando gli atti e i provvedimenti adottati e fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge n. 183 del 2015 (cfr. doc. 5 fascicolo monitorio).
Successivamente, è stata disposta in favore di Rev Gestione Crediti S.p.A. la cessione dei crediti in sofferenza risultanti dalla situazione contabile individuale di e del Controparte_3
Lazio Società Cooperativa al 30 settembre 2015, nonché gli ulteriori rapporti e crediti in sofferenza risultanti dalla valutazione definitiva dell'esperto indipendente alla data del 22 novembre 2015,
giusta provvedimenti della Banca d'Italia del 26 gennaio 2016 e del 30 dicembre 2016; di tale cessione è stata data notizia mediante pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana n. 64 del 17 marzo 2016 e n. 46 del 24 febbraio 2017 (cfr. docc.
6-7 fascicolo monitorio).
In seguito, è stata disposta la cessione tutti i crediti oggetto dei provvedimenti Banca d'Italia del 26
gennaio 2016 e del 30 dicembre 2016 (ad eccezione dei contratti di leasing), a favore di CP_1
5 R.G. n. 42/2024
CP_
cessione di cui è stata data notizia sulla Gazzetta Ufficiale del 22 giugno 2017, Foglio delle inserzioni n. 73 (cfr. doc. 8 fascicolo monitorio).
Non vi è dubbio, quindi, che il credito oggetto del presente giudizio – derivante da contratti di conto corrente n. 28/92599/9 e due mutui chirografari stipulati da Parte_3
con e garantiti da fideiussioni prestate da – Controparte_3 Parte_1
rientri nel perimetro della cessione e che l'attuale titolare del credito sia Controparte_1
Inoltre, come si ricava dalla Gazzetta Ufficiale del 22 giugno 2017 n. 73 (doc. 8 fascicolo monitorio),
nella quale è stato dato avviso della cessione del credito da Rev Gestione Crediti S.p.A. a
[...]
il ruolo di servicer (o master servicer) è stato ricoperto dalla CP_1 Controparte_6
(poi fusa in Banca Finint) e la REV Gestione Crediti s.p.a. ha ricevuto, dalla servicer, l'incarico di
special servicer.
A seguito di un'operazione di scissione parziale della società REV Gestione Crediti S.p.A., l'attività
di special servicer è stata poi assegnata a alla quale è stato altresì Controparte_2
conferito incarico, tramite procura notarile, di porre in essere, in suo nome e per suo conto, tutti gli atti, adempimenti e formalità relativi allo svolgimento dell'attività di gestione e recupero giudiziale e stragiudiziale dei suddetti crediti (cfr. doc. 9 fascicolo monitorio).
In seguito, con atto del 18 ottobre 2022 autenticato dal Notaio , Persona_1 Controparte_1
ha conferito procura speciale a “affinché la suddetta Società Controparte_2
Procuratrice, in persona dei suoi legali rappresentanti pro tempore, dei suoi amministratori, dirigenti,
dipendenti e procuratori regolarmente autorizzati - nonché in persona degli avvocati che verranno di volta in
volta nominati dalla società procuratrice stessa quando necessario o opportuno in relazione alla natura degli
atti da eseguirsi - procura ad agire in nome e per conto della Società, in relazione a tutti gli atti, adempimenti
e formalità ritenuti necessari, utili od opportuni allo svolgimento dell'attività di amministrazione, gestione,
incasso e recupero dei Crediti di titolarità della Società” (cfr. doc. 1 monitorio). Non è quindi nemmeno revocabile in dubbio che sia legittimata ad agire in norme e per Controparte_2
conto di per il recupero dei crediti. Controparte_1
9. Parimenti infondata è l'eccezione di nullità del ricorso monitorio per mancata indicazione del codice fiscale della Controparte_1
Nel ricorso per decreto ingiuntivo (doc. 1 fascicolo opponente) e nella procura (doc. 1 fascicolo
monitorio) risulta indicato il codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di
Treviso UN della ricorrente, ossia il n. . P.IVA_1
6 R.G. n. 42/2024
10. Con un ulteriore motivo, è stata dedotta la nullità delle fideiussioni, per violazione della normativa antitrust.
L'eccezione fa leva sulla circostanza che le fideiussioni prestate contengono clausole che, nella prospettiva della parte opponente, riproducono quelle dello schema elaborato dall'ABI dichiarato dalla Banca d'Italia con provvedimento n. 55 del 2 maggio 2005, in contrasto con l'art. 2, co. 2, lett.
a) l. n. 287/1990 con conseguente nullità delle suddette clausole.
Non ignora il Tribunale che, con la sentenza n. 41994 del 30 dicembre 2021, le Sezioni Unite hanno affermato il seguente principio di diritto: “i contratti di fideiussione a valle di intese dichiarate
parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con la l. n. 287 del
1990, art. 2, co. 2, lett. a) e art. 101 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, sono parzialmente
nulli, ai sensi dell'art. 2, comma 3 della legge succitata e dell'art. 1419 c.c., in relazione alle sole clausole che
riproducano quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata, salvo che sia desumibile dal
contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti”.
Osserva, tuttavia, il Tribunale che, al fine di provare i fatti costitutivi della nullità in questione, la parte interessata avrebbe dovuto produzione in giudizio, entro i termini perentori fissati dal codice di rito, copia del provvedimento della Banca d'Italia n. 55/2005 e dello schema di fideiussione predisposto dall'ABI nel 2003. Il primo costituisce, infatti, un provvedimento amministrativo emesso da un'Autorità indipendente, che evidentemente sfugge al principio iura novit curia; il secondo, necessario per verificare la corrispondenza delle clausole presenti nella fideiussione a quelle oggetto di censura da parte della Banca d'Italia con il predetto provvedimento, costituisce un provvedimento di una associazione di categoria, anch'esso evidentemente sottratto al principio
iura novit curia.
Nel caso in esame, la parte opponente non ha prodotto né l'uno, né l'altro documento.
11. In sede di terza memoria depositata ex art 171 ter c.p.c., ha eccepito la Parte_1
vessatorietà della clausola che deroga alla disciplina dell'art. 1957 c.c.
Anche detto motivo è infondato.
Sulla base del consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, “Nel contratto di
fideiussione, i requisiti soggettivi per l'applicazione della disciplina consumeristica devono essere valutati
con riferimento alle parti di esso, senza considerare il contratto principale, come affermato dalla
giurisprudenza unionale (CGUE, 19 novembre 2015, in causa C-74/15, , e 14 settembre 2016, in Per_2
causa C-534/15, , dovendo pertanto ritenersi consumatore il fideiussore persona fisica che, pur Per_3
7 R.G. n. 42/2024
svolgendo una propria attività professionale (o anche più attività professionali), stipuli il contratto di
garanzia per finalità estranee alla stessa, nel senso che la prestazione della fideiussione non deve costituire
atto espressivo di tale attività, né essere strettamente funzionale al suo svolgimento (cd. atti strumentali in
senso proprio)” (Cass. 5868/23; Cass. 742/2020).
Ebbene, nel caso in esame ha prestato fideiussione quando era amministratore Parte_1
unico e legale rappresentante della (cfr. docc. 10,11,12,14, 16 Parte_3
fascicolo monitorio), di talché lo stesso non può essere qualificato come consumatore.
12. Esclusa la nullità della clausola n. 6, va disattesa anche l'eccezione di decadenza ex art. 1957 c.c.
sollevata dalla parte opponente.
Come chiarito dalla Corte di Cassazione, in termini che si condividono, la decadenza del creditore dall'obbligazione fideiussoria ai sensi dell'art. 1957 c.c. ben può essere oggetto di deroga convenzionale, “trattandosi di pattuizione rimessa alla disponibilità delle parti che non urta contro alcun
principio di ordine pubblico, comportando soltanto l'assunzione, per il garante, del maggior rischio inerente
al mutamento delle condizioni patrimoniali del debitore” (Cass. 21867/2013).
13. Parimenti infondato è il motivo con cui la parte opponente ha eccepito l'intervenuta prescrizione del credito vantato dalla banca opposta, se si considera che i rapporti posti a fondamento della domanda di ingiunzione sono stati risolti il 28 agosto 2014, mentre il ricorso per decreto ingiuntivo è stato depositato il 25 ottobre 2023, entro il termine di prescrizione decennale applicabile nel caso in esame.
13. Alla luce delle considerazioni che precedono, l'opposizione proposta da Parte_1
deve essere respinta, e, per l'effetto, deve essere confermato il decreto ingiuntivo opposto.
12. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo in applicazione dei parametri medi tabellari (scaglione da euro 52.001,00 a euro 260.000,00), ad esclusione della fase istruttoria, che si liquida sulla base dei valori minimi, trattandosi di causa istruita solo su base documentale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Arezzo, in composizione monocratica, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando:
- rigetta l'opposizione proposta da e, per l'effetto conferma il decreto Parte_1
ingiuntivo n. 1040/2023 (R.G. 2559/2023) emesso dal Tribunale di Arezzo;
8 R.G. n. 42/2024
- condanna al pagamento delle spese di lite in favore di e per Parte_1 Controparte_1
essa la procuratrice che si liquidano in € 11.268,00, per Controparte_2
compensi, oltre spese generali al 15%, iva e cpa come per legge.
Così deciso in Arezzo, in data 16 dicembre 2025
Il giudice
IL NA RS
9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI AREZZO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Arezzo, in composizione monocratica, in persona del giudice IL NA RS, ha emesso la seguente
SENTENZA
ex art. 281 sexies ult. co. c.p.c. nella causa civile di primo grado iscritta al n. 42 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024, avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo –
fideiussione
promossa da
C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Emiliano Parte_1 C.F._1
ZI
parte opponente
nei confronti di
(C.F. in persona del legale rappresentante pro tempore, e per Controparte_1 P.IVA_1
essa, quale procuratrice, socio unico (C.F. e P. IVA Controparte_2
), quest'ultima in persona del procuratore speciale, rappresentata e difesa dall'Avv. P.IVA_2
LU De IT
parte opposta
conclusioni:
per parte opponente: “Voglia l'Ill.mo Giudice adito in accoglimento di quanto sopra esposto - Accogliere le
domande così come già formulate nell'atto di citazione che si intendono qui integralmente riportate e
trascritte”, dunque: “Voglia l'ill.mo giudice adito, ogni contraria istanza disattesa, in via preliminare –
dichiarare nullo il ricorso per ingiunzione di pagamento ed il DI conseguente, ex art. 164 cpc, per mancata
indicazione del C.F. della NEL MERITO 1) accertare e dichiarare che non è stata provata la CP_1
legittimazione attiva della 2) Accertare e dichiarare la nullità Parte_2
1 R.G. n. 42/2024
della fideiussione, ex art. 1419 cod. civ., per adozione di uno schema dichiarato illegittimo dall'antitrust e
dalla Banca d'Italia. 3) Accertare e dichiarare la prescrizione del credito ex art. 2948, n. 4) ed anche ex art.
1946 cod. civ. 4) Accertare e dichiarare la maturata decadenza dell'azione del creditore ex art. 1957 cod. civ.
5) per l'effetto, revocare il DI NRG 2559/2023 emesso dal Tribunale di Arezzo in data 16 Novembre 2023”.
con vittoria di spese e compensi oltre rimborso forfetario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge e
distrazione in favore dell'avv. ZI Emiliano, che si dichiara antistatario”;
per parte opposta: “Si insiste per l'accoglimento delle conclusioni di merito formulate nella comparsa di
costituzione e risposta” dunque: “voglia il Giudice del Tribunale di Arezzo: in via preliminare: concedere la
provvisoria esecuzione del decreto opposto;
Nel merito: - rigettare l'opposizione proposta perché infondata in
fatto ed in diritto. Con vittoria di spese e compensi”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, ha proposto opposizione al Parte_1
decreto ingiuntivo n. 1040/2023 (R.G. n. 2559/2023) emesso dal Tribunale di Arezzo il 16 novembre
2023 su ricorso di e per essa, quale procuratrice, Controparte_1 Controparte_2
per l'importo di € 254.506,63, oltre interessi, spese e compensi, a titolo di debito residuo dei
[...]
seguenti rapporti bancari intrattenuti dalla società Officine Assistance s.r.l. (dichiarata fallita dal
Tribunale di Arezzo con sentenza n. 55 del 4 settembre 2019) con l'allora
[...]
conto corrente n. 28/92599/9 (doc. 10 fascicolo monitorio); mutuo Controparte_3
chirografario del 30 giugno 2009 (doc. 11 fascicolo monitorio), successivamente modificato in data 27
settembre 2012 (doc. 12 fascicolo monitorio); mutuo chirografario del 25 giugno 2012 (doc. 14 fascicolo
monitorio). Il decreto ingiuntivo è stato chiesto ed ottenuto nei confronti di Parte_1
quale fideiussore della società Officine Assistance s.r.l. in forza di fideiussione omnibus del 20
giugno 2007 e di fideiussione specifica del 25 giugno 2012, a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni derivanti dal contratto di mutuo sopra menzionato, stipulato in pari data.
A sostegno dell'opposizione, ha articolato i seguenti motivi: Parte_1
i) prescrizione del credito vantato dall'opposta;
ii) intervenuta decadenza ai sensi dell'art. 1957 c.c.;
iii) carenza di legittimazione attiva di mancando la prova delle pubblicazioni Controparte_1
nella Gazzetta Ufficiale di tutte le intervenute cessioni in blocco indicati nel ricorso monitorio;
iv) nullità ex art. 164, co. 1 c.p.c. del ricorso per decreto ingiuntivo non essendovi indicato il codice fiscale della Controparte_1
2 R.G. n. 42/2024
v) nullità parziale delle fideiussioni perché contenenti clausole che riproducono quelle dello schema ABI censurate dalla Banca d'Italia con provvedimento n. 55 del 2005 per violazione della normativa antitrust.
Sulla base delle suddette allegazioni, parte opponente ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia l'ill.mo giudice adito, ogni contraria istanza disattesa, in via preliminare – dichiarare
nullo il ricorso per ingiunzione di pagamento ed il DI conseguente, ex art. 164 cpc, per mancata indicazione
del C.F. della NEL MERITO 1) accertare e dichiarare che non è stata provata la CP_1
legittimazione attiva della 2) Accertare e dichiarare la nullità Parte_2
della fideiussione, ex art. 1419 cod. civ., per adozione di uno schema dichiarato illegittimo dall'antitrust e
dalla Banca d'Italia. 3) Accertare e dichiarare la prescrizione del credito ex art. 2948, n. 4) ed anche ex art.
1946 cod. civ. 4) Accertare e dichiarare la maturata decadenza dell'azione del creditore ex art. 1957 cod. civ.
5) per l'effetto, revocare il DI NRG 2559/2023 emesso dal Tribunale di Arezzo in data 16 Novembre 2023. 6)
Con vittoria di spese e compensi oltre rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per
legge”.
2. Si è costituita nel presente giudizio unipersonale, e per essa Controparte_1 [...]
la quale ha preliminarmente chiesto concedersi la provvisoria esecutività del Controparte_2
decreto ingiuntivo opposto, ed ha contestato integralmente quanto dedotto dall'opponente,
evidenziando in particolare che:
i) sussiste la prova della titolarità del credito, avendo la banca adeguatamente documentato l'inclusione del credito originariamente vantato da e del Controparte_3 CP_3
nelle varie operazioni di cartolarizzazione intervenute nel corso del tempo, allegando tutte le copie delle G.U. in cui sono stati pubblicati sia i provvedimenti che gli atti relativi alle cessioni dei crediti
(cfr. docc.
3-8 fascicolo monitorio);
ii) nel ricorso monitorio è stato indicato il codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle
Imprese di Treviso UN (n. ) della ricorrente;
P.IVA_1
iii) la fideiussione del 20 giugno 2007 (doc. 13 monitorio) è una fideiussione omnibus, ma nessuna prova viene fornita dall'opponente circa la conformità della fideiussione da esso sottoscritta rispetto al modello ritenuto illegittimo;
iv) è stato pienamente rispettato il termine decadenziale previsto dall'art 1957 c.c., in quanto, a seguito della dichiarazione di fallimento della debitrice principale (doc. 16 monitorio), ha proposto domanda di insinuazione al passivo e vi è stata ammessa (cfr. docc. 17 e 18 fascicolo monitorio);
3 R.G. n. 42/2024
v) la fideiussione del 25 giugno 2012 (doc. 15 fascicolo monitorio) è una fideiussione specifica per le obbligazioni contratte dalla debitrice principale in forza del contratto di mutuo chirografario stipulato nella medesima data (doc. 14 fascicolo monitorio), pertanto non rientra nell'accertamento condotto dalla Banca d'Italia in relazione alle sole fideiussioni omnibus;
vi) i rapporti per cui è causa sono stati risolti nel 2019, pertanto, il credito non risulta prescritto.
Si tali basi, ha chiesto: “in via preliminare: - concedere la provvisoria esecuzione del Controparte_1
decreto opposto;
Nel merito: - rigettare l'opposizione proposta perché infondata in fatto ed in diritto. Con
vittoria di spese e compensi”.
3. Depositate le memorie ex art. 171 ter c.p.c., con ordinanza del 13 gennaio 2025 il decreto ingiuntivo opposto è stato dichiarato provvisoriamente esecutivo, e rilevato il mancato esperimento del tentativo di mediazione obbligatoria, è stato assegnato alla parte opposta il termine di 15 giorni per instaurare il procedimento di mediazione.
4. Verificato l'esito negativo della mediazione, la causa è stata istruita su base documentale.
5. All'udienza del 19 novembre 2025, le parti hanno discusso la causa e precisato le conclusioni come da verbale in atti e la causa è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies, ult. co.
c.p.c.
****
6. L'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione che si svolge secondo le norme del procedimento ordinario, con la conseguenza che il creditore-opposto, avente la veste sostanziale di attore, è tenuto a provare i fatti costitutivi della pretesa, cioè l'esistenza e il contenuto della fonte negoziale o legale del credito e, se previsto, il termine di scadenza, mentre il debitore-opponente, convenuto sostanziale, ha l'onere di dimostrare eventuali fatti estintivi,
impeditivi o modificativi del credito.
7. Il presente giudizio ha ad oggetto il credito di € 254.506,63 vantato da Controparte_1
derivante dai seguenti rapporti contrattuali intrattenuti dalla Officine Assistance s.r.l. con l'allora e del conto corrente n. 28/92599/9 (doc. 10 fascicolo monitorio); Controparte_3 CP_3
mutuo chirografario del 30 giugno 2009 (doc. 11 fascicolo monitorio), successivamente modificato in data 27 settembre 2012 (doc. 12 fascicolo monitorio); mutuo chirografario del 25 giugno 2012 (doc. 14
fascicolo monitorio). A garanzia dell'adempimento delle obbligazioni derivanti dai suddetti rapporti contrattuali, ha prestato due fideiussioni: una omnibus, il 20 giugno 2007, e Parte_1
4 R.G. n. 42/2024
una specifica, il 25 giugno 2012, a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni derivanti dal contratto di mutuo sopra menzionato, stipulato in pari data.
A fondamento della pretesa monitoria, l'istituto di credito ha prodotto, in particolare, copia dei suddetti contratti bancari (doc. 10, 11 e 14 fascicolo monitorio), gli estratti conto certificati ex art. 50
T.U.B. (doc. 19, 22 e 24 fascicolo monitorio), copia degli estratti conto integrali del c/c (doc. 20 fascicolo
monitorio), copia delle fideiussioni sottoscritte dall'odierno opponente (doc. 13 e 15 fascicolo
monitorio), documentazione idonea a dimostrare la sussistenza del credito ed il suo ammontare.
8. Con il primo motivo di opposizione, ha dedotto la carenza di legittimazione Parte_1
attiva di non essendo state dimostrate le pubblicazioni nella Gazzetta Ufficiale di Controparte_1
tutte le intervenute cessioni in blocco ai sensi dell'art. 58 TUB.
Il motivo è infondato.
È pacifico che, con decreto n. 45 del 10.02.2015, il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha disposto, su proposta della Banca d'Italia, l'Amministrazione straordinaria della Banca Popolare
dell'Etruria e del Lazio – Società Cooperativa.
È parimenti pacifico che, con decreto-legge 22 novembre 2015 n. 183, è stata costituita la
[...]
a favore della quale, con provvedimento della Banca d'Italia Controparte_4
del 22 novembre 2015, è stata disposta la cessione di tutti di “diritti, le attività e passività costituenti la
azienda bancaria della Controparte_5
” (cfr. doc.
3-4 fascicolo monitorio).
[...]
Con l. 28 dicembre 2015, n. 208, è stato recepito il d.l. 183 del 2015, contestualmente abrogato, fermi restando gli atti e i provvedimenti adottati e fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge n. 183 del 2015 (cfr. doc. 5 fascicolo monitorio).
Successivamente, è stata disposta in favore di Rev Gestione Crediti S.p.A. la cessione dei crediti in sofferenza risultanti dalla situazione contabile individuale di e del Controparte_3
Lazio Società Cooperativa al 30 settembre 2015, nonché gli ulteriori rapporti e crediti in sofferenza risultanti dalla valutazione definitiva dell'esperto indipendente alla data del 22 novembre 2015,
giusta provvedimenti della Banca d'Italia del 26 gennaio 2016 e del 30 dicembre 2016; di tale cessione è stata data notizia mediante pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana n. 64 del 17 marzo 2016 e n. 46 del 24 febbraio 2017 (cfr. docc.
6-7 fascicolo monitorio).
In seguito, è stata disposta la cessione tutti i crediti oggetto dei provvedimenti Banca d'Italia del 26
gennaio 2016 e del 30 dicembre 2016 (ad eccezione dei contratti di leasing), a favore di CP_1
5 R.G. n. 42/2024
CP_
cessione di cui è stata data notizia sulla Gazzetta Ufficiale del 22 giugno 2017, Foglio delle inserzioni n. 73 (cfr. doc. 8 fascicolo monitorio).
Non vi è dubbio, quindi, che il credito oggetto del presente giudizio – derivante da contratti di conto corrente n. 28/92599/9 e due mutui chirografari stipulati da Parte_3
con e garantiti da fideiussioni prestate da – Controparte_3 Parte_1
rientri nel perimetro della cessione e che l'attuale titolare del credito sia Controparte_1
Inoltre, come si ricava dalla Gazzetta Ufficiale del 22 giugno 2017 n. 73 (doc. 8 fascicolo monitorio),
nella quale è stato dato avviso della cessione del credito da Rev Gestione Crediti S.p.A. a
[...]
il ruolo di servicer (o master servicer) è stato ricoperto dalla CP_1 Controparte_6
(poi fusa in Banca Finint) e la REV Gestione Crediti s.p.a. ha ricevuto, dalla servicer, l'incarico di
special servicer.
A seguito di un'operazione di scissione parziale della società REV Gestione Crediti S.p.A., l'attività
di special servicer è stata poi assegnata a alla quale è stato altresì Controparte_2
conferito incarico, tramite procura notarile, di porre in essere, in suo nome e per suo conto, tutti gli atti, adempimenti e formalità relativi allo svolgimento dell'attività di gestione e recupero giudiziale e stragiudiziale dei suddetti crediti (cfr. doc. 9 fascicolo monitorio).
In seguito, con atto del 18 ottobre 2022 autenticato dal Notaio , Persona_1 Controparte_1
ha conferito procura speciale a “affinché la suddetta Società Controparte_2
Procuratrice, in persona dei suoi legali rappresentanti pro tempore, dei suoi amministratori, dirigenti,
dipendenti e procuratori regolarmente autorizzati - nonché in persona degli avvocati che verranno di volta in
volta nominati dalla società procuratrice stessa quando necessario o opportuno in relazione alla natura degli
atti da eseguirsi - procura ad agire in nome e per conto della Società, in relazione a tutti gli atti, adempimenti
e formalità ritenuti necessari, utili od opportuni allo svolgimento dell'attività di amministrazione, gestione,
incasso e recupero dei Crediti di titolarità della Società” (cfr. doc. 1 monitorio). Non è quindi nemmeno revocabile in dubbio che sia legittimata ad agire in norme e per Controparte_2
conto di per il recupero dei crediti. Controparte_1
9. Parimenti infondata è l'eccezione di nullità del ricorso monitorio per mancata indicazione del codice fiscale della Controparte_1
Nel ricorso per decreto ingiuntivo (doc. 1 fascicolo opponente) e nella procura (doc. 1 fascicolo
monitorio) risulta indicato il codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di
Treviso UN della ricorrente, ossia il n. . P.IVA_1
6 R.G. n. 42/2024
10. Con un ulteriore motivo, è stata dedotta la nullità delle fideiussioni, per violazione della normativa antitrust.
L'eccezione fa leva sulla circostanza che le fideiussioni prestate contengono clausole che, nella prospettiva della parte opponente, riproducono quelle dello schema elaborato dall'ABI dichiarato dalla Banca d'Italia con provvedimento n. 55 del 2 maggio 2005, in contrasto con l'art. 2, co. 2, lett.
a) l. n. 287/1990 con conseguente nullità delle suddette clausole.
Non ignora il Tribunale che, con la sentenza n. 41994 del 30 dicembre 2021, le Sezioni Unite hanno affermato il seguente principio di diritto: “i contratti di fideiussione a valle di intese dichiarate
parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con la l. n. 287 del
1990, art. 2, co. 2, lett. a) e art. 101 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, sono parzialmente
nulli, ai sensi dell'art. 2, comma 3 della legge succitata e dell'art. 1419 c.c., in relazione alle sole clausole che
riproducano quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata, salvo che sia desumibile dal
contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti”.
Osserva, tuttavia, il Tribunale che, al fine di provare i fatti costitutivi della nullità in questione, la parte interessata avrebbe dovuto produzione in giudizio, entro i termini perentori fissati dal codice di rito, copia del provvedimento della Banca d'Italia n. 55/2005 e dello schema di fideiussione predisposto dall'ABI nel 2003. Il primo costituisce, infatti, un provvedimento amministrativo emesso da un'Autorità indipendente, che evidentemente sfugge al principio iura novit curia; il secondo, necessario per verificare la corrispondenza delle clausole presenti nella fideiussione a quelle oggetto di censura da parte della Banca d'Italia con il predetto provvedimento, costituisce un provvedimento di una associazione di categoria, anch'esso evidentemente sottratto al principio
iura novit curia.
Nel caso in esame, la parte opponente non ha prodotto né l'uno, né l'altro documento.
11. In sede di terza memoria depositata ex art 171 ter c.p.c., ha eccepito la Parte_1
vessatorietà della clausola che deroga alla disciplina dell'art. 1957 c.c.
Anche detto motivo è infondato.
Sulla base del consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, “Nel contratto di
fideiussione, i requisiti soggettivi per l'applicazione della disciplina consumeristica devono essere valutati
con riferimento alle parti di esso, senza considerare il contratto principale, come affermato dalla
giurisprudenza unionale (CGUE, 19 novembre 2015, in causa C-74/15, , e 14 settembre 2016, in Per_2
causa C-534/15, , dovendo pertanto ritenersi consumatore il fideiussore persona fisica che, pur Per_3
7 R.G. n. 42/2024
svolgendo una propria attività professionale (o anche più attività professionali), stipuli il contratto di
garanzia per finalità estranee alla stessa, nel senso che la prestazione della fideiussione non deve costituire
atto espressivo di tale attività, né essere strettamente funzionale al suo svolgimento (cd. atti strumentali in
senso proprio)” (Cass. 5868/23; Cass. 742/2020).
Ebbene, nel caso in esame ha prestato fideiussione quando era amministratore Parte_1
unico e legale rappresentante della (cfr. docc. 10,11,12,14, 16 Parte_3
fascicolo monitorio), di talché lo stesso non può essere qualificato come consumatore.
12. Esclusa la nullità della clausola n. 6, va disattesa anche l'eccezione di decadenza ex art. 1957 c.c.
sollevata dalla parte opponente.
Come chiarito dalla Corte di Cassazione, in termini che si condividono, la decadenza del creditore dall'obbligazione fideiussoria ai sensi dell'art. 1957 c.c. ben può essere oggetto di deroga convenzionale, “trattandosi di pattuizione rimessa alla disponibilità delle parti che non urta contro alcun
principio di ordine pubblico, comportando soltanto l'assunzione, per il garante, del maggior rischio inerente
al mutamento delle condizioni patrimoniali del debitore” (Cass. 21867/2013).
13. Parimenti infondato è il motivo con cui la parte opponente ha eccepito l'intervenuta prescrizione del credito vantato dalla banca opposta, se si considera che i rapporti posti a fondamento della domanda di ingiunzione sono stati risolti il 28 agosto 2014, mentre il ricorso per decreto ingiuntivo è stato depositato il 25 ottobre 2023, entro il termine di prescrizione decennale applicabile nel caso in esame.
13. Alla luce delle considerazioni che precedono, l'opposizione proposta da Parte_1
deve essere respinta, e, per l'effetto, deve essere confermato il decreto ingiuntivo opposto.
12. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo in applicazione dei parametri medi tabellari (scaglione da euro 52.001,00 a euro 260.000,00), ad esclusione della fase istruttoria, che si liquida sulla base dei valori minimi, trattandosi di causa istruita solo su base documentale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Arezzo, in composizione monocratica, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando:
- rigetta l'opposizione proposta da e, per l'effetto conferma il decreto Parte_1
ingiuntivo n. 1040/2023 (R.G. 2559/2023) emesso dal Tribunale di Arezzo;
8 R.G. n. 42/2024
- condanna al pagamento delle spese di lite in favore di e per Parte_1 Controparte_1
essa la procuratrice che si liquidano in € 11.268,00, per Controparte_2
compensi, oltre spese generali al 15%, iva e cpa come per legge.
Così deciso in Arezzo, in data 16 dicembre 2025
Il giudice
IL NA RS
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