Art. 146.
Alle spese di cui ai capitoli nn. 1801, 1831, 1833, 1871, 2801, 4001, 4002, 4003, 4011, 4012, 4031, 4032, 4051, 4052 e 5031 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa si applicano, per l'anno finanziario 1978, le disposizioni contenute nel secondo comma dell'articolo 36 e nell' articolo 61-bis del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 ,- sulla contabilita' generale dello Stato.
Inoltre, alle spese per le infrastrutture multinazionali NATO sostenute a carico degli stanziamenti del capitolo n. 4001 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa e del capitolo n. 6741 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, si applicano le procedure NATO di esecuzione delle gare internazionali emanate dal Consiglio Atlantico.
Alle spese di cui ai capitoli nn. 1801, 1831, 1833, 1871, 2801, 4001, 4002, 4003, 4011, 4012, 4031, 4032, 4051, 4052 e 5031 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa si applicano, per l'anno finanziario 1978, le disposizioni contenute nel secondo comma dell'articolo 36 e nell' articolo 61-bis del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 ,- sulla contabilita' generale dello Stato.
Inoltre, alle spese per le infrastrutture multinazionali NATO sostenute a carico degli stanziamenti del capitolo n. 4001 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa e del capitolo n. 6741 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, si applicano le procedure NATO di esecuzione delle gare internazionali emanate dal Consiglio Atlantico.