Sentenza 10 ottobre 2023
Rigetto
Sentenza 7 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 07/02/2025, n. 976 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 976 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00976/2025REG.PROV.COLL.
N. 03166/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3166 del 2024, proposto da Lidl Italia s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Cesare Righetti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
EN Nazionale A.p.s. - Rete Associativa – E.t.s., in persona del legale rappresentante pro tempore , nonché EA EN ET, CO GO, AR AR, EA ZI, rappresentati e difesi dall'avvocato Emanuela Beacco, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
ST ET, GI UI SU, DA ZI, TE Galbiati, non costituiti in giudizio;
nei confronti
Città TR di NO, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Nadia Marina Gabigliani e Marialuisa Ferrari, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Comune di Vaprio D’Adda e Regione Lombardia, non costituiti in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, Sezione Terza, n. 02261/2023, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio e l’appello incidentale proposto da EN Nazionale A.p.s. - Rete Associativa – E.t.s., nonché da EA EN ET, CO GO, AR AR e EA ZI;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Città Metropolitana di NO;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 29 ottobre 2024 il Cons. Rosario Carrano e uditi per le parti gli avvocati come da verbale.
FATTO e DIRITTO
1. – La società LIDL Italia s.r.l. ha presentato un progetto per la realizzazione di un nuovo magazzino ad uso logistico nel Comune di Vaprio d’Adda, a cui ha fatto seguito li provvedimento comunale di esclusione della assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale (VIA).
2. – Con ricorso di primo grado, EN, unitamente ad alcuni cittadini, ha impugnato il provvedimento della Città TR di NO (determina dirigenziale del 21 gennaio 2021, n. 564) che ha decretato di non sottoporre alla procedura di VIA il progetto proposto dalla controinteressata LIDL Italia s.r.l.
3. – Con successivi motivi aggiunti l’impugnazione è stata estesa, fra l’altro, alla delibera del Consiglio comunale (n. 42 del 23 luglio 2021) di approvazione definitiva del piano attuativo produttivo artigianale "PUAV/P1", in variante al piano delle regole ed al piano dei servizi del piano di governo del territorio (PGT) del Comune di Vaprio d’Adda e al decreto dell’11 dicembre 2020 di esclusione dalla valutazione ambientale strategica (VAS).
4. – Con la sentenza impugnata, il T.a.r. ha preliminarmente respinto l’eccezione di carenza di interesse in capo ai ricorrenti persone fisiche.
4.1. – Nel merito, ha accolto il primo motivo di ricorso per difetto di istruttoria, in quanto la contestata verifica di assoggettabilità a VIA non risulta rispettosa dei criteri previsti dall’art. 19, comma 7, e Allegato V, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (cod. ambiente), avendo l’Autorità competente “ omesso di considerare sia il cumulo con gli altri progetti autorizzati od approvati, sia la cd. opzione zero ” (punto 12.3, pag. 13 della sentenza impugnata).
4.2. – Ha respinto, invece, il secondo motivo (questione di legittimità costituzionale della normativa regionale applicata) ed il terzo motivo di ricorso (omessa considerazione delle criticità emerse nella parallela procedura di VAS).
4.3. – Ha, quindi, ritenuto fondati i motivi aggiunti limitatamente alla parte in cui hanno dedotto il vizio di invalidità derivata in relazione all’approvazione del piano attuativo, in quanto disposta in assenza di VIA del progetto oggetto della variante (punto 16.1, pag. 22 della sentenza impugnata), rigettandoli per il resto.
4.4. – Pertanto, ha concluso nel senso di annullare gli atti impugnati con conseguente obbligo per l’amministrazione di “ rinnovare il procedimento di verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale al fine di eliminare i vizi della procedura, come sopra riscontrati (cfr. supra, sub nn. da 12.1 a 12.4) ” (punto 19.1, pag. 31 della sentenza impugnata).
5. – Con atto di appello, la LIDL Italia s.r.l. ha impugnato i capi di sentenza con cui il primo giudice ha respinto le eccezioni preliminari ed ha ritenuto illegittimo il decreto di non assoggettabilità a VIA del progetto in questione.
In particolare: a) ha reiterato la censura di inammissibilità per difetto di interesse (pag. 5-7 dell’appello), in quanto il piano attuativo “PUAV/P1” proposto da LIDL Italia s.r.l. rappresenterebbe un miglioramento, in termini di impatto sull’ambiente circostante, rispetto al piano attuativo “AP1”, per cui le parti ricorrenti ricaverebbero un danno, anziché un vantaggio, dall’annullamento del piano attuativo “PUAV/P1”, con conseguente difetto di interesse ad agire; b) ha contestato l’accoglimento del primo motivo di ricorso di primo grado (pag. 8-15 dell’appello), nella parte in cui ha riscontrato un difetto di istruttoria in relazione all’omessa considerazione del cumulo dell’impatto ambientale con le altre strutture presenti nell’area, in quanto la valutazione di tali impianti già insediati sarebbe stata effettuata nella fase di individuazione dello “stato” dell’ambiente, in sede di analisi delle singole tematiche ambientali, mentre non risulterebbero nuovi progetti da realizzare; c) ha ulteriormente contestato l’accoglimento del primo motivo di ricorso di primo grado (pag. 15-21 dell’appello), anche nella parte in cui ha riscontrato un difetto di istruttoria in relazione all’omessa considerazione della c.d. opzione zero, in quanto tale opzione sarebbe già stata valutata e comunque equivarrebbe alla disapplicazione della strumentazione attuativa approvata, la quale prevede proprio un insediamento di tipo logistico; d) infine, ha ribadito l’infondatezza delle censure assorbite relative alle misure di mitigazione e compensazione del progetto (pag. 21-22 dell’appello).
6. – Con atto di appello incidentale tardivo improprio (sentenza pubblicata in data 10 ottobre 2023, appello principale notificato in data 8 aprile 2024 e appello incidentale notificato in data 7 giugno 2024), EN ha riproposto i motivi di primo grado non accolti o assorbiti.
7. – Con apposita memoria, si è costituita anche la Città TR di NO, chiedendo di accogliere l’appello principale, respingendo quello incidentale.
8. – Nelle more del giudizio, EN ha eccepito l’improcedibilità dell’appello principale per sopravvenuta carenza di interesse, alla luce del nuovo provvedimento di screening di VIA del 6 giugno 2024, in ottemperanza alla sentenza di primo grado non sospesa, che ha imposto a LIDL Italia s.r.l. di assoggettare il progetto a VIA.
9. – All’udienza pubblica del 29 ottobre 2024, la causa è stata trattenuta per la decisione.
10. – Preliminarmente, deve respingersi l’eccezione di improcedibilità dell’appello principale per sopravvenuta carenza di interesse, in quanto il procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA risulta essere ancora in corso, come si evince chiaramente dalla determina della Città TR di NO del 25 settembre 2024 avente ad oggetto una richiesta di integrazione documentale con contestuale sospensione dei termini del procedimento (cfr. determina della Città TR di NO del 25 settembre 2024, prot. 158297 – doc. 4, depositato in pari data).
10.1. – A tal riguardo, inoltre, deve essere respinta l’eccezione di inammissibilità della produzione documentale per violazione del termine di cui all’art. 73 c.p.a.
Invero, ritiene il Collegio di dover autorizzare tale documentazione, sebbene tardiva, ai sensi dell’art. 54, comma 1, c.p.a., dal momento che risulta evidente come sia risultato impossibile nella specie il rispetto del termine, per causa non imputabile alla parte, avuto riguardo alla data di emanazione della suddetta determina, depositata in giudizio in pari data.
Inoltre, si tratta di documentazione essenziale ai fini della decisione, in quanto rilevante ai fini della verifica della permanenza dell’interesse ad agire e, pertanto, avente diretta incidenza sul diritto di difesa costituzionalmente tutelato (art. 24 Cost.)
Ad ogni modo, tale produzione documentale non ha impedito alla controparte di esercitare pienamente il diritto al contraddittorio, come in effetti avvenuto mediante il deposito delle relative memorie.
11. – Tuttavia, l’appello principale va rigettato nel merito.
12. – Innanzitutto, deve ritenersi infondato il motivo di appello avverso il capo di sentenza con cui il primo giudice ha respinto l’eccezione di inammissibilità del ricorso di primo grado per difetto di interesse (pag. 5-7 dell’appello).
12.1. – A tal riguardo, giova innanzitutto ribadire il costante orientamento di questo Consiglio di Stato secondo cui la rigorosa verifica delle condizioni dell’azione va condotta pur sempre sulla base degli elementi desumibili dal ricorso, prescindendo dall’accertamento effettivo della (sussistenza della situazione giuridica e della) lesione che il ricorrente afferma di aver subito, nel senso che va verificato che la situazione giuridica soggettiva affermata “ possa aver subito una lesione ma non anche che abbia subito una lesione, poiché questo secondo accertamento attiene al merito della lite ” (Cons. Stato, sez. VII, 24 aprile 2024, n. 3770).
12.2. – Nel caso di specie, come già ritenuto dal primo giudice, deve ritenersi sufficientemente dimostrata la sussistenza di un interesse ad agire, avuto riguardo, da un lato, al “ possibile deprezzamento dei rispettivi immobili, a causa della minore qualità panoramica, ambientale e paesaggistica della zona interessata, tenuto anche conto delle conseguenze dell’aumento del carico urbanistico e, quindi, del traffico stradale ” (punto 10.2, pag. 11 della sentenza impugnata) e, dall’altro, alla insussistenza di un minore impatto ambientale del nuovo piano rispetto al precedente “ che non trova affatto riscontro nella prospettazione attorea e che attiene, invece, al merito del ricorso in epigrafe ” (punto 10.3, pag. 11 della sentenza impugnata).
12.3. – Invero, il dedotto miglioramento in termini di impatto sull’ambiente circostante, non è di per sé sufficiente ad escludere la sussistenza di un interesse ad agire, in quanto ciò che rileva a tal fine non è il peggioramento delle condizioni ambientali rispetto al precedente piano attuativo, bensì il pregiudizio derivante dall’opera in sé considerata, in termini di possibile deprezzamento degli immobili a causa della minore qualità panoramica, ambientale, paesaggistica, nonché dell’aumento del carico urbanistico e del traffico stradale (cfr. punto 10.2, pag. 11 della sentenza impugnata).
Ne consegue, quindi, l’irrilevanza dell’eccezione relativa all’asserito miglioramento del nuovo piano attuativo rispetto al precedente.
13. – Con il secondo motivo di appello, la parte appellante ha contestato il capo di sentenza con cui il primo giudice ha riscontrato un vizio di illegittimità del provvedimento impugnato per omessa considerazione da parte dell’amministrazione del cumulo con gli altri progetti autorizzati od approvati.
13.1. – In particolare, ha censurato la sentenza per le seguenti ragioni: a) i progetti esistenti localizzati nell’area di riferimento sarebbero stati ampiamente considerati in quanto facenti parte dello “ scenario di base ”, nel cui ambito già esplicano i propri effetti ambientali, concorrendo così a determinare lo “ stato ” dell’ambiente (pag. 9 dell’appello); b) altri progetti in itinere o approvati, rilevanti ai fini del cumulo “ semplicemente non esistono ”, non risultando altre iniziative appartenenti alla stessa categoria progettuale indicata nell’allegato IV alla parte seconda del decreto legislativo n. 152/2006 (Relazione di verifica di compatibilità ambientale, pag. 73, par. 3.2 e 3.3); c) il cumulo con gli altri insediamenti già presenti sarebbe stato oggetto di puntuale analisi in sede di esame delle singole tematiche ambientali e sarebbe stato individuato prevalentemente nel sistema viabilistico e nelle matrici ambientali ad esso connesse, i cui aspetti sarebbero stati diffusamente trattati nei paragrafi della relazione che si occupano del traffico indotto dall’intervento e delle conseguenti emissioni in atmosfera (pag. 12 dell’appello).
13.2. – Innanzitutto, occorre richiamare la normativa applicabile in materia di procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA, nella versione vigente ratione temporis , ossia prima delle modifiche introdotte dal d.l. 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, applicabili alle istanze presentate a partire dal 15 ottobre 2020 (mentre nella specie l’istanza è del 24 luglio 2020), e cioè a partire dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione (art. 50, comma 3, d.l. n. 76 del 2020), avvenuta in data 15 settembre 2020, ossia il giorno successivo alla sua pubblicazione in gazzetta ufficiale (art. 1, comma 2, legge n. 120 del 2020).
L’art. 19, cod. ambiente, dispone che l’autorità competente, sulla base dei criteri di cui all’Allegato V alla parte seconda del medesimo codice, “ tenuto conto delle osservazioni pervenute e, se del caso, dei risultati di eventuali altre valutazioni degli effetti sull'ambiente effettuate in base ad altre pertinenti normative europee, nazionali o regionali, verifica se il progetto ha possibili impatti ambientali significativi ” (comma 5).
Inoltre, si prevede che qualora l’autorità competente stabilisca di non assoggettare il progetto al procedimento di VIA, “ specifica i motivi principali alla base della mancata richiesta di tale valutazione in relazione ai criteri pertinenti elencati nell’allegato V ”, aggiungendo inoltre che, ove richiesto dal proponente, tenendo conto delle eventuali osservazioni del Ministero competente, la medesima autorità “ specifica le condizioni ambientali necessarie per evitare o prevenire quelli che potrebbero altrimenti rappresentare impatti ambientali significativi e negativi ” (comma 8).
A sua volta, l’Allegato V ( Criteri per la verifica di assoggettabilità di cui all’articolo 19 ) alla parte seconda del codice dell’ambiente, prevede 3 criteri in base ai quali verificare gli eventuali impatti ambientali dei progetti oggetto di valutazione, con ulteriori sotto-criteri per ciascuno di essi.
Con riguardo al primo ( 1. Caratteristiche dei progetti ), si stabilisce che le caratteristiche dei progetti debbono essere considerate tenendo conto, in particolare e per quanto qui interessa, del “ cumulo con altri progetti esistenti e/o approvati ” (Allegato V, punto 1, lett. b ).
Inoltre, con riferimento al secondo criterio ( 2. Localizzazione dei progetti ), si prevede che deve essere considerata la “ sensibilità ambientale delle aree geografiche che possono risentire dell’impatto dei progetti ” tenendo conto, in particolare e per quanti qui rileva, della “ utilizzazione del territorio esistente e approvato ” (Allegato V, punto 2, lett. a ), della “ ricchezza relativa, della disponibilità, della qualità e della capacità di rigenerazione delle risorse naturali della zona (comprendenti suolo, territorio, acqua e biodiversità) e del relativo sottosuolo ” (Allegato V, punto 2, lett. b ) e della “ capacità di carico dell’ambiente naturale ” (Allegato V, punto 2, lett. c ).
Infine, con riguardo al terzo criterio (3. Tipologia e caratteristiche dell’impatto potenziale ), prevede che i potenziali impatti ambientali dei progetti debbono essere considerati in relazione ai precedenti criteri (punti 1 e 2 dell’allegato V) con riferimento alla popolazione, alla salute umana, alla biodiversità, al territorio, al suolo, all’acqua, all’aria, al clima, ai beni materiali, al patrimonio culturale, al paesaggio, nonché all’interazione tra i suddetti fattori (art. 5, comma 1, lett. c), cod. ambiente) e tenendo conto, in particolare e per quanto qui interessa, del “ cumulo tra l’impatto del progetto in questione e l’impatto di altri progetti esistenti e/o approvati ” (Allegato V, punto 3, lett. g ), nonché della “ possibilità di ridurre l’impatto in modo efficace ” (Allegato V, punto 3, lett. f ).
13.3. – Con la richiesta di integrazioni, la Città TR ha chiesto di integrare lo studio di impatto ambientale con riguardo, tra gli altri, ai seguenti profili:
a) localizzazione dell’opera, inclusa la c.d. alternativa zero: è stato chiesto, in particolare, di indicare “ le valutazioni che hanno portato alla scelta progettuale così come configurata, esplicitando le motivazioni che hanno portato a scartare eventuali altre soluzioni localizzative ”, nonché indicando “ se e in che modo sia stata indagata la possibilità di realizzare l’opera in altro sito ”, anche mediante recupero di aree dismesse eventualmente presenti nel contesto d’area vasta;
b) cumuli degli impatti: è stato chiesto, in particolare, di “ valutare gli effetti e i potenziali cumuli degli impatti ” dell’insediamento con altre strutture simili presenti nell’area di riferimento “ anche per stimare la complessiva pressione ambientale derivata dalla sommatoria di più interventi incidenti sulle medesime componenti ”, con una specifica attenzione a quegli impianti che insistono sugli assi viabilistici della S.P. 104 e della S.P. ex S.S. 525 (Richiesta di integrazioni, punto 2. Scenari di progetto e cumulo degli impatti ).
13.4. – Con la Relazione integrativa, la società proponente ha risposto alle suddette richieste, rispettivamente ai punti B.1 e B.3.
In particolare, con riferimento alla localizzazione dell’opera, inclusa la c.d. alternativa zero (art. 22, comma 3, lett. d ), cod. ambiente), la società ha risposto che “ L’area oggetto di studio è già stata oggetto di piano attuativo approvato e inserito nella strumentazione urbanistica comunale. La scelta localizzativa trova la sua ragion d’essere sia nella collocazione delle aree (ad adeguata distanza dal centro abitato e nei pressi [d]i un’importante arteria stradale) che nella circostanza che si tratta di ambiti di fatto già sottratti alla destinazione agricola (ancorché non ancora fisicamente trasformate) ” (Relazione integrativa, punto B.1).
Con riguardo al cumulo degli impatti, la società ha risposto che “ la scelta localizzativa trova giustificazione nelle previsioni urbanistiche dello strumento comunale che, grazie a questo intervento, trovano compiuta attuazione stante il mancato perfezionamento del piano attuativo in precedenza approvato di fatto tale scelta risponde alla logica della non compromissione di ulteriore suolo rispetto a quanto già preventivato e consolidato ed inoltre risulta di difficile reperimento un complesso dismesso eventualmente di riqualificare avente le caratteristiche richieste dal progetto sia in ambito locale che in un’ottica di più ampio respiro ” (Relazione integrativa, punto B.3).
13.5. – Orbene, a tal riguardo, occorre innanzitutto notare come la società, con tale relazione integrativa, abbia risposto solamente alla richiesta di integrazione relativa alla localizzazione dell’opera, mentre nessuna nuova valutazione integrativa risulta essere stata fatta con riferimento al cumulo degli impatti.
Invero, anche nella parte dedicata alla valutazione degli effetti e dei potenziali cumuli degli impatti (punto B.3), la relazione integrativa fa sempre riferimento alla diversa tematica della “ scelta localizzativa ” (analogamente a quanto dedotto nel punto B.1).
Pertanto, deve essere confermata la sentenza di primo grado sul punto, nella parte in cui ha ravvisato una non corrispondenza tra la richiesta istruttoria e la relativa integrazione, con conseguente inevitabile riflesso in ordine al difetto di istruttoria del provvedimento impugnato. Peraltro, ove si dovesse ritenere che tale vizio fosse assente sin dall’origine (come sembra desumersi dal contenuto dell’appello), si dovrebbe conseguentemente ritenere che il provvedimento impugnato sia comunque affetto da un vizio di difetto di motivazione, in quanto in tal caso il provvedimento avrebbe dovuto comunque motivare esplicitamente sulla superfluità di una specifica integrazione sul cumulo degli impatti, cosa che nella specie non è avvenuta. Tale onere motivazionale, peraltro, sarebbe stato maggiormente aggravato dal fatto di dover contraddire una precedente determinazione assunta sul punto dalla stessa amministrazione, laddove aveva ritenuto di dover richiedere delle specifiche integrazioni.
13.5.1. – Nè vale argomentare nel senso che il cumulo con gli altri insediamenti già presenti sarebbe stato oggetto di analisi in sede di esame delle singole tematiche ambientali, considerando che il maggior fattore incidente sarebbe quello legato al sistema viabilistico e alle forme di pressione da esso ingenerabili (principalmente sulla qualità dell’aria), per cui il profilo relativo al “ cumulo degli impatti ” sarebbe stato trattato nella parte dedicata al traffico indotto dall’intervento e alle conseguenti emissioni in atmosfera (pag. 12-13 dell’appello).
A tal riguardo, è sufficiente osservare che l’analisi del traffico e le valutazioni sulle conseguenti emissioni inquinanti ed acustiche sono state oggetto di ulteriori e distinte richieste di integrazione da parte dell’amministrazione (Richiesta di integrazioni, rispettivamente, punto 5. Studi di traffico e aspetti viabilistici e punto 6. Impatti del traffico sulle emissioni ) a cui la società proponente ha adeguatamente risposto (Relazione integrativa, punto E – Studi di traffico e aspetti viabilistici ).
A ben vedere, si tratta di profili che, pur avendo aspetti in comune, sono diversi e non sovrapponibili tra loro. Né può ritenersi che la valutazione della sussistenza o meno di un significativo impatto ambientale possa essere oggetto di verifica in sede giurisdizionale, trattandosi di una valutazione riservata al merito amministrativo.
14. – Con il terzo motivo di appello, la parte appellante ha ulteriormente contestato il capo di sentenza con cui il primo giudice ha riscontrato un vizio di illegittimità del provvedimento impugnato per omessa considerazione da parte dell’amministrazione della c.d. opzione zero.
14.1. – In particolare, ha dedotto che l’opzione zero sarebbe stata già valutata nella parte in cui si afferma che il progetto in esame corrisponde all’utilizzo del suolo già previsto dalla strumentazione urbanistica locale, anche alla luce dell’impatto ambientale poco significativo; ciò senza considerare che la c.d. alternativa zero non è richiesta dalla legge ai fini del procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA.
14.2. – Orbene, a tale ultimo riguardo, occorre innanzitutto precisare che se da un lato è vero che la c.d. alternativa zero non è richiesta dalla legge ai fini del procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA (art. 19 cod. ambiente), ma solo ai fini della predisposizione dello studio preliminare ambientale (art. 22, comma 3, lett. d ), cod. ambiente), dall’altro lato è anche vero che il giudice di primo grado, con una statuizione non specificamente impugnata, ha ritenuto che l’amministrazione, con la richiesta di integrazioni del 29 settembre 2020, si sia autovincolata a valorizzare la c.d. opzione zero nel senso di prendere in considerazione anche delle “ alternative possibili ” e non soltanto di soffermarsi sui punti di forza dell’attuale progetto (cfr. punto 12.3.2, pag. 15-16 della sentenza impugnata).
14.3. – Ciò posto, come rilevato anche dal primo giudice, nel provvedimento impugnato non si riscontra una specifica motivazione in ordine al profilo in esame, sulla base dei risultati dell’istruttoria e del suddetto autovincolo.
In entrambi i casi, quindi, sia con riferimento alla localizzazione dell’impianto che al cumulo degli impatti, si riscontra un vizio di difetto di motivazione del provvedimento impugnato, come già rilevato anche dal primo giudice (cfr. punto 12.4, pag. 17 della sentenza impugnata), in violazione dell’art. 19, comma 7, cod. ambiente, che impone all’amministrazione un onere motivazionale rafforzato in caso di mancato assoggettamento a VIA.
Né vale replicare in senso contrario che “ le valutazioni effettuate escludono controindicazioni sul piano ambientale tali da giustificare approfondimenti dell’opzione zero ” (pag. 19 dell’appello).
Tale affermazione, invero, sembra escludere la necessità stessa di un approfondimento dell’opzione zero, ma ciò si risolve in una inammissibile contestazione del merito amministrativo, in quanto finalizzata a sostituire una valutazione già fatta dall’amministrazione con una, altrettanto opinabile, della società proponente.
15. – In conclusione, quindi, l’appello principale deve essere rigettato.
16. – Al rigetto dell’appello principale, consegue l’improcedibilità dell’appello incidentale tardivo improprio per difetto di interesse, stante il carattere di accessorietà rispetto all’appello principale (Cons. Stato, Sez. IV, 26 ottobre 2018, n. 6111; Cons. Stato, Sez. IV, 9 luglio 2020, n. 4400; Cons. Stato, Sez. IV, 16 marzo 2022, n. 1852).
In ogni caso, l’appello incidentale sarebbe anche infondato, in quanto con tale atto la parte si è limitata a riproporre le censure di primo grado su cui però la sentenza impugnata ha adeguatamente motivato con argomentazioni che non risultano essere scalfite dai motivi di impugnazione proposti.
17. – Le spese di lite devono essere compensate in ragione della situazione di oggettiva incertezza in materia, idonea a configurare una delle “ altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni ” rispetto a quelle tipizzate dall’art. 92 c.p.c., che consentono la compensazione integrale delle spese di lite (cfr. C. Cost. n. 77 del 2018).
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quarta, definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo rigetta e, per l’effetto, dichiara l’improcedibilità dell’appello incidentale.
Compensa le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 29 ottobre 2024 con l'intervento dei magistrati:
Vincenzo Lopilato, Presidente FF
Francesco Gambato Spisani, Consigliere
Emanuela Loria, Consigliere
Ofelia Fratamico, Consigliere
Rosario Carrano, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Rosario Carrano | Vincenzo Lopilato |
IL SEGRETARIO