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Sentenza 23 gennaio 2026
Sentenza 23 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XVI, sentenza 23/01/2026, n. 1016 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 1016 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1016/2026
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 16, riunita in udienza il 25/11/2025 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
DI CECILIA GENNARO, Giudice monocratico in data 25/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6090/2025 depositato il 01/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Sant'Antimo - Via Roma 168 80029 Sant'Antimo NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 9860 TARI 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 20822/2025 depositato il
27/11/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: trascritte in parte narrativa.
Resistente/Appellato: trascritte in parte narrativa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato e depositato telematicamente il sig. Ricorrente_1, rappresentato e difeso dall'Avv. Difensore_1, ha impugnato l'avviso di accertamento n. 9860 del 15/11/2024, prot. n. 33970 del 29/11/2024 emesso dal Comune di Sant'Antimo e notificato il 14/02/2025 per Tassa Rifiuti Solidi
Urbani dell'anno 2019, per l'importo di €. 283,00.
A fondamento del ricorso proposto il ricorrente ha eccepito:
- in via preliminare, la nullità della pretesa creditoria per comprovato regolare pagamento del tributo, come comprovato da documentazione esibita e depositata - nella specie n. 2 ricevute di pagamento in suo possesso
(cfr. all. 2) – giusta Cass. civ., Sez. V, n.25406/2016, rispetto alle n. 4 rate complessive previste, ciascuna di € 69,00, essendo venuto meno l'obbligo di conservazione della prova documentale del pagamento delle altre rate per decorso del termine quinquennale normativamente stabilito, dovendo ridursi in ogni caso il debito residuo, ove ancora sussistente, a € 138,00 rispetto all'iniziale somma di € 276,00 dovuto;
- inesigibilità del credito per intervenuta decadenza e prescrizione ex art. 1, co. 161, L. 296/2006 e art. 2948
c.c., essendo decorso il relativo termine quinquennale rispetto all'anno d'imposta 2019 con riferimento all'avviso impugnato, notificato solo in data 14/2/2025;
- difetto di congrua ed intelligibile motivazione, ai sensi dell'art. 7 L. 212/2000, in assenza dell'indicazione dei dati indispensabili al ricorrente per comprendere i motivi sottesi alla pretesa creditoria e consentirgli di allestire un'adeguata difesa processuale dinanzi all'organo giurisdizionale o autorità amministrativa, non individuandone le modalità, i termini e i destinatari.
Nel richiamare adesiva giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 10590/2007 e n. 4283/2010), concludeva, quindi, per l'annullamento dell'atto impugnato con vittoria delle spese di giudizio, da attribuire al procuratore costituito dichiaratosi antistatario.
Nonostante la rituale notifica del ricorso, il Comune di Sant'Antimo è rimasto contumace.
All'odierna udienza camerale di discussione, la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via pregiudiziale, va respinta, poiché infondata, l'eccezione, sollevata dal ricorrente, di intervenuta decadenza dell'azione accertativa eseguita dal Comune di Sant'Antimo (NA) (così correttamente e giuridicamente qualificata la doglianza sollevata) risultando tempestivamente esercitata la pretesa creditoria entro il termine del 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati (ex art. 1, co. 161, L. n. 296/2006), vale a dire entro il termine del 31/12/2024 concernendo, essa, l'anno d'imposta 2019.
Occorre, innanzitutto, rilevare l'applicabilità del principio di scissione c.d soggettiva degli effetti della notificazione per il notificante e per il destinatario, già sancita dalla Cassazione con la sentenza n.24822 del
9.12.2015, per poi essere estesa, dalla giurisprudenza della Sezione tributaria civile agli effetti della notificazione degli atti di imposizione tributaria, in conformità e in applicazione espressa del principio statuito dalla citata Cass.Sez.Un. n.12332/2017, come definitivamente affermato con la sentenza n.9749 del 19.04.2018 (resa in materia di notifica, a mezzo posta, di avviso di accertamento, spedito entro il termine di decadenza) e da Cass.n.14580 del 6.06.2018 (in fattispecie di notifica di avviso di accertamento notificato al contribuente oltre il termine di decadenza, ma consegnato per la notifica anteriormente), da Cass.1.02.2019
n.3091 (in fattispecie relativa alla notificazione di una cartella i cui adempimenti per il notificante erano stati compiuti entro il termine di decadenza), e da Cass.
7.02.2019 n.3560, Cass.10.10.2019 n.33277 e Cass.
28.05.2020 n. 10160, secondo le quali: “L'esercizio del potere impositivo è assoggettato al rispetto di un termine di decadenza, insuscettibile d'interruzione a garanzia del corretto instaurarsi del rapporto giuridico tributario, ai fini del rispetto del quale, a differenza di quanto avviene per il termine di prescrizione, assume rilevanza la data nella quale l'ente ha posto in essere gli adempimenti necessari ai fini della notifica dell'atto,
e non quello, eventualmente successivo, di conoscenza dello stesso da parte del contribuente”.
Ciò sulla scia della sentenza della Corte Costituzionale n.477/2002 (cfr. Cass., SS.UU., n. 40543/2021).
Ma, pur a prescindere dall'applicabilità del descritto principio che incentra l'attenzione, ai fini decadenziali dell'attività posta in essere, sui poteri tempestivamente esercitabili dall'Amministrazione impositrice, occorre non trascurare nemmeno lo “spostamento in avanti del decorso dei termini per la…..durata della sospensione
(nel caso di specie 85 giorni), anche se il termine di prescrizione o decadenza sospeso non scade entro il
2020…..” secondo “...la lettura data dall'Agenzia delle Entrate è stata fatta propria anche dal Dipartimento delle finanze, che nella su citata risoluzione n. 6/DF del 15/06/ 2020 precisa che “l'effetto della disposizione in commento, pertanto, è quello di spostare in avanti il decorso dei suddetti termini per la stessa durata della sospensione”. Pertanto, sulla base di quanto disposto dall'art. 67, del dl n. 18 del 2020, tutti i termini di decadenza pendenti alla data dell'8 marzo 2020, e quindi non solo di quelli che erano in scadenza nel 2020, sono prorogati di 85 giorni, pari al periodo di sospensione 8 marzo-31 maggio 2020. Ciò implica, che ai termini di notifica previsti dall'art. 1, comma 161, legge n. 296 del 2006 devono essere aggiunti 85 giorni”.
Invero, la notifica dell'avviso di accertamento in rettifica “esecutivo” impugnato (ex L. n. 160/2019, Legge di stabilità 2020), emesso per presunto omesso o parziale versamento, coincide con il giorno 14/2/2025 – circostanza di fatto pacifica ed incontestata tra le parti. Per cui, conclusivamente, la “sospensione dei termini”, prevista a causa dell'emergenza epidemiologica Covid-19 dall'art. 67 del d.l. 18/2020 (cosiddetto decreto
“Cura Italia”) con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, per la notifica degli atti di accertamento i cui termini di decadenza erano pendenti alla data dell'8 marzo 2020 – come nel caso in esame - avrebbe consentito di notificare (o, meglio, di consegnare all'agente notificatore, in forza del principio di “scissione” degli effetti della notificazione affermato da Corte Costituzionale n. 477/2002 e dalla Cassazione con ordinanza n.386/2017 in tema di avvisi di accertamento notificati con raccomandata A/R, che ha sancito, ai fini della verifica del rispetto del termine di decadenza che grava sull'Amministrazione finanziaria, come occorra avere riguardo alla “data di spedizione” dell'atto e non a quella di ricezione dello stesso da parte del contribuente;
id. Cass. sez. 6-5, ord. 22 settembre 2015, n. 18643; Cass. sez. 6-5, ord. 21 ottobre 2014,
n. 22320; Cass. sez. 5, 10 giugno 2008, n. 15298; Cass. sez. 5, 29 gennaio 2004, n. 1647), l'atto impugnato in esame entro e non oltre il “26 marzo 2023” (vale a dire 85 gg. successivi decorrenti dall'1/1/2023), data finale decisamente successiva rispetto a quella di avvenuta notifica del 14/2/2025.
Ciò ferma restando la distinta ipotesi dei termini di notifica della riscossione coattiva riferita, invece, alle cartelle o alle ingiunzioni di pagamento e agli avvisi di accertamento esecutivi rientranti, però, nei cc.dd.
“carichi” già affidati all'Agenzie delle Entrate-Riscossione – contrariamente al caso in esame – che godono di un ulteriore periodo di “proroga” successivamente a quello di “sospensione” dei termini di versamento durato dal 8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, quindi, per 542 giorni, per effetto del regime legale disciplinato dall'art. 68 del d.l. e dell'applicazione dell'art. 12, d.lgs. n. 159 del 2015 richiamato.
Nel merito, privo di pregio si palesa l'eccezione di presunto difetto di motivazione dell'atto impugnato sollevata dal ricorrente dovendosi ritenere, contrariamente, essa compiutamente assolta risultando ben delineate e individuate, seppure sinteticamente, le ragioni sottese all'avviso di accertamento emesso e le indicazioni essenziali del suo contenuto consentendo agevolmente di apprezzarne positivamente la funzione di esplicitazione della pretesa erariale risultando essere stati in essa sufficientemente trascritti nella loro parte essenziale le ragioni della pretesa fiscale dovendosi escludere qualsiasi lesione del diritto di difesa spettante al contribuente destinatario dell'atto (in termini, Cass., Sez. Trib. Ord., n. 7278/2022).
Infine, dall'esame delle risultanze probatorie non può ritenersi compiutamente assolto l'onere probatorio – incombente sul ricorrente alla stregua del generale riparto stabilito dall'art. 2697, co. 2, c.c. – rivelandosi insufficiente il corredo documentale depositato in atti nel fascicolo digitale concernente il pagamento dell'importo totale dovuto a titolo di TARSU per l'anno 2019 se non fino a concorrenza delle n. 2 ricevute concernenti altrettante n. 2 rate, meglio descritte nell'allegato 2 al ricorso introduttivo, il cui importo versato per complessi € 138,00 e non considerato andrà, di conseguenza, decurtato da quello presunto e rifluito nell'avviso di accertamento impugnato pari a € 276,00, determinando i connessi effetti anche sotto il profilo delle sanzioni e degli interessi pretesi, quindi, da rideterminare.
L'accoglimento parziale del ricorso proposto costituisce giusto motivo di compensazione delle spese di giudizio tra le parti, ferma l'assenza di ogni attività difensiva esercitata dall'ente locale non costituitosi in giudizio.
La Corte
P.Q.M.
Accoglie parzialmente il ricorso nei termini indicati in motivazione annullando l'avviso di accertamento impugnato per quanto di ragione;
compensa le spese di giudizio
Napoli li 25/11/2025
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 16, riunita in udienza il 25/11/2025 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
DI CECILIA GENNARO, Giudice monocratico in data 25/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6090/2025 depositato il 01/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Sant'Antimo - Via Roma 168 80029 Sant'Antimo NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 9860 TARI 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 20822/2025 depositato il
27/11/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: trascritte in parte narrativa.
Resistente/Appellato: trascritte in parte narrativa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato e depositato telematicamente il sig. Ricorrente_1, rappresentato e difeso dall'Avv. Difensore_1, ha impugnato l'avviso di accertamento n. 9860 del 15/11/2024, prot. n. 33970 del 29/11/2024 emesso dal Comune di Sant'Antimo e notificato il 14/02/2025 per Tassa Rifiuti Solidi
Urbani dell'anno 2019, per l'importo di €. 283,00.
A fondamento del ricorso proposto il ricorrente ha eccepito:
- in via preliminare, la nullità della pretesa creditoria per comprovato regolare pagamento del tributo, come comprovato da documentazione esibita e depositata - nella specie n. 2 ricevute di pagamento in suo possesso
(cfr. all. 2) – giusta Cass. civ., Sez. V, n.25406/2016, rispetto alle n. 4 rate complessive previste, ciascuna di € 69,00, essendo venuto meno l'obbligo di conservazione della prova documentale del pagamento delle altre rate per decorso del termine quinquennale normativamente stabilito, dovendo ridursi in ogni caso il debito residuo, ove ancora sussistente, a € 138,00 rispetto all'iniziale somma di € 276,00 dovuto;
- inesigibilità del credito per intervenuta decadenza e prescrizione ex art. 1, co. 161, L. 296/2006 e art. 2948
c.c., essendo decorso il relativo termine quinquennale rispetto all'anno d'imposta 2019 con riferimento all'avviso impugnato, notificato solo in data 14/2/2025;
- difetto di congrua ed intelligibile motivazione, ai sensi dell'art. 7 L. 212/2000, in assenza dell'indicazione dei dati indispensabili al ricorrente per comprendere i motivi sottesi alla pretesa creditoria e consentirgli di allestire un'adeguata difesa processuale dinanzi all'organo giurisdizionale o autorità amministrativa, non individuandone le modalità, i termini e i destinatari.
Nel richiamare adesiva giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 10590/2007 e n. 4283/2010), concludeva, quindi, per l'annullamento dell'atto impugnato con vittoria delle spese di giudizio, da attribuire al procuratore costituito dichiaratosi antistatario.
Nonostante la rituale notifica del ricorso, il Comune di Sant'Antimo è rimasto contumace.
All'odierna udienza camerale di discussione, la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via pregiudiziale, va respinta, poiché infondata, l'eccezione, sollevata dal ricorrente, di intervenuta decadenza dell'azione accertativa eseguita dal Comune di Sant'Antimo (NA) (così correttamente e giuridicamente qualificata la doglianza sollevata) risultando tempestivamente esercitata la pretesa creditoria entro il termine del 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati (ex art. 1, co. 161, L. n. 296/2006), vale a dire entro il termine del 31/12/2024 concernendo, essa, l'anno d'imposta 2019.
Occorre, innanzitutto, rilevare l'applicabilità del principio di scissione c.d soggettiva degli effetti della notificazione per il notificante e per il destinatario, già sancita dalla Cassazione con la sentenza n.24822 del
9.12.2015, per poi essere estesa, dalla giurisprudenza della Sezione tributaria civile agli effetti della notificazione degli atti di imposizione tributaria, in conformità e in applicazione espressa del principio statuito dalla citata Cass.Sez.Un. n.12332/2017, come definitivamente affermato con la sentenza n.9749 del 19.04.2018 (resa in materia di notifica, a mezzo posta, di avviso di accertamento, spedito entro il termine di decadenza) e da Cass.n.14580 del 6.06.2018 (in fattispecie di notifica di avviso di accertamento notificato al contribuente oltre il termine di decadenza, ma consegnato per la notifica anteriormente), da Cass.1.02.2019
n.3091 (in fattispecie relativa alla notificazione di una cartella i cui adempimenti per il notificante erano stati compiuti entro il termine di decadenza), e da Cass.
7.02.2019 n.3560, Cass.10.10.2019 n.33277 e Cass.
28.05.2020 n. 10160, secondo le quali: “L'esercizio del potere impositivo è assoggettato al rispetto di un termine di decadenza, insuscettibile d'interruzione a garanzia del corretto instaurarsi del rapporto giuridico tributario, ai fini del rispetto del quale, a differenza di quanto avviene per il termine di prescrizione, assume rilevanza la data nella quale l'ente ha posto in essere gli adempimenti necessari ai fini della notifica dell'atto,
e non quello, eventualmente successivo, di conoscenza dello stesso da parte del contribuente”.
Ciò sulla scia della sentenza della Corte Costituzionale n.477/2002 (cfr. Cass., SS.UU., n. 40543/2021).
Ma, pur a prescindere dall'applicabilità del descritto principio che incentra l'attenzione, ai fini decadenziali dell'attività posta in essere, sui poteri tempestivamente esercitabili dall'Amministrazione impositrice, occorre non trascurare nemmeno lo “spostamento in avanti del decorso dei termini per la…..durata della sospensione
(nel caso di specie 85 giorni), anche se il termine di prescrizione o decadenza sospeso non scade entro il
2020…..” secondo “...la lettura data dall'Agenzia delle Entrate è stata fatta propria anche dal Dipartimento delle finanze, che nella su citata risoluzione n. 6/DF del 15/06/ 2020 precisa che “l'effetto della disposizione in commento, pertanto, è quello di spostare in avanti il decorso dei suddetti termini per la stessa durata della sospensione”. Pertanto, sulla base di quanto disposto dall'art. 67, del dl n. 18 del 2020, tutti i termini di decadenza pendenti alla data dell'8 marzo 2020, e quindi non solo di quelli che erano in scadenza nel 2020, sono prorogati di 85 giorni, pari al periodo di sospensione 8 marzo-31 maggio 2020. Ciò implica, che ai termini di notifica previsti dall'art. 1, comma 161, legge n. 296 del 2006 devono essere aggiunti 85 giorni”.
Invero, la notifica dell'avviso di accertamento in rettifica “esecutivo” impugnato (ex L. n. 160/2019, Legge di stabilità 2020), emesso per presunto omesso o parziale versamento, coincide con il giorno 14/2/2025 – circostanza di fatto pacifica ed incontestata tra le parti. Per cui, conclusivamente, la “sospensione dei termini”, prevista a causa dell'emergenza epidemiologica Covid-19 dall'art. 67 del d.l. 18/2020 (cosiddetto decreto
“Cura Italia”) con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, per la notifica degli atti di accertamento i cui termini di decadenza erano pendenti alla data dell'8 marzo 2020 – come nel caso in esame - avrebbe consentito di notificare (o, meglio, di consegnare all'agente notificatore, in forza del principio di “scissione” degli effetti della notificazione affermato da Corte Costituzionale n. 477/2002 e dalla Cassazione con ordinanza n.386/2017 in tema di avvisi di accertamento notificati con raccomandata A/R, che ha sancito, ai fini della verifica del rispetto del termine di decadenza che grava sull'Amministrazione finanziaria, come occorra avere riguardo alla “data di spedizione” dell'atto e non a quella di ricezione dello stesso da parte del contribuente;
id. Cass. sez. 6-5, ord. 22 settembre 2015, n. 18643; Cass. sez. 6-5, ord. 21 ottobre 2014,
n. 22320; Cass. sez. 5, 10 giugno 2008, n. 15298; Cass. sez. 5, 29 gennaio 2004, n. 1647), l'atto impugnato in esame entro e non oltre il “26 marzo 2023” (vale a dire 85 gg. successivi decorrenti dall'1/1/2023), data finale decisamente successiva rispetto a quella di avvenuta notifica del 14/2/2025.
Ciò ferma restando la distinta ipotesi dei termini di notifica della riscossione coattiva riferita, invece, alle cartelle o alle ingiunzioni di pagamento e agli avvisi di accertamento esecutivi rientranti, però, nei cc.dd.
“carichi” già affidati all'Agenzie delle Entrate-Riscossione – contrariamente al caso in esame – che godono di un ulteriore periodo di “proroga” successivamente a quello di “sospensione” dei termini di versamento durato dal 8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, quindi, per 542 giorni, per effetto del regime legale disciplinato dall'art. 68 del d.l. e dell'applicazione dell'art. 12, d.lgs. n. 159 del 2015 richiamato.
Nel merito, privo di pregio si palesa l'eccezione di presunto difetto di motivazione dell'atto impugnato sollevata dal ricorrente dovendosi ritenere, contrariamente, essa compiutamente assolta risultando ben delineate e individuate, seppure sinteticamente, le ragioni sottese all'avviso di accertamento emesso e le indicazioni essenziali del suo contenuto consentendo agevolmente di apprezzarne positivamente la funzione di esplicitazione della pretesa erariale risultando essere stati in essa sufficientemente trascritti nella loro parte essenziale le ragioni della pretesa fiscale dovendosi escludere qualsiasi lesione del diritto di difesa spettante al contribuente destinatario dell'atto (in termini, Cass., Sez. Trib. Ord., n. 7278/2022).
Infine, dall'esame delle risultanze probatorie non può ritenersi compiutamente assolto l'onere probatorio – incombente sul ricorrente alla stregua del generale riparto stabilito dall'art. 2697, co. 2, c.c. – rivelandosi insufficiente il corredo documentale depositato in atti nel fascicolo digitale concernente il pagamento dell'importo totale dovuto a titolo di TARSU per l'anno 2019 se non fino a concorrenza delle n. 2 ricevute concernenti altrettante n. 2 rate, meglio descritte nell'allegato 2 al ricorso introduttivo, il cui importo versato per complessi € 138,00 e non considerato andrà, di conseguenza, decurtato da quello presunto e rifluito nell'avviso di accertamento impugnato pari a € 276,00, determinando i connessi effetti anche sotto il profilo delle sanzioni e degli interessi pretesi, quindi, da rideterminare.
L'accoglimento parziale del ricorso proposto costituisce giusto motivo di compensazione delle spese di giudizio tra le parti, ferma l'assenza di ogni attività difensiva esercitata dall'ente locale non costituitosi in giudizio.
La Corte
P.Q.M.
Accoglie parzialmente il ricorso nei termini indicati in motivazione annullando l'avviso di accertamento impugnato per quanto di ragione;
compensa le spese di giudizio
Napoli li 25/11/2025