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Sentenza 28 maggio 2025
Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 28/05/2025, n. 595 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 595 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del Giudice onorario dott.ssa
Donatella Parla, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3605 dell'anno 2022 del Ruolo Generale del Lavoro vertente
TRA
(C.F. , elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliato in c/da CHIANCHITELLE s.n. ALIA, presso lo studio dell'avv.
PAGANO MARIA PIA, che lo rappresenta e difende per procura in calce al ricorso
RICORRENTE
CONTRO
Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente
[...]
domiciliato in Palermo, Via Laurana n. 59, presso l'Avvocatura Distrettuale dell' con l'avv. SPARACINO MARIA GRAZIA, che lo rappresenta e CP_1
difende per procura notarile in atti
RESISTENTE
OGGETTO: ripetizione di indebito
CONCLUSIONI DELLE PARTI: all'udienza del 13/02/2025, svoltasi in modalità cartolare, parte ricorrente conclude come da note autorizzate, cui si rinvia.
Tribunale di Termini Imerese sez. civile
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Parte ricorrente chiede l'annullamento del provvedimento del CP_1
28/09/2022 di restituzione dell'indebito di €. 2.315,40 pagato per il periodo dal 01/11/2021 al 31/10/2022, sulla pensione cat. IO n. 15050311, per ratei di pensione non spettanti per opzione INVCIV.
L' si è costituito in giudizio, contestando il ricorso, di cui chiede il CP_1
rigetto, precisando che al ricorrente, già titolare di assegno ordinario di invalidità (Legge n.222/1984), era stato riconosciuto l'assegno mensile di assistenza e che questi aveva optato per l'assegno INVCIV, con conseguente indebita riscossione dell'assegno ordinario di invalidità dal 01/11/21 (data di decorrenza INVCIV).
In mancanza di attività istruttoria la causa veniva rinviata per discussione e decisione, con termine per note conclusive.
Il ricorso non merita accoglimento.
La Legge 29 dicembre 1990, n. 407, articolo 3, comma 1, come integrato dalla
Legge 30 dicembre 1991, n. 412, articolo 12, sancisce testualmente: “Le prestazioni pensionistiche erogate dal Ministero dell'interno, con esclusione di quelle erogate ai ciechi civili, ai sordomuti e agli invalidi totali, non sono compatibili con prestazioni a carattere diretto, concesse a seguito di invalidità contratte per causa di guerra, di lavoro o di servizio, nonché con le pensioni dirette di invalidità a qualsiasi titolo erogate dall'assicurazione generale obbligatoria per invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti, dalle gestioni pensionistiche per i lavoratori autonomi e da ogni altra gestione pensionistica per i lavoratori dipendenti avente carattere obbligatorio. È comunque data facoltà all'interessato di optare per il trattamento economico più favorevole”.
Nel caso di specie, non trova applicazione la normativa di cui all'art. 52,
Tribunale di Termini Imerese sez. civile
comma 2, della L. 88/1989, così come integrata dall'art. 13, comma 1, L.
30/12/1991 n. 412 - che esclude la possibilità del recupero dell'indebito
CP_ pensionistico, a meno che non si accerti (con onere a carico dell' che agisce per il recupero) il dolo del pensionato medesimo - bensì il principio generale di cui all'art. 2033 c.c. in materia di indebito oggettivo, atteso che è stata accertata l'insussistenza della condizione di erogabilità della prestazione consistente nella mancata percezione di altro trattamento incompatibile secondo il dettato legislativo
Ed invero, l' ha richiesto la restituzione delle somme corrisposte CP_1
indebitamente in quanto, in base all'art. 9 L. n. 54/1982, l'assegno mensile di cui all'art. 13 L. n. 118/1971 è incompatibile con la pensione diretta di invalidità e, poiché le due prestazioni sono state erogate contemporaneamente, l' ha agito per la ripetizione. CP_1
Non si tratta di mancanza originaria o sopravvenuta di uno dei requisiti previsti dalla legge per il riconoscimento del diritto a pensione. A riguardo va richiamato quanto affermato dalla Suprema Corte secondo cui le situazioni di incompatibilità, come quella in esame, non comportano l'irriconoscibilità del diritto ai trattamenti dichiarati incompatibili. Le incompatibilità non costituiscono un requisito ostativo all'insorgenza del diritto, ma devono solo essere verificate in sede di erogazione della prestazione e comportano semplicemente la facoltà dell'interessato di optare per il trattamento economico più favorevole, rilevando, dunque, solo nella fase successiva all'insorgenza del diritto (tra le altre, Cass. ord. n 15304/2016).
Alle medesime conclusioni è pervenuta anche la Corte di Appello di Palermo, che nella sentenza n. 795/2022 del 14/09/2022, in una fattispecie analoga, ha
Tribunale di Termini Imerese sez. civile
ribadito che deve trovare applicazione il principio generale di cui all'art. 2033
c.c. in materia di indebito oggettivo “applicabile all'ipotesi in cui sia stata accertata, come nella fattispecie, l'insussistenza della condizione di erogabilità della prestazione consistente nella mancata percezione di altro trattamento incompatibile secondo il dettato legislativo. Va, altresì, sottolineato che la ratio che disciplina il particolare regime di favore in tema di ripetibilità dei trattamenti pensionistici illegittimamente percepiti non opera nella presente fattispecie in cui il pensionato continua a godere di uno dei due trattamenti (cfr. per un caso analogo Cass. 5059/2018) (…), bensì quella ordinaria dell'indebito civile di cui all'art. 2033 c.c.”.
In forza delle pregresse considerazioni deve concludersi che la contemporanea erogazione delle due prestazioni nell'arco dello stesso periodo di tempo esclude che possa ingenerarsi nel beneficiario l'affidamento sulla liceità dell'erogazione dei ratei della prestazione.
Di qui il rigetto del ricorso.
Spese di lite compensate in quanto figura in ricorso la dichiarazione ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Termini Imerese, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda, eccezione o difesa
Rigetta il ricorso.
Dichiara integralmente compensate le spese di lite.
Così deciso in Termini Imerese il 26/05/2025. Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dott.ssa Donatella Parla, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009 n. 193, conv. con
Tribunale di Termini Imerese sez. civile
modifiche dalla L. 22/2/2010 n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005 n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011 n. 44.
Tribunale di Termini Imerese sez. civile
TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del Giudice onorario dott.ssa
Donatella Parla, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3605 dell'anno 2022 del Ruolo Generale del Lavoro vertente
TRA
(C.F. , elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliato in c/da CHIANCHITELLE s.n. ALIA, presso lo studio dell'avv.
PAGANO MARIA PIA, che lo rappresenta e difende per procura in calce al ricorso
RICORRENTE
CONTRO
Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente
[...]
domiciliato in Palermo, Via Laurana n. 59, presso l'Avvocatura Distrettuale dell' con l'avv. SPARACINO MARIA GRAZIA, che lo rappresenta e CP_1
difende per procura notarile in atti
RESISTENTE
OGGETTO: ripetizione di indebito
CONCLUSIONI DELLE PARTI: all'udienza del 13/02/2025, svoltasi in modalità cartolare, parte ricorrente conclude come da note autorizzate, cui si rinvia.
Tribunale di Termini Imerese sez. civile
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Parte ricorrente chiede l'annullamento del provvedimento del CP_1
28/09/2022 di restituzione dell'indebito di €. 2.315,40 pagato per il periodo dal 01/11/2021 al 31/10/2022, sulla pensione cat. IO n. 15050311, per ratei di pensione non spettanti per opzione INVCIV.
L' si è costituito in giudizio, contestando il ricorso, di cui chiede il CP_1
rigetto, precisando che al ricorrente, già titolare di assegno ordinario di invalidità (Legge n.222/1984), era stato riconosciuto l'assegno mensile di assistenza e che questi aveva optato per l'assegno INVCIV, con conseguente indebita riscossione dell'assegno ordinario di invalidità dal 01/11/21 (data di decorrenza INVCIV).
In mancanza di attività istruttoria la causa veniva rinviata per discussione e decisione, con termine per note conclusive.
Il ricorso non merita accoglimento.
La Legge 29 dicembre 1990, n. 407, articolo 3, comma 1, come integrato dalla
Legge 30 dicembre 1991, n. 412, articolo 12, sancisce testualmente: “Le prestazioni pensionistiche erogate dal Ministero dell'interno, con esclusione di quelle erogate ai ciechi civili, ai sordomuti e agli invalidi totali, non sono compatibili con prestazioni a carattere diretto, concesse a seguito di invalidità contratte per causa di guerra, di lavoro o di servizio, nonché con le pensioni dirette di invalidità a qualsiasi titolo erogate dall'assicurazione generale obbligatoria per invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti, dalle gestioni pensionistiche per i lavoratori autonomi e da ogni altra gestione pensionistica per i lavoratori dipendenti avente carattere obbligatorio. È comunque data facoltà all'interessato di optare per il trattamento economico più favorevole”.
Nel caso di specie, non trova applicazione la normativa di cui all'art. 52,
Tribunale di Termini Imerese sez. civile
comma 2, della L. 88/1989, così come integrata dall'art. 13, comma 1, L.
30/12/1991 n. 412 - che esclude la possibilità del recupero dell'indebito
CP_ pensionistico, a meno che non si accerti (con onere a carico dell' che agisce per il recupero) il dolo del pensionato medesimo - bensì il principio generale di cui all'art. 2033 c.c. in materia di indebito oggettivo, atteso che è stata accertata l'insussistenza della condizione di erogabilità della prestazione consistente nella mancata percezione di altro trattamento incompatibile secondo il dettato legislativo
Ed invero, l' ha richiesto la restituzione delle somme corrisposte CP_1
indebitamente in quanto, in base all'art. 9 L. n. 54/1982, l'assegno mensile di cui all'art. 13 L. n. 118/1971 è incompatibile con la pensione diretta di invalidità e, poiché le due prestazioni sono state erogate contemporaneamente, l' ha agito per la ripetizione. CP_1
Non si tratta di mancanza originaria o sopravvenuta di uno dei requisiti previsti dalla legge per il riconoscimento del diritto a pensione. A riguardo va richiamato quanto affermato dalla Suprema Corte secondo cui le situazioni di incompatibilità, come quella in esame, non comportano l'irriconoscibilità del diritto ai trattamenti dichiarati incompatibili. Le incompatibilità non costituiscono un requisito ostativo all'insorgenza del diritto, ma devono solo essere verificate in sede di erogazione della prestazione e comportano semplicemente la facoltà dell'interessato di optare per il trattamento economico più favorevole, rilevando, dunque, solo nella fase successiva all'insorgenza del diritto (tra le altre, Cass. ord. n 15304/2016).
Alle medesime conclusioni è pervenuta anche la Corte di Appello di Palermo, che nella sentenza n. 795/2022 del 14/09/2022, in una fattispecie analoga, ha
Tribunale di Termini Imerese sez. civile
ribadito che deve trovare applicazione il principio generale di cui all'art. 2033
c.c. in materia di indebito oggettivo “applicabile all'ipotesi in cui sia stata accertata, come nella fattispecie, l'insussistenza della condizione di erogabilità della prestazione consistente nella mancata percezione di altro trattamento incompatibile secondo il dettato legislativo. Va, altresì, sottolineato che la ratio che disciplina il particolare regime di favore in tema di ripetibilità dei trattamenti pensionistici illegittimamente percepiti non opera nella presente fattispecie in cui il pensionato continua a godere di uno dei due trattamenti (cfr. per un caso analogo Cass. 5059/2018) (…), bensì quella ordinaria dell'indebito civile di cui all'art. 2033 c.c.”.
In forza delle pregresse considerazioni deve concludersi che la contemporanea erogazione delle due prestazioni nell'arco dello stesso periodo di tempo esclude che possa ingenerarsi nel beneficiario l'affidamento sulla liceità dell'erogazione dei ratei della prestazione.
Di qui il rigetto del ricorso.
Spese di lite compensate in quanto figura in ricorso la dichiarazione ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Termini Imerese, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda, eccezione o difesa
Rigetta il ricorso.
Dichiara integralmente compensate le spese di lite.
Così deciso in Termini Imerese il 26/05/2025. Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dott.ssa Donatella Parla, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009 n. 193, conv. con
Tribunale di Termini Imerese sez. civile
modifiche dalla L. 22/2/2010 n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005 n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011 n. 44.
Tribunale di Termini Imerese sez. civile