Decreto cautelare 5 settembre 2019
Ordinanza cautelare 26 settembre 2019
Sentenza 5 agosto 2021
Commentario • 1
- 1. Legittima la bocciatura dell’alunno in caso di mancata adozione di corsi di recuperoAccesso limitatoRedazione Wolters Kluwer · https://www.altalex.com/ · 18 ottobre 2021
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. IV, sentenza 05/08/2021, n. 5456 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 5456 |
| Data del deposito : | 5 agosto 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 05/08/2021
N. 05456/2021 REG.PROV.COLL.
N. 03471/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3471 del 2019, proposto da -OMISSIS-in proprio e per conto del loro figlio minore -OMISSIS-, rappresentati e difesi dall'avvocato Mariarosaria Di Dona, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Trentola-Ducenta, via Nunziale Sant'Antonio,26;
per l'annullamento
del provvedimento di non ammissione del figliolo dei ricorrenti alla classe successiva;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 giugno 2021 la dott.ssa Anna Corrado, tenuta ai sensi dell’art. 25 d.l. 28 ottobre 2020 n.137 e art.4 d.l. 30 aprile 2020 n.28 convertito, con modificazioni, in l. 25 giugno 2020 n. 70, dell’art.6 del d.l. 1° aprile 2021 n.44 e del d.p.c.s. 28/12/2020 e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Nell'anno scolastico 2018/19, lo studente -OMISSIS- ha frequentato la classe seconda presso il Liceo Scientifico Statale "E. Segré" di San Cipriano D'Aversa (CE). Al termine del secondo quadrimestre, in sede di scrutinio finale, il Consiglio di Classe ha deliberato, all'unanimità, la non ammissione dello stesso alla classe terzo liceo, sul presupposto del mancato raggiungimento di una sufficiente preparazione finale nelle materie (cfr. verbale dello scrutinio n. n. B19/c0001857, del 11.06.2019).
Avverso il provvedimento di non ammissione è proposto ricorso a sostegno del quale si deduce:
1) Violazione degli articoli 2, commi 6 e 9; 4, commi 2 e 3; 5; 6; 7 e 8 dell'Ordinanza n. 92, del 5 novembre 2007, a firma del Ministro della Pubblica Istruzione. Violazione del Piano dell'Offerta Formativa (P.O.F.), adottato dal Liceo scientifico " Segre'" per l'anno scolastico 2018/19, nelle parti intitolate «Programmazione educativa e didattica — Verifica e valutazione», «Modalità di recupero dei debiti formativi».
2) Violazione dell'articolo 4, comma 6, del d.lgs. n. 122/2009. Eccesso di potere per contraddittorietà tra atti del medesimo procedimento e per - ingiustizia manifesta. Eccesso di potere per difetto di istruttoria, - carenza di motivazione, incongruenza ed illogicità manifeste.
Parte ricorrente lamenta che non sarebbero state svolte verifiche costanti e, pertanto, non può ritenersi che siano stati attivati tutti gli strumenti necessari per consentire allo studente il recupero delle carenze riscontrate e dimostrare di aver raggiunto, quanto meno al termine dell'anno scolastico, una sufficiente padronanza delle discipline. Nella specie, non solo i corsi di recupero non erano stati diversificati in base alle specifiche carenze degli altri studenti ammessi alla frequenza, ma soprattutto non vengono specificate la durata delle ore.
Alla luce delle argomentazioni che precedono, non può certo ritenersi che la scuola abbia posto in essere tutte le strategie necessarie per mettere i ragazzi _nella condizione di recuperare le lacune manifestate, per cui ogni relativa decisione deve ritenersi viziata da eccesso di potere, oltre che per illogicità, anche per ingiustizia manifesta.
Si costituiva in resistenza il Ministero dell’Istruzione.
Con decreto monocratico del 05/09/2019 n.1345 e con ordinanza del 26/09/2019 n.1564, l’istanza cautelare veniva respinta.
All'udienza pubblica del giorno 21 giugno 2021- tenuta ai sensi dell’art. 25 d.l. 28 ottobre 2020 n.137 e art.4 d.l. 30 aprile 2020 n.28 convertito, con modificazioni, in l. 25 giugno 2020 n. 70, dell’art.6 del d.l. 1° aprile 2021 n.44 e del d.p.c.s. 28/12/2020 – la causa passava in decisione.
Il ricorso è infondato e va respinto e ciò in disparte del rilievo della possibile improcedibilità, allo stato, del gravame, atteso il tempo trascorso dalla sua proposizione e la verosimile progressione nella carriera scolastica del minore interessato.
La decisione di non ammissione alla classe successiva assunta dal Consiglio di classe, all’esito dell’anno scolastico 2018/19, si fonda, infatti, sulla verifica del rendimento scolastico gravemente deficitario dello studente.
Al riguardo, mette conto di evidenziare che il giudizio di non ammissione di un alunno alla classe superiore si basa esclusivamente sulla constatazione della sua insufficiente preparazione e dell'incompleta maturazione personale, necessarie per accedere alla successiva fase di studi e che la valutazione di legittimità di tale giudizio deve essere condotta avendo esclusivo riguardo agli elementi che denotano, alla conclusione dell'anno scolastico, la presenza o meno di un sufficiente livello di preparazione e di maturità dell'alunno.
Dagli atti di causa emerge che il Consiglio di classe ha valutato l’intero percorso di studi del minore, traendone, all’unanimità e con giudizio privo di macroscopiche illogicità o irragionevolezza (verbale del consiglio di classe del giorno 11/06/2019, relativo allo scrutinio finale dell’anno scolastico, all. n.8 al ricorso introduttivo), la conclusione della mancanza di idoneità al superamento dell’anno in corso con ammissione alla classe successiva, come riporta il seguente giudizio finale: “ Lo scarso impegno nello studio e un lavoro poco idoneo nelle attività didattiche non gli hanno consentito l'utilizzo di attrezzature idonee per acquisire un proprio metodo di lavoro. L'alunno ha dimostrato di non possedere informazioni necessarie per il raggiungimento degli obiettivi prefissati nelle varie discipline. Il Consiglio di classe tiene a sottolineare che per tutti gli alunni non ammessi alla classe successiva -OMISSIS-....sono state messe in atto tutte le - strategie finalizzate al recupero dei contenuti e delle competenze al fine di colmare le lacune disciplinari: interventi personalizzati ed individualizzati, sportello di recupero (matematica e inglese), potenziamento di tecniche e abilità di studio per favorire negli studenti l’acquisizione di un metodo di studio, attività laboratori ali e Peer to peer ”.
Ciò posto, è nota l’ampiezza della sfera di discrezionalità tecnica che connota i giudizi dell’Amministrazione scolastica. Tali valutazioni sono connotate da discrezionalità tecnica ed espressione di una valutazione riservata dalla legge agli organi della detta Amministrazione, il cui giudizio riflette specifiche competenze solo da essi possedute. Pertanto, al giudice della legittimità spetta solo di verificare se il procedimento, a conclusione del quale tale giudizio è stato formulato, sia conforme al parametro normativo ovvero ai criteri deliberati previamente, e non risulti inficiato da vizi di manifesta illogicità, difetto di istruttoria e travisamento dei fatti (T.A.R. Lombardia Milano, sez. III, 9 febbraio 2010, n. 311).
Nell'ambito dei giudizi scolastici, il sindacato del giudice di legittimità deve fermarsi alla verifica delle regole procedimentali, nei limiti dell'illogicità e della contraddittorietà manifeste in quanto, diversamente opinando, il giudice indebitamente finirebbe per invadere l'area dell'insindacabile merito valutativo riservata all'organo tecnico, sia esso il consiglio di classe o la commissione d'esame (T.A.R. Toscana Firenze, sez. I, 20 dicembre 2007, n. 5156; Consiglio di Stato sez. VI - 24/10/2018, n. 5169).
Né può assumere rilievo la circostanza della mancata adozione di corsi di recupero: “il giudizio di non ammissione alla classe successiva non può ritenersi viziato a causa della mancata attivazione delle attività di recupero, o degli oneri di informazione circa l'andamento scolastico; deve infatti considerarsi che tale giudizio si basa esclusivamente sull'accertamento dell'insufficiente preparazione dello studente, senza che ad esso possa riconnettersi alcun intento punitivo (T.A.R. Lazio, Roma, sez. III, 23/09/2019, n. 11232; T.A.R. Lazio, Roma, sez. III, 08/10/2018, n. 9815; T.A.R. Trentino-Alto Adige, Trento, sez. I, 14/09/2018, n. 184; T.A.R. Calabria sez. II - Catanzaro, 13/09/2018, n. 1568 ); “l'incompleta, carente od omessa attivazione dei corsi di recupero da parte della scuola, in violazione dell'art. 11, comma 2, d.lg. n. 59/2004, nella parte in cui è previsto che « sulla base degli esiti della valutazione periodica, le istituzioni scolastiche predispongono gli interventi educativi e didattici, ritenuti necessari al recupero e allo sviluppo degli apprendimenti », non incidono sulla legittimità e sull'autonomia del giudizio finale di non ammissione di un alunno, che si basa sull'insufficiente rendimento scolastico e quindi sulla non adeguata preparazione e maturazione per accedere alla successiva fase degli studi” (T.A.R. Calabria, Catanzaro, sez. II, 13/09/2018, n. 1568; T.A.R. Firenze, sez. I, 30/11/2017, n. 1492 ; T.A.R. Lazio Roma sez. III , 13/12/2017, n. 12299).
Neppure vale ad inficiare il giudizio del Consiglio di classe un eventuale difetto nella relazione “scuola – famiglia”, dato che, alla stregua delle norme che governano l'ammissione alla classe successiva, ciò che assume rilievo è la possibilità di esprimere un giudizio favorevole sul livello di preparazione e di apprendimento concretamente raggiunto dall'alunno al termine dell'anno scolastico o, in presenza di carenze, un giudizio favorevole sulla possibilità del loro recupero. La valutazione di legittimità del giudizio di non ammissione alla classe superiore deve essere condotta avendo esclusivo riguardo agli elementi che denotano, alla conclusione dell'anno scolastico, lo sviluppo degli apprendimenti e l'acquisizione di nuove competenze, senza che su di essa possa incidere il livello della comunicazione scuola — famiglia intervenuta nel corso del medesimo anno scolastico o la mancata attivazione di specifici interventi atti a favorire il recupero scolastico dello studente (T.A.R. Emilia-Romagna sez. I - Bologna, 20/11/2017, n. 749).
Conclusivamente, avuto riguardo al corretto dispiegarsi, nella vicenda in esame, del giudizio tecnico-discrezionale del Consiglio di classe, non hanno pregio le doglianze attoree, sia quelle che investono profili esterni e formali del giudizio in parola sia quelle che ne investono i contenuti, cosicché il gravame va complessivamente respinto non ravvisandosi le omissioni lamentate da parte ricorrente.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, così provvede:
rigetta il ricorso;
condanna parte ricorrente al rimborso, in favore dell’Amministrazione resistente, delle spese di giudizio, che liquida in complessivi €.1.500,00# (euro millecinquecento#), oltre IVA e CPA come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1, 2 e 5, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera f), del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, manda alla Segreteria di procedere, in caso di riproduzione in qualsiasi forma, all’oscuramento delle generalità del minore, dei soggetti esercenti la potestà genitoriale o la tutela e di ogni altro dato idoneo ad identificare il medesimo interessato riportato nella sentenza o nel provvedimento.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 21 giugno 2021 con l'intervento dei magistrati:
Pierina Biancofiore, Presidente
Ida Raiola, Consigliere
Anna Corrado, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Anna Corrado | Pierina Biancofiore |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.