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Sentenza 7 marzo 2025
Sentenza 7 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 07/03/2025, n. 1043 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1043 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Il Tribunale in funzione di Giudice del Lavoro ed in persona del dott. Giovanni Andrea Rippa ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
Sentenza nella causa iscritta al n. 7189/2024 del R.G.
Tra
e , nella qualità di genitori del minore Parte_1 Parte_2 [...]
nato il [...] a San Giorgio a [...], rappresentati e difesi dall'Avv. Per_1
Stefano Palomba;
ricorrente
E
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso come in atti;
CP_1
resistente
Conclusioni: come in atti
Motivi in fatto e diritto della decisione
Parte ricorrente, a seguito del deposito della consulenza tecnica d'ufficio effettuato dal dott.
nel procedimento di accertamento tecnico preventivo – in cui avevano chiesto il Persona_2 riconoscimento in favore del minore del diritto a fruire dell'indennità di frequenza disciplinata dalla legge n. 289/90 a far data dalla domanda amministrativa – depositava dichiarazione di dissenso ai sensi dell'art. 445 bis, comma 4, c.p.c.. Successivamente presentava nei termini di legge ricorso ai sensi dell'art. 445 bis, comma 6, c.p.c., allegando che il CTU non aveva dato una valutazione esaustiva delle patologie da cui è affetto il minore come descritte in ricorso, tali da legittimare il riconoscimento della prestazione richiesta.
L' si costituiva in giudizio e chiedeva il rigetto del ricorso. CP_1
Il CTU dott. , nominato CTU nel procedimento di accertamento tecnico Persona_2 preventivo, nel proprio elaborato – da intendersi qui integralmente richiamato – ha analizzato in maniera esaustiva le condizioni psicofisiche del minore, esponendo quanto segue:
“…CONSIDERAZIONI MEDICO-LEGALI
La consulenza in oggetto riguarda le problematiche di salute del minore e se le Persona_1 sue condizioni di salute siano idonee al riconoscimento dell'indennità di frequenza.
Tale prestazione è stata negata in fase amministrativa.
L'indennità di frequenza (legge 289/1990) è stata instituita in favore dei mutilati ed invalidi civili minori degli anni 18 che presentino difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni della propria età, nonché ai minori ipoacusici che presentino una perdita uditiva superiore ai 60 decibel nell'orecchio migliore nelle frequenze di 500, 1000, 2000 hertz. L'indennità, peraltro, viene concessa in questi casi per il ricorso continuo o anche periodico a trattamenti riabilitativi o
1 terapeutici a seguito della loro minorazione;
essa è subordinata alla frequenza continua od anche periodica di centri ambulatoriali o di centri diurni, anche di tipo semiresidenziale, pubblici o privati, purché operanti in regime convenzionale, specializzati nel trattamento terapeutico o nella riabilitazione e nel recupero di persone portatrici di handicap oppure di scuole pubbliche e private di ogni ordine e grado a partire dalla scuola materna, nonché centri di formazione o di addestramento professionale.
Allo stato attuale il minore non può godere di questa prestazione perché si tratta di un Per_1 minore che non ha alcuna difficoltà a svolgere i compiti propri di un pari età.
Egli presenta una sfumata scoliosi in trattamento con corsetto lyonese unicamente nelle ore notturne
(come da ultimo certificato specialistico in atti). La patologia di partenza è di poco momento medico-legale (lieve/sfumata scoliosi destro lombare convessa abbinata ad una cifosi del rachide dorsale altrettanto lieve); è altrettanto blando l'utilizzo del corsetto (unicamente nelle ore notturne) così il trattamento riabilitativo in essere (eseguito per un periodo circoscritto).
Per i motivi di cui sopra non è possibile attribuire l'indennità di frequenza.
LE CONCLUSIONI
Il minore è affetto da: sfumata scoliosi destro lombare convessa, con altrettanto Persona_1 sfumata cifosi del rachide dorsale, in trattamento con corsetto lyonese, nelle ore notturne. Tale patologia non permette il riconoscimento dell'indennità di frequenza”.
Il consulente, in risposta alle osservazioni alla bozza dell'elaborato peritale formulate dal procuratore di parte ricorrente, ha esposto: “In data 29-3-2024 sono pervenute osservazioni da parte dell'avvocato Palomba che si allegano all'elaborato conclusivo.
In essa il legale pone l'accento sui disagi legati a siffatta patologia;
si tratta di aspetti soggettivi non riferiti nemmeno dal minore (e dalla madre del minore in sede di visita) che vanno considerate delle personali deduzioni. Esse non permettono di ribaltare le conclusioni a cui si è giunti in bozza di relazione. All'interno delle osservazioni il legale indica la diagnosi di atteggiamento scoliotico. Se si analizza l'etimologia della parola si comprende rapidamente che un atteggiamento è un qualcosa di così tenue da non permettere la concessione dell'indennità di frequenza. Oltretutto è una diagnosi sbagliata perché superata dai controlli specialistici più recenti. A riguardo si rimanda alla diagnosi da me posta che tiene in debita considerazione tutti i controlli specialistici versati in atti.
In conclusione si ritiene di non poter accogliere le considerazioni dell'avvocato Palomba e si conferma integralmente il giudizio di cui alla bozza di relazione”.
Le conclusioni cui è giunto il consulente sono il risultato di un ragionamento rigorosamente scientifico ed esaurientemente argomentato e possono pertanto essere fatte proprie dal giudicante.
Emerge pertanto che le motivazioni in base alle quali la parte ricorrente deduce di non condividere le conclusioni del CTU integrano un dissenso diagnostico.
In merito si richiama per completezza quanto affermato dalla Corte di Legittimità (cfr. sentenza
Cassazione civile sez. lav. n. 7341 del 2004) in materia di dissenso diagnostico.
La Corte di Legittimità nella suddetta sentenza afferma in merito al dissenso diagnostico: “E' appena il caso di richiamare in proposito la costante giurisprudenza di questa Corte secondo cui, ove il giudice del merito si basi sulle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, il difetto di motivazione della sentenza denunciabile in cassazione deve consistere nella indicazione delle carenze e deficienze diagnostiche riscontrabili nella perizia, o nella precisazione delle affermazioni illogiche
2 o scientificamente errate in essa contenute, o nella individuazione della omissione degli accertamenti strumentali dai quali, secondo le predette nozioni, non può prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi, non essendo sufficiente la mera prospettazione di una semplice difformità tra le valutazioni del consulente circa l'entità e l'incidenza del dato patologico e quella della parte;
al di fuori di tale ambito, infatti, la censura di difetto di motivazione costituisce un mero dissenso diagnostico non attinente a vizi del processo logico che si traduce in una inammissibile richiesta di revisione nel merito del convincimento del giudice (cfr. tra le tante Cass.
n. 3519 del 2001, Cass. n. 225 del 2000, Cass. n. 530 del 1998, Cass. n. 12630 del 1995).”
Deve pertanto accertarsi che il minore non è in possesso delle condizioni sanitarie legittimanti la fruizione dell'indennità di frequenza disciplinata dalla legge n. 289/90.
In conclusione il ricorso deve essere rigettato.
Nulla per le spese di lite ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c..
Stante la dichiarazione di esenzione dal pagamento delle spese prevista dall'art. 152 disp. att. c.p.c., le spese della consulenza tecnica d'ufficio espletata dal dott. nel procedimento Persona_2 di accertamento tecnico preventivo, liquidate come da separato decreto, vanno poste definitivamente a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
-rigetta il ricorso;
-nulla per le spese di lite;
-pone le spese della consulenza tecnica d'ufficio espletata dal dott. nel Persona_2 procedimento di accertamento tecnico preventivo, liquidate come da separato decreto, definitivamente a carico dell' . CP_1
Si comunichi.
Così deciso il 07.03.2025
Il Giudice del Lavoro
dott. Giovanni Andrea Rippa
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