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Sentenza 9 settembre 2025
Sentenza 9 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 09/09/2025, n. 1071 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 1071 |
| Data del deposito : | 9 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3665/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MONZA
Quarta Sezione CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Carmen Arcellaschi Presidente Relatore Dott. Claudia Bonomi Giudice Dott. Michela Benedetta Bordieri Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3665/2025 promossa con ricorso congiunto in data 26.5.2025 da:
(C.F. ), nata a [...] il [...] Parte_1 C.F._1 e residente a [...], elettivamente domiciliata presso lo Studio dell'Avv. Ruggero Ballabio che la rappresenta e difende come da procura in atti e
(C.F. ), nato a [...] il [...] e residente a [...], elettivamente domiciliato presso lo Studio dell'Avv. Luca Perego che lo rappresenta e difende come da procura in atti
Con l'intervento del P.M. sede
OGGETTO: SEPARAZIONE CONSENSUALE
CONCLUSIONI CONGIUNTE
“1. Le premesse costituiscono parte integrante delle condizioni qui di seguito indicate;
2. dichiarare la separazione personale dei coniugi IGg.ri e ai Parte_1 Parte_2 sensi dell'art. 151, 1° comma, cod. civ.;
3. ordinare al Comune competente di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
4. i coniugi continueranno a vivere separati ed a conservare il reciproco rispetto;
5. i figli vengono affidati congiuntamente ad entrambi i genitori, ma con collocamento prevalente presso la madre ove avranno la residenza anagrafica. Tutte le decisioni di maggiore interesse per i figli quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelle relative all'educazione ed alla salute, verranno assunte di comune accordo dai genitori, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni dei minori, nonché delle linee educative sino ad oggi seguite. Limitatamente alle decisioni di ordinaria amministrazione la responsabilità genitoriale verrà esercitata separatamente dal genitore che avrà presso di sé i minori. Dare altresì atto che i genitori si impegnano a tenersi reciprocamente informati di tutto ciò che riguarda la vita, la salute e l'educazione dei figli, avendo cura di comunicarsi reciprocamente tutti gli eventi scolastici, extrascolastici e sanitari relativi agli stessi.
6. il IG. avrà facoltà di avere con sé i figli durante la settimana: Parte_2
a) il martedì dalle ore 16,30 prelevandoli da scuola ed ivi riportandoli la mattina dopo (mercoledì);
b) il giovedì (nelle sole settimane in cui non li avrà per il fine settimana) dalle ore 16,30 prelevandoli da scuola ed ivi riportandoli la mattina dopo (venerdì);
c) due fine settimana al mese non consecutivi (uno col padre ed il successivo con la madre e così via) dal venerdì dalle ore 19,00 prelevandoli dalla casa della madre alla domenica alle ore 19,00 riportandoli a casa della madre.
Quanto alle festività e vacanze i figli trascorreranno:
a) festività natalizie ad anni alterni, con un genitore il periodo ricompreso tra l'ultimo giorno di scuola ed il 30 dicembre e con l'altro genitore il periodo ricompreso tra il 31 dicembre fino alla ripresa della scuola, mentre potranno trascorrere le intere festività pasquali un anno con la madre e il successivo anno con il padre, e così via, assumendo che il genitore che ha tenuto con sé i figli il giorno di Natale, non li terrà per le successive festività pasquali.
b) in relazione alle feste laiche (carnevale, 25 aprile, 1° maggio, ecc.), se cadono nel fine settimana verranno accorpate al fine settimana del genitore di spettanza, e se cadono infrasettimanalmente seguiranno la stessa regola.
c) quanto alle vacanze estive, dalla fine della scuola alla ripresa della scuola, i figli trascorreranno con il padre massimo tre settimane, di cui massimo due consecutive, concordando le date esatte con la madre entro il 1° maggio di ogni anno.
Il tutto salvo diversi accordi assunti, di volta in volta, direttamente tra i genitori, tenuto conto degli impegni scolastici ed extrascolastici dei figli e degli impegni lavorativi dei genitori, con intesa che i genitori potranno accordarsi anche diversamente rispetto al superiore calendario con congruo preavviso.
7. quanto alla casa coniugale, la IG.ra uscirà con i figli dalla stessa entro e non oltre il Pt_1 31.10.2025 ma, in ogni caso, solo dopo l'accollo del finanziamento (acceso nel novembre 2011 per ristrutturazione ed acquisto mobili) residuo in capo al IG. , con liberazione della IG.ra Parte_2
e chiusura del c/c cointestato di appoggio a detto finanziamento (accollo e liberazione che Pt_1 il IG. si attiverà immediatamente ad ottenere subito dopo la sottoscrizione del presente Parte_2 ricorso e chiusura conto cointestato che i coniugi effettueranno subito dopo i predetti accollo e liberazione).
Il IG. inoltre si impegna a corrispondere in favore della IG.ra , la somma di Parte_2 Pt_1 euro 40.000,00, importo relativo in parte all'acquisto della quota del 50% degli arredi della casa coniugale di proprietà della IG.ra ed in parte a rimborso di somme utilizzate per la Pt_1 ristrutturazione dell'immobile coniugale e in ogni caso a definizione di tutti i rapporti patrimoniali intercorsi tra le parti o loro danti causa, nessuno escluso, secondo le modalità e tempistiche di seguito meglio dettagliate.
Detta somma verrà corrisposta dal IG. mediante due assegni circolari intestati alla IG.ra Parte_2
di Euro 20.000,00 ciascuno, effetti che verranno consegnati dal IG. al proprio Pt_1 Parte_2 legale, per il titolo di deposito fiduciario, al momento della sottoscrizione del presente ricorso e l'Avv. Perego consegnerà il primo titolo dell'importo di Euro 20.000,00 alla IG.ra , anche Pt_1 per il tramite dell'Avv. Ballabio, al momento del deposito delle note scritte in sostituzione d'udienza e il secondo titolo del medesimo importo alla data dell'uscita dalla casa coniugale da parte della IG.ra fissata per il 31.10.2025 ovvero data anteriore. Pt_1
Resta inteso che, finchè la IG.ra non lascerà la casa coniugale, la stessa continuerà a Pt_1 corrispondere la quota di mutuo e tutte le quote di spesa come fino ad ora per il generale principio di contribuzione che spetta ai coniugi
8. il IG. verserà alla IG.ra , entro il giorno 15 di ogni mese a titolo di concorso Parte_2 Pt_1 al mantenimento ordinario dei figli, un assegno nella misura di euro 1.200,00 mensili (euro 600,00 per ciascun figlio), rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT;
9. gli assegni unici per i figli verranno suddivisi al 50% ciascuno in favore dei genitori.
10.entrambi i genitori si obbligano a partecipare in misura del 50% ciascuno alle spese straordinarie per i figli, determinate come nel protocollo di intesa del Tribunale di Monza, che si produce (doc. 6) e che i ricorrenti dichiarano di ben conoscere, da intendersi qui integralmente richiamato e ritrascritto ad ogni fine.
11. i coniugi si danno atto della propria indipendenza economica, per cui ciascuno provvederà al proprio mantenimento. I coniugi si rilasciano reciproco e preventivo assenso per l'ottenimento, da parte delle competenti autorità amministrative, di documenti valevoli per l'espatrio, anche con le annotazioni relative ai figli minori.
12. I ricorrenti si esonerano reciprocamente dalla produzione dei documenti patrimoniali di cui all'art. 473 bis 12, III comma, c.p.c., impegnandosi a produrli a richiesta del Tribunale e, quanto alle indicazioni di cui all'art. 473 bis 51 c.p.c., producono le ultime tre dichiarazioni dei redditi di ciascuno (docc. da 7 a 12);
13. posto che le parti hanno già raggiunto l'intesa sui contenuti delle condizioni di separazione le stesse prestano vicendevolmente il consenso ad attuare le predette condizioni sin dalla data di sottoscrizione del presente ricorso. I coniugi rinunciano espressamente all'impugnazione della sentenza di separazione e dichiarano che ognuno provvederà a corrispondere il 50% del contributo unificato ed il solo compenso del legale dallo stesso nominato nel presente procedimento”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. La domanda di separazione è fondata. Risulta, infatti, dai documenti in atti che le parti hanno contratto matrimonio in DE NO in 26.10.2023 e hanno confermato la volontà di non riprendere la convivenza coniugale con dichiarazione sottoscritta dalle parti in ricorso per l'udienza del 16.7.2025 in trattazione scritta e con note scritte depositate in data 14.7.2025. Va dunque emessa la richiesta pronuncia. Seguono gli adempimenti di legge. II. Le condizioni pattuite dalle parti sono meritevoli di accoglimento in quanto rispondenti all'interesse dei figli minori e per la restante parte relative a diritti disponibili. III. Le spese del presente giudizio possono essere compensate tra le parti visto l'esito.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: I. pronuncia la separazione tra e;
Parte_1 Parte_2 II. omologa le condizioni trascritte in epigrafe da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte;
III. dispone la trasmissione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di DE NO per l'annotazione a margine dell'atto di matrimonio;
IV. dichiara compensate tra le parti le spese del presente giudizio.
Così deciso in Monza, nella Camera di ConIGlio del 4 settembre 2025
Il Presidente Estensore
Dott. Carmen Arcellaschi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MONZA
Quarta Sezione CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Carmen Arcellaschi Presidente Relatore Dott. Claudia Bonomi Giudice Dott. Michela Benedetta Bordieri Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3665/2025 promossa con ricorso congiunto in data 26.5.2025 da:
(C.F. ), nata a [...] il [...] Parte_1 C.F._1 e residente a [...], elettivamente domiciliata presso lo Studio dell'Avv. Ruggero Ballabio che la rappresenta e difende come da procura in atti e
(C.F. ), nato a [...] il [...] e residente a [...], elettivamente domiciliato presso lo Studio dell'Avv. Luca Perego che lo rappresenta e difende come da procura in atti
Con l'intervento del P.M. sede
OGGETTO: SEPARAZIONE CONSENSUALE
CONCLUSIONI CONGIUNTE
“1. Le premesse costituiscono parte integrante delle condizioni qui di seguito indicate;
2. dichiarare la separazione personale dei coniugi IGg.ri e ai Parte_1 Parte_2 sensi dell'art. 151, 1° comma, cod. civ.;
3. ordinare al Comune competente di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
4. i coniugi continueranno a vivere separati ed a conservare il reciproco rispetto;
5. i figli vengono affidati congiuntamente ad entrambi i genitori, ma con collocamento prevalente presso la madre ove avranno la residenza anagrafica. Tutte le decisioni di maggiore interesse per i figli quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelle relative all'educazione ed alla salute, verranno assunte di comune accordo dai genitori, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni dei minori, nonché delle linee educative sino ad oggi seguite. Limitatamente alle decisioni di ordinaria amministrazione la responsabilità genitoriale verrà esercitata separatamente dal genitore che avrà presso di sé i minori. Dare altresì atto che i genitori si impegnano a tenersi reciprocamente informati di tutto ciò che riguarda la vita, la salute e l'educazione dei figli, avendo cura di comunicarsi reciprocamente tutti gli eventi scolastici, extrascolastici e sanitari relativi agli stessi.
6. il IG. avrà facoltà di avere con sé i figli durante la settimana: Parte_2
a) il martedì dalle ore 16,30 prelevandoli da scuola ed ivi riportandoli la mattina dopo (mercoledì);
b) il giovedì (nelle sole settimane in cui non li avrà per il fine settimana) dalle ore 16,30 prelevandoli da scuola ed ivi riportandoli la mattina dopo (venerdì);
c) due fine settimana al mese non consecutivi (uno col padre ed il successivo con la madre e così via) dal venerdì dalle ore 19,00 prelevandoli dalla casa della madre alla domenica alle ore 19,00 riportandoli a casa della madre.
Quanto alle festività e vacanze i figli trascorreranno:
a) festività natalizie ad anni alterni, con un genitore il periodo ricompreso tra l'ultimo giorno di scuola ed il 30 dicembre e con l'altro genitore il periodo ricompreso tra il 31 dicembre fino alla ripresa della scuola, mentre potranno trascorrere le intere festività pasquali un anno con la madre e il successivo anno con il padre, e così via, assumendo che il genitore che ha tenuto con sé i figli il giorno di Natale, non li terrà per le successive festività pasquali.
b) in relazione alle feste laiche (carnevale, 25 aprile, 1° maggio, ecc.), se cadono nel fine settimana verranno accorpate al fine settimana del genitore di spettanza, e se cadono infrasettimanalmente seguiranno la stessa regola.
c) quanto alle vacanze estive, dalla fine della scuola alla ripresa della scuola, i figli trascorreranno con il padre massimo tre settimane, di cui massimo due consecutive, concordando le date esatte con la madre entro il 1° maggio di ogni anno.
Il tutto salvo diversi accordi assunti, di volta in volta, direttamente tra i genitori, tenuto conto degli impegni scolastici ed extrascolastici dei figli e degli impegni lavorativi dei genitori, con intesa che i genitori potranno accordarsi anche diversamente rispetto al superiore calendario con congruo preavviso.
7. quanto alla casa coniugale, la IG.ra uscirà con i figli dalla stessa entro e non oltre il Pt_1 31.10.2025 ma, in ogni caso, solo dopo l'accollo del finanziamento (acceso nel novembre 2011 per ristrutturazione ed acquisto mobili) residuo in capo al IG. , con liberazione della IG.ra Parte_2
e chiusura del c/c cointestato di appoggio a detto finanziamento (accollo e liberazione che Pt_1 il IG. si attiverà immediatamente ad ottenere subito dopo la sottoscrizione del presente Parte_2 ricorso e chiusura conto cointestato che i coniugi effettueranno subito dopo i predetti accollo e liberazione).
Il IG. inoltre si impegna a corrispondere in favore della IG.ra , la somma di Parte_2 Pt_1 euro 40.000,00, importo relativo in parte all'acquisto della quota del 50% degli arredi della casa coniugale di proprietà della IG.ra ed in parte a rimborso di somme utilizzate per la Pt_1 ristrutturazione dell'immobile coniugale e in ogni caso a definizione di tutti i rapporti patrimoniali intercorsi tra le parti o loro danti causa, nessuno escluso, secondo le modalità e tempistiche di seguito meglio dettagliate.
Detta somma verrà corrisposta dal IG. mediante due assegni circolari intestati alla IG.ra Parte_2
di Euro 20.000,00 ciascuno, effetti che verranno consegnati dal IG. al proprio Pt_1 Parte_2 legale, per il titolo di deposito fiduciario, al momento della sottoscrizione del presente ricorso e l'Avv. Perego consegnerà il primo titolo dell'importo di Euro 20.000,00 alla IG.ra , anche Pt_1 per il tramite dell'Avv. Ballabio, al momento del deposito delle note scritte in sostituzione d'udienza e il secondo titolo del medesimo importo alla data dell'uscita dalla casa coniugale da parte della IG.ra fissata per il 31.10.2025 ovvero data anteriore. Pt_1
Resta inteso che, finchè la IG.ra non lascerà la casa coniugale, la stessa continuerà a Pt_1 corrispondere la quota di mutuo e tutte le quote di spesa come fino ad ora per il generale principio di contribuzione che spetta ai coniugi
8. il IG. verserà alla IG.ra , entro il giorno 15 di ogni mese a titolo di concorso Parte_2 Pt_1 al mantenimento ordinario dei figli, un assegno nella misura di euro 1.200,00 mensili (euro 600,00 per ciascun figlio), rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT;
9. gli assegni unici per i figli verranno suddivisi al 50% ciascuno in favore dei genitori.
10.entrambi i genitori si obbligano a partecipare in misura del 50% ciascuno alle spese straordinarie per i figli, determinate come nel protocollo di intesa del Tribunale di Monza, che si produce (doc. 6) e che i ricorrenti dichiarano di ben conoscere, da intendersi qui integralmente richiamato e ritrascritto ad ogni fine.
11. i coniugi si danno atto della propria indipendenza economica, per cui ciascuno provvederà al proprio mantenimento. I coniugi si rilasciano reciproco e preventivo assenso per l'ottenimento, da parte delle competenti autorità amministrative, di documenti valevoli per l'espatrio, anche con le annotazioni relative ai figli minori.
12. I ricorrenti si esonerano reciprocamente dalla produzione dei documenti patrimoniali di cui all'art. 473 bis 12, III comma, c.p.c., impegnandosi a produrli a richiesta del Tribunale e, quanto alle indicazioni di cui all'art. 473 bis 51 c.p.c., producono le ultime tre dichiarazioni dei redditi di ciascuno (docc. da 7 a 12);
13. posto che le parti hanno già raggiunto l'intesa sui contenuti delle condizioni di separazione le stesse prestano vicendevolmente il consenso ad attuare le predette condizioni sin dalla data di sottoscrizione del presente ricorso. I coniugi rinunciano espressamente all'impugnazione della sentenza di separazione e dichiarano che ognuno provvederà a corrispondere il 50% del contributo unificato ed il solo compenso del legale dallo stesso nominato nel presente procedimento”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. La domanda di separazione è fondata. Risulta, infatti, dai documenti in atti che le parti hanno contratto matrimonio in DE NO in 26.10.2023 e hanno confermato la volontà di non riprendere la convivenza coniugale con dichiarazione sottoscritta dalle parti in ricorso per l'udienza del 16.7.2025 in trattazione scritta e con note scritte depositate in data 14.7.2025. Va dunque emessa la richiesta pronuncia. Seguono gli adempimenti di legge. II. Le condizioni pattuite dalle parti sono meritevoli di accoglimento in quanto rispondenti all'interesse dei figli minori e per la restante parte relative a diritti disponibili. III. Le spese del presente giudizio possono essere compensate tra le parti visto l'esito.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: I. pronuncia la separazione tra e;
Parte_1 Parte_2 II. omologa le condizioni trascritte in epigrafe da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte;
III. dispone la trasmissione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di DE NO per l'annotazione a margine dell'atto di matrimonio;
IV. dichiara compensate tra le parti le spese del presente giudizio.
Così deciso in Monza, nella Camera di ConIGlio del 4 settembre 2025
Il Presidente Estensore
Dott. Carmen Arcellaschi